Avv. Antonio Pavan (70 KB) - Provincia di Treviso
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IL PUNTO DI VISTA DEI<br />
PRIVATI CITTADINI E DELLE<br />
IMPRESE<br />
<strong>Antonio</strong> <strong>Pavan</strong><br />
<strong>Avv</strong>ocato del Foro <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong>
Art. 2, legge n. 241 del 1990<br />
L’art. 2, commi 2, 3, e 4 della l. n. 241 del 7.8.1990, nel testo oggi in<br />
vigore - (frutto <strong>di</strong> alcune manipolazioni legislative ad opera della l. n. 69<br />
del 18.6.2009 e del d.lgs n. 104 del 2.7.2010) - in<strong>di</strong>vidua in 30 giorni il<br />
termine generale <strong>di</strong> conclusione <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento amministrativo,<br />
stabilendo che lo stesso può essere allungato sino ad un massimo <strong>di</strong> 180<br />
giorni, eccezion fatta per la materia della citta<strong>di</strong>nanza e<br />
dell’immigrazione, ove il termine può anche essere superato.<br />
Una volta in<strong>di</strong>viduato il termine entro cui l’amministrazione deve<br />
provvedere, decorso questo lasso <strong>di</strong> tempo, tre sono le situazioni che si<br />
possono configurare:
Art. 2, legge n. 241 del 1990: segue<br />
• 1° ipotesi, non viene adottato alcun provve<strong>di</strong>mento, ma la legge<br />
attribuisce al silenzio serbato dall’amministrazione un significato, nel<br />
senso che quel silenzio equivale ad accoglimento o rigetto dell’istanza.<br />
In questi casi si parla <strong>di</strong> silenzio significativo;<br />
• 2° ipotesi, si ha quando non viene adottato alcun provve<strong>di</strong>mento e la<br />
legge non attribuisce significato al silenzio mantenuto<br />
dall’amministrazione. Siamo <strong>di</strong> fronte ad una vera e propria inerzia<br />
amministrativa;<br />
• 3 ° ipotesi, si ha, infine, quando l’inerzia amministrativa perdura ed il<br />
privato decide <strong>di</strong> non avvalersi dello strumento <strong>di</strong> cui all’art. 31 del<br />
Co<strong>di</strong>ce del processo amministrativo (c.d. ricorso avverso il silenzioinadempimento<br />
della p.a.).
L’art. 2 bis, legge n. 241 del 1990<br />
• Art. 2 bis della l. n. 241 del 1990: “le pubbliche amministrazioni …<br />
sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in<br />
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine <strong>di</strong><br />
conclusione del proce<strong>di</strong>mento”.<br />
• La norma, in modo chiaro, afferma che la pubblica amministrazione<br />
che, con dolo (e quin<strong>di</strong> volutamente) o per colpa (e quin<strong>di</strong> per<br />
negligenza) non conclude il proce<strong>di</strong>mento nel termine stabilito, è<br />
tenuta a risarcire il danno sofferto da chi ha presentato la domanda.
Cons. Stato, Ad. Pl., 15.9.2005, n. 7<br />
Prima dell’introduzione dell’art. 2 bis, all’interno della l. n. 241 del<br />
7.8.1990, la giurisprudenza prevalente (in particolare cfr. Adunanza<br />
Plenaria del Consiglio <strong>di</strong> Stato, n. 7 del 15.9.2005) affermava che il<br />
ritardo era risarcibile solo se seguito da un provve<strong>di</strong>mento favorevole<br />
al privato, non già nel caso opposto.
Il cambio <strong>di</strong> prospettiva imposto<br />
dall’art. 2 bis, legge n. 241 del 1990<br />
L’art. 2 bis, della l. n. 241 del 7.8.1990, impone invece, almeno secondo<br />
un certa tesi, un cambio <strong>di</strong> rotta.<br />
Quando un privato presenta una domanda all’amministrazione vengono in<br />
gioco due <strong>di</strong>stinti beni della vita, due interessi:<br />
•il primo è quello che i tempi <strong>di</strong> risposta prescritti vengano rispettati;<br />
•il secondo, invece, è sotteso all’accoglimento della domanda.
