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PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

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Art. 5 - Epoche d’intervento<br />

1. Per tutti gli interventi selvicolturali, il calendario <strong>del</strong>l’annata silvana è il seguente: dal 15<br />

ottobre al 15 marzo.<br />

2. Le operazioni di esbosco devono essere portate a termine entro i 15 giorni successivi alla<br />

scadenza <strong>del</strong> periodo di taglio.<br />

3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, l’Ente Gestore può con proprio atto<br />

affisso all’ambo pretorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> e dei Comuni interessati, anticipare o posticipare le date di<br />

cui al comma 1 fino a un massimo di 15 giorni.<br />

4. E’ comunque fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, compreso l’esbosco, durante il<br />

periodo di nidificazione <strong>del</strong>l’avifauna, tra il 1 aprile ed il 31 giugno; nelle garzaie e nelle aree<br />

circoscritte per 500 metri attorno a tali aree il divieto va dal 1 febbraio al 15 ottobre.<br />

5. Deroghe al calendario <strong>del</strong>l’annata silvana sono inoltre possibili per cause di forza maggiore<br />

dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause meteoriche e in caso di pericoli per la<br />

pubblica incolumità.<br />

6. Per la realizzazione di nuovi impianti e rinfoltimenti non vi sono limitazioni, se non quelle<br />

legate alla necessità di favorirne l’attecchimento, preferendo i cantieri autunnali e sospendendoli<br />

da aprile a settembre.<br />

7. Per il recupero <strong>del</strong>le brughiere, <strong>del</strong>le praterie e dei prati aridi sono possibili interventi<br />

selvicolturali in tutto il periodo <strong>del</strong>l’anno sotto il diretto controllo <strong>del</strong>l’Ente Gestore.<br />

8. Per la realizzazione di interventi di ripulitura al di sotto <strong>del</strong>le linee elettriche valgono le<br />

medesime prescrizioni <strong>del</strong> comma 4, fatto salvo interventi di massima urgenza per la messa in<br />

sicurezza degli elettrodotti.<br />

9. Non sono considerati interventi selvicolturali la sfrondatura di alberi ed arbusti ed il taglio<br />

<strong>del</strong>l’erba nelle aree di pertinenza di strade pubbliche e private, piste ciclabili, sentieri, aree<br />

attrezzate, parcheggi e percorsi individuati dall’Ente gestore per la fruizione <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>.<br />

Art. 6 – Estensione <strong>del</strong>le tagliate e superfici d’intervento<br />

La massima estensione dei singoli lotti per tagli intercalari e d’avviamento a fustaia è di 2 ettari,<br />

ampliabili a 3 se si <strong>del</strong>imitano subaree interne di superficie complessiva non inferiore al 10% <strong>del</strong><br />

lotto (aree ecotonali, radure, aree cespugliose, zone umide, ecc...) senza interventi di gestione<br />

attiva.<br />

La massima estensione dei singoli lotti per i tagli di rinnovazione in fustaia (taglio a scelta<br />

colturale per gruppi) e per tagli di maturità dei cedui sono, rispettivamente, di 1 e 3 ettari.<br />

I lotti devono essere separati da fasce boscate ampie almeno 100 m, non percorse da intervento<br />

negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione/ricacci alti non meno di 3 m. Le superfici<br />

d’intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con altre caratteristiche non<br />

rilevabili in carta (aree ecotonali, radure, aree cespugliose, zone umide, ecc...). In caso di<br />

mancata rinnovazione affermata o di ricaccio dei ceduo entro 5 anni dal taglio è obbligatorio un<br />

rinfoltimento.<br />

Per interventi di Trasformazione (art. 1 lettera g) di rimboschimenti o di popolamenti colonizzati<br />

da specie esotiche invasive il limite massimo di superficie accorpata percorribile è di 5 ettari, con<br />

tagli a raso su singoli lotti non superiori a 50% <strong>del</strong>la superficie netta <strong>del</strong> lotto, seguiti da impianti<br />

con specie autoctone.<br />

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