14.10.2013 Views

Relazione sulla Corporate Governance (Marzo 2004) - Fiat SpA

Relazione sulla Corporate Governance (Marzo 2004) - Fiat SpA

Relazione sulla Corporate Governance (Marzo 2004) - Fiat SpA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

<strong>Marzo</strong> <strong>2004</strong>


<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

PREMESSA<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, che è indicato<br />

come punto di riferimento nella regolamentazione emanata da Borsa Italiana in materia di governo societario.<br />

Inoltre, in quanto emittente strumenti finanziari quotati su diversi mercati internazionali tra cui il NYSE, adotta<br />

un sistema di corporate governance in linea con i principi di best practice internazionali ed in particolare con la<br />

normativa statunitense, di recente rinnovata con il Sarbanes-Oxley Act.<br />

La presente <strong>Relazione</strong>, che in diversi punti richiama la documentazione integrale consultabile sul sito Internet<br />

www.fiatgroup.com sezione Azionisti ed Investitori, si compone, in conformità alla Guida diffusa da Assonime ed<br />

Emittenti Titoli S.p.A., di quattro sezioni: la prima contenente una descrizione generale della struttura di<br />

governance, la seconda che analizza nel dettaglio l’attuazione delle previsioni derivanti dal Codice di<br />

Autodisciplina, la terza che evidenzia alcuni aspetti più rilevanti della normativa statunitense e la quarta che<br />

contiene tabelle sintetiche ed i documenti di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> del Gruppo <strong>Fiat</strong>.<br />

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI<br />

La struttura di corporate governance si compone di un sistema di amministrazione e controllo e dell’organo<br />

assembleare. Il controllo contabile è demandato ai sensi di legge ad una società di revisione.<br />

<strong>Fiat</strong> ha adottato il sistema di amministrazione e controllo basato <strong>sulla</strong> presenza del Consiglio di Amministrazione<br />

e del Collegio Sindacale. In questa struttura il Consiglio, cui spetta la gestione ed al tempo stesso, nella sua<br />

collegialità ed attraverso specifici comitati dotati di funzioni propositive e consultive, la verifica dell’esistenza dei<br />

controlli necessari per monitorare l’andamento della società, viene affiancato da un organo, esterno al Consiglio<br />

stesso, dotato di autonome competenze e poteri e nominato in base a requisiti di professionalità, onorabilità<br />

ed indipendenza definiti per legge ed integrati in via statutaria.<br />

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria<br />

amministrazione cui spetta l’indirizzo della gestione dell’impresa attraverso la definizione del modello di delega,<br />

l’attribuzione e la revoca delle deleghe, nonché l’esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e<br />

finanziari elaborati dagli organi delegati, della struttura societaria di gruppo, delle operazioni in cui gli organi<br />

delegati siano in una posizione di conflitto di interessi e di quelle aventi un significativo rilievo economico,<br />

patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. Spetta inoltre al<br />

Consiglio la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la valutazione,<br />

<strong>sulla</strong> base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione.<br />

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione gli Organi Delegati (amministratori esecutivi), cui spetta la<br />

gestione dell’impresa nei limiti delle deleghe loro conferite dal Consiglio, il Comitato per il Controllo Interno ed<br />

il Comitato Nomine e Compensi, entrambi con funzioni propositive e consultive.<br />

I componenti il Consiglio sono stati nominati per un triennio che scade alla data dell’assemblea convocata per<br />

l’approvazione del bilancio di esercizio 2005 e sono rieleggibili. Ai sensi di Statuto (art. 13) non può essere<br />

nominato amministratore chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età. Gli amministratori sono inoltre<br />

soggetti alle clausole di ineleggibilità e decadenza di legge.<br />

Il Collegio Sindacale è l’organo cui spetta la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei<br />

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno nonché<br />

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, è inoltre chiamato a<br />

valutare l’indipendenza e l’idoneità tecnica della società di revisione che esercita il controllo contabile.<br />

I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei<br />

componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

“Guida Assonime”<br />

Consiglio di<br />

Amministrazione<br />

Collegio Sindacale<br />

1


Assemblea degli azionisti<br />

Controllo Contabile<br />

Capitale Sociale<br />

Azionariato<br />

Direzione e<br />

Coordinamento<br />

Circa i requisiti di professionalità <strong>Fiat</strong>, ai sensi di Statuto (art. 19) ha esteso a tutti i sindaci l’obbligatorietà<br />

dell’iscrizione al registro dei revisori contabili con la previsione di un periodo minimo di tre anni di esercizio<br />

dell’attività di controllo legale dei conti.<br />

La nomina di un sindaco, in base allo Statuto (art. 19) è riservata ad una significativa minoranza di azionisti<br />

opportunamente organizzati che presenti una lista di candidati. L’attuale quota minima del 3% del capitale<br />

avente diritto di voto nelle assemblee ordinarie è in fase di revisione, come in appresso citato, in relazione alla<br />

maggior frammentazione dei possessi azionari riscontrata di recente.<br />

Ad oggi gli azionisti di minoranza non si sono avvalsi della facoltà di nominare un sindaco, peraltro <strong>Fiat</strong> ritiene<br />

che l’indipendenza del proprio organo di controllo sia già comunque garantita attraverso i requisiti di<br />

indipendenza e professionalità prescritti da legge e Statuto e l’indiscussa autorevolezza professionale che ha<br />

costantemente caratterizzato i componenti il Collegio Sindacale.<br />

L’Assemblea degli azionisti è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti ed a cui compete deliberare<br />

in via ordinaria in merito all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca dei componenti il<br />

Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del loro Presidente, alla<br />

determinazione dei compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell’incarico di controllo contabile,<br />

alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; in via straordinaria in merito alle modificazioni dello Statuto<br />

ed alle operazioni di carattere straordinario quali gli aumenti di capitale, le fusioni e le scissioni.<br />

Il controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob.<br />

L’Assemblea degli azionisti del 13 maggio 2003 ha conferito il relativo incarico per gli esercizi 2003, <strong>2004</strong> e 2005<br />

a Deloitte & Touche S.p.A.<br />

Il capitale sociale è suddiviso in azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio i cui diritti sono indicati nello Statuto.<br />

Nel luglio 2003 si è dato corso ad un aumento di capitale da euro 3.082 milioni a euro 4.918 milioni e cioè per<br />

euro 1.836 milioni mediante emissione di n. 367.197.108 azioni ordinarie nel rapporto di 3 nuove azioni ordinarie<br />

ogni 5 vecchie azioni di qualsiasi categoria possedute. Sono inoltre in circolazione warrant che danno diritto a<br />

sottoscrivere azioni ordinarie secondo le modalità e nei termini previsti dal relativo Regolamento.<br />

Ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), il controllo è<br />

esercitato dalla Giovanni Agnelli & C. S.a.p.A. indirettamente tramite la società controllata IFIL Finanziaria di<br />

Partecipazioni S.p.A. che detiene il 30,06% delle azioni ordinarie ed il 30,09% delle azioni privilegiate.<br />

Gli azionisti <strong>Fiat</strong> sono oltre trecentomila. A fine 2003 i seguenti azionisti risultano detentori di azioni ordinarie in<br />

misura superiore al 2%: Gruppo Generali (2,76%), Libyan Arab Foreign Investment Co. (2,70%), Mediobanca<br />

S.p.A. (2,39%) Gruppo Sanpaolo IMI (2,07). Inoltre circa il 16% del capitale ordinario è detenuto da Investitori<br />

Istituzionali esteri e circa il 10% da Investitori Istituzionali italiani.<br />

Sussiste un accordo, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico Finanza, tra gli azionisti IFIL, per una parte<br />

della sua partecipazione, Assicurazioni Generali, Sanpaolo IMI e Deutsche Bank che riguarda<br />

complessivamente il 16,89% del capitale sociale. In base a tale accordo, che non dà luogo a diritti legali e<br />

quindi non ha effetto giuridico, i firmatari si impegnano ad informarsi reciprocamente e ad informare il<br />

Consiglio di Amministrazione <strong>Fiat</strong> nel caso intendano vendere in tutto o in parte la propria partecipazione.<br />

Consta inoltre un ulteriore accordo relativo a partecipazioni reciproche di cui all’art. 121 del Testo Unico<br />

Finanza tra gli azionisti IFIL e Sanpaolo IMI.<br />

<strong>Fiat</strong> S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti. Ai sensi dell’art.<br />

2497 bis del codice civile le società controllate direttamente ed indirettamente, salvo casi particolari, hanno<br />

indicato <strong>Fiat</strong> S.p.A. quale soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.<br />

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA<br />

Consiglio di Amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione è formato, secondo la previsione statutaria, da un numero di componenti<br />

variabile da un minimo di nove ad un massimo di quindici. L’assemblea del 13 maggio 2003 ha fissato in undici<br />

il numero dei componenti il Consiglio per gli esercizi 2003, <strong>2004</strong> e 2005 e cioè fino alla data dell’assemblea<br />

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2005.<br />

2 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>


Premesso che lo Statuto (articolo 18) attribuisce, in via disgiunta, la rappresentanza della Società agli<br />

amministratori che rivestono cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione ha, come in passato, adottato un<br />

modello di delega che prevede il conferimento al Presidente e all’Amministratore Delegato di ampi poteri<br />

operativi. Conseguentemente essi possono, disgiuntamente, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria<br />

amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale e che non siano riservati per legge o diversamente delegati<br />

o avocati dal Consiglio stesso. Nei fatti il Presidente esercita un ruolo di coordinamento delle attività del<br />

Consiglio di Amministrazione e di indirizzo delle scelte strategiche, mentre l’Amministratore Delegato provvede<br />

alla gestione esecutiva.<br />

Il Consiglio ha definito le “Linee guida sulle operazioni significative e con parti correlate” attraverso le quali ha<br />

riservato ai propri preventivi esame ed approvazione le operazioni aventi un significativo rilievo economico,<br />

patrimoniale e finanziario e le più significative operazioni con parti correlate ed ha deciso di assoggettare a<br />

particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale tutte le operazioni con parti correlate.<br />

Sono quindi sottratte alla delega conferita agli amministratori esecutivi le decisioni che concernono le<br />

operazioni significative, intendendosi per tali quelle che, di per sé, sottopongano la Società alla necessità di<br />

comunicazione al mercato secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza.<br />

Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, gli organi<br />

delegati devono mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro<br />

riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per<br />

la Società.<br />

Sono sottratte alla delega conferita agli amministratori esecutivi anche le decisioni che concernono le più<br />

significative operazioni con parti correlate, che sono tutte sottoposte a particolari criteri di correttezza<br />

sostanziale e procedurale e di informativa al Consiglio.<br />

Il principio della collegialità delle decisioni, da adottarsi nei casi rilevanti, è altresì oggetto di un ampio processo<br />

di revisione, avviato dai consigli di amministrazione delle società appartenenti al Gruppo, volto alla ridefinizione<br />

della struttura delle deleghe di poteri ai rispettivi amministratori esecutivi.<br />

Lo Statuto (articolo 15) stabilisce che il Consiglio di amministrazione si debba riunire almeno trimestralmente e<br />

che in tali occasioni gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscano al Consiglio ed al Collegio<br />

sull’attività svolta nell’esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle<br />

società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. Nell’ambito delle proposte modifiche<br />

statutarie vi è quella di aggiornare tale previsione in funzione del nuovo articolo 2381 del codice civile che di<br />

fatto recepisce le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina cui <strong>Fiat</strong> aveva già conformato il suo<br />

comportamento.<br />

Secondo la nuova formulazione statutaria proposta, gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono<br />

in occasione delle riunioni di Consiglio sul generale andamento della gestione e <strong>sulla</strong> sua prevedibile<br />

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate. Inoltre<br />

il Consiglio esamina i piani strategici, industriali e finanziari, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,<br />

amministrativo e contabile della società e, <strong>sulla</strong> base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento<br />

della gestione. Ciascun amministratore deve riferire al Consiglio ed al Collegio ogni interesse che, per conto<br />

proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.<br />

Nel corso del 2003 il Consiglio si è riunito tredici volte per esaminare ed assumere deliberazioni in merito<br />

all’andamento della gestione nei vari Settori di attività, ai risultati consuntivi trimestrali, al Piano di Rilancio,<br />

all’aumento di capitale, al budget, alle proposte relative alla struttura organizzativa e a quelle relative alle<br />

operazioni significative e con parti correlate presentate dagli amministratori esecutivi, alla nomina delle cariche<br />

sociali, all’attività del Comitato per il controllo interno ed alle proposte presentate dal Comitato nomine e<br />

compensi, determinando, con il consenso dei sindaci, la remunerazione degli amministratori esecutivi. La<br />

documentazione contenente gli elementi utili per la discussione è stata trasmessa a consiglieri e sindaci, salvo<br />

i casi di urgenza e di particolare riservatezza, nei giorni precedenti le riunioni.<br />

A riguardo delle più significative operazioni con parti correlate effettuate nel corso dell’esercizio 2003 si rinvia<br />

alla <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> Gestione al bilancio.<br />

A seguito delle deliberazioni della citata assemblea del 13 maggio 2003 il Consiglio si compone di tre<br />

amministratori esecutivi e otto amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive<br />

nella Società o nel Gruppo, di cui cinque indipendenti.<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Modello di Delega<br />

Operazioni significative<br />

e con parti correlate<br />

Riunioni e compiti<br />

del Consiglio<br />

3


Amministratori<br />

esecutivi<br />

Amministratori<br />

indipendenti<br />

Cariche in altre società<br />

Composizione Consiglio<br />

In particolare sono amministratori esecutivi il Presidente, l’Amministratore Delegato e l’amministratore Luca<br />

Cordero di Montezemolo, il quale, pur non ricoprendo particolari cariche in conformità allo Statuto, viene<br />

definito amministratore esecutivo in quanto responsabile del settore Ferrari-Maserati ove ricopre le più rilevanti<br />

cariche sociali con ampie deleghe.<br />

I requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente resi più stringenti dalla normativa sia italiana sia<br />

statunitense, vengono accertati annualmente e riguardano l’inesistenza di relazioni economiche e di<br />

partecipazione con la Società, i suoi amministratori esecutivi, le sue controllanti o controllate nonché di relazioni<br />

di parentela con gli amministratori esecutivi delle suddette società, di rilevanza tale da condizionare l’autonomia<br />

di giudizio.<br />

Il Consiglio nella riunione del 26 marzo <strong>2004</strong> ha accertato la permanenza in capo agli amministratori Angelo<br />

Benessia, Flavio Cotti, Luca Garavoglia, Hermann-Josef Lamberti e Sergio Marchionne dei requisiti di<br />

indipendenza citati.<br />

La presenza di cinque amministratori indipendenti soddisfa largamente i requisiti contenuti nelle<br />

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e garantisce che siano valutati con indipendenza di giudizio i casi<br />

di potenziale conflitto tra gli interessi della Società e quelli dell’azionista di controllo.<br />

Alcuni degli attuali amministratori ricoprono cariche in altre società quotate o di interesse rilevante. Escludendo<br />

le cariche ricoperte dagli amministratori esecutivi all’interno del Gruppo <strong>Fiat</strong>, le più significative sono le<br />

seguenti:<br />

❚ Umberto Agnelli: Presidente Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., Presidente IFI S.p.A., Consigliere Worms & Cie e<br />

Mediobanca S.p.A.,<br />

❚ Angelo Benessia: Vice Presidente RCS Quotidiani S.p.A.,<br />

❚ Luca Cordero di Montezemolo: Consigliere Tod’s S.p.A., Merloni Elettrodomestici S.p.A., Unicredit Banca<br />

d’Impresa S.p.A., Pinault Printemps Redoute,<br />

❚ Flavio Cotti: Chairman dell’Advisory Board di Credit Suisse Group,<br />

❚ John Philip Elkann: Consigliere Giovanni Agnelli e C. S.a.p.A., IFI S.p.A., Exor Group,<br />

❚ Luca Garavoglia: Presidente Davide Campari Milano S.p.A.,<br />

❚ Franzo Grande Stevens: Presidente P. Ferrero & C. S.p.A. e Juventus S.p.A., Consigliere IFI S.p.A., IFIL S.p.A.,<br />

Davide Campari Milano S.p.A., IPI S.p.A., Pininfarina S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A, Toro Assicurazioni S.p.A.,<br />

Banca del Piemonte, Banca Sella, Exor Group,<br />

❚ Hermann-Josef Lamberti: Membro del Consiglio di gestione della Deutsche Bank A.G., Consigliere Eurex<br />

Deutschland, Euroclear Bank S.A., Schering A.G.,<br />

❚ Sergio Marchionne: Presidente Lonza Group AG, Amministratore Delegato SGS S.A., Consigliere Serono S.A.,<br />

❚ Daniel J. Winteler: Consigliere IFIL S.p.A., Worms & Cie, Club Med, Juventus S.p.A.<br />

Si riepilogano di seguito la composizione del Consiglio e le qualifiche di ciascun amministratore:<br />

Umberto Agnelli Presidente Esecutivo<br />

Giuseppe Morchio Amministratore Delegato Esecutivo<br />

Angelo Benessia Amministratore Non esecutivo Indipendente<br />

Luca Cordero di Montezemolo Amministratore Esecutivo<br />

Flavio Cotti Amministratore Non esecutivo Indipendente<br />

John Philip Elkann Amministratore Non esecutivo<br />

Luca Garavoglia Amministratore Non esecutivo Indipendente<br />

Franzo Grande Stevens Amministratore Non esecutivo<br />

Hermann-Josef Lamberti Amministratore Non esecutivo Indipendente<br />

Sergio Marchionne Amministratore Non esecutivo Indipendente<br />

Daniel John Winteler Amministratore Non esecutivo<br />

4 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>


Lo Statuto non stabilisce particolari formalità per la nomina degli amministratori né per la presentazione delle<br />

candidature. Tuttavia, come prassi, l’azionista di maggioranza si conforma alla raccomandazione del Codice di<br />

Autodisciplina ed anche in occasione dell’Assemblea del 13 maggio 2003 che ha provveduto a rinnovare l’intero<br />

Consiglio di Amministrazione, le proposte di nomina sono state depositate, con i curricula dei candidati, dieci<br />

giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.<br />

Comitati istituiti dal Consiglio<br />

Il Consiglio ha istituito il Comitato Nomine e Compensi ed il Comitato per il Controllo Interno mentre non ha<br />

finora ritenuto necessaria l’istituzione di un Comitato per le nomine degli amministratori, avendo affidato nelle<br />

precedenti occasioni al Presidente il ruolo di coordinare la raccolta delle proposte e delle candidature.<br />

Il Comitato Nomine e Compensi è costituito dai seguenti cinque amministratori, di cui tre non esecutivi e, tra<br />

questi, due indipendenti: Umberto Agnelli (Presidente), Flavio Cotti, Franzo Grande Stevens, Hermann-Josef<br />

Lamberti e Giuseppe Morchio. Le regole minime di composizione, compiti e funzionamento del Comitato sono<br />

stabiliti dal relativo Regolamento.<br />

Il Comitato esprime le proprie valutazioni a riguardo delle proposte concernenti le politiche generali retributive<br />

applicabili all’alta direzione e la nomina degli amministratori esecutivi delle principali società controllate.<br />

Partecipa alla definizione ed elaborazione dei piani di stock option da sottoporre all’approvazione del Consiglio<br />

ed ha il compito di formulare al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, proposte in merito ai piani di<br />

retribuzione individuali del Presidente e dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprano<br />

particolari cariche.<br />

Nel corso dell’esercizio 2003 il Comitato Nomine e Compensi si è riunito cinque volte per esaminare le proposte<br />

da presentare al Consiglio in merito alla definizione dei piani retributivi e di stock option per il vertice aziendale,<br />

agli avvicendamenti nelle funzioni della capogruppo ed a quelli nelle cariche sociali delle società caposettore.<br />

Nei primi tre mesi del <strong>2004</strong> il Comitato ha tenuto una riunione.<br />

La remunerazione degli amministratori, stabilita dalla citata assemblea del 13 maggio 2003, prevede un<br />

compenso fisso di euro 50.000 annui, un gettone di presenza di 3.000 euro per ciascuna riunione di Consiglio o<br />

Comitato cui l’Amministratore partecipa, oltre alla quota proporzionale del premio della polizza assicurativa a<br />

copertura della responsabilità civile derivante da obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di<br />

amministratore.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei sindaci, ha attribuito al Presidente e all’Amministratore<br />

Delegato un compenso fisso per la carica ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile. Inoltre sono state attribuite<br />

all’Amministratore Delegato, a titolo di compenso variabile in funzione della performance, stock option in parte<br />

esercitabili solo al raggiungimento di obiettivi di redditività predeterminati per entità e periodo di riferimento.<br />

Informazioni dettagliate circa la remunerazione degli amministratori e le stock option sono fornite nella Nota<br />

Integrativa del Bilancio d’esercizio.<br />

Sin dal 1993 <strong>Fiat</strong> si è dotata di un Codice Etico di comportamento e nel maggio 1999 di un Sistema di Controllo<br />

Interno articolato sul modello scaturente dal COSO Report, cui hanno fatto seguito la diffusione nel Gruppo<br />

della “Politica sul Sistema di Controllo Interno” e l’istituzione dell’apposito Comitato.<br />

Nel corso dell’esercizio 2002 è stato elaborato un più dettagliato Regolamento del Comitato per il Controllo<br />

Interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Il Comitato per il Controllo Interno è composto da almeno tre amministratori indipendenti ed ha il compito di<br />

assistere, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle proprie responsabilità<br />

relative all’affidabilità del sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al Sistema di Controllo Interno, alla<br />

scelta ed alla supervisione dell’attività svolta dai revisori esterni ed alla supervisione dell’attività dell’Internal<br />

Audit.<br />

In particolare, il Comitato deve:<br />

❚ assistere il Consiglio nel verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del Sistema di<br />

Controllo Interno, con la finalità di assicurare che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo<br />

adeguato;<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Nomina<br />

Amministratori<br />

Comitato Nomine<br />

e Compensi<br />

Comitato per il<br />

Controllo Interno<br />

5


Preposto<br />

❚ valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al Controllo Interno e ricevere le relazioni periodiche dello<br />

stesso;<br />

❚ riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione<br />

semestrale, sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;<br />

❚ valutare la collocazione organizzativa ed assicurare l’effettiva indipendenza del Preposto al Sistema di<br />

Controllo Interno in tale sua funzione anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 <strong>sulla</strong> responsabilità<br />

amministrativa delle società;<br />

❚ valutare, unitamente al responsabile della funzione amministrativa ed alla società di revisione: (a)<br />

l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati; e (b) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio<br />

consolidato;<br />

❚ valutare con l’assistenza del responsabile della funzione amministrativa e del responsabile dell’Internal Audit,<br />

le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, formulando la<br />

proposta di affidamento dell’incarico che il Consiglio dovrà presentare all’Assemblea;<br />

