28.12.2014 Views

COMUNE DI GERENZAGO - Comune di Lodi Vecchio

COMUNE DI GERENZAGO - Comune di Lodi Vecchio

COMUNE DI GERENZAGO - Comune di Lodi Vecchio

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il versamento dell’importo a saldo da effettuare entro il 17 <strong>di</strong>cembre, dovrà essere calcolato in base alle<br />

aliquote che saranno approvate dal <strong>Comune</strong> e conguagliato con quanto già versato in acconto.<br />

BASE IMPONIBILE<br />

La base imponibile dell’ IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi<br />

della Legge 662 del 23/12/1996.<br />

La ren<strong>di</strong>ta catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all’importo così determinato vanno applicati i<br />

moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:<br />

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,<br />

con l’esclusione della categoria catastale A/10;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;<br />

80 per i fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10;<br />

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio e<br />

assicurazione);<br />

60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D; il moltiplicatore è elevato a 65 dal<br />

2013;<br />

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1<br />

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del red<strong>di</strong>to<br />

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno <strong>di</strong> imposizione, rivalutato del 25 per cento<br />

ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.<br />

Per i coltivatori <strong>di</strong>retti e gli impren<strong>di</strong>tori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il<br />

moltiplicatore è pari a 110.<br />

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio<br />

dell’anno <strong>di</strong> imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale <strong>di</strong> ubicazione, all’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, alla<br />

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori <strong>di</strong> adattamento del terreno necessari per la<br />

costruzione, ai prezzi me<strong>di</strong> rilevati sul mercato dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aree aventi analoghe caratteristiche.<br />

A norma dell’art.36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree<br />

utilizzabili a scopo e<strong>di</strong>ficatorio in base allo strumento urbanistico adottato, in<strong>di</strong>pendentemente dall’<br />

approvazione della Regione e dall’adozione <strong>di</strong> strumenti attuativi del medesimo.<br />

In caso <strong>di</strong> utilizzazione e<strong>di</strong>ficatoria dell’aria, <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> fabbricato, <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> recupero a norma<br />

dell’art. 3, comam1, lettere c), d) ed f ) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001m n. 380,<br />

la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a<br />

quanto stabilito nell’art. 3 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in<br />

corso d’opera, fino alla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori <strong>di</strong> costruzione, ricostruzione o ristrutturazione<br />

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque<br />

utilizzato.<br />

DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE<br />

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le<br />

relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al<br />

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è a<strong>di</strong>bita ad<br />

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi proporzionalmente alla<br />

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!