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Materiale - Iusletter

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ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali 9<br />

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende 10<br />

Incarico di recupero crediti 11<br />

Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) 12<br />

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,<br />

ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 13<br />

Pareri giuridici pro‐veritate 14<br />

Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale 15<br />

Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale 16<br />

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA<br />

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro <br />

Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale 17 ) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni<br />

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie<br />

Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti<br />

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale<br />

Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a<br />

finanziamenti pubblici<br />

Consulenza contrattuale<br />

Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. 18<br />

9<br />

Vd. risposta U.I.C. n. 15 del 21 giugno 2006 che ha chiarito che le attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità<br />

giudiziaria ‐ quali ad esempio la curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio ‐ devono ritenersi escluse dall’ambito di<br />

applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e<br />

non sono pertanto ravvisabili le nozioni di ‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.<br />

10<br />

Vd. nota precedente.<br />

11<br />

Vd. risposta U.I.C. n. 22 del 21 giugno 2006 in cui si è precisato che l’incarico di recupero di credito di importo superiore a 12.500<br />

euro in cui il professionista svolge l’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed<br />

eventuale procedimento di pignoramento, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.<br />

12<br />

In particolare, l’art. 10, co. 2, d.lgs. 231/2007 impone ai soggetti che svolgono attività di mediazione l’adempimento degli obblighi<br />

antiriciclaggio ad esclusione di quelli indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto (adeguata verifica e registrazione). L’attenzione, per<br />

il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sugli altri obblighi posti dalla normativa<br />

antiriciclaggio di cui al citato decreto: segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;<br />

comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante; formazione del personale.<br />

13<br />

Vd. nota 9.<br />

14<br />

Nel caso dei pareri giuridici pro‐veritate, si ritiene che l’esclusione operi in virtù della natura della relativa prestazione che, non<br />

determinando una modificazione della situazione giuridica esistente, non si configura quale “operazione” ai sensi dell’art. 1, lett. l),<br />

d.lgs. 231/2007.<br />

15<br />

Vd. nota n. 9.<br />

16<br />

Vd. nota n. 9.<br />

17<br />

Sul punto si fa presente che l’art. 4, co. 2, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e<br />

degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) esclude l’incompatibilità per il dottore<br />

commercialista o l’esperto contabile che esercitino l’attività di amministrazione sulla base di uno specifico incarico professionale e<br />

per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.<br />

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