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Risposte quesiti UNICOMAP del 31 maggio 2012 - Ordine dei ...

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<strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Risposte</strong><br />

<strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

e dagli Esperti <strong>del</strong> MAP


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

UnicoMAP<br />

<strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

Le risposte <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Di seguito si riportano le risposte date in diretta dai funzionari <strong>del</strong>la Direzione Centrale Normativa<br />

<strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate nel corso di UnicoMAP <strong>del</strong> <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>.<br />

1. ACE - RILEVANZA DEGLI UTILI ACCANTONATI A RISERVA<br />

Domanda<br />

L’utile realizzato da una società di capitali nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva per effetto <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera di destinazione<br />

<strong>del</strong>l’utile <strong>del</strong>l’esercizio assunta dall’assemblea <strong>dei</strong> soci nel corso <strong>del</strong> mese di aprile <strong>del</strong> <strong>2012</strong> rileva ai fini <strong>del</strong>la<br />

fruizione <strong>del</strong>la disposizione prevista dall’articolo 1 <strong>del</strong> decreto legge n. 201 <strong>del</strong> 2011 È possibile godere <strong>del</strong>la deduzione<br />

prevista da tale disposizione già in UNICO <strong>2012</strong> per redditi 2011 L’articolo 5, comma 4, <strong>del</strong> decreto ministeriale <strong>del</strong> 14<br />

marzo 2011 prevede che gli incrementi <strong>del</strong> patrimonio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano “a partire dall’inizio<br />

<strong>del</strong>l’esercizio in cui le relative riserve sono formate”: che valenza va attribuita a tale disposizione Significa che gli utili<br />

accantonati a riserva rilevano dall’inizio <strong>del</strong>l’esercizio nel corso <strong>del</strong> quale l’assemblea <strong>del</strong>ibera di destinare, in tutto o in<br />

parte, a riserva l’utile di esercizio (pertanto, l’utile <strong>del</strong>l’esercizio 2011 accantonato a riserva con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’assemblea<br />

<strong>dei</strong> soci <strong>del</strong>l’aprile <strong>del</strong> <strong>2012</strong> rileva in UNICO 2013 per redditi <strong>2012</strong>) oppure occorre interpretare tale disposizione nel senso<br />

che l’utile realizzato nel 2011 rileva già a partire da UNICO <strong>2012</strong> per redditi 2011, purché l’assemblea <strong>dei</strong> soci, riunita per<br />

l’approvazione <strong>del</strong> bilancio, accantoni tale utile a riserva disponibile<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 5, co. 2, lett. b), <strong>del</strong> Decreto 14/03/<strong>2012</strong> <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze dispone che rilevano come<br />

elementi positivi <strong>del</strong>la variazione di capitale proprio agevolabile gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati<br />

a riserve non disponibili.<br />

Con riferimento al momento in cui la variazione in aumento assume rilevanza ai fini <strong>del</strong>l’agevolazione ACE, il comma 4<br />

<strong>del</strong>l’art. 5 in parola specifica che gli incrementi di capitale proprio derivanti dall’accantonamento di utili rilevano a partire<br />

dall’inizio <strong>del</strong>l’esercizio in cui le relative riserve sono formate.<br />

In proposito, nella relazione al Decreto si specifica che l’incremento è agevolabile dall’inizio <strong>del</strong>l’esercizio nel corso<br />

<strong>del</strong> quale l’assemblea <strong>del</strong>ibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.<br />

Pertanto l’utile realizzato nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva per effetto <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera assembleare avvenuta<br />

nel corso <strong>del</strong> mese di aprile <strong>del</strong> <strong>2012</strong>, rileva ai fini <strong>del</strong>l’agevolazione ACE con riferimento all’esercizio <strong>2012</strong> (vale a dire in<br />

UNICO 2013 per redditi <strong>2012</strong>).<br />

2. ACE - SOCIETÀ IN PERDITA<br />

Domanda<br />

Ai fini <strong>del</strong>l’ACE rilevano le variazioni in aumento <strong>del</strong> capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura <strong>del</strong>l’esercizio<br />

in corso al <strong>31</strong> dicembre 2010, senza tenere conto <strong>del</strong>l’utile <strong>del</strong> medesimo esercizio. Al riguardo, per le società che<br />

hanno chiuso in perdita tale esercizio, il patrimonio netto di riferimento deve essere considerato al netto o al lordo <strong>del</strong>la<br />

perdita civilistica, posto che sia l’articolo 1, comma 5, <strong>del</strong> D.L. n. 201/2011 che l’articolo 4 <strong>del</strong> Decreto attuativo <strong>del</strong> 14<br />

marzo <strong>2012</strong> fanno espresso riferimento all’utile d’esercizio, ma non invece alla perdita o, più genericamente, al risultato<br />

d’esercizio<br />

2<br />

Dispensa MAP On-Line n. 5 - Maggio 2010


Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 1, co. 5 <strong>del</strong> D.L. 06/12/2011, n. 201 e l’art. 4 <strong>del</strong> Decreto 14/03/<strong>2012</strong> <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze,<br />

dispongono che “il capitale proprio esistente alla data di chiusura <strong>del</strong>l’esercizio in corso al <strong>31</strong> dicembre 2010 è costituito<br />

dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto <strong>del</strong>l’utile <strong>del</strong> medesimo esercizio”.<br />

Al riguardo si ritiene che nel calcolo <strong>del</strong> patrimonio netto al <strong>31</strong> dicembre 2010, la precisazione fatta nella norma, circa<br />

l’irrilevanza ai fini <strong>del</strong> predetto calcolo <strong>del</strong>l’utile d’esercizio, è coerente con lo spirito <strong>del</strong>la norma stessa in quanto tale<br />

utile costituisce un incremento rilevante ai fini <strong>del</strong>l’agevolazione nell’esercizio successivo, vale a dire nel 2011, se accantonato<br />

a riserva.<br />

L’art. 11 <strong>del</strong> D.M. <strong>del</strong> 14/03/2011 ha previsto che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque<br />

eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione <strong>del</strong>le riserve per acquisto di azioni proprie”.<br />

Per effetto di tale disposizione in ogni periodo d’imposta la variazione in aumento rilevante ai fini ACE non può eccedere<br />

il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Poiché la norma fa riferimento al patrimonio netto contabile, si ritiene<br />

che la perdita d’esercizio, compresa quella <strong>del</strong> 2010, contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile risultante<br />

dal relativo bilancio che costituisce il limite per la fruizione <strong>del</strong> beneficio.<br />

3. UNICO <strong>2012</strong> - SOCIETÀ NON OPERATIVE - RIGO RF74, CASELLA 2<br />

Domanda<br />

Nel Mo<strong>del</strong>lo UNICO SC <strong>2012</strong> periodo d’imposta 2011 è stata introdotta, al rigo RF74, la casella 2 “Soggetto in perdita<br />

sistematica”, che, secondo quanto riportano le Istruzioni Ministeriali “deve essere barrata qualora il contribuente abbia<br />

presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero nello stesso arco temporale sia<br />

risultato per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 30, comma 3, <strong>del</strong>la citata legge n. 724 <strong>del</strong> 1994”.<br />

Si chiede se i tre periodi di imposta consecutivi cui si fa riferimento nelle Istruzioni siano quelli relativi al triennio 2008,<br />

2009 e 2010 o se invece ci si riferisca al triennio 2009, 2010 e 2011.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica<br />

trovano applicazione a decorrere dal <strong>2012</strong>; di conseguenza, sarà rilevante il triennio 2009-2010-2011.<br />

Va ricordato, comunque, che l’art. 2, co. 36-duodecies, <strong>del</strong> D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011,<br />

stabilisce che la disciplina in questione trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso<br />

alla data di entrata in vigore <strong>del</strong>la legge di conversione <strong>del</strong> citato D.L. 138 (ossia, dall’entrata in vigore <strong>del</strong>la L. 148/2011). Pertanto,<br />

la nuova casella “Soggetto in perdita sistematica” inserita nei Mo<strong>del</strong>li UNICO SC ed ENC <strong>2012</strong> è diretta a quei soggetti<br />

con esercizio non coincidente con l’anno solare il cui periodo di imposta è iniziato dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong>la L. 148/2011<br />

ma prima <strong>del</strong> 1° gennaio <strong>2012</strong> e che si chiuderà non oltre il 30 dicembre <strong>2012</strong>. Questi soggetti, infatti, utilizzeranno il Mo<strong>del</strong>lo<br />

UNICO <strong>2012</strong> per la dichiarazione <strong>dei</strong> propri redditi imponibili riferiti al periodo d’imposta in corso al <strong>31</strong> dicembre 2011.<br />

4. CIRCOLARE DEL 4 MAGGIO 2010, N. 23 - RETTIFICA DELL’IMPUTAZIO-<br />

NE TEMPORALE DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO<br />

Domanda<br />

In merito all’errata competenza, la circolare <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 23 <strong>del</strong> 04/05/2010 si riferisce ai componenti<br />

negativi di reddito, nulla sottolineando in proposito all’errata competenza <strong>dei</strong> componenti “positivi” di reddito, che presenta<br />

invece la stessa tipologia di rilievo di quelli negativi.<br />

Si chiede di confermare che la circolare n. 23/2010 sia applicabile, con le stesse modalità, anche all’errata competenza<br />

fiscale <strong>dei</strong> componenti “positivi” di reddito.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Il contribuente non può essere lasciato arbitro <strong>del</strong>la scelta <strong>del</strong> periodo cui imputare i componenti negativi di reddito,<br />

stanti i principi contenuti nell’art. 109 <strong>del</strong> TUIR e gli innegabili riflessi che ciò comporterebbe sulla determinazione <strong>del</strong><br />

reddito imponibile.<br />

Nell’ipotesi in cui nella determinazione <strong>del</strong>la base imponibile <strong>del</strong>le imposte sui redditi l’ufficio accertatore abbia imputato<br />

per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo d’imposta diverso da quello nel quale era stato<br />

