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ELENCO PRINCIPALI SANZIONI RIDOTTE (ART. 16 L.689/81)

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<strong>ELENCO</strong> <strong>PRINCIPALI</strong> <strong>SANZIONI</strong> <strong>RIDOTTE</strong> (<strong>ART</strong>. <strong>16</strong> <strong>L.689</strong>/<strong>81</strong>)<br />

(elab. Dott.ssa Daniela Di Pietro - aggiornato al 14.02.2011)<br />

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VIOLAZIONI ACCERTATE<br />

(Art. 35, comma 7, Legge 689/<strong>81</strong>)<br />

COSTITUZIONE, TRASFORMAZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

1) Art. 9 bis, comma 2, D.L. 01/10/96 n. 510 convertito con modificazioni nella Legge 28.11.1996, n. 608, come<br />

sostituito dall’art. 1, comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296 per aver omesso di comunicare al competente<br />

Centro per l’Impiego, entro il giorno antecedente, l’instaurazione di n. rapporti di lavoro subordinato<br />

e/o autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di<br />

socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs 276/2003, nell’importo da € 100,00 a € 500,00,<br />

per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del<br />

D.Lgs. 213/98, è pari a € <strong>16</strong>6,67 per lavoratore. (COD. TRIB. 791T). (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

1 bis) Art. 86 comma 10 bis del D.Lgs. 10/09/03 n. 276 come sostituito dall’art. 36 bis comma 6 del D. Lgs.<br />

04/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 11/08/2006 n. 248, per aver omesso di inviare al competente Centro<br />

per l’impiego la comunicazione di cui all’art. 9 bis del D.L. 01/10/96 n. 510, convertito nella Legge 28/11796 n.<br />

608 e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro di n.<br />

lavoratori occupati nel SETTORE EDILE. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma<br />

3, del D.Lgs 276/2003, nell’importo da € 100,00 a € 500,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a € <strong>16</strong>6,67 per lavoratore. (COD.<br />

TRIB. 791T) (dal 12.08.2006 al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

1 ter) Art. 9 bis, commi 1 e 2, D.L. 01/10/96 n. 510 convertito con modificazioni nella Legge 28.11.1996, n. 608, per aver omesso<br />

di inviare e/o per aver inviato con dati inesatti o incompleti, al competente Centro per l’Impiego, entro il termine di 5<br />

giorni dall’assunzione di n. lavoratori, sopra indicati, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore<br />

assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, a qualifica ed il trattamento economico e normativo. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs 276/2003, nell’importo da € 100,00 a € 500,00,<br />

per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è<br />

pari a € <strong>16</strong>6,67 per lavoratore. (COD. TRIB. 791T) (dal 24.10.2003 al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

2) Art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. 1<strong>81</strong>/2000, come inserito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002, e modificato<br />

dall’art 1 comma 1183 della Legge 27/12/2006 n. 296, integrato con D.M. 30.10.07, per avere omesso di<br />

comunicare, al competente Centro per l’Impiego, entro il termine di 5 giorni, le vicende modificative del<br />

rapporto di lavoro di n. lavoratori, in calce indicati, ed in particolare:<br />

- proroga del termine inizialmente fissato nel contratto a termine; - trasformazione da tempo determinato (e del<br />

contratto di inserimento) a tempo indeterminato; - trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; - trasformazione<br />

del contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; - trasformazione da contratto di formazione e<br />

lavoro a contratto a tempo indeterminato; - trasformazione da tirocinio a rapporto di lavoro subordinato;<br />

trasferimento del lavoratore; - distacco del lavoratore, - modifica della ragione sociale del datore di lavoro; -<br />

trasferimento d’azienda o di ramo di essa. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma 3,<br />

del D.Lgs 276/2003, nell’importo da € 100,00 a € 500,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € <strong>16</strong>6,67 per lavoratore. (COD. TRIB. 791T) (dall’11.01.2008)<br />

(diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

-1-<br />

1


3) Art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73, come<br />

sostituito dall’art. 4, comma 1 della Legge 183/2010:<br />

A) per aver impiegato n. lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di<br />

instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola<br />

esclusione del lavoro domestico.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dal citato art. 3, comma 3, nell’importo da € 1.500,00 a 12.000,00<br />

per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00, per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tali importi, ridotti ai<br />

sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/19<strong>81</strong>, sono pari a € 3.000,00 per ogni lavoratore occupato irregolarmente,<br />

con la maggiorazione di € 50,00 al giorno.<br />

(COD. TRIB. 741 T). (dal 24.11.2010 )<br />

Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE MINIMA : € 1.500,00 x n. lavoratori = €<br />

€ 37,50 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

SANZIONE RIDOTTA : € 3.000,00 x n. lavoratori =<br />

€ 50,00 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

B) per aver impiegato n. lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di<br />

instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola<br />

esclusione del lavoro domestico, successivamente regolarizzati spontaneamente prima della<br />

verifica ispettiva<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dal citato art. 3, comma 3, nell’importo da € 1.000,00 a 8.000,00, per<br />

ciascun lavoratore, maggiorata di € 30,00, per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tali importi, ridotti ai sensi dell’art.<br />

<strong>16</strong> della Legge n. 689/19<strong>81</strong>, sono pari a € 2.000,00 per ogni lavoratore occupato irregolarmente, con la<br />

maggiorazione di € 10,00 al giorno.<br />

(COD. TRIB. 741 T). (dal 24.11.2010 )<br />

Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE MINIMA : € 1.000,00 x n. lavoratori = €<br />

€ 7,50 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

SANZIONE RIDOTTA : € 2.000,00 x n. lavoratori =<br />

€ 10,00 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

3 bis) Art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73, come<br />

modificato dall’art. 36-bis, comma 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 11/08/2006 n. 248 per aver<br />

impiegato n. lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dal citato art. 36-bis co.7 nell’importo da € 1.500,00 a 12.000,00, per<br />

ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tali importi, ridotti ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/19<strong>81</strong>, sono pari a € 3.000,00 per ogni lavoratore occupato irregolarmente, con la<br />

maggiorazione di € 50,00 al giorno.<br />

. (COD. TRIB. 741 T). (dal 12.08.2006 al 23.11.2010)<br />

Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE MINIMA : € 1.500,00 x n. lavoratori = €<br />

€ 37,50 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

SANZIONE RIDOTTA : € 3.000,00 x n. lavoratori non registrati = €<br />

€ 50,00 x n. giornate di lavoro effettivo = €<br />

-2-<br />

2


4) Art. 21 della L. 264/1949, come modificato dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 297/2002, per avere omesso di<br />

comunicare, al competente Centro per l’Impiego, nel termine di cinque giorni, la cessazione del rapporto di<br />

lavoro di n. dipendenti, sopra indicati. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma 3,<br />

del D.Lgs. 276/2003, nell’importo da € 100,00 ad € 500,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/19<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a € <strong>16</strong>6,67, per lavoratore.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 24.10.2003) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

5) Art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, per aver omesso di comunicare all’INAIL, contestualmente alla<br />

assunzione, il codice fiscale di n lavoratori, sopra specificati. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dallo stesso art. 14, comma 2, nell’importo di € 51,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>,<br />

come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a € 17,00 per ogni lavoratore. (COD. TRIB. 907T)<br />

(fino al 28.02.2008) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 17,00 x n. lavoratori = €<br />

INFORMAZIONI AL LAVORATORE<br />

6 ) Art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 1<strong>81</strong>/2000, come inserito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002, sostituito<br />

dall’art. 40, co.2, del D.L. 112/08 conv. nella Legge 133/08, per aver omesso di consegnare a n. lavoratori,<br />

sopra indicati, all’atto dell’assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o<br />

copia del contratto individuale contenente le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 nell’importo da<br />

€ 250,00 a € 1.500,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a<br />

€ 500,00 per lavoratore. (COD. TRIB. 791T) (dal 25.06.2008) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 500,00 x n. lavoratori = €<br />

6 bis) Art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 1<strong>81</strong>/2000, come inserito dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 297/2002, per aver<br />

omesso di consegnare a n. lavoratori, sopra indicati, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione,<br />

sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, nonché la<br />

comunicazione di cui al D.Lgs. 152/1997. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 19, comma 2,<br />

del D.Lgs. 276/2003 nell’importo da € 250,00 a € 1.500,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi<br />

dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 500,00 per lavoratore. (COD. TRIB. 791T) (dal 24.10.2003 al<br />

24.06.2008) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 500,00 x n. lavoratori = €<br />

- 3 -<br />

3


LIBRO UNICO DEL LAVORO<br />

7) Art. 39, co.1, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per aver omesso di istituire il Libro Unico del Lavoro,<br />

ovvero per averlo istituito in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 09.07.2008 in vigore dal<br />