Cons. Stato, Sez. V, 28.2.2011, n.<br />
1271<br />
«In caso <strong>di</strong> ritardo nel rilascio <strong>di</strong> un permesso <strong>di</strong> costruire in variante…il<br />
privato è abilitato a richiedere innanzi al g.a. il risarcimento del "danno<br />
da ritardo"...L'art. 2 bis, comma 1, l. n. 241/90, presuppone che anche il<br />
tempo sia un bene della vita per il citta<strong>di</strong>no: e infatti, il ritardo nella<br />
conclusione <strong>di</strong> un qualunque proce<strong>di</strong>mento è sempre un costo, dal<br />
momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella<br />
pre<strong>di</strong>sposizione e nell'attuazione <strong>di</strong> piani finanziari relativi a qualsiasi<br />
intervento, con<strong>di</strong>zionandone la relativa convenienza economica».
La natura e i presupposti della<br />
responsabilità della p.a.<br />
La giurisprudenza prevalente (cfr. a titolo esemplificativo Cons. Stato.,<br />
Sez. V, 15.4.2010, n. 2150) riconduce la responsabilità della pubblica<br />
amministrazione al modello della responsabilità extracontrattuale <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 2043 c.c.. “…la responsabilità civile della p.a. per danni cagionati<br />
dall’esercizio non corretto del potere pubblicistico è riconducibile al<br />
modello della responsabilità aquiliana…In tal senso si pone il<br />
con<strong>di</strong>visibile orientamento della prevalente giurisprudenza<br />
amministrativa in uno allo ius superveniens <strong>di</strong> cui all’art. 2 bis, l. 7<br />
agosto 1990, n. 241 (inserito dall’art. 7, l. 18 giugno 2009, n. 69), che, in<br />
tema, <strong>di</strong> danno da ritardo proce<strong>di</strong>mentale, richiede il requisito<br />
dell’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c…”.
L’onere probatorio a carico del<br />
privato<br />
Accettata la tesi della natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., della<br />
responsabilità della p.a. per ritardo, cosa deve provare il privato?<br />
• a) l’avvenuta violazione da parte della p.a. dell’obbligo <strong>di</strong> provvedere<br />
entro il termine prescritto;<br />
• b) la condotta dolosa o colposa dell’amministrazione;<br />
• c) la produzione <strong>di</strong> un danno ingiusto;<br />
• d) la circostanza che il danno patito è conseguenza del ritardo con cui<br />
l’amministrazione ha provveduto.
a) Violazione del termine<br />
La prima prova, quella dell’avvenuta violazione del termine <strong>di</strong><br />
conclusione del proce<strong>di</strong>mento sarà relativamente semplice. Sarà infatti<br />
sufficiente in<strong>di</strong>viduare il termine entro il quale l’amministrazione<br />
avrebbe dovuto provvedere, dar conto della data in cui è stata<br />
depositata la domanda o avviato d’ufficio il proce<strong>di</strong>mento e, attraverso<br />
un semplice calcolo, evidenziare come tale termine sia trascorso senza<br />
che l’amministrazione si sia pronunziata.
) L’elemento soggettivo<br />
• Quanto all’elemento soggettivo, <strong>di</strong>ce la giurisprudenza che pur non<br />
essendo configurabile una generalizzata presunzione (relativa) <strong>di</strong> colpa<br />
dell’amministrazione, possono operare regole <strong>di</strong> comune esperienza e<br />
la presunzione semplice, <strong>di</strong> cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla singola<br />
fattispecie.<br />
• Spetterà <strong>di</strong> contro all’amministrazione <strong>di</strong>mostrare che si è trattato <strong>di</strong> un<br />
errore scusabile. Prova, questa, <strong>di</strong>fficile da fornire per<br />
l’amministrazione, essendo suo compito pre<strong>di</strong>sporre misure<br />
organizzative idonee a consentire il rispetto dei termini<br />
normativamente previsti.
