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ALBERTO CESTE – GIACOMO CUNIBERTI<br />
DANIELA DATTOLA – GERMANO GOLA<br />
LE NOVITÀ IN MATERIA DI COMMERCIO:<br />
ASPETTI PROGRAMMATICI,<br />
AUTORIZZATORI E SANZIONATORI<br />
Focus sulla Regione Piemonte<br />
Aggiornato con le ultimissime normative, con i pareri e con le<br />
sentenze maggiormente significative, in materia di:<br />
‣ commercio fisso<br />
‣ commercio ambulante<br />
‣ somministrazione di alimenti e bevande<br />
‣ liberalizzazione delle attività commerciali<br />
Cod. 0332TO - Grafiche E. GASPARI
©<br />
TUTTI I DIRITTI RISERVATI<br />
RIPRODUZIONE VIETATA<br />
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA<br />
A norma delle leggi sul diritto di autore e del codice civile,<br />
è vietata la riproduzione di questo volume<br />
o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico,<br />
per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro,<br />
senza l’autorizzazione scritta dell’editore.<br />
ISBN 978 - 88 - 97407 - 43 - 0<br />
Grafiche E. GASPARI - Cadriano di Granarolo E. (Bologna) - Via M. Minghetti, 18<br />
Tel. 051-763201 – Fax 051-6065611 - www.gaspari.it – e-mail: mail@gaspari.it
A tutti i dipendenti<br />
degli Enti Locali
PREFAZIONE<br />
La presente trattazione, proposta con accorgimenti particolarmente pratici,<br />
è stata redatta da personale operante a favore di settori complementari della<br />
Pubblica Amministrazione con specializzazioni tecnico-giuridiche tali da<br />
poter affrontare in modo completo ed esaustivo le numerose novità introdotte<br />
nel settore “commercio” e da poter fornire un valido supporto all’attività degli<br />
Operatori di Polizia Locale ed ai Colleghi degli Uffici Commercio/S.U.AP..<br />
Il volume esamina, nel primo capitolo, i principi del diritto europeo e costituzionale<br />
applicabili alle attività commerciali. Dopo un breve richiamo al<br />
diritto dei Trattati U.E., viene illustrata la Direttiva n. 2006/123/CE (c.d.<br />
“Direttiva Servizi” o Direttiva “Bolkestein”): in particolare, vengono esaminate<br />
le norme in materia di semplificazione amministrativa, di regimi autorizzativi<br />
e di requisiti relativi alla libertà di stabilimento e di libera circolazione<br />
dei servizi.<br />
Seguono le disposizioni della Costituzione italiana sulla libertà d’iniziativa<br />
economica, con un approfondimento dedicato al riparto delle competenze<br />
legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela della concorrenza e attività<br />
commerciali.<br />
Un’ampia sezione è dedicata ai decreti legge di liberalizzazione delle attività<br />
economiche, che, specialmente dal 2011, hanno contraddistinto le politiche<br />
di governo per fronteggiare la crisi economica.<br />
In conclusione di capitolo, si è ritenuto utile fare cenno agli istituti della<br />
S.C.I.A. e del S.U.A.P., in quanto elementi fondanti dei regimi amministrativi<br />
regolatori delle attività di commercio e somministrazione di alimenti e<br />
bevande, con i quali tutti i lettori devono sapersi destreggiare.<br />
La disamina di questo complesso di norme è stata svolta con l’ausilio di<br />
schemi e tabelle, allo scopo di dare evidenza alle nozioni ed ai temi di maggiore<br />
importanza per le funzioni di gestione amministrativa che competono agli<br />
operatori dei Comuni.<br />
7
Prefazione<br />
Il secondo capitolo illustra la disciplina del commercio al dettaglio in sede<br />
fissa, in particolare le nozioni fondamentali recate dal Decreto “Bersani” del<br />
1998 e dalla normativa regionale piemontese.<br />
Senza pretesa di esaminare compiutamente l’intero sistema normativo in essere,<br />
ci si è soffermati sulle più recenti novità, statali e regionali, apportate alla<br />
materia dal D.Lgs. n. 147/2012, correttivo della cd. “Riforma Bolkestein”, e<br />
dalla Deliberazione del Consiglio Regionale piemontese n. 191/2012, che ha<br />
adeguato la disciplina della programmazione dell’insediamento del commercio<br />
ai principi di liberalizzazione delle attività, anche sotto il profilo urbanistico.<br />
Sono state quindi trattate, in quanto oggetto di novelle legislative anche recenti,<br />
le vendite con denominazione “outlet”, le vicende autorizzatorie concernenti<br />
la vendita di stampa quotidiana e periodica, la vendita di cose antiche o<br />
usate, la vendita di farmaci e la disciplina degli orari delle attività commerciali,<br />
operando costanti riferimenti alla giurisprudenza ed alla prassi ministeriale<br />
e regionale, intervenute sul punto.<br />
Nel terzo capitolo è stata affrontata la materia della somministrazione di<br />
alimenti e bevande, comparando la nuova disciplina regionale rispetto a quella<br />
preesistente dettata dalla L. n. 287/1991, ed evidenziando le imponenti trasformazioni<br />
del settore, nonché la “ventata” di liberalizzazioni e semplificazioni<br />
dalle quali questo è stato interessato.<br />
Si è voluto inoltre sottolineare come l’applicazione di tali sostanziali novità<br />
non abbia, però, in nessun modo modificato l’applicazione di alcune disposizioni,<br />
precetti e regimi giuridici autorizzatori dettati dal T.U.L.P.S., e come<br />
quest’ultima normativa sia ancora attuale nella regolamentazione del settore.<br />
Nel quarto capitolo si è provveduto alla disamina del commercio ambulante,<br />
approfondendone, non solo la disciplina attuale, ma cercando anche di<br />
fornire alcune importanti indicazioni per gli operatori al fine di affrontare e<br />
di gestire al meglio, l’evidente periodo d’incertezza della normativa del settore,<br />
caratterizzata da numerose disposizioni “trasversali” che determineranno per<br />
i prossimi anni la necessità di attuare nuove selezioni per l’attribuzione delle<br />
concessioni mercatali, in piena applicazione della Direttiva Bolkestein.<br />
Il quinto capitolo fornisce un breve riepilogo della struttura organica e normativa<br />
in materia di forme speciali di vendita.<br />
Nel sesto capitolo si sono esaminate le disposizioni normative dettate per la<br />
vendita di prodotti agricoli, evidenziando, anche per questo settore, fortemente<br />
controverso e caratterizzato da una recente modernizzazione dello stesso ambi-<br />
8
Prefazione<br />
to agricolo, quali siano state le principali novità che spesso hanno determinato<br />
per gli operatori rilevanti problematiche interpretative, procedurali e sanzionatorie.<br />
Infine, nel settimo ed ultimo capitolo, in un ideale processo logico di trattazione<br />
compiuta della materia commercio, ma soprattutto per un raccordo tra<br />
i due Settori comunali prevalentemente incaricati del controllo e dell’accertamento<br />
delle infrazioni rilevabili in materia di commercio: il Settore Polizia<br />
Locale ed il Settore Commercio-S.U.A.P., si sono affrontati gli illeciti, penali<br />
ed amministrativi, che, in base all’esperienza professionale degli Autori, maggiormente<br />
ricorrono ed impegnano il personale degli Uffici, nella quotidiana<br />
attività di prevenzione e di sanzionamento.<br />
È doveroso, da ultimo, segnalare che, importanti ed utili approfondimenti<br />
rispetto a tutte le tematiche esaminate nel volume, possono essere reperiti sul<br />
sito internet istituzionale dei Settori Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale e Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, della Regione Piemonte,<br />
ai seguenti indirizzi: www.regione.piemonte.it/commercio/; www.regione.piemonte.it/polizialocale/<br />
e www.regione.piemonte.it/sicurezza/<br />
Giugno 2014<br />
Gli Autori<br />
9
POSTFAZIONE<br />
La materia del commercio, negli ultimi anni, ha subìto rapide evoluzioni e<br />
modernizzazioni, così imponenti da creare numerose difficoltà interpretative ed<br />
applicative agli operatori del settore, viste anche le continue trasformazioni e modificazioni<br />
della vasta disciplina oggi esistente nel nostro ordinamento giuridico<br />
in tale ambito nevralgico della vita economica e sociale.<br />
Quest’opera è stata redatta con l’ausilio delle capacità tecnico-giuridiche complementari<br />
degli Autori, al fine di fornire un supporto pratico a tutti i Colleghi,<br />
i quali quotidianamente affrontano le molteplici difficoltà di un settore che, nonostante<br />
un periodo di forte crisi, risulta, tuttavia, fiorente d’iniziative, di nuove<br />
attività e d’inventiva.<br />
La peculiarità di questa trattazione risiede nella contestualizzazione rispetto ad<br />
una realtà e ad un’area geografica-produttiva molto importante a livello italiano<br />
e da sempre particolarmente attenta al commercio, qual è la Regione Piemonte.<br />