❚ valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di<br />

suggerimenti;<br />

❚ autorizzare preventivamente, su proposta del responsabile della funzione amministrativa, l’affidamento alla<br />

società di revisione, o ad altri soggetti della rete cui essa appartiene, di incarichi diversi da quello di revisione,<br />

che dovranno essere comunque compresi fra quelli autorizzati dalle norme applicabili. Il Comitato potrà<br />

delegare uno o più dei propri componenti a concedere tale autorizzazione preventiva, con obbligo del<br />

componente a ciò delegato di riferire alla riunione successiva;<br />

❚ valutare la collocazione e la struttura organizzativa ed il piano di lavoro dell’Internal Audit.<br />

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma<br />

almeno semestralmente, o quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale od il Preposto.<br />

Partecipano alle riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale, od altro sindaco effettivo da esso<br />

delegato, ed il Preposto.<br />

Gli amministratori che rivestono cariche sociali, la società di revisione, il responsabile della funzione<br />

amministrativa ed eventuali altri soggetti, partecipano alle riunioni del Comitato su invito del Presidente del<br />

Comitato. Il Comitato si riunisce senza la presenza degli amministratori che rivestono cariche sociali almeno due<br />

volte in ciascun esercizio.<br />

Il Comitato è costituito dai seguenti tre amministratori indipendenti: A. Benessia (Presidente), L. Garavoglia e S.<br />

Marchionne.<br />

Nel corso del 2003 il Comitato si è riunito sette volte e tra le attività di maggior rilievo si segnalano il riesame<br />

della collocazione organizzativa della funzione Internal Audit, ora alle dirette dipendenze dell’Amministratore<br />

Delegato, con conseguente concentrazione nel relativo responsabile di ruoli quali il Preposto al Sistema di<br />

Controllo Interno e l’organismo di vigilanza (Compliance Officer) in tema di modello organizzativo ex D.Lgs.<br />

231/2001, nonché l’esame delle proposte relative al rinnovo dell’incarico di revisione contabile, ai criteri per il<br />

conferimento di incarichi a soggetti diversi dalla società di revisione incaricata e a soggetti alla stessa collegati<br />

(Non Audit Services) e alle procedure attuative dei Controlli e Procedure relativi alla Divulgazione<br />

dell’Informativa esterna (Disclosures & Controls Procedures) in applicazione del Sarbanes Oxley Act. Nel corso<br />

dei primi tre mesi del <strong>2004</strong>, il Comitato si è riunito due volte.<br />

Sistema di Controllo Interno<br />

Il Consiglio ha formulato, aggiornando quanto stabilito nel 1999 ed anche al fine di recepire le modifiche<br />

introdotte nel Codice di Autodisciplina, le “Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno”, entrate in<br />

vigore il 1° gennaio 2003.<br />

Il Preposto al Sistema di Controllo Interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione e non è<br />

gerarchicamente sottoposto a responsabili di aree operative ma riferisce esclusivamente all’Amministratore<br />

Delegato, al Comitato ed al Collegio Sindacale.<br />

6 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>


Attualmente il Preposto è il responsabile della funzione Internal Audit e si avvale delle prestazioni professionali<br />

di <strong>Fiat</strong> Revi, società consortile di elevata funzionalità e capacità operativa, che svolge nell’ambito del Gruppo la<br />

funzione di Internal Audit. Il responsabile Internal Audit ricopre la carica di Amministratore Delegato di <strong>Fiat</strong> Revi.<br />

Parti essenziali del Sistema di Controllo Interno sono il Codice di Condotta, che nel 2002 ha sostituito il Codice<br />

Etico, e il Modello Organizzativo, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2003<br />

in attuazione della normativa afferente la “Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti” ai sensi dei<br />

D. Lgvi. n. 231/2001 e n. 61/2002.<br />

Il Codice di Condotta esprime i principi di deontologia aziendale che <strong>Fiat</strong> riconosce come propri e sui quali<br />

richiama l’osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner.<br />

Il Modello Organizzativo del Gruppo <strong>Fiat</strong>, redatto in ottemperanza alle linee guida formulate da Confindustria,<br />

si compone di una Parte Generale e di due Parti Speciali (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e<br />

Reati Societari). È stata istituita la funzione di Compliance Officer, organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n.<br />

231/2001, con il compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il<br />

monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti. Le<br />

società del Gruppo stanno progressivamente adottando modelli organizzativi in linea con le regole ed i principi<br />

generali contenuti in quello della Capogruppo, dopo aver individuato i rispettivi processi sensibili e le<br />

procedure specifiche da costruire sulle singole realtà aziendali.<br />

Informazioni societarie e rapporti con azionisti ed investitori<br />

<strong>Fiat</strong> promuove un’attiva politica di comunicazione verso gli azionisti privati, gli investitori istituzionali ed il<br />

mercato finanziario, nella convinzione che la trasparenza e la completezza della comunicazione finanziaria e<br />

societaria siano valori di primaria importanza.<br />

La diffusione di documenti ed informazioni riguardanti la Società avviene nel rispetto dei “Controlli e Procedure<br />

relativi alla Divulgazione dell’Informativa esterna” (Disclosures & Controls Procedures) adottati in conformità<br />

dello U.S. Securities Exchange Act del 1934 e dello U.S. Sarbanes Oxley Act del 2002. In base a tali Controlli e<br />

Procedure vengono diffuse, anche in forma elettronica attraverso il sito internet, l’informativa economica<br />

finanziaria periodica e straordinaria e le informazioni “price sensitive”.<br />

Inoltre già nel 2002 era stata adottata una procedura interna per il trattamento delle informazioni riservate<br />

diffusa mediante apposita disposizione organizzativa dall’Amministratore Delegato. In essa vengono definite le<br />

tipologie di “informazioni riservate”, sono indicati compiti e ruoli dei responsabili deputati alla gestione di tali<br />

informazioni, vengono richiamate le norme che regolano la diffusione delle notizie “price sensitive” e le<br />

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il trattamento e la pubblicazione di tali notizie. Tale<br />

procedura, che ha lo scopo di prevenire ed evitare le possibili fughe di notizie riservate, richiama anche le<br />

sanzioni previste in questi casi dal Codice di Condotta a carico dei dipendenti, mentre ricorda che al rispetto<br />

delle stesse disposizioni e cautele sono tenuti anche amministratori e sindaci.<br />

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento di Borsa è stato pure adottato il codice di comportamento<br />

per la comunicazione da parte delle persone rilevanti delle operazioni cosiddette di “internal dealing”. Sono<br />

stati indicati limiti temporali e quantitativi inferiori a quelli del Regolamento di Borsa cosicché le persone<br />

rilevanti - individuate in apposito allegato del Regolamento Internal Dealing - devono segnalare senza indugio<br />

le operazioni che eccedono 80.000 euro e mensilmente quelle che eccedono il controvalore di 15.000 euro. Nel<br />

corso degli ultimi dodici mesi non sono state segnalate operazioni rilevanti.<br />

In attuazione del primario interesse della Società ad instaurare e mantenere un costante dialogo con i propri<br />

azionisti e con gli investitori istituzionali sono state attivate apposite strutture dedicate.<br />

Sono organizzati frequenti incontri e “conference call” con investitori istituzionali ed analisti, utilizzando anche<br />

il sito Internet (www.fiatgroup.com), interamente rinnovato nel febbraio <strong>2004</strong>, per diffondere<br />

contemporaneamente al pubblico quanto viene presentato e discusso nel corso di tali eventi.<br />

Tramite lo stesso sito vengono messe a disposizione del pubblico informazioni di carattere istituzionale, notizie<br />

economico-finanziarie periodiche e straordinarie, il calendario programmato per gli eventi societari e la<br />

documentazione relativa alla corporate governance.<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Codice di Condotta<br />

Modello<br />

Organizzativo<br />

Disclosures & Controls<br />

Procedures<br />

Diffusione notizie<br />

price sensitive<br />

Regolamento Internal<br />

Dealing<br />

Investor Relations<br />

7


Regolamento Assemblea<br />

Diritti di voto<br />

Rappresentanti Comuni<br />

Composizione Collegio<br />

In particolare nel corso del 2003 sono stati organizzati incontri e conference call aventi ad oggetto, oltre<br />

all’informativa economico-finanziaria periodica, l’illustrazione del Piano di Rilancio e l’aumento di capitale.<br />

Sono attivi un numero verde (800-804027) e indirizzi di posta elettronica (serviziotitoli@fiatgroup.com e<br />

investor.relations@geva.fiatgroup.com) per raccogliere le richieste di informazioni e fornire chiarimenti e<br />

delucidazioni sulle operazioni poste in essere nei confronti degli azionisti.<br />

Assemblee<br />

Le assemblee costituiscono occasioni periodiche di incontro e comunicazione con gli azionisti nel rispetto della<br />

disciplina inerente le informazioni “price sensitive”. <strong>Fiat</strong> ha sempre agevolato la più ampia partecipazione degli<br />

azionisti riscontrandone un significativo e diffuso interesse.<br />

In proposito si evidenzia che la riforma del diritto societario ha eliminato il vincolo ad ottenere la certificazione<br />

della titolarità delle azioni al fine dell’intervento in assemblea con riferimento al possesso nel quinto giorno<br />

precedente la prima convocazione, ed ha previsto che le società possano reintrodurre statutariamente un<br />

vincolo non superiore a due giorni eventualmente prevedendo l’impossibilità di disporre delle azioni sino a che<br />

l’assemblea abbia avuto luogo. <strong>Fiat</strong> intende cogliere l’opportunità offerta dalla riforma per rispondere alle<br />

istanze provenienti dagli investitori e, ritenendo che siano gli organi di regolamentazione del mercato a dover<br />

indirizzare gli opportuni comportamenti in materia, non prevede, tra le modifiche statutarie proposte, alcun<br />

termine o vincolo preventivo ai fini della legittimazione all’intervento in assemblea.<br />

Il Regolamento di Assemblea è stato adottato nel 2000 con l’intento di garantire un ordinato e funzionale<br />

svolgimento delle assemblee, puntualizzare diritti e doveri di tutti i partecipanti e stabilire regole chiare e<br />

univoche senza voler in alcun modo limitare o pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere le proprie<br />

opinioni e formulare richieste di chiarimento sugli argomenti posti all’ordine del giorno.<br />

Come noto, le azioni ordinarie hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, mentre le azioni<br />

privilegiate hanno diritto di voto nelle assemblee straordinarie e, in base allo Statuto, in quelle ordinarie<br />

limitatamente alle deliberazioni inerenti il citato Regolamento di Assemblea. Le azioni di risparmio sono prive<br />

del diritto di voto.<br />

Gli azionisti di risparmio hanno nominato sin dal 1999 un rappresentante comune. Il mandato in corso scadrà<br />

nel 2005 e la Società, ai sensi di Statuto, sostiene le spese per la tutela dei comuni interessi degli azionisti di<br />

risparmio sino ad un ammontare pari a euro 20.000 annui. Tra le modifiche statutarie proposte all’assemblea vi<br />

è quella di elevare tale ammontare a carico della Società a euro 30.000 annui.<br />

In ottemperanza alle disposizioni di legge che hanno modificato il Testo Unico della Finanza, si propone inoltre<br />

di modificare lo Statuto al fine di prevedere il rappresentante comune degli azionisti privilegiati e l’assunzione<br />

a carico della Società di un ammontare di spese per la tutela dei comuni interessi degli stessi azionisti privilegiati<br />

analogo a quello proposto per gli azionisti di risparmio.<br />

Collegio Sindacale<br />

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto,<br />

devono possedere tutti il requisito dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l’attività di<br />

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre non possono ricoprire più di cinque<br />

incarichi di sindaco effettivo in altre società quotate ad esclusione delle società controllanti e controllate di <strong>Fiat</strong><br />

S.p.A.<br />

Fanno parte del Collegio il Presidente Cesare Ferrero ed i sindaci effettivi Giuseppe Camosci e Giorgio Ferrino.<br />

Il loro mandato scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2005.<br />

Cesare Ferrero, oltre alle cariche di Presidente del Collegio sindacale delle controllanti IFI S.p.A. e IFIL S.p.A.,<br />

ricopre la carica di consigliere in Autostrada Torino Milano S.p.A., Davide Campari Milano S.p.A. e Pininfarina<br />

S.p.A. Gli altri sindaci non ricoprono altre cariche in società quotate.<br />

8 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>


Lo Statuto (articolo 19) garantisce alle minoranze opportunamente organizzate di nominare un sindaco così<br />

come previsto dal Testo Unico della Finanza. La quota di partecipazione necessaria per presentare una lista di<br />

candidati è stata fissata nel 3% con l’obiettivo di ottenere candidature sostenute da una minoranza<br />

sufficientemente indicativa e autorevole. Ad oggi gli azionisti di minoranza non si sono avvalsi di tale facoltà<br />

tuttavia, come dianzi citato, <strong>Fiat</strong> ritiene che l’indipendenza del proprio organo di controllo sia comunque<br />

garantita attraverso i requisiti di indipendenza e professionalità prescritti da legge e Statuto e l’indiscussa<br />

autorevolezza professionale che ha sempre caratterizzato i componenti il Collegio Sindacale.<br />

Peraltro in relazione alla maggior frammentazione dei possessi azionari riscontrata di recente ed al fine di<br />

rendere più agevole la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza si propone all’assemblea, tra<br />

le modifiche statutarie, di ridurre all’1% la quota di partecipazione necessaria per presentare una lista di<br />

candidati.<br />

Lo Statuto stabilisce inoltre che le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno<br />

dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, e, a pena di irricevibilità, che le stesse<br />

siano accompagnate dalle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei requisiti normativamente e<br />

statutariamente prescritti e all’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.<br />

SEZIONE III – STANDARD STATUNITENSI DI CORPORATE GOVERNANCE<br />

Come detto in precedenza, le azioni <strong>Fiat</strong> sono quotate al New York Stock Exchange (di seguito NYSE) e pertanto<br />

la Società deve anche conformarsi alla normativa statunitense e alle regole del NYSE cui sono soggetti gli<br />

emittenti non statunitensi, ivi inclusi gli standard di corporate governance previsti nella Section 303A del NYSE’s<br />

Listed Company Manual.<br />

Le società estere quotate al NYSE, tra cui <strong>Fiat</strong> S.p.A., essendo tenute al rispetto della legislazione del paese di<br />

provenienza, sono assoggettate solo ad alcune parti della citata normativa. In particolare, <strong>Fiat</strong> è tenuta: (i) ad<br />

avere un organo di controllo che soddisfi i requisiti previsti dalle regole della Securities and Exchange<br />

Commission (“SEC”) applicabili agli emittenti stranieri (inclusi i criteri di indipendenza che entrano in vigore nel<br />

luglio 2005); (ii) a rendere note le differenze più significative tra il modello di corporate governance adottato e<br />

quello applicabile a emittenti statunitensi; e (iii) a notificare prontamente al NYSE i casi di significative violazioni<br />

alle norme applicabili.<br />

Si riepilogano di seguito alcune regole di corporate governance statunitensi e le principali differenze rispetto al<br />

modello di governance seguito da <strong>Fiat</strong>. Il riepilogo seguente non costituisce adempimento all’obbligo<br />

informativo circa le differenze significative richiesto dalla Section 303A. Tale obbligo informativo sarà soddisfatto<br />

nel Report annuale su Form 20-F per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, che dovrà essere depositato presso<br />

la SEC entro il 30 giugno <strong>2004</strong>.<br />

La normativa statunitense prevede un unico organo sociale, il consiglio di amministrazione, il quale si avvale di<br />

comitati interni dotati di funzioni e poteri specifici per facilitare l’amministrazione e il controllo dell’attività<br />

sociale. Tra questi comitati vi è un comitato audit che, tra l’altro, sovraintende alle attività riguardanti il controllo<br />

interno, la revisione contabile e la preparazione del bilancio.<br />

La Section 303A prescrive che la maggioranza degli amministratori di un emittente statunitense sia<br />

indipendente. In tale contesto e per facilitare l’azione di controllo degli amministratori non esecutivi sull’operato<br />

degli amministratori esecutivi si prevede l’obbligo di riunioni dei soli consiglieri non esecutivi.<br />

<strong>Fiat</strong>, come noto, adotta un sistema di amministrazione e controllo basato <strong>sulla</strong> suddivisione di competenze tra<br />

due organi sociali quali il consiglio di amministrazione, che comprende cinque amministratori indipendenti su<br />

undici, ed il collegio sindacale, con tre membri tutti indipendenti, dotati di autonomi poteri. Il collegio sindacale,<br />

oltre a partecipare alle riunioni di consiglio, si riunisce autonomamente per svolgere le funzioni e procedere alle<br />

verifiche previste dalla legge italiana.<br />

Inoltre, in conformità al Codice di Autodisciplina, <strong>Fiat</strong> ha istituito il Comitato di Controllo Interno, composto<br />

interamente da amministratori indipendenti, le cui funzioni sono più circoscritte rispetto a quelle stabilite per il<br />

comitato audit statunitense. Peraltro la SEC ha riconosciuto il Collegio Sindacale previsto dall’ordinamento<br />

italiano quale organo analogo al citato comitato audit.<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Liste di minoranza<br />

9


Tabelle<br />

Allegati<br />

www.fiatgroup.com<br />

Circa i requisiti richiesti per qualificare indipendenti gli amministratori, <strong>Fiat</strong> si conforma a quanto previsto nel<br />

Codice di Autodisciplina. Le differenze più significative con il modello statunitense non attengono ai requisiti<br />

bensì alle modalità di applicazione di alcuni principi. Per esempio, la normativa statunitense detta nella misura<br />

fissa di $ 100.000 il limite dei compensi in qualsiasi forma ricevuti dall’amministratore, superato il quale lo stesso<br />

amministratore non può essere qualificato indipendente, mentre il Codice di Autodisciplina consente una analisi<br />

maggiormente contestualizzata ponendo l’attenzione <strong>sulla</strong> presenza di relazioni economiche di entità tale da<br />

compromettere l’indipendenza dell’amministratore. Similmente per ciò che concerne le relazioni economiche<br />

pregresse: la Section 303A prevede l’obbligatorietà del cosiddetto “look back period” (periodo di tempo che<br />

deve obbligatoriamente trascorrere tra la fine di un rapporto economico intrattenuto con la società ed il<br />

momento in cui l’amministratore può essere qualificato indipendente) mentre la normativa italiana considera le<br />

relazioni economiche intercorse nell’ultimo anno o negli ultimi tre anni, a seconda dei casi, come uno dei fattori<br />

da considerare nella valutazione dell’indipendenza.<br />

La Section 303A prevede per gli emittenti statunitensi la costituzione di un comitato per le nomine degli<br />

amministratori e per la corporate governance, interamente composto da amministratori indipendenti, con il<br />

compito, tra l’altro, di selezionare e proporre al consiglio le candidature alla carica di amministratore da<br />

proporre all’assemblea degli azionisti.<br />

Come già evidenziato <strong>Fiat</strong> non ha ritenuto di costituire un comitato per le nomine degli amministratori,<br />

considerato come facoltativo dal Codice di Autodisciplina, avendo sempre affidato al Presidente il ruolo di<br />

coordinare la raccolta delle proposte e delle candidature.<br />

E’ stato costituito un Comitato per le nomine ed i compensi con funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla<br />

normativa statunitense quali le proposte di nomina degli amministratori esecutivi delle principali controllate,<br />

composto in maggioranza, e non interamente, da amministratori non esecutivi.<br />

La normativa del NYSE prevede l’obbligo per gli emittenti statunitensi di adottare e diffondere un codice etico<br />

e di condotta degli affari per amministratori e dipendenti.<br />

Come già ricordato, <strong>Fiat</strong> ha adottato un Codice di Condotta, consultabile sul sito internet, nel quale esprime i<br />

principi di deontologia aziendale che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di<br />

amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner.<br />

SEZIONE IV – TABELLE DI SINTESI E ALLEGATI<br />

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle di sintesi elaborate secondo gli schemi suggeriti dalla “Guida”<br />

diffusa da Assonime e Emittenti Titoli S.p.A. e sono allegati i seguenti documenti di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> del<br />

Gruppo <strong>Fiat</strong>:<br />

1 – Codice di Condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>;<br />

2 – Estratto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgvi 231/2001 e 61/2002;<br />

3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno;<br />

4 – Regolamento del Comitato per il Controllo Interno;<br />

5 – Regolamento del Comitato Nomine e Compensi;<br />

6 – Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate;<br />

7 – Regolamento Internal Dealing;<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8 -10-11 maggio <strong>2004</strong>;<br />

9 – Regolamento di Assemblea.<br />

I suddetti documenti e la presente <strong>Relazione</strong> sono consultabili anche in lingua inglese nel sito internet<br />

www.fiatgroup.com nella sezione Azionisti e Investitori / <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>.<br />

Data di aggiornamento: marzo <strong>2004</strong><br />

10 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>


TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI<br />

Consiglio di Amministrazione<br />

Comitato Comitato Nomine<br />

Controllo Interno e Compensi<br />

Numero di<br />

non- indi- altri incarichi<br />

Carica Componenti esecutivi esecutivi pendenti *** * ** *** ** ***<br />

Presidente Agnelli Umberto (1) x 100% 4 x 100%<br />

Amministratore<br />

delegato Morchio Giuseppe (1) x 100% – x 75%<br />

Luca Cordero di<br />

Amministratore Montezemolo (1) x 82% 4<br />

Amministratore Benessia Angelo x x 100% 1 x 100%<br />

Amministratore Cotti Flavio x x 100% 1 x 100%<br />

Amministratore Elkann John Philip x 100% 3<br />

Amministratore Garavoglia Luca (2) x x 100% 1 x 100%<br />

Amministratore Grande Stevens Franzo x 100% 12 x 100%<br />

Amministratore Lamberti Hermann Josef x x 69% 4 x 100%<br />

Amministratore Marchionne Sergio (2) x x 88% 3 x 100%<br />

Amministratore Winteler Daniel John x 100% 4<br />

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati<br />

regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> corporate governance gli incarichi<br />

sono indicati per esteso.<br />

** In questa colonna è indica con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.<br />

*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.<br />

(1) Nominato il 28.02.2003.<br />

(2) Nominato il 13.05.2003.<br />

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento<br />

Consiglio di Amministrazione: 13<br />

Comitato per il Controllo Interno: 7<br />

Comitato Nomine e Compensi: 5<br />

Il Consiglio non ha ritenuto di costituire un Comitato per le Nomine degli Amministratori, considerato come<br />

facoltativo dal Codice di Autodisciplina, avendo sempre affidato al Presidente il ruolo di coordinare la raccolta<br />

delle proposte e delle candidature.<br />

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE<br />

Percentuale di partecipazione<br />

Carica Componenti alle riunioni del Collegio Numero altri incarichi*<br />

Presidente Ferrero Cesare 94% 5<br />

Sindaco effettivo Camosci Giuseppe (1) 80% –<br />

Sindaco effettivo Ferrino Giorgio 94% –<br />

Sindaco supplente Giorgi Giorgio<br />

Sindaco supplente Girolamo Natale Ignazio<br />

Sindaco supplente Locatelli Piero<br />

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati<br />

regolamentati italiani. Nella <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.<br />