c) Il nesso <strong>di</strong> causalità<br />
• La prova del nesso <strong>di</strong> causalità, ovvero la prova che il danno patito è<br />
conseguenza della violazione dell’obbligo <strong>di</strong> provvedere<br />
tempestivamente, andrà offerta seguendo i parametri dettati dalla Corte<br />
<strong>di</strong> Cassazione nella lettura degli artt. 40 e 41 del co<strong>di</strong>ce penale per cui<br />
“tale nesso” sussisterà “in tutti i casi in cui possa ritenersi che la<br />
condotta colposamente omessa, ove fosse stata tenuta, avrebbe<br />
impe<strong>di</strong>to l’evento”.<br />
• Questa prova, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accade nel processo penale, potrà<br />
ritenersi sussistente in tutti i casi in cui si riesca <strong>di</strong>mostrare che se<br />
l’amministrazione avesse provveduto tempestivamente, il danno si<br />
sarebbe evitato con ragionevole probabilità, ovvero con una probabilità<br />
superiore al 50 %.
Le voci <strong>di</strong> danno risarcibili<br />
Possiamo <strong>di</strong>stinguere almeno 6 situazioni che possono <strong>di</strong>scendere dalla<br />
mancata adozione tempestiva <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento amministrativo.<br />
Le prime tre sono le seguenti:<br />
•l'amministrazione non adotta alcun provve<strong>di</strong>mento ed il richiedente,<br />
nonostante il tempo trascorso, mantiene interesse alla sua emanazione;<br />
•l'amministrazione adotta in ritardo il provve<strong>di</strong>mento dovuto, che è <strong>di</strong><br />
accoglimento della domanda del privato;<br />
•l'amministrazione adotta dapprima un provve<strong>di</strong>mento negativo, ma poi lo<br />
riforma, accogliendo la richiesta del privato, in via <strong>di</strong> autotutela, o in forza<br />
<strong>di</strong> una pronuncia giuris<strong>di</strong>zionale.
Le voci <strong>di</strong> danno risarcibili: segue<br />
In queste prime 3 ipotesi (sub 1, 2 e 3) il comune denominatore è dato<br />
dalla determinazione del danno risarcibile, che è pari alla minore utilità<br />
patrimoniale conseguita a causa del tempo illegittimamente trascorso tra la<br />
scadenza del termine entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto<br />
provvedere ed il momento in cui il provve<strong>di</strong>mento viene effettivamente<br />
adottato.
Le voci <strong>di</strong> danno risarcibili: segue<br />
Una quarta ipotesi è la seguente:<br />
•l'amministrazione adotta in ritardo il provve<strong>di</strong>mento positivo dovuto, ma<br />
questo non è più satisfattivo dell'interesse del privato, perché il decorso<br />
del tempo ha provocato l'irrime<strong>di</strong>abile inutilità dell'atto, ai fini<br />
dell'attribuzione del bene o dell'utilità finale richiesta.<br />
In questa ipotesi (n. 4), il danno risarcibile è <strong>di</strong>verso da quello delle<br />
prime tre ipotesi. Si pensi, così, alla domanda <strong>di</strong> autorizzazione al<br />
trasporto <strong>di</strong> un bene ai fini della sua successiva ven<strong>di</strong>ta, accolta dopo il<br />
perimento della merce. In questa situazione, per l'istante, il ritardo nel<br />
provvedere non determina l'ottenimento <strong>di</strong> una minore utilità patrimoniale,<br />
ma gli impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> realizzare una qualsivoglia utilità Conseguentemente,<br />
il ristoro è necessariamente pari all'intera utilità fallita.
