Collaborazione Coordinata e Continuativa - Dimeca - Università ...
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ DI STUDIO<br />
(DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE MECCANICA) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA<br />
RISORSE UMANE E MOBILITA’ (AZIONI “MARIE CURIE”) DELL’UNIONE EUROPEA<br />
Le parti,<br />
1) L’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, con sede in Cagliari, Piazza<br />
d’Armi, codice fiscale 80019600925 rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Giorgio Cau, di<br />
seguito indicata come “Università”;<br />
2) Il sig. Dianshi Feng, nato in Cina a Luyi city, il 15/10/1984, residente in Italia, Cagliari, Via Sassari 77, e<br />
domiciliato in Cagliari in via Sassari 77, codice fiscale FNGDSH84R15Z210K, di seguito indicato come<br />
“Ricercatore Marie Curie”, così come previsto dalla base giuridica del Programma Risorse Umane e Mobilità<br />
(Azioni Marie Curie) dell’Unione Europea,<br />
PREMESSO<br />
che l’Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Meccanica ha stipulato con la Commissione Europea<br />
(di seguito “Commissione”) il contratto n. PITN-GA-2009-238325 per lo svolgimento del Progetto Training<br />
future mechanical, civil, electronic engineers and computer scientists in SYStem Identification,Condition &<br />
HealthMonitoring for a New Generation of WIND Turbines), di seguito indicato quale “Contratto CE”,<br />
nell'ambito delle attività di “Support for training and career development of researchers (Azioni Marie Curie<br />
Research Training Networks) – Networks for Initial Training (ITN);<br />
che ai fini dell’assegnazione della borsa di studio Marie Curie l’Università di Cagliari ha attivato una<br />
procedura di selezione internazionale per candidati stranieri nell’ambito del dottorato di ricerca in<br />
Progettazione Meccanica (XXV ciclo, anno 2009-10);<br />
che nell’ambito della predetta procedura è stato selezionato il dott. Dianshi Feng per la posizione di<br />
dottorando/ “ricercatore early stage” (Borsa Marie Curie Research Training Networks);<br />
che il dott. Dianshi Feng ha presentato dichiarazione da cui si evince che lo stesso è celibe e non ha figli a<br />
carico.<br />
CONVENGONO E STIPULANO<br />
quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.<br />
Articolo 1. – Interpretazione e rinvio.<br />
1. Il presente contratto è collegato al Contratto CE. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto<br />
dal Contratto CE, se non diversamente e specificamente disposto.<br />
-<br />
1
2. Il presente contratto è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni dell’Università nell’ambito<br />
del Contratto CE.<br />
3. Il “ricercatore Marie Curie” dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Contratto CE.<br />
Articolo 2. - Normativa applicabile.<br />
1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute e dal Contratto CE, dalle<br />
seguenti fonti:<br />
- tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Risorse Umane e Mobilità (Azioni Marie<br />
Curie) dell’Unione Europea;<br />
- la prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente;<br />
- la normativa nazionale riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e<br />
continuativa.<br />
Articolo 3. - Rapporti tra Università e Ricercatore Marie Curie.<br />
1. I rapporti dell’Università con il “ricercatore Marie Curie”, per quel che riguarda l’attuazione del Progetto,<br />
sono tenuti dal Responsabile del progetto.<br />
2. Il Responsabile del progetto, ai sensi del Contratto CE, è il Prof. Francesco Aymerich, Professore<br />
Associato universitario afferente al Dipartimento di Ingegneria Meccanica.<br />
Articolo 4. - Durata del contratto.<br />
1. Il presente contratto è stipulato per la durata di n. 36 (trentasei mesi), decorre dal 18 giugno 2010 ed ha<br />
termine il 17 giugno 2013.<br />
2. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.<br />
Articolo 5. - Oggetto del rapporto.<br />
1. Il “Ricercatore Marie Curie” svolgerà l’attività prevista nel Contratto CE e nel Piano personale di sviluppo<br />
della carriera.<br />
2. L’attività del “Ricercatore Marie Curie” deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di<br />
subordinazione, sotto la responsabilità scientifica e la supervisione tecnica del Responsabile del progetto.<br />
3. L’attività verrà svolta presso i locali e laboratori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e negli altri<br />
luoghi previsti per lo svolgimento dell’attività indicata nel comma 1 del presente articolo.<br />
2
