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ALBERTO CESTE – GIACOMO CUNIBERTI<br />

DANIELA DATTOLA – GERMANO GOLA<br />

LE NOVITÀ IN MATERIA DI COMMERCIO:<br />

ASPETTI PROGRAMMATICI,<br />

AUTORIZZATORI E SANZIONATORI<br />

Focus sulla Regione Piemonte<br />

Aggiornato con le ultimissime normative, con i pareri e con le<br />

sentenze maggiormente significative, in materia di:<br />

‣ commercio fisso<br />

‣ commercio ambulante<br />

‣ somministrazione di alimenti e bevande<br />

‣ liberalizzazione delle attività commerciali<br />

Cod. 0332TO - Grafiche E. GASPARI


©<br />

TUTTI I DIRITTI RISERVATI<br />

RIPRODUZIONE VIETATA<br />

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA<br />

A norma delle leggi sul diritto di autore e del codice civile,<br />

è vietata la riproduzione di questo volume<br />

o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico,<br />

per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro,<br />

senza l’autorizzazione scritta dell’editore.<br />

ISBN 978 - 88 - 97407 - 43 - 0<br />

Grafiche E. GASPARI - Cadriano di Granarolo E. (Bologna) - Via M. Minghetti, 18<br />

Tel. 051-763201 – Fax 051-6065611 - www.gaspari.it – e-mail: mail@gaspari.it


A tutti i dipendenti<br />

degli Enti Locali


PREFAZIONE<br />

La presente trattazione, proposta con accorgimenti particolarmente pratici,<br />

è stata redatta da personale operante a favore di settori complementari della<br />

Pubblica Amministrazione con specializzazioni tecnico-giuridiche tali da<br />

poter affrontare in modo completo ed esaustivo le numerose novità introdotte<br />

nel settore “commercio” e da poter fornire un valido supporto all’attività degli<br />

Operatori di Polizia Locale ed ai Colleghi degli Uffici Commercio/S.U.AP..<br />

Il volume esamina, nel primo capitolo, i principi del diritto europeo e costituzionale<br />

applicabili alle attività commerciali. Dopo un breve richiamo al<br />

diritto dei Trattati U.E., viene illustrata la Direttiva n. 2006/123/CE (c.d.<br />

“Direttiva Servizi” o Direttiva “Bolkestein”): in particolare, vengono esaminate<br />

le norme in materia di semplificazione amministrativa, di regimi autorizzativi<br />

e di requisiti relativi alla libertà di stabilimento e di libera circolazione<br />

dei servizi.<br />

Seguono le disposizioni della Costituzione italiana sulla libertà d’iniziativa<br />

economica, con un approfondimento dedicato al riparto delle competenze<br />

legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela della concorrenza e attività<br />

commerciali.<br />

Un’ampia sezione è dedicata ai decreti legge di liberalizzazione delle attività<br />

economiche, che, specialmente dal 2011, hanno contraddistinto le politiche<br />

di governo per fronteggiare la crisi economica.<br />

In conclusione di capitolo, si è ritenuto utile fare cenno agli istituti della<br />

S.C.I.A. e del S.U.A.P., in quanto elementi fondanti dei regimi amministrativi<br />

regolatori delle attività di commercio e somministrazione di alimenti e<br />

bevande, con i quali tutti i lettori devono sapersi destreggiare.<br />

La disamina di questo complesso di norme è stata svolta con l’ausilio di<br />

schemi e tabelle, allo scopo di dare evidenza alle nozioni ed ai temi di maggiore<br />

importanza per le funzioni di gestione amministrativa che competono agli<br />

operatori dei Comuni.<br />

7


Prefazione<br />

Il secondo capitolo illustra la disciplina del commercio al dettaglio in sede<br />

fissa, in particolare le nozioni fondamentali recate dal Decreto “Bersani” del<br />

1998 e dalla normativa regionale piemontese.<br />

Senza pretesa di esaminare compiutamente l’intero sistema normativo in essere,<br />

ci si è soffermati sulle più recenti novità, statali e regionali, apportate alla<br />

materia dal D.Lgs. n. 147/2012, correttivo della cd. “Riforma Bolkestein”, e<br />

dalla Deliberazione del Consiglio Regionale piemontese n. 191/2012, che ha<br />

adeguato la disciplina della programmazione dell’insediamento del commercio<br />

ai principi di liberalizzazione delle attività, anche sotto il profilo urbanistico.<br />

Sono state quindi trattate, in quanto oggetto di novelle legislative anche recenti,<br />

le vendite con denominazione “outlet”, le vicende autorizzatorie concernenti<br />

la vendita di stampa quotidiana e periodica, la vendita di cose antiche o<br />

usate, la vendita di farmaci e la disciplina degli orari delle attività commerciali,<br />

operando costanti riferimenti alla giurisprudenza ed alla prassi ministeriale<br />

e regionale, intervenute sul punto.<br />

Nel terzo capitolo è stata affrontata la materia della somministrazione di<br />

alimenti e bevande, comparando la nuova disciplina regionale rispetto a quella<br />

preesistente dettata dalla L. n. 287/1991, ed evidenziando le imponenti trasformazioni<br />

del settore, nonché la “ventata” di liberalizzazioni e semplificazioni<br />

dalle quali questo è stato interessato.<br />

Si è voluto inoltre sottolineare come l’applicazione di tali sostanziali novità<br />

non abbia, però, in nessun modo modificato l’applicazione di alcune disposizioni,<br />

precetti e regimi giuridici autorizzatori dettati dal T.U.L.P.S., e come<br />

quest’ultima normativa sia ancora attuale nella regolamentazione del settore.<br />

Nel quarto capitolo si è provveduto alla disamina del commercio ambulante,<br />

approfondendone, non solo la disciplina attuale, ma cercando anche di<br />

fornire alcune importanti indicazioni per gli operatori al fine di affrontare e<br />

di gestire al meglio, l’evidente periodo d’incertezza della normativa del settore,<br />

caratterizzata da numerose disposizioni “trasversali” che determineranno per<br />

i prossimi anni la necessità di attuare nuove selezioni per l’attribuzione delle<br />

concessioni mercatali, in piena applicazione della Direttiva Bolkestein.<br />

Il quinto capitolo fornisce un breve riepilogo della struttura organica e normativa<br />

in materia di forme speciali di vendita.<br />

Nel sesto capitolo si sono esaminate le disposizioni normative dettate per la<br />

vendita di prodotti agricoli, evidenziando, anche per questo settore, fortemente<br />

controverso e caratterizzato da una recente modernizzazione dello stesso ambi-<br />

8


Prefazione<br />

to agricolo, quali siano state le principali novità che spesso hanno determinato<br />

per gli operatori rilevanti problematiche interpretative, procedurali e sanzionatorie.<br />