Le voci <strong>di</strong> danno risarcibili: segue<br />
La quinta ipotesi riguarda invece quest’altro caso:<br />
•l'amministrazione adotta in ritardo il provve<strong>di</strong>mento, che, però, è<br />
sfavorevole al privato.<br />
In tale circostanza (n. 5) il risarcimento del danno sarà limitato al c.d.<br />
“interesse negativo”. Il danno, infatti, non potrà essere quello che<br />
<strong>di</strong>scende dalla mancata emanazione del provve<strong>di</strong>mento, ma solo quello<br />
che sia derivato al privato dalla situazione <strong>di</strong> incertezza protratta oltre il<br />
termine.
Le voci <strong>di</strong> danno risarcibili: segue<br />
Sesta ipotesi è la seguente:<br />
•l'amministrazione non adotta alcun provve<strong>di</strong>mento perché, a causa del<br />
tempo trascorso, non è più nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> provvedere sull'istanza e,<br />
per mutamento delle stesse, deve rigettarla.<br />
In tale evenienza (n. 6), il risarcimento del danno potrebbe comprendere<br />
oltre al ristoro dell’interesse negativo <strong>di</strong> cui al caso precedente, anche<br />
l’equivalente <strong>di</strong> ciò <strong>di</strong> cui il privato avrebbe avuto <strong>di</strong>ritto se<br />
l’amministrazione si fosse pronunziata in tempo a con<strong>di</strong>zione che l’istante<br />
sia in grado <strong>di</strong> provare in giu<strong>di</strong>zio il certo, o probabile, accoglimento della<br />
sua domanda, se l’amministrazione si fosse pronunziata tempestivamente.
I criteri <strong>di</strong> prova del danno<br />
Spetterà al privato fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del<br />
danno.<br />
•È legittimo il ricorso alle presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c., a<br />
con<strong>di</strong>zione, tuttavia, che il ricorrente abbia allegato precise circostanze <strong>di</strong><br />
fatto sui cui si fonda il danno.<br />
•È ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex art.<br />
1226 c.c. , ma solo se non è possibile provare il danno nel suo preciso<br />
ammontare e non già per provare il danno nella sua esistenza.<br />
•Non può il privato, al fine <strong>di</strong> assolvere al proprio onere probatorio,<br />
invocare sic et simpliciter una consulenza tecnica d’ufficio, che ha la<br />
funzione <strong>di</strong> fornire all’attività valutativa del giu<strong>di</strong>ce l’apporto <strong>di</strong><br />
cognizione tecniche.
Casi pratici: Cons. Stato, Sez. V,<br />
21.3.2011, n. 1739<br />
«…il tempestivo rilascio dell’autorizzazione avrebbe messo in con<strong>di</strong>zione<br />
l’impresa <strong>di</strong> rispettare il proprio programma <strong>di</strong> investimento, mentre il<br />
ritardo ha determinato uno sfasamento tra ricorso al cre<strong>di</strong>to e attuazione<br />
dell’intervento, che ha certamente determinato un danno all’impresa<br />
ricorrente, che, - ove avesse conosciuto i reali tempi <strong>di</strong> durata del<br />
proce<strong>di</strong>mento amministrativo – avrebbe potuto desistere dall’investimento<br />
o comunque non ricorrere subito al finanziamento, non pagando, in<br />
entrambi i casi, gli interessi passivi in questione»
Casi pratici: Cons. Stato, Sez. V,<br />
28.2.2011, n. 1271<br />
• «In sede <strong>di</strong> determinazione del risarcimento del danno da ritardo nel<br />
rilascio <strong>di</strong> un permesso <strong>di</strong> costruire, può essere liquidato anche il<br />
danno biologico, il quale costituisce quell'aspetto del danno non<br />
patrimoniale che afferisce all'integrità fisica della persona, derivante<br />
nella specie dalla patologia "<strong>di</strong>sturbo ansioso-depressivo reattivo con<br />
somatizzazioni, quali l'alopecia", tenuto conto del fatto che la già<br />
debole situazione psico-fisica del ricorrente è stata in concreto messa<br />
duramente alla prova da una attesa, apparsa a volte interminabile,<br />
della conclusione <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento, da cui <strong>di</strong>pendeva la sorte<br />
dell'unica attività impren<strong>di</strong>toriale in quel momento svolta. La<br />
quantificazione del danno biologico permanente (nella specie<br />
determinato in sette punti percentuali), va effettuata in via equitativa,<br />
anche tenendo conto dell'età del ricorrente e dei criteri <strong>di</strong> cui all'art.<br />
139 d.lg. n. 209 del 2005, su cui vanno calcolati interessi e<br />
rivalutazione monetaria.»
