PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino
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Art. 24 – Gestione <strong>del</strong>le brughiere, <strong>del</strong>le radure e <strong>del</strong>le praterie secche<br />
1. Per queste superfici occorre perseguire il mantenimento, la salvaguardia ed il loro recupero in<br />
caso di invasione da parte di specie legnose ed erbacee.<br />
2. Per le superfici non ancora totalmente invase si tratta eliminare piccoli gruppi o singoli<br />
individui di specie legnose limitando in tal modo la minaccia di degradazione <strong>del</strong>l’habitat.<br />
3. Per le aree invase, ma dove sono ancora presenti molte specie caratteristiche <strong>del</strong>le cenosi<br />
originarie, nell’arco di validità <strong>del</strong> presente piano possono essere realizzati interventi di recupero<br />
di tipo sperimentale promossi dall’Ente Gestore.<br />
4. L’Ente Gestore può inoltre effettuare interventi sperimentali monitorati con sfalcio ed<br />
allontanamento <strong>del</strong>la copertura erbacea o con il pascolo ovino controllato.<br />
5. Nel caso gli interventi diminuiscano la copertura arboreo arbustiva al di sotto <strong>del</strong> 20 %, pur<br />
perdendo l’attuale classificazione a bosco, le zone dovranno mantenere i livelli di protezione<br />
previsti da questo Piano sino al loro inserimento nel Piano di Gestione <strong>del</strong> SIC.<br />
Art. 25 – Gestione <strong>del</strong>le garzaie<br />
Gli interventi forestali all’interno <strong>del</strong>le garzaie e nell’intorno di 500 metri da esse, sono soggetti<br />
a Valutazione di Incidenza.<br />
Art. 26 - Accensione di fuochi e abbruciamenti<br />
1. É vietata l’accensione di fuochi all'interno dei boschi e ad una distanza inferiore ai 50 m da<br />
essi, in tutti i periodi <strong>del</strong>l'anno, ad esclusione che nelle aree appositamente individuate ed adibite<br />
per la fruizione. Per quanto non specificato si rinvia al successivo par. 9 ed alla normativa<br />
vigente (L.R. 16/94).<br />
Art. 27 - Impianto di specie legnose, origini <strong>del</strong> materiale vivaistico<br />
1 Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento, trasformazione e ricostituzione boschiva<br />
possono essere impiegate solo specie forestali autoctone (D.Lgs. 386/03 Art. 2 lettera d) di<br />
provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta<br />
(AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione “Selezionati” o “Identificati alla<br />
fonte” (D.D. n. 1984 <strong>del</strong>l'11 settembre 2008 <strong>del</strong>la Direzione OO.PP.-Dif. Suolo – Ec. Mont. e<br />
Foreste emanata in forza <strong>del</strong>la DGR n. 36-8195 <strong>del</strong>l'11 febbraio 2008) ricadenti all’interno<br />
<strong>del</strong>l’Ambito geografico ecologico omogeneo di riferimento; in mancanza di materiale di<br />
propagazione proveniente da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche<br />
suddette è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe<br />
condizioni ecologiche, anche provenienti da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate <strong>del</strong><br />
certificato prescritto dalla normativa vigente.<br />
2 Per scopi di rinfoltimento o di rimboschimento e negli interventi di ingegneria naturalistica, su<br />
tutta l’Area Protetta è vietato l’impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali o<br />
esotiche anche se già presenti e naturalizzate.<br />
3. Per l’arboricoltura da legno oltre alle specie autoctone ammesse nei boschi sono consentiti:<br />
noce nostrano e pioppi clonali di progenie autoctona; è ammessa la pacciamatura con materiali<br />
biodegradabili al piede <strong>del</strong>le piante.<br />
4. Alle norme di cui sopra non sono soggette le “aree verdi di pertinenza urbana”, con esclusione<br />
<strong>del</strong>le specie esotiche in grado di naturalizzarsi.<br />
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