Materiale - Iusletter
Materiale - Iusletter
Materiale - Iusletter
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali 9<br />
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende 10<br />
Incarico di recupero crediti 11<br />
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) 12<br />
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,<br />
ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 13<br />
Pareri giuridici pro‐veritate 14<br />
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale 15<br />
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale 16<br />
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA<br />
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro <br />
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale 17 ) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni<br />
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie<br />
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti<br />
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale<br />
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a<br />
finanziamenti pubblici<br />
Consulenza contrattuale<br />
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. 18<br />
9<br />
Vd. risposta U.I.C. n. 15 del 21 giugno 2006 che ha chiarito che le attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità<br />
giudiziaria ‐ quali ad esempio la curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio ‐ devono ritenersi escluse dall’ambito di<br />
applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e<br />
non sono pertanto ravvisabili le nozioni di ‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.<br />
10<br />
Vd. nota precedente.<br />
11<br />
Vd. risposta U.I.C. n. 22 del 21 giugno 2006 in cui si è precisato che l’incarico di recupero di credito di importo superiore a 12.500<br />
euro in cui il professionista svolge l’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed<br />
eventuale procedimento di pignoramento, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.<br />
12<br />
In particolare, l’art. 10, co. 2, d.lgs. 231/2007 impone ai soggetti che svolgono attività di mediazione l’adempimento degli obblighi<br />
antiriciclaggio ad esclusione di quelli indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto (adeguata verifica e registrazione). L’attenzione, per<br />
il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sugli altri obblighi posti dalla normativa<br />
antiriciclaggio di cui al citato decreto: segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;<br />
comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante; formazione del personale.<br />
13<br />
Vd. nota 9.<br />
14<br />
Nel caso dei pareri giuridici pro‐veritate, si ritiene che l’esclusione operi in virtù della natura della relativa prestazione che, non<br />
determinando una modificazione della situazione giuridica esistente, non si configura quale “operazione” ai sensi dell’art. 1, lett. l),<br />
d.lgs. 231/2007.<br />
15<br />
Vd. nota n. 9.<br />
16<br />
Vd. nota n. 9.<br />
17<br />
Sul punto si fa presente che l’art. 4, co. 2, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e<br />
degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) esclude l’incompatibilità per il dottore<br />
commercialista o l’esperto contabile che esercitino l’attività di amministrazione sulla base di uno specifico incarico professionale e<br />
per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.<br />
10