18.08.2008. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co. 6, del medesimo D.L., nell’importo da €.<br />

500,00 a €. 2.500,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 833,33. (COD. TRIB. 741T) (dal<br />

18.08.2008) Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04. (Fino al<br />

15.01.2009 il L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro presenze contenente i dati previsti dal D.L.<br />

112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 833,33<br />

8) Art. 39, co.1,2, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per l’omessa o infedele registrazione sul L.U. dei dati<br />

relativi a n….lavoratori, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co. 7, del medesimo D.L., nell’importo da €. 150,00 a €.<br />

1.500,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 300,00. Se la violazione si riferisce a più di 10<br />

lavoratori la sanzione è stabilita nell’importo da € 500,00 a € 3.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a € 1.000,00 (COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008) Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida<br />

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04 solo nel caso di omesse registrazioni. (Fino al 15.01.2009 il L.U. può essere<br />

sostituito dal libro paga unitamente al registro presenze contenente i dati previsti dal D.L. 112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 300,00 fino a 10 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 1.000,00 oltre 10 lavoratori<br />

9) Art. 39, co.3, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul<br />

L.U. entro il giorno <strong>16</strong> del mese successivo a quello di riferimento.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co. 7, del medesimo D.L., nell’importo da €. 100,00 a €.<br />

600,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 200,00. Se la violazione si riferisce a più di 10<br />

lavoratori la sanzione è stabilita nell’importo da € 150,00 a € 1.500,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a € 300,00(COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008) Per tale violazione è ammessa la procedura di diffida ai<br />

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04. (Fino al 15.01.2009 il L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro<br />

presenze contenente i dati previsti dal D.L. 112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00 fino a 10 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 300,00 oltre 10 lavoratori<br />

10) Art. 39, co.6, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per l’omessa esibizione del L.U. da parte del datore di<br />

lavoro agli organi di vigilanza, in caso di accesso ispettivo effettuato presso una sede stabile di lavoro, così come<br />

individuata dalla Circ. MLSPS n. 20/2008.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co. 6, del medesimo D.L., nell’importo da €. 200,00 a €.<br />

2.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 400,00. (COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008)<br />

Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04. (Fino al 15.01.2009 il<br />

L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro presenze contenente i dati previsti dal D.L. 112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 400,00<br />

-4-<br />

4


11) Art. 5, co.2, Legge n. 12/1979, come modificato dall’art. 40, co.1, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per<br />

l’omessa esibizione da parte del consulente del lavoro o altri professionisti di cui all’art. 1, co.1, della L. 12/1979,<br />

del L.U. e di ogni altra documentazione di lavoro custodita dagli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta degli<br />

organi di vigilanza, senza giustificato motivo.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 5, co.5, della Legge 12/1979, come modificato dall’art. 40,<br />

co. 1, del D.L. 112/2008, nell’importo da €. 100,00 a €. 1.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è<br />

pari a €. 200,00. (COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida ai<br />

sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04. (Fino al 15.01.2009 il L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro<br />

presenze contenente i dati previsti dal D.L. 112/2008). In caso di recidiva della violazione è prevista la tempestiva<br />

comunicazione dei fatti al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per<br />

l’applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari.<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00<br />

12) Art. 39, co.6, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, per l’omessa esibizione da parte delle associazioni e dei<br />

centri servizi di cui all’art. 1, co.4, della L. 12/1979, del L.U. e di ogni altra documentazione di lavoro custodita<br />

dagli stessi, entro 15 giorni dalla richiesta degli organi di vigilanza, senza giustificato motivo.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co.6, , del D.L. 112/2008, nell’importo da €. 250,00 a €.<br />

2.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 500,00. In caso di recidiva la sanzione è<br />

stabilita nell’importo da € 500,00 a € 3.000.00, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, e pari a € 1.000,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 D.<br />

Lgs. 124/04. (Fino al 15.01.2009 il L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro presenze contenente i<br />

dati previsti dal D.L. 112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 500,00<br />

SANZIONE RIDOTTA IN CASO DI RECIDIVA: € 1.000,00<br />

13) Art. 39, co.7, D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, integrato con D.M. 09.07.2008 in vigore dal 18.08.2008,<br />

per non aver conservato il L.U. per 5 anni.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 39, co.7, del D.L. 112/2008, nell’importo da €. 100,00 a €.<br />

600,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 200,00. (COD. TRIB. 741T) (dal 18.08.2008)<br />

Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 124/04. (Fino al 15.01.2009 il<br />

L.U. può essere sostituito dal libro paga unitamente al registro presenze contenente i dati previsti dal D.L. 112/2008).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00<br />

-5-<br />

5


LIBRI PAGA E MATRICOLA<br />

14) Artt. 20 e 25 del T.U. 1124/1965, per aver omesso di effettuare le previste registrazioni e/o per aver effettuato<br />

registrazioni inesatte sui regolamentari libri di matricola e/o di paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U., modificato dall’art. 15 del D.Lgs 758/1994 e dall’art. 1, comma 1177 della<br />

Legge 27/12/2006 n. 296, nell’importo da €. 125,00 a €. 770,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>,<br />

è pari a €. 250,00, per ciascun documento, per ciascun lavoratore. (COD. TRIB. 907T per € 50,00 e 698T per €<br />

200) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008) (solo in caso di periodo di paga non scaduto o in riferimento a lavoratori<br />

assicurati) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. = €<br />

14 bis) Artt. 20 e 25 del T.U. 1124/1965, per aver omesso di effettuare le previste registrazioni e/o per aver<br />

effettuato registrazioni inesatte sui regolamentari libri di matricola e/o di paga. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U., modificato dall’art. 15 del D.Lgs 758/1994,<br />

nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del<br />

D.Lgs. 213/98, è pari a €. 50,00, per ciascun documento, per ciascun lavoratore. (COD. TRIB. 907T) (fino al<br />

31.12.2006) (solo in caso di periodo di paga non scaduto o in riferimento a lavoratori assicurati) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. = €<br />

15) Art. 20 del T.U. 1124/1965, per non essere fornita dei regolamentari libri di matricola e di paga. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’ art. 1, comma 1178 della Legge 27/12/2006 n. 296, nell’importo<br />

da €. 4.000,00 a €. 12.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 4.000,00 per ciascun<br />

documento. (COD. TRIB. 907T) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di<br />

diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 4.000,00 x n. libri = €<br />

15 bis) Art. 20 del T.U. 1124/1965, per non essere fornita dei regolamentari libri di matricola e di paga. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U., modificato dall’art. 15 del D.Lgs<br />

758/1994, nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come<br />

modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 50,00 per ciascun documento. (COD. TRIB. 907T) (fino al<br />

31.12.06) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. libri = €<br />

<strong>16</strong> ) Art. 26 co.1 e co.3 del T.U. 1124/1965, per non avere provveduto a fare vidimare dall’INAIL i libri di matricola e di paga<br />

prima di metterli in uso. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U., modificato dall’art.<br />

15 del D.Lgs. 758/1994 e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296, nell’importo da €. 125,00 a €. 770,00 che,<br />

ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 250,00, per ciascun documento. (COD. TRIB. 907T per € 50,00 e<br />

698T per € 200,00) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. libri = €<br />

<strong>16</strong> bis) Art. 26 co. 1 e co. 3 del T.U. 1124/1965, per aver fatto uso di libri di matricola e di paga non vidimati dall’INAIL o per<br />

non avere provveduto a fare vidimare dall’INAIL i libri di matricola e di paga prima di metterli in uso. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U., modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 758/1994, nell’importo da €.<br />

25,00 a €. 154,00 che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €.<br />

50,00 per ciascun documento. (COD. TRIB. 907T) (fino al 31.12.06) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. libri = €<br />

-6-<br />

6


17) Art. 26, co. 4, del T.U. 1124/1965, per aver omesso di conservare i libri di paga e di matricola per almeno dieci<br />

anni dall’ultima registrazione. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U.,<br />

modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 758/1994 e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296, nell’importo<br />

da €. 125,00 a €. 770,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 250,00, per ciascun<br />

documento. (COD. TRIB. 907T per € 50,00 e 698T per € 200,00 )(dal 01.01.2007 al 24.06.2008) (non ammessa<br />

diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. libri = €<br />

17 bis) Art. 26, co. 4, del T.U. 1124/1965, per aver omesso di conservare i libri di paga e di matricola per almeno<br />

dieci anni dall’ultima registrazione. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo<br />

T.U., modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 758/1994, nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00 che, ridotta ai sensi dell’art.<br />

<strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 50,00 per ciascun documento.<br />

(COD. TRIB. 907T) (fino al 31.12.06) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. libri = €<br />