Infine, nel settimo ed ultimo capitolo, in un ideale processo logico di trattazione<br />

compiuta della materia commercio, ma soprattutto per un raccordo tra<br />

i due Settori comunali prevalentemente incaricati del controllo e dell’accertamento<br />

delle infrazioni rilevabili in materia di commercio: il Settore Polizia<br />

Locale ed il Settore Commercio-S.U.A.P., si sono affrontati gli illeciti, penali<br />

ed amministrativi, che, in base all’esperienza professionale degli Autori, maggiormente<br />

ricorrono ed impegnano il personale degli Uffici, nella quotidiana<br />

attività di prevenzione e di sanzionamento.<br />

È doveroso, da ultimo, segnalare che, importanti ed utili approfondimenti<br />

rispetto a tutte le tematiche esaminate nel volume, possono essere reperiti sul<br />

sito internet istituzionale dei Settori Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale e Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, della Regione Piemonte,<br />

ai seguenti indirizzi: www.regione.piemonte.it/commercio/; www.regione.piemonte.it/polizialocale/<br />

e www.regione.piemonte.it/sicurezza/<br />

Giugno 2014<br />

Gli Autori<br />

9


POSTFAZIONE<br />

La materia del commercio, negli ultimi anni, ha subìto rapide evoluzioni e<br />

modernizzazioni, così imponenti da creare numerose difficoltà interpretative ed<br />

applicative agli operatori del settore, viste anche le continue trasformazioni e modificazioni<br />

della vasta disciplina oggi esistente nel nostro ordinamento giuridico<br />

in tale ambito nevralgico della vita economica e sociale.<br />

Quest’opera è stata redatta con l’ausilio delle capacità tecnico-giuridiche complementari<br />

degli Autori, al fine di fornire un supporto pratico a tutti i Colleghi,<br />

i quali quotidianamente affrontano le molteplici difficoltà di un settore che, nonostante<br />

un periodo di forte crisi, risulta, tuttavia, fiorente d’iniziative, di nuove<br />

attività e d’inventiva.<br />

La peculiarità di questa trattazione risiede nella contestualizzazione rispetto ad<br />

una realtà e ad un’area geografica-produttiva molto importante a livello italiano<br />

e da sempre particolarmente attenta al commercio, qual è la Regione Piemonte.<br />

Tutte le tematiche sono state affrontate con l’interesse e con la passione di<br />

chi quotidianamente è impegnato a risolvere le problematiche locali del settore,<br />

onde fornire il servizio migliore possibile per le esigenze del cittadino-cliente, ed<br />

è pienamente consapevole, non solo a livello teorico, ma anche operativo, di quali<br />

possano essere le criticità nell’applicazione di disposizioni, statali e regionali,<br />

spesso in antitesi tra di loro.<br />

L’eventuale revisione del Titolo V della Costituzione, in discussione proprio<br />

in questi giorni al Parlamento, potrà essere di supporto per l’attività degli addetti<br />

ai lavori, attenuando le diatribe tra Stato e Regioni in materia di attribuzione<br />

delle competenze.<br />

Purtuttavia, i principi, in più di una occasione richiamati in quest’opera, quali<br />

la liberalizzazione, la semplificazione, e la tutela del consumatore e della concorrenza,<br />

dovranno diventare parte integrante del bagaglio tecnico e della professionalità<br />

di tutti gli operatori, al fine di assimilare la ratio autentica di quest’epocale<br />

trasformazione del settore commercio: citando Sir Winston Churchill, “non<br />

sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.<br />

11


AUTORI<br />

ALBERTO CESTE - Abilitato all’esercizio della professione forense - Vice<br />

Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di<br />

Torino - Funzionario in Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale e Politiche<br />

per la Sicurezza della Regione Piemonte. Docente in corsi di aggiornamento<br />

e di specializzazione per Operatori di Polizia Locale e dipendenti degli Enti<br />

Locali. Autore di pubblicazioni in materie giuridiche.<br />

GIACOMO CUNIBERTI - Comandante del Corpo di Polizia Locale e Responsabile<br />

dell’Ufficio Commercio presso il Comune di Busca - Iscritto all’Elenco<br />

Docenti della Regione Piemonte in materia di edilizia e commercio e relatore<br />

in numerosi corsi di aggiornamento rivolti principalmente a dipendenti degli<br />

Enti Locali.<br />

DANIELA DATTOLA - Abilitata all’esercizio della professione forense -<br />

Formatrice Giuridica e Consulente per il Personale della Polizia Locale. Docente<br />

in corsi di aggiornamento e di specializzazione in diritto di polizia giudiziaria e<br />

degli stranieri. Autrice di pubblicazioni in materie giuridiche.<br />

GERMANO GOLA – Funzionario in Posizione Organizzativa - Responsabile<br />

dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dei Servizi alle Imprese del<br />

Comune di Mondovì.


Indice<br />

Prefazione.............................................................................................................................................................7<br />

Postfazione.......................................................................................................................................................11<br />

Autori...................................................................................................................................................................12<br />

Capitolo I<br />

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL DIRITTO EUROPEO<br />

E COSTITUZIONALE. LIBERALIZZAZIONI E SEMPLICAZIONE<br />

AMMINISTRATIVA<br />

1. Il diritto dell’Unione Europea e le attività commerciali ..........................................21<br />

2. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ..................................................22<br />

3. La Direttiva n. 2006/123/CE cd. “Direttiva Servizi” o “Direttiva<br />

Bolkestein” e la sua attuazione nell’ordinamento italiano ......................................24<br />

4. Le principali disposizioni costituzionali in materia di commercio.<br />

La libertà d’iniziativa economica ..............................................................................................48<br />

5. L’art. 117 Cost. ed il riparto delle competenze legislative .......................................49<br />

6. Tutela della concorrenza e giurisprudenza costituzionale: cenni .........................52<br />

7. La competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio .......................55<br />

8. Liberalizzazioni e semplificazioni: principi e giurisprudenza ................................55<br />

9. Il D.L. n. 223/2006 c.d. “Bersani” .........................................................................................56<br />

10. Il D.L. n. 138/2011 ..........................................................................................................................60<br />

11. Il D.L. n. 201/2011 c.d. “Salva Italia” ..................................................................................64<br />

12. Il D.L. n. 1/2012 c.d. “Cresci Italia” .....................................................................................68<br />

13. Il D.L. n. 5/2012 c.d. “Semplifica Italia” ...........................................................................72<br />

13


Indice<br />

14. La Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.): cenni.............................77<br />

15. La natura giuridica della S.C.I.A. ............................................................................................79<br />

16. Il campo di applicazione della S.C.I.A. ................................................................................80<br />

17. Il procedimento di controllo da parte dell’Amministrazione ................................82<br />

18. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive: cenni ..................................................85<br />

Capitolo II<br />

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA<br />

1. Definizioni ed esclusioni ................................................................................................................93<br />

2. Le ultime novità in materia di commercio dopo il D.Lgs. 6.08.2012,<br />

n. 147 .......................................................................................................................................................100<br />

3. Gli esercizi di vicinato ...................................................................................................................100<br />

4. I requisiti morali...............................................................................................................................102<br />

5. I requisiti professionali .................................................................................................................107<br />

6. Nuove disposizioni in materia di vendita di prodotti del settore<br />

alimentare ..............................................................................................................................................109<br />

7. Il commercio all’ingrosso ............................................................................................................111<br />

8. Gli esercizi con attività congiunte di commercio al dettaglio<br />

ed all’ingrosso .....................................................................................................................................112<br />

9. Gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per<br />

l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa secondo la<br />

D.C.R. Piemonte n. 191-43016 del 20.11.2012 .......................................................113<br />

