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modalità di tenuta dei libri e dei registri contabili ... - Rivista S.S.E.F.

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MODALITÀ DI TENUTA DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI<br />

OBBLIGATORI. APPROFONDIMENTI<br />

Sommario: 1. Premessa – 2. Quadro normativo attuale – 3. Numerazione <strong>dei</strong> <strong>libri</strong> e <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong><br />

– 4. Tassa sulle concessioni governative ed imposta <strong>di</strong> bollo – 5. Sanzioni – 6. Prospetto riassuntivo – 7.<br />

Efficacia probatoria delle scritture <strong>contabili</strong>.<br />

1. PREMESSA<br />

Negli ultimi anni si è avuta una notevole attività <strong>di</strong> semplificazione per quanto attiene la <strong>tenuta</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>libri</strong> e <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong> obbligatori. Va detto che l’iter era già iniziato circa <strong>di</strong>eci anni fa con il<br />

D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994 n. 489, che aveva soppresso l’obbligo <strong>di</strong><br />

vi<strong>di</strong>mazione annuale. E’ tuttavia con l’art. 8 L. 18 ottobre 2001 n. 383 (primi interventi per il rilancio<br />

dell’economia, meglio conosciuta come Legge <strong>dei</strong> cento giorni), entrato in vigore a partire dal 25 ottobre<br />

2001, che sono state introdotte le mo<strong>di</strong>fiche più importanti in tema <strong>di</strong> semplificazione, in modo<br />

particolare me<strong>di</strong>ante la soppressione dell’obbligo <strong>di</strong> bollatura e vi<strong>di</strong>mazione <strong>di</strong> alcuni <strong>libri</strong> <strong>contabili</strong><br />

obbligatori.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni normative oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica sono state le seguenti:<br />

- l’art. 2215 c.c. (modalità <strong>di</strong> <strong>tenuta</strong> delle scritture <strong>contabili</strong>);<br />

- l’art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (<strong>tenuta</strong> e conservazione <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> e <strong>dei</strong> documenti);<br />

- l’art. 22, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (<strong>tenuta</strong> e conservazione delle scritture<br />

<strong>contabili</strong>);<br />

- l’art. 16 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (atti e scritti<br />

soggetti all’imposta <strong>di</strong> bollo fin dall’origine. Libri e <strong>registri</strong>).<br />

La semplificazione è stata particolarmente rilevante ed è stata accolta favorevolmente da tutti gli<br />

operatori del settore, anche se, almeno inizialmente, ha destato qualche perplessità. E’ per questo<br />

motivo che, nel corso degli anni, si sono avuti numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate per porre<br />

chiarezza ai vari dubbi interpretativi manifestatisi dopo la riforma. Si è iniziato con la circ. 22 ottobre<br />

2001 n. 92/E (Soppressione e semplificazione <strong>di</strong> adempimenti a carico del contribuente), per proseguire<br />

con la circ. 11 <strong>di</strong>cembre 2001 n. 104/E (obbligo <strong>di</strong> numerazione e vi<strong>di</strong>mazione del registro <strong>di</strong> carico e<br />

scarico <strong>dei</strong> rifiuti), con la circ. 30 gennaio 2002 n.9/E (Risposte a quesiti), con la risol. 12 marzo 2002 n.<br />

85/E (Numerazione <strong>dei</strong> <strong>libri</strong> <strong>contabili</strong> e modalità <strong>di</strong> assolvimento dell’imposta <strong>di</strong> bollo), con la circ. 1<br />

agosto 2002 n. 64/E (Numerazione <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong> e modalità <strong>di</strong> assolvimento dell’imposta <strong>di</strong><br />

bollo), con la risol. 22 gennaio 2003 n. 9/E (Numerazione <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong>).<br />