18) Art. 21, del T.U. 1124/1965, per aver omesso di esibire, a richiesta di funzionari di questo Ufficio, presso il<br />

luogo di lavoro, in data ……..i libri di paga e matricola non essendo gli stessi documenti tenuti sul luogo di<br />

lavoro o essendo stati rimossi, rendendo impossibile verificare l’eventuale presenza di lavoratori irregolari.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’ art. 1, comma 1178 della Legge 27/12/2006 n. 296,<br />

nell’importo da €. 4.000,00 a €. 12.000,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 4.000,00.<br />

(COD. TRIB. 907T) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008). Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di<br />

cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04.<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 4.000,00<br />

18 bis) Art. 21, del T.U. 1124/1965, per aver omesso di esibire, a richiesta di funzionari di questo Ufficio, presso il<br />

luogo di lavoro, in data ……..i libri di paga e matricola essendo stati momentaneamente rimossi, ai sensi della<br />

Circ. MLPS 29.03.2007. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’ art. 195 del medesimo T.U.,<br />

modificato dall’art. 15 del D. Lgs. 758/1994 e dal’art. 1, co. 1177, della Legge 296/2006, nell’importo da € 125 a €<br />

770,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 250,00 per ciascun documento.<br />

(COD. TRIB. 907T per € 50,00 e 698T per € 200,00) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008). Per tale violazione non è<br />

ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04.<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. libri = €<br />

18 ter) Art. 21, del T.U. 1124/1965, per aver omesso di esibire, a richiesta di funzionari di questo Ufficio, presso il<br />

luogo di lavoro, in data ……..i libri di paga e matricola non essendo gli stessi documenti tenuti sul luogo di<br />

lavoro o essendo stati rimossi. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 195 del medesimo T.U.,<br />

modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 758/1994, nell’importo da € 25,00 ad € 154,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong><br />

della Legge 689/19<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98 è pari ad € 50,00 per ciascun documento. (COD.<br />

TRIB. 907T) (fino al 31.12.2006) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. libri = €<br />

-7-<br />

7


19) Art. 134 del R.D. 1422/1924, per non essere fornita dei regolamentari libri di matricola e di paga o per aver<br />

fatto uso di libri di matricola e di paga non vidimati dall’INPS. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita<br />

dall’art. 142 del medesimo R.D. e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 30,00 a<br />

€. 150,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 50,00 per ciascun documento.<br />

(COD. TRIB. 741T per € 10,00 e 698T per € 40,00 ) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008) DATORI DI LAVORO NON<br />

SOGGETTI AD ASSICURAZIONE INAIL (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00<br />

19 bis) Art. 134 del R.D. 1422/1924, per non essere fornita dei regolamentari libri di matricola e di paga o per<br />

aver fatto uso di libri di matricola e di paga non vidimati dall’INPS o per omesse e/o inesatte registrazioni sui<br />

libri di matricola e paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 142 del medesimo R.D.<br />

nell’importo da €. 6,00 a €. 30,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52<br />

del Decreto Legislativo 213/98, è pari a €. 10,00 per ciascun documento. (COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006)<br />

DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AD ASSICURAZIONE INAIL (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 10,00 x n. libri =<br />

20) Art. 39 del D.P.R. 797/1955, per aver omesso di registrare sul regolamentare libro di matricola, le<br />

annotazioni prescritte in materia di assegni familiari. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art.<br />

85 del medesimo D.P.R., e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 255,00 a €.<br />

2.580,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 510,00. (COD. TRIB. 741T per €<br />

102,00 e 698T per € 408,00) (dal 01.01.2007 al 24.06.2008) DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AD<br />

ASSICURAZIONE INAIL<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 510,00<br />

20 bis) Art. 39 del D.P.R. 797/1955, per aver omesso di registrare sul regolamentare libro di matricola, le<br />

annotazioni prescritte in materia di assegni familiari. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art.<br />

85 del medesimo D.P.R., nell’importo da €. 51,00 a €. 5<strong>16</strong>,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n.<br />

689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del Decreto Legislativo n° 213/98, è pari a €. 102,00. (COD. TRIB. 741T)<br />

(fino al 31.12.2006) DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AD ASSICURAZIONE INAIL<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 102,00<br />

21) Art. 42 della Legge 153/1969, per non aver conservato per la durata di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione i<br />

regolamentari libri di matricola e di paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dallo stesso articolo e dall’art. 1,<br />

comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 75,00 a €. 385,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a €. 128,33 per ciascun documento. (COD. TRIB. GRMT per € 25,67 e 698T per € 102,66) (dal 01.01.2007 al<br />

24.06.2008) DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AD ASSICURAZIONE INAIL<br />

(non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 128,33 x n. libri = €<br />

21 bis) Art. 42 della Legge 153/1969, per non aver conservato per la durata di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione i<br />

regolamentari libri di matricola e di paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dallo stesso articolo nell’importo<br />

da €. 15,00 a €. 77,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari<br />

a € 25,67 per ciascun documento. (COD. TRIB. GRMT) (fino al 31.12.2006) DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AD<br />

ASSICURAZIONE INAIL (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 25,67 x n. libri = €<br />

-8-<br />

8


PROSPETTO DI PAGA<br />

22) Artt. 1 e 3 della Legge 4/1953, come modificato dall’art. 39, co.5, del D.L. 112/08, conv. in Legge 133/2008, per<br />

aver omesso di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori suindicati, il<br />

prospetto di paga ovvero copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 5 della legge 4/1953, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, e<br />

dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 125,00 a €. 770,00, per ogni lavoratore<br />

interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 250,00 per lavoratore, per ciascun<br />

mese. (COD. TRIB. 741T per € 50,00 e 698T per € 200,00) (dal 18.08.2008 (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. = €<br />

22 bis) Artt. 1 e 3 della Legge 4/1953, per aver omesso di consegnare, all’atto della corresponsione della<br />

retribuzione, ai lavoratori suindicati, il prospetto di paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita<br />

dall’art. 5 della medesima legge, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, e dall’art. 1, comma 1177 della<br />

Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 125,00 a €. 770,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi<br />

dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 250,00 per lavoratore, per ciascun mese.<br />

(COD. TRIB. 741T per € 50,00 e 698T per € 200,00) (dal 01.01.2007 al 17.08.2008) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. = €<br />

22 ter) Artt. 1 e 3 della Legge 4/1953, per aver omesso di consegnare, all’atto della corresponsione della<br />

retribuzione, ai lavoratori suindicati, il prospetto di paga. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita<br />

dall’art. 5 della medesima legge, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, nell’importo da €. 25,00 a €.<br />

154,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art.<br />

52 del D.Lgs. 213/1998, è pari a € 50,00 per lavoratore, per ciascun mese. (COD. TRIB. 741T) (fino al<br />

31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. = €<br />

23) Artt. 1 e 2 della Legge 4/1953, per aver omesso di effettuare le dovute registrazioni o per aver effettuato<br />

annotazioni inesatte sui prospetti di paga dei lavoratori suindicati. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 5 della medesima legge, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, e dall’art. 1, comma<br />

1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €. 125,00 a €. 770,00, per ogni lavoratore interessato, che,<br />

ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 250,00 per lavoratore, per ciascun mese.<br />

(COD. TRIB. 741T per € 50,00 e 698T per € 200,00) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. = €<br />

23 bis) Artt. 1 e 2 della Legge 4/1953, per aver omesso di effettuare le dovute registrazioni o per aver effettuato<br />

annotazioni inesatte sui prospetti di paga dei lavoratori suindicati. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 5 della medesima legge, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, nell’importo da €.<br />

25,00 a €. 154,00, per ogni lavoratore interessato, che, ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come<br />

modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/1998, è pari a € 50,00 per lavoratore, per ciascun mese. (COD. TRIB.<br />

741T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. = €<br />

-9-<br />

9


CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO<br />

24) Art. 6 del D.Lgs. 368/2001, per non aver corrisposto a n. lavoratori assunti con contratto a tempo<br />

determinato, le ferie e/o la gratifica natalizia ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori<br />

regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 12 del medesimo Decreto Legislativo, nell’importo da €.<br />

25,00 a €. 154,00, che ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs.<br />

213/1998, è pari a € 50,00. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori è stabilita SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA da €. 154,00 a €. 1.032,00, che, ridotta ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come<br />

modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/1998, è pari a € 308,00. (COD. TRIB. 741T) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 308,00 oltre 5 lavoratori<br />

25) Art. 6 del D.Lgs. 368/2001, per non aver corrisposto al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato,<br />

alla scadenza del contratto, il trattamento di fine rapporto lavoro proporzionato al periodo di lavoro prestato.<br />

La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 12 del medesimo Decreto Legislativo, nell’importo da €.<br />

25,00 a €. 154,00, che ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs.<br />