Articolo 6.- Obblighi del Ricercatore Marie Curie.<br />
1. Il “Ricercatore Marie Curie” si obbliga in modo specifico:<br />
a) a svolgere esclusivamente l’attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di<br />
natura personale o familiare, con l’autorizzazione preventiva della Commissione;<br />
b) a svolgere l’attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del<br />
particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività<br />
è necessaria all’ Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Contratto CE;<br />
c) a redigere tutte le relazioni richieste dall’ Università sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato<br />
dalla stessa, ed i questionari di valutazione e di follow-up, forniti dalla Commissione europea;<br />
d) a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l’attuazione Contratto CE,<br />
e per permettere all’ Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;<br />
e) a rispettare le regole organizzative dell’ Università e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di<br />
lavoro; al tal fine il Direttore del Dipartimento informerà il Ricercatore Marie Curie sulla corretta applicazione<br />
delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;<br />
f) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;<br />
g) a comunicare all’Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere<br />
direttamente sull’esecuzione dell’attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;<br />
h) a rispettare le regole sulla pubblicità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni, di cui al Contratto CE; in<br />
particolare il “Ricercatore Marie Curie” deve dichiarare, in ogni pubblicazione e altro mezzo di<br />
comunicazione relativi al progetto, di aver ricevuto il sostegno della Comunità attraverso una borsa di studio<br />
“Marie Curie”;<br />
i) a comunicare, fino ai tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti.<br />
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.<br />
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del<br />
contratto, in quanto compatibili.<br />
Articolo 7. – Tempo dello svolgimento della prestazione.<br />
1. Il “Ricercatore Marie Curie” non ha un obbligo di orario.<br />
2. Il “Ricercatore Marie Curie”, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa<br />
esecuzione dell’attività prevista nell’articolo 5.<br />
3. Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative<br />
dell’Università.<br />
3
Articolo 8.- Obblighi dell’ Università.<br />
1. L’Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:<br />
a) a mettere a disposizione del “Ricercatore Marie Curie”, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi<br />
necessari all’esecuzione dell’attività di cui all’articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le<br />
attrezzature, i materiali; l’Università, inoltre, assicurerà gratuitamente al “Ricercatore Marie Curie” l’accesso<br />
alle informazioni, il “Knowledge” e il “Pre-existing know-how”, secondo i modi ed i limiti stabiliti<br />
dall’Università;<br />
b) ad assicurare al “Ricercatore Marie Curie” le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di<br />
salute, previste dalla normativa in vigore;<br />
c) a fornire un’assistenza adeguata nell’espletamento di tutte le procedure amministrative richieste<br />
dall’autorità nazionali competenti;<br />
d) a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 10.<br />
Articolo 9. - Impedimento temporaneo della prestazione.<br />
1. In caso di malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la<br />
prestazione del “Ricercatore Marie Curie”, questi può sospendere la sua prestazione, fino al termine<br />
dell’impedimento.<br />
2. Nei casi previsti nel precedente comma, il contratto non è prorogato a meno di diversa decisione della<br />
Commissione.<br />
3. Nei casi previsti nel comma 1, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto alle sole indennità eventualmente<br />
previste dalla normativa in vigore.<br />
Articolo 10. - Corrispettivo.<br />
1. Il corrispettivo complessivo lordo, spettante per il periodo di cui all’articolo 4, sarà così determinato, ai<br />
sensi del Contratto CE:<br />
Living allowance € 107535,00<br />
Mobility allowance € 18702,00<br />
Travel allowance € 6000,00<br />
Career exploratory allowance € 2000,00<br />
Corrispettivo complessivo lordo € 134237,00<br />
4
Ciò corrisponde ad uno stipendio mensile lordo di € 3506,50, a cui si aggiunge la Travel Allowance di €<br />
2000,00 annui che viene corrisposta insieme al primo, tredicesimo ed al venticinquesimo stipendio, e la<br />