(1) Nominato il 13.05.2003.<br />

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 16<br />

Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di un membro effettivo<br />

(ex art. 148 TUF): 3%. La modifica statutaria proposta all’assemblea prevede la riduzione del suddetto quorum<br />

all’1%.<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

11


TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA<br />

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate<br />

Il CdA ha attribuito deleghe definendone:<br />

a) limiti x<br />

b) modalità d’esercizio x<br />

c) e periodicità dell’informativa?<br />

Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle<br />

operazioni aventi un particolare rilievo economico,<br />

x<br />

patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni<br />

con parti correlate)? x<br />

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per<br />

l’identificazione delle operazioni “significative”? x<br />

Le linee-guida e i criteri di cui sopra<br />

sono descritti nella relazione? x<br />

Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame<br />

e approvazione delle operazioni con parti correlate? x<br />

Le procedure per l’approvazione delle operazioni<br />

con parti correlate sono descritte nella relazione? x<br />

Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci<br />

Il deposito delle candidature alla carica di amministratore<br />

è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? x<br />

Le candidature alla carica di amministratore<br />

erano accompagnate da esauriente informativa?<br />

Le candidature alla carica di amministratore<br />

x<br />

erano accompagnate dall’indicazione dell’idoneità<br />

a qualificarsi come indipendenti? x<br />

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco<br />

è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? x<br />

Le candidature alla carica di sindaco erano<br />

accompagnate da esauriente informativa? x<br />

Assemblee<br />

La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? x<br />

Il Regolamento è allegato alla relazione<br />

(o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)? x<br />

Controllo interno<br />

La società ha nominato i preposti al controllo interno? x<br />

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti<br />

da responsabili di aree operative? x<br />

Unità organizzativa preposta del controllo interno<br />

(ex art. 9.3 del Codice)<br />

Internal<br />

Audit<br />

Investor relations<br />

La società ha nominato un responsabile investor relations? x<br />

12 <strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Sintesi delle motivazioni dell’eventuale<br />

SI NO scostamento dalle raccomandazioni del Codice<br />

Unità organizzativa e riferimenti Investor Relations: via Nizza 250,<br />

del responsabile investor relations 10126 Torino Italy<br />

Tel. +39 011 0063290 Fax +39 011 0063796<br />

E-mail investor.relations@geva.fiatgroup.com


1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

INDICE<br />

Premessa 14<br />

1 Guida all’uso del Codice 15<br />

2 Politiche di condotta negli affari 16<br />

Situazioni di conflitto di interesse 16<br />

Insider trading e divieto di uso<br />

delle informazioni riservate 16<br />

Obbligo di confidenzialità 16<br />

Corruzione e pagamenti illeciti 16<br />

Prevenzione del riciclaggio di denaro 17<br />

Concorrenza 17<br />

Leggi su embargo e controllo<br />

delle esportazioni 17<br />

Riservatezza 17<br />

3 Dipendenti 18<br />

Obblighi 18<br />

Dipendenti in posizioni di responsabilità 18<br />

Financial Officer 18<br />

Pari opportunità 19<br />

Molestie 19<br />

Ambiente di lavoro 19<br />

Beni aziendali 19<br />

Assunzioni 19<br />

4 Rapporti con l’esterno 20<br />

Clienti 20<br />

Fornitori 20<br />

Istituzioni pubbliche 20<br />

Organizzazioni sindacali e partiti politici 21<br />

Comunità 21<br />

Comunicazioni e informazioni societarie 21<br />

Rapporti con i mezzi di informazione 21<br />

5 Salute, sicurezza e ambiente 22<br />

6 Contabilità e controllo interno 22<br />

7 Attuazione e garanzie 23<br />

Appendici<br />

A – Definizione di società controllata 25<br />

B – Interpretazione e segnalazioni di violazioni 25<br />

C – Prescrizioni applicabili ai Financial Officer 26<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

13


PREMESSA<br />

La <strong>Fiat</strong> è un Gruppo internazionale che, per le dimensioni e l’estensione geografica delle sue attività, svolge un<br />

ruolo rilevante rispetto allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente.<br />

La missione del Gruppo è incentrata <strong>sulla</strong> crescita e <strong>sulla</strong> creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti<br />

e di servizi innovativi per la massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte<br />

le categorie di soggetti interessati 1, delle pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro,<br />

delle norme <strong>sulla</strong> sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili<br />

ai suoi diversi campi di attività.<br />

Sulla base di tali princìpi, il Gruppo <strong>Fiat</strong> si impegna a una condotta corretta e imparziale. Tutti i rapporti di affari<br />

dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi<br />

aziendali e personali.<br />

Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo <strong>Fiat</strong> richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro<br />

mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice e nelle<br />

Politiche a cui esso fa riferimento.<br />

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire<br />

nella maniera più efficace la missione del Gruppo.<br />

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello organizzativo di controllo interno, che il Gruppo<br />

<strong>Fiat</strong> si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente.<br />

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo:<br />

❚ garantisce la tempestiva diffusione del Codice in tutto il Gruppo e presso tutti i destinatari;<br />

❚ garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i<br />

destinatari del Codice;<br />

❚ fornisce un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in<br />

caso di dubbi di interpretazione del Codice;<br />

❚ garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di<br />

ritorsione;<br />

❚ adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce di<br />

applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di<br />

contratto e di normative interne vigenti nelle giurisdizioni in cui opera;<br />

❚ attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.<br />

Il Gruppo gradisce e incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte sia dei dipendenti sia di<br />

terzi.<br />

Il Gruppo si adopera per fare in modo che i princìpi del Codice siano condivisi da consulenti, da fornitori e da<br />

qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti stabili d’affari con il Gruppo. Il Gruppo non instaura né<br />

prosegue rapporti d’affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice.<br />

1 Nel presente Codice per “soggetto interessato” si intende un individuo, una comunità o un’organizzazione che influisce sulle operazioni di una o più<br />

Società del Gruppo o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (per esempio i dipendenti) o esterni (per esempio: clienti,<br />

fornitori, azionisti, comunità locali).<br />

14 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


1 GUIDA ALL’USO DEL CODICE<br />

Che cos’è il Codice?<br />

Il Codice è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A. che definisce i principi di<br />

condotta negli affari del Gruppo nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti.<br />

Il Codice costituisce il programma del Gruppo per assicurare un’efficace prevenzione e rilevazione di violazioni<br />

di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.<br />

Nel caso le norme vigenti in una particolare giurisdizione fossero più permissive di quelle del Codice, saranno<br />

queste ultime a prevalere.<br />

Chi sono i destinatari del Codice?<br />

Il Codice si applica ai Consiglieri di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A., a tutti i dipendenti di Società appartenenti<br />

al Gruppo2 e a tutti gli altri soggetti o Società che agiscono in nome e per conto di una o più Società del<br />

Gruppo.<br />

Il Gruppo si adopera per far sì che le Società nelle quali esso detiene una partecipazione di minoranza adottino<br />

Codici di Condotta i cui princìpi siano ispirati e comunque non contrastino in alcun modo con quelli del Codice.<br />

Il Gruppo si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di best practice per la condotta negli<br />

affari da parte di quei soggetti con i quali intrattiene rapporti di affari su base duratura quali consulenti, esperti,<br />

agenti e concessionari.<br />

Dove si applica il Codice?<br />

Il Codice si applica in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali il Gruppo opera.<br />

Dove è reperibile il Codice?<br />

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti in luogo accessibile, con le modalità più appropriate<br />

conformemente alle norme e consuetudini locali ed è consultabile nei siti internet di Gruppo<br />

(www.fiatgroup.com - sito esterno; http://fiatgroup.net - portale interno) da cui è liberamente scaricabile.<br />

Può inoltre essere richiesto all’Ufficio Personale, all’Ufficio Legale o al Preposto al Controllo Interno.<br />

Il Codice può essere modificato?<br />

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A.<br />

L’attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, così come delle evoluzioni<br />

normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione del<br />

Codice stesso.<br />

Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di questa attività di revisione sono pubblicate e rese<br />

disponibili con le modalità sopra riportate.<br />

2 Nel presente Codice, per “Gruppo” si intendono <strong>Fiat</strong> S.p.A. e le Società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nonché altre imprese<br />

controllate ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127. Il testo di tali prescrizioni di legge è riportato nell’Appendice A.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

15


2 POLITICHE DI CONDOTTA NEGLI AFFARI<br />

Il Gruppo struttura e sviluppa la propria attività imprenditoriale richiedendo a tutti i dipendenti e agli altri<br />

soggetti destinatari di adeguare i loro comportamenti ai propri valori di condotta negli affari. Tutti i suoi<br />

dipendenti e gli altri soggetti destinatari perseguiranno l’attività imprenditoriale del Gruppo osservando le<br />

politiche seguenti:<br />

Situazioni di conflitto di interesse<br />

Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto del Gruppo devono corrispondere al suo migliore<br />

interesse.<br />

Pertanto i dipendenti e gli altri soggetti destinatari devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con<br />

particolare riferimento a interessi personali o familiari (per esempio: l’esistenza di partecipazioni finanziarie o<br />

commerciali con fornitori, clienti o concorrenti; vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all’interno del<br />

Gruppo; possesso o negoziazione di titoli, ecc.) che potrebbero influenzare l’indipendenza di giudizio nel<br />

decidere quale sia il miglior interesse del Gruppo e il modo più opportuno di perseguirlo.<br />

Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente riferita al<br />

proprio superiore gerarchico. Ogni dipendente deve comunicare per iscritto al proprio superiore l’esistenza di<br />

un’attività lavorativa su base stabile con una Società non appartenente al Gruppo o qualsiasi relazione di tipo<br />

finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole tale da poter influire sull’imparzialità della sua<br />

condotta nei confronti di un terzo.<br />

Insider trading e divieto di uso delle informazioni riservate<br />

Tutti i dipendenti sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate<br />

(cosiddetto insider trading) vigenti nella giurisdizione interessata.<br />

In particolare, in nessuna circostanza i dipendenti e gli altri destinatari devono utilizzare informazioni non di<br />

dominio pubblico acquisite in funzione della loro posizione all’interno del Gruppo <strong>Fiat</strong> o per il fatto di essere in<br />

rapporti d’affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una Società del Gruppo<br />

o di altre Società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire altri terzi.<br />

Le informazioni riservate o price sensitive sono sempre trattate nel più rigoroso rispetto delle specifiche<br />

procedure e norme stilate a tale scopo dal Gruppo. Per determinare quando informazioni riservate debbano<br />

essere rese pubbliche il Gruppo si attiene alle procedure previste dalle leggi vigenti.<br />

Obbligo di confidenzialità<br />

Le conoscenze sviluppate dal Gruppo <strong>Fiat</strong> costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e<br />

destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, il Gruppo potrebbe<br />

subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.<br />

Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le<br />

conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo, così come altre informazioni non pubbliche<br />

relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni<br />

regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si<br />

siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a<br />

mantenerne la confidenzialità.<br />

Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Corruzione e pagamenti illeciti<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong>, i suoi dipendenti e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard<br />

di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all’interno e all’esterno del Gruppo.<br />

16 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro<br />

o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello<br />

internazionale) anche a seguito di pressioni illecite.<br />

Il Gruppo non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte<br />

connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata,<br />

neanche in quelle dove tali attività siano nella pratica ammesse o non perseguite giudizialmente.<br />

Per quanto sopra, è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità<br />

che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi<br />

pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo.<br />

È parimenti vietato ai dipendenti e agli altri destinatari (così come ai loro familiari) l’accettazione di omaggi,<br />

regali o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio. A tale fine, ogni dipendente<br />

e destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli<br />

interessi del Gruppo.<br />

Prevenzione del riciclaggio di denaro<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il<br />

riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.<br />

Il Gruppo e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni<br />

finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro<br />

attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari.<br />

Il Gruppo deve sempre ottemperare all’applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione<br />

competente.<br />

Concorrenza<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> riconosce l’importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a rispettare le<br />

norme di legge <strong>sulla</strong> concorrenza applicabili ove opera.<br />

Il Gruppo e i suoi dipendenti evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla<br />

produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi <strong>sulla</strong><br />

concorrenza.<br />

Nell’ambito della leale concorrenza, il Gruppo non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di<br />

terzi.<br />

Leggi su embargo e controllo delle esportazioni<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> si impegna a garantire che le sue attività d’affari vengano svolte in modo tale da non violare in<br />

alcuna circostanza le leggi internazionali di embargo e controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei quali il<br />

Gruppo opera.<br />

In caso di normative divergenti in materia di embargo, sentito il parere dell’Ufficio Legale, la questione deve<br />

essere sottoposta alla decisione dell’Amministratore Delegato della Società del Gruppo interessata.<br />

Riservatezza<br />

Nell’ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, il Gruppo <strong>Fiat</strong> raccoglie una quantità<br />

significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le<br />

leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della<br />

riservatezza.<br />

A tal fine, il Gruppo garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell’uso dei propri sistemi di<br />

information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

17


3 DIPENDENTI<br />

Il Gruppo riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale sono un fattore essenziale per<br />

il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli azionisti e la soddisfazione del cliente.<br />

I seguenti princìpi confermano l’importanza del rispetto per l’individuo, conformemente alle leggi nazionali e<br />

alle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), garantiscono equità di<br />

trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.<br />

Obblighi<br />

Il Codice è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente del Gruppo.<br />

Di conseguenza, il Gruppo <strong>Fiat</strong> esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice.<br />

Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza con la conseguente adozione<br />

di adeguate misure sanzionatorie.<br />

I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:<br />

❚ far proprie compiutamente le disposizioni e politiche del Codice riguardanti la loro specifica mansione, anche<br />

partecipando a eventuali attività di formazione;<br />

❚ adottare azioni e comportamenti coerenti con il Codice e astenersi da ogni condotta che possa ledere il<br />

Gruppo o comprometterne l’onestà, l’imparzialità o la reputazione;<br />

❚ segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice con le modalità di cui all’Appendice B;<br />

❚ uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte dalle Società o dal Settore del Gruppo allo scopo di<br />

osservare il Codice o individuare eventuali violazioni dello stesso;<br />

❚ consultare l’Ufficio Legale, secondo quanto indicato nell’Appendice B, per ottenerne chiarimenti circa<br />

l’interpretazione del Codice;<br />

❚ cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più<br />

stretto riserbo circa l’esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di<br />

auditing sul funzionamento del Codice.<br />

Dipendenti in posizioni di responsabilità<br />

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire leadership e<br />

guida in conformità ai princìpi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il suo comportamento, deve<br />

dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che<br />

i dipendenti siano consapevoli che i risultati di business non vanno mai disgiunti dal rispetto dei princìpi del<br />

Codice.<br />

Tutti i capi, responsabili e dirigenti devono segnalare ogni caso di mancata osservanza del Codice e hanno la<br />

responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la segnalazione di violazioni<br />

del Codice e di adottare e applicare, sentiti eventualmente i competenti Preposti al Sistema di Controllo<br />

Interno, misure sanzionatorie commisurate alla violazione commessa e sufficienti a costituire un deterrente a<br />

ulteriori violazioni.<br />

Financial Officer<br />

Tutti i dipendenti che rivestano la qualifica di Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial<br />

Officer (Responsabile Finanza, Amministrazione e Controllo), Chief Accounting Officer (Responsabile<br />

Amministrativo), Controller (Responsabile del Controllo di Gestione), Treasurer (Responsabile Finanziario) e<br />

18 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


General Counsel (Responsabile Affari Legali) o rivestano, anche di fatto, funzioni simili per una o più Società del<br />

Gruppo sono tenuti, oltre che al rispetto del Codice, alla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui<br />

all’Appendice C.<br />

Ogni deroga, anche solo parziale e limitata nel tempo e nell’oggetto, alle prescrizioni di cui all’Appendice C<br />

dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A. solo per gravi e giustificati motivi.<br />

Pari opportunità<br />

Il Gruppo si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti i dipendenti.<br />

Il responsabile di ogni ufficio deve garantire che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali l’assunzione, la<br />

formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano<br />

trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di<br />

discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, sesso, età, nazionalità, religione e convinzioni<br />

personali.<br />

Molestie<br />

Il Gruppo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato,<br />

come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l’effetto di<br />

violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all’interno sia all’esterno del<br />

posto di lavoro.<br />

Ambiente di lavoro<br />

I dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è<br />

rispettata.<br />

In particolare, i dipendenti del Gruppo <strong>Fiat</strong>:<br />

❚ non devono prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;<br />

❚ devono essere sensibili alle necessità di coloro che potrebbero avvertire disagio fisico a causa degli effetti del<br />

“fumo passivo” sul posto di lavoro, anche nei Paesi in cui è permesso fumare nei luoghi di lavoro;<br />

❚ devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi<br />

o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell’ambiente di lavoro.<br />

Beni aziendali<br />

I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano la<br />

disponibilità in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore.<br />

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che sia in contrasto con gli interessi del Gruppo <strong>Fiat</strong> o sia dettato<br />

da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con il Gruppo.<br />

Assunzioni<br />

Ai dipendenti del Gruppo <strong>Fiat</strong> viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o<br />

beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l’assunzione<br />

come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

19


4 RAPPORTI CON L’ESTERNO<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> e i suoi dipendenti sono tenuti a intrattenere e sviluppare i propri rapporti con tutte le categorie<br />

di soggetti interessati agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i<br />

valori fondamentali del Gruppo.<br />

Clienti<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale<br />

che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli<br />

altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza<br />

professionale e trasparenza.<br />

I dipendenti devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società finalizzate al raggiungimento di<br />

questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo<br />

sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall’innovazione continua.<br />

Le Società del Gruppo nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con<br />

gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.<br />

Fornitori<br />

Il sistema fornitori svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva<br />

del Gruppo <strong>Fiat</strong>.<br />

Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente, il Gruppo seleziona i fornitori<br />

in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e servizi.<br />

In considerazione della primaria importanza che ha per il Gruppo la condivisione da parte dei suoi partner dei<br />

valori del Codice, i dipendenti sono tenuti a selezionare i fornitori secondo metodi adeguati e oggettivi<br />

prendendo in considerazione, oltre che qualità, innovazione, costi e servizi offerti, anche i valori enunciati nel<br />

Codice. I dipendenti sono altresì invitati a instaurare e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e di<br />

cooperazione.<br />

Istituzioni pubbliche<br />

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò<br />

delegati; tali rapporti debbono essere trasparenti e ispirati ai Valori di Gruppo.<br />

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla normativa vigente) nei confronti di rappresentanti di istituzioni<br />

pubbliche dovranno essere di modico valore e proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere<br />

interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi per il Gruppo.<br />

Il Gruppo agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del loro legittimo<br />

ambito di attività. Qualora una o più Società del Gruppo sia assoggettata a legittime ispezioni condotte da<br />

autorità pubbliche, il Gruppo coopererà pienamente.<br />

Qualora un’istituzione pubblica sia cliente o fornitore di una Società del Gruppo, quest’ultima deve agire nel<br />

rigoroso rispetto delle leggi e norme che regolano l’acquisto o la vendita di beni e/o servizi a quella particolare<br />

istituzione pubblica.<br />

Qualsiasi attività di lobby può essere svolta soltanto ove permesso e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e,<br />

in ogni caso, in conformità al Codice e alle eventuali procedure specificamente prescritte dal Gruppo.<br />

20 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


Organizzazioni sindacali e partiti politici<br />

Qualsiasi rapporto del Gruppo <strong>Fiat</strong> con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati<br />

deve essere improntato ai più elevati princìpi di trasparenza e correttezza.<br />

Sono ammessi contributi economici da parte del Gruppo solo se imposti o espressamente permessi dalla legge<br />

e, in quest’ultimo caso, autorizzati dai competenti organi societari di ogni Società del Gruppo.<br />

Eventuali contributi da parte di dipendenti del Gruppo, così come l’attività da essi prestata, sono da intendersi<br />

esclusivamente versati a titolo personale e volontario.<br />

Comunità<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> e i suoi dipendenti sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente<br />

responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro,<br />

garantendo che le culture e le tradizioni di ogni Paese in cui opera siano osservate e rispettate.<br />

Conformemente alle fondamentali Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), il Gruppo<br />

non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l’avviamento al<br />

lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a<br />

quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali ed eventualmente<br />

dalla legislazione locale. Il Gruppo si impegna inoltre a non instaurare rapporti d’affari con fornitori che<br />

impieghino lavoro minorile, come sopra definito.<br />

Comunicazioni e informazioni societarie<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed<br />

esterne. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo<br />

aziendale.<br />

È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che tengano conto<br />

sia delle necessità delle diverse linee di business sia del ruolo economico e sociale del Gruppo nel suo insieme.<br />

Le informazioni verso l’esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate a livello di Gruppo, in modo<br />

da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Gruppo.<br />

I dipendenti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti a Settori o Società del Gruppo, linee di<br />

business o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra<br />

forma di presentazione, devono attenersi alle disposizioni emanate dal Gruppo e ricevere, ove necessario,<br />

l’autorizzazione preventiva dell’ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni<br />

esterne.<br />

Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza deve sempre<br />

essere fornita con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso,<br />

in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate.<br />

Questa forma di comunicazione deve essere gestita esclusivamente da dipendenti specificamente investiti della<br />

responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari e alle autorità di vigilanza.<br />

Rapporti con i mezzi di informazione<br />

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell’immagine del<br />

Gruppo <strong>Fiat</strong>; pertanto, tutte le informazioni riguardanti il Gruppo devono essere fornite in maniera veritiera e<br />

omogenea e soltanto da dipendenti responsabili della comunicazione ai media.<br />

Tutti gli altri dipendenti non devono fornire informazioni non pubbliche relative al Gruppo a rappresentanti dei<br />

media, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali riservate, avendo<br />

invece cura di comunicare alla persona o alla funzione competente qualsiasi domanda posta dai media.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

21


5 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri<br />

dipendenti sul posto di lavoro.<br />

Ogni dipendente del Gruppo non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare<br />

danni alla loro salute o incolumità fisica.<br />

Il Gruppo persegue l’obiettivo di garantire una gestione efficace di salute, sicurezza e ambiente, che considera<br />

fattori decisivi per il suo successo.<br />

Tutti coloro che lavorano per il Gruppo sono responsabili della buona gestione di salute, sicurezza e ambiente.<br />

Il Gruppo adotta un efficace sistema di gestione ambientale che ottempera a tutte le normative nazionali e<br />

internazionali in materia. Questi sono i princìpi fondamentali a cui si ispira:<br />

