Pubblicazione n.14
64 Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale - Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale ISTRUZIONI PER le operazioni degli uffici ELETTORALI DI SEZIONE § 62. - Caso in cui per le elezioni provinciali si presentino a votare i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni). Nel caso di svolgimento delle elezioni provinciali, a norma dell’art. 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, i naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano ottenuto l’autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco sono ammessi a votare per le elezioni provinciali stesse in qualsiasi sezione del predetto Comune, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un Comune della provincia. A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione. I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme alla tessera elettorale, i documenti indicati nel paragrafo 48 (n. 7 a pagina 51). Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato nel paragrafo 58. § 63. - Caso in cui l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriora. L’elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un’altra contro restituzione di quella deteriorata. L’elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento. Il presidente appone sopra la scheda restituita l’indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e, a seconda della elezione cui si riferisce e della concomitanza o meno di più elezioni, la ripone nella Busta n.5-bis(P) o 6-bis(C) a seconda che si voti per le elezioni comunali o per le elezioni provinciali]. All’elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un’altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell’elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda. La scheda nuovamente consegnata all’elettore deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue contenute nella Busta n. 4 [N.B.]; quest’altra scheda viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente nei modi indicati nel paragrafo 58. § 64. - Caso in cui l’elettore non vota nella cabina. Il caso dell’elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall’art. 50 del testo unico n. 570/1960: le schede sono annullate e incluse nella Busta n. 6-bis (C) o 5-bis (P), a seconda che si voti per le elezioni comunali o per le elezioni provinciali, per essere allegate al rispettivo verbale. L’elettore non è più ammesso al voto. [N.B.] La Busta in questione sarà contrassegnata dal numero 4 (C) o 4 (P), a seconda che si voti per le elezioni comunali o per quelle provinciali.
Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale - Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE 65 Al caso di cui al presente paragrafo e, quindi, alla relativa previsione normativa ex art. 50 del testo unico n. 570/1960, deve ricondursi l’ipotesi in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 96, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (paragrafo 53), venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate. In tale eventualità, in particolare, la scheda di voto dovrà comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell’elettore dall’Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio. Di quanto accaduto, dovrà darsi idoneo resoconto nel verbale. § 65. - Caso in cui l’elettore indugia artificiosamente nell’espressione del voto. Il caso dell’elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dal penultimo comma dell’art. 46 del testo unico n. 570/1960. La valutazione circa l’intenzionalità dell’indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l’eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive. Le schede restituite dall’elettore senza alcuna espressione di voto devono essere annullate. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue. Accanto al nome dell’elettore sarà fatta apposita annotazione. L’elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti. Le schede annullate sono incluse, a seconda della elezione cui si riferiscono, nella Busta contrassegnata dal numero 6-bis (C) o 5-bis (P), a seconda che si voti per le elezioni comunali o per le elezioni provinciali. Di ciò deve essere dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del testo unico n. 570). § 66. - Caso in cui l’elettore consegna al presidente di seggio una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore. La scheda restituita dall’elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell’urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale, relativo alla elezione cui si riferisce la scheda, nel quale è fatta menzione del nome
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimen
Tali cittadini di Paesi dell’Unio
7 Capitolo I LA COMPOSIZIONE DELL
Elezione diretta del presidente del
11 Capitolo III IL VICEPRESIDENTE D
Elezione diretta del presidente del
117 Capitolo XXV LE OPERAZIONI DI S
Elezione diretta del presidente del
Elezione diretta del presidente del
Elezione diretta del presidente del
Elezione diretta del presidente del
PARTE quinta operazioni di ballotta
130 Elezione diretta del presidente
132 Elezione diretta del presidente
PARTE sesta disposizioni penali
138 Capitolo XXIX AZIONE PENALE §
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122 141 LEGG
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LEGGE 10 agosto 1964, n. 663. 173 L
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LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 177 Ar
DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161
LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 181 6. I
LEGGE 30 aprile 1981, n. 178 183 LE
LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 185 2. Le
LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 187 Abrog
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 189 LEGG
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 191 1. L
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 193 LE
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15 195 Al
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 197 LEGG
LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 199 pref
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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996,
LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 223 LE
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000,
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000,
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000,
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000,
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DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1
DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49
DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1
259 Allegato A MODALITÀ DI ESPRESS
262 ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRE
264 ALLEGATO A - MODALITÀ DI ESPRE
267 Allegato B MODALITÀ DI ESPRESS
270 ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRE
272 ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRE
274 ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRE
276 ALLEGATO B - MODALITÀ DI ESPRE
279 Allegato C MODALITÀ DI ESPRESS
282 ALLEGATO C - MODALITÀ DI ESPRE
284 ALLEGATO C - MODALITÀ DI ESPRE
286 ALLEGATO C - MODALITÀ DI ESPRE
INDICE
292 Istruzioni per le operazioni de
294 Istruzioni per le operazioni de
296 Istruzioni per le operazioni de
298 Istruzioni per le operazioni de
300 Istruzioni per le operazioni de
302 Istruzioni per le operazioni de
304 Istruzioni per le operazioni de