213/1998, è pari a € 50,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori la SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita nell’importo<br />

da €. 154,00 a €. 1.032,00, che, ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs.<br />

213/1998, è pari a € 308,00. (COD. TRIB. 741T) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 308,00 oltre 5 lavoratori<br />

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO<br />

26) Artt. <strong>81</strong>, 86, 91 del C.C.N.L. 28.06.1958, per le imprese commerciali, recepito, ai sensi della Legge 14/07/59 n.<br />

741, dal D.P.R. 02.01.1962 n° 4<strong>81</strong> (G.U. 155 del 20.06.62), per aver rispettivamente omesso di corrispondere ai<br />

lavoratori la retribuzione, la gratifica natalizia, il trattamento di fine rapporto. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 8 della Legge 741/1959, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 758/1994,<br />

e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da €.125,00 a €. 770,00, che ridotto ai sensi<br />

dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/1998, è pari a € 250,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la SANZIONE AMMINISTRATIVA da €. 770,00<br />

a €. 5.<strong>16</strong>0,00, che, ridotta ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 1.540,00. (COD. TRIB. 741T per €<br />

308,00 e 698T per € 1.232,00) (dal 01.01.2007). (diffidabile).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 fino a 5 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 1.540,00 oltre 5 lavoratori<br />

26 bis) Artt. <strong>81</strong>, 86, 91 del C.C.N.L. 28.06.1958, per le imprese commerciali, recepito, ai sensi della Legge 14/07/59 n.<br />

741, dal D.P.R. 02.01.1962 n° 4<strong>81</strong> (G.U. 155 del 20.06.62), per aver rispettivamente omesso di corrispondere ai<br />

lavoratori la retribuzione, la gratifica natalizia, il trattamento di fine rapporto. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 8 della Legge 741/1959, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 758/1994,<br />

nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00, che ridotto ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52<br />

del D.Lgs. 213/1998, è pari a € 50,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la SANZIONE AMMINISTRATIVA da €. 154,00<br />

a €. 1.032,00, che, ridotta ai sensi dell'art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/1998,<br />

è pari a € 308,00. (COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 308,00 oltre 5 lavoratori<br />

-10-<br />

10


INPS<br />

27) Art. 45 R.D. 2270/1924, per non aver rilasciato ai lavoratori già dipendenti il certificato di licenziamento<br />

(Mod. DS/22) con l’indicazione dei dati prescritti, nonostante la richiesta da parte dei medesimi. La<br />

PENALITA’ è stabilita dal medesimo articolo, comma 3, e dall’art.1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296,<br />

in una SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €. 25,00 a €. 60,00 per ogni lavoratore interessato che,<br />

ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 20,00 per lavoratore. (COD. TRIB. 741T per € 6,00 e<br />

698T per € 14,00 )(dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 20,00 x n. lavoratori = €<br />

27 bis) Art. 45 R.D. 2270/1924, per non aver rilasciato ai lavoratori già dipendenti il certificato di licenziamento<br />

(Mod. DS/22) con l’indicazione dei dati prescritti, nonostante la richiesta da parte dei medesimi. La<br />

PENALITA’ è stabilita dal medesimo articolo, comma 3, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA, modificata ai<br />

sensi del D. Lgs. 507/99, variabile da €. 6,00 a €. 12,00 per ogni lavoratore interessato che, ridotta ai sensi dell’art.<br />

<strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 4,00 per lavoratore, aumentata a<br />

euro 6,00 ai sensi del D. Lgs. 507/99. (COD. TRIB. 741 T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 6,00 x n. lavoratori = €<br />

28) Artt. 1, 33 e 37 del DPR 797/1955, modificato dalla Legge 1038/1961, per non avere corrisposto o per avere<br />

corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori<br />

aventi diritto. La PENALITA’ è prevista dall’art. 82 del medesimo DPR, e dall’art.1, comma 1177 della Legge<br />

27/12/2006 n. 296, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da € 515,00 ad € 12.910,00 che, ridotta ai<br />

sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/19<strong>81</strong>, è pari ad € 1.030,00 (COD TRIB. 741T per € 206,00 e 698T per €<br />

824,00) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 1.030,00<br />

28 bis) Artt. 1, 33 e 37 del DPR 797/1955, modificato dalla Legge 1038/1961, per non avere corrisposto o per avere<br />

corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori<br />

aventi diritto. La PENALITA’ è prevista dall’art. 82 del medesimo DPR, in una SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA variabile da € 103,00 ad € 2.582,00 che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/19<strong>81</strong>,<br />

modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/1998, è pari ad € 206,00. (COD TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006)<br />

(diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 206,00<br />

29) Artt. 1, 33, 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n° 797 (modificato dalla L. 17.10.1961, n° 1038), Art. 1 del D.L. 30<br />

dicembre 1979, n° 663 (convertito nella L. 29.02.1980, n° 33), per non aver corrisposto / per aver corrisposto<br />

in misura inferiore a quella spettante ai lavoratori l’indennità giornaliera di malattia e/o di maternità nei<br />

termini stabiliti. La PENALITA’ è stabilita dal medesimo articolo, e dall’art.1, comma 1177 della Legge<br />

27/12/2006 n. 296, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA pari ad €. 125,00 per ogni dipendente che, ridotta ai<br />

sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 41,66 per ciascun lavoratore. (COD. TRIB. 741T per € 8,33 e<br />

698T per € 33,33) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 41,66 x n. lavoratori = €<br />

29 bis) Artt. 1, 33, 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n° 797 (modificato dalla L. 17.10.1961, n° 1038), Art. 1 del D.L. 30<br />

dicembre 1979, n° 663 (convertito nella L. 29.02.1980, n° 33), per non aver corrisposto / per aver corrisposto<br />

in misura inferiore a quella spettante ai lavoratori l’indennità giornaliera di malattia e/o di maternità nei<br />

termini stabiliti. La PENALITA’ è stabilita dal medesimo articolo, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA pari<br />

ad €. 25,00 per ogni dipendente che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.<br />

Lgs. 213/98, è pari a €. 8,33 per ciascun lavoratore. (COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 8,33 x n. lavoratori = €<br />

-11-<br />

11


INAIL<br />

30) Art. 12 del D.P.R. 1124/1965, per avere denunciato tardivamente all’INAIL i lavori eseguiti, indicando la<br />

data di effettivo inizio. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 50 del medesimo D.P.R. e dall’art.1, comma 1177<br />

della Legge 27/12/2006 n. 296, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA fino a: € 150,00, € 615,00 e €.<br />

3.095,00, quando i dipendenti assicurati sono, rispettivamente, in numero non superiore a 10, da 11 a 100, più di<br />

100, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 50,00, a €. 205,00 ed a €. 1.031,66,<br />

(COD. TRIB. 907T per 1/5, e 698T per 4/5 ) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: (fino a … lav) €<br />

30 bis) Art. 12 del D.P.R. 1124/1965, per avere denunciato tardivamente all’INAIL i lavori eseguiti, indicando la<br />

data di effettivo inizio. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 50 del medesimo D.P.R. in una SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA fino a: € 30,00, € 123,00 e €. 619,00, quando i dipendenti assicurati sono, rispettivamente,<br />

in numero non superiore a 10, da 11 a 100, più di 100, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>,<br />

modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 10,00, a €. 41,00 ed a €. 206,33, (COD. TRIB. 907T ) (fino<br />

al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: (fino a … lav) €<br />

31) Art. 2 bis del D.L. 6/1993 (convertito, con modificazioni, nella Legge 63/1993), per non aver comunicato<br />

all’INAIL in occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica ed il codice<br />

fiscale di lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo. La PENALITA’ è stabilita dal medesimo<br />

articolo, e dall’art.1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA di €.<br />

50,00 per nominativo, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € <strong>16</strong>,66 per lavoratore.<br />

(COD. TRIB. 741T per € 6,00 e 698T per € 10,66) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>,66 x n. lavoratori = €<br />

31 bis) Art. 2 bis del D.L. 6/1993 (convertito, con modificazioni, nella Legge 63/1993), per non aver comunicato<br />

all’INAIL in occasione del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica ed il codice<br />

fiscale di lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo. La PENALITA’ è stabilita dal medesimo<br />

articolo, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA di €. 10,00 per nominativo, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong><br />

della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D. Lgs. 213/98, è pari a €. 3,33 per lavoratore, aumentata a euro<br />

6,00 ai sensi del D. Lgs. 507/99. (COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 6,00 x n. lavoratori = €<br />

32) Artt. 68 e 73 del D.P.R. 1124/1965, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento economico<br />

previsto a carico del datore di lavoro. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 195 del medesimo D.P.R., sostituito<br />

dall’art. 15 del D. Lgs. 19.12.1994, n° 758, e dall’art.1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 in una<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €. 125,00 a €. 770,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong><br />

della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 250,00 per ogni lavoratore interessato.<br />