10. La nuova programmazione commerciale comunale .................................................118<br />

11. La disciplina autorizzatoria dei centri commerciali, delle grandi<br />

strutture di vendita, delle medie strutture di vendita e degli esercizi<br />

di vicinato..............................................................................................................................................120<br />

12. La nuova normativa per le vendite con denominazione outlet ..........................125<br />

13. Autorizzazione dei punti vendita, esclusivi e non, di stampa quotidiana<br />

e periodica .............................................................................................................................................127<br />

14. La vendita di cose antiche o usate .........................................................................................132<br />

15. La vendita di farmaci .....................................................................................................................135<br />

14


Indice<br />

16. Gli orari delle attività commerciali ......................................................................................140<br />

17. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................144<br />

Capitolo III<br />

LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

1. Nozione..................................................................................................................................................147<br />

2. La l.r. Piemonte 29.12.2006, n. 38 .....................................................................................148<br />

3. I requisiti morali...............................................................................................................................150<br />

4. I requisiti professionali e l’obbligo di aggiornamento .............................................154<br />

5. Tipologia degli esercizi di somministrazione abbinata alle caratteristiche<br />

igienico sanitarie dei locali .........................................................................................................156<br />

6. La D.G.R. Piemonte 8.02.2010, n. 85-13268 ............................................................158<br />

7. La sorvegliabilità dei locali: D.M. 17.12.1992, n. 564 ..........................................163<br />

8. Principali vicende giuridiche per l’esercizio dell’attività di<br />

somministrazione di alimenti e bevande ..........................................................................164<br />

9. Il subingresso.......................................................................................................................................167<br />

10. La reintestazione dell’autorizzazione ...................................................................................168<br />

11. Modifiche che non comportino l’aumento della superficie di<br />

somministrazione .............................................................................................................................168<br />

12. La sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione ...................................168<br />

13. Gli orari di apertura .......................................................................................................................169<br />

14. Obblighi ed adempimenti di legge degli esercenti ....................................................170<br />

15. L’esercizio di attività accessorie nei locali di somministrazione di alimenti<br />

e bevande e disciplina correlata delle disposizioni dettate dal T.U.L.P.S. ...174<br />

16. Autorizzazioni stagionali .............................................................................................................176<br />

17. Autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande<br />

in occasione di fiere, feste od altre riunioni straordinarie di persone ............176<br />

18. I circoli privati....................................................................................................................................177<br />

19. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................181<br />

15


Indice<br />

Capitolo IV<br />

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE<br />

1. Disciplina regionale del commercio su aree pubbliche...........................................185<br />

2. Il regime autorizzatorio ................................................................................................................187<br />

3. Il commercio su posteggi dati in concessione ...............................................................191<br />

4. Intesa Conferenza Unificata Stato Regioni del 5.07.2012 sui criteri<br />

per l’assegnazione dei posteggi in attuazione dell’art. 70, co. 5, D.Lgs.<br />

26.03.2010, n. 59 e Direttiva n. 2006/123/CE ..........................................................194<br />

5. I requisiti morali e professionali .............................................................................................200<br />

6. Le novità per il commercio in forma itinerante ..........................................................203<br />

7. Vicende giuridiche dell’attività di commercio ambulante.<br />

Il subingresso .....................................................................................................................................204<br />

8. La sospensione e la revoca ..........................................................................................................205<br />

9. Disposizioni regionali in materia di manifestazioni fieristiche ..........................205<br />

10. Mercati a cadenza ultramensile (c.d. “mercatini dell’usato”) ..............................207<br />

11. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................208<br />

Capitolo V<br />

LE FORME SPECIALI DI VENDITA<br />

1. La vendita in spaccio interno ...................................................................................................211<br />

2. Il commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici .........................211<br />

3. La vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di<br />

comunicazione ...................................................................................................................................212<br />

4. La vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori ....................................213<br />

5. Il commercio elettronico .............................................................................................................213<br />

16


Indice<br />

Capitolo VI<br />

LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI<br />

1. Norme attuative per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti<br />

agricoli in sede fissa o in forma itinerante da parte degli imprenditori<br />

agricoli .....................................................................................................................................................215<br />

2. Profili autorizzatori .........................................................................................................................216<br />

3. Sistema sanzionatorio ....................................................................................................................218<br />

Capitolo VII<br />

GLI ILLECITI MAGGIORMENTE RICORRENTI CONNESSI CON<br />

L’ATTIVITÁ COMMERCIALE<br />

1. Il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui<br />

all’art. 440 C.P. ..................................................................................................................................221<br />

2. Il reato di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della<br />

pubblica salute, di cui all’art. 441 C.P. ..............................................................................225<br />

3. Il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui<br />

all’art. 442 C.P. ..................................................................................................................................226<br />

4. Il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti, di cui<br />

all’art. 443 C.P. ..................................................................................................................................227<br />

5. Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, di cui<br />

all’art. 444 C.P. .................................................................................................................................230<br />

6. Il reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la<br />

salute pubblica, di cui all’art. 445 C.P. ..............................................................................233<br />

7. Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi<br />

ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’art. 473 C.P. .............................235<br />

8. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni<br />

falsi, di cui all’art. 474 C.P. .......................................................................................................238<br />

9. Il reato di frode nell’esercizio del commercio, di cui all’art. 515 C.P. ..........242<br />

10. Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine,<br />

di cui all’art. 516 C.P.....................................................................................................................248<br />

11. Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui<br />

all’art. 517 C.P. ..................................................................................................................................252<br />

17


Indice<br />

12. Il reato di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi<br />

di mente, di cui all’art. 689 C.P. ............................................................................................256<br />

13. Il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato<br />

di manifesta ubriachezza, di cui all’art. 691 C.P. ......................................................259<br />

14. L’illecito di mancata esposizione od esposizione in modo non visibile<br />

della tabella dei giochi proibiti, di cui agli artt. 110 T.U.L.P.S. e<br />

195 Reg. Esec. T.U.L.P.S. ...........................................................................................................260<br />

15. Le residue fattispecie penali in materia di disciplina igienica degli<br />

alimenti, di cui agli artt. 5 e 6, L. 30.04.1962, n. 283 ...........................................275<br />

Capitolo VIII<br />

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE<br />

Fonti normative comunitarie<br />

– Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, del Parlamento Europeo<br />

e del Consiglio (articoli estratti: da 1 a 16) ....................................................................285<br />

Fonti normative nazionali<br />

– Codice Penale (articoli estratti: 440, 441, 442, 443, 444, 445, 473,<br />

474, 515, 516, 517, 689 e 691) .............................................................................................292<br />

– Legge 30 aprile 1962, n. 283 (articoli estratti: 5 e 6) ..............................................294<br />

– D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ...............................................................................................295<br />

– D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (articoli estratti: da 1 a 4) .................................308<br />

Fonti normative Regione Piemonte<br />

– l.r. 12 novembre 1999, n. 28 ...................................................................................................310<br />

– l.r. 29 dicembre 2006, n. 38 .....................................................................................................324<br />

