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PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

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irrigazioni di soccorso, ove possibile e ritenuto opportuno, per le nuove piantumazioni<br />

nei primi due anni prevedendo 2 interventi mensili da maggio ad agosto<br />

sostituzione <strong>del</strong>le fallanze per i primi due anni<br />

8. L’Ente Gestore, al fine di verificare la corretta esecuzione di questi interventi e la loro<br />

efficacia, predispone programmi di monitoraggio.<br />

9. Qualsiasi intervento di lotta attiva diverso (utilizzo di prodotti chimici) da quelli elencati in<br />

precedenza deve essere preso per iniziativa o sotto il diretto controllo dei tecnici <strong>del</strong>l’Ente<br />

gestore.<br />

Art. 16 - Alberi per la biodiversità<br />

1. Gli esemplari arborei di specie spontanee di diametro superiore ai 30 cm, morti in piedi o<br />

schiantati, loro parti o monconi, devono essere lasciati in piedi o sul letto di caduta naturale al<br />

momento <strong>del</strong>le utilizzazioni in numero di almeno 1 ogni 2000 m 2 in proprietà private o 1 ogni<br />

1000 m 2 in quelle pubbliche. L’Ente Gestore, per motivate ragioni di interesse ambientale e/o<br />

paesaggistico, può aumentare il numero di esemplari da rilasciare.<br />

2. In caso di assenza di alberi morti, l’Ente Gestore può prescrivere il rilascio in loco di piante<br />

abbattute (o parti di esse) durante gli interventi selvicolturali nelle quantità di cui al punto<br />

precedente.<br />

2. Non è comunque ammesso prelevare alberi con tali caratteristiche se non in contemporanea<br />

agli interventi selvicolturali o in seguito di calamità naturali di eccezionale portata che portino<br />

alla distruzione <strong>del</strong> soprassuolo. In questi casi lo sgombero può avvenire al massimo sul 50%<br />

<strong>del</strong>la superficie, lasciando sempre i margini protetti dalle chiome atterrate per tutelare le aree in<br />

rinnovazione dagli ungulati.<br />

3. I grandi alberi di specie spontanee con diametro maggiore di 40 cm devono essere rilasciati<br />

fino alla senescenza fisiologica e lasciate morire in piedi in numero non inferiore a 1 ogni 2000<br />

m 2 in proprietà private 1000 in quelle pubbliche. Nelle aree ove non siano presenti tali esemplari<br />

occorre individuare, prima degli interventi, le essenze di diametro inferiore ai 40 cm, da avviare<br />

al rilascio sino alla senescenza. Analogamente si dovrà procedere in caso di morte o evidente<br />

deperimento degli esemplari rilasciati. L’Ente Gestore, per motivate ragioni di interesse<br />

ambientale e/o paesaggistico, può aumentare il numero di esemplari da rilasciare.<br />

4. In tutti i casi, fanno eccezione i soggetti arborei che possono creare pericolo per la pubblica<br />

incolumità, ostruire la viabilità permanente o impedire il deflusso <strong>del</strong>le acque; questi andranno<br />

abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di<br />

caduta o potati all’impalcatura primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di<br />

presenza ad ettaro sopra specificati.<br />

5. Tali norme non riguardano i filari e gli alberi fuori foresta di diametro inferiore a 30 cm.<br />

Art. 17 - Alberi habitat e monumentali<br />

1. I singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche di valore eccezionale o di particolare<br />

interesse per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale, compresi o meno all’interno<br />

dei boschi, devono essere censiti e riconosciuti monumentali ai sensi <strong>del</strong>la specifica normativa<br />

(L.R. n. 50/95) e protetti ai sensi <strong>del</strong>la legge urbanistica regionale (L.R. n. 56/77 e s.m.i.).<br />

2. Ad integrazione degli elenchi ufficiali di cui alla L.R. n. 50/95 l’Ente Gestore censisce e<br />

vincola, con proprio provvedimento, gli esemplari di specie arboree e arbustive d’interesse<br />

storico e paesaggistico. Fino al completamento <strong>del</strong> censimento non è ammesso il taglio di piante<br />

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