Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
presente <strong>Regolamento</strong> o in raccomandazioni emanate dall’OMS, fermo restando, tuttavia, che il presente<br />
Articolo non si applica a viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, o alla<br />
documentazione richiesta relativamente allo stato sanitario di merci o carichi del commercio internazionale ai<br />
sensi degli accordi internazionali applicabili. L’autorità competente può richiedere che i viaggiatori compilino<br />
moduli con informazioni per il contatto e questionari sulla loro salute, sempre che soddisfino i requisiti stabiliti<br />
dall'Articolo 23.<br />
Articolo 36 Certificati di vaccinazione o altra profilassi<br />
1. I vaccini e la profilassi per i viaggiatori somministrati ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong> o delle<br />
raccomandazioni, ed i certificati relativi devono essere conformi alle disposizioni dell'Allegato 6 e, se<br />
applicabile, dell'Allegato 7 riguardo malattie specifiche.<br />
2. Ad un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione o altra profilassi rilasciato ai sensi dell'Allegato<br />
6 e, se applicabile, dell'Allegato 7, non deve essere negato l’ingresso come conseguenza <strong>della</strong> malattia a cui il<br />
certificato si riferisce, anche qualora provenga da un’area affetta, a meno che l’autorità competente non disponga<br />
di informazioni verificabili e/o prove attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci.<br />
Articolo 37 Dichiarazione Marittima di Sanità<br />
1. Il capitano di una nave, prima dell’arrivo al primo porto di scalo nel territorio di uno Stato Parte, deve<br />
accertare lo stato di salute a bordo e, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, il capitano deve, all'arrivo o<br />
prima dell'arrivo <strong>della</strong> nave se la nave è attrezzata in tal senso e lo Stato Parte richiede tale consegna in anticipo,<br />
completare e consegnare all'autorità competente di tale porto una Dichiarazione Marittima di Sanità<br />
controfirmata dal medico di bordo <strong>della</strong> nave, se presente.<br />
2. Il capitano <strong>della</strong> nave o il medico di bordo, se presente, devono fornire le informazioni richieste dall’autorità<br />
competente relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale.<br />
3. Una Dichiarazione Marittima di Sanità deve attenersi al modello riportato nell'Allegato 8.<br />
4. Uno Stato Parte può decidere:<br />
(a) di non richiedere la presentazione <strong>della</strong> Dichiarazione Marittima di Sanità di tutte le navi in arrivo; o<br />
(b) di richiedere la presentazione <strong>della</strong> Dichiarazione Marittima di Sanità ai sensi di una raccomandazione<br />
relativa alle navi provenienti da aree affette o di richiederla alle navi che potrebbero altrimenti trasportare<br />
infezioni o contaminazioni.<br />
Lo Stato Parte deve informare gli operatori navali o i loro rappresentanti di tali richieste.<br />
Articolo 38 Parte Sanitaria <strong>della</strong> Dichiarazione Generale di Aeromobile<br />
1. Il pilota di un aeromobile o il rappresentante del pilota in volo o in procinto di atterrare al primo aeroporto nel<br />
territorio dello Stato Parte deve fare del proprio meglio, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, per<br />
completare e consegnare all’autorità competente di tale aeroporto la Parte Sanitaria <strong>della</strong> Dichiarazione Generale<br />
di Aeromobile conforme al modello specificato nell'Allegato 9.<br />
2. Il comandante dell’aeromobile o il suo rappresentante devono fornire tutte le informazioni richieste dallo Stato<br />
Parte relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale e alle misure sanitarie applicate<br />
all'aeromobile.<br />
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />
24