2. QUADRO NORMATIVO ATTUALE<br />

L’art. 2215, comma 2, c.c., stabilisce che il libro giornale e il libro degli inventari devono essere<br />

numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vi<strong>di</strong>mazione. A conferma, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />

quanto accennato in premessa, dopo la soppressione dell’obbligo <strong>di</strong> vi<strong>di</strong>mazione annuale, per il libro<br />

giornale e il libro degli inventari, a partire dal 25 ottobre 2001, è stata <strong>di</strong>sposta la soppressione anche<br />

dell’obbligo <strong>di</strong> bollatura. Da chiarire che il termine bollatura nulla ha a che fare con l’imposta <strong>di</strong> bollo<br />

che rimane dovuta. La bollatura è soltanto il timbro che viene apposto, dai Notai o dagli Uffici, sui <strong>libri</strong><br />

<strong>contabili</strong>, prima <strong>di</strong> essere messi in uso.<br />

Pertanto, allo stato attuale, il libro giornale e il libro degli inventari sono:<br />

- numerati progressivamente;<br />

- soggetti ad imposta <strong>di</strong> bollo;<br />

- non soggetti a bollatura ed a vi<strong>di</strong>mazione.<br />

Nessuna semplificazione, invece, per gli altri <strong>libri</strong> sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. Si<br />

tratta del libro <strong>dei</strong> soci, del libro delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle<br />

1


assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio <strong>di</strong> amministrazione, del libro delle<br />

adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del<br />

comitato esecutivo, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,<br />

del libro degli strumenti finanziari. Questi <strong>libri</strong> sono:<br />

- numerati progressivamente;<br />

- soggetti ad imposta <strong>di</strong> bollo;<br />

- soggetti a bollatura ed a vi<strong>di</strong>mazione iniziale.<br />

Anche la normativa fiscale, al pari <strong>di</strong> quella civilistica, ha tratto i propri vantaggi dalla<br />

semplificazione. A seguito, infatti, delle mo<strong>di</strong>fiche apportate all’art. 39 D.P.R. n. 633 del 1972, e all’art.<br />

22, comma 1 D.P.R. n. 600 del 1973, relativi alla <strong>tenuta</strong> e conservazione <strong>di</strong> scritture <strong>contabili</strong> in materia<br />

rispettivamente <strong>di</strong> IVA e <strong>di</strong> imposte sui red<strong>di</strong>ti, tutti i <strong>registri</strong> <strong>di</strong> seguito elencati non sono più soggetti<br />

all’obbligo <strong>di</strong> bollatura. Non essendo inoltre gli stessi soggetti ad imposta <strong>di</strong> bollo, si deve ritenere che<br />

siano regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina. Si tratta <strong>di</strong>:<br />

- registro IVA delle fatture emesse;<br />

- registro IVA degli onorari;<br />

- registro IVA <strong>dei</strong> corrispettivi;<br />

- registro IVA degli acquisti;<br />

- registro cronologico delle movimentazioni finanziarie;<br />

- registro degli incassi e <strong>dei</strong> pagamenti <strong>dei</strong> professionisti;<br />

- registro <strong>dei</strong> beni ammortizzabili;<br />

- altri <strong>libri</strong> e/o <strong>registri</strong> tenuti ai fini dell’IVA o delle imposte sui red<strong>di</strong>ti.<br />

Va precisato che continuano ad essere assoggettati alla vi<strong>di</strong>mazione ed alla bollatura, tutti quei<br />

<strong>libri</strong> o <strong>registri</strong> per i quali tale obbligo è previsto da una norma speciale. Come affermato, infatti, nella<br />

circ. 11 <strong>di</strong>cembre 2001 n. 104/E, il registro <strong>di</strong> carico e scarico <strong>dei</strong> rifiuti, previsto dalla speciale <strong>di</strong>sciplina del settore<br />

rifiuti, così come ogni altro registro non <strong>di</strong> tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del<br />

soppresso Ufficio del Registro, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall’art. 8 della citata L. n. 383 del 2001.<br />

3. NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI CONTABILI<br />

Una volta eliminato l’obbligo <strong>di</strong> bollatura e vi<strong>di</strong>mazione iniziale, sia per il libro giornale e il libro<br />

degli inventari, sia per i <strong>registri</strong> previsti da norme tributarie, l’unica incombenza rimasta è quella della<br />

numerazione progressiva. La circ. 22 ottobre 2001 n. 92/E, è intervenuta sull’argomento fissando alcuni<br />

punti che hanno chiarito i primissimi dubbi post riforma. In particolare:<br />

- la numerazione delle pagine viene eseguita <strong>di</strong>rettamente dal soggetto che è obbligato alla<br />