(COD. TRIB. 907T per € 50,00 e 698T per € 200,00) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 250,00 x n. lavoratori = €<br />

32 bis) Artt. 68 e 73 del D.P.R. 1124/1965, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento<br />

economico previsto a carico del datore di lavoro. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 195 del medesimo D.P.R.,<br />

sostituito dall’art. 15 del D. Lgs. 19.12.1994, n° 758, in una SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €.<br />

25,00 a €. 154,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è<br />

pari a €. 50,00 per ogni lavoratore interessato. (COD. TRIB. 907T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 x n. lavoratori = €<br />

-12-<br />

12


33 ) Art. 53 del D.P.R. 1124/1965, per non aver denunciato all’INAIL, entro due giorni da quando ne ha avuto<br />

notizia, l’infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d’opera, prognosticato guaribile in più<br />

di tre giorni, ovvero, per aver presentato la denuncia incompleta, priva dei dati espressamente richiesti, o<br />

per non averla corredata del certificato medico. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 2 del D.Lgs. 561/1993, e<br />

dall’art.1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296 in una SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €.<br />

1.290,00 a €. 7.745,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 2.580,00.<br />

(COD. TRIB. 741T per € 5<strong>16</strong>,00 e 698T per € 2.064,00) (dal 01.01.2007) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 2.580,00<br />

33 bis) Art. 53 del D.P.R. 1124/1965, per non aver denunciato all’INAIL, entro due giorni da quando ne ha avuto<br />

notizia, l’infortunio sul lavoro che ha colpito il dipendente prestatore d’opera, prognosticato guaribile in più<br />

di tre giorni, ovvero, per aver presentato la denuncia incompleta, priva dei dati espressamente richiesti, o<br />

per non averla corredata del certificato medico. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 2 del D.Lgs. 561/1993, in<br />

una SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €. 258,00 a €. 1.549,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 5<strong>16</strong>,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 5<strong>16</strong>,00<br />

34) Art. 54 del D.P.R. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro due giorni, all’autorità locale di Pubblica<br />

sicurezza, dell’infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più<br />

di tre giorni del prestatore d’opera dipendente. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 2 del D.Lgs.<br />

561/1993, e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296, in una SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA variabile da € 1.290,00 a €. 7.745,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a € 2.580,00. (COD. TRIB. 741T per € 5<strong>16</strong>,00 e 698Tper € 2.064,00) (dal 01.01.2007)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 2.580,00<br />

34 bis) Art. 54 del D.P.R. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro due giorni, all’autorità locale di Pubblica<br />

sicurezza, dell’infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di<br />

tre giorni del prestatore d’opera dipendente. La PENALITA’ è stabilita dall’art. 2 del D.Lgs. 561/1993, in una<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA variabile da €. 258,00 a €. 1.549,00, che, ridotta ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a €. 5<strong>16</strong>,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006).<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 5<strong>16</strong>,00<br />

INTERROGATORI E VIGILANZA<br />

35 ) Art. 3 co. 3 del D.L. 463/1983 (convertito nella Legge 638/1983), per avere scientemente fornito, ai funzionari<br />

della Direzione Provinciale del Lavoro, con apposita dichiarazione sottoscritta, dati inesatti e/o incompleti che<br />

hanno comportato evasione contributiva nei confronti dei lavoratori suindicati. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dal medesimo articolo, e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296,<br />

nell’importo di € 125,00 per ogni lavoratore cui l’inadempienza si riferisce, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 41,6 per ogni lavoratore. (COD. TRIB. 790T per € 8,33 e 698T per € 33,27) (dal<br />

01.01.2007) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 41,60 x n. lavoratori = €<br />

35 bis) Art. 3 co. 3 del D.L. 463/1983(conv. nella Legge 638/1983), per avere scientemente fornito, ai funzionari della Direzione<br />

Provinciale del Lavoro, con apposita dichiarazione sottoscritta, dati inesatti e/o incompleti che hanno comportato<br />

evasione contributiva nei confronti dei lavoratori suindicati. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dal medesimo<br />

articolo,nell’importo di € 25,00 per ogni lavoratore cui l’inadempienza si riferisce,che,ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>,come modificato dall’art. 52 D.Lgs. 213/98,è pari a €8,33 per ogni lavoratore.(COD. TRIB. 790T)(fino al<br />

31.12.2006)(non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 8,33 x n. lavoratori = €<br />

-13-<br />

13


36) Art. 3 co. 3 del D.L. 463/1983 (convertito nella Legge 638/1983), ), per avere impedito ai funzionari della<br />

Direzione Provinciale del Lavoro l’esercizio dei poteri di vigilanza. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dal medesimo articolo e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296, nell’importo da € 1.290,00<br />

ad € 12.910,00, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 2.580,00.<br />

(COD. TRIB. 790T per € 5<strong>16</strong>,00 e 698T per € 2.064,00) (dal 01.01.2007) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 2.580,00<br />

36 bis) Art. 3 co. 3 del D.L. 463/1983 (convertito nella Legge 638/1983), per avere impedito ai funzionari della<br />

Direzione Provinciale del Lavoro l’esercizio dei poteri di vigilanza. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dal medesimo articolo, nell’importo da € 258,00 ad € 2.582,00, che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 213/98, è pari a € 5<strong>16</strong>,00.<br />

(COD. TRIB. 790T) (fino al 31.12.2006) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 5<strong>16</strong>,00<br />

37) Art. 23, comma 3 della Legge 4 aprile 1952 n. 218, art. 2 della Legge 24 ottobre 1966 n. 934, art. 82, comma 3 della<br />

Legge 30 maggio 1955 n. 797, per essersi rifiutato di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati<br />

della sorveglianza e/o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell’applicazione delle leggi in<br />

materia di previdenza e assistenza obbligatorie e/o per averli forniti scientemente errati o incompleti. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita:- dall’art. 23 della Legge n. 218/52 e dall’art. 1, comma 1177 della<br />

Legge 27/12/2006 n. 296 nell’importo da € 60,00 a € 645,00, che ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è<br />

pari a € 120,00 (COD. TRIB. GRMT per € 24,00 e 698T per € 96,00); - dall’art. 3, comma 1 della Legge n.<br />

934/66 (che rinvia allo stesso art. 23 della L. n. 218/52) e dall’art. 1, comma 1177 della Legge 27/12/2006 n. 296<br />

nell’importo da € 60,00 a € 645,00, che nella misura ridotta come sopra è pari a € 120,00 (COD. TRIB. GRMT<br />

per € 24,00 e 698T per € 96,00); - dall’art. 82, comma 3 del D.P.R. n. 797/55 e dall’art. 1, comma 1177 della Legge<br />

27/12/2006 n. 296 nell’importo da € 515,00 a € 5.<strong>16</strong>0,00, che nella misura ridotta come sopra è pari a € 1.030,00<br />

(COD. TRIB. 741T per € 206,00 e 698T per € 824,00) (dal 01.01.2007) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 1.270,00 (€48,00 Cod. Tr. GRMT, €206,00 Cod. Tr. 741T, €1.0<strong>16</strong>,00 Cod. Tr. 698T)<br />

37 bis) Art. 23, comma 3 della Legge 4 aprile 1952 n. 218, art. 2 della Legge 24 ottobre 1966 n. 934, art. 82, comma 3<br />

della Legge 30 maggio 1955 n. 797 e art. <strong>16</strong>, comma 2 del D.L.L. 9 novembre 1945 n. 788, per essersi rifiutato di<br />

prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di fornire loro i dati e i<br />

documenti necessari ai fini dell’applicazione delle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e/o<br />

per averli forniti scientemente errati o incompleti. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita:- dall’art. 23<br />

della Legge n. 218/52 nell’importo da € 12,00 a € 129,00, che ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, come<br />

modificato dall’art.52 del D.Lgs. 213/98 è pari a € 24,00 (COD. TRIB. GRMT); - dall’art. 3, comma 1 della<br />

Legge n. 934/66 (che rinvia allo stesso art. 23 della L. n. 218/52) nell’importo da € 12,00 a € 129,00, che nella<br />

misura ridotta come sopra è pari a € 24,00 (COD. TRIB. GRMT); - dall’art. 82, comma 3 del D.P.R. n. 797/55<br />

nell’importo da € 103,00 a € 1.032,00, che nella misura ridotta come sopra è pari a € 206,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (fino al 31.12.2006) (non ammessa diffida)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 254,00 (€ 48,00 Cod. Tr. GRMT, € 206,00 Cod. Tr. 741 T)<br />

-14-<br />

14


LAVORATORI EDILI<br />

38) Art. 36 bis, co. 3 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 11/08/2006 n. 248, per aver omesso di<br />

munire il personale occupato in cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,<br />