18


Indice<br />

FONTI NORMATIVE SU CD – ROM<br />

Fonti normative nazionali<br />

– T.U.L.P.S.<br />

– R.D. 27 luglio 1934, n. 1265<br />

– Reg. Esec. T.U.L.P.S.<br />

– Legge 2 aprile 1968, n. 475<br />

– D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275<br />

– Legge 8 novembre 1991, n. 362<br />

– D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170<br />

– D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219<br />

– D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto<br />

2006, n. 248<br />

– D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59<br />

– D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160<br />

– D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159<br />

– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22<br />

dicembre 2011, n. 214<br />

– D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo<br />

2012, n. 27<br />

Fonti normative Regione Piemonte<br />

– l.r. 14 maggio 1991, n. 21<br />

– D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533<br />

– D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799<br />

– D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642<br />

– D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861<br />

– D.G.R. 28 aprile 2003, n. 101-9183<br />

– D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268<br />

19


Indice<br />

– D.C.R. 20 novembre 2012, n. 191– 43016 - Allegato B<br />

– D.G.R. 17 marzo 2014, n. 24-7250<br />

Prassi nazionale<br />

– Circolare Ministero della Salute 3 ottobre 2006, n. 3<br />

– Circolare MISE 6 maggio 2010, n. 3635/C<br />

– Risoluzione MISE 6 ottobre 2010, n. 135873<br />

– Risoluzione MISE 23 febbraio 2011, n. 33162<br />

– Circolare MISE 15 aprile 2011, n. 3642/C<br />

– Risoluzione MISE 2 agosto 2012, n. 172360<br />

– Circolare MISE 12 settembre 2012, n. 3656/C<br />

– Risoluzione MISE 20 febbraio 2013, n. 29804<br />

Prassi Regione Piemonte<br />

– Circolare Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale, prot. n. 4865/DB1701, del 7 giugno 2010<br />

– Circolare Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN<br />

– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale, prot. n. 15125, del 17 ottobre 2012<br />

– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale, prot. n. 0007390/DB1607, del 6 giugno 2013<br />

– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale, prot. n. 0009943/DB1607, del 12 agosto 2013<br />

– Nota Regione Piemonte-Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale, prot. n. 13917/DB1607, del 26 novembre 2013<br />

20


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

Di rilievo anche il co. 5, art. 14 – ter, in trattazione, in base a cui «nei casi di<br />

vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di<br />

merci diverse da quelle indicate al co. 1».<br />

Se la ratio della norma può rinvenirsi nella tutela del consumatore, perseguita<br />

attraverso un divieto di vendita promiscua nello stesso negozio di merci “outlet”<br />

e di merci “non outlet”, una certa difficoltà potrà derivare dall’applicazione pratica<br />

di tale regola, attesa l’esistenza sul territorio regionale di numerosi esercizi<br />

commerciali, soprattutto di abbigliamento e calzature, articolati, nei medesimi<br />

locali, in reparti ordinari ed in reparti outlet.<br />

In ultimo, il co. 6, art. 14 – ter, assoggetta le vendite outlet alle norme inerenti<br />

la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali (di cui agli<br />

artt. 13, 14, 14 – bis, l.r. n. 28/1999), con l’intento, si ritiene, di garantire la<br />

trasparenza dei prezzi outlet rispetto ai prodotti ordinari, nonché di assicurare<br />

il rispetto da parte di tali tipologie di negozi delle norme generali sulle vendite<br />

straordinarie “tradizionali” (liquidazione, saldi e promozionali).<br />

La novella normativa di fine 2012 ha previsto delle pesanti sanzioni amministrative<br />

in caso di inosservanza delle disposizioni ora esaminate; nella specie, i<br />

due nuovi co. 2 - bis e 2 - ter aggiunti all’art. 15 l.r. n. 28/1999, prevedono:<br />

- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 6.000,00 ad Euro 30.000,00<br />

in caso di utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti<br />

all’art. 14 - ter, co. 1; in caso di reiterazione, l’attività di vendita è<br />

sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni;<br />

- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 4.000,00 ad Euro 30.000,00<br />

in caso di violazione del divieto di cui all’art. 14 - ter, co. 5 e 6; in caso di<br />

reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a<br />

trenta giorni.<br />

13. Autorizzazione dei punti vendita, esclusivi e non, di stampa<br />

quotidiana e periodica<br />

L’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è regolata, nella Regione<br />

Piemonte, dai seguenti atti normativi:<br />

- D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione<br />

della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3, L. 13.04.1999, n.<br />

108»;<br />

- Allegato A alla D.G.R. del Piemonte n. 101–9183 del 28.04.2003, recante<br />

«Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica.<br />

Applicazione del D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, in fase transitoria all’emana-<br />

127


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

128<br />

zione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione»<br />

e s.m.i..<br />

Il D.Lgs. n. 170/2001, anche in relazione agli esiti della cd. “sperimentazione”<br />

introdotta dalla L. 13.04.1999, n. 108 (che consentiva di sperimentare, senza<br />

autorizzazione, nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici in predeterminati<br />

esercizi commerciali sulla base di specifici criteri e modalità, per un<br />

periodo di diciotto mesi) - individua all’art. 1 una duplice tipologia di esercizi:<br />

- i punti vendita esclusivi, vale a dire quelli che, previsti nel piano comunale<br />

di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;<br />

- i punti vendita non esclusivi, i quali, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati<br />

alla vendita di quotidiani ovvero periodici.<br />

Secondo la D.G.R. n. 101/2003 e s.m.i., nei punti vendita esclusivi l’attività<br />

di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere<br />

di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale; nei punti vendita<br />

non esclusivi, invece, l’attività di rivendita non può essere o diventare prevalente,<br />

giacché gli stessi:<br />

- hanno una funzione di completamento della rete di rivendita;<br />

- possono essere attivati solamente in presenza di altra specifica attività<br />

espressamente prevista;<br />

- sono legittimati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe<br />

le tipologie di prodotti editoriali.<br />

L’art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 170/2001, elenca, con valenza tassativa, le seguenti<br />

fattispecie di attività commerciali che possono ottenere l’autorizzazione all’esercizio<br />

di un punto vendita non esclusivo:<br />

a) le rivendite di generi di monopolio;<br />

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;<br />

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno<br />

di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti<br />

di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;<br />

d) le medie e grandi strutture di vendita (inclusi i centri commerciali), con un<br />

limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;<br />

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati,<br />

con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;<br />

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento<br />

alla vendita delle riviste di identica specializzazione.<br />

Entrando nel merito degli aspetti concernenti il rilascio del titolo autorizzatorio,<br />

assumono rilevanza le seguenti disposizioni dell’art. 2, D.Lgs. n. 170/2001:


