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Materiale - Iusletter

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- succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato<br />

estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e<br />

delle imprese di investimento;<br />

- Cassa depositi e prestiti Spa;<br />

- enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;<br />

- banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE che applicano misure<br />

equivalenti a quelle della direttiva;<br />

- professionisti di cui all’art. 12 e iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 13,<br />

comma 1, lett. b) nei confronti di altri professionisti.<br />

Per quanto concerne i revisori legali, si deve al decreto correttivo la loro inclusione nel novero dei soggetti<br />

la cui idonea attestazione consente di assolvere gli obblighi di adeguata verifica in assenza dello stesso,<br />

anche se solo nei confronti di altri professionisti.<br />

In seguito all’introduzione del comma 3‐bis all’art.30, l’attestazione può anche consistere nell’invio, a<br />

mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia<br />

provveduto all’identificazione mediante contatto diretto. Chiaramente, ove lo strumento informatico<br />

utilizzato sia la e‐mail, ragioni di opportunità inducono a consigliare che l’invio dei dati identificativi del<br />

cliente avvenga a mezzo posta elettronica certificata.<br />

L’attestazione – che può avere ad oggetto oltre ai dati identificativi del cliente, i dati identificativi del<br />

titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 1 – in ogni caso, deve essere idonea:<br />

Verifica<br />

- a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare<br />

del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante;<br />

- l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.<br />

Il professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi dovrà:<br />

- verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un<br />

professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell’iscrizione all’albo cui<br />

appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione<br />

all’albo cui appartiene, ecc.). L’indicazione di tali dati è anche necessaria perché il<br />

professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti<br />

fisici in alcun Paese;<br />

- verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di<br />

identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell’esistenza del<br />

potere di rappresentanza;<br />

- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le<br />

informazioni comunicate sono esatte.<br />

Ai sensi del comma 2 dell’art. 30, l’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto<br />

che deve essere identificato – cliente del professionista – e il soggetto titolare del conto o del rapporto<br />

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