PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino
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irrigazioni di soccorso, ove possibile e ritenuto opportuno, per le nuove piantumazioni<br />
nei primi due anni prevedendo 2 interventi mensili da maggio ad agosto<br />
sostituzione <strong>del</strong>le fallanze per i primi due anni<br />
8. L’Ente Gestore, al fine di verificare la corretta esecuzione di questi interventi e la loro<br />
efficacia, predispone programmi di monitoraggio.<br />
9. Qualsiasi intervento di lotta attiva diverso (utilizzo di prodotti chimici) da quelli elencati in<br />
precedenza deve essere preso per iniziativa o sotto il diretto controllo dei tecnici <strong>del</strong>l’Ente<br />
gestore.<br />
Art. 16 - Alberi per la biodiversità<br />
1. Gli esemplari arborei di specie spontanee di diametro superiore ai 30 cm, morti in piedi o<br />
schiantati, loro parti o monconi, devono essere lasciati in piedi o sul letto di caduta naturale al<br />
momento <strong>del</strong>le utilizzazioni in numero di almeno 1 ogni 2000 m 2 in proprietà private o 1 ogni<br />
1000 m 2 in quelle pubbliche. L’Ente Gestore, per motivate ragioni di interesse ambientale e/o<br />
paesaggistico, può aumentare il numero di esemplari da rilasciare.<br />
2. In caso di assenza di alberi morti, l’Ente Gestore può prescrivere il rilascio in loco di piante<br />
abbattute (o parti di esse) durante gli interventi selvicolturali nelle quantità di cui al punto<br />
precedente.<br />
2. Non è comunque ammesso prelevare alberi con tali caratteristiche se non in contemporanea<br />
agli interventi selvicolturali o in seguito di calamità naturali di eccezionale portata che portino<br />
alla distruzione <strong>del</strong> soprassuolo. In questi casi lo sgombero può avvenire al massimo sul 50%<br />
<strong>del</strong>la superficie, lasciando sempre i margini protetti dalle chiome atterrate per tutelare le aree in<br />
rinnovazione dagli ungulati.<br />
3. I grandi alberi di specie spontanee con diametro maggiore di 40 cm devono essere rilasciati<br />
fino alla senescenza fisiologica e lasciate morire in piedi in numero non inferiore a 1 ogni 2000<br />
m 2 in proprietà private 1000 in quelle pubbliche. Nelle aree ove non siano presenti tali esemplari<br />
occorre individuare, prima degli interventi, le essenze di diametro inferiore ai 40 cm, da avviare<br />
al rilascio sino alla senescenza. Analogamente si dovrà procedere in caso di morte o evidente<br />
deperimento degli esemplari rilasciati. L’Ente Gestore, per motivate ragioni di interesse<br />
ambientale e/o paesaggistico, può aumentare il numero di esemplari da rilasciare.<br />
4. In tutti i casi, fanno eccezione i soggetti arborei che possono creare pericolo per la pubblica<br />
incolumità, ostruire la viabilità permanente o impedire il deflusso <strong>del</strong>le acque; questi andranno<br />
abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di<br />
caduta o potati all’impalcatura primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di<br />
presenza ad ettaro sopra specificati.<br />
5. Tali norme non riguardano i filari e gli alberi fuori foresta di diametro inferiore a 30 cm.<br />
Art. 17 - Alberi habitat e monumentali<br />
1. I singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche di valore eccezionale o di particolare<br />
interesse per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale, compresi o meno all’interno<br />
dei boschi, devono essere censiti e riconosciuti monumentali ai sensi <strong>del</strong>la specifica normativa<br />
(L.R. n. 50/95) e protetti ai sensi <strong>del</strong>la legge urbanistica regionale (L.R. n. 56/77 e s.m.i.).<br />
2. Ad integrazione degli elenchi ufficiali di cui alla L.R. n. 50/95 l’Ente Gestore censisce e<br />
vincola, con proprio provvedimento, gli esemplari di specie arboree e arbustive d’interesse<br />
storico e paesaggistico. Fino al completamento <strong>del</strong> censimento non è ammesso il taglio di piante<br />
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