Dispensa MAP On-Line n. 5 - Maggio 2010<br />

3


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

dedotto dal contribuente, e ciò abbia comportato un fenomeno di doppia imposizione, allo stesso contribuente deve essere<br />

concessa la possibilità di recuperare la deduzione (cfr. Circolare 23/E <strong>del</strong> 04/05/2010).<br />

Precisato ciò, si evidenzia che i principi contenuti nella citata Circolare 23/E/2010 devono essere estesi anche alla ipotesi<br />

di non corretta imputazione temporale di componenti positivi ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un periodo<br />

di imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi componenti hanno già concorso alla determinazione <strong>del</strong> reddito.<br />

Ciò in quanto anche in tale ipotesi si realizza un fenomeno di doppia imposizione che deve essere evitato.<br />

5. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - LE MINUSVALENZE SU CESPITI<br />

AMMORTIZZABILI<br />

Domanda<br />

In relazione alle minusvalenze realizzate per effetto <strong>del</strong> trasferimento di beni ammortizzabili acquistati da soggetti<br />

black list, ci si chiede se la minusvalenza realizzata sia da segnalare anche nel caso in cui la cessione venga effettuata<br />

nei confronti di un soggetto residente in un Paese non black list, sul presupposto che il componente negativo sia stato<br />

generato per effetto di un’operazione realizzativa che ha interessato un bene, la cui originaria operazione di acquisto è<br />

intercorsa con un soggetto residente in un Paese o territorio black list<br />

A tal riguardo, si chiede se:<br />

- la separata indicazione <strong>del</strong> componente negativo debba necessariamente essere posta in essere nel mo<strong>del</strong>lo di<br />

dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui è stato realizzato il componente negativo (minusvalenza);<br />

- l’esistenza <strong>del</strong>le circostanze esimenti debba essere documentata in relazione all’originaria operazione di acquisto<br />

intercorsa con il soggetto residente o localizzato in un Paese o territorio black list<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Come chiarito nella Circolare 26/10/2010, n. 51/E, l’ambito oggettivo di applicazione <strong>del</strong>l’art. 110, co. 10, <strong>del</strong> TUIR risulta<br />

particolarmente ampio in quanto ricomprende tutte le componenti negative di reddito riconducibili a transazioni intercorse<br />

con “imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale<br />

emanato ai sensi <strong>del</strong>l’art. 168-bis”. Si ritiene, pertanto, che il riferimento all’indeducibilità <strong>dei</strong> componenti negativi<br />

collegati ad operazioni poste in essere con soggetti cd. black list riguardi sia gli elementi reddituali derivanti direttamente<br />

dalle transazioni (quale il costo di acquisto di beni e servizi) sia i componenti negativi derivanti in modo “indiretto” da tali<br />

operazioni (quali, ad esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo<br />

derivante da operazioni intercorse con soggetti black list).<br />

In merito all’obbligo di separata indicazione in dichiarazione di tali componenti negativi deducibili, previsto nel comma<br />

11 <strong>del</strong> citato art. 110 <strong>del</strong> TUIR, si fa presente che una eventuale minusvalenza, realizzata per effetto <strong>del</strong> trasferimento<br />

a un soggetto residente in un Paese non black list di beni ammortizzabili acquistati da un soggetto black list, deve essere<br />

indicata nel mo<strong>del</strong>lo di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui questa assume rilevanza fiscale.<br />

Inoltre, si precisa che, ai fini <strong>del</strong>la verifica <strong>del</strong>la sussistenza <strong>del</strong>le esimenti necessarie per consentire la deducibilità<br />

<strong>del</strong>la minusvalenza, occorre far riferimento all’originaria operazione di acquisto intercorsa con il soggetto black list, posto<br />

che tale componente reddituale scaturisce dalla differenza negativa tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto<br />

degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscale non ammortizzato <strong>del</strong> bene.<br />

6. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - LE PERDITE SU CREDITI<br />

Domanda<br />

L’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate in più occasioni (da ultimo, nella Circolare 51/E/2010) utilizza il termine “fornitori black list”<br />

contrariamente al dettato <strong>del</strong>la norma (articolo 110, comma 10 <strong>del</strong> TUIR) laddove esplicitamente si fa riferimento a “[…]<br />

imprese residenti ovvero localizzate in” Paesi black list, sembrando quindi limitare l’indeducibilità alle sole operazioni generanti<br />

componenti negativi da operazioni passive e non anche a quelli derivanti da operazioni attive.<br />

Si chiede di precisare se alle perdite su crediti vantati verso soggetti localizzati in “paradisi fiscali” si applica l’articolo<br />

110, comma 10, <strong>del</strong> TUIR.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’indeducibilità prevista nell’art. 110, co. 10, <strong>del</strong> TUIR si estende a tutte le componenti di reddito negative derivanti<br />

da operazioni, siano esse attive che passive, intercorse con soggetti black list. Conseguentemente, le perdite su crediti<br />

vantati verso soggetti localizzati in “paradisi fiscali” non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di reddito<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 110, co. 10, <strong>del</strong> TUIR, a meno che l’impresa residente, interessata alla deduzione <strong>del</strong>le perdite, dimostri<br />

4


che il debitore (impresa estera) svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che l’operazione da<br />

cui derivava il credito, successivamente trasformatasi in perdita, rispondeva a un effettivo interesse economico e che la<br />

stessa ha avuto concreta esecuzione.<br />

7. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - TRANSAZIONI FINANZIARIE<br />

Domanda<br />

Il riferimento ai componenti negativi derivanti da “transazioni commerciali” sembrerebbe escludere tutti quei componenti<br />

negativi (interessi e oneri finanziari assimilati) derivanti da transazioni aventi causa finanziaria (cfr. Circolare 51/E/2010,<br />

par. 9.2). Ai fini <strong>del</strong>la individuazione <strong>dei</strong> componenti negativi finanziari si ritiene applicabile quanto previsto dall’articolo 96,<br />

comma 3 <strong>del</strong> TUIR, nonché quanto chiarito in materia dall’Amministrazione finanziaria. È corretta tale conclusione<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Si ritiene che rientrino nel campo di applicazione <strong>del</strong>l’art. 110, co. 10, <strong>del</strong> TUIR non solo i componenti negativi derivanti<br />

da “transazioni commerciali”, come peraltro chiarito al par. 9.2, <strong>del</strong>la Circolare n. 51/E/2010, ma anche i componenti negativi,<br />

quali interessi ed oneri finanziari assimilati, derivanti da transazioni aventi causa finanziaria.<br />

In ogni caso, nell’ipotesi in cui sia stata dimostrata l’esistenza di una <strong>del</strong>le due esimenti previste dall’art. 110, co. 11,<br />

<strong>del</strong> TUIR, gli interessi ed oneri finanziari derivanti da transazioni aventi causa finanziaria saranno deducibili secondo le<br />

regole che il legislatore fiscale riserva a tale tipologia di costi.<br />

8. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - RISPOSTA POSITIVA ALL’INTER-<br />

PELLO EX ART. 110 DEL TUIR<br />

Domanda<br />

In presenza di risposta positiva a istanza di interpello, avente per oggetto la preventiva documentazione <strong>del</strong>le circostanze<br />

esimenti ex articolo 110 <strong>del</strong> TUIR, è corretto ritenere che venga meno la finalità segnaletica <strong>del</strong>l’obbligo di separata<br />

indicazione nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi <strong>dei</strong> componenti negativi con la società oggetto <strong>del</strong>l’istanza di interpello<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 110, co. 11, <strong>del</strong> TUIR, prevede che “le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi <strong>del</strong> primo periodo<br />

sono separatamente indicati nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi”. L’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la Circolare n. 46/2009 ha precisato<br />

che l’esposizione in dichiarazione <strong>dei</strong> costi da Paesi “black list”, pur cessando di costituire una condizione per la<br />

deducibilità <strong>dei</strong> costi medesimi, conserva comunque natura obbligatoria. Pertanto, anche in presenza di un parere positivo<br />

di disapplicazione <strong>del</strong>la disciplina antielusiva, il contribuente residente continua ad essere soggetto all’obbligo di<br />

separata indicazione in dichiarazione. Ciò al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la verifica <strong>del</strong>le corrette<br />

informazioni fornite nell’istanza di interpello, nonché l’avvenuta esecuzione <strong>del</strong>l’operazione stessa.<br />

9. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI DA NON RESIDENTE<br />

Domanda<br />

La novella apportata dalla L. 217/2011 (Comunitaria 2010) all’art. 6 <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972, in tema di prestazioni di servizi<br />

rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, ha eliminato l’emissione<br />

anticipata <strong>del</strong>la fattura dalle cause di effettuazione <strong>del</strong>l’operazione, sicché ai fini <strong>del</strong>la individuazione di tale momento<br />

