21.06.2014 Views

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

un'organizzazione per l'integrazione economica regionale devono applicare, nell'ambito delle loro relazioni<br />

reciproche, le regole comuni in vigore in tale organizzazione per l'integrazione economica regionale.<br />

Articolo 58 Accordi e regolamenti sanitari internazionali<br />

1. Il presente <strong>Regolamento</strong>, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 62 e delle eccezioni di seguito riportate,<br />

sostituisce, nei rapporti tra gli Stati Parti interessati dal presente <strong>Regolamento</strong> e tra tali Stati Parti e l'OMS, le<br />

disposizioni contenute nei seguenti accordi e regolamenti sanitari internazionali:<br />

(a) Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong>, firmata a Parigi il 21 Giugno 1926;<br />

(b) Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> per la Navigazione Aerea, firmata a L’Aia il 12 Aprile 1933;<br />

(c) Accordo <strong>Internazionale</strong> concernente la soppressione dei Passaporti Sanitari, firmata a Parigi il 22 Dicembre<br />

1934;<br />

(d) Accordo <strong>Internazionale</strong> concernente la soppressione dei Visti Consolari sui Passaporti sanitari, firmata a<br />

Parigi il 22 Dicembre 1934;<br />

(e) Convenzione modificante la Convenzione Sanitaria internazionale del 21 Giugno 1926, firmata a Parigi il 31<br />

Ottobre 1938;<br />

(f) Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> del 1944 modificante la Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> del 21<br />

Giugno 1926, aperta per essere firmata a Washington il 15 Dicembre 1944;<br />

(g) Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> per la Navigazione Aerea del 1944 modificante la Convenzione<br />

Sanitaria <strong>Internazionale</strong> del 12 Aprile 1933, aperta per essere firmata a Washington il 15 Dicembre 1944;<br />

(h) Protocollo del 23 Aprile 1946 per prolungare la Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> del 1944 firmato a<br />

Washington;<br />

(i) Protocollo del 23 Aprile 1946 per prolungare la Convenzione Sanitaria <strong>Internazionale</strong> per la Navigazione<br />

Aerea del 1944 firmato a Washington;<br />

(j) <strong>Regolamento</strong> <strong>Sanitario</strong> <strong>Internazionale</strong> del 1951 e Regolamenti Aggiuntivi del 1955, 1956, 1960, 1963 e<br />

1965; e<br />

(k) <strong>Regolamento</strong> <strong>Sanitario</strong> <strong>Internazionale</strong> del 1969 ed emendamenti del 1973 e 1981.<br />

2. Il Codice <strong>Sanitario</strong> Panamericano, firmato a L’Avana il 14 Novembre 1924, resta in vigore con l'eccezione<br />

degli Articoli 2, 9, 10, 11, da 16 a 53 inclusi, 61 e 62, a cui si applica la parte relativa del paragrafo 1 del<br />

presente Articolo.<br />

Articolo 59 Entrata in vigore; periodo per la presentazione di rifiuto o riserve<br />

1. Il periodo individuato, ai sensi dell'Articolo 22 <strong>della</strong> Costituzione dell'OMS, per il rifiuto o la presentazione di<br />

riserve al presente <strong>Regolamento</strong> o ad un emendamento dello stesso, è di 18 mesi dalla data <strong>della</strong> notifica, da<br />

parte del Direttore Generale, dell’adozione del presente <strong>Regolamento</strong> o di un emendamento del presente<br />

<strong>Regolamento</strong> da parte dell'Assemblea Mondiale <strong>della</strong> Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore<br />

Generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.<br />

2. Il presente <strong>Regolamento</strong> deve entrare in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del<br />

presente Articolo, eccetto che nei casi seguenti:<br />

(a) nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente <strong>Regolamento</strong> o un emendamento dello stesso ai<br />

sensi dell'Articolo 61;<br />

(b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva per cui il presente <strong>Regolamento</strong> entri in vigore in<br />

base all’Articolo 62;<br />

(c) nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore<br />

Generale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, e non sia ancora parte del presente <strong>Regolamento</strong>,<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!