<strong>tenuta</strong> delle scritture <strong>contabili</strong>, senza più ricorrere al notaio o agli uffici;<br />

- il soggetto obbligato alla <strong>tenuta</strong> delle scritture <strong>contabili</strong> attribuisce il numero progressivo a<br />

ciascuna pagina prima dell’utilizzo della stessa, senza più ricorrere alla numerazione preventiva per<br />

blocchi <strong>di</strong> pagine;<br />

- per i <strong>libri</strong> ed i <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong> per i quali la bollatura rimane obbligatoria, e per quelli per i<br />

quali la si sceglie facoltativamente, sono competenti i notai oppure l’ufficio del registro delle imprese.<br />

Sono quin<strong>di</strong> definitivamente cessate le competenze degli uffici delle entrate in materia <strong>di</strong> numerazione e<br />

bollatura <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong>.<br />

Non è comunque bastata un’unica circolare per chiarire definitivamente le problematiche<br />

relative alle modalità <strong>di</strong> numerazione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta successivamente con la<br />

risol. 12 marzo 2002 n. 85/E, e con la circ. 1 agosto 2002 n. 64/E. E’ stato stabilito che:<br />

- la numerazione deve essere progressiva per anno;<br />

- l’anno della numerazione è quello cui si riferisce la <strong>contabili</strong>tà e non quello in cui viene<br />

eseguita la stampa;<br />

- per il libro degli inventari, qualora le annotazioni occupino un numero esiguo <strong>di</strong> pagine per<br />

ciascuna annualità, può essere omessa l’in<strong>di</strong>cazione dell’anno.<br />

Un esempio per meglio chiarire quanto detto. Supponendo <strong>di</strong> dover stampare, nel corso del<br />

2005, la <strong>contabili</strong>tà relativa all’anno 2004, la numerazione delle pagine sarà la seguente: 2004/1, 2004/2,<br />

2


2004/3, ecc.; quando si passerà poi a stampare le annotazioni relative all’anno 2005, si ricomincerà con<br />

la seguente numerazione: 2005/1, 2005/2, 2005/3, ecc. La numerazione, inoltre, potrà essere stampata<br />

sulle pagine contestualmente alla stampa delle registrazioni <strong>contabili</strong>, senza l’obbligo <strong>di</strong> dover<br />

pre<strong>di</strong>sporre, antecedentemente alla stampa, un blocco <strong>di</strong> pagine già numerate. Naturalmente nulla vieta<br />

la preventiva numerazione <strong>di</strong> un numero elevato <strong>di</strong> pagine in una sola volta, tuttavia, va detto, che le<br />

pagine non utilizzate nel corso dell’anno <strong>di</strong> riferimento, saranno poi inutilizzabili.<br />

Due casi, infine, sottoposti all’Agenzia delle Entrate e trattati con la risol. 22 gennaio 2003 n.<br />

9/E.<br />

Il primo riguarda le scritture <strong>di</strong> assestamento e rettifica, ossia quelle annotazioni che servono per<br />

elaborare il bilancio <strong>di</strong> esercizio e che vengono pre<strong>di</strong>sposte solitamente nei primi mesi dell’anno<br />

successivo. Attenendosi alla norma, si contravverrebbe al principio della progressività della<br />

numerazione, infatti, tali scritture, sarebbero stampate sul libro giornale, dopo un blocco <strong>di</strong> pagine<br />

precedute dal prefisso del nuovo anno, perché contenenti scritture relative ai primi mesi del nuovo<br />

esercizio. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta stabilendo che le suddette scritture, se annotate a libro<br />

giornale nell’esercizio successivo a quello <strong>di</strong> riferimento, prenderanno il numero progressivo dell’esercizio in cui sono<br />