Career exploratory allowance di € 2000,00, che viene corrisposta in un unico pagamento insieme al<br />
tredicesimo stipendio .<br />
2. Il corrispettivo complessivo lordo di cui al comma precedente sarà assoggettato agevolazioni fiscali di cui<br />
all’art. 3 della legge 326/2003 e prorogato dall’Art. 17 comma 1 D.L. 29-11-2008 n. 185 (Vedere allegato I),<br />
ovvero esenzione IRAP e IRPEF sul 10% dell’imponibile totale e al regime fiscale in vigore ai sensi<br />
dell’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. L’importo, che si intende al<br />
lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge vigente a carico<br />
dell’Amministrazione e delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali che gravano sul<br />
“Ricercatore Marie Curie”, verrà liquidato in 36 rate mensili posticipate.<br />
All’atto dell’erogazione del compenso o degli acconti l’Università opererà a carico del dott. Feng la ritenuta a<br />
titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/73. Il compenso sarà inoltre soggetto alla<br />
contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/95 e successive modifiche e integrazioni. Agli effetti<br />
dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs n. 38/2000, il Dr Feng autorizza<br />
l’Università ad operare la ritenuta di sua competenza, in occasione dell’erogazione degli emolumenti; a tale<br />
proposito esso dichiara di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in<br />
contemporanea del presente rapporto, si impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione<br />
per l’esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente.<br />
Al momento della sottoscrizione del contratto l’aliquota I.R.A.P a carico amministrazione è dell’8,50%,<br />
l’aliquota contributiva I.N.P.S. è del 26.72%, l’aliquota I.N.A.I.L. è del 7 per mille da calcolarsi sul massimale<br />
annuo. I contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL sono per due terzi a carico dell’amministrazione<br />
e per un terzo a carico del percipiente, l’IRAP è interamente a carico dell’Amministrazione.<br />
Tutte le trattenute di cui sopra a carico dell’amministrazione e del percipiente saranno operate secondo la<br />
legge; il corrispettivo lordo indicato nella tabella è comprensivo di tutte le trattenute.<br />
Il compenso previsto per il “Travel allowance” verrà corrisposto per ciascun periodo di 12 mesi. La prima<br />
indennità di viaggio sarà versata al momento dell’entrata in servizio; quelle successive saranno versate con<br />
frequenza annua.<br />
Il compenso per Career exploratory allowance sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine del primo<br />
anno di lavoro.<br />
3. In aggiunta al compenso, determinato ai sensi dei comma precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” avrà<br />
diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a seminari e convegni, o per lo<br />
svolgimento di altre attività inerenti il progetto, previa autorizzazione del Responsabile del Progetto e<br />
secondo quanto stabilito dai Regolamenti dell’Università, nei limiti del budget allo scopo previsto del<br />
Contratto CE.<br />
5
4. Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” non avrà diritto ad altri importi.<br />
In particolare non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.<br />
Articolo 11. – Oneri previdenziali e assistenziali.<br />
1. Come indicato all’art. 10 il corrispettivo lordo sarà assoggettato al contributo previdenziale INPS, ai sensi<br />
dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 e successive modificazioni, nonché il contribuito assicurativo INAIL<br />
contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.<br />
Articolo 12. - Responsabilità del “Ricercatore Marie Curie”.<br />
1. Il Ricercatore Marie Curie è responsabile per tutti i danni derivanti all’Università dallo svolgimento della<br />
sua attività. In particolare il “Ricercatore Marie Curie” sarà responsabile se, a causa della sua condotta,<br />
l’Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della<br />
Commissione, così come descritti nel Contratto CE.<br />
2. Per i danni subiti, l’Università può rivalersi sul corrispettivo dovuto al “Ricercatore Marie Curie”.<br />
3. I danni, che comportino trattenute per risarcimento a carico del “Ricercatore Marie Curie”, debbono essere<br />
comunicati a quest'ultimo non appena essi siano conosciuti dall’Università.<br />
4. L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella<br />
misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile. In caso di risoluzione del rapporto di<br />
collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al “Ricercatore Marie Curie”.<br />
Articolo 13. - Risoluzione del contratto<br />
1. Ciascuno dei contraenti può risolvere il contratto di collaborazione prima della scadenza del termine finale<br />
per giusta causa. Per giusta causa si intende una violazione degli obblighi previsti dal presente contratto,<br />
tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La parte che intende avvalersi della<br />
presente clausola ne dà comunicazione scritta all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento,<br />
almeno 30 giorni prima.<br />
2. L’Università può risolvere dal contratto, per impossibilità sopravvenuta, nel caso di fine anticipata del<br />
contratto CE.<br />
Articolo 14. – Proprietà intellettuale<br />
1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera o dell’invenzione, l’Università sarà<br />
l’esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall’attività del “Ricercatore Marie Curie”.<br />
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Articolo 15. – Tutela e Consenso al trattamento dei dati personali.<br />
1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che<br />
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università informa<br />
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della<br />
riservatezza e dei diritti del “Ricercatore Marie Curie”. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,<br />
l’Università informa il “Ricercatore Marie Curie” che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel<br />
rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare<br />
per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l’Università e per<br />
l’adempimento degli obblighi imposti all’Università dal contratto CE. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà<br />
come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra<br />
richiesti saranno trattati dall’Università – Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Si rammenta che, ai sensi<br />
dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare.<br />
Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di<br />
integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7, di opporsi<br />
al trattamento, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, a rendere anonimi e al blocco dei<br />
dati trattati.<br />
Il “Ricercatore Marie Curie”<br />
Dianshi Feng<br />
L’Università degli Studi di Cagliari<br />
Dipartimento di Ingegneria Meccanica<br />
nella persona del Direttore<br />
Prof. Giorgio Cau<br />
________________, ____________________<br />
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiaro di conoscere ed accettare<br />
espressamente quanto disposto agli articoli:<br />
- Articolo 1. – Interpretazione e rinvio.<br />
- Articolo 7. - Obblighi del Ricercatore Marie Curie.<br />
- Articolo 10, commi 2 e 4 – Corrispettivo<br />
- Articolo 12 - Responsabilità del ricercatore “Marie Curie”<br />
- Articolo 13. – Scioglimento del contratto prima del termine.<br />
- Articolo 14. –Proprietà intellettuale.<br />
Il “Ricercatore Marie Curie” Dott. Dianshi Feng<br />
____________________________________<br />
Si allegano:<br />
Copia del Contratto CE<br />
Cagliari, 18 giugno 2010<br />
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Allegato I:<br />
Art. 3. Legge 326/2003<br />
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero<br />
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio<br />
universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto<br />
documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati<br />
per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno<br />
dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che<br />
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo<br />
per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della<br />
produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente<br />
comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel<br />
territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza<br />
fiscale in Italia.<br />
Proroga alla legge 326<br />
L’art. 17 comma 1 del D.L. 29-11-2008 n. 185, ha prorogato il termine per poter usufruire delle<br />
agevolazioni fiscali (IRPEF ed IRAP) riguardanti il rientro in Italia di ricercatori residenti<br />
all'estero già previste dall’art. 3 del D.L. 269/2003 (cfr. in merito anche circolare dell’Agenzia<br />
delle Entrate n. 22/E del 8 giugno 2004).<br />
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