(e quindi anche per l’esigibilità <strong>del</strong>l’imposta, a cui è collegata la debenza e la detrazione <strong>del</strong>l’IVA) occorre dare<br />

rilevanza alla sola conclusione <strong>del</strong>la prestazione ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza<br />

di tale importo. Ciò posto, si chiede quale debba essere il comportamento a cui conformarsi, anche per evitare le sanzioni<br />

<strong>del</strong> caso, laddove dovesse pervenire la fattura <strong>del</strong> prestatore non residente (in particolare nell’ipotesi in cui questi<br />

sia stabilito in uno Stato Ue e quindi la fattura sia soggetta ad integrazione e doppia registrazione, ex artt. 46 e 47 <strong>del</strong> D.L.<br />

3<strong>31</strong>/1993) prima <strong>del</strong>la ultimazione o <strong>del</strong> pagamento anticipato <strong>del</strong>la prestazione.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 8 <strong>del</strong>la L. 15/12/2011, n. 217, “Legge Comunitaria 2010”, ha apportato alla disciplina <strong>del</strong>l’imposta sul valore aggiunto<br />

significative modifiche dirette ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria, nonché ai principi interpretativi<br />

<strong>del</strong>la Corte di Giustizia.<br />

5


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

Tra le novità introdotte, assumono particolare rilevanza le modifiche agli artt. 6 e 17 <strong>del</strong> D.P.R. 26/10/1972, n. 633 riguardanti,<br />

rispettivamente, il momento di effettuazione <strong>del</strong>le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, scambiate<br />

con soggetti passivi non stabiliti in Italia e il regime <strong>del</strong>l’inversione contabile (cd. «reverse charge») previsto in capo al<br />

committente italiano.<br />

Per effetto <strong>del</strong>le modifiche apportate (entrate in vigore a partire dal 17 marzo <strong>2012</strong>), il testo novellato <strong>del</strong>l’art. 6 stabilisce<br />

che sia le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato a<br />

un soggetto passivo ivi stabilito, sia le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese<br />

da un soggetto passivo stabilito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate<br />

nel momento in cui sono ultimate o pagate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione<br />

<strong>dei</strong> corrispettivi. La norma stabilisce, altresì, che le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo<br />

superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti – anche parziali – nel medesimo periodo, si considerano effettuate al<br />

termine <strong>del</strong>l’anno solare fino all’ultimazione <strong>del</strong>le prestazioni.<br />

Risulta dunque derogata la regola generale di cui al quarto comma <strong>del</strong> citato art. 6, secondo cui la prestazione si considera<br />

effettuata al momento di emissione <strong>del</strong>la fattura.<br />

Resta fermo che, se anteriormente all’ultimazione <strong>del</strong>la prestazione o alla maturazione <strong>dei</strong> corrispettivi è pagato in<br />

tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data<br />

<strong>del</strong> pagamento.<br />

L’art. 8 <strong>del</strong>la Legge Comunitaria 2010 ha riformulato anche l’art. 17, secondo comma, <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972, disponendo<br />

che, per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972, effettuate da un operatore comunitario nei confronti<br />

di un soggetto passivo sito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato, l’imposta deve esse obbligatoriamente assolta mediante il meccanismo<br />

<strong>del</strong>l’inversione contabile (cd. reverse charge).<br />

In particolare, l’art. 17, secondo comma, <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972, così come novellato dalla Legge Comunitaria 2010, impone<br />

la procedura di integrazione e di registrazione prevista dagli artt. 46 e 47 <strong>del</strong> D.L. 30/08/1993, n. 3<strong>31</strong> quando il prestatore<br />

è soggetto comunitario. In questa ipotesi, il committente nazionale dovrà:<br />

- numerare la fattura <strong>del</strong> fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione <strong>del</strong> controvalore in euro <strong>del</strong> corrispettivo<br />

e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile <strong>del</strong>l’operazione espressi in valuta estera,<br />

nonché <strong>del</strong>l’ammontare <strong>del</strong>l’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (art. 46, co. 1, D.L. 3<strong>31</strong>/1993);<br />

- annotare la fattura, come sopra integrata, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque<br />

entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro IVA vendite<br />

(art. 23, D.P.R. 633/1972), secondo l’ordine <strong>del</strong>la numerazione, con l’indicazione anche <strong>del</strong> corrispettivo <strong>del</strong>l’operazione<br />

espresso in valuta estera (art. 47, co. 1, primo periodo, D.L. 3<strong>31</strong>/1993);<br />

- annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (art. 25, D.P.R. 633/1972), al fine<br />

di esercitare la detrazione eventualmente spettante (art. 47, co. 1, terzo periodo, D.L. 3<strong>31</strong>/1993).<br />

Alla luce <strong>del</strong>le disposizioni sopra richiamate, per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura<br />

emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice <strong>del</strong>l’effettuazione <strong>del</strong>l’operazione.<br />

È dunque al momento di ricezione <strong>del</strong>la fattura che va ricondotta l’esigibilità <strong>del</strong>l’imposta (a cui è collegata la debenza<br />

e la detrazione <strong>del</strong>l’IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione <strong>del</strong> pagamento.<br />

Pertanto, a fronte <strong>del</strong>la ricezione <strong>del</strong>la fattura da parte <strong>del</strong> prestatore comunitario non residente, il committente nazionale<br />

di prestazioni «generiche» ex art. 7-ter applica l’imposta con il meccanismo <strong>del</strong>l’inversione contabile, con la tempistica<br />

definita dalla specifica disciplina richiamata in materia di acquisti intracomunitari.<br />

6<br />

10. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA: REGI-<br />

ME TRANSITORIO<br />

Domanda<br />

Come sancito dall’art. 8, co. 2, lett. a), n. 2, <strong>del</strong>la Legge 15 dicembre 2011, n.217 – che ha introdotto il sesto comma<br />

all’art. 6 <strong>del</strong> D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 – “[…] le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo<br />

non stabilito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui<br />

agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio <strong>del</strong>lo Stato ad un soggetto passivo<br />

che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo,<br />

alla data di maturazione <strong>dei</strong> corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo<br />

è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato,<br />

alla data <strong>del</strong> pagamento. […]”.<br />

Tale disposizione, come espressamente sancito dal comma 5 <strong>del</strong> citato art. 8 si applica “[…] alle operazioni effettuate<br />

a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la presente legge”, ovvero a partire dal 17<br />

marzo <strong>2012</strong>.


La disposizione medio tempore in vigore sanciva, invece, che “[…] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate<br />

all’atto <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong> corrispettivo”.<br />

Invero, alla data di entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova disposizione (quindi, al 17 marzo <strong>2012</strong>) può accadere che l’ultimazione<br />

<strong>del</strong>le predette prestazioni di servizi fosse già intervenuta, ma non fosse ancora intervenuto il pagamento. Si chiede,<br />

pertanto, se in tali circostanze la prestazione sia da considerarsi “effettuata” alla data <strong>del</strong> successivo pagamento o, per<br />

finzione giuridica, dovesse considerarsi “effettuata” alla precedente data di entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova disciplina.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 8, co. 2, lett. a), L. 15/12/2011, n. 217, ha modificato l’art. 6 <strong>del</strong> D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (sopprimendo il terzo periodo<br />

<strong>del</strong> terzo comma e aggiungendo il sesto comma), in ordine al momento di effettuazione <strong>del</strong>le prestazioni di servizi<br />

generiche scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.<br />

Per effetto <strong>del</strong>le suddette modifiche, il nuovo sesto comma <strong>del</strong>l’art. 6 <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972 prevede che le prestazioni di<br />

servizi generiche scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia si considerano effettuate al momento di ultimazione<br />

<strong>del</strong>la prestazione ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione <strong>dei</strong> corrispettivi.<br />

Tale disposizione, come sancito dal comma 5 <strong>del</strong> suddetto art. 8, si applica “alle operazioni effettuate a partire dal<br />

sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore <strong>del</strong>la presente legge”, ovvero a partire dal 17 marzo <strong>2012</strong>.<br />

La nuova regola, di cui al suddetto sesto comma <strong>del</strong>l’art. 6, che stabilisce il momento di effettuazione <strong>del</strong>le prestazioni<br />

di servizi generiche, troverà, pertanto, applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo <strong>2012</strong><br />

e cioè per le prestazioni di servizi la cui ultimazione, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, la cui maturazione<br />

<strong>dei</strong> corrispettivi intervenga a partire dal 17 marzo <strong>2012</strong>. Le prestazioni di servizi, la cui ultimazione (o la cui maturazione<br />

<strong>dei</strong> corrispettivi) sia, invece, intervenuta anteriormente al 17 marzo <strong>2012</strong>, non potranno essere considerate effettuate a<br />

partire da tale data e, di conseguenza, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale, di cui al<br />

terzo o quarto comma <strong>del</strong> citato art. 6, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong><br />

corrispettivo, ovvero al momento di emissione <strong>del</strong>la fattura.<br />

11. INTEGRAZIONE DELLE FATTURE PER SERVIZI INTRA UE<br />

Domanda<br />

L’art. 17, comma 2 <strong>del</strong> D.P.R. 633/72, modificato dalla L. 217/2011 (Comunitaria 2010), ha previsto che nel caso <strong>del</strong>le prestazioni<br />

di servizi “generiche” (di cui all’articolo 7-ter <strong>del</strong> D.P.R. 633/72) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro<br />

