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nonché quelli prodotti dagli uffici statali postunitari della rispettiva circoscrizione;<br />
- le sezioni di archivio di Stato, con sede in città non capoluogo di provincia, le quali conservano<br />
i fondi documentari di particolare pregio esistenti in loco e dipendono dalla direzione del<br />
l’archivio di Stato competente per la Provincia.<br />
Il Ministero per i beni e le attività culturali, anche quello relativo ai beni archivistici, è nato<br />
con il compito di provvedere al coordinamento tecnico-amministrativo dell’intero settore, occupandosi<br />
della conservazione degli archivi storici statali, della sorveglianza sugli archivi statali in formazione<br />
presso le varie amministrazioni e della vigilanza sugli archivi non statali [archivi di enti pubblici<br />
territoriali e non, archivi di enti privati, archivi di aziende, archivi familiari].<br />
Accanto all’amministrazione archivistica attiva, è stata prevista l’esistenza di un organo collegiale<br />
di carattere consultivo, ovvero i comitati tecnico-scientifici. 1<br />
Una delle funzioni istituzionali dell’amministrazione archivistica, fissata dall’art. 1<br />
della legge degli archivi del 1963, è quella di provvedere alla conservazione dei documenti non<br />
più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio che gli organi centrali e periferici dello Stato<br />
formano nello svolgimento delle loro attività istituzionali. A proposito della conservazione degli<br />
archivi, l’art. 40 del D. Lgs 490/1999 specifica che “Gli enti pubblici hanno l’obbligo di<br />
ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi<br />
agli affari esauriti da oltre quarant’anni. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori<br />
o detentori a qualsiasi titolo, degli archivi privati di notevole interesse storico”.<br />
Sull’osservanza degli obblighi vigilano i soprintendenti archivistici.<br />
In base all’art. 1 del D.P.R. 1409/1963, l’amministrazione degli archivi di Stato è<br />
tenuta a conservare:<br />
- gli archivi degli Stati italiani preunitari;<br />
- i documenti degli ordini giudiziari e amministrativi dello Stato non più<br />
occorrenti alle necessità ordinarie di servizio;<br />
- gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in<br />
deposito per disposizione di legge o per altro.<br />
Gli organi preposti alla conservazione sono:<br />
1. l’Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, per quanto riguarda i documenti<br />
prodotti dagli archivi degli organi centrali dello Stato;<br />
2. gli archivi di Stato con sede nei capoluoghi di Provincia [e relative sezioni], per quanto<br />
ottiene ai documenti formati dagli archivi degli organi periferici dello Stato, aventi<br />
sede nella circoscrizione di loro competenza. In essi si conservano pure gli archivi<br />
degli Stati preunitari, quelli notarili anteriori agli ultimi cento anni, quelli degli enti<br />
ecclesiastici e delle corporazioni religiose soppresse, i cui beni siano stati confiscati<br />
dallo Stato. Inoltre, gli archivi di Stato possonoconservare anche archivi non<br />
appartenenti allo Stato, come quelli di enti pubblici [Regioni, Province, etc.] e di<br />
archivi privati [di famiglie, imprese, istituzioni, o personali] a seguito di donazioni,<br />
acquisti o espropriazioni 2 . A proposito della consultabilità dei documenti, l’art. 107<br />
del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali<br />
chiarisce che i documenti conservati negli archivi di Stato sono consultabili, fatta<br />
eccezione sia per quelli a carattere riservato concernenti la politica estera o<br />
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquant’anni dopo la loro data, sia<br />
per quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, a loro volta<br />
consultabili dopo settant’anni. Anche i documenti dei processi penali diventano<br />
consultabili settant’anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministero<br />
dell’Interno può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti a<br />
carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti dalla legge.<br />
I privati che risultino possessori, detentori o proprietari di archivi o di documenti dichiarati<br />
di notevole interesse storico hanno l’obbligo di consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta<br />
tramite il soprintendente archivistico, di consultare quei documenti che, d’intesa con lo stesso<br />
soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato; le già ricordate norme si applicano<br />
pure agli archivi storici degli enti pubblici.<br />
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