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

- l’attività di vendita è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni,<br />

anche a carattere stagionale;<br />

- per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei<br />

piani comunali di localizzazione;<br />

- il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di<br />

vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della<br />

densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle<br />

zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due<br />

anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita<br />

non esclusivi.<br />

L’art. 6 del decreto in esame dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare<br />

i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi<br />

emanati dalle Regioni, operando una specifica valutazione della densità di popolazione,<br />

del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di<br />

ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e<br />

periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento<br />

alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell’esistenza di altri punti<br />

di vendita non esclusivi.<br />

In proposito, il Ministero delle Attività Produttive (Circolare 28.12.2001,<br />

n. 3538/C), all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, aveva ritenuto non<br />

consentito «per effetto del combinato disposto dei co. 2, secondo periodo, e 6,<br />

dell’art. 2, D.Lgs. n. 170/ 2001» il rilascio dell’autorizzazione per un punto esclusivo<br />

di vendita in assenza del piano di localizzazione, indicazione confermata poi<br />

dalla citata deliberazione regionale, adottata nelle more del riordino dell’intera<br />

materia ad opera del legislatore regionale, ad oggi non ancora avvenuto.<br />

Il sistema autorizzatorio prefigurato dai provvedimenti normativi in esame è<br />

riconducibile ad un pieno contingentamento dei titoli abilitativi, sussistendo in<br />

capo ai Comuni il potere di introdurre, in sede di predisposizione dei piani di<br />

localizzazione, sia un parametro numerico che distanze minime tra gli esercizi;<br />

infatti, l’allegato alla D.G.R. n. 101/2003 stabilisce che i Comuni:<br />

- determinano la soglia di presenza ed efficienza media rispetto alla quale<br />

individuare i possibili sviluppi della rete in termini di numeri di punti di<br />

rivendita per singola zona;<br />

- possono stabilire distanze minime tra punti di vendita esclusivi e non, i<br />

quali non siano separati da barriere naturali o artificiali, prendendo in considerazione<br />

i punti di rivendita ubicati sia nel territorio comunale che, se<br />

del caso, in quello di comuni limitrofi.<br />

Siffatto assetto normativo ha comportato delle censure di legittimità da parte<br />

della giurisprudenza amministrativa, dapprima in relazione alla supposta insussistenza<br />

di un obbligo per i Comuni di esaminare le istanze di autorizzazione in<br />

129


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

difetto di atti di programmazione (Cons. Stato, sez V, 29.04.2003, n. 2189), poi,<br />

in seguito all’introduzione delle regole di tutela della concorrenza degli esercizi<br />

commerciali ad opera dell’art. 3, D.L. n. 223/2006, con riguardo alle distanze<br />

minime tra gli esercizi di vendita (Cons. Stato, sez. V, 9.12.2008, n. 6060).<br />

In tempi recenti più recenti, è emerso il contrasto delle limitazioni in esame<br />

con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi enunciati dalla<br />

Direttiva n. 2006/123/CE, cd. “Bolkestein” (cfr., in particolare, l’art. 14 della<br />

direttiva servizi, illustrato nel cap. I), con quelli analoghi recati dall’art. 11, co.<br />

1, D.Lgs. n. 59/2010 attuativo della direttiva, nonché, in misura ancor più clamorosa,<br />

con le liberalizzazioni disposte dall’art. 31, D.L. n. 201/2011 e dall’art.<br />

1, D.L. n. 1/2012.<br />

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una specifica indagine<br />

conoscitiva (Indagine conoscitiva n. IC35 riguardante il settore dell’editoria<br />

quotidiana, periodica e multimediale, conclusa con provvedimento n. 20341 del<br />

23.09.2009 – punto 169), aveva già segnalato la presenza nel D.Lgs. n. 170/2011<br />

di requisiti vietati dalla Direttiva Bolkestein.<br />

Dall’anno 2012 diverse pronunce giurisdizionali - ancorché inizialmente discordanti<br />

(se infatti il T.A.R. Lazio Latina, sez. I, nella sentenza 26.01.2012, n.<br />

181 rileva la non riconducibilità dell’attività di vendita di stampa quotidiana e<br />

periodica alle previsioni dell’art. 3, D.L. n. 223/2006, il T.A.R. Veneto, sez. III,<br />

7.02.2012, n. 184, statuisce, in senso opposto, che tale disposizione del Decreto<br />

Bersani si applica a tutte le attività commerciali e dunque anche alle attività<br />

di rivendita di giornali e riviste), convergono infine nel sancire l’illegittimità<br />

di distanze minime tra gli esercizi contemplate dalle norme regionali (Cons.<br />

Stato, sez. V, 9.04.2013, n. 1945), la riconducibilità della vendita di giornali e<br />

riviste alle «attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal D.Lgs. n.<br />

114/1998» (Cons. Stato, sez. V, 2.09.2013, n. 4337), nonché, in ultimo, il pieno<br />

assoggettamento del settore al principio generale di libertà di apertura di nuovi<br />

esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri<br />

vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla “tutela della salute,<br />

dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali”<br />

(T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29.01.2014, n. 326).<br />

Contestualmente, si accusa il mutato orientamento del Ministero dello Sviluppo<br />

Economico (Risoluzione n. 172360 del 2.08.2012), che giunge ad ammettere<br />

«la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e dei<br />

periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto delle distanze minime obbligatorie<br />

tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; il rispetto<br />

di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle<br />

vendite nonché i contingenti numerici».<br />

In esito a quest’ultimo parere, il Settore Programmazione del Settore Terziario<br />

Commerciale della Regione Piemonte, con nota prot., n. 13917/DB1607, del<br />

130


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

26.11.2013, ha ritenuto non più applicabili, in attesa di un intervento di revisione<br />

esplicita, le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 101-9183 del 28.04.2003 nei<br />

punti in cui le stesse sono riferite ai limiti di natura quantitativa, stabilendo che<br />

i Comuni procedano:<br />

- all’adeguamento della programmazione di comparto, disapplicando le<br />

disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 170/2001;<br />

- all’adozione di forme di pianificazione di natura qualitativa, eliminando<br />

in concreto le disposizioni che stabiliscano, a livello locale, distanze o<br />

limiti numerici per densità abitativa;<br />

- alla concessione di suolo pubblico ai privati per la vendita di giornali e<br />

riviste esclusivamente previa indizione di procedure ad evidenza pubblica,<br />

in ossequio ai principi recati dalla Direttiva Servizi.<br />

Con la medesima nota la Regione Piemonte ha precisato che, in attesa di un<br />

intervento del legislatore statale, «è da ritenere che sia giuridicamente preferibile<br />

mantenere l’autorizzazione quale regime di accesso all’attività».<br />

La sostanziale liberalizzazione del comparto è stata ancora recentemente rimarcata<br />

dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I,<br />

29.01.2014, n. 326); pur alla luce di quanto evidenziato dalla citata nota esplicativa<br />

regionale, la dottrina prevalente ritiene legittima l’applicazione dell’istituto<br />

della S.C.I.A. per l’avvio dell’attività in parola.<br />

Per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 170/2001, trova applicazione la<br />

normativa del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001); sul punto<br />

il Ministero delle Attività Produttive, con la già citata circolare, ha specificato che<br />

le disposizioni applicabili sono quelle concernenti:<br />

- i requisiti morali per l’esercizio dell’attività (ora recati dall’art. 71, co. 1, D.<br />

