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MOSCA MOSCA<br />

MOSCA LUGLIO 2009<br />

Panorama<br />

RUSSIA<br />

Novità economiche<br />

e legislative<br />

per l’imprenditore<br />

italiano in Russia


MOSCA<br />

LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

Oggi,<br />

mercoledì<br />

primo luglio,<br />

entra in vigore<br />

nella<br />

Federazione<br />

Russa la legge<br />

che riforma le<br />

“OOO”, le<br />

società a<br />

responsabilità<br />

limitata.<br />

EDITORIALE …………………………...…….. 2<br />

LA LEGGE FEDERALE OOO<br />

DEL 30 DICEMBRE 2008……………… …...…4<br />

Editoriale<br />

Caro lettore,<br />

ho il piacere di inaugurare il primo numero della<br />

newsletter Panorama Russia.<br />

Attraverso tale strumento avremo la possibilità di<br />

offrirvi, su base trimestrale, un panorama di<br />

novità legislative ed economiche rilevanti per il<br />

mercato russo e l’imprenditore italiano.<br />

Perché il nostro <strong>Studio</strong> ha deciso di creare una<br />

newsletter sulla Russia?<br />

Innanzi tutto perché sul mercato russo dei servizi<br />

legali e fiscali, <strong>De</strong> <strong>Berti</strong> <strong>Jacchia</strong> <strong>Franchini</strong> <strong>Forlani</strong><br />