Tutte le tematiche sono state affrontate con l’interesse e con la passione di<br />
chi quotidianamente è impegnato a risolvere le problematiche locali del settore,<br />
onde fornire il servizio migliore possibile per le esigenze del cittadino-cliente, ed<br />
è pienamente consapevole, non solo a livello teorico, ma anche operativo, di quali<br />
possano essere le criticità nell’applicazione di disposizioni, statali e regionali,<br />
spesso in antitesi tra di loro.<br />
L’eventuale revisione del Titolo V della Costituzione, in discussione proprio<br />
in questi giorni al Parlamento, potrà essere di supporto per l’attività degli addetti<br />
ai lavori, attenuando le diatribe tra Stato e Regioni in materia di attribuzione<br />
delle competenze.<br />
Purtuttavia, i principi, in più di una occasione richiamati in quest’opera, quali<br />
la liberalizzazione, la semplificazione, e la tutela del consumatore e della concorrenza,<br />
dovranno diventare parte integrante del bagaglio tecnico e della professionalità<br />
di tutti gli operatori, al fine di assimilare la ratio autentica di quest’epocale<br />
trasformazione del settore commercio: citando Sir Winston Churchill, “non<br />
sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.<br />
11
AUTORI<br />
ALBERTO CESTE - Abilitato all’esercizio della professione forense - Vice<br />
Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di<br />
Torino - Funzionario in Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale e Politiche<br />
per la Sicurezza della Regione Piemonte. Docente in corsi di aggiornamento<br />
e di specializzazione per Operatori di Polizia Locale e dipendenti degli Enti<br />
Locali. Autore di pubblicazioni in materie giuridiche.<br />
GIACOMO CUNIBERTI - Comandante del Corpo di Polizia Locale e Responsabile<br />
dell’Ufficio Commercio presso il Comune di Busca - Iscritto all’Elenco<br />
Docenti della Regione Piemonte in materia di edilizia e commercio e relatore<br />
in numerosi corsi di aggiornamento rivolti principalmente a dipendenti degli<br />
Enti Locali.<br />
DANIELA DATTOLA - Abilitata all’esercizio della professione forense -<br />
Formatrice Giuridica e Consulente per il Personale della Polizia Locale. Docente<br />
in corsi di aggiornamento e di specializzazione in diritto di polizia giudiziaria e<br />
degli stranieri. Autrice di pubblicazioni in materie giuridiche.<br />
GERMANO GOLA – Funzionario in Posizione Organizzativa - Responsabile<br />
dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dei Servizi alle Imprese del<br />
Comune di Mondovì.
Indice<br />
Prefazione.............................................................................................................................................................7<br />
Postfazione.......................................................................................................................................................11<br />
Autori...................................................................................................................................................................12<br />
Capitolo I<br />
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL DIRITTO EUROPEO<br />
E COSTITUZIONALE. LIBERALIZZAZIONI E SEMPLICAZIONE<br />
AMMINISTRATIVA<br />
1. Il diritto dell’Unione Europea e le attività commerciali ..........................................21<br />
2. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ..................................................22<br />
3. La Direttiva n. 2006/123/CE cd. “Direttiva Servizi” o “Direttiva<br />
Bolkestein” e la sua attuazione nell’ordinamento italiano ......................................24<br />
4. Le principali disposizioni costituzionali in materia di commercio.<br />
La libertà d’iniziativa economica ..............................................................................................48<br />
5. L’art. 117 Cost. ed il riparto delle competenze legislative .......................................49<br />
6. Tutela della concorrenza e giurisprudenza costituzionale: cenni .........................52<br />
7. La competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio .......................55<br />
8. Liberalizzazioni e semplificazioni: principi e giurisprudenza ................................55<br />
9. Il D.L. n. 223/2006 c.d. “Bersani” .........................................................................................56<br />
10. Il D.L. n. 138/2011 ..........................................................................................................................60<br />
11. Il D.L. n. 201/2011 c.d. “Salva Italia” ..................................................................................64<br />
12. Il D.L. n. 1/2012 c.d. “Cresci Italia” .....................................................................................68<br />
13. Il D.L. n. 5/2012 c.d. “Semplifica Italia” ...........................................................................72<br />
13
Indice<br />
14. La Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.): cenni.............................77<br />
15. La natura giuridica della S.C.I.A. ............................................................................................79<br />
16. Il campo di applicazione della S.C.I.A. ................................................................................80<br />
17. Il procedimento di controllo da parte dell’Amministrazione ................................82<br />
18. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive: cenni ..................................................85<br />
Capitolo II<br />
IL COMMERCIO IN SEDE FISSA<br />
1. Definizioni ed esclusioni ................................................................................................................93<br />
2. Le ultime novità in materia di commercio dopo il D.Lgs. 6.08.2012,<br />
n. 147 .......................................................................................................................................................100<br />
3. Gli esercizi di vicinato ...................................................................................................................100<br />
4. I requisiti morali...............................................................................................................................102<br />
5. I requisiti professionali .................................................................................................................107<br />
6. Nuove disposizioni in materia di vendita di prodotti del settore<br />
alimentare ..............................................................................................................................................109<br />
7. Il commercio all’ingrosso ............................................................................................................111<br />
8. Gli esercizi con attività congiunte di commercio al dettaglio<br />
ed all’ingrosso .....................................................................................................................................112<br />
9. Gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per<br />
l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa secondo la<br />
D.C.R. Piemonte n. 191-43016 del 20.11.2012 .......................................................113<br />
10. La nuova programmazione commerciale comunale .................................................118<br />
11. La disciplina autorizzatoria dei centri commerciali, delle grandi<br />
strutture di vendita, delle medie strutture di vendita e degli esercizi<br />
di vicinato..............................................................................................................................................120<br />
12. La nuova normativa per le vendite con denominazione outlet ..........................125<br />
13. Autorizzazione dei punti vendita, esclusivi e non, di stampa quotidiana<br />
e periodica .............................................................................................................................................127<br />
14. La vendita di cose antiche o usate .........................................................................................132<br />
15. La vendita di farmaci .....................................................................................................................135<br />
14
Indice<br />
16. Gli orari delle attività commerciali ......................................................................................140<br />
17. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................144<br />
Capitolo III<br />