❚ non inquinare;<br />

❚ ottimizzare costantemente l’impiego delle risorse;<br />

❚ sviluppare prodotti sempre più compatibili con l’ambiente.<br />

Il Gruppo desidera preservare la fiducia del pubblico riguardo all’integrità delle sue attività attraverso<br />

segnalazioni e confronti aperti con altri soggetti, allo scopo di migliorare la conoscenza delle tematiche interne<br />

ed esterne in termini di salute, sicurezza e ambiente correlate alle sue attività.<br />

Annualmente, il Gruppo fornisce specifica informazione <strong>sulla</strong> attuazione delle politiche ambientali attraverso la<br />

pubblicazione del “Rendiconto Ambientale”.<br />

6 CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO<br />

L’impegno del Gruppo <strong>Fiat</strong> è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti.<br />

Per tenere fede a questo impegno, il Gruppo adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo<br />

e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai princìpi contabili applicabili alle Società del Gruppo.<br />

Nell’espletare tale prassi, il Gruppo opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche<br />

d’affari:<br />

❚ garantendo che tutte le operazioni condotte siano dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti<br />

fra di loro;<br />

❚ garantendo che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate coerentemente con la<br />

migliore prassi corrente e opportunamente documentate;<br />

❚ garantendo la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate in<br />

conformità alle “Linee Guida per le Operazioni Significative e per le Operazioni con Parti Correlate” adottate<br />

dal Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A.;<br />

❚ elaborando tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e<br />

comprensibili;<br />

❚ operando in stretta aderenza alle “Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno” adottate dal Consiglio<br />

di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A.;<br />

❚ sensibilizzando e informando i propri dipendenti circa l’esistenza, gli scopi e l’importanza del controllo<br />

interno;<br />

❚ analizzando e gestendo con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività del<br />

Gruppo;<br />

❚ istituendo rigorosi processi di business che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a<br />

investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione dei<br />

rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale;<br />

22 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


❚ assicurando che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello manageriale adeguato;<br />

❚ predisponendo con tempestività i documenti da inviare alle autorità di vigilanza dei mercati o da diffondere<br />

al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.<br />

Il Gruppo riconosce l’importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo del<br />

Gruppo stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A. ha adottato le “Linee di Indirizzo per il<br />

Sistema di Controllo Interno”.<br />

Il Gruppo si impegna a porre in essere processi atti a garantire ai dipendenti incaricati la necessaria formazione<br />

ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo interno efficiente e coerente<br />

con le suindicate “Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno”.<br />

Il Gruppo ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità di<br />

registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere.<br />

Pertanto, il Gruppo <strong>Fiat</strong> richiede ai dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni<br />

finanziarie. I dipendenti devono tenere registrazioni veritiere e accurate di tutte le operazioni finanziarie,<br />

accompagnate da adeguata documentazione di supporto.<br />

L’irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale in quasi tutti<br />

gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dar luogo a<br />

omissioni che possano condurre:<br />

❚ alla registrazione di operazioni fittizie;<br />

❚ alla registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate;<br />

❚ alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o<br />

obbligazioni di Società del Gruppo.<br />

L’Internal Audit, nell’ambito di un programma di verifiche o su richiesta dei vertici delle Società del Gruppo o<br />

dei Preposti al Sistema di Controllo Interno, esamina la qualità e l’efficacia del Sistema di Controllo Interno e ne<br />

riferisce al Preposto al Sistema di Controllo Interno di <strong>Fiat</strong> S.p.A. e agli altri organi deputati.<br />

I dipendenti del Gruppo sono tenuti a fornire supporto nell’attività di verifica della qualità e dell’efficacia del<br />

Sistema di Controllo Interno. L’Internal Audit, i sindaci, i revisori esterni e i Preposti al Sistema di Controllo<br />

Interno hanno pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività.<br />

I dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati alle<br />

autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano<br />

completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.<br />

7 ATTUAZIONE E GARANZIE<br />

Il Gruppo <strong>Fiat</strong> è impegnato al raggiungimento dei più elevati standard di best practice relativamente alle sue<br />

responsabilità morali, sociali e di business nei confronti dei soggetti interessati.<br />

Il Codice definisce le aspettative del Gruppo nei confronti delle persone che ne fanno parte e le responsabilità<br />

di cui queste devono farsi carico per comportamenti coerenti.<br />

Il management delle varie linee di business, Settori e funzioni del Gruppo ha la responsabilità di far sì che tali<br />

aspettative siano comprese e messe in pratica dai dipendenti. Il management deve assicurare che gli impegni<br />

espressi nel Codice vengano attuati a livello di linee di business, Settore, funzione.<br />

Il Gruppo incoraggia i dipendenti a rivolgersi alla Funzione Legale competente in ogni situazione inerente il<br />

Codice in cui essi possano essere in dubbio su quale sia il comportamento più appropriato. A tutte le richieste<br />

di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per il dipendente alcun rischio di subire<br />

qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.<br />

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice sono adottati dai superiori gerarchici, sentiti se<br />

necessario i competenti Preposti al Sistema di Controllo Interno, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi<br />

contratti di lavoro nazionali o aziendali, e sono commisurati alla particolare violazione del Codice.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

23


Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona<br />

fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso.<br />

Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di<br />

violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.<br />

Le violazioni del Codice possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario tra il Gruppo e il dipendente,<br />

con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.<br />

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell’oggetto, alle prescrizioni di cui al Codice<br />

possono essere autorizzate esclusivamente per gravi e giustificati motivi solo dal Consiglio di Amministrazione<br />

della Società del Gruppo in cui lavora il dipendente che ne faccia richiesta, sentiti i competenti Preposti al<br />

Sistema di Controllo Interno.<br />

L’Internal Audit conduce periodiche attività di auditing sul funzionamento del Codice, i cui risultati, anche al fine<br />

di suggerire modifiche o integrazioni al Codice stesso, vengono presentati al Preposto al Sistema di Controllo<br />

Interno, all’Amministratore Delegato di <strong>Fiat</strong> S.p.A. e al Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A.<br />

24 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>


APPENDICI<br />

Appendice A – Definizione di società controllata<br />

Articolo 2359 del Codice Civile:<br />

Sono considerate società controllate:<br />

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;<br />

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante<br />

nell’assemblea ordinaria;<br />

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con<br />

essa.<br />

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società<br />

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti a terzi.<br />

Articolo 26 del Decreto Legislativo 127 del 9 aprile 1991:<br />

(…) sono in ogni caso considerate controllate:<br />

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare<br />

un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;<br />

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.<br />

Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a<br />

società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.<br />

Appendice B – Interpretazione e segnalazioni di violazioni<br />

Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice, i dipendenti sono invitati a contattare l’Ufficio<br />

Legale competente per la Società del Gruppo interessata.<br />

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice, lo stesso deve<br />

contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel<br />

rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferirà al<br />

competente Preposto al Sistema di Controllo Interno.<br />

Se una parte terza desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice, deve contattare il<br />

competente Preposto al Sistema di Controllo Interno o gli specifici canali che verranno individuati a tal fine dalle<br />

Società del Gruppo.<br />

1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

25


Procedura di interpretazione o segnalazione:<br />

A) Interpretazione<br />

Dipendenti Ufficio Legale<br />

B) Segnalazione<br />

Dipendenti<br />

Terzi<br />

Appendice C – Prescrizioni relative ai Financial Officer<br />

Il sottoscritto _________________, nella sua qualità di _______________ della Società __________, dichiara che<br />

nello svolgimento delle su indicate mansioni, oltre a rispettare il Codice di Condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong>, si atterrà<br />

alle seguenti prescrizioni che costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni conseguenti dalla<br />

funzione rivestita nella Società:<br />

– operare con onestà e integrità, evitando ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, derivante da<br />

relazioni personali o d’affari;<br />

– fornire tempestivamente al proprio superiore e – ove il ruolo rivestito in azienda lo richieda – alla Società di<br />

revisione, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli azionisti dati e informazioni completi,<br />

accurati, obbiettivi e di pronta interpretazione;<br />

– riferire senza indugio alla persona più appropriata o, a seconda dei casi, al Preposto al Sistema di Controllo<br />

Interno o al Comitato per il Controllo Interno di <strong>Fiat</strong> S.p.A. le violazioni del Codice di Condotta di <strong>Fiat</strong> S.p.A.<br />

di cui ha piena conoscenza o prova attendibile;<br />

– agire in modo tale da assicurare un’informazione completa, chiara, precisa e comprensibile nei documenti di<br />

varia natura che devono essere presentati o depositati alle pubbliche autorità (e in tutti i documenti<br />

propedeutici a tale presentazione o deposito) così come in ogni altra comunicazione al pubblico;<br />

– operare nel pieno rispetto delle norme e disposizioni regolamentari cui la Società è soggetta;<br />

– operare con la massima obbiettività professionale, evitando che la propria indipendenza di giudizio sia<br />

indebitamente influenzata da circostanze esterne;<br />

– rispettare la massima confidenzialità nell’uso delle informazioni non di dominio pubblico di cui si venga a<br />

conoscenza per il ruolo rivestito nella Società, evitando ogni uso di dette informazioni a proprio personale<br />

vantaggio o a vantaggio di terzi;<br />

– promuovere presso i propri collaboratori un comportamento ispirato ai migliori standard di integrità e<br />

correttezza;<br />

– utilizzare i beni e le risorse aziendali nel modo più corretto e professionale.<br />

26 1 – Codice di condotta del Gruppo <strong>Fiat</strong><br />

Consiglio di Amministrazione<br />

(Comitato per il Controllo Interno)<br />

Diretto superiore<br />

Preposto<br />

al Controllo Interno<br />

Obbligo<br />

di relazione


2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

Principi di comportamento comuni a tutte le Società del Gruppo <strong>Fiat</strong>,<br />

per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo<br />

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche)<br />

INDICE<br />

PARTE GENERALE<br />

Definizioni<br />

1. Il decreto legislativo n. 231/2001<br />

28<br />

e la normativa rilevante 28<br />

2. Le Linee Guida di Confindustria 29<br />

3. Modello e Codice di Condotta 29<br />

4. Il Modello <strong>Fiat</strong> 29<br />

4.1 La costruzione del Modello <strong>Fiat</strong> 29<br />

4.2 La funzione del Modello<br />

4.3 Principi ed elementi ispiratori<br />

29<br />

del Modello<br />

4.4 L’adozione del Modello <strong>Fiat</strong><br />

30<br />

e sue successive modifiche 31<br />

5. I Processi Sensibili di <strong>Fiat</strong><br />

6. L’organismo interno di vigilanza<br />

31<br />

(Compliance Officer o CO)<br />

6.1 Identificazione dell’organismo interno<br />

31<br />

di vigilanza. Nomina e revoca<br />

6.2 Funzioni e poteri dell’organismo<br />

31<br />

interno di vigilanza<br />

6.3 Reporting del CO verso il<br />

31<br />

vertice aziendale<br />

6.4 Flussi informativi verso il CO:<br />

informazioni di carattere generale<br />

33<br />

ed informazioni specifiche obbligatorie<br />

6.5 Raccolta e conservazione<br />

33<br />

delle informazioni 33<br />

7. Adozione del Modello nel Gruppo<br />

7.1 Adozione e modifiche del Modello.<br />

33<br />

Regole e Principi Generali<br />

7.2 Nomina e revoca del CO, funzioni<br />

33<br />

e poteri di coordinamento del CO<br />

8. La formazione delle risorse e la diffusione<br />

33<br />

del Modello<br />

8.1 Formazione ed informazione<br />

33<br />

dei Dipendenti 33<br />

8.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner 33<br />

9. Sistema disciplinare 34<br />

9.1 Funzione del sistema disciplinare<br />

9.2 Misure nei confronti di quadri,<br />

34<br />

impiegati ed operai 34<br />

9.2.1 Sistema disciplinare<br />

9.2.2 Violazioni del Modello<br />

34<br />

e relative sanzioni 34<br />

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti 34<br />

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori 34<br />

9.5 Misure nei confronti dei Sindaci<br />

9.6 Misure nei confronti delle Società<br />

34<br />

di Service, dei Consulenti e dei Partner 34<br />

10. Verifiche sull’adeguatezza del Modello 34<br />

PARTE SPECIALE – 1 – REATI NEI RAPPORTI<br />

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti<br />

con la Pubblica Amministrazione<br />

(artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) 35<br />

2. Funzione della Parte Speciale – 1 – 36<br />

3. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A. 36<br />

4. Regole generali 36<br />

4.1 Il sistema in linea generale 36<br />

4.2 Il sistema di deleghe e procure 37<br />

4.3 Principi generali di comportamento 38<br />

5. Procedure specifiche 38<br />

6. I controlli del CO 39<br />

PARTE SPECIALE – 2 – REATI SOCIETARI<br />

1. Le fattispecie dei reati societari<br />

(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) 40<br />

2. Funzione della Parte Speciale – 2 –<br />

3. Processi Sensibili nell’ambito<br />

42<br />

dei reati societari 42<br />

4. Regole generali 42<br />

4.1 Il sistema in linea generale 42<br />

4.2 Principi generali di comportamento 43<br />

5. Procedure specifiche 44<br />

6. I controlli del CO 46<br />

APPENDICI<br />

APPENDICE – A – Il decreto legislativo<br />

n. 231/2001 e la normativa rilevante 47<br />

APPENDICE – B – Le Linee Guida<br />

di Confindustria 49<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

27


PARTE GENERALE<br />

Definizioni<br />

❚ “Comitato per il Controllo Interno”: Comitato per il controllo interno istituito da <strong>Fiat</strong>;<br />

❚ “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da <strong>Fiat</strong>;<br />

❚ “Codice di Condotta”: codice etico adottato da <strong>Fiat</strong> con delibera del Consiglio di Amministrazione in data<br />

10 dicembre 2002;<br />

❚ “Compliance Officer” o “CO”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza<br />

del Modello e al relativo aggiornamento;<br />

❚ “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di <strong>Fiat</strong> <strong>sulla</strong> base di un mandato o di altro rapporto<br />

di collaborazione;<br />

❚ “Dipendenti”: tutti i dipendenti di <strong>Fiat</strong> (compresi i dirigenti);<br />

❚ “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;<br />

❚ “Gruppo”: <strong>Fiat</strong> S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del<br />

Codice Civile;<br />

❚ “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.<br />

231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e relative integrazioni;<br />

❚ “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs.<br />

231/2001;<br />

❚ “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura<br />

commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne<br />

sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti,<br />

restituzioni ai soci, ecc.);<br />

❚ “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di <strong>Fiat</strong>;<br />

❚ “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;<br />

❚ ”Partner”: controparti contrattuali di <strong>Fiat</strong>, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone<br />

giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata<br />

(acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.),<br />

ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;<br />

❚ “Processi Sensibili”: attività di <strong>Fiat</strong> nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;<br />

❚ “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in<br />

futuro);<br />

❚ “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello e specificatamente<br />

individuati al cap. 7.1;<br />

❚ “Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del<br />

Gruppo stesso.<br />

1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante<br />

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre<br />

2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa<br />

interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha<br />

già da tempo aderito.<br />

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle<br />

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la<br />

responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da<br />

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità<br />

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la<br />

gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei<br />

28 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato<br />

materialmente il fatto.<br />

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali<br />

il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti<br />

commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche<br />

misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A.,<br />

l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di<br />

pubblicizzare beni e servizi.<br />

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tre tipologie: (a) reati<br />

commessi nei rapporti con la P.A., (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo1, e (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria2. Per una più ampia trattazione del D.Lgs. 231/01 si rinvia all’Appendice.<br />

2. Le Linee Guida di Confindustria<br />

Essendo la capogruppo <strong>Fiat</strong> un membro di Confindustria, nella predisposizione del presente Modello si è<br />

ispirata alle Linee Guida da quest’ultima predisposte.<br />

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la<br />

validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della<br />

società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.<br />

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida descritti in Appendice.<br />

3. Modello e Codice di Condotta<br />

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice di Condotta<br />

adottato da <strong>Fiat</strong>, pur avendo il presente modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/01.<br />

Sotto tale profilo, infatti:<br />

❚ il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul<br />

piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia<br />

aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti,<br />

Organi Sociali, Consulenti e Partner;<br />

❚ il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la<br />

commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio<br />

dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del<br />

Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine<br />

di costituire l’esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.<br />

4. Il Modello <strong>Fiat</strong><br />

4.1 La costruzione del Modello <strong>Fiat</strong><br />

(Omissis)<br />

4.2 La funzione del Modello<br />

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consente a <strong>Fiat</strong> di beneficiare dell’esimente prevista dal<br />

D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>, limitando il rischio di<br />

commissione dei Reati.<br />

1 Tale tipologia è stata introdotta nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 dall’art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D.Lgs.<br />

231/2001 l’art. 25-bis.<br />

2 Tale tipologia è stata introdotta nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-ter.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

29


Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di<br />

controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati<br />

mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.<br />

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza<br />

del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e<br />

contraria agli interessi di <strong>Fiat</strong> anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro,<br />

grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a <strong>Fiat</strong> di reagire tempestivamente nel prevenire<br />

od impedire la commissione del Reato stesso.<br />

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali,<br />

Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse della società nell’ambito dei<br />

Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice di<br />

Condotta e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze<br />

penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.<br />

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività<br />

dell’organismo di vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni<br />

disciplinari o contrattuali.<br />

4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello<br />

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati<br />

in fase di “as-is”) esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come<br />

misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.<br />

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 4.2 e relativa al<br />

D.Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di <strong>Corporate</strong><br />

<strong>Governance</strong> e dal sistema di controllo interno (SCI) in essere in azienda e nel Gruppo.<br />

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle<br />

decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, <strong>Fiat</strong> ha individuato i seguenti:<br />

1) i principi di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> approvati dal Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> che rispecchiano le<br />

normative applicabili e le best practices internazionali;<br />

2) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le<br />

disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di<br />

controllo della gestione;<br />

3) il Codice di Condotta (a disposizione sul sito www.fiatgroup.com);<br />

4) il documento “Valori e Politiche del Gruppo <strong>Fiat</strong>”;<br />

5) il codice di comportamento adottato ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana del 15 luglio 2002 (insider<br />

dealing code);<br />

6) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting del Gruppo;<br />

7) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;<br />

8) il sistema disciplinare di cui ai CCNL;<br />

9) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.<br />

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente<br />

nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende<br />

integrare.<br />

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:<br />

❚ le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di<br />

<strong>Fiat</strong>;<br />

30 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


❚ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:<br />

– la attribuzione ad un organismo di vigilanza (CO) interno a <strong>Fiat</strong> del compito di promuovere l’attuazione<br />

efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto<br />

ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;<br />

– la messa a disposizione del CO di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere<br />

risultati ragionevolmente ottenibili;<br />

– l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo<br />

ex post);<br />

– l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle<br />

procedure istituite;<br />

❚ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:<br />

– la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;<br />

– il rispetto del principio della separazione delle funzioni;<br />

– la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;<br />

– la comunicazione al CO delle informazioni rilevanti;<br />

❚ infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell’attività<br />

sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un<br />

alto valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili.<br />

4.4 L’adozione del Modello <strong>Fiat</strong> e sue successive modifiche<br />

(Omissis)<br />

5. I Processi Sensibili di <strong>Fiat</strong><br />

Dall’analisi dei rischi condotta da <strong>Fiat</strong> ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato<br />

riguardano principalmente:<br />

a) le relazioni con la P.A.;<br />

b) i reati societari.<br />

Il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi appare solo astrattamente e non<br />

concretamente ipotizzabile.<br />

(Omissis)<br />

6. L’organismo interno di vigilanza (Compliance Officer o CO)<br />

6.1 Identificazione dell’organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca<br />

(Omissis)<br />

6.2 Funzioni e poteri dell’organismo interno di vigilanza<br />

Al CO è affidato il compito di vigilare:<br />

A.sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei<br />

Consulenti e dei Partner;<br />

B.sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di<br />

prevenire la commissione dei Reati;<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

31


C.sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso<br />

in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.<br />

A tal fine, al CO sono altresì affidati i compiti di:<br />

❚ attuare le procedure di controllo previste dal Modello;<br />

❚ condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;<br />

❚ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da <strong>Fiat</strong>,<br />

soprattutto nell’ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da<br />

esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;<br />

❚ coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo<br />

restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare<br />

(si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 9);<br />

❚ coordinarsi con il responsabile Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale<br />

(avvalendosi preferibilmente di Isvor <strong>Fiat</strong> S.p.A.) e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai<br />

Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze<br />

di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;<br />

❚ predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, lo spazio<br />

nell’Intranet del Gruppo contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;<br />

❚ monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la<br />

documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d’uso,<br />

chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;<br />

❚ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché<br />

aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al<br />

successivo cap. 6.4);<br />

❚ coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle<br />

attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, il CO ha libero accesso a tutta la<br />

documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a)<br />

sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre <strong>Fiat</strong> al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui<br />

rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società<br />

nell’ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società;<br />

❚ interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione Affari Generali) e verificare l’adeguatezza<br />

del Modello a tali prescrizioni normative;<br />

❚ coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l’adeguatezza e le<br />

esigenze di aggiornamento del Modello;<br />

❚ attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per<br />

acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Affari Generali per l’esame dei contratti che<br />

deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire <strong>Fiat</strong> dal rischio di<br />

coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Risorse Umane per l’applicazione di sanzioni<br />

disciplinari, ecc.);<br />

❚ indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata<br />

che in uscita), già presenti nel Gruppo <strong>Fiat</strong>, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l’esistenza di<br />

eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto<br />

ordinariamente previsto.<br />

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività del CO hanno reso necessario<br />

introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua<br />

attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti<br />

svolti dal CO possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo<br />

di commissione del Reato o la violazione del presente Modello).<br />

A tal fine, il Comitato per il Controllo Interno sarà adeguatamente informato in merito alla valutazione <strong>sulla</strong><br />

performance professionale complessiva e ad ogni intervento retributivo e/o organizzativo riguardante la<br />

persona del CO, e ne verificherà la coerenza con le politiche interne aziendali.<br />

32 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


6.3 Reporting del CO verso il vertice aziendale<br />

(Omissis)<br />

6.4 Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie<br />

Il CO deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali,<br />

delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare<br />

responsabilità di <strong>Fiat</strong> ai sensi del D.Lgs. 231/2001.<br />

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:<br />

❚ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di<br />

commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di<br />

comportamento di cui al presente Modello;<br />

❚ coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, (...Omissis...) le Società di Service, i Consulenti<br />

e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di <strong>Fiat</strong>, effettuano la segnalazione<br />

direttamente al CO;<br />

❚ il CO valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a<br />

quanto previsto al successivo capitolo 9 (Sistema Disciplinare);<br />

❚ i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o<br />

penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi<br />

di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.<br />

(Omissis)<br />

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni<br />

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dal CO in un apposito<br />

data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.<br />

L’accesso al data base è consentito esclusivamente ai membri del Comitato per il Controllo Interno e del<br />