ha conquistato una credibilità frutto di costante<br />

presenza sul territorio, di attenzione alle necessità<br />

dell’impresa italiana e della rinnovata fiducia dei<br />

propri Clienti. Siamo presenti a Mosca sin dal<br />

1995 e nel corso di questi quasi 15 anni abbiamo<br />

rappresentato un importante punto di riferimento<br />

per le imprese operanti nella Federazione Russa.<br />

Vogliamo continuare ad essere presenti al fianco<br />

dell’impresa italiana con strumenti sempre più<br />

efficaci e tempestivi.<br />

V’è poi l’importanza del mercato russo. La nostra<br />

posizione di osservatorio privilegiato ci permette<br />

di constatare che la Russia, ancora oggi,<br />

rappresenta per le aziende italiane un mercato<br />

2


MOSCA<br />

LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

straordinario, ricco di grandissime opportunità. Il<br />

quadro di riferimento dei rapporti bilaterali<br />

Italia/Russia è certamente positivo, con un’intesa<br />

diplomatica e politica solida e soprattutto con una<br />

vera partnership strategica globale data da un<br />

intenso interscambio e una forte<br />

complementarietà tra le due economie.<br />

Stando alle statistiche più recenti, nonostante la<br />

crisi l’interscambio con la Federazione Russa<br />

tiene. Date queste premesse è ipotizzabile che in<br />

futuro vi possa essere ulteriore spazio di<br />

penetrazione per le imprese italiane sul territorio<br />

russo.<br />

Non è però un mistero che a queste immense<br />

opportunità si contrappongano difficoltà<br />

intrinseche al sistema paese Russia.<br />

Le imprese italiane (ma non solo quelle italiane in<br />

verità) si trovano spesso a gestire il proprio<br />

business nella Federazione Russa dovendosi<br />

districare tra una legislazione complessa e in<br />

continuo movimento e la presenza di un apparato<br />

burocratico in taluni casi di non facile<br />

decifrazione. Le problematiche fiscali e doganali,<br />

poi, non facilitano certamente l’imprenditore che<br />

intenda operare in un regime di assoluta<br />

trasparenza.<br />

emergere spunti, possibilità, idee. L’idea è quella<br />

di fornire contributi variegati su aspetti normativi,<br />

fiscali e pratici.<br />

Questo primo numero nasce già con<br />

un’eccezione, dovuta alla data in cui esce. Oggi,<br />

mercoledì primo luglio, entra in vigore nella<br />

Federazione Russa la legge che riforma le “OOO”,<br />

le società a responsabilità limitata. Si tratta di una<br />

legge moderna, che aiuterà a superare molti degli<br />

ostacoli pratici incontrati sino ad oggi dalle<br />

imprese che si stabiliscono direttamente nella<br />

Federazione Russa, dando ad esempio spazio per<br />

la prima volta a strumenti come i patti parasociali<br />

e definendo regole più certe e trasparenti sulle<br />

partecipazioni e il loro trasferimento.<br />

Vista l’importanza di questa riforma, questo primo<br />

numero di Panorama Russia è monografico. Con<br />

un’ambizione: presentare in modo semplice ma<br />

efficace e tempestivo una riforma che<br />

accompagnerà le imprese italiane stabilmente<br />

presenti in Russia per i prossimi anni.<br />

Un cordiale saluto,<br />

Michelangelo Cicogna<br />

In un tale contesto è fondamentale, per l’impresa,<br />

conoscere il quadro normativo di riferimento ed<br />

essere costantemente aggiornata sulle evoluzioni<br />

di un sistema che, più o meno sistematicamente,<br />

si sta progressivamente adeguando a standard e<br />

best practices internazionalmente riconosciuti.<br />

In sostanza, si tratta di avere l’informazione prima<br />

del problema e di conoscere le opportunità di<br />

miglioramento prima che sia tardi.<br />

Panorama Russia ha questa ambizione: essere un<br />

canale informativo, non autocelebrativo, volto a<br />

stimolare il dialogo con l’imprenditore e a far<br />

3


MOSCA LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

La legge Federale<br />

OOO del 30<br />

dicembre 2008<br />

_____ La Legge Federale del 30 dicembre 2008<br />

n. 312 “Sulla modifica della prima parte del<br />

Codice civile della Federazione Russa e di alcuni<br />

atti legislativi della Federazione Russa” ha<br />

modificato in maniera significativa il quadro<br />

normativo che regola le società a responsabilità<br />

limitata (in russo, общество с ограниченной<br />

ответственностью, abbreviato “OOO”),<br />

introducendo emendamenti al Codice civile russo<br />

(di seguito, “Codice Civile”) ed alla Legge federale<br />