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />
1. Nozione..................................................................................................................................................147<br />
2. La l.r. Piemonte 29.12.2006, n. 38 .....................................................................................148<br />
3. I requisiti morali...............................................................................................................................150<br />
4. I requisiti professionali e l’obbligo di aggiornamento .............................................154<br />
5. Tipologia degli esercizi di somministrazione abbinata alle caratteristiche<br />
igienico sanitarie dei locali .........................................................................................................156<br />
6. La D.G.R. Piemonte 8.02.2010, n. 85-13268 ............................................................158<br />
7. La sorvegliabilità dei locali: D.M. 17.12.1992, n. 564 ..........................................163<br />
8. Principali vicende giuridiche per l’esercizio dell’attività di<br />
somministrazione di alimenti e bevande ..........................................................................164<br />
9. Il subingresso.......................................................................................................................................167<br />
10. La reintestazione dell’autorizzazione ...................................................................................168<br />
11. Modifiche che non comportino l’aumento della superficie di<br />
somministrazione .............................................................................................................................168<br />
12. La sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione ...................................168<br />
13. Gli orari di apertura .......................................................................................................................169<br />
14. Obblighi ed adempimenti di legge degli esercenti ....................................................170<br />
15. L’esercizio di attività accessorie nei locali di somministrazione di alimenti<br />
e bevande e disciplina correlata delle disposizioni dettate dal T.U.L.P.S. ...174<br />
16. Autorizzazioni stagionali .............................................................................................................176<br />
17. Autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande<br />
in occasione di fiere, feste od altre riunioni straordinarie di persone ............176<br />
18. I circoli privati....................................................................................................................................177<br />
19. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................181<br />
15
Indice<br />
Capitolo IV<br />
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE<br />
1. Disciplina regionale del commercio su aree pubbliche...........................................185<br />
2. Il regime autorizzatorio ................................................................................................................187<br />
3. Il commercio su posteggi dati in concessione ...............................................................191<br />
4. Intesa Conferenza Unificata Stato Regioni del 5.07.2012 sui criteri<br />
per l’assegnazione dei posteggi in attuazione dell’art. 70, co. 5, D.Lgs.<br />
26.03.2010, n. 59 e Direttiva n. 2006/123/CE ..........................................................194<br />
5. I requisiti morali e professionali .............................................................................................200<br />
6. Le novità per il commercio in forma itinerante ..........................................................203<br />
7. Vicende giuridiche dell’attività di commercio ambulante.<br />
Il subingresso .....................................................................................................................................204<br />
8. La sospensione e la revoca ..........................................................................................................205<br />
9. Disposizioni regionali in materia di manifestazioni fieristiche ..........................205<br />
10. Mercati a cadenza ultramensile (c.d. “mercatini dell’usato”) ..............................207<br />
11. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................208<br />
Capitolo V<br />
LE FORME SPECIALI DI VENDITA<br />
1. La vendita in spaccio interno ...................................................................................................211<br />
2. Il commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici .........................211<br />
3. La vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di<br />
comunicazione ...................................................................................................................................212<br />
4. La vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori ....................................213<br />
5. Il commercio elettronico .............................................................................................................213<br />
16
Indice<br />
Capitolo VI<br />
LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI<br />
1. Norme attuative per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti<br />
agricoli in sede fissa o in forma itinerante da parte degli imprenditori<br />
agricoli .....................................................................................................................................................215<br />
2. Profili autorizzatori .........................................................................................................................216<br />
3. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................218<br />
Capitolo VII<br />
GLI ILLECITI MAGGIORMENTE RICORRENTI CONNESSI CON<br />
L’ATTIVITÁ COMMERCIALE<br />
1. Il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui<br />
all’art. 440 C.P. ..................................................................................................................................221<br />
2. Il reato di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della<br />
pubblica salute, di cui all’art. 441 C.P. ..............................................................................225<br />
3. Il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui<br />
all’art. 442 C.P. ..................................................................................................................................226<br />
4. Il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti, di cui<br />
all’art. 443 C.P. ..................................................................................................................................227<br />
5. Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, di cui<br />
all’art. 444 C.P. .................................................................................................................................230<br />
6. Il reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la<br />
salute pubblica, di cui all’art. 445 C.P. ..............................................................................233<br />
7. Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi<br />
ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’art. 473 C.P. .............................235<br />
8. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni<br />
falsi, di cui all’art. 474 C.P. .......................................................................................................238<br />
9. Il reato di frode nell’esercizio del commercio, di cui all’art. 515 C.P. ..........242<br />
10. Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine,<br />
di cui all’art. 516 C.P.....................................................................................................................248<br />
11. Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui<br />
all’art. 517 C.P. ..................................................................................................................................252<br />
17
Indice<br />
12. Il reato di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi<br />
di mente, di cui all’art. 689 C.P. ............................................................................................256<br />
13. Il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato<br />
di manifesta ubriachezza, di cui all’art. 691 C.P. ......................................................259<br />
