preleva il documento - Monte Titoli
preleva il documento - Monte Titoli
preleva il documento - Monte Titoli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2 Accentramento in regime di dematerializzazione<br />
3.2.1 Generalità<br />
L’accentramento è effettuato per:<br />
- valore nominale, pari o multiplo del taglio minimo previsto dal prospetto o dalle condizioni<br />
o dal regolamento d'emissione, per obbligazioni e altri titoli di debito 3 ;<br />
- quantità, per le azioni e gli altri strumenti finanziari di cui all’articolo 7 del Regolamento.<br />
L’accentramento di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione può essere<br />
effettuato:<br />
- dall’Emittente, per strumenti finanziari di nuova emissione o in precedenza tenuti in<br />
gestione presso l’Emittente stesso;<br />
- dall’Intermediario tramite l’Emittente, per l’immissione in regime di dematerializzazione di<br />
strumenti finanziari non accentrati.<br />
L’operazione di accentramento può essere effettuata con data valuta a vista o a scadenza<br />
differita.<br />
Gli strumenti finanziari accreditati nel conto titoli dell’Intermediario beneficiario sono<br />
immediatamente disponib<strong>il</strong>i per <strong>il</strong> regolamento, tramite <strong>il</strong> Servizio di Liquidazione Express II,<br />
delle operazioni di pari valuta.<br />
3.2.2 Accentramento effettuato dall’Emittente<br />
Ai fini dell’operazione è necessario che l’Emittente comunichi a <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> tramite<br />
messaggio “Ordine di accentramento strumenti finanziari”:<br />
- <strong>il</strong> codice ISIN dello strumento finanziario da accentrare e <strong>il</strong> relativo suffisso;<br />
- la data valuta (vista o a scadenza differita) alla quale <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> deve effettuare<br />
l’operazione di accentramento;<br />
- <strong>il</strong> proprio conto titoli sul quale deve essere addebitato l’ammontare degli strumenti<br />
finanziari;<br />
- <strong>il</strong> conto titoli dell’Intermediario beneficiario;<br />
- l’importo, indicato per quantità o valore nominale, degli strumenti finanziari da<br />
accreditare.<br />
Qualora l’Emittente, per uno strumento finanziario già ammesso al Sistema, debba effettuare<br />
ulteriori accentramenti – a fronte di nuove emissioni – lo stesso è tenuto ad inviare a <strong>Monte</strong><br />
<strong>Titoli</strong> un’apposita comunicazione, tramite messaggio “Incarico generale”, con l’indicazione del<br />
valore oggetto di accentramento, del nuovo valore complessivamente emesso e del valore<br />
residuo da emettere. La comunicazione deve essere inviata anche nel caso di accentramento<br />
di nuovi strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni sul capitale in via continuativa (e.g.<br />
esercizio di warrant).<br />
In caso di accentramento di titoli azionari, l’Emittente è tenuto a specificare nella<br />
comunicazione per ciascuna operazione che determina la variazione del capitale sociale<br />
l’organo sociale che ha deliberato l’operazione e la data della relativa delibera ovvero del<br />
deposito presso <strong>il</strong> registro delle imprese ai sensi della normativa vigente. Per ciascuna<br />
operazione deve essere indicato <strong>il</strong> dettaglio dell’ammontare deliberato, emesso e residuo.<br />
La comunicazione deve essere inoltrata a <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> con congruo anticipo rispetto all’invio<br />
del messaggio “Ordine di accentramento strumenti finanziari”, al fine di consentire allo stesso<br />
di effettuare le opportune variazioni anagrafiche, propedeutiche alla contab<strong>il</strong>izzazione della<br />
richiesta di accentramento stessa.<br />
3 Per gli strumenti finanziari di diritto italiano precedentemente emessi in Lire e ridenominati in Euro <strong>il</strong><br />
taglio minimo è fissato in un centesimo di Euro, ai sensi dell'art. 7 del dlgs. 213/1998.<br />
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata<br />
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 16