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dal comma 5 del medesimo articolo di legge, nell’importo da €. 100,00 a €. 500,00 per ciascun lavoratore<br />

che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. <strong>16</strong>6,67 per ciascun lavoratore. (COD. TRIB.<br />

907T) (dal 01.10.2006) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € <strong>16</strong>6,67 x n. lavoratori = €<br />

39) Art. 36 bis, co. 3 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 11/08/2006 n. 248, per la mancata<br />

esposizione da parte del lavoratore edile della apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,<br />

contenente le generalità del lavoratore stesso e l’indicazione del datore di lavoro. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dal comma 5 del medesimo articolo di legge, nell’importo da €. 50,00 a €. 300,00<br />

per ciascun lavoratore che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 100,00 per ciascun<br />

lavoratore. (COD. TRIB. 907T) (dal 01.10.2006) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui<br />

all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 100,00 x n. lavoratori = €<br />

LAVORATORI MINORI SPETTACOLO<br />

40) Art. 6, commi 2 e 3, D. Lgs. 04/08/99 n. 345, per aver occupato n. lavoratori minori, nei casi previsti<br />

dall’art. 6, comma 2, sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del<br />

Lavoro. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 345/99<br />

nell’importo fino a € 2.582,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, modificato dall’art. 52 del<br />

D. Lgs.231/98, è pari a € 860,67 (COD.TRIB. 741 T) (non diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 860,67 x n. lavoratori = €<br />

-15-<br />

15


AVVIAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI<br />

Mancato o ritardato invio prospetto informativo<br />

41) Art. 9, co. 6, della L. 12.3.1999 n° 68, sostituito dall’art. 40, co.4, del D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008, per non aver<br />

inviato e/o per aver inviato tardivamente all’Ufficio competente, il prospetto telematico recante il numero complessivo<br />

dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi di quelli computabili nella prescritta quota di riserva, nonché i posti<br />

di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, approvato con D.M. 22.11.1999. Successivamente all’inoltro<br />

del primo prospetto, l’obbligo di invio sussiste solo in caso di cambiamenti della situazione occupazionale tali da<br />

modificare il computo della quota di riserva. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 15 della medesima<br />

legge, come modificato dal D.M. del 15.12.2010 (G.U. n. 1 del 03.01.2011) nell’importo di €. 635,11 maggiorato di €. 30,76<br />

per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo ridotto, ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 211,70<br />

maggiorato di €. 10,25 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo delle sanzioni deve essere versato per il<br />

tramite del Servizio Postale con accreditamento sul c/c n. 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso<br />

Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, da accreditare al Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili,<br />

specificando nella causale “Processo Verbale n…………del…….Sanzione ex Legge 68/99”. (dal 03.01.2011)<br />

SANZIONE MINIMA: € 158,77 + € 7,69 per ogni giorno di ritardo<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 211,70 + € 10,25 per ogni giorno di ritardo<br />

Prospetto per l’anno…Giornate dal … al … - Totale… giornate x … = …………+ … = € ….<br />

Si avverte codesta società che le spese di notificazione di 7,70 euro (oltre le altre eventuali diverse sanzioni amm.ve) dovranno essere<br />

pagate utilizzando il modello F 23, mentre invece per la sola sanzione regionale di cui al presente punto dovrà essere seguita la modalità<br />

sopra indicata.<br />

41 bis) Art. 9, co. 6, della L. 12.3.1999 n° 68, sostituito dall’art. 40, co.4, del D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008, per non<br />

aver inviato e/o per aver inviato tardivamente all’Ufficio competente, il prospetto telematico recante il numero<br />

complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi di quelli computabili nella prescritta quota di riserva,<br />

nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, approvato con D.M. 22.11.1999.<br />

Successivamente all’inoltro del primo prospetto, l’obbligo di invio sussiste solo in caso di cambiamenti della situazione<br />

occupazionale tali da modificare il computo della quota di riserva. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita<br />

dall’art. 15 della medesima legge, come modificato dal D.M. del 12.12.05 (G.U. n. 302 del 29.12.05) nell’importo di €.<br />

578,43 maggiorato di €. 28,02 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo ridotto, ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 192,<strong>81</strong> maggiorato di €. 9,34 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo delle<br />

sanzioni deve essere versato per il tramite del Servizio Postale con accreditamento sul c/c n. 82378001 intestato alla<br />

Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, da accreditare al Fondo Regionale per<br />

l’Occupazione dei Disabili, specificando nella causale “Processo Verbale n…………del…….Sanzione ex Legge 68/99”.<br />

(dal 25.06.2008 al 02.01.2011)<br />

SANZIONE MINIMA: € 144,61 + € 7,00 per ogni giorno di ritardo<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 192,<strong>81</strong> + € 9,34 per ogni giorno di ritardo<br />

Prospetto per l’anno…Giornate dal … al … - Totale… giornate x … = …………+ … = € ….<br />

Si avverte codesta società che le spese di notificazione di 7,70 euro (oltre le altre eventuali diverse sanzioni amm.ve) dovranno essere<br />

pagate utilizzando il modello F 23, mentre invece per la sola sanzione regionale di cui al presente punto dovrà essere seguita la modalità<br />

sopra indicata.<br />

41 ter) Art. 9, co. 6, della L. 12.3.1999 n° 68, per non aver inviato e/o per aver inviato tardivamente all’Ufficio competente, il prospetto<br />

recante il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi di quelli computabili nella prescritta quota di riserva,<br />

nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, approvato con D.M. 22.11.1999. La SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 15 della medesima legge, come modificato dal D.M. del 12.12.05 (G.U. n. 302 del 29.12.05)<br />

nell’importo di €. 578,43 maggiorato di €. 28,02 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo ridotto, ai sensi dell’art. <strong>16</strong><br />

della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a €. 192,<strong>81</strong> maggiorato di €. 9,34 per ogni giorno di ritardo successivo al primo. L’importo delle sanzioni deve<br />

essere versato per il tramite del Servizio Postale con accreditamento sul c/c n. 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso<br />

Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, da accreditare al Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, specificando nella<br />

causale “Processo Verbale n…………del…….Sanzione ex Legge 68/99”. (dal 13.01.2006 al 24.06.2008)<br />

SANZIONE MINIMA: € 144,61 più € 7,00 per ogni giorno di ritardo<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 192,<strong>81</strong> più € 9,34 per ogni giorno di ritardo<br />

Prospetto per l’anno…Giornate dal … al … - Totale… giornate x … = …………+ … = € ….<br />

Si avverte codesta società che le spese di notificazione di 7,70 euro (oltre le altre eventuali diverse sanzioni amm.ve) dovranno essere<br />

pagate utilizzando il modello F 23, mentre invece per la sola sanzione regionale di cui al presente punto dovrà essere seguita la modalità<br />

sopra indicata. -<strong>16</strong>-<br />

<strong>16</strong>


Avviamento al lavoro dei disabili (dal 03.01.2011)<br />

42) Artt. 3, 4, 7, 9 e/o 11, 12 della L. 12.3.1999 n° 68, per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti<br />

alle categorie dei disabili, decorsi sessanta giorni dalla data nella quale è insorto l’obbligo della loro assunzione,<br />

per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento; inosservanza dei<br />

termini e delle modalità previsti dalla convenzione stipulata per l’assunzione di disabili; omessa comunicazione,<br />

per la sostituzione, del lavoratore disabile cessato dal servizio; rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato,<br />

ecc). La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 15 della medesima legge, come modificato dal D.M. del<br />

15.12.2010 (G.U. n. 1 del 03.01.2011), nell’importo di €. 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta<br />

non occupato nella medesima giornata lavorativa. L’importo ridotto, ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della L. n° 689/<strong>81</strong>,<br />

è pari a € 20,92 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata<br />

lavorativa. L’importo delle sanzioni deve essere versato per il tramite del Servizio Postale con accreditamento sul<br />

c/c n. 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, da<br />

accreditare al Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, specificando nella causale “Processo Verbale<br />

n…………del…….Sanzione ex Legge 68/99”.<br />

SANZIONE MINIMA: € 15,69 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 20,92 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato<br />

La sanzione è stata calcolata dal giorno successivo alla mancata assunzione del lavoratore…………….fino<br />

(giorno prec. ass. lav….oppure fino al 31.12…) dal momento che per i periodi successivi il collocamento<br />

obbligatorio provvederà ai relativi avviamenti a partire dalla situazione rilevata dai prospetti riferiti alla<br />

situazione occupazionale del…<br />

La sanzione minima/ridotta di euro….è stata moltiplicata per……giornate lavorative, per un totale di euro….<br />