Lgs. n. 59/2010);<br />

- la possibilità per i titolari di rivendite di giornali e periodici di vendere i<br />

prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il<br />

rispetto dei requisiti igienico-sanitari;<br />

- l’applicabilità dell’istituto della comunicazione al comune competente per<br />

territorio (art. 26, co. 5, D.Lgs. n. 114/1998) in caso di cessazione dell’attività<br />

e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o<br />

per causa di morte.<br />

Sulla materia è intervenuto il D.L. n. 1/2012 (decreto “Cresci Italia”, conv.<br />

in L. n. 27/2012), il quale, all’art. 39 dedicato alla liberalizzazione del sistema<br />

di vendita della stampa quotidiana e periodica, ha disposto, aggiungendo alcune<br />

lettere all’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001, che «gli edicolanti possono vendere<br />

presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa».<br />

131


Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

Il Legislatore regionale piemontese ha apportato, con la l.r. n. 13/2011, ulteriori<br />

novità, aggiungendo all’art. 5, l.r. n. 28/1999, il co. 6 - bis, secondo il quale<br />

l’autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata<br />

ai sensi degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 170/2001, consente l’esercizio della vendita<br />

di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti<br />

dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.<br />

La Direzione regionale Attività Produttive, con nota prot., n. 0007390/<br />

DB1607, del 6.06.2013, ha esteso la disposizione menzionata (in analogia a<br />

quanto già sostenuto nel 2010 per i tabaccai titolari di tabella speciale) anche<br />

alle bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, che quindi possono essere<br />

oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale;<br />

riguardo al regime giuridico per l’esercizio dell’attività di vendita di pastigliaggi<br />

da parte degli edicolanti, la Regione Piemonte ha chiarito che il titolo autorizzatorio<br />

per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 170/2001, già comprende “ope legis” la possibilità di esercizio della<br />

stessa, non occorrendo apposita S.C.I.A., che rappresenterebbe un aggravio procedimentale<br />

non previsto espressamente dalla norma di legge.<br />

14. La vendita di cose antiche o usate<br />

Il commercio di cose antiche e usate soggiace ad un duplice regime normativo.<br />

Da un lato, la vendita di tali beni deve osservare le regole esaminate in precedenza<br />

per l’apertura di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale di settore.<br />

Dall’altro lato, occorre tenere conto delle norme speciali recate dal Testo Unico<br />

delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931,<br />

n. 773) e dal relativo regolamento per l’esecuzione (Reg. Esec. T.U.L.P.S., approvato<br />

con R.D. 6.05.1940 n. 635).<br />

Secondo l’art. 126 T.U.L.P.S., il commercio di cose antiche o usate non può<br />

essere esercitato «senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di<br />

pubblica sicurezza».<br />

La competenza a ricevere questa dichiarazione è stata attribuita al Comune<br />

dall’art. 19, D.P.R. n. 616/1977.<br />

L’art. 242, Reg. Esec. T.U.L.P.S., stabilisce che:<br />

- la dichiarazione di cui all’art. 126 T.U.L.P.S. deve contenere l’indicazione<br />

della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti<br />

di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio<br />

di oggetti usati di nessun pregio;<br />

- in caso di trasferimento o di trapasso dell’azienda, la dichiarazione deve<br />

essere rinnovata;<br />

132


Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />

«dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi<br />

negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».<br />

2. Secondo la disciplina dell'U.E. e nazionale in materia di concorrenza,<br />

libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce<br />

principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di<br />

nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali<br />

o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla<br />

tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente<br />

urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i<br />

propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni<br />

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />

decreto.<br />

L'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione<br />

di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente<br />

nel rispetto dei limiti stabiliti per legge.<br />

Il Sindaco può limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura correlati<br />

alla tipologia ed alle modalità di esercizio dei pubblici esercizi per specifiche<br />

esigenze di tutela della salute umana, nonché dell'ambiente urbano e del patrimonio<br />

culturale, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela<br />

dei suddetti interessi.<br />

Il titolare dell'esercizio deve provvedere a pubblicizzare l'orario di apertura<br />

dell'esercizio mediante l'apposizione di appositi cartelli, ben visibili sia all'interno<br />

che all'esterno dell'esercizio.<br />

Ultimissime sentenze intervenute in materia:<br />

‣ T.A.R. Veneto, Sezione III, 19.01.2012, n. 33;<br />

‣ T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 20.01.2012, n. 114;<br />

‣ T.A.R. Toscana 23.01.2012, n. 69;<br />

‣ Sentenza Corte Costituzionale n. 299, depositata il 19.12.2012;<br />

‣ (Ricorsi del Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e<br />

Friuli Venezia Giulia). Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31,<br />

co. 1 e co. 2, L. n. 214 del 22.12.2011 - Rigetto dei vari ricorsi<br />

14. Obblighi ed adempimenti di legge degli esercenti<br />

a) Orari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche<br />

Art. 6, co. 2 e co. 3, D.L. 3.08. 2007, n. 117<br />

“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli<br />

di sicurezza nella circolazione”<br />

170


Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />

‣ Per i titolari di licenza, ex art. 86, co. 1 e co. 2, T.U.L.P.S., la vendita/somministrazione<br />

di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere interrotta<br />

dalle ore 3 alle ore 6.<br />

b) Divieto di vendita e somministrazione a minori di bevande alcoliche<br />

Art. 7, co. 3 bis, D.L. 13.09.2012 n. 158<br />

dopo l’art 14 - bis, L. 30.03.2001, n. 125<br />

“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”<br />

è inserito l’art. 14 - ter<br />

‣ Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente,<br />

all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità, eccettuati i<br />

casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.<br />

‣ “Salvo che il fatto con costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da 250,00 Euro a 1.000,00 Euro a chiunque vende<br />

bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più<br />

di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 500,00 a<br />

2.000,00 Euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.<br />

Alcune problematiche sono sorte relativamente all’applicazione della norma<br />

sopra indicata relativamente al fatto che già l’art. 689 C.P., riguardante la somministrazione<br />

di bevande alcoliche a minori di anni 16 o ad infermi di mente,<br />

facesse riferimento alla sola somministrazione e non anche alla vendita di alcolici.<br />

A tal proposito, con:<br />

- Circolare del Ministero dell’Interno del 30.01.13;<br />

- Risoluzioni Ministero dello Sviluppo Economico: n. 4563<br />

dell’11.01.2013; e n. 18512 del 4.02.2013,<br />

è stato chiarito che il Legislatore con il termine “vende” abbia senza alcun<br />

dubbio inteso riferirsi al “fornire” bevande alcoliche a minore di anni 18, senza<br />

distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione.<br />

Riassumendo:<br />

SOMMINISTRAZIONE A MINORI<br />

DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI<br />

ART. 689 C.P.<br />

SANZIONE PENALE<br />

171


Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA A MINORI<br />

DI ETÀ COMPRESA TRA 16 E 18 ANNI<br />

VENDITA AI MINORI DI 16 ANNI<br />

ART. 14-TER<br />

L. 30.03.2001, N. 125<br />

SANZIONE<br />

AMMINISTRATIVA<br />

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 259 del 2010, ha poi ribadito che<br />

per le accertate violazioni alla legge in materia di alcol e di problemi alcol correlati:<br />