sulle società a responsabilità limitata” (di seguito,<br />

la “Legge sulle OOO”), con particolare riguardo<br />

alla loro costituzione e al loro funzionamento.<br />

avevano un contenuto parzialmente simile (così,<br />

ad esempio, le clausole relative all’’ammontare<br />

del capitale sociale o sulla ripartizione delle quote<br />

di partecipazione dei soci), pur richiedendo un<br />

differente quorum assembleare in caso di<br />

modifiche. Ed infatti, mentre lo statuto sociale<br />

poteva essere modificato con una decisione<br />

dell’assemblea generale dei soci presa con 2/3<br />

dei voti, le modifiche dell’atto costitutivo<br />

richiedevano necessariamente il voto unanime di<br />

tutti i soci.<br />

Con la riforma al Codice Civile ed alla Legge sulle<br />

OOO, il ruolo dell’atto costitutivo è cambiato:<br />

esso, infatti, è stato limitato all’organizzazione<br />

delle attività dei soci fondatori ed all’attribuzione<br />

delle quote di partecipazione nel capitale della<br />

società.<br />

Gli emendamenti entrano in vigore a partire dal 1°<br />

luglio 2009; viene concesso un periodo<br />

transitorio, sino al 31 dicembre 2009, per<br />

adeguarsi alla nuova disciplina.<br />

La riforma introduce notevoli innovazioni nel<br />

diritto societario della Federazione Russa,<br />

ampliando il margine dell’autonomia dei soci e<br />

contribuendo ad un ulteriore avvicinamento di<br />

questo sistema agli ordinamenti giuridici europei.<br />

Di seguito vengono forniti alcuni cenni sulle<br />

modifiche più rilevanti, con l’avvertenza che<br />

occorrerà del tempo affinché di talune nuove<br />

previsioni normative vengano chiaramente<br />

delineate e pienamente valutate la concreta<br />

portata e, talora, le modalità applicative.<br />

Documenti costitutivi<br />

Prima della riforma, i documenti costitutivi delle<br />

società a responsabilità limitata includevano l’atto<br />

costitutivo e lo statuto sociale. Tali documenti<br />

A far data dal 1° luglio 2009, quindi:<br />

La sede di Mosca<br />

- lo statuto sociale non deve più contenere<br />

informazioni sulla ripartizione delle quote<br />

di partecipazione, e ciò comporta che non<br />

sarà più necessario apportare modifiche<br />

allo statuto nel caso in cui intervengano<br />

4


MOSCA LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

cambiamenti nella compagine societaria;<br />

potrà invece contenere disposizioni sulle<br />

modalità e le conseguenze del recesso<br />

dei soci dalla società (si veda oltre),<br />

nonché, come sino al 1° luglio 2009, tutte<br />

le altre informazioni indicate nell’articolo<br />

52 del Codice Civile;<br />

- i soci fondatori devono concludere per<br />

iscritto un contratto di costituzione della<br />

società, che preveda le modalità con cui<br />

viene attuato il processo di formazione<br />

della società, l’ammontare del capitale<br />

sociale, la misura ed il valore nominale<br />

della quota di ognuno dei soci fondatori,<br />

nonché l’ammontare, le modalità ed i<br />

termini di pagamento delle quote di<br />

partecipazione.Entro il 1° gennaio 2010<br />

gli statuti e gli atti costitutivi delle società<br />

a responsabilità limitata esistenti devono<br />

essere modificati in base alle nuove<br />

disposizioni, eliminando o modificando le<br />

previsioni non più conformi alle norme di<br />

legge ed eventualmente inserendo nuove<br />

previsioni ammesse a seguito della<br />

riforma.<br />

soci esercitano i loro diritti o vi rinunciano, ed in<br />

particolare “ … il diritto di voto in assemblea, il<br />

diritto di trasferimento dell’intera quota o di parte<br />

di essa ad un prezzo determinato al verificarsi di<br />

determinate circostanze, ovvero il divieto di<br />

trasferire la quota sino a che non si verifichino<br />

determinate circostanze, nonché le modalità di<br />

esercizio degli atti di gestione della società,<br />

ovvero la sua costituzione, riorganizzazione e<br />

liquidazione, ovvero ancora l’attività della società<br />

…[nostra traduzione di lavoro]”.<br />

Il possibile utilizzo di tale nuovo strumento,<br />

nonché i numerosi aspetti ancora poco definiti<br />

(soprattutto per quanto concerne il coordinamento<br />

tra le disposizioni contenute nel Codice Civile e le<br />

nuove disposizioni della Legge sulle OOO)<br />

meritano una trattazione a sé stante, che seguirà<br />

questa nota di carattere generale.<br />

Diritto di recesso<br />

Con l’entrata in vigore degli emendamenti al<br />

