21.06.2013 Views

PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 24 – Gestione <strong>del</strong>le brughiere, <strong>del</strong>le radure e <strong>del</strong>le praterie secche<br />

1. Per queste superfici occorre perseguire il mantenimento, la salvaguardia ed il loro recupero in<br />

caso di invasione da parte di specie legnose ed erbacee.<br />

2. Per le superfici non ancora totalmente invase si tratta eliminare piccoli gruppi o singoli<br />

individui di specie legnose limitando in tal modo la minaccia di degradazione <strong>del</strong>l’habitat.<br />

3. Per le aree invase, ma dove sono ancora presenti molte specie caratteristiche <strong>del</strong>le cenosi<br />

originarie, nell’arco di validità <strong>del</strong> presente piano possono essere realizzati interventi di recupero<br />

di tipo sperimentale promossi dall’Ente Gestore.<br />

4. L’Ente Gestore può inoltre effettuare interventi sperimentali monitorati con sfalcio ed<br />

allontanamento <strong>del</strong>la copertura erbacea o con il pascolo ovino controllato.<br />

5. Nel caso gli interventi diminuiscano la copertura arboreo arbustiva al di sotto <strong>del</strong> 20 %, pur<br />

perdendo l’attuale classificazione a bosco, le zone dovranno mantenere i livelli di protezione<br />

previsti da questo Piano sino al loro inserimento nel Piano di Gestione <strong>del</strong> SIC.<br />

Art. 25 – Gestione <strong>del</strong>le garzaie<br />

Gli interventi forestali all’interno <strong>del</strong>le garzaie e nell’intorno di 500 metri da esse, sono soggetti<br />

a Valutazione di Incidenza.<br />

Art. 26 - Accensione di fuochi e abbruciamenti<br />

1. É vietata l’accensione di fuochi all'interno dei boschi e ad una distanza inferiore ai 50 m da<br />

essi, in tutti i periodi <strong>del</strong>l'anno, ad esclusione che nelle aree appositamente individuate ed adibite<br />

per la fruizione. Per quanto non specificato si rinvia al successivo par. 9 ed alla normativa<br />

vigente (L.R. 16/94).<br />

Art. 27 - Impianto di specie legnose, origini <strong>del</strong> materiale vivaistico<br />

1 Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento, trasformazione e ricostituzione boschiva<br />

possono essere impiegate solo specie forestali autoctone (D.Lgs. 386/03 Art. 2 lettera d) di<br />

provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta<br />

(AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione “Selezionati” o “Identificati alla<br />

fonte” (D.D. n. 1984 <strong>del</strong>l'11 settembre 2008 <strong>del</strong>la Direzione OO.PP.-Dif. Suolo – Ec. Mont. e<br />

Foreste emanata in forza <strong>del</strong>la DGR n. 36-8195 <strong>del</strong>l'11 febbraio 2008) ricadenti all’interno<br />

<strong>del</strong>l’Ambito geografico ecologico omogeneo di riferimento; in mancanza di materiale di<br />

propagazione proveniente da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche<br />

suddette è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe<br />

condizioni ecologiche, anche provenienti da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate <strong>del</strong><br />

certificato prescritto dalla normativa vigente.<br />

2 Per scopi di rinfoltimento o di rimboschimento e negli interventi di ingegneria naturalistica, su<br />

tutta l’Area Protetta è vietato l’impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali o<br />

esotiche anche se già presenti e naturalizzate.<br />

3. Per l’arboricoltura da legno oltre alle specie autoctone ammesse nei boschi sono consentiti:<br />

noce nostrano e pioppi clonali di progenie autoctona; è ammessa la pacciamatura con materiali<br />

biodegradabili al piede <strong>del</strong>le piante.<br />

4. Alle norme di cui sopra non sono soggette le “aree verdi di pertinenza urbana”, con esclusione<br />

<strong>del</strong>le specie esotiche in grado di naturalizzarsi.<br />

246

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!