14. L’illecito di mancata esposizione od esposizione in modo non visibile<br />
della tabella dei giochi proibiti, di cui agli artt. 110 T.U.L.P.S. e<br />
195 Reg. Esec. T.U.L.P.S. ...........................................................................................................260<br />
15. Le residue fattispecie penali in materia di disciplina igienica degli<br />
alimenti, di cui agli artt. 5 e 6, L. 30.04.1962, n. 283 ...........................................275<br />
Capitolo VIII<br />
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE<br />
Fonti normative comunitarie<br />
– Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, del Parlamento Europeo<br />
e del Consiglio (articoli estratti: da 1 a 16) ....................................................................285<br />
Fonti normative nazionali<br />
– Codice Penale (articoli estratti: 440, 441, 442, 443, 444, 445, 473,<br />
474, 515, 516, 517, 689 e 691) .............................................................................................292<br />
– Legge 30 aprile 1962, n. 283 (articoli estratti: 5 e 6) ..............................................294<br />
– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ...............................................................................................295<br />
– D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (articoli estratti: da 1 a 4) .................................308<br />
Fonti normative Regione Piemonte<br />
– l.r. 12 novembre 1999, n. 28 ...................................................................................................310<br />
– l.r. 29 dicembre 2006, n. 38 .....................................................................................................324<br />
18
Indice<br />
FONTI NORMATIVE SU CD – ROM<br />
Fonti normative nazionali<br />
– T.U.L.P.S.<br />
– R.D. 27 luglio 1934, n. 1265<br />
– Reg. Esec. T.U.L.P.S.<br />
– Legge 2 aprile 1968, n. 475<br />
– D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275<br />
– Legge 8 novembre 1991, n. 362<br />
– D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170<br />
– D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219<br />
– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto<br />
2006, n. 248<br />
– D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59<br />
– D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160<br />
– D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159<br />
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22<br />
dicembre 2011, n. 214<br />
– D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo<br />
2012, n. 27<br />
Fonti normative Regione Piemonte<br />
– l.r. 14 maggio 1991, n. 21<br />
– D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533<br />
– D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799<br />
– D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642<br />
– D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861<br />
– D.G.R. 28 aprile 2003, n. 101-9183<br />
– D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268<br />
19
Indice<br />
– D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191– 43016 - Allegato B<br />
– D.G.R. 17 marzo 2014, n. 24-7250<br />
Prassi nazionale<br />
– Circolare Ministero della Salute 3 ottobre 2006, n. 3<br />
– Circolare MISE 6 maggio 2010, n. 3635/C<br />
– Risoluzione MISE 6 ottobre 2010, n. 135873<br />
– Risoluzione MISE 23 febbraio 2011, n. 33162<br />
– Circolare MISE 15 aprile 2011, n. 3642/C<br />
– Risoluzione MISE 2 agosto 2012, n. 172360<br />
– Circolare MISE 12 settembre 2012, n. 3656/C<br />
– Risoluzione MISE 20 febbraio 2013, n. 29804<br />
Prassi Regione Piemonte<br />
– Circolare Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale, prot. n. 4865/DB1701, del 7 giugno 2010<br />
– Circolare Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN<br />
– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale, prot. n. 15125, del 17 ottobre 2012<br />
– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale, prot. n. 0007390/DB1607, del 6 giugno 2013<br />
– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale, prot. n. 0009943/DB1607, del 12 agosto 2013<br />
– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale, prot. n. 13917/DB1607, del 26 novembre 2013<br />
20
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
Di rilievo anche il co. 5, art. 14 – ter, in trattazione, in base a cui «nei casi di<br />
vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di<br />
merci diverse da quelle indicate al co. 1».<br />
Se la ratio della norma può rinvenirsi nella tutela del consumatore, perseguita<br />
attraverso un divieto di vendita promiscua nello stesso negozio di merci “outlet”<br />
e di merci “non outlet”, una certa difficoltà potrà derivare dall’applicazione pratica<br />
di tale regola, attesa l’esistenza sul territorio regionale di numerosi esercizi<br />
commerciali, soprattutto di abbigliamento e calzature, articolati, nei medesimi<br />
locali, in reparti ordinari ed in reparti outlet.<br />
In ultimo, il co. 6, art. 14 – ter, assoggetta le vendite outlet alle norme inerenti<br />
la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali (di cui agli<br />
artt. 13, 14, 14 – bis, l.r. n. 28/1999), con l’intento, si ritiene, di garantire la<br />
trasparenza dei prezzi outlet rispetto ai prodotti ordinari, nonché di assicurare<br />
il rispetto da parte di tali tipologie di negozi delle norme generali sulle vendite<br />
straordinarie “tradizionali” (liquidazione, saldi e promozionali).<br />
La novella normativa di fine 2012 ha previsto delle pesanti sanzioni amministrative<br />
in caso di inosservanza delle disposizioni ora esaminate; nella specie, i<br />
due nuovi co. 2 - bis e 2 - ter aggiunti all’art. 15 l.r. n. 28/1999, prevedono:<br />
- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 6.000,00 ad Euro 30.000,00<br />
in caso di utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti<br />
all’art. 14 - ter, co. 1; in caso di reiterazione, l’attività di vendita è<br />
sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni;<br />
- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 4.000,00 ad Euro 30.000,00<br />
in caso di violazione del divieto di cui all’art. 14 - ter, co. 5 e 6; in caso di<br />
reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a<br />
trenta giorni.<br />
13. Autorizzazione dei punti vendita, esclusivi e non, di stampa<br />
quotidiana e periodica<br />
L’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è regolata, nella Regione<br />
Piemonte, dai seguenti atti normativi:<br />
- D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione<br />
della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3, L. 13.04.1999, n.<br />
108»;<br />
- Allegato A alla D.G.R. del Piemonte n. 101–9183 del 28.04.2003, recante<br />
«Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica.<br />
Applicazione del D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, in fase transitoria all’emana-<br />
127
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
128<br />
zione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione»<br />
e s.m.i..<br />
Il D.Lgs. n. 170/2001, anche in relazione agli esiti della cd. “sperimentazione”<br />
introdotta dalla L. 13.04.1999, n. 108 (che consentiva di sperimentare, senza<br />
autorizzazione, nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici in predeterminati<br />
esercizi commerciali sulla base di specifici criteri e modalità, per un<br />
periodo di diciotto mesi) - individua all’art. 1 una duplice tipologia di esercizi:<br />
- i punti vendita esclusivi, vale a dire quelli che, previsti nel piano comunale<br />
di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;<br />
- i punti vendita non esclusivi, i quali, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati<br />
alla vendita di quotidiani ovvero periodici.<br />
Secondo la D.G.R. n. 101/2003 e s.m.i., nei punti vendita esclusivi l’attività<br />
di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere<br />
di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale; nei punti vendita<br />
non esclusivi, invece, l’attività di rivendita non può essere o diventare prevalente,<br />
giacché gli stessi:<br />
- hanno una funzione di completamento della rete di rivendita;<br />
- possono essere attivati solamente in presenza di altra specifica attività<br />
espressamente prevista;<br />
- sono legittimati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe<br />
le tipologie di prodotti editoriali.<br />
L’art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 170/2001, elenca, con valenza tassativa, le seguenti<br />