Collegio Sindacale, agli Amministratori Esecutivi, al Preposto, al responsabile dell’Internal Audit.<br />

7. Adozione del Modello nel Gruppo<br />

7.1 Adozione e modifiche del Modello. Regole e Principi Generali<br />

(Omissis)<br />

7.2 Nomina e revoca del CO, funzioni e poteri di coordinamento del CO<br />

(Omissis)<br />

8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello<br />

8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti<br />

(Omissis)<br />

8.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner<br />

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell’esigenza di <strong>Fiat</strong> che il loro<br />

comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

33


9. Sistema disciplinare<br />

9.1 Funzione del sistema disciplinare<br />

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso<br />

di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l’azione di vigilanza del CO ed ha lo scopo<br />

di garantire l’effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi<br />

dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini<br />

dell’esimente rispetto alla responsabilità della società.<br />

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del<br />

procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da<br />

censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.<br />

9.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai<br />

9.2.1 Sistema disciplinare<br />

(Omissis)<br />

9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni<br />

(Omissis)<br />

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti<br />

(Omissis)<br />

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori<br />

(Omissis)<br />

9.5 Misure nei confronti dei Sindaci<br />

(Omissis)<br />

9.6 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner<br />

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente<br />

Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche<br />

clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1).<br />

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla<br />

società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.<br />

10. Verifiche sull’adeguatezza del Modello<br />

(Omissis)<br />

34 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


PARTE SPECIALE – 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.<br />

231/2001)<br />

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la società e la P.A. Si<br />

descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.<br />

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello<br />

Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano<br />

destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che<br />

rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).<br />

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può<br />

configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle<br />

finalità per cui erano stati erogati.<br />

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di<br />

documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi,<br />

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti<br />

pubblici o dalla Comunità europea.<br />

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che<br />

venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.<br />

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato,<br />

nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.<br />

Concussione (art. 317 c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio,<br />

abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.<br />

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal<br />

D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del D.Lgs.<br />

231/2001 stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente od un agente di una società del Gruppo concorra nel reato<br />

del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che,<br />

da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società del Gruppo).<br />

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri<br />

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore<br />

dell’offerente).<br />

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la<br />

cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che<br />

accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).<br />

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo<br />

finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del<br />

pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.<br />

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il<br />

pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

35


Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario<br />

e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un<br />

magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).<br />

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli<br />

artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o<br />

all’Unione Europea).<br />

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la<br />

partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad<br />

esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.<br />

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente<br />

erogazioni pubbliche.<br />

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando<br />

dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.<br />

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o<br />

telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In<br />

concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema<br />

informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.<br />

2. Funzione della Parte Speciale – 1 –<br />

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di<br />

<strong>Fiat</strong>, dalle Società di Service, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.<br />

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di<br />

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.<br />

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:<br />

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e Partner di <strong>Fiat</strong><br />

sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;<br />

b) fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per<br />

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.<br />

3. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.<br />

(Omissis)<br />

4. Regole generali<br />

4.1 Il sistema in linea generale<br />

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice di<br />

Condotta, ai valori e alle politiche di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.<br />

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di<br />

formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene<br />

36 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività<br />

operative.<br />

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure,<br />

ecc.) improntati a principi generali di:<br />

a) conoscibilità all’interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);<br />

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei<br />

relativi poteri;<br />

c) chiara descrizione delle linee di riporto.<br />

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:<br />

a) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che<br />

lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;<br />

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;<br />

c) adeguato livello di formalizzazione;<br />

d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano<br />

basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.<br />

4.2 Il sistema di deleghe e procure<br />

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini<br />

della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo,<br />

consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.<br />

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di<br />

comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società<br />

attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che<br />

necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura<br />

generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al<br />

titolare attraverso la “delega”.<br />

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:<br />

a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo ed in particolare delle<br />

Società di Service) che intrattengono per conto di <strong>Fiat</strong> rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega<br />

formale in tal senso;<br />

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione<br />

adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;<br />

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:<br />

– i poteri del delegato, e<br />

– il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;<br />

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi<br />

aziendali;<br />

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.<br />

(Omissis)<br />

Il CO verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in<br />

vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti<br />

interni all’azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il<br />

potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano<br />

altre anomalie.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

37


4.3 Principi generali di comportamento<br />

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di <strong>Fiat</strong> – in via diretta<br />

– sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.<br />

È fatto divieto di:<br />

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o<br />

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra<br />

considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure<br />

aziendali previste nella presente parte speciale.<br />

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice di Condotta)<br />

in particolare di:<br />

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;<br />

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo<br />

offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti<br />

di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a<br />

funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi<br />

diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi<br />

vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché<br />

volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image del Gruppo. I regali offerti -<br />

salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da<br />

parte del CO (per le liberalità di carattere benefico o culturale, è stanziato un budget annuale dal Consiglio<br />

di Amministrazione e per ogni singola iniziativa la funzione interessata predispone l’istruttoria e la sottopone<br />

all’Amministratore Delegato di <strong>Fiat</strong> o al Presidente per l’approvazione);<br />

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della<br />

Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al<br />

precedente punto b);<br />

d) effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata<br />

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;<br />

e) riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino<br />

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;<br />

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire<br />

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;<br />

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o<br />

finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.<br />

5. Procedure specifiche<br />

Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di<br />

seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.<br />

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell’esplicazione dell’attività di <strong>Fiat</strong> in territorio<br />

italiano, sia all’estero.<br />

1. Ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono<br />

rapporti con la P.A. per conto di <strong>Fiat</strong> deve essere formalmente conferito potere in tal senso da <strong>Fiat</strong> (con<br />

apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza<br />

o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica<br />

procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 4.2;<br />

38 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la P.A. deve esserne<br />

informato il CO con nota scritta;<br />

3. i contratti tra <strong>Fiat</strong> e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le<br />

loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;<br />

4. i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard,<br />

definite dalla funzione Affari Generali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;<br />

5. i Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es.<br />

utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);<br />

6. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi<br />

con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni<br />

per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso<br />

contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte<br />

della società in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi<br />

al rispetto del D.Lgs. 231/2001;<br />

7. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le<br />

conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole<br />

risolutive espresse, penali);<br />

8. nessun pagamento oltre euro 500 può essere effettuato in contanti;<br />

9. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni,<br />

contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento<br />

degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;<br />

10. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento<br />

delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da<br />

organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e<br />

riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;<br />

11. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.)<br />

devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione<br />

devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità,<br />

il CO ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.<br />

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell’ambito delle singole società del<br />

Gruppo per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.<br />

6. I controlli del CO<br />

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni<br />

ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), il CO effettua periodicamente<br />

(cfr. capitolo 10 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a<br />

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e<br />

adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).<br />

A tal fine, al CO viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

39


40<br />

PARTE SPECIALE – 2 – Reati Societari<br />

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)<br />

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole<br />

fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter.<br />

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)<br />

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali<br />

previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché<br />

oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o<br />

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o<br />

il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni <strong>sulla</strong> situazione medesima la cui<br />

comunicazione è imposta dalla legge.<br />

Si precisa che:<br />

❚ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;<br />

❚ le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione<br />

della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;<br />

❚ la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati<br />

dalla società per conto di terzi;<br />

❚ il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.<br />

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)<br />

Tale condotta criminosa consiste nell’esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o<br />

dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione<br />

delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati<br />

o notizie con la medesima intenzione.<br />

Si precisa che:<br />

❚ deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;<br />

❚ la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;<br />

❚ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.<br />

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)<br />

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione,<br />

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per<br />

altri un ingiusto profitto.<br />

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.<br />

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di<br />

amministrazione e di controllo di <strong>Fiat</strong> e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.<br />

È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri<br />

soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della<br />

società di revisione.<br />

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)<br />

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo<br />

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero<br />

alle società di revisione.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione


Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)<br />

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione<br />

di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni<br />

o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio<br />

della società, nel caso di trasformazione.<br />

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)<br />

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche<br />

simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.<br />

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)<br />

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati<br />

per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere<br />

distribuite.<br />

Si fa presente che:<br />

❚ la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del<br />

bilancio estingue il reato.<br />

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)<br />

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante,<br />

che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.<br />

Si fa presente che:<br />

❚ se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio,<br />

relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.<br />

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)<br />

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di<br />

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.<br />

Si fa presente che:<br />

❚ il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.<br />

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)<br />

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o<br />

dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.<br />

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.<br />

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)<br />

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo<br />

scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.<br />

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)<br />

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni<br />

simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti<br />

finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella<br />

stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

41


Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)<br />

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste<br />

dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di<br />

valutazioni, <strong>sulla</strong> situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero<br />

con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere<br />

comunicati, concernenti la situazione medesima.<br />

2. Funzione della Parte Speciale – 2 –<br />

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di<br />

<strong>Fiat</strong>, e dai suoi Consulenti come già definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili (es. responsabile<br />

Amministrazione e Finanza, Affari Societari, Comunicazioni esterne, ecc.).<br />

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di<br />

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.<br />

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:<br />

a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di <strong>Fiat</strong> sono chiamati ad osservare<br />

ai fini della corretta applicazione del Modello;<br />

b. fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti<br />

esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.<br />

3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari<br />

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che <strong>Fiat</strong> ha individuato<br />

al proprio interno sono i seguenti:<br />

1. predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e<br />

finanziaria della Società (bilancio d’esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione <strong>sulla</strong><br />

gestione, “Form 20 (20-F)”, relazioni trimestrali e semestrale, ecc…);<br />

2. predisposizione dei prospetti informativi;<br />

3. gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all’attività di comunicazione da parte di<br />

quest’ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di <strong>Fiat</strong>;<br />

4. gestione e comunicazione di notizie/dati verso l’esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali,<br />

comunicati price sensitive);<br />

5. operazioni relative al capitale sociale;<br />

6. predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob,<br />

Sec, Borsa Italiana).<br />

4. Regole generali<br />

4.1 Il sistema in linea generale<br />

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente<br />

Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di <strong>Fiat</strong> (e i<br />

Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere<br />

e rispettare:<br />

1) i principi di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> approvati dal Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> che rispecchiano le<br />

normative applicabili e le best practices internazionali;<br />

2) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le<br />

disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di<br />

controllo della gestione;<br />

42 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


3) il Codice di Condotta;<br />

4) il documento “Valori e Politiche del Gruppo <strong>Fiat</strong>”;<br />

5) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting del Gruppo;<br />

6) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.<br />

4.2 Principi generali di comportamento<br />

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di <strong>Fiat</strong> (e dei Dipendenti e<br />

Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di:<br />

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o<br />

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra<br />

considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure<br />

aziendali previste nella presente parte speciale.<br />

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati<br />

di:<br />

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle<br />

procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre<br />

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta <strong>sulla</strong> situazione<br />

economica, patrimoniale e finanziaria della società;<br />

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne,<br />

ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle<br />

informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da <strong>Fiat</strong>, necessarie per consentire agli investitori di<br />

pervenire ad un fondato giudizio <strong>sulla</strong> situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società,.<br />

sull’evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;<br />

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale<br />

sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;<br />

4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni<br />

forma di controllo interno <strong>sulla</strong> gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione<br />

della volontà assembleare;<br />

5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile<br />

alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;<br />

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai<br />

regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle<br />

funzioni di vigilanza da queste esercitate.<br />

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:<br />

❚ con riferimento al precedente punto 1:<br />

a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre<br />

comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, <strong>sulla</strong> situazione<br />

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo;<br />

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge <strong>sulla</strong> situazione economica, patrimoniale e finanziaria del<br />

Gruppo;<br />

❚ con riferimento al precedente punto 2:<br />

c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;<br />

d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente<br />

all’effettivo giudizio maturato <strong>sulla</strong> situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e<br />

sull’evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;<br />

❚ con riferimento all’obbligo di cui al precedente punto 3:<br />

e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima<br />

riduzione del capitale sociale;<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

43


f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;<br />

g) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con<br />

lesione all’integrità del capitale sociale;<br />

h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela<br />

dei creditori, provocando ad essi un danno;<br />

i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al<br />

loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;<br />

❚ con riferimento al precedente punto 4:<br />

j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti<br />

o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di<br />

revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;<br />

k) determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati<br />

o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;<br />

❚ con riferimento al precedente punto 5:<br />

l) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di<br />

carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed<br />

idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;<br />

❚ con riferimento al precedente punto 6:<br />

m) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni<br />

periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è<br />

soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o<br />

specificamente richiesti dalle predette autorità;<br />

n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti<br />

rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;<br />

o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche<br />

in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti<br />

pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle<br />

comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).<br />

5. Procedure specifiche<br />

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali<br />

contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i<br />

singoli Processi Sensibili:<br />

1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica,<br />

patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d’esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione<br />

<strong>sulla</strong> gestione, relazioni trimestrali e semestrale, “Form 20 (20-F)”, ecc.)<br />

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:<br />

❚ determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri<br />

contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;<br />

❚ prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche<br />

informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono<br />

i dati nel sistema;<br />

❚ prevedono criteri e modalità per l’elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli<br />

stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.<br />

44 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l’attuazione dei seguenti presidi integrativi:<br />

a) predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte<br />

nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e<br />

problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti,<br />

sia l’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;<br />

b) istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai mercati vengano redatte<br />

con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la<br />

condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti<br />

interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.<br />

2. Predisposizione dei prospetti informativi<br />

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata <strong>sulla</strong> base di<br />

procedure che si fondano sui seguenti principi:<br />

❚ utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al<br />

mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;<br />

❚ ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;<br />

❚ utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di<br />

Amministrazione.<br />

A fianco delle predette procedure, si dispone l’attuazione dei seguenti ulteriori presidi:<br />

❚ programma di informazione-formazione periodica di management e Dipendenti della società sulle norme<br />

in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini<br />

della redazione dei prospetti.<br />

3. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile<br />

Nei rapporti tra <strong>Fiat</strong> e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:<br />

❚ rispetto della procedura che regolamenta le fasi di valutazione e selezione della società di revisione<br />

contabile;<br />

❚ gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere<br />

attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network<br />

della società di revisione. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo dal Comitato per il Controllo<br />

Interno.<br />

4.Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l’esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori<br />

istituzionali, comunicati price sensitive)<br />

Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali “riservate” e “rilevanti” (price sensitive), oltre alle<br />

linee guida e ai principi fondamentali indicati nel documento “Valori e Politiche di Gruppo”, <strong>Fiat</strong> ha adottato<br />

una procedura specifica che disciplina le modalità di gestione, di coordinamento e di comunicazione verso<br />

l’esterno di tali informazioni.<br />

Inoltre, <strong>Fiat</strong> ha adottato il proprio codice di comportamento (c.d. dealing code) ai sensi del Regolamento di<br />

Borsa Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con tale codice si sono disciplinati gli obblighi informativi delle<br />

persone definite “rilevanti” ai sensi del Regolamento stesso.<br />

5. Operazioni relative al capitale sociale<br />

Tutte le operazioni sul capitale sociale di <strong>Fiat</strong> e delle società da essa direttamente controllate, nonché la<br />

costituzione di società, l’acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere<br />

effettuate nel rispetto delle regole di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> e delle procedure aziendali e di gruppo all’uopo<br />

predisposte.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

45


6. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse<br />

(Consob, Sec, Borsa Italiana)<br />

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche<br />

normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di<br />

ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base alle procedure<br />

aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l’attribuzione di specifiche responsabilità in<br />

relazione:<br />

❚ alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;<br />

❚ alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle<br />

riunioni degli Organi Sociali);<br />

❚ alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;<br />

❚ al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.<br />

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:<br />

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le<br />

informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all’autorità di vigilanza,<br />

secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;<br />

2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell’esecuzione degli<br />

adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all’attività di elaborazione dei dati;<br />

3. nel corso dell’attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni<br />

organizzative ispezionate la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti. In particolare,<br />

devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano<br />

necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l’autorità;<br />

4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo<br />

all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo<br />

evidenziasse criticità, il CO ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della<br />

funzione coinvolta.<br />

7. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere<br />

A fianco delle regole di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> e delle procedure esistenti, si dispone l’attuazione dei<br />

seguenti presidi integrativi:<br />

❚ attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di<br />

<strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> e sui reati societari;<br />

❚ previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il Controllo Interno e CO per<br />

verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>;<br />

❚ trasmissione ai membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti<br />

relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del Consiglio di<br />

Amministrazione;<br />

❚ formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l’osservanza della<br />

normativa societaria.<br />

6. I controlli del CO<br />

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni<br />

ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), il CO effettua periodicamente<br />

(cfr. cap. 10 Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari<br />

diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in<br />

particolare, alle procedure interne in essere.<br />

A tal fine, al CO viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.<br />

46 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


APPENDICI<br />

Appendice – A – Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante<br />

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre<br />

2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa<br />

interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha<br />

già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 <strong>sulla</strong> tutela degli interessi finanziari<br />

delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, <strong>sulla</strong> lotta alla<br />

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione<br />

OCSE del 17 dicembre 1997 <strong>sulla</strong> lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche<br />

ed internazionali.<br />

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle<br />

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la<br />

responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da<br />

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità<br />

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la<br />

gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei<br />

soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato<br />

materialmente il fatto.<br />

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali<br />

il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti<br />

commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche<br />

misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A.,<br />

l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di<br />

pubblicizzare beni e servizi.<br />

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tre tipologie: (a) reati<br />

commessi nei rapporti con la P.A., (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo1, e (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria2. In appendice sono schematicamente descritti i reati<br />

compresi nelle tipologie sopra indicate.<br />

a) Reati contro la P.A.<br />

❚ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente<br />

pubblico (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);<br />

❚ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);<br />

❚ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);<br />

❚ Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);<br />

❚ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);<br />

❚ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);<br />

❚ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);<br />

❚ Concussione (art. 317 c.p.);<br />

❚ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).<br />

1 Tale tipologia è stata introdotta nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 dall’art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D.Lgs.<br />

231/2001 l’art. 25-bis.<br />

2 Tale tipologia è stata introdotta nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-ter.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

47


) Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”<br />

❚ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453<br />

c.p.);<br />

❚ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);<br />

❚ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);<br />

❚ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);<br />

❚ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di<br />

valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);<br />

❚ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo<br />

(art. 460 c.p.);<br />

❚ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di<br />

bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).<br />

c) Reati societari<br />

❚ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);<br />

❚ False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);<br />

❚ Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);<br />

❚ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);<br />

❚ Impedito controllo (art. 2625 c.c.);<br />

❚ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);<br />

❚ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);<br />

❚ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);<br />

❚ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);<br />

❚ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);<br />

❚ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);<br />

❚ Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);<br />

❚ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);<br />

❚ Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).<br />

In relazione ai reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell’ente allo stesso verranno applicate<br />

unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal D.Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle<br />

sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.<br />

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora<br />

l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei<br />

a prevenire la realizzazione dei reati considerati.<br />

Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul<br />

funzionamento e osservanza dei Modelli nonché di curarne l’aggiornamento.<br />

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:<br />

❚ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;<br />

❚ prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle<br />

decisioni dell’ente in relazione ai Reati da prevenire;<br />

❚ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;<br />

❚ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e<br />

l’osservanza dei Modelli;<br />

❚ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.<br />

48 2 – Estratto del Modello di Organizzazione


Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra,<br />

<strong>sulla</strong> base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al<br />

Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni<br />

<strong>sulla</strong> idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.<br />

Appendice – B – Le Linee Guida di Confindustria<br />

Essendo <strong>Fiat</strong> un membro di Confindustria, nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee<br />

Guida da quest’ultima predisposte e che qui di seguito brevemente si riportano.<br />

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così<br />

schematizzati:<br />

❚ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la<br />

realizzazione dei Reati;<br />

❚ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di apposite<br />

procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:<br />

– codice etico;<br />

– sistema organizzativo;<br />

– procedure manuali ed informatiche;<br />

– poteri autorizzativi e di firma;<br />

– sistemi di controllo e gestione;<br />

– comunicazione al personale e sua formazione.<br />

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:<br />

– verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;<br />

– applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero<br />

processo);<br />

– documentazione dei controlli;<br />

– previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle<br />

procedure previste dal Modello;<br />

– individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue:<br />

- autonomia e indipendenza;<br />

- professionalità;<br />

- continuità di azione.<br />

❚ Obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza.<br />

❚ Possibilità, nell’ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le<br />

funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:<br />

– in ogni controllata sia istituito il proprio l’organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa<br />

funzione direttamente all’organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);<br />

– sia possibile, per l’organismo vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso<br />

l’analogo organismo della capogruppo;<br />

– i dipendenti dell’organismo di vigilanza della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso altre<br />

società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse<br />

della controllata, riportando direttamente all’organismo di vigilanza di quest’ultima.<br />

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la<br />

validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della<br />

società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.<br />

2 – Estratto del Modello di Organizzazione<br />

49


3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno<br />

1. PREMESSA<br />

Il sistema di controllo interno (il “Sistema di Controllo Interno”) costituisce elemento essenziale del sistema di<br />

corporate governance di <strong>Fiat</strong> S.p.A. (la “Società”) e delle sue controllate ed assume un ruolo fondamentale nella<br />

individuazione, minimizzazione e gestione dei rischi significativi del Gruppo <strong>Fiat</strong>, contribuendo alla protezione<br />

degli investimenti degli azionisti e dei beni della società.<br />

Il Sistema di Controllo Interno, inoltre, facilita l’efficacia delle operazioni aziendali e contribuisce ad assicurare<br />

l’affidabilità delle comunicazioni finanziarie e l’osservanza di norme e regolamenti. Costituisce, in particolare,<br />

elemento importante del Sistema di Controllo Interno il sistema di controllo contabile in quanto concorre ad<br />

assicurare che la Società non sia esposta ad eccessivi rischi finanziari e che l’informativa finanziaria interna ed<br />

esterna sia affidabile.<br />

Il Sistema di Controllo Interno riduce, ma non può eliminare la possibilità di decisioni sbagliate, errori umani,<br />

violazione fraudolenta dei sistemi di controllo, e accadimenti imprevedibili. Pertanto un buon Sistema di<br />

Controllo Interno fornisce rassicurazioni ragionevoli ma non assolute sul fatto che la Società non sia ostacolata<br />

nel raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali o nello svolgimento ordinato e legittimo delle proprie attività,<br />

da circostanze che possono essere ragionevolmente previste.<br />

2. COMPITI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO<br />

2.1 Responsabilità del Consiglio di Amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità finale del Sistema di Controllo Interno. In particolare il<br />

Consiglio di Amministrazione:<br />

a) Fissa e aggiorna le presenti Linee di Indirizzo;<br />

b) Esamina i rischi aziendali sottoposti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione dagli Amministratori<br />