Codice Civile ed alla Legge sulle OOO, il diritto di<br />

recesso dalla società non è più garantito ex lege<br />

ai soci delle OOO (salvo che per talune ipotesi<br />

residuali)<br />

Solo qualora espressamente previsto nello<br />

statuto, è riconosciuta al socio la facoltà di<br />

esercitare il diritto di recesso dalla società,<br />

indipendentemente dal consenso degli altri soci,<br />

alienando alla società medesima la propria quota<br />

di partecipazione al capitale sociale.<br />

Patti parasociali<br />

L’articolo 8, comma 3 della nuova Legge sulle<br />

OOO prevede per la prima volta in modo esplicito<br />

la possibilità per i soci di stipulare un accordo<br />

(spesso chiamato dai commentatori stranieri<br />

“patto parasociale”, sebbene la legge utilizzi<br />

termini diversi) che disciplini le modalità con cui i<br />

La possibilità di esercitare il diritto di recesso può<br />

essere inserita, con delibera adottata<br />

all’unanimità, negli statuti delle società costituite<br />

successivamente al 1° luglio 2009, e con<br />

maggioranza dei 3/4 del capitale sociale nelle<br />

società costituite antecedentemente a tale data.<br />

La società deve pagare al socio recedente il<br />

valore della quota calcolato in base al patrimonio<br />

5


MOSCA LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

netto (attivo netto, nel linguaggio del legislatore<br />

entro un termine stabilito). L’introduzione del<br />

termine entro il quale tale pagamento deve<br />

avvenire è una novità che potrebbe rendere più<br />

agevole l’esercizio del diritto di recesso.<br />

E’ comunque garantito al socio il diritto di recesso<br />

dalla società, anche in assenza di previsione<br />

statutaria in tal senso, nei casi in cui venga<br />

deliberato (i) di concludere una transazione su<br />

larga scala (intesa come ogni operazione il cui<br />

valore sia pari o maggiore al 25% del patrimonio<br />

sociale), ovvero (ii) un aumento di capitale, ed il<br />

socio recedente abbia espresso voto contrario o<br />

non abbia partecipato alla votazione. L’esercizio<br />

del diritto deve avvenire entro 45 giorni decorrenti<br />

dalla data della delibera, qualora il socio abbia<br />

preso parte alla relativa assemblea, ovvero dalla<br />

data in cui il socio sia venuto a conoscenza della<br />

delibera.<br />

Viene quindi attribuito un ruolo determinante ai<br />

notai, che dovranno verificare la titolarità della<br />

quota ceduta, i poteri del socio cedente, nonché<br />

provvedere all’iscrizione delle modifiche alla<br />

compagine societaria nel registro statale unico<br />

delle persone giuridiche. In conseguenza della<br />

riforma, si prevede un considerevole<br />

allungamento dei tempi necessari a perfezionare i<br />

trasferimenti di quote societarie.<br />

Organo esecutivo della società e consiglio dei<br />

direttori<br />

Pur mantenendo inalterata la struttura e le<br />

funzioni dell’organo esecutivo della società<br />

(monocratico o collegiale) e del consiglio dei<br />

direttori (la cui nomina da parte dei soci rimane<br />

facoltativa), viene decisamente ampliato l’ambito<br />

delle competenze attribuibili al consiglio dei<br />

direttori prevedendo, in particolare, che<br />

quest’ultimo organo possa nominare l’organo<br />

esecutivo, se così previsto dallo statuto.<br />

Infine, la società può, in virtù di apposito<br />

contratto, demandare l’esecuzione dei poteri<br />

dell’organo esecutivo della società ad un gestore<br />

esterno, anche in assenza di una espressa<br />

indicazione nello statuto. Tale possibilità era<br />

ammissibile prima della riforma solo qualora<br />

previsto dallo statuto sociale.<br />

Transazioni con parti interessate<br />

Trasferimento delle quote di partecipazione<br />

La riforma modifica le modalità di trasferimento<br />

delle quote sociali con l’obiettivo di garantire una<br />

maggiore trasparenza. Tutte le operazioni di<br />

cessione di quote devono avere la forma dell’atto<br />

pubblico (comma 11 dell’articolo 21 della Legge<br />

sulle OOO), ad eccezione dei trasferimenti dai soci<br />

alla società o viceversa.<br />

La legge di riforma apporta modifiche alla<br />

disciplina delle transazioni della società con taluni<br />

soggetti (quali i membri dell’organo esecutivo),<br />

definiti “parti interessate” (in russo,<br />

заинтересованные лица), che già prima<br />

della riforma dovevano venire esplicitamente<br />

approvate dall’assemblea dei soci. Oltre ad<br />