fattispecie di attività commerciali che possono ottenere l’autorizzazione all’esercizio<br />
di un punto vendita non esclusivo:<br />
a) le rivendite di generi di monopolio;<br />
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;<br />
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno<br />
di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti<br />
di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;<br />
d) le medie e grandi strutture di vendita (inclusi i centri commerciali), con un<br />
limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;<br />
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati,<br />
con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;<br />
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento<br />
alla vendita delle riviste di identica specializzazione.<br />
Entrando nel merito degli aspetti concernenti il rilascio del titolo autorizzatorio,<br />
assumono rilevanza le seguenti disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. n. 170/2001:
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
- l’attività di vendita è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni,<br />
anche a carattere stagionale;<br />
- per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei<br />
piani comunali di localizzazione;<br />
- il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di<br />
vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della<br />
densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle<br />
zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due<br />
anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita<br />
non esclusivi.<br />
L’art. 6 del decreto in esame dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare<br />
i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi<br />
emanati dalle Regioni, operando una specifica valutazione della densità di popolazione,<br />
del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di<br />
ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e<br />
periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento<br />
alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell’esistenza di altri punti<br />
di vendita non esclusivi.<br />
In proposito, il Ministero delle Attività Produttive (Circolare 28.12.2001,<br />
n. 3538/C), all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, aveva ritenuto non<br />
consentito «per effetto del combinato disposto dei co. 2, secondo periodo, e 6,<br />
dell’art. 2, D.Lgs. n. 170/ 2001» il rilascio dell’autorizzazione per un punto esclusivo<br />
di vendita in assenza del piano di localizzazione, indicazione confermata poi<br />
dalla citata deliberazione regionale, adottata nelle more del riordino dell’intera<br />
materia ad opera del legislatore regionale, ad oggi non ancora avvenuto.<br />
Il sistema autorizzatorio prefigurato dai provvedimenti normativi in esame è<br />
riconducibile ad un pieno contingentamento dei titoli abilitativi, sussistendo in<br />
capo ai Comuni il potere di introdurre, in sede di predisposizione dei piani di<br />
localizzazione, sia un parametro numerico che distanze minime tra gli esercizi;<br />
infatti, l’allegato alla D.G.R. n. 101/2003 stabilisce che i Comuni:<br />
- determinano la soglia di presenza ed efficienza media rispetto alla quale<br />
individuare i possibili sviluppi della rete in termini di numeri di punti di<br />
rivendita per singola zona;<br />
- possono stabilire distanze minime tra punti di vendita esclusivi e non, i<br />
quali non siano separati da barriere naturali o artificiali, prendendo in considerazione<br />
i punti di rivendita ubicati sia nel territorio comunale che, se<br />
del caso, in quello di comuni limitrofi.<br />
Siffatto assetto normativo ha comportato delle censure di legittimità da parte<br />
della giurisprudenza amministrativa, dapprima in relazione alla supposta insussistenza<br />
di un obbligo per i Comuni di esaminare le istanze di autorizzazione in<br />
129
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
difetto di atti di programmazione (Cons. Stato, sez V, 29.04.2003, n. 2189), poi,<br />
in seguito all’introduzione delle regole di tutela della concorrenza degli esercizi<br />
commerciali ad opera dell’art. 3, D.L. n. 223/2006, con riguardo alle distanze<br />
minime tra gli esercizi di vendita (Cons. Stato, sez. V, 9.12.2008, n. 6060).<br />
In tempi recenti più recenti, è emerso il contrasto delle limitazioni in esame<br />
con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi enunciati dalla<br />
Direttiva n. 2006/123/CE, cd. “Bolkestein” (cfr., in particolare, l’art. 14 della<br />
direttiva servizi, illustrato nel cap. I), con quelli analoghi recati dall’art. 11, co.<br />
1, D.Lgs. n. 59/2010 attuativo della direttiva, nonché, in misura ancor più clamorosa,<br />
con le liberalizzazioni disposte dall’art. 31, D.L. n. 201/2011 e dall’art.<br />
1, D.L. n. 1/2012.<br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una specifica indagine<br />
conoscitiva (Indagine conoscitiva n. IC35 riguardante il settore dell’editoria<br />
quotidiana, periodica e multimediale, conclusa con provvedimento n. 20341 del<br />
23.09.2009 – punto 169), aveva già segnalato la presenza nel D.Lgs. n. 170/2011<br />
di requisiti vietati dalla Direttiva Bolkestein.<br />
Dall’anno 2012 diverse pronunce giurisdizionali - ancorché inizialmente discordanti<br />
(se infatti il T.A.R. Lazio Latina, sez. I, nella sentenza 26.01.2012, n.<br />
181 rileva la non riconducibilità dell’attività di vendita di stampa quotidiana e<br />
periodica alle previsioni dell’art. 3, D.L. n. 223/2006, il T.A.R. Veneto, sez. III,<br />
7.02.2012, n. 184, statuisce, in senso opposto, che tale disposizione del Decreto<br />
Bersani si applica a tutte le attività commerciali e dunque anche alle attività<br />
di rivendita di giornali e riviste), convergono infine nel sancire l’illegittimità<br />
di distanze minime tra gli esercizi contemplate dalle norme regionali (Cons.<br />
Stato, sez. V, 9.04.2013, n. 1945), la riconducibilità della vendita di giornali e<br />
riviste alle «attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal D.Lgs. n.<br />
114/1998» (Cons. Stato, sez. V, 2.09.2013, n. 4337), nonché, in ultimo, il pieno<br />
assoggettamento del settore al principio generale di libertà di apertura di nuovi<br />
esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri<br />
vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla “tutela della salute,<br />
dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali”<br />
(T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29.01.2014, n. 326).<br />
Contestualmente, si accusa il mutato orientamento del Ministero dello Sviluppo<br />
Economico (Risoluzione n. 172360 del 2.08.2012), che giunge ad ammettere<br />
«la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei<br />
periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie<br />
tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto<br />
di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle<br />
vendite nonché i contingenti numerici».<br />
In esito a quest’ultimo parere, il Settore Programmazione del Settore Terziario<br />
Commerciale della Regione Piemonte, con nota prot., n. 13917/DB1607, del<br />
130
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
26.11.2013, ha ritenuto non più applicabili, in attesa di un intervento di revisione<br />
esplicita, le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 101-9183 del 28.04.2003 nei<br />
punti in cui le stesse sono riferite ai limiti di natura quantitativa, stabilendo che<br />
i Comuni procedano:<br />
- all’adeguamento della programmazione di comparto, disapplicando le<br />
disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 170/2001;<br />
- all’adozione di forme di pianificazione di natura qualitativa, eliminando<br />
in concreto le disposizioni che stabiliscano, a livello locale, distanze o<br />
limiti numerici per densità abitativa;<br />
- alla concessione di suolo pubblico ai privati per la vendita di giornali e<br />
riviste esclusivamente previa indizione di procedure ad evidenza pubblica,<br />
in ossequio ai principi recati dalla Direttiva Servizi.<br />
Con la medesima nota la Regione Piemonte ha precisato che, in attesa di un<br />
intervento del legislatore statale, «è da ritenere che sia giuridicamente preferibile<br />
mantenere l’autorizzazione quale regime di accesso all’attività».<br />
La sostanziale liberalizzazione del comparto è stata ancora recentemente rimarcata<br />
dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I,<br />
29.01.2014, n. 326); pur alla luce di quanto evidenziato dalla citata nota esplicativa<br />