Esecutivi e valuta se detti rischi siano stati correttamente individuati e se il Sistema di Controllo Interno ne<br />

consenta una adeguata gestione;<br />

c) Con cadenza semestrale, in occasione della approvazione del bilancio e della relazione semestrale, verifica<br />

l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno, al fine di assicurarsi che i principali<br />

rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;<br />

Ai fini di un corretto svolgimento dei compiti demandati alla sua responsabilità il Consiglio di Amministrazione<br />

dovrà avvalersi della collaborazione di specifici organi preposti. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione:<br />

d) istituisce il Comitato per il Controllo Interno attribuendogli funzioni consultive e propositive in relazione al<br />

Sistema di Controllo Interno e ne nomina i componenti e, tra questi, il Presidente del Comitato;<br />

e) su proposta degli Amministratori Esecutivi, nomina il Preposto al Sistema di Controllo Interno, valutandone<br />

le caratteristiche di indipendenza e competenza.<br />

2.2. Responsabilità del Comitato per il Controllo Interno<br />

Relativamente al Sistema di Controllo Interno, il Comitato per il Controllo Interno:<br />

a) Assiste il Consiglio di Amministrazione nel fissare ed aggiornare le presenti Linee di Indirizzo;<br />

b) Assiste il Consiglio di Amministrazione nel verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo<br />

funzionamento del Sistema di Controllo Interno, con la finalità di assicurare che i principali rischi aziendali<br />

siano identificati e gestiti in modo adeguato;<br />

c) Valuta il piano di lavoro preparato dal Preposto al Sistema di Controllo Interno e riceve le relazioni<br />

periodiche dello stesso;<br />

d) Riferisce al Consiglio di Amministrazione semestralmente, in occasione della approvazione del bilancio e<br />

della relazione semestrale, sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;<br />

e) Valuta la collocazione organizzativa ed assicura l’effettiva indipendenza del Preposto al Sistema di Controllo<br />

Interno in tale sua funzione anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 <strong>sulla</strong> responsabilità<br />

amministrativa delle società.<br />

3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno<br />

51


2.3 Responsabilità degli Amministratori Esecutivi<br />

Gli Amministratori Esecutivi hanno la responsabilità di:<br />

a) Identificare i principali rischi aziendali relativi alla efficienza delle operazioni aziendali, all’affidabilità<br />

dell’informazione finanziaria, al rispetto di leggi e regolamenti e alla salvaguardia dei beni aziendali;<br />

b) Sottoporre tali rischi e le misure adottate per la loro riduzione e gestione all’esame ed alla valutazione del<br />

Consiglio di Amministrazione, sia annualmente, in occasione del Consiglio di Amministrazione di<br />

approvazione del bilancio, che ogni qual volta emerga un nuovo rischio significativo o si modifichi<br />

sostanzialmente l’entità o la probabilità di avverarsi di un rischio già sottoposto al Consiglio di<br />

Amministrazione;<br />

c) Progettare, gestire e monitorare il Sistema di Controllo Interno seguendo le presenti linee di indirizzo ed<br />

essendo direttamente responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione;<br />

d) Proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Preposto al Sistema di Controllo Interno,<br />

individuandolo tra coloro che hanno le necessarie caratteristiche di indipendenza e competenza;<br />

e) Inquadrare organizzativamente il Preposto in modo da assicurarne l’indipendenza e dotarlo di mezzi idonei<br />

a svolgere efficacemente i suoi compiti.<br />

2.4 Responsabilità del Preposto<br />

Il Preposto al Sistema di Controllo Interno ha la responsabilità di:<br />

a) Assistere gli Amministratori Esecutivi nella progettazione, gestione e monitoraggio del Sistema di Controllo<br />

Interno;<br />

b) Esaminare i risultati delle attività di controllo effettuate dall’Internal Audit al fine di verificare una eventuale<br />

insufficienza del Sistema di Controllo Interno e richiedere, ove necessario, l’attuazione di specifiche verifiche<br />

volte ad identificare le eventuali carenze e necessità di miglioramento da apportare ai processi interni di<br />

controllo;<br />

c) Verificare, avvalendosi della funzione di Internal Audit, che le regole e le procedure costituenti i termini di<br />

riferimento dei processi di controllo vengano rispettate e che i soggetti coinvolti operino in conformità agli<br />

obiettivi prefissati;<br />

d) Predisporre annualmente un piano di lavoro e sottoporlo al Comitato per il Controllo Interno;<br />

e) Redigere semestralmente una relazione del suo operato e sottoporla agli Amministratori Esecutivi, al<br />

Comitato per il Controllo Interno ed ai Sindaci.<br />

2.5 Responsabilità dell’Internal Audit<br />

L’Internal Audit ha la responsabilità di:<br />

a) Assistere il Gruppo nel mantenere la validità del Sistema di Controllo Interno, attraverso la valutazione della<br />

sua efficacia ed efficienza e la promozione del miglioramento continuo;<br />

b) Assistere il Gruppo nell’identificazione e nella valutazione delle maggiori esposizioni al rischio e contribuire<br />

al miglioramento dei sistemi di individuazione, riduzione e gestione dei rischi;<br />

c) Effettuare attività di controllo programmate e specifiche al fine di verificare una eventuale insufficienza del<br />

Sistema di Controllo Interno, identificando le eventuali carenze e necessità di miglioramento da apportare<br />

ai processi interni di controllo;<br />

d) Verificare, che le regole e le procedure costituenti i termini di riferimento dei processi di controllo vengano<br />

rispettate e che i soggetti coinvolti operino in conformità agli obiettivi prefissati.<br />

2.6 Responsabilità dei Dipendenti<br />

Tutti i dipendenti del Gruppo, in funzione dei compiti loro affidati nell’organizzazione aziendale, assicurano un<br />

efficace funzionamento del Sistema di Controllo Interno, come parte della loro responsabilità nel<br />

raggiungimento degli obiettivi.<br />

52 3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno


Essi, pertanto, devono avere la necessaria conoscenza, preparazione e capacità per agire ed operare<br />

nell’ambito del Sistema di Controllo Interno e deve essere loro consentito di adempiere ai compiti conseguenti<br />

al proprio ruolo ed assolvere alle proprie responsabilità. Questo implica, pertanto, il diritto ed il dovere di ogni<br />

singolo dipendente di avere piena conoscenza e comprensione della società in cui opera e del Gruppo, dei<br />

meccanismi operativi, degli obiettivi, dei mercati in cui opera e dei rischi cui é quotidianamente esposto.<br />

3. LINEE DI INDIRIZZO<br />

3.1 Individuazione dei rischi<br />

Nell’individuazione dei rischi da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori<br />

Esecutivi dovranno concentrarsi sui rischi di maggiore potenziale impatto <strong>sulla</strong> Società. Tali rischi verranno<br />

individuati <strong>sulla</strong> base dei seguenti criteri:<br />

a) natura del rischio, con particolare riferimento ai rischi di natura finanziaria, quelli relativi all’osservanza delle<br />

norme contabili e quelli con un potenziale significativo impatto <strong>sulla</strong> reputazione della Società;<br />

b) significativa probabilità del verificarsi del rischio;<br />

c) limitata capacità della società a ridurre l’impatto del rischio <strong>sulla</strong> sua operatività;<br />

d) significativa entità del rischio.<br />

3.2 Attuazione del Sistema di Controllo Interno<br />

Il Sistema di Controllo Interno consiste in politiche, procedure e comportamenti che, collettivamente<br />

considerati, consentono al Gruppo di:<br />

a) Facilitare l’efficienza delle proprie operazioni consentendole di reagire in modo adeguato ai rischi operativi,<br />

finanziari, legali o di altra natura che la ostacolino nel raggiungimento dei propri obiettivi imprenditoriali.<br />

b) Assicurare la qualità del proprio sistema di reporting interno ed esterno. Ciò richiede l’utilizzo di un efficace<br />

sistema di registrazione e di processi che generino un flusso di informazioni significative e affidabili<br />

all’interno ed all’esterno dell’organizzazione.<br />

c) Contribuire all’osservanza di norme e regolamenti e delle procedure interne.<br />

d) Proteggere i beni aziendali da un loro uso inappropriato o fraudolento e dalla loro perdita.<br />

A tal fine, gli Amministratori Esecutivi cureranno che il Sistema di Controllo Interno:<br />

I. sia parte integrante dell’operatività e della cultura del Gruppo, attivando a tal fine idonei processi di<br />

informazione, comunicazione e formazione e sistemi di retribuzione e disciplinari che incentivino la corretta<br />

gestione dei rischi e scoraggino comportamenti contrari ai principi dettati da tali processi;<br />

II. sia idoneo a reagire tempestivamente a significative situazioni di rischio che nascano sia all’interno del<br />

Gruppo che da modifiche dell’ambiente in cui il Gruppo opera;<br />

III. comprenda procedure per la comunicazione immediata ad un livello appropriato del Gruppo, adottando a<br />

tal fine idonee soluzioni organizzative che garantiscano l’accesso delle funzioni direttamente coinvolte nel<br />

Sistema di Controllo Interno alle necessarie informazioni ed ai vertici aziendali;<br />

IV. preveda regolari attività di controllo dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno, nonché la possibilità di<br />

attivare specifiche attività di controllo nell’ipotesi in cui vengano segnalate debolezze nel Sistema di<br />

Controllo Interno;<br />

V. faciliti l’individuazione e tempestiva esecuzione di azioni correttive.<br />

3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno<br />

53


54<br />

3.3 Valutazione dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno<br />

La periodica verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento e la sua eventuale revisione, costituiscono<br />

parte essenziale della struttura del Sistema di Controllo Interno, al fine di consentire una sua piena e corretta<br />

efficacia.<br />

Tale verifica periodica spetta al Consiglio di Amministrazione, assistito dal Comitato per il Controllo Interno.<br />

Nell’effettuare tale verifica il Consiglio di Amministrazione avrà cura non solo di verificare l’esistenza e la<br />

attuazione nell’ambito del Gruppo di un Sistema di Controllo Interno, ma anche di procedere periodicamente<br />

ad un esame dettagliato della struttura del Sistema stesso, della sua idoneità e del suo effettivo e concreto<br />

funzionamento.<br />

A tal fine il Consiglio di Amministrazione avrà cura di ricevere ed esaminare semestralmente i rapporti<br />

predisposti dal Preposto, già preventivamente esaminati dal Comitato per il Controllo Interno e dagli<br />

Amministratori Esecutivi, al fine di verificare (i) se la struttura del Sistema di Controllo Interno in essere nella<br />

Società risulti concretamente efficace nel perseguimento degli obiettivi e (ii) se le eventuali debolezze segnalate<br />

implichino la necessità di un miglioramento del Sistema.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, annualmente, in occasione del Consiglio di Amministrazione di<br />

approvazione del bilancio, avrà l’onere di:<br />

a) esaminare quali siano i rischi aziendali significativi sottoposti alla sua attenzione dagli Amministratori<br />

Esecutivi e valutare come gli stessi siano stati identificati, valutati e gestiti. A tal fine particolare attenzione<br />

dovrà essere posta nell’esame dei cambiamenti intervenuti, nel corso dell’ultimo esercizio di riferimento,<br />

nella natura ed estensione dei rischi e nella valutazione della risposta del Gruppo a tali cambiamenti;<br />

b) valutare l’efficacia del Sistema di Controllo Interno nel fronteggiare tali rischi, ponendo particolare<br />

attenzione alle eventuali inefficienze che siano state segnalate;<br />

c) considerare quali azioni siano state poste in essere ovvero debbano essere tempestivamente intraprese per<br />

sanare tale carenza;<br />

d) predisporre eventuali ulteriori politiche, processi e regole comportamentali che consentano al Gruppo di<br />

reagire in modo adeguato a situazioni di rischio nuove o non adeguatamente gestite.<br />

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002<br />

In vigore: Dal 1° gennaio 2003<br />

Revisione: 13 maggio 2003<br />

3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno


4 – Regolamento del Comitato per il Controllo interno<br />

COMPOSIZIONE<br />

Il Comitato per il Controllo Interno del Consiglio di Amministrazione di <strong>Fiat</strong> S.p.A. è composto da almeno tre<br />

amministratori.<br />

I componenti il Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere da questo<br />

rimossi.<br />

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina ed alle norme che regolamentano i mercati azionari su cui il titolo<br />

<strong>Fiat</strong> è trattato, il Comitato è interamente composto di amministratori indipendenti.<br />

Tutti i componenti il Comitato dovranno avere le necessarie competenze per svolgere i compiti loro affidati.<br />

COMPITI<br />

Il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle<br />

proprie responsabilità relative all’affidabilità del sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al Sistema di<br />

Controllo Interno, alla raccomandazione della scelta e alla supervisione dell’attività svolta dai revisori esterni, ed<br />

alla supervisione dell’attività dei revisori interni.<br />

In particolare, il Comitato dovrà:<br />

1. Sistema di Controllo Interno<br />

1.1 Assistere il Consiglio nel fissare le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno;<br />

1.2 Assistere il Consiglio nel verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del Sistema di<br />

Controllo Interno, con la finalità di assicurare che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo<br />

adeguato;<br />

1.3 Valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche dello<br />

stesso;<br />

1.4 Riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione<br />

semestrale, sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;<br />

1.5 Valutare la collocazione organizzativa ed assicurare l’effettiva indipendenza del Preposto al Sistema di<br />

Controllo Interno in tale sua funzione anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 <strong>sulla</strong> responsabilità<br />

amministrativa delle società.<br />

2. Principi contabili<br />

Valutare, unitamente al responsabile della funzione amministrativa ed alla società di revisione: (a) l’adeguatezza<br />

dei principi contabili utilizzati; e (b) la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.<br />

3. Società di revisione<br />

3.1 Valutare con l’assistenza del responsabile della funzione amministrativa e del responsabile dell’Internal<br />

Audit, le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico,<br />

formulando la proposta di affidamento dell’incarico che il Consiglio dovrà presentare all’Assemblea;<br />

3.2 Valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di<br />

suggerimenti;<br />

3.3 Autorizzare preventivamente, su proposta del responsabile della funzione amministrativa, l’affidamento alla<br />

società di revisione, o ad altri soggetti della rete cui essa appartiene, di incarichi diversi da quello di<br />

revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli autorizzati dalle norme applicabili. Il Comitato<br />

potrà delegare uno o più dei propri componenti a concedere tale autorizzazione preventiva, con obbligo<br />

del componente a ciò delegato di riferire alla riunione successiva.<br />

4 – Regolamento del Comitato per il Controllo interno<br />

55


4. Revisori interni<br />

4.1 Valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione;<br />

4.2 Valutare la collocazione e struttura organizzativa dell’Internal Audit.<br />

RIUNIONI<br />

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma<br />

almeno semestralmente, o quando ne facciano richiesta il Presidente del Collegio Sindacale od il Preposto.<br />

Partecipano alle riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale od altro sindaco effettivo da esso<br />

delegato, ed il Preposto.<br />

Gli amministratori esecutivi, la società di revisione, il CFO, il General Counsel, il responsabile della funzione<br />

amministrativa ed eventuali altri soggetti partecipano alle riunioni del Comitato su invito del Presidente del<br />

Comitato. Il Comitato si riunisce senza la presenza degli amministratori esecutivi almeno due volte in ciascun<br />

esercizio finanziario.<br />

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO<br />

Il Comitato dovrà verificare annualmente l’adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio<br />

eventuali modifiche.<br />

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2002<br />

In vigore: Dal 1° gennaio 2003<br />

Revisione: 13 maggio 2003<br />

56 4 – Regolamento del Comitato per il Controllo interno


5 – Regolamento del Comitato Nomine e Compensi<br />

COMPOSIZIONE<br />

Il Comitato Nomine e Compensi è composto da almeno tre amministratori, in prevalenza non esecutivi.<br />

I componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere da questo rimossi.<br />

Il Comitato può nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.<br />

COMPITI<br />

Il Comitato Nomine e Compensi, che può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni, è<br />

incaricato dei seguenti compiti consultivi:<br />

❚ fornisce al Consiglio le proprie valutazioni sulle proposte dell’Amministratore Delegato concernenti le<br />

politiche generali retributive applicabili all’alta direzione;<br />

❚ prende atto e formula al Consiglio valutazioni sulle proposte dell’Amministratore Delegato relativamente alle<br />

nomine degli amministratori esecutivi delle principali Società controllate;<br />

❚ coadiuva l’Amministratore Delegato nella elaborazione e definizione dei piani di stock options da presentare<br />

all’approvazione del Consiglio;<br />

❚ formula al Consiglio, in assenza dei diretti interessati, proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del<br />

Presidente e dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprano particolari cariche;<br />

❚ esprime una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali<br />

l’Amministratore Delegato richiede un esame da parte del Comitato.<br />

RIUNIONI<br />

Il Comitato Nomine e Compensi si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga<br />

opportuno e quando lo richieda l’Amministratore Delegato e comunque almeno tre volte l’anno.<br />

Le riunioni possono essere tenute per tele o video conferenza.<br />

Gli amministratori interessati si assentano dalla riunione del Comitato durante la valutazione e la determinazione<br />

dei rispettivi piani di retribuzione.<br />

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2003<br />

5 – Regolamento del Comitato Nomine e Compensi<br />

57


6 – Linee guida sulle Operazioni significative e con parti correlate<br />

1. PREMESSA<br />

Conformemente al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana il Consiglio di Amministrazione riserva ai propri<br />

preventivi esame ed approvazione le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e<br />

finanziario, ivi comprese le più significative operazioni con parti correlate, ed assoggetta a particolari criteri di<br />

correttezza sostanziale e procedurale tutte le operazioni con parti correlate.<br />

2. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE<br />

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati le decisioni che concernono Operazioni Significative.<br />

Per Operazioni Significative si intendono quelle che, di per sé, sottopongano la società alla necessità di<br />

comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta ad-hoc secondo le<br />

prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati1. Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, i consiglieri<br />

delegati metteranno a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro<br />

riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per<br />

la Società.<br />

3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE<br />

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati determinate decisioni che concernono Operazioni<br />

con Parti Correlate, mentre tutte le Operazioni con Parti Correlate sono sottoposte a particolari criteri di<br />

correttezza sostanziale e procedurale.<br />

Sono Parti Correlate, fatte salve integrazioni che l’evoluzione della normativa potesse comportare, quelle<br />

indicate nello schema allegato A.<br />

3.1 Operazioni con Parti Correlate sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio<br />

Oltre alle Operazioni Significative, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio le<br />

Operazioni con Parti Correlate (ad esclusione delle operazioni infragruppo che non siano atipiche o inusuali)<br />

che:<br />

(i) abbiano valore, in ogni singolo esercizio sociale, maggiore di Euro 10.000.000 (dieci milioni); o maggiore del<br />

30% del valore totale previsto dalla Società per operazioni della medesima natura; o maggiore del 5% del<br />

valore totale del volume d’affari prevedibile della Parte Correlata in questione;<br />

(ii) abbiano ad oggetto il marchio <strong>Fiat</strong> od altri beni di pari interesse aziendale; oppure<br />

(iii) abbiano una durata prevista superiore all’esercizio sociale di riferimento.<br />

Il Consiglio dovrà essere adeguatamente informato <strong>sulla</strong> natura della correlazione, le modalità esecutive<br />

dell’operazione, le condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, sul procedimento valutativo<br />

seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti ed eventuali rischi per il Gruppo.<br />

Ciascun Consigliere che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto nell’operazione, ne informa<br />

tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare al momento della<br />

deliberazione.<br />

Per interesse indiretto si intende fra l’altro un interesse che riguarda gli immediati famigliari ed i conviventi del<br />

Consigliere, potenzialmente in grado di influenzare il Consigliere o esserne influenzati nei loro rapporti con il<br />

Gruppo; in ogni caso si considerano immediati famigliari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini<br />

entro il secondo grado.<br />

1 Attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998<br />

6 – Linee guida sulle Operazioni significative e con parti correlate<br />

59


Il Consiglio, al fine di evitare che un’Operazione con Parti Correlate venga conclusa a condizioni difformi da<br />

quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate fra parti non correlate, potrà richiedere che l’operazione<br />

venga conclusa con l’assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche<br />

e/o sulle modalità esecutive e tecniche e/o <strong>sulla</strong> legittimità dell’operazione. La scelta degli esperti di cui<br />

avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza (banche, società di revisione,<br />

studi legali ed ulteriori esperti di specifica competenza tecnica) e dei quali dovrà essere riconosciuta<br />

l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse in relazione all’operazione.<br />

3.2 Operazioni con Parti correlate non sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio<br />

Le Operazioni con Parti Correlate diverse di quelle di cui al punto 3.1 non necessitano della preventiva<br />

approvazione del Consiglio, e sono oggetto di presentazione periodica al Consiglio da parte dei consiglieri<br />

muniti di delega.<br />

Nel riferire periodicamente al Consiglio, i consiglieri delegati dovranno fornire informazioni <strong>sulla</strong> natura della<br />

correlazione, le modalità esecutive dell’operazione, le condizioni temporali ed economiche per il suo<br />

compimento, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti ed eventuali rischi<br />

per la Società.<br />

4. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA<br />

I consiglieri muniti di delega dovranno far sì che <strong>Fiat</strong> S.p.A. e le società controllate si conformino ai principi di<br />

comportamento descritti in queste Linee Guida.<br />

Ciascun consigliere dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie a consentire alla stessa<br />

l’assolvimento degli obblighi derivanti dall’attuazione delle Linee Guida.<br />

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2002<br />

In vigore: Dal 1° gennaio 2003<br />

ALLEGATO A<br />

Le Parti Correlate sono definite come segue:<br />

a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l’emittente;<br />

b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all’art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi<br />

per oggetto l’esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di<br />

controllo;<br />

c) i soggetti collegati all’emittente e quelli che esercitano un’influenza notevole sull’emittente medesimo;<br />

d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all’esercizio delle funzioni di amministrazione,<br />

direzione e controllo nell’emittente;<br />

e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);<br />

f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone<br />

fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un’influenza notevole;<br />

g) i soggetti che hanno in comune con l’emittente la maggioranza degli amministratori.<br />