annotate e la data della loro effettiva rilevazione, avendo cura <strong>di</strong> specificare, ovviamente, che trattasi <strong>di</strong> registrazione<br />

riferita alla data <strong>di</strong> chiusura dell’esercizio precedente.<br />

Il secondo, invece, riguarda le società aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare, per<br />

esempio inizio esercizio il 1 luglio e fine esercizio il 30 giugno dell’anno successivo. Per queste società,<br />

la suddetta risoluzione ha chiarito che, in fase <strong>di</strong> stampa, si in<strong>di</strong>cherà nella numerazione soltanto il<br />

primo <strong>dei</strong> due anni coinvolti. Supponendo, per esempio, <strong>di</strong> dover stampare la <strong>contabili</strong>tà relativa<br />

all’esercizio 1 luglio 2003 – 30 giugno 2004, si in<strong>di</strong>cherà nella numerazione il solo anno 2003, anche per<br />

le scritture <strong>contabili</strong> relative al semestre 1 gennaio 2004 – 30 giugno 2004. Naturalmente, anche se non<br />

detto esplicitamente, tale soluzione va considerata valida, oltre che per il libro giornale, anche per il<br />

libro degli inventari.<br />

4. TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ED IMPOSTA DI BOLLO<br />

Ai fini della tassa sulle concessioni governative e dell’imposta <strong>di</strong> bollo, sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

previsto dall’art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, le società <strong>di</strong> capitali subiscono<br />

un trattamento <strong>di</strong>fferenziato rispetto agli altri soggetti passivi. Va detto che, per società <strong>di</strong> capitali, si<br />

intendono, in questo caso, soltanto le società per azioni, le società in accoman<strong>di</strong>ta per azioni e le società<br />

a responsabilità limitata. Vengono pertanto incluse tra gli altri soggetti passivi, oltre alle imprese<br />

in<strong>di</strong>viduali ed alle società <strong>di</strong> persone, anche le società cooperative, le società <strong>di</strong> mutua assicurazione, gli<br />

enti non economici, le società consortili a responsabilità limitata.<br />

Le società <strong>di</strong> capitali, sia per il libro giornale e il libro degli inventari, sia per gli altri <strong>libri</strong> sociali<br />

obbligatori <strong>di</strong> cui all’art. 2421 c.c., versano la tassa sulle concessioni governative in misura forfetaria,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>dei</strong> <strong>libri</strong> o <strong>registri</strong> tenuti e delle relative pagine. L’importo ammonta ad<br />

euro 309,87 (oppure euro 516,46 se il capitale o il fondo <strong>di</strong> dotazione supera, al 1 gennaio, l’importo <strong>di</strong><br />

euro 516.456,90) e viene versato entro il 16 marzo <strong>di</strong> ogni anno. Il versamento può essere effettuato<br />

presso le aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to convenzionate, il concessionario della riscossione o gli uffici postali abilitati,<br />

me<strong>di</strong>ante il modello F24, compilando la Sezione Erario ed utilizzando il co<strong>di</strong>ce tributo 7085 – Tassa<br />

annuale vi<strong>di</strong>mazione <strong>libri</strong> sociali. Soltanto per le società <strong>di</strong> nuova costituzione, il primo versamento deve<br />

essere fatto tramite c/c postale numero 6007 intestato a Ufficio del Registro <strong>di</strong> Roma – Tasse Concessioni<br />

Governative (c/c postale numero 210906 per i versamenti <strong>di</strong> competenza della Regione Sicilia).<br />

Gli altri soggetti passivi sono invece esonerati dal versamento della tassa sulle concessioni<br />

governative, ma limitatamente al libro giornale ed al libro degli inventari. Per gli altri <strong>libri</strong> sociali<br />

obbligatori <strong>di</strong> cui all’art. 2421 c.c., la tassa è invece dovuta soltanto per quelli messi in uso ed è<br />

commisurata al numero delle pagine; l’importo è pari infatti ad euro 51,65 per ogni 500 pagine o<br />

frazione <strong>di</strong> 500 per ciascun libro, e può essere versato tramite c/c postale numero 6007 intestato a<br />

