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GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ... - internet scuola

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• i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d’inizio delle lezioni, purchè il collegio<br />

dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo<br />

per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica (C.M. n. 180 del 11.07.1979);<br />

• il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di<br />

Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purchè per materie<br />

comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova;<br />

• il servizio prestato nelle commissioni a concorsi a cattedre;<br />

• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal MIUR o dalla <strong>scuola</strong>;<br />

• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.<br />

I periodi non computabili ai fini del compimento dei 180 giorni sono:<br />

• le ferie;<br />

• ogni tipo di assenza, eccetto l’aspettativa per mandato parlamentare;<br />

• i permessi retribuiti e non;<br />

• la chiusura della <strong>scuola</strong> per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami;<br />

• le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie.<br />

Ipotesi di mancata conferma in ruolo<br />

a) Mancato superamento del periodo di prova perché non sono stati prestati i 180 giorni<br />

prescritti prova. In questo caso le proroghe non hanno limite.<br />

b) Esito sfavorevole della prova: il Comitato di valutazione ed il Dirigente Scolastico<br />

accertano un’incapacità professionale, pur avendo il docente svolto i 180 giorni e le 40<br />

ore di formazione. In questo caso è concessa una sola proroga.<br />

Qualora non sia superata il dipendente sarà licenziato oppure restituito al ruolo<br />

precedente.<br />

I provvedimenti di conferma in ruolo o di proroga per il personale<br />

Docente<br />

Al termine dell’anno di formazione il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato di<br />

valutazione, dispone la conferma in ruolo oppure la proroga. Poiché nel caso di proroga<br />

deve essere emesso un decreto di proroga, è necessario precisare, anche per rispetto<br />

dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti negativi, la causa di essa e cioè mancata<br />

prestazione de i 180 giorni di effettivo servizio, oppure esito sfavorevole della prova.<br />

Questo al fine di poter determinare a quale tipo di proroga il dipendente è soggetto<br />

l’anno scolastico successivo.<br />

Proroga del periodo di prova<br />

In entrambi i casi cui sopra, i provvedimenti di proroga sono adottati dal Dirigente<br />

scolastico competente.<br />

Conferma in ruolo<br />

Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza dall’inizio<br />

dell’anno scolastico successivo a quello della prova, ed entro il termine di 90 giorni, a<br />

condizione che l’interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l’anno di

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