La possibile decurtazione della<br />
richiesta <strong>di</strong> risarcimento<br />
Art. 30, comma 3, del Co<strong>di</strong>ce del processo amministrativo “Nel<br />
determinare il risarcimento il giu<strong>di</strong>ce valuta tutte le circostanze <strong>di</strong><br />
fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude<br />
il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando<br />
l’or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong>ligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti <strong>di</strong><br />
tutela previsti dall'or<strong>di</strong>namento”.
Cons. Stato, Ad. Pl., 23.3.2011, n. 3<br />
«La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione<br />
del provve<strong>di</strong>mento e con la <strong>di</strong>ligente utilizzazione degli altri strumenti<br />
<strong>di</strong> tutela previsti dall'or<strong>di</strong>namento, oggi sancita dall'art. 30, comma 3<br />
co<strong>di</strong>ce del processo amministrativo, deve ritenersi ricognitiva <strong>di</strong><br />
principi già evincibili alla stregua <strong>di</strong> un’interpretazione evolutiva del<br />
co. 2 , art. 1227 c.c.. Pertanto l'omessa attivazione degli strumenti <strong>di</strong><br />
tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle<br />
parti, dato valutabile, alla stregua del canone <strong>di</strong> buona fede e del<br />
principio <strong>di</strong> solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del<br />
danno evitabile con l’or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong>ligenza».
Il Giu<strong>di</strong>ce avente giuris<strong>di</strong>zione<br />
sulla domanda risarcitoria<br />
L’art. 133, comma 1, lett. a), del nuovo Co<strong>di</strong>ce del processo<br />
amministrativo stabilisce la devoluzione in favore della giuris<strong>di</strong>zione<br />
esclusiva del giu<strong>di</strong>ce amministrativo (Tar e Consiglio <strong>di</strong> Stato) delle<br />
controversie “in materia <strong>di</strong>: a) risarcimento del danno ingiusto cagionato<br />
in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine <strong>di</strong><br />
conclusione del proce<strong>di</strong>mento amministrativo”.
I termini per la proposizione della<br />
domanda <strong>di</strong> risarcimento<br />
I Ipotesi: ritardo dovuto all’adozione <strong>di</strong> un primo provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
rigetto della domanda del privato, poi annullato dal giu<strong>di</strong>ce e seguito dal<br />
rilascio <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento positivo, <strong>di</strong> accoglimento della domanda.<br />
Nel caso, troverà applicazione l’art. 30, comma 3, del Co<strong>di</strong>ce del processo<br />
amministrativo, con la conseguenza che la domanda andrà proposta nel<br />
termine <strong>di</strong> 120 giorni dalla conoscenza del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego o, in<br />
caso <strong>di</strong> impugnazione <strong>di</strong> tale provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego, nel corso del<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> annullamento o, al più tar<strong>di</strong>, entro 120 giorni dal passaggio in<br />
giu<strong>di</strong>cato della sentenza, con cui viene annullato l’atto fonte del danno.
I termini per la proposizione della<br />
domanda <strong>di</strong> risarcimento: segue<br />
II caso: risarcimento del danno derivante dall’inosservanza (dolosa o<br />
colposa) del termine <strong>di</strong> conclusione del proce<strong>di</strong>mento.<br />
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Co<strong>di</strong>ce del Processo amministrativo, il<br />
termine per proporre l’azione <strong>di</strong> risarcimento del danno è <strong>di</strong> un anno e 120<br />
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per provvedere.