Ufficio del Registro <strong>di</strong> Roma – Tasse Concessioni Governative oppure attraverso l’applicazione delle marche <strong>di</strong><br />

concessione governativa.<br />

3


Per quanto riguarda l’imposta <strong>di</strong> bollo, per il libro giornale e il libro degli inventari, le società <strong>di</strong><br />

capitali corrispondono l’importo <strong>di</strong> euro 14,62, mentre, gli altri soggetti, corrispondono un importo<br />

doppio pari ad euro 29,24; detti importi vengono corrisposti ogni 100 pagine o frazione <strong>di</strong> 100 per<br />

ciascun libro. Per gli altri <strong>libri</strong> sociali obbligatori <strong>di</strong> cui all’art. 2421 c.c., l’importo è lo stesso sia per le<br />

società <strong>di</strong> capitali sia per gli altri soggetti passivi ed è pari ad euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione<br />

<strong>di</strong> 100 per ciascun libro che viene messo in uso.<br />

Va precisato che per le cooperative sociali e per le ONLUS, è prevista l’esclusione dal<br />

pagamento della tassa sulle concessioni governative e dell’imposta <strong>di</strong> bollo, mentre, per le società<br />

cooperative e<strong>di</strong>lizie, anch’esse escluse dal pagamento dell’imposta <strong>di</strong> bollo, è previsto il versamento<br />

della tassa sulle concessioni governative in misura ridotta pari ad un quarto (euro 12,92).<br />

Per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> assolvimento dell’imposta <strong>di</strong> bollo, per il libro giornale e il<br />

libro degli inventari, in quanto non più soggetti all’obbligo <strong>di</strong> vi<strong>di</strong>mazione iniziale, è intervenuta la circ.<br />

22 ottobre 2001 n. 92/E, stabilendo che detta imposta va assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia<br />

prima <strong>di</strong> effettuare le annotazioni sulla prima pagina. La stessa è assolta me<strong>di</strong>ante marche o bollo a punzone da<br />

applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero secondo le modalità <strong>di</strong> cui al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 237, vale a <strong>di</strong>re<br />

me<strong>di</strong>ante versamento presso gli sportelli bancari, postali e <strong>dei</strong> concessionari del servizio <strong>di</strong> riscossione <strong>dei</strong> tributi. In<br />

quest’ultimo caso si utilizza il modello F23, da compilarsi con l’in<strong>di</strong>cazione del co<strong>di</strong>ce tributo 458T –<br />

Imposta <strong>di</strong> bollo su <strong>libri</strong> e <strong>registri</strong>; gli estremi del pagamento vanno poi riportati sulla prima pagina <strong>di</strong> ciascun<br />

libro o registro.<br />

Successivamente alla suddetta circolare, ci sono stati, comunque, altri interventi dell’Agenzia<br />

delle Entrate, in particolare attraverso la circ. 30 gennaio 2002 n. 9/E, la risol. 12 marzo 2002, n. 85/E,<br />

e la circ. 1 agosto 2002 n. 64/E. Sempre a proposito del libro giornale e del libro degli inventari, è stato<br />

chiarito che:<br />

- l’imposta <strong>di</strong> bollo va assolta soltanto sulle pagine effettivamente utilizzate, pertanto, soltanto<br />

dopo aver utilizzato le prime 100 pagine, si è soggetti <strong>di</strong> nuovo al tributo in questione, prima<br />

dell’utilizzo delle successive 100 pagine;<br />

- l’applicazione delle marche, ogni 100 pagine, viene fatta in<strong>di</strong>pendentemente dall’anno cui si<br />

riferisce la numerazione progressiva. Pertanto, riportando l’esempio contenuto nella citata circ. n. 64/E<br />

del 2001, nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85,<br />

l’imposta <strong>di</strong> bollo, assolta a mezzo marche applicate alla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime<br />

quin<strong>di</strong>ci pagine dell’anno 2003;<br />

- le marche possono essere apposte sulla prima pagina numerata, non essendo più obbligatoria<br />

la vi<strong>di</strong>mazione iniziale con l’in<strong>di</strong>cazione, sull’ultima pagina, del numero totale delle pagine numerate;<br />