Si avverte codesta società che le spese di notificazione di 7,70 euro (oltre le altre eventuali diverse sanzioni<br />

amm.ve) dovranno essere pagate utilizzando il modello F 23, mentre invece per la sola sanzione regionale di cui<br />

al presente punto dovrà essere seguita la modalità sopra indicata.<br />

Avviamento al lavoro dei disabili (dal 13.01.06 al 02.01.2011)<br />

42 bis) Artt. 3, 4, 7, 9 e/o 11, 12 della L. 12.3.1999 n° 68, per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti<br />

alle categorie dei disabili, decorsi sessanta giorni dalla data nella quale è insorto l’obbligo della loro assunzione,<br />

per cause imputabili al datore di lavoro (omessa presentazione della richiesta di avviamento; inosservanza dei<br />

termini e delle modalità previsti dalla convenzione stipulata per l’assunzione di disabili; omessa comunicazione,<br />

per la sostituzione, del lavoratore disabile cessato dal servizio; rifiuto di assumere il lavoratore disabile avviato,<br />

ecc). La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 15 della medesima legge, come modificato dal D.M. del<br />

12.12.05 (G.U. n. 302 del 29.12.05), nell’importo di €. 57.17 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta<br />

non occupato nella medesima giornata lavorativa. L’importo ridotto, ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della L. n° 689/<strong>81</strong>,<br />

è pari a € 19,06 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata<br />

lavorativa. L’importo delle sanzioni deve essere versato per il tramite del Servizio Postale con accreditamento sul<br />

c/c n. 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, da<br />

accreditare al Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, specificando nella causale “Processo Verbale<br />

n…………del…….Sanzione ex Legge 68/99”.<br />

SANZIONE MINIMA: € 14,29 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 19,06 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato<br />

La sanzione è stata calcolata dal giorno successivo alla mancata assunzione del lavoratore…………….fino<br />

(giorno prec. ass. lav….oppure fino al 31.12…) dal momento che per i periodi successivi il collocamento<br />

obbligatorio provvederà ai relativi avviamenti a partire dalla situazione rilevata dai prospetti riferiti alla<br />

situazione occupazionale del…<br />

La sanzione minima/ridotta di euro….è stata moltiplicata per……giornate lavorative, per un totale di euro….<br />

Si avverte codesta società che le spese di notificazione di 7,70 euro (oltre le altre eventuali diverse sanzioni amm.ve) dovranno essere pagate<br />

utilizzando il modello F 23, mentre invece per la sola sanzione regionale di cui al presente punto dovrà essere seguita la modalità sopra<br />

indicata.<br />

-17-<br />

17


ORARIO DI LAVORO<br />

Violazioni in materia di orario di lavoro ordinario<br />

43) Art. 3 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto eseguire, ai lavoratori sopra indicati, un orario di lavoro<br />

ordinario superiore alle n. 40 ore settimanali ovvero per aver fatto superare il limite dell’orario normale di<br />

lavoro stabilito dal CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 6 del D.Lgs.<br />

66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213 nell’importo da € 25,00 ad € 154,00 che, ridotto ai<br />

sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 50,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori o si<br />

è verificata per più di n. 50 giornate nel corso dell’anno solare, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 ad<br />

€ 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. (COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al 24.06.2008)<br />

Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori o 50 giornate<br />

Violazioni in materia di orario di lavoro straordinario<br />

44 ) Art. 4, co. 2, del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto superare, ai lavoratori sopra indicati, attraverso<br />

prestazioni di lavoro straordinario, il limite massimo di durata media dell’orario di lavoro, fissato in n. 48 ore<br />

per ogni periodo di sette giorni, calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi o al<br />

maggior periodo previsto dal CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del<br />

D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 213/04, modificato dall’art. 41, co. 8, del D.L.112/2008,<br />

conv. in Legge 133/2008, così come sostituito dall’art. 7, co.1 della Legge 183/2010, nell’importo da € 100,00 ad €<br />

750,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari complessivamente a € 200,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui<br />

all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da € 400,00 ad € 1.500,00. Tale importo, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 500,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la<br />

sanzione è da € 1.000,00 ad € 5.000,00 ed in questo ultimo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 24.11.2010)Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida all’art. 13 D.Lgs.<br />

124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00 fino a n. 5 lavoratori o fino a n. 2 periodi di riferimento<br />

€ 500,00 da 6 a 10 lavoratori o da 3 a 4 periodi di riferimento<br />

44 bis) Art. 4, co. 2, del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto superare, ai lavoratori sopra indicati, attraverso<br />

prestazioni di lavoro straordinario, il limite massimo di durata media dell’orario di lavoro, fissato in n. 48 ore<br />

per ogni periodo di sette giorni, calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi o al<br />

maggior periodo previsto dal CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del<br />

D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 213/04, così come sostituito dall’art. 41, co. 8, del<br />

D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008, nell’importo da € 130,00 ad € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun<br />

periodo cui si riferisce la violazione che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 260,00 per<br />

ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. (COD. TRIB. 741T) (dal 25.06.2008 al<br />

23.11.2010) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 260,00 x n. lavoratori n. periodi = €<br />

44 ter) Art. 4, co. 2, del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto superare, ai lavoratori sopra indicati, attraverso<br />

prestazioni di lavoro straordinario, il limite massimo di durata media dell’orario di lavoro, fissato in n. 48 ore<br />

per ogni periodo di sette giorni, calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi o al<br />

maggior periodo previsto dal CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del<br />

D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 213/04 nell’importo da € 130,00 ad € 780,00 per ogni<br />

lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>,<br />

è pari a € 260,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. (COD. TRIB. 741T)<br />

(dal 01.09.2004 al 24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs.<br />

124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 260,00 x n. lavoratori n. periodi = €<br />

-18-<br />

18


45) Art. 4, co. 5, del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di informare la Direzione Provinciale del Lavoro,<br />

Settore Ispezione del Lavoro territorialmente competente, del superamento delle 48 ore settimanali,<br />

attraverso prestazioni di lavoro straordinario, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento<br />

(quattro mesi o il maggior periodo stabilito dal CCNL). La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art.<br />

18 bis, co. 5 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 213/04 nell’importo da € 103,00 ad €<br />

200,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 66,66. (COD. TRIB. 741T) (dal<br />

01.09.2004 al 24.06.2008) (solo per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 66,66<br />

46 ) Art. 5, co. 3 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto eseguire, ai lavoratori sopra indicati, prestazioni di<br />

lavoro straordinario eccedenti le n. 250 ore annuali (limite legale fissato in assenza di disciplina collettiva<br />

applicabile). La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 6 del D.Lgs. 66/03, introdotto<br />

dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, così come modificato dall’art. 41 co. 10 del D.L.112/2008, conv. in<br />

Legge 133/2008, nell’importo da € 25,00 ad € 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a<br />

€ 50,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per più di n. 50 giornate nel corso<br />

dell’anno solare, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in<br />

misura ridotta. Seguiranno gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 689/<strong>81</strong>. (COD. TRIB. 741T) (dal<br />

25.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori o 50 giornate<br />

46 bis) Art. 5, co. 3 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto eseguire, ai lavoratori sopra indicati, prestazioni di<br />

lavoro straordinario eccedenti le n. 250 ore annuali (limite legale fissato in assenza di disciplina collettiva<br />

applicabile). La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 6 del D.Lgs. 66/03, introdotto<br />

dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213 nell’importo da € 25,00 ad € 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong><br />

della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 50,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per<br />

più di n. 50 giornate nel corso dell’anno solare, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 e<br />

non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Seguiranno gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge<br />

689/<strong>81</strong>. (COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al 24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di<br />

diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori o 50 giornate<br />

47) Art. 5, co. 5 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di computare a parte e/o di remunerare con le<br />

maggiorazioni retributive previste dal CCNL, il lavoro straordinario effettuato dai lavoratori suindicati. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 6 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f)<br />

del D.Lgs. 19/07/04 n.213, così come modificato dall’art. 41 co. 10 del D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008,<br />

nell’importo da € 25,00 ad € 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 50,00. Se<br />

l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per più di n. 50 giornate nel corso dell’anno solare,<br />

si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />

Seguiranno gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 689/<strong>81</strong>. (COD. TRIB. 741T) (dal 25.06.2008)<br />

(diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori o 50 giornate<br />

47 bis) Art. 5, co. 5 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di computare a parte e/o di remunerare con le<br />

maggiorazioni retributive previste dal CCNL, il lavoro straordinario effettuato dai lavoratori suindicati. La<br />

SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 6 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett.<br />

f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213 nell’importo da € 25,00 ad € 154,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n.<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a € 50,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per più di n. 50<br />

giornate nel corso dell’anno solare, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 e non è<br />

ammesso il pagamento in misura ridotta. Seguiranno gli adempimenti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 689/<strong>81</strong>.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al 24.06.2008) (diffidabile)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a 5 lavoratori o 50 giornate<br />