Stato membro <strong>del</strong>l’Ue “il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli<br />

articoli 46 e 47” <strong>del</strong> D.L. 3<strong>31</strong>/93 in tema di scambi intracomunitari. In proposito si chiede se il richiamo <strong>del</strong>l’art. 46 implichi<br />

anche l’applicazione <strong>del</strong> quinto comma di tale articolo, ossia se per il committente <strong>del</strong> servizio valga l’obbligo, in caso di<br />

mancato ricevimento <strong>del</strong>la fattura <strong>del</strong> prestatore entro il mese successivo a quello di effettuazione <strong>del</strong>l’operazione (i.e.<br />

l’ultimazione <strong>del</strong>la prestazione o il pagamento anticipato <strong>del</strong>la stessa) di provvedere, entro il mese seguente, ad emettere<br />

autonomamente la fattura relativa alla prestazione ricevuta.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

La risposta al quesito è senz’altro positiva. Infatti, considerato il generico richiamo <strong>del</strong> legislatore all’art. 46 <strong>del</strong><br />

D.L. 3<strong>31</strong>/1993 contenuto nell’art. 8, lett. g) <strong>del</strong>la legge comunitaria 2010, si deve ritenere che in caso di mancato ricevimento<br />

<strong>del</strong>la fattura <strong>del</strong> fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione <strong>del</strong>l’operazione, entro<br />

il mese seguente il committente sia tenuto ad emettere, ai sensi <strong>del</strong> comma 5 <strong>del</strong>l’art. 46 <strong>del</strong> D.L. 3<strong>31</strong>/1993, autofattura in<br />

unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA <strong>del</strong> prestatore UE.<br />

Tale autofattura, ai sensi <strong>del</strong> comma 1 <strong>del</strong>l’art. 47 <strong>del</strong> D.L. 3<strong>31</strong>/1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro<br />

il mese di emissione.<br />

È evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza che la prestazione<br />

è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento.<br />

12. SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA<br />

Domanda<br />

L’art. 54, comma 5, <strong>del</strong> D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che “[…] le spese di partecipazione a convegni,<br />

congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella<br />

misura <strong>del</strong> 50 per cento <strong>del</strong> loro ammontare”, introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata riferita<br />

alla quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura <strong>del</strong> 50%, da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o,<br />

7


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

comunque, extra-professionale. Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi,<br />

con riferimento alle spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione <strong>del</strong>le spese di vitto e alloggio) per la formazione<br />

continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa<br />

previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo<br />

di inerenza pieno rispetto all’esercizio <strong>del</strong>la propria attività professionale.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

Il comma 5 <strong>del</strong>l’art. 54 <strong>del</strong> TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite <strong>del</strong> 50%,<br />

<strong>del</strong>le spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.<br />

Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura <strong>del</strong> corso, sia applicabile anche alle<br />

spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.<br />

13. LAVORO AUTONOMO - UTILIZZO PROMISCUO DELL’IMMOBILE<br />

Domanda<br />

Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze<br />

dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq. sui 125 mq.<br />

complessivi, e cioè una percentuale pari al 60% <strong>del</strong>l’unità immobiliare.<br />

Si chiede se in questo caso:<br />

- sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 54, co. 3 <strong>del</strong> TUIR dedurre una somma pari al 50% <strong>del</strong>la rendita<br />

<strong>del</strong>l’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota<br />

superiore <strong>del</strong>l’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel<br />

caso specifico il 60%);<br />

- sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra<br />

determinata.<br />

Risposta <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate<br />

L’art. 54, co. 3, <strong>del</strong> TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale<br />

è deducibile nella misura <strong>del</strong> 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile<br />

adibito esclusivamente all’esercizio <strong>del</strong>l’arte e <strong>del</strong>la professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi<br />

relativi a tali immobili.<br />

La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo <strong>del</strong> reddito e di<br />

evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione la effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento<br />

<strong>del</strong>l’attività professionale.<br />

Ai fini <strong>del</strong>la deduzione <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong>la rendita, quindi, è irrilevante la porzione <strong>del</strong>l’unità immobiliare che il professionista<br />

decide di utilizzare per lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività professionale, una sola stanza ovvero più <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong>l’immobile<br />

come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo <strong>del</strong>l’immobile<br />

per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita dal comma 3 <strong>del</strong>l’art. 54 <strong>del</strong> TUIR, quest’ultima stabilita<br />

forfetariamente, non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura<br />

forfetaria <strong>del</strong> 50%.<br />

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Corsi MAP<br />

UnicoMAP<br />

<strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

Le risposte degli esper MAP<br />

Di seguito si riportano le risposte date dagli esperti MAP: Luca Bilancini, Gianluca Cristofori, Benedetto<br />

Santacroce e Franco Vernassa nel corso di UnicoMAP <strong>del</strong> <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>.<br />

1. ACE - SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE<br />

Domanda<br />

In caso di società di nuova costituzione, l’incremento <strong>del</strong> patrimonio netto va ragguagliato alla durata <strong>del</strong> primo periodo<br />

di imposta Per esempio, nel caso in cui una società si costituisca in data 1° luglio 2011 con apporto di denaro da<br />

parte <strong>dei</strong> soci destinato a capitale sociale per 50.000 euro e a riserva per 50.000 euro, l’incremento <strong>del</strong> capitale proprio<br />

rilevante ai fini <strong>del</strong>la fruizione <strong>del</strong>l’ACE è pari a 100.000 euro (ovvero l’intero apporto in denaro <strong>dei</strong> soci) o a 50.000 euro<br />

(ovvero l’apporto di denaro <strong>dei</strong> soci ragguagliato alla durata <strong>del</strong> primo periodo di imposta) Il quesito verte sulle modalità<br />

di coordinamento <strong>del</strong>le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo <strong>del</strong> Decreto Attuativo <strong>del</strong> 14/3/<strong>2012</strong><br />

e nell’articolo 5, comma 6 <strong>del</strong> medesimo decreto.<br />

Risposta<br />

Per quanto concerne le società di nuova costituzione, l’art. 1, co. 6, <strong>del</strong> D.L. 201/2011 prevede che si assume come<br />

incremento tutto il patrimonio conferito. Al riguardo, l’art. 5, co. 6, <strong>del</strong> decreto attuativo ha circoscritto la portata <strong>del</strong>la<br />

disposizione, precisando che le società di nuova costituzione devono intendersi quelle costituite successivamente al <strong>31</strong><br />

dicembre 2010 e che si assume come incremento tutto il patrimonio di costituzione, ovviamente nel limite <strong>del</strong>l’ammontare<br />

derivante da conferimenti in denaro, dovendosi quindi escludere eventuali apporti in natura.<br />

A tal proposito, propende per l’integrale rilevanza degli apporti iniziali effettuati in sede costitutiva anche la Circolare<br />

<strong>del</strong>l’Istituto di Ricerca <strong>dei</strong> Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 28/IR <strong>del</strong> 29 marzo <strong>2012</strong>.<br />

Conseguentemente, si ritiene che il contribuente non debba procedere al ragguaglio <strong>del</strong>l’ammontare <strong>dei</strong> conferimenti<br />

in denaro avendo riguardo alla durata <strong>del</strong> periodo compreso tra la data di costituzione e quella di chiusura <strong>del</strong>l’esercizio<br />

sociale.<br />

2. ACE - INCIDENZA DELL’ACE AI FINI DELL’EFFECTIVE TAX RATE<br />

Domanda<br />

Ai fini <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong>l’effective tax rate per la verifica <strong>del</strong>l’applicabilità <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le CFC ai soggetti<br />

localizzati in Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al comma 8-bis <strong>del</strong>l’articolo 167 <strong>del</strong> TUIR<br />

(tassazione effettiva inferiore a più <strong>del</strong>la metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia) si deve tenere<br />

conto anche <strong>del</strong>l’incidenza <strong>del</strong>l’eventuale fruizione <strong>del</strong>la disposizione contenuta nell’articolo 1 <strong>del</strong> DL n. 201/2011 (c.d.<br />

ACE) In altri termini, per definire se una società controllata non residente è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 167,<br />

comma 8-bis <strong>del</strong> TUIR, nella quantificazione <strong>del</strong> tax rate domestico (da confrontare con il tax rate estero) si deve avere<br />

riguardo anche <strong>del</strong>l’incidenza <strong>del</strong>l’ACE<br />

Risposta<br />

Nella Circolare n. 23/E <strong>del</strong> 26/05/2011 l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate si è espressa in relazione all’applicabilità <strong>del</strong>la disciplina<br />

<strong>del</strong>le società non operative in occasione <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong>l’effective tax rate. In tale circostanza, l’Agenzia ha rite-<br />

Dispensa MAP On-Line n. 5 - Maggio 2010<br />

Corsi MAP<br />

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<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

nuto che non dovesse trovare applicazione la disciplina sulle società di comodo, nel presupposto che una sua eventuale<br />

applicazione in sede di quantificazione <strong>del</strong> livello di tassazione effettiva <strong>del</strong>la società controllata estera potenzialmente<br />

soggetta alla normativa di cui all’art. 167, co. 8-bis e 8-ter <strong>del</strong> TUIR avrebbe comportato un’anticipazione <strong>del</strong> giudizio<br />

sull’artificiosità <strong>del</strong>la struttura estera.<br />

Al contrario, per ragioni di ordine logico e sistematico, tali argomentazioni non parrebbero assumere alcun rilievo con<br />

riferimento alla disciplina <strong>del</strong>l’ACE. Quindi, nella determinazione <strong>del</strong> tax rate parrebbe logico ammettere la possibilità di<br />

tener conto <strong>del</strong>la deduzione rappresentata dal rendimento nozionale degli incrementi patrimoniali registrati dalla società<br />

controllata estera rispetto alla consistenza <strong>del</strong> proprio patrimonio netto alla data <strong>del</strong> <strong>31</strong> dicembre 2010.<br />