- sulla pagina in cui sono applicate le marche non c’è obbligo <strong>di</strong> apporre alcuna annotazione.<br />

E’ il caso infine <strong>di</strong> ricordare che non sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative ed<br />

all’imposta <strong>di</strong> bollo, tutti i <strong>libri</strong> e/o <strong>registri</strong> <strong>contabili</strong> tenuti ai fini dell’IVA o delle imposte sui red<strong>di</strong>ti.<br />

5. SANZIONI<br />

Tra le violazioni consistenti nell’irregolare o nell’omessa <strong>tenuta</strong> o conservazione <strong>dei</strong> <strong>registri</strong> e<br />

delle scritture <strong>contabili</strong>, rientra anche l’omissione della bollatura, che è punita, ai sensi dell’art. 9, comma<br />

1, D.lgs. 18 <strong>di</strong>cembre 1997 n. 471, con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quin<strong>di</strong>ci<br />

milioni. Tuttavia, sia per il libro giornale e il libro degli inventari, sia per i <strong>registri</strong> previsti da norme<br />

tributarie, a seguito della citata L. n. 383 del 2001 che ha soppresso l’obbligo <strong>di</strong> bollatura, non è più<br />

applicabile detta sanzione, e, come chiarito con la circ. 22 ottobre 2001 n. 92/E, l’intervenuta soppressione<br />

dell’obbligo <strong>di</strong> bollatura produce effetti sull’applicazione delle sanzioni per violazioni commesse anche prima dell’entrata in<br />

vigore della legge, in attuazione del principio del “favor rei”.<br />

Non essendo stato soppresso, invece, l’obbligo della numerazione, restano sanzionate le relative<br />

violazioni, sia se commesse prima dell’entrata in vigore della legge sia se commesse dopo. Tuttavia,<br />

sempre in virtù <strong>di</strong> quanto scritto nella succitata circolare, ne viene esclusa la punibilità se queste non<br />

incidono sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta e sul versamento del tributo, e se, più in generale,<br />

non arrecano pregiu<strong>di</strong>zio all’esercizio dell’azione <strong>di</strong> controllo.<br />

4


In tema <strong>di</strong> sanzioni, va ricordato, infine, l’omesso o tar<strong>di</strong>vo versamento della tassa annuale sulle<br />

concessioni governative relativa alla vi<strong>di</strong>mazione <strong>dei</strong> <strong>libri</strong> sociali. Si applica, in tal caso, la sanzione<br />

amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento della tassa medesima, con la riduzione ad un ottavo<br />

del minimo se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla relativa scadenza.<br />