regionale, la dottrina prevalente ritiene legittima l’applicazione dell’istituto<br />
della S.C.I.A. per l’avvio dell’attività in parola.<br />
Per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 170/2001, trova applicazione la<br />
normativa del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001); sul punto<br />
il Ministero delle Attività Produttive, con la già citata circolare, ha specificato che<br />
le disposizioni applicabili sono quelle concernenti:<br />
- i requisiti morali per l’esercizio dell’attività (ora recati dall’art. 71, co. 1, D.<br />
Lgs. n. 59/2010);<br />
- la possibilità per i titolari di rivendite di giornali e periodici di vendere i<br />
prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il<br />
rispetto dei requisiti igienico-sanitari;<br />
- l’applicabilità dell’istituto della comunicazione al comune competente per<br />
territorio (art. 26, co. 5, D.Lgs. n. 114/1998) in caso di cessazione dell’attività<br />
e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o<br />
per causa di morte.<br />
Sulla materia è intervenuto il D.L. n. 1/2012 (decreto “Cresci Italia”, conv.<br />
in L. n. 27/2012), il quale, all’art. 39 dedicato alla liberalizzazione del sistema<br />
di vendita della stampa quotidiana e periodica, ha disposto, aggiungendo alcune<br />
lettere all’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001, che «gli edicolanti possono vendere<br />
presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa».<br />
131
Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
Il Legislatore regionale piemontese ha apportato, con la l.r. n. 13/2011, ulteriori<br />
novità, aggiungendo all’art. 5, l.r. n. 28/1999, il co. 6 - bis, secondo il quale<br />
l’autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata<br />
ai sensi degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 170/2001, consente l’esercizio della vendita<br />
di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti<br />
dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.<br />
La Direzione regionale Attività Produttive, con nota prot., n. 0007390/<br />
DB1607, del 6.06.2013, ha esteso la disposizione menzionata (in analogia a<br />
quanto già sostenuto nel 2010 per i tabaccai titolari di tabella speciale) anche<br />
alle bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, che quindi possono essere<br />
oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale;<br />
riguardo al regime giuridico per l’esercizio dell’attività di vendita di pastigliaggi<br />
da parte degli edicolanti, la Regione Piemonte ha chiarito che il titolo autorizzatorio<br />
per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del<br />
D.Lgs. n. 170/2001, già comprende “ope legis” la possibilità di esercizio della<br />
stessa, non occorrendo apposita S.C.I.A., che rappresenterebbe un aggravio procedimentale<br />
non previsto espressamente dalla norma di legge.<br />
14. La vendita di cose antiche o usate<br />
Il commercio di cose antiche e usate soggiace ad un duplice regime normativo.<br />
Da un lato, la vendita di tali beni deve osservare le regole esaminate in precedenza<br />
per l’apertura di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del<br />
D.Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale di settore.<br />
Dall’altro lato, occorre tenere conto delle norme speciali recate dal Testo Unico<br />
delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931,<br />
n. 773) e dal relativo regolamento per l’esecuzione (Reg. Esec. T.U.L.P.S., approvato<br />
con R.D. 6.05.1940 n. 635).<br />
Secondo l’art. 126 T.U.L.P.S., il commercio di cose antiche o usate non può<br />
essere esercitato «senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di<br />
pubblica sicurezza».<br />
La competenza a ricevere questa dichiarazione è stata attribuita al Comune<br />
dall’art. 19, D.P.R. n. 616/1977.<br />
L’art. 242, Reg. Esec. T.U.L.P.S., stabilisce che:<br />
- la dichiarazione di cui all’art. 126 T.U.L.P.S. deve contenere l’indicazione<br />
della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti<br />
di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio<br />
di oggetti usati di nessun pregio;<br />
- in caso di trasferimento o di trapasso dell’azienda, la dichiarazione deve<br />
essere rinnovata;<br />
132
Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />
«dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi<br />
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».<br />
2. Secondo la disciplina dell'U.E. e nazionale in materia di concorrenza,<br />
libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce<br />
principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di<br />
nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali<br />
o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla<br />
tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente<br />
urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i<br />
propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni<br />
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />
decreto.<br />
L'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione<br />
di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente<br />
nel rispetto dei limiti stabiliti per legge.<br />
Il Sindaco può limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura correlati<br />
alla tipologia ed alle modalità di esercizio dei pubblici esercizi per specifiche<br />
esigenze di tutela della salute umana, nonché dell'ambiente urbano e del patrimonio<br />
culturale, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela<br />
dei suddetti interessi.<br />
Il titolare dell'esercizio deve provvedere a pubblicizzare l'orario di apertura<br />
dell'esercizio mediante l'apposizione di appositi cartelli, ben visibili sia all'interno<br />
che all'esterno dell'esercizio.<br />
Ultimissime sentenze intervenute in materia:<br />
‣ T.A.R. Veneto, Sezione III, 19.01.2012, n. 33;<br />
‣ T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 20.01.2012, n. 114;<br />
‣ T.A.R. Toscana 23.01.2012, n. 69;<br />
‣ Sentenza Corte Costituzionale n. 299, depositata il 19.12.2012;<br />
‣ (Ricorsi del Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e<br />
Friuli Venezia Giulia). Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31,<br />
co. 1 e co. 2, L. n. 214 del 22.12.2011 - Rigetto dei vari ricorsi<br />
14. Obblighi ed adempimenti di legge degli esercenti<br />
a) Orari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche<br />
Art. 6, co. 2 e co. 3, D.L. 3.08. 2007, n. 117<br />
“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli<br />
di sicurezza nella circolazione”<br />
170
Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />
‣ Per i titolari di licenza, ex art. 86, co. 1 e co. 2, T.U.L.P.S., la vendita/somministrazione<br />
di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere interrotta<br />
dalle ore 3 alle ore 6.<br />
b) Divieto di vendita e somministrazione a minori di bevande alcoliche<br />
Art. 7, co. 3 bis, D.L. 13.09.2012 n. 158<br />
dopo l’art 14 - bis, L. 30.03.2001, n. 125<br />
“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”<br />
è inserito l’art. 14 - ter<br />
‣ Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente,<br />
all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, eccettuati i<br />
casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.<br />
‣ “Salvo che il fatto con costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da 250,00 Euro a 1.000,00 Euro a chiunque vende<br />
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più<br />
di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 500,00 a<br />
2.000,00 Euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.<br />
Alcune problematiche sono sorte relativamente all’applicazione della norma<br />
sopra indicata relativamente al fatto che già l’art. 689 C.P., riguardante la somministrazione<br />
di bevande alcoliche a minori di anni 16 o ad infermi di mente,<br />
facesse riferimento alla sola somministrazione e non anche alla vendita di alcolici.<br />
A tal proposito, con:<br />
- Circolare del Ministero dell’Interno del 30.01.13;<br />
- Risoluzioni Ministero dello Sviluppo Economico: n. 4563<br />
dell’11.01.2013; e n. 18512 del 4.02.2013,<br />
è stato chiarito che il Legislatore con il termine “vende” abbia senza alcun<br />
dubbio inteso riferirsi al “fornire” bevande alcoliche a minore di anni 18, senza<br />
distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione.<br />
Riassumendo:<br />
SOMMINISTRAZIONE A MINORI<br />
DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI<br />
ART. 689 C.P.<br />