Inoltre, nella Circolare n. 51/E/2010, paragrafo 5.1, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ha chiarito che “In merito all’effective tax<br />

rate domestico, la valutazione non può prescindere da una rideterminazione virtuale” - secondo le disposizioni ordinariamente<br />

previste dal TUIR in materia di reddito d’impresa - “<strong>del</strong> reddito prodotto dalla controllata estera” e che “Anche ai<br />

fini in esame (i.e. determinazione <strong>del</strong> tax rate domestico), valgono i chiarimenti forniti relativamente al tax rate estero”.<br />

A quest’ultimo riguardo, ovverosia in relazione alla determinazione <strong>del</strong> tax rate estero, come evidenziato nella Circolare<br />

n. 3/<strong>2012</strong> <strong>del</strong> Consorzio Studi e Ricerche Fiscali <strong>del</strong> Gruppo Intesa San Paolo, nella Circolare n. 51/E <strong>del</strong> 06/10/2010<br />

l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ha affermato che “non sono considerati gli effetti sul calcolo <strong>del</strong> reddito imponibile e/o <strong>del</strong>le imposte<br />

corrispondenti di eventuali agevolazioni di carattere temporaneo o non strutturale, riconosciute alla generalità <strong>dei</strong><br />

contribuenti dalla legislazione <strong>del</strong>lo Stato estero”.<br />

Pertanto, facendo affidamento sui predetti chiarimenti e trasponendoli al caso in esame, parrebbe possibile concludere<br />

che, in ordine alla quantificazione <strong>del</strong>l’effective tax rate domestico, debba tenersi conto <strong>del</strong>la deduzione <strong>del</strong>la cd.<br />

ACE, avendo quest’ultima natura di agevolazione strutturale e non di carattere temporaneo.<br />

3. ERRATA IMPUTAZIONE ECONOMICO-TEMPORALE DI COMPONENTI NEGA-<br />

TIVI DI REDDITO<br />

Domanda<br />

Nell’eventualità in cui – a causa di errori materiali – un costo di competenza <strong>del</strong>l’esercizio T non venga contabilizzato<br />

nell’esercizio di competenza, bensì nel successivo esercizio T+n nel quale il contribuente, avvedutosi <strong>del</strong>l’errore, rilevi<br />

nella gestione straordinaria di conto economico una sopravvenienza passiva, questi risulterebbe ingiustamente assoggetto<br />

ad un fenomeno di doppia imposizione, palesemente riscontrabile nella mancata deduzione di un componente negativo<br />

di reddito sia nell’anno T, per l’errore commesso in termini di mancata “previa imputazione” a conto economico<br />

<strong>del</strong> componente negativo di reddito, sia nell’anno T+n, in quanto la sopravvenienza passiva risulterebbe indeducibile per<br />

difetto <strong>del</strong> requisito di competenza.<br />

In una simile fattispecie, si chiede se e come il contribuente possa porre rimedio a tale possibile doppia imposizione:<br />

in particolare, si chiede se siano estendibili anche al caso di specie le conclusioni cui è giunta l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con<br />

la Circolare n.23/E <strong>del</strong> 4 <strong>maggio</strong> 2010.<br />

Risposta<br />

Con la Circolare n.23/E <strong>del</strong> 4 <strong>maggio</strong> 2010, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ha precisato che, “[…] nel caso in cui, nella determinazione<br />

<strong>del</strong>la base imponibile <strong>del</strong>le imposte sui redditi, l’ufficio accertatore abbia imputato per competenza un componente<br />

negativo di reddito ad un periodo d’imposta diverso da quello nel quale era stato dedotto dal contribuente […]”,<br />

questi – al fine di evitare la doppia imposizione che conseguirebbe alla mancata deduzione <strong>del</strong> componente negativo di<br />

reddito – potrebbe dedurlo secondo una <strong>del</strong>le seguenti modalità:<br />

- presentando una dichiarazione <strong>dei</strong> redditi “correttiva” – con esito a sé favorevole – entro il termine di presentazione<br />

<strong>del</strong>la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione doveva essere operata;<br />

- ove il predetto termine fosse scaduto, presentando istanza di rimborso <strong>del</strong>la <strong>maggio</strong>re imposta versata nel periodo<br />

d’imposta nel quale non ha operato la deduzione, nel termine di quarantotto mesi dalla data <strong>del</strong> pagamento eseguito<br />

in assenza <strong>dei</strong> presupposti o dal termine per il pagamento <strong>del</strong> saldo di imposta;<br />

- ricorrendo, entro il termine di prescrizione <strong>del</strong> diritto, avverso l’eventuale silenzio rifiuto <strong>del</strong>l’Amministrazione formatosi<br />

sull’istanza di rimborso presentata nel termine di cui sopra.<br />

In proposito, si ritiene che tali conclusioni rispondano a un principio di ordine generale, volto a garantire, comunque, il<br />

diritto al rimborso <strong>del</strong>la <strong>maggio</strong>re imposta versata, risultando, pertanto, non strettamente necessaria la prodromica azione<br />

accertatrice svolta dall’Amministrazione finanziaria, di talché tali rimedi (dichiarazione integrativa, istanza di rimborso<br />

e ricorso avverso il silenzio rifiuto) dovrebbero poter essere estesi anche all’ipotesi prospettata nella domanda, in cui è lo<br />

stesso contribuente che – di proprio impulso, senza attendere l’eventuale attività accertativa svolta dagli organi verificatori<br />

– si attiva per porre rimedio all’errore commesso nell’imputare un componente negativo di reddito a un esercizio, piuttosto<br />

che a un altro, e ciò anche qualora l’onere non fosse stato addebitato a conto economico, oltre che nell’esercizio<br />

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di competenza, nemmeno in quelli precedenti (in senso conforme la Consulenza giuridica resa dalla Direzione Regionale<br />

<strong>del</strong>le Entrate <strong>del</strong>l’Emilia Romagna in data 14 dicembre 2011 prot. 909/61<strong>31</strong>2-2011).<br />

4. ACE - LIMITE AL RIPORTO DELLE ECCEDENZE<br />

Domanda<br />

Per quanto riguarda il riporto a nuovo <strong>del</strong>le eccedenze ACE formatesi in un periodo di imposta, il limite <strong>del</strong> patrimonio<br />

netto previsto dall’articolo 11 <strong>del</strong> Decreto Attuativo trova applicazione anche su tali eccedenze riportate o solo sugli<br />

incrementi <strong>del</strong> Capitale Proprio di ciascun periodo di imposta A tal riguardo, è corretto ritenere che il patrimonio netto<br />

risultante al termine di ciascun esercizio costituisca un limite solo per l’agevolazione i cui presupposti si siano manifestati<br />

nell’esercizio stesso, ma non invece per le eccedenze di ACE formatesi in precedenti esercizi, posto che tali eccedenze<br />

sono già state sottoposte – nel rispettivo esercizio di formazione – al relativo test<br />

Risposta<br />

Tenuto conto <strong>del</strong> dettato letterale <strong>del</strong>l’art. 3, co. 3 <strong>del</strong> Decreto Attuativo, il limite <strong>del</strong> patrimonio netto previsto dall’art.<br />

11 <strong>del</strong> medesimo Decreto Attuativo non trova applicazione sulle eccedenze di ACE formatesi in periodi di imposta<br />

precedenti.<br />

5. REMISSIONE [PARZIALE O TOTALE] DEL DEBITO<br />

Domanda<br />

Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1236, cod. civ., la dichiarazione <strong>del</strong> creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è<br />

comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Considerato che la norma<br />

citata espressamente prevede che la remissione <strong>del</strong> debito comporta l’estinzione <strong>del</strong>l’obbligazione, in tali ipotesi la<br />

perdita che ne deriva è da ritenersi deducibile, considerato che essa riveste i caratteri <strong>del</strong>la certezza [estinzione <strong>del</strong> debito]<br />

e precisione [determinazione esatta <strong>del</strong>l’importo <strong>del</strong>la perdita]<br />

Risposta<br />

Con le Risoluzioni ministeriali n. 557 <strong>del</strong> 9 aprile 1980 e n. 517 <strong>del</strong> 6 settembre 1980 è stato affermato il principio secondo<br />

cui la rinuncia – parziale o totale – a propri crediti integra gli “elementi certi e precisi” richiesti dall’art. 101, co. 5, <strong>del</strong><br />

TUIR, ai fini <strong>del</strong>la deducibilità <strong>del</strong>le relative perdite, a condizione, tuttavia, che sia rispettato anche “[…] il [generale] requisito<br />