Il ritardo nei pagamenti (il d.lgs n.<br />
231 del 2002 <strong>di</strong> attuazione della<br />
Direttiva n. 35 del 2000 )<br />
• Il decreto trova applicazione (art. 1) ad ogni pagamento effettuato a<br />
titolo <strong>di</strong> corrispettivo in una transazione commerciale.<br />
• Il decreto prevede quin<strong>di</strong> che alla scadenza <strong>di</strong> pagamento pattuita (art.<br />
4, comma 1) o, in assenza, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura<br />
o richiesta equivalente, decorrano automaticamente gli interessi<br />
moratori, nella misura (art. 5) pari al saggio d’interesse del principale<br />
strumento <strong>di</strong> rifinanziamento della Banca centrale europea applicato<br />
alla sua più recente operazione <strong>di</strong> rifinanziamento effettuata il primo<br />
giorno <strong>di</strong> calendario del semestre, maggiorato <strong>di</strong> 7 punti.
Il ritardo nei pagamenti (il d.lgs n.<br />
231 del 2002 <strong>di</strong> attuazione della<br />
Direttiva n. 35 del 2000 ): segue<br />
• Viene precisato che il cre<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto al risarcimento dei costi<br />
sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli<br />
tempestivamente (art. 6, comma 1).<br />
• Vengono infine sanzionati con la nullità rilevabile d’ufficio (art. 7,<br />
comma 1) gli accor<strong>di</strong> sulle scadenze <strong>di</strong> pagamento che risultino<br />
gravemente iniqui a danno del cre<strong>di</strong>tore (art. 7, comma 1).
La Direttiva 2011/7/UE<br />
Gli Stati membri, nel recepire la <strong>di</strong>rettiva, dovranno assicurare, quando<br />
debitore è una pubblica amministrazione:<br />
•che il termine <strong>di</strong> pagamento non superi i 30 giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione<br />
della fattura (o documento equivalente <strong>di</strong> pagamento: ad es. preavviso <strong>di</strong><br />
fattura), o della merce o servizio, nel caso in cui non vi sia certezza circa<br />
la data <strong>di</strong> ricezione della fattura, con la precisazione che se la fattura è<br />
giunta prima della merce, il termine <strong>di</strong> 30 giorni decorre dalla ricezione <strong>di</strong><br />
quest’ultima (art. 4, comma 3, punto a);<br />
•che la data <strong>di</strong> ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo<br />
contrattuale tra debitore e cre<strong>di</strong>tore (art. 4, comma 3, punto b).
La Direttiva 2011/7/UE: segue<br />
Solo in casi eccezionali (art. 4, comma 4), il termine <strong>di</strong> pagamento potrà<br />
essere prolungato sino a 60 giorni. Ciò in favore delle amministrazioni<br />
pubbliche che svolgono attività <strong>di</strong> natura industriale o commerciale che<br />
sia soggetta, come impresa pubblica ai requisiti <strong>di</strong> trasparenza della<br />
<strong>di</strong>rettiva 2006/111/CE, ovvero degli enti pubblici che forniscono<br />
assistenza sanitaria (USL).