6. PROSPETTO RIASSUNTIVO<br />

Tipologia<br />

Bollatura<br />

Vi<strong>di</strong>mazione<br />

Imposta <strong>di</strong> bollo<br />

Tassa CCGG<br />

Art. 2215 c.c.:<br />

- Libro giornale<br />

- Libro degli inventari<br />

non soggetti<br />

Società <strong>di</strong> capitali:<br />

€ 14,62 ogni 100<br />

pagine o fraz.<br />

Altri soggetti passivi:<br />

€ 29,24 ogni 100<br />

pagine o fraz.<br />

Società <strong>di</strong> capitali:<br />

misura forfetaria<br />

Altri soggetti<br />

passivi:<br />

non soggetti<br />

Art. 2421 c.c.:<br />

- Libro <strong>dei</strong> soci<br />

- Libro delle<br />

obbligazioni<br />

- Libro delle<br />

assemblee<br />

- Libro del consiglio<br />

<strong>di</strong> amministrazione<br />

- Libro del collegio<br />

sindacale<br />

- Libro del comitato<br />

esecutivo<br />

- Libro degli<br />

obbligazionisti<br />

- Libro degli<br />

strumenti finanziari<br />

Art. 39 D.P.R. n. 633<br />

del 1972:<br />

- Registri IVA<br />

Art. 22 D.P.R. n. 600<br />

del 1973:<br />

- Registri imposte<br />

<strong>di</strong>rette<br />

soggetti € 14,62 ogni 100<br />

pagine o fraz.<br />

non soggetti non soggetti<br />

non soggetti non soggetti<br />

Società <strong>di</strong> capitali:<br />

misura forfetaria<br />

Altri soggetti<br />

passivi:<br />

€ 51,65 ogni 500<br />

pagine o fraz.<br />

non soggetti<br />

non soggetti<br />

7. EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI<br />

L’art. 8 L. n. 383 del 2001, decretando la soppressione dell’obbligo <strong>di</strong> bollatura e vi<strong>di</strong>mazione <strong>di</strong><br />

alcuni <strong>libri</strong> e scritture <strong>contabili</strong>, è intervenuto, come già detto in premessa, sul c.c., sul D.P.R. n. 633 del<br />

1972, sul D.P.R. n. 600 del 1973 e sulla tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, mo<strong>di</strong>ficando, così, ben<br />

quattro norme. Quello che invece non è stato fatto, è il coor<strong>di</strong>namento, delle nuove <strong>di</strong>sposizioni, con il<br />

c.c. ed il c.p.c. in materia <strong>di</strong> efficacia probatoria delle scritture <strong>contabili</strong> e <strong>di</strong> una loro idoneità ad<br />

ottenere il rilascio <strong>di</strong> un decreto ingiuntivo.<br />

Infatti, sia nell’art. 2710 c.c. (Efficacia probatoria tra impren<strong>di</strong>tori), sia nell’art. 634 c.p.c. (Prova<br />

scritta), si fa ancora riferimento alla bollatura, alla vi<strong>di</strong>mazione ed alla regolare <strong>tenuta</strong>.<br />

5


In particolare, l’art. 2710 c.c., prevede che i <strong>libri</strong> bollati e vi<strong>di</strong>mati nelle forme <strong>di</strong> legge, quando<br />

sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra impren<strong>di</strong>tori per i rapporti inerenti all’esercizio<br />

dell’impresa. L’art. 634 c.p.c., invece, nell’in<strong>di</strong>viduare i titoli necessari per il rilascio <strong>di</strong> un decreto<br />

ingiuntivo, così <strong>di</strong>spone: Sono prove scritte idonee a norma del n.1 dell’articolo precedente le polizze e<br />

promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti <strong>dei</strong> requisiti previsti dal c.c.<br />

Per i cre<strong>di</strong>ti relativi a somministrazioni <strong>di</strong> merci e <strong>di</strong> danaro nonché per prestazioni <strong>di</strong> servizi<br />

fatte da impren<strong>di</strong>tori che esercitano un’attività commerciale anche a persone che non esercitano tale<br />

attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture <strong>contabili</strong> <strong>di</strong> cui agli artt. 2214<br />

e seguenti del c.c., purchè bollate e vi<strong>di</strong>mate nelle forme <strong>di</strong> legge e regolarmente tenute, nonché gli<br />

estratti autentici delle scritture <strong>contabili</strong> prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con<br />

l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.<br />

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello stu<strong>di</strong>o n. 3804, ha previsto tre possibili<br />

interpretazioni delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra. Secondo la prima, il venir meno <strong>dei</strong> due requisiti della<br />

bollatura e della vi<strong>di</strong>mazione importerrebbe il venir meno anche dell’efficacia probatoria <strong>dei</strong> <strong>libri</strong><br />

<strong>contabili</strong>. Al contrario, sulla base della seconda possibile interpretazione, il venire meno dell’obbligo<br />

della bollatura e della vi<strong>di</strong>mazione non inciderebbe sulla efficacia probatoria <strong>dei</strong> <strong>libri</strong> <strong>contabili</strong>, la quale<br />

efficacia, in forza dell’intervento normativo, non sarebbe più subor<strong>di</strong>nata ai requisiti della bollatura e<br />

della vi<strong>di</strong>mazione, ma solo a quello della regolare <strong>tenuta</strong>.<br />