ampliare il novero delle persone interessate<br />

(articolo 45, comma 1 della Legge sulle OOO),<br />

includendovi tutti i soggetti che dispongono del<br />

6


MOSCA<br />

LUGLIO 2009<br />

Mosca Giugno 09<br />

potere di impartire direttive alla società (e quindi<br />

anche i soci di una OOO, o i membri del consiglio<br />

dei direttori cui siano stati delegati taluni poteri<br />

esecutivi), la nuova legge prevede alcune deroghe<br />

all’obbligo di esplicita approvazione da parte<br />

dell’assemblea. Ad esempio, non richiedono più<br />

approvazione (oltre che, come nella disciplina<br />

previgente, le transazioni con il socio unico che<br />

rivesta anche la funzione di organo esecutivo<br />

unico) le transazioni che interessano tutti i soci,<br />

ovvero ancora la cui conclusione sia obbligatoria<br />

per la società in base alla legge, le cessioni di<br />

quote di partecipazione nel capitale della società<br />

tra i soci e la società stessa, le transazioni attuate<br />

nel contesto di operazioni di riorganizzazione della<br />

società, nonché le operazioni concluse con parti<br />

interessate a condizioni non sostanzialmente<br />

differenti da quelle di analoghe operazioni<br />

concluse dalla società nell’ambito dell’ordinaria<br />

amministrazione in epoca precedente il<br />

riconoscimento della parte interessata come tale,<br />

ma solo nel periodo intercorrente tra detto<br />

riconoscimento e la prima assemblea dei soci<br />

(articolo 45, comma 4 della Legge sulle OOO).<br />

Altre novità<br />

Libro dei soci<br />

Il nuovo articolo 31.1 della Legge sulle OOO<br />

obbliga la società a tenere il libro dei soci a<br />

partire dal 1° luglio 2009. In caso di conflitto fra i<br />

dati contenuti nel libro dei soci e quelli risultanti<br />

dal registro statale unico delle persone giuridiche,<br />

la prevalenza è data a questi ultimi.<br />

Formazione e modifiche del capitale sociale<br />

Si prevede che, in caso di pagamento incompleto<br />

della quota di capitale sociale entro il termine<br />

stabilito all’atto della costituzione della società, la<br />

parte di quota non pagata si trasferisce alla<br />

società. Il contratto di costituzione della società<br />

può inoltre prevedere una sanzione patrimoniale<br />

per l’inadempimento dell’obbligo di pagamento<br />

delle quote del capitale sociale.<br />

E’ stata, inoltre, precisata la procedura di<br />

aumento del capitale sociale su richiesta di un<br />

socio o di un terzo nuovo entrante nella<br />

compagine societaria.<br />

Termine di impugnazione per le delibere degli<br />

organi di gestione della società<br />

L’impugnazione di una delibera degli organi di<br />

gestione della società può essere proposta al<br />

tribunale entro due mesi dal giorno in cui il socio<br />

sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire<br />

a conoscenza della delibera adottata. Nella<br />

versione precedente della Legge sulle OOO non si<br />

prevedeva alcun termine per l’impugnazione, che<br />

pertanto era stabilito sulla base delle norme<br />

generali del diritto.<br />

Riorganizzazione e trasformazione della società<br />

Sono stati eliminati i limiti alla trasformazione<br />

della OOO in una società commerciale di altro<br />

tipo, in un’associazione in partecipazione o in una<br />

cooperativa di produzione.<br />

Diritto di prelazione<br />

La riforma introduce una dettagliata disciplina<br />

dell’esercizio del diritto di prelazione da parte<br />

della società o da parte dei soci.<br />

7


Mosca Giugno 09<br />

Contatti<br />

Uffici<br />

MICHELANGELO CICOGNA<br />

tel. +39 02 7225541<br />

m.cicogna@dejalex.com<br />

ANNA BELIAKOVA<br />

tel.: +7 495 792 5492<br />

a.beliakova@dejalex.com<br />

YURI BOCHARNIKOV<br />

tel.: +7 495 7925492<br />

y.bocharnikov@dejalex.com<br />

MOSCA<br />

Ulitsa Letnikovskaya, 10<br />

115114, Moscow<br />

tel.: +7 495 792 5492<br />

fax: +7 495 792 5493<br />

moscow@dejalex.com<br />

MILANO<br />

Via San Paolo, 7<br />

20121, Milan<br />

tel.: +39 02 725541<br />

fax: +39 02 72554400<br />

milan@dejalex.com<br />

ROMA<br />

Via A. Bertoloni, 14<br />

00197 Rome<br />

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fax: +39 06 80915444<br />

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BRUXELLES<br />

Avenue Louise, 221<br />

1050 Brussels<br />

tel.: +32 (0) 2 6455670<br />

fax: +32 (0) 2 7420138<br />

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