60 6 – Linee guida sulle Operazioni significative e con parti correlate


7 – Regolamento Internal Dealing<br />

PREMESSA<br />

<strong>Fiat</strong> S.p.A., in qualità di società emittente azioni quotate (la “Società”), è chiamata, in attuazione della specifica<br />

normativa emanata da Borsa Italiana (art. 2.6.3 del regolamento dei mercati) e da altre autorità, a rendere<br />

periodicamente note al mercato, laddove superino un predeterminato ammontare, le operazioni su strumenti<br />

finanziari poste in essere da soggetti (le “Persone Rilevanti”) che, in virtù dell’incarico ricoperto, potendo avere<br />

accesso ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche,<br />

finanziarie e patrimoniali della Società o del Gruppo sono agevolati nelle decisioni di investimento sugli<br />

strumenti finanziari della società e delle controllate quotate.<br />

La Società, pertanto, istituisce ed adotta il presente regolamento sulle operazioni in strumenti finanziari<br />

compiute dalle Persone Rilevanti (il “Regolamento”) diretto a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità<br />

comportamentali che dovranno essere osservati e rispettati dalle Persone Rilevanti e dalla stessa Società al fine<br />

di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti del mercato.<br />

Dicembre 2002<br />

ART. 1 PERSONE RILEVANTI<br />

1.1. Ai fini del presente Regolamento sono Persone Rilevanti:<br />

1) i componenti il Consiglio di Amministrazione;<br />

2) i componenti il Collegio Sindacale;<br />

3) il Direttore Generale;<br />

4) il Chief Financial Officer, i Direttori Centrali, i responsabili dei principali Settori operativi, anche in qualità<br />

di amministratori esecutivi delle principali società controllate, nonché i responsabili delle funzioni<br />

finanziaria, amministrativa, controllo, legale, societaria, sviluppo strategico, risorse umane e<br />

comunicazione, che saranno individuati a cura dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale anche<br />

in funzione di eventuali mutamenti organizzativi.<br />

1.2. Le Persone Rilevanti che rivestano tale qualifica anche in altre società quotate controllanti o controllate, per<br />

quanto concerne le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate, si<br />

attengono anche agli analoghi regolamenti adottati dalle altre società.<br />

ART. 2 INFORMAZIONI DOVUTE DALLE PERSONE RILEVANTI<br />

2.1 Le Persone Rilevanti devono comunicare alla Società le operazioni, a qualsiasi titolo compiute, aventi ad<br />

oggetto:<br />

a) azioni od obbligazioni convertibili emesse da <strong>Fiat</strong> S.p.A. o da sue controllate quotate;<br />

b) diritti di opzione o warrant, anche non quotati, che attribuiscano il diritto di sottoscrivere od acquistare<br />

gli strumenti finanziari di cui al punto sub a);<br />

c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti<br />

finanziari di cui al punto sub a), anche quando l’operazione comporti solo il pagamento di un differenziale<br />

in contanti.<br />

2.2 Non si considera soggetto all’obbligo di informazione, ai fini del presente Regolamento, l’esercizio da parte<br />

delle Persone Rilevanti di stock option e di diritti di sottoscrizione o di acquisto già posseduti, ma<br />

esclusivamente la vendita degli strumenti finanziari in tal modo acquisiti.<br />

2.3 Ai fini di quanto stabilito al punto 2.1:<br />

a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente<br />

separato, dai figli minori o comunque conviventi, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o<br />

società controllate dalle Persone Rilevanti;<br />

b)non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell’ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri<br />

soggetti indicati alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di<br />

pegno o di usufrutto;<br />

7 – Regolamento Internal Dealing<br />

61


c) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, tra i<br />

soggetti di cui alla lettera a);<br />

d) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di<br />

portafogli di investimento, laddove la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) abbiano<br />

rinunciato espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni, quantomeno per<br />

operazioni sugli strumenti finanziari di cui al punto 2.1.<br />

ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE<br />

DELLE PERSONE RILEVANTI<br />

3.1 Le Persone Rilevanti devono far pervenire al Servizio Titoli, ente preposto a ricevere le comunicazioni, così<br />

come individuato al successivo art. 6 (l’Ente Preposto), le comunicazioni relative a ciascuna operazione di cui<br />

al precedente articolo entro il terzo giorno di borsa aperta successivo al giorno di conclusione di ogni<br />

singola operazione (Allegato 2). Le comunicazioni possono, tuttavia, essere evitate quando il controvalore<br />

complessivo delle operazioni compiute dall’inizio di ogni mese solare, determinato sommando i diversi tipi<br />

di operazione anche per diversi strumenti finanziari di cui all’art. 2, sia inferiore a Euro 15.000, mentre la<br />

comunicazione deve essere effettuata senza indugio qualora il controvalore sia superiore a Euro 80.000.<br />

3.2 Le informazioni devono essere fornite per iscritto (anche mediante fax o posta elettronica), da parte di<br />

ciascuna Persona Rilevante, <strong>sulla</strong> base dello schema Allegato 2 al presente Regolamento, al seguente<br />

indirizzo:<br />

<strong>Fiat</strong> S.p.A.<br />

Attenzione del Responsabile Servizio Titoli<br />

Fax n. 011.0061311<br />

E-mail: “servizio.titoli@fiatgroup.com”<br />

3.3 Per le operazioni effettuate su strumenti finanziari depositati dalle Persone Rilevanti in conto titoli presso il<br />

Servizio Titoli della Società le informazioni sono desunte direttamente dallo stesso Ente Preposto.<br />

ART. 4 ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PERSONE RILEVANTI<br />

4.1 Ai fini di una corretta osservanza delle regole sancite dalla normativa applicabile, le Persone Rilevanti si<br />

impegnano a portare a conoscenza delle persone di cui al punto 2.3 a) l’esistenza ed il contenuto del<br />

presente Regolamento.<br />

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI INFORMAZIONE AL MERCATO<br />

5.1 L’Ente Preposto provvede alla comunicazione al mercato delle informazioni ricevute nei modi e tempi<br />

stabiliti dalla regolamentazione applicabile.<br />

5.2 In ogni caso la comunicazione è effettuata entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun mese<br />

solare quando il complessivo controvalore delle operazioni effettuate da ogni singola Persona Rilevante<br />

nell’arco di un mese solare abbia superato l’importo di Euro 15.000.<br />

5.3 Nell’ipotesi in cui il controvalore complessivo delle operazioni riferito ad una Persona Rilevante abbia<br />

superato dall’inizio di ciascun mese solare l’ammontare di Euro 80.000, la comunicazione al mercato è<br />

effettuata senza indugio e, comunque, non oltre il secondo giorno di borsa aperta successivo alla<br />

comunicazione dell’operazione che ha fatto superare la soglia suddetta.<br />

5.4 L’Ente Preposto provvederà ad inoltrare preventivamente alle Persone Rilevanti il contenuto della<br />

comunicazione da diffondersi al mercato ai sensi del Regolamento di Borsa, affinché le Persone Rilevanti<br />

possano fornire eventuali commenti ed osservazioni.<br />

62 7 – Regolamento Internal Dealing


ART. 6 ENTE PREPOSTO ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO<br />

6.1 L’Ente Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni previste ai sensi<br />

del presente Regolamento viene individuato nel Servizio Titoli, in persona del suo Responsabile.<br />

ART. 7 EFFICACIA E SANZIONI<br />

7.1 Il presente Regolamento ha efficacia obbligatoria tra le parti. La mancata osservanza, anche ove non si<br />

traduca per la Società in un comportamento direttamente sanzionato da pubbliche autorità o da autorità di<br />

supervisione dei mercati finanziari, implica, in ogni caso, un ritorno di immagine negativo per la Società, con<br />

ogni ovvia conseguenza in termini di danni, di natura patrimoniale e non, derivanti da comportamenti non<br />

ispirati ai principi di trasparenza.<br />

7.2 Il mancato rispetto delle regole comportamentali sancite dal presente Regolamento, in relazione ai rilevanti<br />

danni che ne potrebbero scaturire per la Società sarà valutato:<br />

(a) nei confronti delle Persone Rilevanti che abbiano un vincolo di lavoro subordinato con la Società, quale<br />

eventuale responsabilità di natura disciplinare; tale valutazione sarà effettuata dall’Amministratore Delegato<br />

e dal Presidente che adotteranno eventuali provvedimenti tenuto conto delle specifiche circostanze;<br />

(b)nei confronti delle Persone Rilevanti che rivestano la carica di amministratore, sindaco e Direttore<br />

Generale della Società, quale eventuale compromissione del vincolo fiduciario; tale valutazione sarà<br />

effettuata dal Consiglio di Amministrazione che adotterà eventuali provvedimenti tenuto conto delle<br />

specifiche circostanze.<br />

7 – Regolamento Internal Dealing<br />

63


8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte<br />

all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

(in corsivo le parti eliminate o sostituite)<br />

Art. 1 – Denominazione<br />

È costituita una società per azioni denominata<br />

“<strong>Fiat</strong> S.p.A.”.<br />

La denominazione può essere scritta in lettere<br />

maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione<br />

Art. 2 – Sede<br />

La società ha sede in Torino, Via Nizza n. 250.<br />

Per deliberazione del consiglio di amministrazione<br />

possono essere istituite, modificate o soppresse<br />

dipendenze, sia in Italia sia all’estero.<br />

Art. 3 – Oggetto<br />

La società ha per oggetto l’esercizio, attraverso<br />

società od enti di partecipazione, o direttamente, di<br />

attività nel campo della motorizzazione civile e<br />

commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione,<br />

dell’equipaggiamento agricolo, dell’energia e della<br />

propulsione, nonché di qualsiasi altra attività<br />

industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in<br />

genere.<br />

Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità la<br />

società potrà:<br />

❚ operare, tra l’altro, nei settori dell’industria<br />

meccanica, elettrica, elettromeccanica, termomeccanica,<br />

elettronica, nucleare, chimica, mineraria,<br />

siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni;<br />

dell’ingegneria civile, industriale, agraria;<br />

dell’editoria e dell’informazione; del turismo e di<br />

altre industrie terziarie;<br />

❚ assumere partecipazioni ed interessenze in società<br />

ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare,<br />

vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;<br />

❚ provvedere al finanziamento delle società ed enti<br />

di partecipazione ed al coordinamento tecnico,<br />

commerciale, finanziario ed amministrativo delle<br />

loro attività;<br />

❚ acquisire, nell’interesse proprio e delle società ed<br />

enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su<br />

beni immateriali, disponendone l’utilizzo<br />

nell’ambito delle medesime società ed enti di<br />

partecipazione;<br />

❚ promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività<br />

di ricerca e sperimentazione e l’utilizzo e lo<br />

sfruttamento dei risultati;<br />

(parti aggiunte o sostitutive delle attuali)<br />

Art. 1 – Denominazione<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Art. 2 – Sede<br />

La società ha sede in Torino.<br />

ELIMINATO (CRF. Art. 15)<br />

Art. 3 – Oggetto<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

65


❚ compiere, nell’interesse proprio e delle società ed<br />

enti di partecipazione, qualsiasi operazione<br />

mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale,<br />

associativa, comprese l’assunzione di mutui e<br />

finanziamenti e la prestazione, anche a favore di<br />

terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali<br />

comprese.<br />

Art. 4 – Durata<br />

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre<br />

2100.<br />

Art. 5 – Capitale Sociale<br />

Il capitale sociale è di Euro 4.918.113.540, suddiviso in<br />

numero 800.417.598 azioni ordinarie, numero<br />

103.292.310 azioni privilegiate e numero 79.912.800<br />

azioni di risparmio tutte da nominali Euro 5 cadauna.<br />

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di<br />

amministrazione in data 10 dicembre 2001 e 26<br />

giugno 2003, il capitale sociale potrà aumentare, a<br />

pagamento, per massimi Euro 81.886.460 mediante<br />

emissione di massime n. 16.377.292 azioni ordinarie<br />

da nominali Euro 5 cadauna da emettersi il 1°<br />

febbraio 2007 a seguito dell’esercizio dei “Warrant<br />

<strong>Fiat</strong> ordinarie 2007”.<br />

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di<br />

azioni di ciascuna categoria hanno diritto<br />

proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova<br />

emissione della propria categoria e, in mancanza o<br />

per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle<br />

altre categorie).<br />

Il capitale sociale può essere aumentato anche con<br />

conferimenti in natura o di crediti mediante emissione<br />

di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio.<br />

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le<br />

stesse caratteristiche di quelle in circolazione non<br />

richiedono ulteriori approvazioni da parte di<br />

assemblee speciali degli azionisti delle singole<br />

categorie di azioni.<br />

Gli amministratori hanno la facoltà, entro il giorno 11<br />

settembre 2007, di aumentare in una o più volte il<br />

capitale fino ad un ammontare di Euro 8 miliardi e di<br />

emettere in una o più volte obbligazioni, anche<br />

convertibili, fino allo stesso ammontare, ma per importo<br />

che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.<br />

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della<br />

delega possono essere riservati, nel limite dell’1% del<br />

capitale sociale, a dipendenti della società e/o di<br />

società controllate, secondo modalità e criteri stabiliti<br />

dal consiglio di amministrazione.<br />

Art. 4 – Durata<br />

INVARIATO<br />

Art. 5 – Capitale Sociale<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 6)<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 6)<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 6)<br />

66 8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

Gli amministratori hanno la facoltà, entro il giorno 11<br />

settembre 2007, di aumentare in una o più volte il<br />

capitale fino ad un ammontare di Euro 8 miliardi e di<br />

emettere in una o più volte obbligazioni convertibili<br />

fino allo stesso ammontare.<br />

INVARIATO


Nell’esercizio di tale delega, l’aumento del capitale<br />

sociale, anche al servizio della conversione di<br />

obbligazioni o dell’esercizio di warrant, può avvenire<br />

mediante emissione di azioni di categorie già<br />

esistenti.<br />

L’assemblea straordinaria, con deliberazione del 12<br />

settembre 2002, ha stabilito che gli amministratori, in<br />

virtù della delega di cui sopra ed alle particolari<br />

condizioni e nei termini ivi stabiliti, devono deliberare<br />

l’aumento del capitale riservandolo ai sensi del<br />

settimo comma dell’articolo 2441 del codice civile<br />

alle banche individuate nella suddetta deliberazione,<br />

con sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie<br />

di nuova emissione esclusivamente mediante<br />

compensazione dei loro crediti in linea capitale fino a<br />

complessivi massimi Euro 3 miliardi.<br />

Art. 6 – Azioni di risparmio e rappresentante comune<br />

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui ai<br />

successivi articoli 21 e 25.<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Art. 6 – Categorie di azioni e rappresentante comune<br />

Le azioni ordinarie e quelle privilegiate sono<br />

nominative; le azioni di risparmio sono al portatore o<br />

nominative a scelta dell’azionista o per disposto di<br />

legge; tutte le azioni sono emesse in regime di<br />

dematerializzazione.<br />

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte<br />

proporzionale degli utili di cui sia deliberata la<br />

distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla<br />

liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore delle azioni<br />

privilegiate e di risparmio, di cui ai successivi articoli<br />

20 e 23.<br />

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto<br />

senza limitazione alcuna. Ogni azione privilegiata<br />

attribuisce il diritto di voto limitatamente alle materie<br />

di competenza dell’assemblea straordinaria e quando<br />

si deve deliberare in merito al Regolamento<br />

dell’Assemblea. Le azioni di risparmio sono prive del<br />

diritto di voto.<br />

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di<br />

azioni di ciascuna categoria hanno diritto<br />

proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova<br />

emissione della propria categoria e, in mancanza o<br />

per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle<br />

altre categorie).<br />

Il capitale sociale può essere aumentato anche con<br />

conferimenti in natura o di crediti mediante<br />

emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di<br />

risparmio.<br />

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni<br />

privilegiate e di risparmio aventi le stesse<br />

caratteristiche di quelle in circolazione, per aumento<br />

del capitale e per conversione di azioni di altra<br />

categoria, non richiedono ulteriori approvazioni da<br />

parte di assemblee speciali.<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

67


In caso di loro esclusione dalle negoziazioni di borsa<br />

le azioni di risparmio, se al portatore, sono<br />

trasformate in azioni nominative ed hanno il diritto di<br />

percepire un dividendo maggiorato di 0,175 euro,<br />

anziché di 0,155 euro, rispetto al dividendo percepito<br />

dalle azioni ordinarie e privilegiate.<br />

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni<br />

ordinarie, la maggiorazione del dividendo spettante<br />

alle azioni di risparmio, rispetto al dividendo<br />

percepito dalle azioni ordinarie e privilegiate, è<br />

aumentata a 0,2 euro per azione.<br />

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi<br />

dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è<br />

deliberato dalla loro assemblea speciale la<br />

costituzione del fondo, sono sostenute dalla società<br />

fino all’ammontare di euro 20.000 l’anno.<br />

Al fine di assicurare al rappresentante comune<br />

adeguata informazione sulle operazioni che possono<br />

influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni,<br />

al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura<br />

dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative<br />

alle predette materie.<br />

Art. 7 – Assemblee degli azionisti<br />

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite,<br />

rappresentano l’universalità degli azionisti, o di quelli<br />

delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni<br />

obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti<br />

della legge e del presente statuto.<br />

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità<br />

di svolgimento delle assemblee sono approvate e<br />

modificate da una assemblea ordinaria nella quale<br />

hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni<br />

privilegiate. Tale assemblea, che delibera a<br />

maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente<br />

costituita, in prima convocazione, con la presenza di<br />

tanti azionisti che rappresentino più della metà delle<br />

azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda<br />

convocazione, qualunque sia la parte delle azioni<br />

aventi diritto di voto rappresentata.<br />

Art. 8 – Convocazione<br />

L’assemblea è convocata dal consiglio di<br />

amministrazione presso la sede o altrove, in Italia - in<br />

via ordinaria - almeno una volta l’anno entro sei mesi<br />

dalla chiusura dell’esercizio sociale.<br />

L’assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria,<br />

sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di<br />

amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi<br />

previsti dalla legge.<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

68 8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi<br />

dei possessori di azioni privilegiate e di risparmio, per<br />

le quali è deliberata dalle loro assemblee speciali la<br />

costituzione dei rispettivi fondi, sono sostenute dalla<br />

società fino all’ammontare annuo di euro 30.000 per<br />

ciascuna categoria.<br />

Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni dei<br />

possessori di azioni privilegiate e di risparmio<br />

adeguata informazione sulle operazioni che possono<br />

influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni,<br />

ai medesimi devono essere inviate tempestivamente,<br />

a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni<br />

relative alle predette materie.<br />

Art. 7 – Assemblee degli azionisti<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 9)<br />

ELIMINATO (CFR. ART. 6)<br />

L’assemblea è convocata anche fuori dal comune della<br />

sede sociale, purchè in Italia, mediante inserzione, nei<br />

termini di legge, di avviso sui quotidiani La Stampa e il<br />

Sole 24 Ore o in caso di mancata pubblicazione di tali<br />

entrambi quotidiani <strong>sulla</strong> Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica Italiana. Nell’avviso possono essere<br />

previste la seconda e, limitatamente all’assemblea<br />

straordinaria, la terza convocazione.


La convocazione avviene mediante avviso da<br />

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

Italiana, nei termini di legge.<br />

Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per<br />

l’eventuale seconda convocazione; in caso di<br />

assemblea straordinaria, si può anche fissare la data<br />

per una terza convocazione.<br />

Art. 9 – Intervento e rappresentanza in assemblea<br />

Per l’intervento e la rappresentanza in assemblea<br />

valgono le norme di legge.<br />

Art. 10 – Assemblea ordinaria<br />

Nell’assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole<br />

azioni ordinarie.<br />

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in<br />

prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti<br />

che rappresentino almeno la metà del capitale avente<br />

diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia<br />

la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.<br />

L’assemblea ordinaria, essendo la società tenuta alla<br />

redazione del bilancio consolidato, deve essere<br />

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura<br />

dell’esercizio sociale.<br />

L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il<br />

consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e<br />

nei casi previsti dalla legge.<br />

Art. 8 – Intervento e rappresentanza in assemblea<br />

Possono intervenire all’assemblea, o farsi<br />

rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di<br />

voto che presentino idonea certificazione rilasciata<br />

dall’intermediario abilitato, previamente comunicata<br />

alla società in conformità alla normativa applicabile.<br />

L’assemblea può essere tenuta con gli intervenuti<br />

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati<br />

con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del<br />

metodo collegiale e dei principi di buona fede e di<br />

parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:<br />

❚ sono indicati nell’avviso di convocazione i luoghi<br />

audio/video collegati a cura della società, nei quali<br />

gli intervenuti possono affluire, e la riunione si<br />

considera tenuta nel luogo ove sono presenti il<br />

presidente e il soggetto verbalizzante;<br />

❚ il presidente dell’assemblea, anche a mezzo del<br />

proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti<br />

nei luoghi audio/video collegati, deve poter<br />

garantire la regolarità della costituzione, accertare<br />

l’identità e la legittimazione degli intervenuti,<br />

regolare lo svolgimento dell’adunanza e accertare i<br />

risultati della votazione;<br />

❚ il soggetto verbalizzante deve poter percepire<br />

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di<br />

verbalizzazione;<br />

❚ gli intervenuti devono poter partecipare alla<br />

discussione e alla votazione simultanea sugli<br />

argomenti all’ordine del giorno.<br />

Art. 9 – Costituzione delle assemblee e validità<br />

delle deliberazioni<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 6)<br />

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità<br />

della legge e del presente statuto, vincolano tutti i<br />

soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

69


Le deliberazioni sono prese in ogni caso a<br />

maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina<br />

degli amministratori, per la quale è sufficiente la<br />

maggioranza relativa, e per la nomina dei membri<br />

del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto<br />

all’art. 19.<br />

Art. 11 – Assemblea straordinaria<br />

Nell’assemblea straordinaria hanno diritto di voto le<br />

azioni ordinarie e quelle privilegiate.<br />

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita,<br />

in prima convocazione, con la partecipazione di tanti<br />

azionisti che rappresentino più della metà del<br />

capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed<br />

in terza convocazione, con la partecipazione di tanti<br />

azionisti che rispettivamente rappresentino più del<br />

terzo e più del quinto del capitale stesso.<br />

L’assemblea straordinaria delibera in prima, seconda<br />

e terza convocazione con il voto favorevole di almeno<br />

due terzi del capitale rappresentato in assemblea,<br />

salvo le particolari maggioranze nei casi<br />

espressamente previsti dalla legge.<br />

Art. 12 – Presidenza dell’assemblea<br />

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio<br />

di amministrazione o, in sua assenza, dal vice<br />

presidente, se nominato; in mancanza, da persona<br />

designata dall’assemblea stessa.<br />

Il segretario è nominato dall’assemblea, su proposta<br />

del presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto<br />

opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è<br />

redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente,<br />

nel qual caso non è necessaria la nomina del<br />

segretario.<br />

Al presidente dell’assemblea compete la direzione<br />

dei lavori assembleari, compresa la determinazione<br />

del sistema di votazione e di computo dei voti.<br />

Art. 13 – Consiglio di amministrazione<br />

La società è amministrata da un consiglio di<br />

amministrazione formato da un numero di<br />

componenti variabile da nove a quindici, secondo la<br />

determinazione fatta dall’assemblea.<br />

Non può essere nominato amministratore chi ha<br />

compiuto il settantacinquesimo anno di età.<br />

70 8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a<br />

maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina<br />

degli amministratori, per la quale è sufficiente la<br />

maggioranza relativa, e per la nomina dei membri del<br />

collegio sindacale, cui si applica quanto previsto<br />

all’art. 17.<br />

ELIMINATO (CFR. Art. 6)<br />

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita,<br />

in prima convocazione, con la partecipazione di tanti<br />

azionisti che rappresentino almeno la metà del<br />

capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed<br />

in terza convocazione, con la partecipazione di tanti<br />

azionisti che rispettivamente rappresentino più di un<br />

terzo e almeno un quinto del capitale stesso.<br />

L’assemblea straordinaria delibera in prima, seconda<br />

e terza convocazione con il voto favorevole di almeno<br />

due terzi del capitale rappresentato in assemblea.<br />

Sono fatte salve le particolari maggioranze previste<br />

dalla legge nonché le norme applicabili alle<br />

assemblee speciali di categoria.<br />

Art. 10 – Presidenza dell’assemblea<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

