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Atto Aziendale - ULSS5

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5 L´ingiustifi cata assenza, anche ad una sola seduta, dei membri designati dall’ULSS costituisce mancanza di<br />

servizio ad ogni effetto.<br />

6 Tutti i membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustifi cato motivo, a tre riunioni<br />

consecutive della Commissione. Il Direttore Generale, pronunciata la decadenza, provvede alla surroga,<br />

rispettando le modalità di designazione. I nuovi nominativi restano in carica per il solo tempo intercorrente<br />

alla rinnovazione della Commissione stessa.<br />

7 I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa<br />

vigente per il personale del S.S.N. Al Presidente della Commissione è altresì corrisposta un’indennità di Euro<br />

67,00 al lordo delle trattenute di legge, per ogni giornata di partecipazione alle sedute.<br />

Art. 5 Funzionamento della Commissione Mista Conciliativa<br />

La Commissione e il suo Presidente hanno gli stessi poteri istruttori dell’U.R.P. e possono avvalersi, a questi fi ni,<br />

del personale dell’Uffi cio stesso.<br />

a Avvio riesame del reclamo<br />

Il Responsabile dell’Uffi cio Relazioni con il Pubblico, entro 7 giorni dalla richiesta di Riesame da parte dell’utente,<br />

ne dà comunicazione al Presidente della Commissione, trasmettendo allo stesso tutta la documentazione<br />

acquisita inerente al caso.<br />

b Convocazione<br />

La Commissione Mista Conciliativa, viene convocata dal Presidente entro il termine di 15 giorni dalla data<br />

di ricevimento dei reclami da parte dell’Uffi cio Relazioni con il pubblico. L’ordine del giorno deve contenere<br />

l’elenco delle segnalazioni, dei reclami o delle denuncie da trattare, corredato da adeguata documentazione.<br />

In caso d’urgenza o necessità, la riunione della Commissione Mista Conciliativa può essere disposta a mezzo<br />

di telegramma o fax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.<br />

c Funzioni del Presidente<br />

Il Presidente, oltre a convocare, presiedere la Commissione, fi rmarne gli atti e le decisioni, coadiuvato dal<br />

Segretario, provvede a:<br />

• riferire sui casi sottoposti all’esame della Commissione, disponendo termini e date per la trattazione e<br />

nominando, se opportuno, un relatore<br />

• decidere sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti; designare, scegliendolo tra i membri effettivi, il<br />

Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento<br />

• stabilire l’ordine e le modalità dei lavori e delle votazioni della Commissione ed a raccoglierne la volontà<br />

• sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali delle sedute.<br />

g Provvedimenti della Commissione<br />

I provvedimenti adottati dalla Commissione Mista Conciliativa devono avvenire a maggioranza assoluta dei<br />

votanti. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima<br />

votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non<br />

esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente fi nché le soluzioni siano ridotte a due, sulle<br />

quali avviene la votazione defi nitiva.<br />

Il Presidente della Commissione trasmette al Direttore Generale il verbale fi nale recante la decisione non<br />

vincolante adottata, unitamente alla sintetica motivazione su cui la stessa si fonda e ciò avvalendosi dell´U.R.P.<br />

che trattiene e conserva ad ogni effetto la relativa documentazione.<br />

h Adempimenti del Direttore Generale<br />

Il Direttore Generale provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di cui al precedente comma,<br />

a comunicare all´utente ed alla Commissione le determinazioni assunte in merito alla decisione stessa ed a<br />

quanto in essa eventualmente proposto ed osservato, motivando adeguatamente l´eventuale non accoglimento<br />

di essa.<br />

Art. 6 Il Difensore Civico Regionale<br />

1 L’utente, esperite le procedure di tutela previste dal presente Regolamento, può comunque accedere alle<br />

forme di tutela previste dalla L.R. 06.06.1988 n. 28 istitutiva del Difensore Civico Regionale.<br />

2 Il Presidente della Commissione Mista Conciliativa parteciperà agli incontri periodici tra i Presidenti delle Commissioni<br />

Miste Conciliative aziendali della Regione convocati, al fi ne di garantire omogeneità di comportamenti<br />

e per il monitoraggio dell’andamento dell’attività delle medesime, dal Difensore Civico Regionale.<br />

3 Le spese di viaggio relative alle partecipazioni di cui sopra sono a carico dell´Azienda U.L.S.S. 5.<br />

Art. 7 Esercizio della tutela nelle strutture private<br />

4 Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente regolamento sono estesi anche agli utenti<br />

di strutture sanitarie private accreditate o pre-accreditate ubicate nel territorio dell´Azienda U.L.S.S. 5.<br />

5 In caso di trattazione di questioni concernenti utenti di strutture private accreditate con l’Azienda U.L.S.S. 5,<br />

la Commissione Mista Conciliativa, fermo restando le competenze stabilite dal presente Regolamento, sarà<br />

integrata da un componente designato dalla struttura accreditata nel cui ambito è si è verifi cata la situazione<br />

oggetto di reclamo.<br />

d Funzioni del Segretario<br />

Il Segretario svolge i seguenti compiti:<br />

• coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, assolvendo autonomamente e/o su indicazione<br />

del Presidente stesso, tutte le incombenze di carattere istruttorio<br />

• è responsabile della conservazione degli atti in corso di trattazione, della spedizione della corrispondenza e<br />

dei plichi, della notifi ca di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni e di qualsiasi altro documento inerente<br />

ai lavori della Commissione, tenendone nota su apposito registro della Commissione stessa<br />

• se dovuta, dopo la spedizione della risposta all’istante, e per ogni inerente adempimento di legge o di regolamento<br />

(rilascio copia, accesso agli atti, ecc.), spetta al Segretario della Commissione restituire all’U.R.P.<br />

tutta la documentazione di ciascun caso per l’archiviazione.<br />

e Validità delle sedute della Commissione<br />

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, tra cui il<br />

Presidente o il membro da lui designato come sostituto e del Segretario o suo sostituto.<br />

f Riesame dei reclami<br />

Il riesame del reclamo si conclude entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda<br />

di cui al primo comma. Per il riesame la Commissione può disporre di ulteriori attività istruttorie, compresa<br />

l’audizione dell’utente e di tutti i soggetti coinvolti.<br />

Aggiornamento 2006 Azienda U.L.S.S. 5 <strong>Atto</strong> aziendale Allegato 6 3 Allegato 6 4 Azienda U.L.S.S. 5 <strong>Atto</strong> aziendale Aggiornamento 2006

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