La Direttiva 2011/7/UE: altri<br />
importanti novità<br />
• Il saggio degli interessi moratori <strong>di</strong>verrà (art. 2, comma 1, punti 6 e 7)<br />
pari a quello <strong>di</strong> riferimento (ovvero quello applicato dalla Banca<br />
centrale europea alle sue più recenti operazioni <strong>di</strong> rifinanziamento),<br />
maggiorato <strong>di</strong> 8 punti e non più, <strong>di</strong> 7, come previsto dall’art. 5, d.lgs n.<br />
231 del 2002. Peraltro la pubblica amministrazione non potrà fissare<br />
tassi inferiori a quello in<strong>di</strong>cato (art. 4, comma 1).<br />
• Il <strong>di</strong>ritto, in capo al cre<strong>di</strong>tore che venga pagato in ritardo, <strong>di</strong> ottenere<br />
dal debitore, oltre al pagamento degli interessi moratori, un importo<br />
forfettario minimo <strong>di</strong> € 40,00, anche ove non si sia reso necessario<br />
scrivere un sollecito <strong>di</strong> pagamento (art. 6, commi 1 e 2). Il cre<strong>di</strong>tore<br />
avrà altresì <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere risarcito delle spese ulteriori ad € 40,00<br />
sopportate a causa del ritardo nel pagamento, ivi comprese quelle<br />
sostenute per aver affidato l’attività <strong>di</strong> recupero del cre<strong>di</strong>to ad un legale<br />
(art. 6, comma 3).
La Direttiva 2011/7/UE: campo <strong>di</strong><br />
applicazione<br />
•La Direttiva (2011/7/UE) interesserà i contratti aventi ad oggetto la<br />
fornitura <strong>di</strong> merci e la prestazioni <strong>di</strong> servizi (art. 1), non già i contratti<br />
aventi ad oggetto i lavori.<br />
•Il campo <strong>di</strong> applicazione, dunque, sarà il medesimo <strong>di</strong> quello della<br />
Direttiva vigente (2000/35/CE) e del d.lgs <strong>di</strong> attuazione, n. 231 del 2002.<br />
•Per gli appalti <strong>di</strong> lavori, si dovrà quin<strong>di</strong> continuare a far riferimento alla<br />
<strong>di</strong>sciplina contenuta negli artt. 141, 142 e 143 del citato d.p.r. 5.10.2010,<br />
n. 207 (Regolamento <strong>di</strong> esecuzione del Co<strong>di</strong>ce del Contratti pubblici).
La Direttiva 2011/7/UE:<br />
conseguenze per il suo mancato<br />
recepimento da parte dello Stato<br />
italiano<br />
Tenuto conto che la Direttiva reca norme attributive <strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong><br />
vantaggio sufficientemente dettagliate, è possibile ritenere che la stessa<br />
possa trovare applicazione anche ove il legislatore italiano non dovesse, in<br />
ipotesi, tempestivamente attuarne il recepimento. Ciò, limitatamente ai<br />
c.d. «rapporti verticali», tra citta<strong>di</strong>ni e Stato.
Altre considerazioni<br />
• Il 28 luglio è stata presentata una proposta <strong>di</strong> legge alla Presidenza del<br />
Consiglio della Regione Veneto, volta ad istituire un Co<strong>di</strong>ce regionale<br />
dei pagamenti che, in attesa del recepimento della Direttiva da parte<br />
dello Stato italiano, vuole, per così <strong>di</strong>re, costituire un passo interme<strong>di</strong>o<br />
<strong>di</strong> preparazione verso il suo rispetto, prevedendo che i pagamenti<br />
vengano evasi entro 60 giorni.<br />
• L’art. 31 del d.l 31.5.010, n 78, prevede che “a partire dal 1° gennaio<br />
2011, i cre<strong>di</strong>ti non prescritti, certi, liqui<strong>di</strong> ed esigibili, maturati nei<br />
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio<br />
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti”<br />
potessero “essere compensati con le somme dovute a seguito <strong>di</strong><br />
iscrizione a ruolo”. Il citato articolo continua <strong>di</strong>sponendo che “Le<br />
modalità <strong>di</strong> attuazione…” fossero “stabilite con decreto del Ministero<br />
dell'economia e delle finanze, anche al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto<br />
degli equilibri programmati <strong>di</strong> finanza pubblica”.
IL PUNTO DI VISTA DEI<br />
PRIVATI CITTADINI E DELLE<br />
IMPRESE<br />
<strong>Antonio</strong> <strong>Pavan</strong><br />
<strong>Avv</strong>ocato del Foro <strong>di</strong> <strong>Treviso</strong>