- l’autorità competente a ricevere il Rapporto è il Prefetto;<br />

- gli introiti vanno allo Stato (Modello F 23).<br />

c) Obbligo dei prezzi<br />

I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare<br />

in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo<br />

allo scopo, il prezzo di vendita.<br />

Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente<br />

venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di<br />

essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.<br />

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei<br />

prezzi è assolto:<br />

a) per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella<br />

all'interno dell'esercizio;<br />

b) per quanto concerne gli alimenti: con l'esposizione obbligatoria durante<br />

l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi, sia all'interno che<br />

all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile all'esterno;<br />

c) qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi sia posto a<br />

disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.<br />

d) Precetti previsti dal Regolamento per l’Esecuzione del T.U.L.P.S. per<br />

gli esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e<br />

bevande<br />

Come già più volte ribadito in questa trattazione, gli esercenti le attività di<br />

somministrazione di alimenti e bevande devono continuare a rispettare e ad applicare<br />

alcune disposizioni dettate dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento per<br />

l’esecuzione, così come di seguito elencati:<br />

172


Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />

‣ esposizione al pubblico dell’autorizzazione e della tariffa dei prezzi praticati<br />

(art. 180, co. 1);<br />

‣ esposizione dell’elenco delle bevande alcoliche (art. 180, co. 2) – ipotesi<br />

non più sanzionabile a seguito di abrogazione, ex art. 89 T.U.L.P.S.;<br />

‣ esposizione della riproduzione a stampa, visti gli artt. 101 T.U.L.P.S. e<br />

176, 181, 186 Reg. Esec. (art. 180, co. 2);<br />

‣ divieto di somministrare bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di<br />

gioco (art. 181);<br />

‣ obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio,<br />

dall’imbrunire alla chiusura (art. 185);<br />

‣ divieto di somministrare alimenti o bevande durante l’orario di chiusura<br />

dell’esercizio ed obbligo di procedere allo sgombero dei locali (art. 186);<br />

‣ divieto di rifiutare le prestazioni a chiunque le domandi e ne corrisponda<br />

il corrispettivo (art. 187);<br />

‣ divieto di impiegare ragazzi di età minore ad anni 18 per la somministrazione<br />

al minuto di bevande alcoliche (art. 188);<br />

Si possono, inoltre, aggiungere le seguenti prescrizioni ed i sotto notati divieti:<br />

‣ obbligo di licenza per l’effettuazione di feste, spettacoli o simili (artt. 68 e<br />

69 T.U.L.P.S., in combinato con l’art. 80, T.U.L.P.S.);<br />

‣ divieto di adibire il locale ad ufficio di collocamento o a pagamento dei<br />

salari (art. 101 T.U.L.P.S.);<br />

‣ obbligo di esposizione tabella giochi proibiti (art. 110 T.U.L.P.S.);<br />

‣ divieto di fabbricazione o commercio abusivo di liquori (art. 686 C.P.);<br />

‣ divieto di acquisto o consumo di bevande alcoliche fuori dal tempo in cui<br />

ne è permessa la vendita (art. 687 C.P.).<br />

e) Divieto di vendita ambulante di alcolici<br />

Ai sensi dell’art. 87 T.U.L.P.S., è vietata la vendita in forma ambulante di<br />

bevande alcoliche.<br />

Al riguardo, la norma del T.U.L.P.S. deve essere coordinata con l’art. 176, co.<br />

1, Reg. Esec. e con il D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.<br />

Dal combinato disposto dei precetti sopra richiamati, emerge che è vietata la<br />

vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche:<br />

a) in recipienti non sigillati;<br />

b) con contenuto alcolico inferiore ad 21% del volume, in recipienti sigillati<br />

contenenti meno di 0,33 litri;<br />

173


Capitolo III - La somministrazione di alimenti e bevande<br />

c) con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, in recipienti sigillati<br />

contenenti meno di 0,20 litri.<br />

f) Obbligo delle tabelle alcolimetriche introdotte dall’art. 6, co. 2 – quater,<br />

D.L. n. 117/2007 e s.m.i. ed adempimenti<br />

I titolari ed i gestori dei locali di cui all’art. 86 T.U.L.P.S, che proseguano la<br />

propria attività oltre le ore 24, devono avere, presso almeno un'uscita del locale,<br />

un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico od<br />

elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di<br />

idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.<br />

Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite<br />

tabelle che riproducano:<br />

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica<br />

nell'aria alveolare espirata;<br />

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni<br />

che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in<br />

stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla<br />

base del peso corporeo.<br />

15. L’esercizio di attività accessorie nei locali di somministrazione<br />

di alimenti e bevande e disciplina correlata delle disposizioni<br />

dettate dal T.U.L.P.S.<br />

Le autorizzazioni/S.C.I.A. per l'esercizio della somministrazione al pubblico<br />

di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi,<br />

di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché<br />

all'effettuazione di trattenimenti di cui all'art. 15, co. 1, l.r. n. 38/2006.<br />

Le attività accessorie di cui al precedente punto sono ammesse, a condizione<br />

che:<br />

- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;<br />

- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;<br />

- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo<br />

o ballo, quali pista da ballo, sedie disposte a platea, eccetera;<br />

- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente<br />

praticati;<br />

- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione<br />

incendi ed inquinamento acustico.<br />

174


Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />

essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci<br />

e sostanze dopanti, esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la<br />

professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate<br />

in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone<br />

in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 C.P. (Cass.<br />

Pen, Sez .Un., 29.11.2005, n. 3087).<br />

7. Il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni<br />

distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’art. 473<br />

C.P.<br />

Art. 473 C.P.<br />

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale,<br />

contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,<br />

di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella<br />

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o<br />

alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da<br />

Euro 2.500,00 a Euro 25.000,00.<br />

Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da Euro<br />

3.500,00 a Euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni<br />

o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso<br />

nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli<br />

contraffatti o alterati.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione<br />

che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari<br />

e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />

intellettuale o industriale.<br />

NOTE PROCEDURALI<br />

Arresto: non consentito (co. 1, salva l’ipotesi di cui all’art. 474 – ter C.P.);<br />

facoltativo (co. 2).<br />

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.<br />

Misure cautelari personali: non consentite (co. 1, salva l’ipotesi di cui all’art.<br />

474 – ter C.P.); consentite (co. 2).<br />

Autorità Giudiziaria Competente: Tribunale Monocratico.<br />

Procedibilità: d’ufficio.<br />

NOTE OPERATIVE<br />

La prima condotta prevista e punita dalla norma in esame è quella della<br />

contraffazione.<br />

235


Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />

La contraffazione si concretizza materialmente nell’attribuzione al marchio<br />

od al segno distintivo di caratteristiche del tutto simili a quelle dell’originale,<br />

tanto da poter confondere il consumatore/acquirente rispetto al segno distintivo<br />

originale/autentico.<br />

Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, infatti, non è sufficiente<br />

una mera modificazione morfologica del marchio od una sua mera imitazione,<br />

ma, ai sensi e per gli effetti della norma incriminatrice in esame, occorre una vera<br />

e propria riproduzione, in tutti gli elementi essenziali, dei segni del bene protetto<br />

(cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. V, 14.02.2008, n. 11240).<br />