-19-<br />

19


Violazioni in materia di riposi giornalieri, settimanali ed annui<br />

48) Art. 7, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo<br />

giornaliero di almeno n. 11 ore consecutive ogni ventiquattro ore. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 18 bis, co. 4 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213,<br />

modificato dall’art. 41, co. 9 del D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, così come sostituito dall’art. 7, co.1 della<br />

Legge 183/2010, nell’importo da € 50,00 ad € 150,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari<br />

complessivamente a € 50,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore,<br />

la sanzione amministrativa è da € 300,00 a € 1.000,00. Tale importo, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>,<br />

è pari a € 333,33.<br />

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro<br />

ore, la sanzione è da € 900,00 a € 1.500,00 ed in questo ultimo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in<br />

misura ridotta. (COD. TRIB. 741T) (dal 24.11.2010) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di<br />

cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 50,00 fino a n. 5 lavoratori o fino a n. 2 periodi di 24 ore<br />

€ 333,33 da 6 a 10 lavoratori o da 3 a 4 periodi di 24 ore<br />

48 bis) Art. 7, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo<br />

giornaliero di almeno n. 11 ore consecutive ogni ventiquattro ore. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 18 bis, co. 4 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, così<br />

come sostituito dall’art. 41, co. 9 del D.L. 112/2008, conv. in Legge 133/2008, nell’importo da € 25,00 ad € 100,00<br />

(in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore) che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della<br />

Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 33,33. (COD. TRIB. 741T) (dal 25.06.2008 al 23.11.2010) Per tale violazione non è<br />

ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 33,33<br />

48 ter) Art. 7, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo<br />

giornaliero di almeno n. 11 ore consecutive ogni ventiquattro ore. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 18 bis, co. 4 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213<br />

nell’importo da € 105,00 ad € 630,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 210,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al 24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di<br />

cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 210,00<br />

-20-<br />

20


49 ) Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, integrato dall’art. 41, co. 5 del D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008,<br />

per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo settimanale di almeno ventiquattro ore<br />

consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo<br />

giornaliero di cui all’art. 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo<br />

non superiore a 14 giorni. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del D.Lgs. 66/03,<br />

introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, modificato dall’art.41, co. 8 della Legge 133/2008, così<br />

come sostituito dall’art. 7, co.1 della Legge 183/2010, nell’importo da € 100,00 ad € 750,00 che, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari complessivamente a € 200,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui<br />

all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da € 400,00 ad € 1.500,00. Tale importo, ridotto ai sensi<br />

dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, è pari a € 500,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la<br />

sanzione è da € 1.000,00 ad € 5.000,00 ed in questo ultimo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 24.11.2010) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13<br />

D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00 fino a n. 5 lavoratori o fino a n. 2 periodi di riferimento<br />

€ 500,00 da 6 a 10 lavoratori o da 3 a 4 periodi di riferimento<br />

49 bis) Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, integrato dall’art. 41, co. 5 del D.L.112/2008, conv. in Legge<br />

133/2008, per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo settimanale di almeno ventiquattro<br />

ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo<br />

giornaliero di cui all’art. 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo<br />

non superiore a 14 giorni. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del D.Lgs. 66/03,<br />

introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, così come sostituito dall’art.41, co. 8 della Legge<br />

133/2008, nell’importo da € 130,00 ad € 780,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a €<br />

260,00 per ciascun lavoratore e per ciascun periodo di riferimento. (COD. TRIB. 741T) (dal 22.08.2008 al<br />

23.11.2010) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 260,00<br />

49 ter) Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di concedere, ai lavoratori suindicati, il riposo<br />

settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è<br />

stabilita dall’art. 18 bis, co. 4 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213<br />

nell’importo da € 105,00 ad € 630,00 che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 210,00.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al 24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di<br />

cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 210,00<br />

-21-<br />

21


50 ) Art. 10, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di rispettare il diritto dei lavoratori suindicati a<br />

fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane o a quello stabilito dal<br />

CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art.<br />

1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, modificato dall’art. 41 co. 8 del D.L.112/2008, conv. in Legge 133/2008,<br />

così come sostituito dall’art. 7, co.1 della Legge 183/2010, nell’importo da € 100,00 ad € 600,00 che, ridotto ai<br />

sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari complessivamente a € 200,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione<br />

amministrativa è da € 400,00 a € 1.500,00. Tale importo, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge 689/<strong>81</strong>, e pari a<br />

€ 500,00.<br />

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è da<br />

€ 800,00 a € 4.500,00 ed in questo ultimo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 24.11.2010) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13<br />

D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 200,00 fino a n. 5 lavoratori o per un anno<br />

€ 500,00 da 6 a 10 lavoratori o da 2 a 3 anni<br />

50 bis) Art. 10, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di rispettare il diritto dei lavoratori suindicati a<br />

fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane o a quello stabilito dal<br />

CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art.<br />

1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213, così come sostituito dall’art. 41 co. 8 del D.L.112/2008, conv. in Legge<br />

133/2008, nell’importo da € 130,00 ad € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la<br />

violazione che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 260,00 per ogni lavoratore e per<br />

ciascun periodo cui si riferisce la violazione. (COD. TRIB. 741T) (dal 25.06.2008 al 23.11.2010) Per tale<br />

violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 260,00 x n. lavoratori x n. periodi = €<br />

50 ter) Art. 10, co. 1 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver omesso di rispettare il diritto dei lavoratori suindicati a<br />

fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane o a quello stabilito dal<br />

CCNL. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 3 del D.Lgs. 66/03, introdotto dall’art.<br />

1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n.213 nell’importo da € 130,00 ad € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun<br />

periodo cui si riferisce la violazione che, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n. 689/<strong>81</strong>, è pari a € 260,00 per<br />

ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. (COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004 al<br />

24.06.2008) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/04)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 260,00 x n. lavoratori x n. periodi = €<br />

Lavoro notturno<br />

51) Art. 13, co. 1 e 3 del D.Lgs. 08/04/2003 n. 66, per aver fatto superare ai lavoratori suindicati il limite massimo<br />

di otto ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore o nel maggior periodo individuato dal Contratto collettivo,<br />

anche aziendale. La SANZIONE AMMINISTRATIVA è stabilita dall’art. 18 bis, co. 7del D.Lgs. 66/03, introdotto<br />

dall’art. 1 co.1 lett. f) del D.Lgs. 19/07/04 n. 213 nell’importo da € 51,00 ad € 154,00 per ogni giorno e per ogni<br />

lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. Detto importo, ridotto ai sensi dell’art. <strong>16</strong> della Legge n.<br />

689/<strong>81</strong>, è pari a € 51,33 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata cui si riferisce la violazione.<br />

(COD. TRIB. 741T) (dal 01.09.2004) Per tale violazione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13<br />

D.Lgs. 124/04) . (Se trattasi di violazione al c.1 si moltiplica per lavor. e per ciascun periodo di riferimento, se<br />

trattasi del c.3 si calcola per lavor. e per ogni singola giornata di lavoro.)<br />

SANZIONE RIDOTTA: € 51,33 x n. lavoratori (x n. giorni ) = €<br />

-22-<br />

22


INDICE DELLE VIOLAZIONI<br />

● Omessa, ritardata o incompleta comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego<br />

pag. 1;<br />

● Omessa o ritardata comunicazione delle vicende modificative del rapporto di lavoro<br />

pag. 1;<br />

● Lavoratore non iscritto sui libri regolamentari (Maxi-Sanzione)<br />

pag. 2;<br />

● Omessa o ritardata comunicazione al Centro per l’Impiego della cessazione del rapporto di lavoro<br />

pag. 3;<br />

● Omesso o ritardato invio all’INAIL del codice fiscale<br />

pag. 3;<br />

● Omessa consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore<br />

pag. 3;<br />

● Libro Unico del Lavoro<br />

pag. 4 e 5;<br />

● Libri Matricola e Paga<br />

pag. 6,7,8<br />

● Prospetti paga<br />

pag. 9;<br />

● Violazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato<br />

pag. 10;<br />

● Contratti Collettivi di Lavoro<br />

pag. 10;<br />

● INPS<br />

pag. 11;<br />

● INAIL<br />

pag. 12-13;<br />

● Interrogatori e vigilanza<br />

pag. 13-14;<br />

● Tesserino Lavoratori Edili<br />

pag. 15;<br />

● Occupazione di lavoratori minori nello spettacolo sprovvista di autorizzazione<br />

pag. 15;<br />

● Avviamento al lavoro di disabili<br />

pag. <strong>16</strong>-17;<br />

● Orario di lavoro<br />

pag. 18-22.<br />

-23-<br />

23

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