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nonché quelli prodotti dagli uffici statali postunitari della rispettiva circoscrizione;<br />

- le sezioni di archivio di Stato, con sede in città non capoluogo di provincia, le quali conservano<br />

i fondi documentari di particolare pregio esistenti in loco e dipendono dalla direzione del<br />

l’archivio di Stato competente per la Provincia.<br />

Il Ministero per i beni e le attività culturali, anche quello relativo ai beni archivistici, è nato<br />

con il compito di provvedere al coordinamento tecnico-amministrativo dell’intero settore, occupandosi<br />

della conservazione degli archivi storici statali, della sorveglianza sugli archivi statali in formazione<br />

presso le varie amministrazioni e della vigilanza sugli archivi non statali [archivi di enti pubblici<br />

territoriali e non, archivi di enti privati, archivi di aziende, archivi familiari].<br />

Accanto all’amministrazione archivistica attiva, è stata prevista l’esistenza di un organo collegiale<br />

di carattere consultivo, ovvero i comitati tecnico-scientifici. 1<br />

Una delle funzioni istituzionali dell’amministrazione archivistica, fissata dall’art. 1<br />

della legge degli archivi del 1963, è quella di provvedere alla conservazione dei documenti non<br />

più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio che gli organi centrali e periferici dello Stato<br />

formano nello svolgimento delle loro attività istituzionali. A proposito della conservazione degli<br />

archivi, l’art. 40 del D. Lgs 490/1999 specifica che “Gli enti pubblici hanno l’obbligo di<br />

ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi<br />

agli affari esauriti da oltre quarant’anni. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori<br />

o detentori a qualsiasi titolo, degli archivi privati di notevole interesse storico”.<br />

Sull’osservanza degli obblighi vigilano i soprintendenti archivistici.<br />

In base all’art. 1 del D.P.R. 1409/1963, l’amministrazione degli archivi di Stato è<br />

tenuta a conservare:<br />

- gli archivi degli Stati italiani preunitari;<br />

- i documenti degli ordini giudiziari e amministrativi dello Stato non più<br />

occorrenti alle necessità ordinarie di servizio;<br />

- gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in<br />

deposito per disposizione di legge o per altro.<br />

Gli organi preposti alla conservazione sono:<br />

1. l’Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, per quanto riguarda i documenti<br />

prodotti dagli archivi degli organi centrali dello Stato;<br />

2. gli archivi di Stato con sede nei capoluoghi di Provincia [e relative sezioni], per quanto<br />

ottiene ai documenti formati dagli archivi degli organi periferici dello Stato, aventi<br />

sede nella circoscrizione di loro competenza. In essi si conservano pure gli archivi<br />

degli Stati preunitari, quelli notarili anteriori agli ultimi cento anni, quelli degli enti<br />

ecclesiastici e delle corporazioni religiose soppresse, i cui beni siano stati confiscati<br />

dallo Stato. Inoltre, gli archivi di Stato possonoconservare anche archivi non<br />

appartenenti allo Stato, come quelli di enti pubblici [Regioni, Province, etc.] e di<br />

archivi privati [di famiglie, imprese, istituzioni, o personali] a seguito di donazioni,<br />

acquisti o espropriazioni 2 . A proposito della consultabilità dei documenti, l’art. 107<br />

del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali<br />

chiarisce che i documenti conservati negli archivi di Stato sono consultabili, fatta<br />

eccezione sia per quelli a carattere riservato concernenti la politica estera o<br />

interna dello Stato, che diventano consultabili cinquant’anni dopo la loro data, sia<br />

per quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, a loro volta<br />

consultabili dopo settant’anni. Anche i documenti dei processi penali diventano<br />

consultabili settant’anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministero<br />

dell’Interno può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti a<br />

carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti dalla legge.<br />

I privati che risultino possessori, detentori o proprietari di archivi o di documenti dichiarati<br />

di notevole interesse storico hanno l’obbligo di consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta<br />

tramite il soprintendente archivistico, di consultare quei documenti che, d’intesa con lo stesso<br />

soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato; le già ricordate norme si applicano<br />

pure agli archivi storici degli enti pubblici.<br />

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