Iusletter 48 – mag 2008
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IUSLETTER n°<strong>48</strong>.08 | Dottrine: letture e orientamenti | 13<br />
La seconda parte dell’articolo attiene, invece, più prettamente alle ordinanze in commento, con<br />
le quali la Corte di Cassazione ha dichiarato che la formulazione del quesito non è necessaria in<br />
caso di regolamento di giurisdizione, mentre lo è nell’ipotesi di revocazione. L’Autore non ritiene<br />
condivisibile il contenuto della seconda ordinanza e illustra altre ipotesi nelle quali, a suo giudizio,<br />
l’art. 366 c.p.c. non dovrebbe trovare applicazione.<br />
Da ultimo, vengono esaminate le modalità concrete di formulazione del quesito. Quest’ultimo,<br />
sempre secondo l’opinione del commentatore, dovrebbe essere enunciato in via interrogativa e<br />
non sottoforma di massima. (s.d.)<br />
Casi di incontrovertibilità dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c..<br />
- di Raffaella Di Iorio, in Il Corriere Giuridico, n. 1/08, pag. 2869.<br />
L’articolo commenta una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, ovvero la n. 13252/2006 (per<br />
la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), tramite cui la Suprema Corte ha preso<br />
posizione in merito alla natura dell’ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 ter c.p.c.,<br />
emessa nei casi previsti nei commi 4° e 5° di detto articolo, e cioè quando successivamente all’emissione<br />
di detta ordinanza il processo si estingue, ovvero quando la parte contro cui la stessa<br />
viene pronunciata è contumace.<br />
L’Autore evidenzia le ragioni per le quali la Suprema Corte ha ritenuto opportuno aderire alla tesi<br />
dottrinaria secondo cui l’ordinanza ingiuntiva, qualora venga pronunciata nei casi e secondo le<br />
modalità previste dai commi 4° e 5° dell’art. 186 ter c.p.c., benché possa essere assorbita successivamente<br />
in una sentenza che, ad esito del giudizio, ne ricalca il contenuto, ha il carattere della<br />
incontrovertibilità, ed è idonea quindi a costituire cosa giudicata a cui il dispositivo della successiva<br />
sentenza deve necessariamente attenersi.<br />
Detta pronuncia della Cassazione respinge quindi l’opposto orientamento dottrinario, il quale sosteneva<br />
che il contenuto decisorio dell’ordinanza ingiuntiva, non essendo sorretto da un vero e<br />
proprio accertamento riconducibile solamente alla cognizione piena, è anche suscettibile di revoca<br />
e modifica da parte della sentenza emanata successivamente. (g.m.)<br />
Sequestro giudiziario e titoli di credito sine causa.<br />
- di Antonio Lombardi, in Giurisprudenza di Merito, n. 3/08, pag. 699.<br />
Nell’ordinanza in commento, il giudice, adito in via d’urgenza per evitare la riscossione e la circolazione<br />
di alcuni assegni bancari postdatati e di vaglia cambiari consegnati ad un promittente<br />
venditore, ha dapprima illustrato il contenuto dei diversi orientamenti dottrinali in materia di<br />
vincolo ex art. 670 c.p.c. sui titoli di credito e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto,<br />
sulla base dell’assenza di elementi di fatto da cui desumere la permanenza degli effetti<br />
nella materiale disponibilità del primo prenditore.<br />
L’Autore, prendendo le mosse dalla predetta decisione, si sofferma in primo luogo ad esaminare<br />
il rapporto tra sequestro giudiziario e titoli di credito sine causa, precisando che questi ultimi<br />
ricorrono allorché il rapporto sotteso al rilascio del titolo difetti sin dall’inizio o venga meno per<br />
fatti sopravvenuti ed illustrando le diverse tesi dottrinali in materia.<br />
Vengono quindi esaminate le conseguenze derivanti dalla circolazione del titolo, evidenziando<br />
come il sequestro giudiziario non sia esperibile nei confronti del terzo portatore, tranne nel caso<br />
in cui si tratti di un terzo giratario e ne venga dimostrata la mala fede, per aver acquistato il titolo<br />
con l’intento di danneggiare il debitore.<br />
L’ultima parte dell’articolo è, infine, dedicata all’analisi dell’ipotesi in cui, richiesta la tutela cautelare,<br />
il primo prenditore si costituisca negando semplicemente di essere in possesso dei titoli,<br />
senza fornire alcuna prova. (s.d.)