SANZIONE PENALE<br />
171
Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA A MINORI<br />
DI ETÀ COMPRESA TRA 16 E 18 ANNI<br />
VENDITA AI MINORI DI 16 ANNI<br />
ART. 14-TER<br />
L. 30.03.2001, N. 125<br />
SANZIONE<br />
AMMINISTRATIVA<br />
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 259 del 2010, ha poi ribadito che<br />
per le accertate violazioni alla legge in materia di alcol e di problemi alcol correlati:<br />
- l’autorità competente a ricevere il Rapporto è il Prefetto;<br />
- gli introiti vanno allo Stato (Modello F 23).<br />
c) Obbligo dei prezzi<br />
I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare<br />
in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo<br />
allo scopo, il prezzo di vendita.<br />
Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente<br />
venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di<br />
essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.<br />
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei<br />
prezzi è assolto:<br />
a) per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella<br />
all'interno dell'esercizio;<br />
b) per quanto concerne gli alimenti: con l'esposizione obbligatoria durante<br />
l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi, sia all'interno che<br />
all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile all'esterno;<br />
c) qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi sia posto a<br />
disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.<br />
d) Precetti previsti dal Regolamento per l’Esecuzione del T.U.L.P.S. per<br />
gli esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e<br />
bevande<br />
Come già più volte ribadito in questa trattazione, gli esercenti le attività di<br />
somministrazione di alimenti e bevande devono continuare a rispettare e ad applicare<br />
alcune disposizioni dettate dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento per<br />
l’esecuzione, così come di seguito elencati:<br />
172
Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />
‣ esposizione al pubblico dell’autorizzazione e della tariffa dei prezzi praticati<br />
(art. 180, co. 1);<br />
‣ esposizione dell’elenco delle bevande alcoliche (art. 180, co. 2) – ipotesi<br />
non più sanzionabile a seguito di abrogazione, ex art. 89 T.U.L.P.S.;<br />
‣ esposizione della riproduzione a stampa, visti gli artt. 101 T.U.L.P.S. e<br />
176, 181, 186 Reg. Esec. (art. 180, co. 2);<br />
‣ divieto di somministrare bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di<br />
gioco (art. 181);<br />
‣ obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio,<br />
dall’imbrunire alla chiusura (art. 185);<br />
‣ divieto di somministrare alimenti o bevande durante l’orario di chiusura<br />
dell’esercizio ed obbligo di procedere allo sgombero dei locali (art. 186);<br />
‣ divieto di rifiutare le prestazioni a chiunque le domandi e ne corrisponda<br />
il corrispettivo (art. 187);<br />
‣ divieto di impiegare ragazzi di età minore ad anni 18 per la somministrazione<br />
al minuto di bevande alcoliche (art. 188);<br />
Si possono, inoltre, aggiungere le seguenti prescrizioni ed i sotto notati divieti:<br />
‣ obbligo di licenza per l’effettuazione di feste, spettacoli o simili (artt. 68 e<br />
69 T.U.L.P.S., in combinato con l’art. 80, T.U.L.P.S.);<br />
‣ divieto di adibire il locale ad ufficio di collocamento o a pagamento dei<br />
salari (art. 101 T.U.L.P.S.);<br />
‣ obbligo di esposizione tabella giochi proibiti (art. 110 T.U.L.P.S.);<br />
‣ divieto di fabbricazione o commercio abusivo di liquori (art. 686 C.P.);<br />
‣ divieto di acquisto o consumo di bevande alcoliche fuori dal tempo in cui<br />
ne è permessa la vendita (art. 687 C.P.).<br />
e) Divieto di vendita ambulante di alcolici<br />
Ai sensi dell’art. 87 T.U.L.P.S., è vietata la vendita in forma ambulante di<br />
bevande alcoliche.<br />
Al riguardo, la norma del T.U.L.P.S. deve essere coordinata con l’art. 176, co.<br />
1, Reg. Esec. e con il D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.<br />
Dal combinato disposto dei precetti sopra richiamati, emerge che è vietata la<br />
vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche:<br />
a) in recipienti non sigillati;<br />
b) con contenuto alcolico inferiore ad 21% del volume, in recipienti sigillati<br />
contenenti meno di 0,33 litri;<br />
173
Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />
c) con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, in recipienti sigillati<br />
contenenti meno di 0,20 litri.<br />
f) Obbligo delle tabelle alcolimetriche introdotte dall’art. 6, co. 2 – quater,<br />
D.L. n. 117/2007 e s.m.i. ed adempimenti<br />
I titolari ed i gestori dei locali di cui all’art. 86 T.U.L.P.S, che proseguano la<br />
propria attività oltre le ore 24, devono avere, presso almeno un'uscita del locale,<br />
un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico od<br />
elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di<br />
idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.<br />
Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite<br />
tabelle che riproducano:<br />
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica<br />
nell'aria alveolare espirata;<br />
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni<br />
che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in<br />
stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla<br />
base del peso corporeo.<br />
15. L’esercizio di attività accessorie nei locali di somministrazione<br />
di alimenti e bevande e disciplina correlata delle disposizioni<br />
dettate dal T.U.L.P.S.<br />
Le autorizzazioni/S.C.I.A. per l'esercizio della somministrazione al pubblico<br />
di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi,<br />
di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché<br />
all'effettuazione di trattenimenti di cui all'art. 15, co. 1, l.r. n. 38/2006.<br />
Le attività accessorie di cui al precedente punto sono ammesse, a condizione<br />
che:<br />
- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;<br />
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;<br />
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo<br />
o ballo, quali pista da ballo, sedie disposte a platea, eccetera;<br />
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente<br />
praticati;<br />
- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione<br />
incendi ed inquinamento acustico.<br />
174
Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />
essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci<br />
e sostanze dopanti, esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la<br />
professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate<br />
in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone<br />
in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 C.P. (Cass.<br />
Pen, Sez .Un., 29.11.2005, n. 3087).<br />
7. Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni<br />
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’art. 473<br />
C.P.<br />
Art. 473 C.P.<br />
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale,<br />
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,<br />
di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella<br />
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o<br />
alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da<br />
Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00.<br />
Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da Euro<br />
3.500,00 a Euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni<br />
o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso<br />
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli<br />
contraffatti o alterati.<br />
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione<br />
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari<br />
e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />
intellettuale o industriale.<br />
NOTE PROCEDURALI<br />
Arresto: non consentito (co. 1, salva l’ipotesi di cui all’art. 474 – ter C.P.);<br />
facoltativo (co. 2).<br />
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.<br />
Misure cautelari personali: non consentite (co. 1, salva l’ipotesi di cui all’art.<br />
474 – ter C.P.); consentite (co. 2).<br />
Autorità Giudiziaria Competente: Tribunale Monocratico.<br />
Procedibilità: d’ufficio.<br />
NOTE OPERATIVE<br />
La prima condotta prevista e punita dalla norma in esame è quella della<br />
contraffazione.<br />
235
Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />
La contraffazione si concretizza materialmente nell’attribuzione al marchio<br />