Infine, la terza interpretazione, interme<strong>di</strong>a, fa una <strong>di</strong>stinzione tra la regolare <strong>tenuta</strong> <strong>dei</strong> <strong>libri</strong><br />

<strong>contabili</strong> e la loro efficacia probatoria. Ai fini della regolare <strong>tenuta</strong> non sarebbero più necessarie la vi<strong>di</strong>mazione<br />

e la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, secondo quanto <strong>di</strong>spone il nuovo testo dell’art. 2215 c.c.; al<br />

contrario, per quanto riguarda l’efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dagli<br />

artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., tanto la bollatura quanto la vi<strong>di</strong>mazione.<br />

La soluzione, prospettata infine dal Consiglio Nazionale del Notariato, è stata la seguente.<br />

In sintesi, dunque:<br />

a) l’art. 8 L. n. 383 del 2001 mo<strong>di</strong>fica espressamente solo l’art. 2215 c.c., mutandone l’ambito <strong>di</strong><br />

applicazione, giacchè si riferisce alle modalità <strong>di</strong> <strong>tenuta</strong> <strong>di</strong> tutte le scritture <strong>contabili</strong> e non più solamente<br />

al libro giornale ed al libro degli inventari;<br />

b) questi ultimi non sono più oggetto <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> vi<strong>di</strong>mazione e bollatura, ma, al pari degli<br />

altri <strong>libri</strong> <strong>contabili</strong>, possono essere oggetto <strong>di</strong> bollatura e vi<strong>di</strong>mazione facoltative (art. 2218 c.c.);<br />

c) <strong>di</strong> conseguenza l’art. 2218 c.c. vede estendere il proprio ambito applicativo anche al libro<br />

giornale ed al libro degli inventari;<br />

d) l’art. 8 lascia inalterati gli artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., ai cui effetti bollatura e vi<strong>di</strong>mazione sono<br />

ancora richieste.<br />

Non v’è dubbio che seguendo tale impostazione, la portata innovative e l’intento <strong>di</strong><br />

semplificazione che accompagnano l’intervento del legislatore ne vengono fuori ri<strong>di</strong>mensionati; ma ove<br />

il legislatore avesse effettivamente voluto incidere in modo più deciso – o, comunque, <strong>di</strong>fferente – sulla<br />

presente materia, sarebbe intervenuto non solo sull’art. 2215 c.c., ma anche sugli artt. 2710 c.c. e 634<br />

c.p.c.. La conseguenza è che il Notaio, prima <strong>di</strong> rilasciare un estratto autentico del libro giornale o del<br />

libro degli inventari che serva ad ottenere la prova scritta <strong>di</strong> cui all’art. 634 c.p.c., sarà ancora tenuto a<br />

verificare i requisiti della bollatura, della vi<strong>di</strong>mazione e della regolare <strong>tenuta</strong> <strong>dei</strong> <strong>libri</strong>.<br />

La questione dovrebbe essere meno complessa nel caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> un estratto autentico <strong>di</strong><br />

un registro IVA o, più in generale, <strong>di</strong> un registro previsto dalle <strong>di</strong>sposizioni tributarie. In tale<br />

circostanza, infatti, l’art. 634 c.p.c. prevede, per questi ultimi, soltanto il requisito dell’osservanza delle<br />

norme stabilite per tali scritture. Poiché l’art. 8 L. n. 383 del 2001, mo<strong>di</strong>ficando sia l’art. 39 D.P.R. n. 633 del<br />

1972, sia l’art. 22 D.P.R. n. 600 del 1973, ha eliminato l’obbligo <strong>di</strong> bollatura e vi<strong>di</strong>mazione <strong>dei</strong> <strong>registri</strong><br />

previsti da norme tributarie, dovrebbe essere sufficiente soltanto la regolare numerazione <strong>di</strong> questi<br />

ultimi per richiedere un estratto autentico che rappresenti un valido titolo per ottenere un decreto<br />

ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c. Tuttavia, tale interpretazione, non trova ancora piena conferma nei<br />

<strong>di</strong>versi Tribunali.<br />

Dott. Paolo Pavone<br />

commercialista<br />

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