<strong>del</strong>la “inerenza” <strong>dei</strong> costi ed oneri, inteso non soltanto nell’obiettiva riferibilità <strong>del</strong>l’onere all’esercizio d’impresa,<br />

ma anche nella ricorrenza di quel concetto di “inevitabilità” <strong>del</strong>lo stesso. Sotto quest’ultimo aspetto potrebbe dubitarsi<br />

che una rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente. Va tuttavia precisato come, in tema di<br />

gestione aziendale, l’inerenza, e quindi l’inevitabilità di un costo od onere va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od<br />

onere si ponga in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di<br />

pervenire al <strong>maggio</strong>r risultato economico. Ovviamente l’accertamento di un siffatto carattere va condotto con riferimento<br />

alle specifiche condizioni in cui l’operazione si concreta al fine di verificare che la stessa realizzi effettivamente una<br />

scelta di convenienza per l’impresa”.<br />

Se ne dovrebbe, quindi, desumere che le perdite su crediti che derivano dalla remissione – parziale o totale – di un<br />

debito sono deducibili, a norma <strong>del</strong>l’articolo 101 <strong>del</strong> TUIR, a condizione che:<br />

- la scelta di rinunciare al credito sia supportata dalla documentabile sussistenza di “valide ragioni economiche”,<br />

nel senso che per l’impresa risulti meno oneroso rinunciare al credito, anziché proseguire con un tentativo di recupero<br />

che risulterebbe inevitabilmente vano;<br />

- detta remissione sia comprovata da un atto formale portato a conoscenza <strong>del</strong> debitore.<br />

Con riferimento, invece, ai crediti commerciali di modesta entità, l’Amministrazione finanziaria ha precisato, con la<br />

Risoluzione n.124 <strong>del</strong> 6 agosto 1976, confermata dal Question time n. 5-00570 <strong>del</strong> 5 novembre 2008, che la remissione è<br />

ammessa – con emersione di una perdita su crediti fiscalmente deducibile – anche in assenza di rigorose prove formali,<br />

“[…] nella considerazione che la lieve entità <strong>dei</strong> crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero<br />

che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”, per quanto risulti certamente rassicurante la presenza di una<br />

procedura di recupero crediti, formalmente adottata dall’impresa e concretamente posta in essere, che preveda, una<br />

volta esperiti i primi tentativi [poco onerosi] di recupero <strong>del</strong> credito, una rinuncia unilaterale all’azione di recupero per i<br />

crediti di ammontare inferiore a una soglia che ne renderebbe comunque anti-economico l’esercizio.<br />

11


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

6. ACE - CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE<br />

Domanda<br />

In caso di trasferimento al gruppo <strong>del</strong>le eccedenze ACE prodotte da una società partecipante al consolidato fiscale<br />

nazionale, si chiede conferma che le somme retrocesse dalla società consolidante alla società consolidata non concorrono<br />

alla formazione <strong>del</strong> reddito <strong>del</strong>la consolidata ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 118, comma 4 <strong>del</strong> TUIR<br />

Risposta<br />

L’art. 118, co. 4, <strong>del</strong> TUIR prevede che non debbano concorrere alla formazione <strong>del</strong> reddito imponibile le somme percepite<br />

in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Pertanto, non rilevano fiscalmente nemmeno le remunerazioni<br />

ricevute dalle società partecipanti al consolidato nazionale in contropartita <strong>dei</strong> vantaggi fiscali fruiti dal gruppo in ragione<br />

<strong>del</strong> trasferimento <strong>del</strong>le eccedenze di ACE.<br />

A conferma di tale orientamento si veda anche la Circolare <strong>del</strong>l’Istituto di Ricerca <strong>dei</strong> Dottori Commercialisti e degli<br />

Esperti Contabili n. 28/IR <strong>del</strong> 29 marzo <strong>2012</strong>, paragrafo 9.1.<br />

7. ACE - TRASFERIMENTO QUOTA ECCEDENTE<br />

Domanda<br />

In assenza di qualsiasi rinvio all’articolo 172, comma 7, <strong>del</strong> TUIR, deve ritenersi che il trasferimento <strong>del</strong>la quota eccedente<br />

di ACE non debba essere subordinato ad alcuna limitazione, né riguardo alla vitalità <strong>dei</strong> soggetti partecipanti alla<br />

fusione (o alla scissione) né con riferimento al limite massimo <strong>del</strong> patrimonio netto <strong>del</strong>la società dante causa<br />

Risposta<br />

In assenza di qualsiasi rinvio all’art. 172, co. 7, <strong>del</strong> TUIR, in materia di riporto <strong>del</strong>le perdite fiscali pregresse, deve ritenersi<br />

che il trasferimento <strong>del</strong>la quota eccedente di ACE non dovrebbe essere subordinato ad alcuna limitazione, né riguardo<br />

alla “vitalità” <strong>dei</strong> soggetti partecipanti alla fusione né con riferimento al limite massimo <strong>del</strong> patrimonio netto <strong>del</strong>la<br />

società dante causa, diversamente da quanto accade invece per il riporto <strong>del</strong>le eccedenze di interessi passivi o di ROL<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 96 <strong>del</strong> TUIR.<br />

8. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - CASI DUBBI DI INDIVIDUAZIONE<br />

Domanda<br />

Possono sorgere <strong>dei</strong> dubbi nell’individuare se rientra o meno nell’ambito di applicazione <strong>del</strong>la norma una società<br />

avente sede operativa, secondo l’indicazione risultante dalla fattura pervenuta, in uno Stato o in un territorio non presente<br />

nella lista di cui al D.M. 23 gennaio 2002, ma costituita (“incorporated”) in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato,<br />

con la merce acquistata proveniente da uno Stato non “paradiso fiscale”.<br />

Altrettanti dubbi potrebbero sorgere nel caso di prestazioni di servizi (si pensi, per esempio, a una prestazione di trasporto<br />

di merci) poste in essere da un fornitore, avente sede legale in uno Stato black list, con stabile organizzazione non<br />

black list, ma con fatturazione effettuata da un soggetto black list.<br />

È corretto ritenere che l’individuazione <strong>del</strong> soggetto fornitore vada effettuata, in prima istanza, nell’emittente la fattura,<br />

in ossequio a quanto previsto dalla Circolare n. 12/E <strong>del</strong> 19 febbraio 2008, paragrafo 8.1<br />

Risposta<br />

Si ritiene ragionevole che l’individuazione <strong>del</strong> soggetto fornitore debba essere eseguita facendo riferimento ai dati<br />

riportati nel documento rilevante fiscalmente ricevuto (fattura, ricevuta, nota di debito o altro documento equipollente).<br />

9. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - L’INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE<br />

Domanda<br />

Con la Risoluzione n. 127/E/2003 è stato individuato, per le imprese esercenti attività marittima, un elenco di costi che,<br />

anche se sostenuti nei confronti di fornitori residenti o localizzati in paradisi fiscali, rappresentano costi deducibili in re<br />

ipsa, in quanto rispettosi <strong>del</strong>la condizione rappresentata dall’effettivo interesse economico, essendo tipicamente afferenti<br />

l’attività di tali imprese.<br />

12


È possibile ricavare da detta Risoluzione un criterio di carattere generale che consenta di considerare dimostrata l’esistenza<br />

di una <strong>del</strong>le cause esimenti individuate dall’articolo 110, comma 11 <strong>del</strong> TUIR, laddove si sia in presenza di costi<br />

tipicamente relativi a un determinato settore di attività, i quali devono essere sostenuti nel luogo in cui la stessa viene<br />

materialmente esercitata (per esempio, i costi sostenuti nel settore <strong>dei</strong> trasporti in generale o in quello turistico)<br />

Risposta<br />

Si conferma il criterio generale già contenuto nella circolare <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 1/E <strong>del</strong> 26/01/2009 ove è stato<br />

affermato che “in via generale ed astratta, in relazione a determinati settori, specifiche operazioni afferenti all’esercizio<br />

<strong>del</strong>l’attività d’impresa che presentano un obiettivo collegamento con l’oggetto <strong>del</strong>l’impresa che le pone in essere e che<br />

per ciò stesso possono normalmente soddisfare il requisito <strong>del</strong>l’inerenza”. Come già confermato nella stessa Circolare<br />

n. 1/2009 sarà pur sempre necessario riscontrare, in concreto, l’effettiva sussistenza <strong>del</strong>l’interesse economico.<br />

Conseguentemente, sono inerenti tutte le operazioni poste in essere da uno specifico settore economico e collegate<br />

tra di loro: a tiolo di esempio, per il settore <strong>del</strong> turismo, si tratterà <strong>dei</strong> costi relativi alle strutture recettive situate in Paesi<br />

black, ai costi <strong>dei</strong> trasporti (aerei, marittimi, terrestre) se il fornitore ha sede in Paesi black list, ai costi di trasferimento<br />

(cd. transfer) dall’aereoporto al villaggio turistico/resort, ai costi per le attività di animazione/intrattenimento presso i villaggi,<br />

ai costi relativi ad altri servizi turistici quali escursioni, pacchetti diving, ecc…, acquisti di beni e derrate alimentari,<br />

ecc….<br />

Poiché ogni settore economico ha proprie fattispecie e peculiarità, si ritiene di suggerire che sia l’Associazione di<br />

categoria ad elencare in modo oggettivo, trasparente e motivato le diverse tipologie di costo sostenute con fornitori/professionisti<br />

residenti in Paesi black list.<br />

10. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - LE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO<br />

Domanda<br />

Considerato che le rimanenze sono costi sospesi derivanti da acquisti effettuati, occorre che tutti gli acquisti di beni<br />

e servizi da Paesi black list siano esplicitamente monitorati in dichiarazione e ivi indicati tenendo conto <strong>del</strong>le variazioni<br />