In tema di introduzione nel territorio dello Stato e di commercio di prodotti<br />

con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 C.P. ad<br />

opera della L. n. 99/2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che<br />

prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere<br />

il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente<br />

conseguito (Cass. Pen., sez. V, 4.06.2013, n. 41891).<br />

Altro requisito indispensabile per la sussistenza della fattispecie è quello c.d.<br />

della “confondibilità dei due marchi”, non risultando affatto indispensabile che<br />

la contraffazione risulti a seguito di un esame tecnico (cfr., tra le tante, Cass. Civ.,<br />

sez. I, 22.12.2004, n. 23787 e Trib. Trani, 26.01.2005, secondo cui non sussiste<br />

il delitto di contraffazione di marchio, quando questo, che contraddistingue una<br />

serie televisiva, viene apposto su capi di abbigliamento che recano, comunque,<br />

un diverso marchio della ditta produttrice).<br />

In definitiva, per la configurabilità dell’ipotesi in esame, è sufficiente che vi<br />

sia stata una concreta creazione o riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione<br />

emblematica e denominativa, del marchio contraffatto, ovvero che<br />

lo stesso si leghi al prodotto a cui è collegato.<br />

NOTA BENE<br />

Secondo la Cass. Pen., sez. V, 15.07.1997, n. 3674, dà luogo alla consumazione<br />

della fattispecie di cui all’art. 473 C.P., anche il solo possesso di materiale<br />

idoneo o strumentale al reato (quali, ad esempio, etichette, targhe, confezioni,<br />

effigi), così come la creazione dello strumento per la fabbricazione del marchio<br />

contraffatto (quale, a titolo di mero esempio, la detenzione di punzoni): la contraffazione<br />

di marchio, cioè, sussiste, anche nella mera ipotesi in cui il soggetto<br />

commercializzi le effigi di marchi contraffatti, ed indipendentemente dal fatto<br />

che le stesse siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.<br />

L’altra condotta punita dall’art. 473, co. 1, C.P., è quella dell’alterazione<br />

ovvero della modificazione parziale di un marchio o di un segno distintivo,<br />

attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di elementi marginali e non sostanziali.<br />

236


Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />

Quest’ipotesi delittuosa è forse più intuitiva per i più, poiché esige unicamente<br />

un intervento diretto su di un marchio o su di un segno genuino, a prescindere<br />

dalla sua materiale disponibilità, anche sulla base di una mera rielaborazione<br />

grafica ed espressiva, tale per cui il marchio alterato si presenta nella sua unitarietà<br />

come controfigura di quello genuino (cfr., per tutti, Cass. Pen., sez. V,<br />

9.03.2005, n. 38068).<br />

Se, quindi, sia l’attività di contraffazione sia quella di alterazione rappresentano<br />

sempre un pericolo in termini di confondibilità tra segno genuino e segno<br />

falsificato, la contraffazione consiste e si traduce in una riproduzione del marchio<br />

genuino che si avvicina molto all’originale, mentre l’alterazione (essendo<br />

una riproduzione parziale) tende invece a discostarsene.<br />

Ultima ipotesi, residuale, del reato in oggetto, è quella dell’uso illecito del<br />

marchio o del segno distintivo contraffatto od alterato, da parte di un terzo<br />

estraneo a tali fatti.<br />

Tale fattispecie, per lo più, si applica, laddove il marchio sia scisso dal prodotto<br />

che sponsorizza.<br />

Quanto poi all’elemento soggettivo richiesto per tutte le ipotesi esaminate, si<br />

rammenta che è sufficiente la coscienza e la volontà della contraffazione o dell’alterazione<br />

(dolo generico).<br />

Con riferimento al significato dell’inciso “potendo conoscere del titolo di<br />

proprietà industriale”, si enuncia il dubbio interpretativo relativo al fatto se tale<br />

possibilità di conoscenza sia ravvisabile nella condotta di colui il quale contraffà<br />

od altera un marchio od un segno distintivo di prodotto industriale, avendo<br />

elementi per conoscere (così come dovrà poi essere la Pubblica Accusa a dover<br />

provare) che i medesimi hanno un legittimo proprietario, oppure, piuttosto, più<br />

prosaicamente, nel comportamento di chi registrerà un marchio o lo userà, potendo<br />

conoscere dell’esistenza della pregressa registrazione del medesimo?<br />

Se risultasse vincente l’ultima tesi, poiché l’art. 22, D.Lgs. 10.02.2005, n. 30<br />

(c.d. “Codice della Proprietà Industriale”) assimila il marchio e la ditta al nome<br />

di dominio, è immediatamente intuibile che, tenuto conto dell’attuale, notevole,<br />

diffusione del c.d. “domain name” e della Rete Internet, sarà quasi impossibile<br />

riuscire a fornire la prova contraria dell’impossibilità di conoscenza dell’esistenza<br />

di un pregresso marchio d’impresa, sia esso già registrato ovvero ancora in attesa<br />

di registrazione, ma con deposito già avvenuto della relativa domanda.<br />

Ulteriore elemento da non sottovalutare da parte degli operatori del diritto è<br />

costituito dall’equiparazione dei marchi esteri a quelli italiani prevista dal co. 3<br />

dell’art. 473 C.P. e, in particolare, la conseguenza logico-giuridica che ne deriva<br />

inequivocabilmente, per cui, in caso di marchio estero, la condotta assume rilevanza<br />

penale in Italia, a patto che il marchio in questione sia stato regolarmente<br />

registrato, abbia ricevuto il brevetto, sia coperto dal diritto di privativa e, dunque,<br />

sia valido ed efficace nel territorio nazionale, con accertamento, in concreto,<br />

di tali elementi, che viene demandato al Giudicante.<br />

237


Capitolo VII - Gli illeciti maggiormente ricorrenti connessi con l’attività commerciale<br />

Altra questione spesso dibattuta è, infine, quella afferente alla c.d. “volgarizzazione”<br />

o “generalizzazione” del marchio, ovvero allorché la denominazione<br />

di un prodotto contenuta in un marchio perde il potere di individuazione del<br />

prodotto stesso, a causa di un uso generalizzato di tale nome, anche per indicare<br />

prodotti similari.<br />

In tali ipotesi, il significato ampio che viene acquisito dal marchio nel linguaggio<br />

comune determina l’annullamento del marchio stesso per decadenza<br />

(che deve però essere stabilita dal Giudicante), poiché non più riferibile ad un<br />

prodotto specifico.<br />

NOTA BENE<br />

Il delitto di cui all’art. 473 C.P. non può concorrere con quello di cui all’art.<br />

648 C.P., tenuto conto della valenza onnicomprensiva del primo reato che assorbe<br />

tutte le altre condotte ad esso successive.<br />

In tema di ricettazione, peraltro, l’affermazione di responsabilità per l’acquisto<br />

o per la ricezione di beni con marchi contraffatti od alterati non richiede che<br />

sia provata l’avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale, invece, per<br />

affermare l’esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e<br />

di incontestata utilizzazione da parte delle case produttrici (cfr., per tutti, Corte<br />

App. Roma, 7.03.2003).<br />

8. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con<br />

segni falsi, di cui all’art. 474 C.P.<br />

Art. 474 C.P.<br />

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque<br />

introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti<br />

industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti<br />

o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa<br />

da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00.<br />

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione<br />

nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in<br />

vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i<br />

prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni<br />

e con la multa fino a Euro 20.000,00.<br />

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione<br />

che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari<br />

e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà<br />

intellettuale o industriale.<br />

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