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PIANO GESTIONE FORESTALE 2 - Amici Parco del Ticino

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5. All’interno <strong>del</strong>l’Area protetta non è consentito l’inserimento di organismi transgenici,<br />

trattandosi di un ambito con finalità di conservazione <strong>del</strong>la biodiversità naturale.<br />

Art. 28 – Pioppicoltura e arboricoltura in fascia A <strong>del</strong> Piano stralcio <strong>del</strong>le fasce fluviali <strong>del</strong> PAI,<br />

nelle Riserve Naturali Speciali, nelle Zone Naturalistiche di Interesse Botanico e Faunistico<br />

e nelle proprietà pubbliche<br />

1. Sulle aree agricole ricadenti nella fascia A <strong>del</strong> Piano di Assetto Idrogeologico, in particolare<br />

riferite al Piano Stralcio <strong>del</strong>le Fasce Fluviali (art. 28 e seguenti), posta la necessità di sostituzione<br />

progressiva dei popolamenti artificiali con cenosi naturali, è vietato l’impianto di pioppicoltura<br />

specializzata.<br />

2. Gli impianti di pioppo ricadenti nelle aree di cui al precedente comma 1, a fine turno devono<br />

essere sostituiti con soprassuoli forestali e/o arbustivi idonei alle condizioni stazionali.<br />

3. Nelle Riserve naturali speciali e nelle proprietà pubbliche è vietata la pioppicoltura e<br />

l’arboricoltura; per i pioppeti attualmente presenti a fine turno occorre procedere<br />

all’imboschimento o, in alternativa, alla creazione di prato stabile.<br />

4. Nelle Zone Naturalistiche d’interesse botanico e faunistico. Nella aree individuate dal Piano<br />

d’Area con valenza naturalistica di Interesse Botanico e Faunistico è possibile la prosecuzione<br />

<strong>del</strong>la pioppicoltura, valutando di volta in volta la possibilità di realizzare impianti di<br />

arboricoltura da legno a ciclo lungo con specie autoctone, la conversione a prato stabile o<br />

l’imboschimento. Se l‘impianto è parzialmente intercluso (confinante su tre lati o per almeno il<br />

75% <strong>del</strong> perimetro) al bosco o al prato stabile, ovvero si tratta di un tassello funzionale al<br />

completamento <strong>del</strong>la rete ecologica interna, sono possibili solo il prato stabile o<br />

l’imboschimento con specie autoctone.<br />

Art. 29 - Boschi da seme<br />

1. All’interno dei limiti <strong>del</strong> popolamento è ammessa la raccolta <strong>del</strong> materiale di propagazione per<br />

le sole specie indicate nella scheda ufficiale di identificazione.<br />

2. Relativamente alla modalità di raccolta, ai periodi, ad eventuali limitazioni e agli interventi<br />

gestioni volti a migliorare la produzione di materiale di propagazione occorre fare riferimento<br />

allo specifico Disciplinare di Gestione, redatto a cura <strong>del</strong>l’Organismo ufficiale di cui al D.Lgs<br />

386/03 in collaborazione con l’Ente Gestore.<br />

Art. 30 – Uso di concimi e fitofarmaci nelle zone boscate, nei pioppeti e negli impianti di<br />

arboricoltura da legno<br />

1. Nelle zone boscate, è consentito l’uso di stallatico unicamente durante le operazioni di<br />

rimboschimento e secondo le indicazioni fornite dall’Ente Gestore.<br />

2. Nei prati stabili e negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo creati in sostituzione<br />

dei pioppeti nelle Riserve Naturali Speciali e nelle Zone Naturalistiche d’Interesse Botanico e<br />

Faunistico è consentito unicamente l’uso di stallatico per le normali pratiche di concimazione.<br />

3. Nelle aree individuate nei precedenti commi 1. e 2.., è’ vietato l’uso di altri concimi ed<br />

ammendanti se non strettamente necessari per correggere gravi squilibri pedologici e comunque<br />

espressamente autorizzati dall’Ente Gestore.<br />

4. Nelle zone boscate e negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppeti, ecc.) e<br />

lungo è consentito l’uso di fitofarmaci (pesticidi) solo per comprovati e gravi motivi fitosanitari<br />

e previa autorizzazione <strong>del</strong>l’Ente Gestore che può richiedere apposito Studio di Incidenza. Per il<br />

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