<strong>del</strong>le rimanenze degli stessi (iniziali e finali) e, dunque, in applicazione <strong>del</strong> principio di competenza enunciato nella Circolare<br />

51/E/2010, paragrafo 9.2.<br />

Per ragioni di semplificazione, si domanda se è possibile indicare separatamente in dichiarazione soltanto il costo di<br />

acquisto di beni e <strong>dei</strong> servizi nel periodo di imposta in cui si effettua l’operazione di acquisto (indipendentemente dal fatto<br />

che a fine periodo tali acquisti siano contabilizzati tra le rimanenze), senza conseguentemente dover monitorare la movimentazione<br />

<strong>del</strong>le rimanenze relative a beni acquistati da soggetti black list<br />

Risposta<br />

La disciplina di cui all’art. 110, co. 10 e ss. <strong>del</strong> TUIR è tesa a monitorare l’esistenza <strong>dei</strong> requisiti di deducibilità <strong>dei</strong> componenti<br />

negativi, derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list, che concorrono alla formazione <strong>del</strong> reddito<br />

imponibile. Quindi, in relazione ai costi sostenuti per l’acquisizione di beni il cui costo è “sospeso” per essere imputato a<br />

rimanenza, occorrerebbe applicare la normativa in esame avendo riguardo al periodo di imposta in cui i singoli beni, costituenti<br />

rimanenze di magazzino, concorrono effettivamente alla formazione <strong>del</strong> risultato <strong>del</strong>l’esercizio e alla produzione<br />

<strong>del</strong> reddito imponibile.<br />

Tuttavia, si ritiene che per ragioni di semplicità si debba indicare separatamente in dichiarazione il costo di acquisto<br />

di beni e <strong>dei</strong> servizi soltanto nel periodo di imposta in cui si effettua l’operazione di acquisto, assolvendo in tale periodo di<br />

imposta gli obblighi di monitoraggio e di segnalazione che la disciplina in esame è tesa a tutelare.<br />

11. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - I COSTI TOTALMENTE O PAR-<br />

ZIALMENTE INDEDUCIBILI<br />

Domanda<br />

a) L’indicazione in dichiarazione <strong>dei</strong> redditi <strong>del</strong>le spese e degli altri componenti negativi derivanti da transazioni commerciali<br />

poste in essere con operatori black list (fornitori e clienti) va effettuata, in via preliminare, solo nel caso<br />

in cui questi abbiano i requisiti di deducibilità ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 109, comma 1 <strong>del</strong> TUIR<br />

b) Nel caso in cui tali spese e componenti negativi siano indeducibili totalmente o parzialmente ai sensi di altre disposizioni<br />

contenute nel TUIR (per esempio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 108, comma 2 <strong>del</strong> TUIR per le spese di rappresentanza,<br />

<strong>del</strong>l’articolo 109, comma 5 <strong>del</strong> TUIR per le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di<br />

alimenti e bevande o <strong>del</strong>l’articolo 164 <strong>del</strong> TUIR per le spese relative ai mezzi di trasporto) in dichiarazione occorre<br />

indicare separatamente solo la parte deducibile che residua<br />

13


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

Risposta<br />

Tenuto conto che la normativa in esame è orientata a rendere indeducibili soltanto i costi che, privi <strong>dei</strong> requisiti previsti<br />

dall’art. 110, co. 11, <strong>del</strong> TUIR, provengono da operazioni intercorse con soggetti black list e che partecipano alla formazione<br />

<strong>del</strong> reddito imponibile, si ritiene che siano soggetti all’obbligo di separata indicazione soltanto quei costi che in<br />

toto o in parte partecipano alla formazione <strong>del</strong> reddito imponibile.<br />

Da ciò ne deriverebbe l’irrilevanza <strong>del</strong>la separata indicazione di costi che sono parzialmente o integralmente indeducibili<br />

fiscalmente.<br />

12. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - LE ESIMENTI: IL MERCATO DI<br />

INSEDIAMENTO<br />

Domanda<br />

Con riferimento al mercato di insediamento, ora espressamente richiesto all’interno <strong>del</strong>la prima esimente per la disapplicazione<br />

<strong>del</strong>la normativa CFC, assente, invece, nell’analoga esimente prevista dall’articolo 110, comma 11 <strong>del</strong> TUIR,<br />

l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare 51/E/2010) ha osservato come tale divergenza sia “[…] un chiaro indizio <strong>del</strong>la<br />

volontà <strong>del</strong> legislatore di differenziare le modalità di disapplicazione <strong>del</strong>le due discipline in commento, posto che quella<br />

in materia di deducibilità di costi black list riguarda anche imprese residenti che non hanno alcun legame partecipativo<br />

con il fornitore estero”.<br />

Secondo l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, pertanto, il “radicamento economico-commerciale” non costituisce un elemento dirimente<br />

ai fini <strong>del</strong>la disapplicazione <strong>del</strong>le disposizioni in materia di deducibilità <strong>dei</strong> costi black list che va riconosciuta a<br />

seguito <strong>del</strong>la “dimostrazione <strong>del</strong>lo svolgimento da parte <strong>del</strong> fornitore estero di un’effettiva attività commerciale mediante<br />

un’idonea struttura in loco”.<br />

Di conseguenza, la sussistenza <strong>del</strong> radicamento, “[…] pur non essendo determinante ai fini <strong>del</strong> riconoscimento <strong>del</strong>la<br />

disapplicazione <strong>del</strong>la disciplina in commento, costituisce un elemento senz’altro utile a dimostrare l’esimente stessa”<br />

(cfr. Circolare n. 51/E <strong>del</strong> 6 ottobre 2010).<br />

La predetta condivisibile conclusione, tuttavia, non appare in linea con le precisazioni fornite con la Risoluzione 8 aprile<br />

2008, n. 100/E nella quale l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, in relazione ad una fattispecie concreta, ha affermato che in “assenza<br />

di un collegamento strutturale con l’economia locale, perdono consistenza anche le ragioni giuridico-economiche che<br />

possano giustificare la costituzione <strong>del</strong>la società” in uno Stato a fiscalità privilegiata.<br />

È corretto ritenere superato il chiarimento offerto nella Risoluzione n. 100/E <strong>del</strong>l’8 aprile 2008<br />

Risposta<br />

Tenuto conto che la Circolare n. 51/E <strong>del</strong> 06/10/2010 è successiva rispetto alla Risoluzione n. 100/E <strong>del</strong> 08/04/2008 e<br />

considerato che la prima si esprime in maniera espressa in ordine al fatto di non ritenere <strong>del</strong> tutto dirimente ai fini <strong>del</strong>la<br />

disapplicazione <strong>del</strong>le disposizioni in materia di deducibilità di costi black list la sussistenza di un effettivo radicamento<br />

da parte <strong>del</strong> fornitore nel mercato e nel territorio di insediamento, è ragionevole ritenere <strong>del</strong> tutto superato il chiarimento<br />

contenuto in materia nella Risoluzione n. 100/E/2008.<br />

13. COSTI CON FORNITORI BLACK LIST - UTILIZZABILITÀ DEGLI ESITI<br />

DELL’INTERPELLO EX ARTT. 167 E 168 DEL TUIR DA PARTE DI SOGGETTI<br />

DIVERSI DAL SOGGETTO INTERPELLANTE<br />

Domanda<br />

La Circolare n. 51/E <strong>del</strong> 06/10/2010 ha specificato che, in considerazione <strong>del</strong> fatto che la prima esimente consiste nella<br />

dimostrazione <strong>del</strong> contenuto commerciale <strong>del</strong>l’attività svolta dal soggetto estero, l’eventuale risposta positiva all’istanza<br />

di interpello volta ad ottenere la disapplicazione <strong>del</strong>le CFC rules, facendo valere l’esimente di cui all’articolo 167, comma<br />

5, lettera a) <strong>del</strong> TUIR (ovverosia, l’effettività <strong>del</strong>l’attività commerciale e il radicamento economico), “va ritenuta valida anche<br />

ai fini di consentire la deducibilità <strong>dei</strong> componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con il soggetto estero<br />

localizzato nel territorio a fiscalità privilegiata”.<br />

In sostanza, detta precisazione appare applicabile in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto estero con cui si intrattengono<br />

rapporti commerciali è controllato o collegato ad una società residente in Italia la quale, a norma degli articoli 167<br />

e 168 <strong>del</strong> TUIR, è tenuta alla presentazione <strong>del</strong>l’istanza di interpello al fine di fruire <strong>del</strong>la disapplicazione <strong>del</strong>la normativa<br />

antielusiva.<br />

14


Anche tenuto conto <strong>del</strong> tenore <strong>del</strong>la precisazione fornita nella Circolare n. 51/E/2010, è fondato ritenere che, nel caso<br />

in cui un soggetto residente abbia ottenuto parere positivo all’interpello CFC in relazione a una propria società controllata<br />

o collegata, tale risposta possa essere utilizzata da un altro soggetto residente (facente parte o meno <strong>del</strong> medesimo<br />

gruppo a cui appartiene il soggetto interpellante) che intrattiene rapporti commerciali con l’impresa paradisiaca, per dimostrare<br />

la sussistenza <strong>dei</strong> requisiti richiesti dalla prima esimente prevista ai fini <strong>del</strong>la deducibilità <strong>dei</strong> costi black list<br />