od al segno distintivo di caratteristiche del tutto simili a quelle dell’originale,<br />
tanto da poter confondere il consumatore/acquirente rispetto al segno distintivo<br />
originale/autentico.<br />
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, infatti, non è sufficiente<br />
una mera modificazione morfologica del marchio od una sua mera imitazione,<br />
ma, ai sensi e per gli effetti della norma incriminatrice in esame, occorre una vera<br />
e propria riproduzione, in tutti gli elementi essenziali, dei segni del bene protetto<br />
(cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. V, 14.02.2008, n. 11240).<br />
In tema di introduzione nel territorio dello Stato e di commercio di prodotti<br />
con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 C.P. ad<br />
opera della L. n. 99/2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che<br />
prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere<br />
il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente<br />
conseguito (Cass. Pen., sez. V, 4.06.2013, n. 41891).<br />
Altro requisito indispensabile per la sussistenza della fattispecie è quello c.d.<br />
della “confondibilità dei due marchi”, non risultando affatto indispensabile che<br />
la contraffazione risulti a seguito di un esame tecnico (cfr., tra le tante, Cass. Civ.,<br />
sez. I, 22.12.2004, n. 23787 e Trib. Trani, 26.01.2005, secondo cui non sussiste<br />
il delitto di contraffazione di marchio, quando questo, che contraddistingue una<br />
serie televisiva, viene apposto su capi di abbigliamento che recano, comunque,<br />
un diverso marchio della ditta produttrice).<br />
In definitiva, per la configurabilità dell’ipotesi in esame, è sufficiente che vi<br />
sia stata una concreta creazione o riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione<br />
emblematica e denominativa, del marchio contraffatto, ovvero che<br />
lo stesso si leghi al prodotto a cui è collegato.<br />
NOTA BENE<br />
Secondo la Cass. Pen., sez. V, 15.07.1997, n. 3674, dà luogo alla consumazione<br />
della fattispecie di cui all’art. 473 C.P., anche il solo possesso di materiale<br />
idoneo o strumentale al reato (quali, ad esempio, etichette, targhe, confezioni,<br />
effigi), così come la creazione dello strumento per la fabbricazione del marchio<br />
contraffatto (quale, a titolo di mero esempio, la detenzione di punzoni): la contraffazione<br />
di marchio, cioè, sussiste, anche nella mera ipotesi in cui il soggetto<br />
commercializzi le effigi di marchi contraffatti, ed indipendentemente dal fatto<br />
che le stesse siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.<br />
L’altra condotta punita dall’art. 473, co. 1, C.P., è quella dell’alterazione<br />
ovvero della modificazione parziale di un marchio o di un segno distintivo,<br />
attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di elementi marginali e non sostanziali.<br />
236
Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />
Quest’ipotesi delittuosa è forse più intuitiva per i più, poiché esige unicamente<br />
un intervento diretto su di un marchio o su di un segno genuino, a prescindere<br />
dalla sua materiale disponibilità, anche sulla base di una mera rielaborazione<br />
grafica ed espressiva, tale per cui il marchio alterato si presenta nella sua unitarietà<br />
come controfigura di quello genuino (cfr., per tutti, Cass. Pen., sez. V,<br />
9.03.2005, n. 38068).<br />
Se, quindi, sia l’attività di contraffazione sia quella di alterazione rappresentano<br />
sempre un pericolo in termini di confondibilità tra segno genuino e segno<br />
falsificato, la contraffazione consiste e si traduce in una riproduzione del marchio<br />
genuino che si avvicina molto all’originale, mentre l’alterazione (essendo<br />
una riproduzione parziale) tende invece a discostarsene.<br />
Ultima ipotesi, residuale, del reato in oggetto, è quella dell’uso illecito del<br />
marchio o del segno distintivo contraffatto od alterato, da parte di un terzo<br />
estraneo a tali fatti.<br />
Tale fattispecie, per lo più, si applica, laddove il marchio sia scisso dal prodotto<br />
che sponsorizza.<br />
Quanto poi all’elemento soggettivo richiesto per tutte le ipotesi esaminate, si<br />
rammenta che è sufficiente la coscienza e la volontà della contraffazione o dell’alterazione<br />
(dolo generico).<br />
Con riferimento al significato dell’inciso “potendo conoscere del titolo di<br />
proprietà industriale”, si enuncia il dubbio interpretativo relativo al fatto se tale<br />
possibilità di conoscenza sia ravvisabile nella condotta di colui il quale contraffà<br />
od altera un marchio od un segno distintivo di prodotto industriale, avendo<br />
elementi per conoscere (così come dovrà poi essere la Pubblica Accusa a dover<br />
provare) che i medesimi hanno un legittimo proprietario, oppure, piuttosto, più<br />
prosaicamente, nel comportamento di chi registrerà un marchio o lo userà, potendo<br />
conoscere dell’esistenza della pregressa registrazione del medesimo?<br />
Se risultasse vincente l’ultima tesi, poiché l’art. 22, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30<br />
(c.d. “Codice della Proprietà Industriale”) assimila il marchio e la ditta al nome<br />
di dominio, è immediatamente intuibile che, tenuto conto dell’attuale, notevole,<br />
diffusione del c.d. “domain name” e della Rete Internet, sarà quasi impossibile<br />
riuscire a fornire la prova contraria dell’impossibilità di conoscenza dell’esistenza<br />
di un pregresso marchio d’impresa, sia esso già registrato ovvero ancora in attesa<br />
di registrazione, ma con deposito già avvenuto della relativa domanda.<br />
Ulteriore elemento da non sottovalutare da parte degli operatori del diritto è<br />
costituito dall’equiparazione dei marchi esteri a quelli italiani prevista dal co. 3<br />
dell’art. 473 C.P. e, in particolare, la conseguenza logico-giuridica che ne deriva<br />
inequivocabilmente, per cui, in caso di marchio estero, la condotta assume rilevanza<br />
penale in Italia, a patto che il marchio in questione sia stato regolarmente<br />
registrato, abbia ricevuto il brevetto, sia coperto dal diritto di privativa e, dunque,<br />
sia valido ed efficace nel territorio nazionale, con accertamento, in concreto,<br />
di tali elementi, che viene demandato al Giudicante.<br />
237
Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />
Altra questione spesso dibattuta è, infine, quella afferente alla c.d. “volgarizzazione”<br />
o “generalizzazione” del marchio, ovvero allorché la denominazione<br />
di un prodotto contenuta in un marchio perde il potere di individuazione del<br />
prodotto stesso, a causa di un uso generalizzato di tale nome, anche per indicare<br />
prodotti similari.<br />
In tali ipotesi, il significato ampio che viene acquisito dal marchio nel linguaggio<br />
comune determina l’annullamento del marchio stesso per decadenza<br />
(che deve però essere stabilita dal Giudicante), poiché non più riferibile ad un<br />
prodotto specifico.<br />
NOTA BENE<br />
Il delitto di cui all’art. 473 C.P. non può concorrere con quello di cui all’art.<br />
648 C.P., tenuto conto della valenza onnicomprensiva del primo reato che assorbe<br />
tutte le altre condotte ad esso successive.<br />
In tema di ricettazione, peraltro, l’affermazione di responsabilità per l’acquisto<br />
o per la ricezione di beni con marchi contraffatti od alterati non richiede che<br />
sia provata l’avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale, invece, per<br />
affermare l’esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e<br />
di incontestata utilizzazione da parte delle case produttrici (cfr., per tutti, Corte<br />
App. Roma, 7.03.2003).<br />
8. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con<br />
segni falsi, di cui all’art. 474 C.P.<br />
Art. 474 C.P.<br />
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque<br />
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti<br />
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti<br />
o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa<br />
da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00.<br />
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione<br />
nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in<br />
vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i<br />
prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni<br />
e con la multa fino a Euro 20.000,00.<br />
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione<br />
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari<br />
e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />
intellettuale o industriale.<br />
238