ELIMINATO<br />

Art. 11 – Consiglio di amministrazione<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e<br />

decadenza degli amministratori sono regolate dalla<br />

legge. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause,


Art. 14 – Cariche sociali, Comitati e compensi agli<br />

amministratori<br />

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi<br />

componenti il presidente, un vice presidente, se lo<br />

ritiene opportuno, e uno o più amministratori<br />

delegati. In caso di assenza o impedimento del<br />

presidente il vice presidente, se nominato, ne assume<br />

le funzioni.<br />

Il consiglio di amministrazione può istituire un<br />

comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e<br />

compiti specifici, stabilendone composizione e<br />

modalità di funzionamento. In particolare il consiglio<br />

istituisce il “Comitato per il Controllo Interno” ed il<br />

“Comitato per le Nomine ed i Compensi”.<br />

Il consiglio di amministrazione può nominare anche<br />

uno o più direttori generali e può designare un<br />

segretario anche all’infuori dei suoi componenti.<br />

I compensi spettanti al consiglio di amministrazione<br />

ed al comitato esecutivo sono determinati<br />

dall’assemblea e restano validi fino a diversa<br />

deliberazione. La remunerazione degli amministratori<br />

investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio<br />

di amministrazione, sentito il parere del collegio<br />

sindacale.<br />

Art. 15 – Riunioni del consiglio di amministrazione<br />

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su<br />

convocazione del presidente, di regola almeno<br />

trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga<br />

opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 3<br />

amministratori.<br />

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere<br />

convocato, previa comunicazione al Presidente, da<br />

almeno due sindaci.<br />

La convocazione avviene con comunicazione scritta<br />

corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed<br />

inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato<br />

per la riunione, salvo i casi di urgenza.<br />

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso<br />

di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in<br />

mancanza la presidenza è assunta da altro<br />

amministratore designato dal consiglio di<br />

amministrazione.<br />

venga a cessare la maggioranza degli amministratori<br />

di nomina assembleare, l’intero consiglio si intenderà<br />

cessato e l’assemblea per la nomina del nuovo<br />

consiglio dovrà essere convocata d’urgenza dagli<br />

amministratori rimasti in carica.<br />

Art. 12 – Cariche sociali, comitati e compensi agli<br />

amministratori<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Art. 13 – Riunioni e compiti del consiglio<br />

di amministrazione<br />

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su<br />

convocazione del presidente, di regola almeno<br />

trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga<br />

opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre<br />

amministratori o un amministratore cui siano stati<br />

delegati poteri.<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

71


Gli amministratori cui sono stati delegati poteri<br />

devono riferire con periodicità almeno trimestrale al<br />

consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale<br />

sull’attività svolta nell’esercizio delle deleghe, sulle<br />

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società<br />

o dalle società controllate e su quelle in potenziale<br />

conflitto di interesse.<br />

È ammessa la possibilità per gli amministratori ed i<br />

sindaci di partecipare alle riunioni per<br />

videoconferenza, teleconferenza od altre analoghe<br />

tecnologie, a condizione che siano identificati e<br />

possano intervenire nella trattazione degli argomenti<br />

affrontati e ricevere, trasmettere o visionare<br />

documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo<br />

in cui si trovano il presidente ed il segretario che<br />

stende il verbale sottoscritto da entrambi.<br />

Art. 16 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione<br />

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di<br />

amministrazione è necessaria la presenza della<br />

maggioranza degli amministratori in carica. Le<br />

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei<br />

voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi<br />

presiede la riunione.<br />

Delle deliberazioni si fa constare con verbali firmati<br />

dal presidente della riunione e dal segretario.<br />

Art. 17 – Poteri del consiglio di amministrazione<br />

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna<br />

limitazione, dei più ampi poteri per l’amministrazione<br />

ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di<br />

compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti<br />

opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali,<br />

nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di<br />

consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e<br />

cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali,<br />

nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di<br />

qualsiasi specie, anche indipendentemente dal<br />

pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni<br />

e annotamenti si riferiscono - tranne quanto riservato<br />

per legge alla competenza dell’assemblea.<br />

72 8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono<br />

stati delegati poteri devono riferire con periodicità<br />

almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed<br />

al collegio sindacale sul generale andamento della<br />

gestione e <strong>sulla</strong> sua prevedibile evoluzione nonché<br />

sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro<br />

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o<br />

dalle società controllate e ciascun amministratore deve<br />

riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi,<br />

abbia in una determinata operazione della società.<br />

Il consiglio di amministrazione valuta, <strong>sulla</strong> base delle<br />

informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto<br />

organizzativo, amministrativo e contabile della<br />

società, esamina i piani strategici, industriali e<br />

finanziari e valuta, <strong>sulla</strong> base della relazione degli<br />

organi delegati, il generale andamento della<br />

gestione.<br />

È ammessa la possibilità per gli amministratori ed i<br />

sindaci di partecipare alle riunioni mediante mezzi di<br />

telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si<br />

considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente<br />

della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario;<br />

inoltre i partecipanti devono poter essere identificati<br />

e deve essere loro consentito di seguire la<br />

discussione, di intervenire in tempo reale alla<br />

trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,<br />

trasmettere o visionare documenti.<br />

Art. 14 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Art. 15 – Poteri del consiglio di amministrazione<br />

INVARIATO


Art. 18 – Rappresentanza<br />

La rappresentanza della società spetta agli<br />

amministratori che rivestono la carica di presidente<br />

del consiglio di amministrazione, vice presidente e<br />

amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, per<br />

l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di<br />

amministrazione ed in giudizio, nonché per l’esercizio<br />

dei poteri loro conferiti dal consiglio stesso.<br />

Art. 19 – Nomina e requisiti dei sindaci<br />

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e<br />

da 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata<br />

l’elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.<br />

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei<br />

revisori contabili ed aver esercitato l’attività di<br />

controllo legale dei conti per un periodo non inferiore<br />

a tre anni.<br />

La nomina del collegio sindacale avviene <strong>sulla</strong> base di<br />

liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati<br />

sono elencati mediante un numero progressivo. La<br />

lista si compone di due sezioni: una per i candidati<br />

alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati<br />

alla carica di sindaco supplente.<br />

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti<br />

che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente<br />

titolari di azioni con diritto di voto<br />

rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di<br />

voto nell’assemblea ordinaria.<br />

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad<br />

un medesimo gruppo, non possono presentare,<br />

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente,<br />

oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili,<br />

ad assumere le deliberazioni concernenti:<br />

❚ l’incorporazione e la scissione di società, nei<br />

particolari casi previsti dalla legge,<br />

❚ l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,<br />

❚ l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la<br />

rappresentanza della società,<br />

❚ la riduzione del capitale in caso di recesso del<br />

socio,<br />

❚ gli adeguamenti dello statuto a disposizioni<br />

normative,<br />

❚ il trasferimento della sede sociale nel territorio<br />

nazionale.<br />

Art. 16 – Rappresentanza<br />

INVARIATO<br />

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare<br />

ad altri amministratori proprie attribuzioni con la<br />

relativa rappresentanza della società di fronte ai terzi<br />

ed in giudizio, ivi incluso il potere di rendere<br />

l’interrogatorio formale ai sensi di legge.<br />

Art. 17 – Nomina e requisiti dei sindaci<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti<br />

che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente<br />

titolari di azioni con diritto di voto<br />

rappresentanti almeno l’1% delle azioni ordinarie.<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

73


neppure per interposta persona o società fiduciaria,<br />

più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni<br />

candidato può presentarsi in una sola lista a pena di<br />

ineleggibilità.<br />

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che<br />

ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre<br />

cinque società quotate, con esclusione delle società<br />

controllanti e controllate della <strong>Fiat</strong> S.p.A., o che non<br />

siano in possesso dei requisiti di onorabilità e<br />

professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e<br />

dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.<br />

Le liste presentate devono essere depositate presso<br />

la sede della società almeno dieci giorni prima di<br />

quello fissato per l’assemblea in prima convocazione<br />

e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di<br />

convocazione.<br />

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra<br />

indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali<br />

i singoli candidati accettano la candidatura e<br />

attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza<br />

di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché<br />

l’esistenza dei requisiti normativamente e<br />

statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La<br />

lista per la quale non sono osservate le statuizioni di<br />

cui sopra è considerata come non presentata.<br />

All’elezione dei sindaci si procede come segue:<br />

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior<br />

numero di voti sono tratti, in base all’ordine<br />

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni<br />

della lista, due sindaci effettivi e due sindaci<br />

supplenti;<br />

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il<br />

maggior numero di voti sono tratti, in base<br />

all’ordine progressivo con il quale sono elencati<br />

nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo<br />

e l’altro sindaco supplente.<br />

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo<br />

candidato della lista che ha ottenuto il maggior<br />

numero di voti.<br />

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con<br />

il sistema di cui sopra, l’assemblea delibera a<br />

maggioranza relativa.<br />

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e<br />

statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.<br />

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino<br />

alla scadenza dei sindaci in carica, ove disponibile, il<br />

primo supplente appartenente alla medesima lista di<br />

quello cessato, il quale abbia confermato l’esistenza<br />

dei requisiti prescritti per la carica. In caso di<br />

sostituzione del presidente tale carica è assunta<br />

dall’altro sindaco effettivo della medesima lista.<br />

74 8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che<br />

ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre<br />

cinque società quotate, con esclusione delle società<br />

controllanti e controllate della <strong>Fiat</strong> S.p.A., o che non<br />

siano in possesso dei requisiti di onorabilità,<br />

professionalità e indipendenza stabiliti dalla<br />

normativa applicabile e dal presente articolo. I sindaci<br />

uscenti sono rieleggibili.<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO


Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei<br />

sindaci non si applicano nelle assemblee che devono<br />

provvedere alla nomina dei sindaci supplenti qualora<br />

ne sia rimasto in carica uno solo. In tali casi<br />

l’assemblea delibera a maggioranza relativa.<br />

Art. 20 – Esercizi sociali<br />

L’esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno.<br />

Art. 21 – Ripartizione degli utili<br />

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così<br />

destinati:<br />

❚ alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia<br />

raggiunto il quinto del capitale sociale;<br />

❚ alle azioni di risparmio fino a concorrenza di euro<br />

0,31 per azione;<br />

❚ ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla<br />

riserva straordinaria e/o ad utili portati a nuovo<br />

eventuali assegnazioni deliberate dall’assemblea;<br />

❚ alle azioni privilegiate fino a concorrenza di euro<br />

0,31 per azione;<br />

❚ alle azioni ordinarie fino a concorrenza di euro<br />

0,155 per azione;<br />

❚ alle azioni di risparmio e ordinarie in egual misura<br />

una ulteriore quota fino a concorrenza di euro 0,155<br />

per azione;<br />

❚ a ciascuna delle azioni ordinarie, privilegiate e di<br />

risparmio in egual misura gli utili che residuano di<br />

cui l’assemblea deliberi la distribuzione.<br />

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni<br />

di risparmio un dividendo inferiore a 0,31 euro la<br />

INVARIATO<br />

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio<br />

sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.<br />

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel<br />

luogo di convocazione ove deve essere presente<br />

almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono<br />

poter essere identificati e deve essere loro consentito<br />

di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale<br />

alla trattazione degli argomenti affrontati e di<br />

ricevere, trasmettere o visionare documenti.<br />

Art. 18 – Controllo contabile<br />

Il controllo contabile è esercitato da una società di<br />

revisione avente i requisiti di legge.<br />

Il conferimento e la revoca dell’incarico alla società di<br />

revisione e la determinazione del relativo compenso<br />

sono di competenza dell’assemblea.<br />

La durata dell’incarico, i diritti, i compiti e le<br />

prerogative della società di revisione sono regolati<br />

dalla legge.<br />

Art. 19 – Esercizi sociali<br />

INVARIATO<br />

Art. 20 – Ripartizione degli utili e dividendi<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

75


76<br />

differenza è computata in aumento del dividendo<br />

privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.<br />

I suddetti importi saranno proporzionalmente<br />

adeguati in caso di modificazione del valore<br />

nominale delle azioni.<br />

Art. 22 – Acconti sul dividendo<br />

Il consiglio di amministrazione, nel corso<br />

dell’esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in<br />

relazione alle risultanze della gestione, può<br />

deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per<br />

l’esercizio stesso.<br />

Art. 23 – Pagamento e prescrizione dei dividendi<br />

I dividendi sono pagabili presso la sede della società<br />

e le casse da questa incaricate.<br />

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal<br />

giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a<br />

favore della società.<br />

Art. 24 – Domicilio degli azionisti<br />

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti<br />

con la società, è quello risultante dal libro dei soci.<br />

Art. 25 – Liquidazione<br />

La liquidazione della società ha luogo nei casi e<br />

secondo le norme di legge.<br />

L’assemblea nomina uno o più liquidatori e ne<br />

determina i poteri.<br />

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così<br />

ripartito in ordine di priorità:<br />

❚ alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ l’eventuale residuo alle azioni delle tre categorie in<br />

egual misura.<br />

INVARIATO<br />

Il consiglio di amministrazione, nel corso<br />

dell’esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in<br />

relazione alle risultanze della gestione, verificate le<br />

condizioni di legge, può deliberare il pagamento di<br />

acconti sul dividendo per l’esercizio stesso.<br />

ELIMINATO<br />

INVARIATO<br />

Art. 21 – Recesso degli azionisti<br />

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo<br />

restando che non hanno diritto di recedere gli<br />

azionisti che non hanno concorso all’approvazione<br />

delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine<br />

e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla<br />

circolazione delle azioni.<br />

I termini e le modalità dell’esercizio del diritto di<br />

recesso, i criteri di determinazione del valore delle<br />

azioni ed il relativo procedimento di liquidazione<br />

sono regolati dalla legge.<br />

Art. 22 – Domicilio degli azionisti<br />

INVARIATO<br />

Art. 23 – Liquidazione<br />

INVARIATO<br />

INVARIATO<br />

8 – Statuto della <strong>Fiat</strong> S.p.A. e modifiche proposte all’Assemblea 8-10-11 maggio <strong>2004</strong><br />

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così<br />

ripartito in ordine di priorità:<br />

❚ alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro<br />

valore nominale;<br />

❚ alle azioni delle tre categorie, in egual misura,<br />

l’eventuale residuo.


9 – Regolamento dell’Assemblea<br />

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO<br />

1.1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in<br />

quanto compatibili, delle assemblee speciali.<br />

1.2. Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall’assemblea ordinaria. Nelle relative<br />

deliberazioni hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate.<br />

2. INTERVENTO E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA<br />

2.1. Possono intervenire alle assemblee i soci ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti che presentino<br />

idonea certificazione rilasciata dall’intermediario, in conformità alla normativa vigente.<br />

2.2. L’intervento in assemblea dei rappresentanti la società di revisione non necessita di alcuna formalità.<br />

2.3. Il presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e<br />

finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa deliberazione dell’assemblea.<br />

3. VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE E ACCESSO ALL’ASSEMBLEA<br />

3.1. Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle<br />

assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di<br />

riconoscimento, con inizio almeno un’ora prima di quella stabilita nell’avviso di convocazione.<br />

3.2. Per accedere alla sala dell’assemblea l’avente diritto deve consegnare al personale incaricato la propria<br />

certificazione e ritirare il documento di partecipazione.<br />

3.3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria<br />

legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega<br />

deve essere sottoscritta dall’intestatario della certificazione di cui al punto 2.1. o da suo legale<br />

rappresentante o da specifico mandatario.<br />

3.4. L’avente diritto al voto che partecipa all’assemblea non può contemporaneamente rilasciare delega per<br />

parte dei propri voti. È possibile però delegare soggetti diversi, per i diversi argomenti all’ordine del<br />

giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i<br />

quali è rilasciata.<br />

3.5. Il committente o l’intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i rappresentanti<br />

delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la<br />

documentazione che legittima l’intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all’ora<br />

della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle<br />

deleghe raccolte.<br />

3.6. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell’ingresso in<br />

sala ed il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal presidente. I telefoni portatili devono essere<br />

disattivati.<br />

3.7. È vietato introdurre nella sala dell’assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.<br />

4. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA, PRESIDENZA E APERTURA DEI LAVORI<br />

4.1. All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea la persona indicata nello<br />

statuto. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell’assemblea ed<br />

alla nomina del presidente viene assunta dall’amministratore delegato o, in difetto, dal consigliere presente<br />

più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto presidente<br />

dell’assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente avente diritto di voto.<br />

4.2. In caso di assemblea speciale la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in<br />

mancanza il presidente viene eletto dall’assemblea.<br />

4.3. Il presidente è assistito dal segretario, nominato dall’assemblea su proposta del presidente stesso o,<br />

quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della<br />

collaborazione di persone di loro fiducia, anche non soci.<br />

4.4. Il presidente può farsi assistere dagli amministratori, dai sindaci, da dipendenti della società e/o delle<br />

società controllate nonché da esperti esterni appositamente invitati.<br />

9 – Regolamento dell’Assemblea<br />

77


4.5. I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società, munito di apposito<br />

cartellino di riconoscimento.<br />

4.6. I lavori dell’assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la<br />

trasmissione/proiezione nei locali dell’assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione<br />

ed alla predisposizione delle risposte.<br />

Le informazioni fornite all’assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet<br />

della società.<br />

4.7. Il presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate ed accerta che<br />

l’assemblea sia regolarmente costituita.<br />

4.8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell’assemblea o per la trattazione<br />

di taluno degli argomenti all’ordine del giorno, il presidente o, in sua assenza, chi presiede i lavori, ne dà<br />

comunicazione agli intervenuti e può rinviare l’apertura della riunione per non più di un’ora, prima di<br />

rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.<br />

4.9. Ove il presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente<br />

regolamento, l’assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.<br />

4.10. Coloro che intendono abbandonare l’assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione<br />

devono comunicarlo al personale incaricato per l’aggiornamento dei voti presenti.<br />

4.11. Accertata la regolare costituzione, il presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell’ordine<br />

del giorno.<br />

5. ORDINE DEL GIORNO<br />

5.1. Il presidente, o su suo invito chi lo assiste, illustra gli argomenti all’ordine del giorno e le proposte<br />

sottoposte all’approvazione dell’assemblea. Il presidente, sempre che l’assemblea non si opponga, può<br />

trattare congiuntamente diversi argomenti all’ordine del giorno e può seguire un ordine diverso da quello<br />

risultante dall’avviso di convocazione.<br />

5.2. Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata<br />

dall’assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a<br />

disposizione degli interessati, come indicato nell’avviso di convocazione.<br />

6. DISCUSSIONE E POTERI DEL PRESIDENTE<br />

6.1. Il presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l’abbiano richiesta, secondo<br />

l’ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.<br />

6.2. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all’ordine del giorno sia<br />

effettuata per iscritto, indicando l’argomento che si intende trattare.<br />

6.3. Ogni legittimato ad intervenire, compresi il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e, se esiste,<br />

quello degli obbligazionisti, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all’ordine del<br />

giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte.<br />

6.4. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere<br />

svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente.<br />

6.5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il presidente lo invita a concludere<br />

entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.<br />

6.6. Il presidente dirige ed organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i<br />

diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo<br />

le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo od impedimento<br />

agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l’ordine pubblico o siano in conflitto con l’interesse<br />

sociale.<br />

7. SOSPENSIONE E RINVIO DELL’ASSEMBLEA<br />

7.1. I lavori dell’assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne<br />

ravvisi l’opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.<br />

78 9 – Regolamento dell’Assemblea


7.2. Il presidente può, con il consenso dell’assemblea adottato con la maggioranza prevista dall’art. 2374 del<br />

codice civile, rinviare l’assemblea, per una sola volta, a non oltre tre giorni, fissando contemporaneamente<br />

il giorno e l’ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.<br />

8. RISPOSTE E CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE<br />

8.1. Il presidente o, su suo invito, chi lo assiste risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti<br />

immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può<br />

essere fornita una sola risposta.<br />

8.2. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti<br />

all’ordine del giorno ed a domande concernenti:<br />

– informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;<br />

– informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell’assemblea o che non possano<br />

concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.<br />

8.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione.<br />

9. VOTAZIONE E CONTEGGIO DEI VOTI<br />

9.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento<br />

intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di<br />

alcuni o di tutti gli argomenti all’ordine del giorno.<br />

9.2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente<br />

necessario.<br />

9.3. L’espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano od in altro modo indicato dal presidente al<br />

momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei<br />

voti.<br />

9.4. Se l’esito della votazione non è unanime, il presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed i contrari,<br />

se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari,<br />

a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro<br />

intendimento in merito alla votazione stessa.<br />

9.5. Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o<br />

candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può<br />

votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.<br />

9.6. In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono<br />

dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai<br />

fiducianti o dai deleganti.<br />

10. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA<br />

10.1. Ultimate le votazioni il presidente ne proclama i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che<br />

abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente<br />

regolamento.<br />

10.2. Esaurite le materie da trattare il presidente dichiara chiusa l’assemblea.<br />

11. VERBALE DELL’ASSEMBLEA ED ALLEGATI<br />

11.1. Il verbale riporta direttamente o in allegato:<br />

– il testo delle deliberazioni messe in votazione,<br />

– la sintesi degli interventi e delle risposte fornite,<br />

– l’esito delle votazioni con l’indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei<br />

favorevoli,<br />

– l’elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.<br />

11.2. Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per<br />

completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti<br />

pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.<br />

9 – Regolamento dell’Assemblea<br />

79


<strong>Fiat</strong> S.p.A.<br />

Sede legale in Torino, Via Nizza, 250<br />

Capitale Sociale versato euro 4.918.113.540<br />

Registro delle Imprese Ufficio di Torino<br />

C.F. 00469580013<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>sulla</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong><br />

Coordinamento editoriale:<br />

Micrograf – Torino, Italia<br />

Stampa: Arti Grafiche Giacone – Chieri (To), Italia<br />

Stampato in Italia<br />

Maggio <strong>2004</strong><br />

01ITA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!