Risposta<br />

Laddove i componenti negativi derivino da operazioni intercorse con un fornitore, residente o localizzato in uno Stato<br />

o in un territorio a fiscalità privilegiata, controllato da una società (o collegato a una società) fiscalmente residente in Italia,<br />

la quale abbia presentato un interpello disapplicativo a norma degli artt. 167 e 168 <strong>del</strong> TUIR, ottenendo esito positivo, il<br />

soggetto residente in Italia che abbia posto in essere operazioni con il fornitore black list potrà disapplicare la disciplina<br />

di cui all’art. 110, co. 10 e ss., <strong>del</strong> TUIR, facendo affidamento sugli esiti <strong>del</strong> predetto interpello, laddove quest’ultimo sia<br />

teso a dimostrare che l’impresa estera svolga un’effettiva attività economica (cd. prima esimente).<br />

Infatti, quest’ultima circostanza esimente può essere utilmente spesa anche ai fini <strong>del</strong>la disapplicazione <strong>del</strong>la disciplina<br />

di cui all’art. 110, co. 10 e ss., <strong>del</strong> TUIR.<br />

14. RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA<br />

Domanda<br />

Ho ricevuto un accertamento IVA per l’applicazione di una aliquota erronea su una prestazione di sevizi (aliquota ridotta<br />

anziché ordinaria). Ritenendo di avere i requisiti per l’applicazione <strong>del</strong>l’aliquota ridotta, ho presentato ricorso e sono<br />

in attesa <strong>del</strong>la fissazione <strong>del</strong>l’udienza in CTP. Nelle more ho corrisposto il 30% <strong>del</strong>l’imposta recuperata. Nel frattempo è<br />

stato varato il decreto liberalizzazioni, che consente la rivalsa <strong>del</strong>l’IVA accertata. Posso avvalermi di questa disposizione<br />

per rivalsare l’IVA e continuare a coltivare il contenzioso per le sole sanzioni<br />

Risposta<br />

Sebbene la norma introdotta dal D.L. 1/<strong>2012</strong> (“decreto liberalizzazioni”) non specifichi nulla in proposito, si ritiene che<br />

la rivalsa <strong>del</strong>l’IVA accertata possa riguardare solo gli avvisi di accertamento definitivi. In effetti, se si ammettesse la possibilità<br />

di rivalsare l’IVA su accertamenti privi di tale carattere si verificherebbero situazioni difficilmente gestibili. Anzitutto,<br />

nell’ipotesi in cui sia stato instaurato un contenzioso in commissione tributaria (come rappresentato nel quesito),<br />

in caso di vittoria <strong>del</strong> contribuente (cedente/prestatore) occorrerebbe emettere una nota di accredito ai sensi <strong>del</strong>l’art. 26<br />

(con tutte le complicazioni che tale procedura implica, anche in termini di tempistica). Infatti, sarebbe necessario provvedere<br />

allo storno <strong>del</strong>l’Iva accertata, addebitata ex art. 60, co. 7 <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972, che per l’effetto <strong>del</strong>la sentenza favorevole<br />

al cedente/prestatore risulterebbe non detraibile per il cessionario/committente in quanto imposta non dovuta, ma<br />

che potrebbe diventare di nuovo dovuta in caso di soccombenza in CTR. La situazione di incertezza che si verrebbe creare<br />

porta, dunque, a ritenere non rivalsabile l’IVA relativa ad un accertamento non definitivo. Per altro verso, in quanto la<br />

rivalsa <strong>del</strong>l’IVA accertata è possibile solo previo pagamento oltre che <strong>del</strong>l’imposta, anche <strong>del</strong>le sanzioni e degli interessi,<br />

il giudice tributario potrebbe pronunciarsi per la cessazione <strong>del</strong>la materia <strong>del</strong> contendere per carenza di interesse <strong>del</strong><br />

ricorrente con conseguente condanna alle spese di giudizio.<br />

15. DETRAZIONE DELL’IVA DA ACCERTAMENTO RIVALSATA<br />

Domanda<br />

Relativamente ad un acquisto di beni compiuto nel mese di luglio 2008, fatturato con aliquota 10%, a fine aprile <strong>2012</strong> il<br />

fornitore, invocando il DL 1/<strong>2012</strong>, ha emesso nei miei confronti una fattura con rivalsa <strong>del</strong>l’IVA fino a concorrenza <strong>del</strong> 20%,<br />

sostenendo che l’originaria cessione era da fatturare ad aliquota ordinaria. Posto che la rettifica è corretta, se decidessi<br />

di pagare quell’IVA, come posso detrarla visto che è sono trascorsi più di due anni<br />

Risposta<br />

Il D.L. 1/<strong>2012</strong>, nel riconoscere al cedente/prestatore la facoltà di rivalsare l’IVA accertata, ha anche previsto particolari<br />

modalità in base alle quali il cessionario/committente può esercitare la relativa rivalsa. Anzitutto, tale soggetto<br />

matura il diritto a detrazione solo dopo aver corrisposto l’imposta al cedente/prestatore, ossia la detrazione spetta in via<br />

condizionata al preventivo pagamento <strong>del</strong>l’importo (a titolo di imposta) esposto nella fattura emessa ai sensi <strong>del</strong>l’art. 60,<br />

co. 7 <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972. Quanto al termine utile alla detrazione, per evitarne la perenzione, in deroga all’art. 19, co. 1, <strong>del</strong><br />

D.P.R. 633/1972, il D.L. liberalizzazioni ha previsto che il cessionario/committente possa esercitare tale diritto al più tardi,<br />

15


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la <strong>maggio</strong>re imposta<br />

addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione <strong>del</strong>la originaria operazione. In sostanza,<br />

il biennio entro cui è possibile la detrazione decorre dalla data <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong>l’IVA a favore <strong>del</strong>l’autore <strong>del</strong>la rivalsa (e<br />

non dalla data <strong>del</strong>l’effettuazione <strong>del</strong>l’originaria operazione).<br />

16. MANCATA ISCRIZIONE AL VIES<br />

Domanda<br />

Una società, a gennaio di quest’anno, ha effettuato un acquisto intracomunitario da un fornitore francese senza essere<br />

iscritta nel sistema VIES. Il fornitore, tuttavia, ha emesso una fattura per cessione intracomunitaria senza applicazione<br />

<strong>del</strong>l’Iva che è stata regolarmente integrata e registrata dall’acquirente. Quali sono le conseguenze <strong>del</strong>la mancata iscrizione<br />

al VIES L’irregolarità è sanabile a posteriori<br />

Risposta<br />

L’Amministrazione finanziaria, adottando una linea di particolare rigore – che, all’apparenza, non trova rincontro nella<br />

normativa comunitaria –, ha affermato che nelle more <strong>del</strong>l’iscrizione nel registro VIES l’operatore economico è privo di<br />

soggettività passiva rispetto alle operazioni intracomunitarie (sia attive che passive) poste in essere, di talché va considerato<br />

al pari di un privato. Questo implica che eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate in questa condizione<br />

sono da considerarsi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria.<br />

In modo speculare (v. Risoluzione 42/E <strong>del</strong> 27/04/<strong>2012</strong>), il soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES<br />

che effettua un acquisto da un soggetto passivo comunitario, pone in essere una operazione che non può configurarsi<br />

intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia bensì nel paese <strong>del</strong> fornitore. Ne consegue che, sotto il profilo<br />

procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo,<br />

non deve procedere alla doppia annotazione <strong>del</strong>la stessa nel registro <strong>del</strong>le fatture emesse e nel registro degli acquisti,<br />

non essendo applicabile il meccanismo <strong>del</strong>l’inversione contabile. Tale comportamento, infatti, determina una illegittima<br />

detrazione <strong>del</strong>l’IVA con applicazione <strong>del</strong>la relativa sanzione, e nulla autorizza a ritenere sanabile la posizione a posteriori<br />

a seguito <strong>del</strong>l’iscrizione nel VIES.<br />

17. DEPOSITI IVA<br />

Domanda<br />

In sede di conversione <strong>del</strong> DL 16/<strong>2012</strong> è stata inserita una modifica alla normativa sui depositi IVA, che in sostanza<br />

consente di considerare immesse le merci a prescindere dalla durata minima <strong>del</strong>la giacenza <strong>del</strong>le stesse nell’area adibita<br />

a deposito e dallo scarico dai mezzi di trasporto. Quali sono le conseguenze di questa modifica sull’attuale regime <strong>del</strong><br />

deposito IVA<br />

Risposta<br />

Il D.L. 16/<strong>2012</strong> è intervenuto sulla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16, co. 5-bis, <strong>del</strong> D.L. 185/2008, prevedendo<br />

che l’esecuzione <strong>del</strong>le prestazioni di servizi menzionate alla lett. h) <strong>del</strong> comma 4 <strong>del</strong> D.L. 3<strong>31</strong>/1993, poste in essere<br />

su beni consegnati al depositario, configura un atto di per sé idoneo a integrare l’introduzione nel deposito IVA <strong>del</strong>le<br />

merci a prescindere – e questa è la novità – dai tempi minimi di giacenza <strong>del</strong>le stesse presso le strutture <strong>del</strong> depositario<br />

e dallo scarico dai mezzi di trasporto. Quindi, le funzioni di stoccaggio e custodia, richieste ai fini <strong>del</strong>la configurazione<br />

civilistica <strong>del</strong> contratto di deposito disciplinato dall’art. 1766 e ss., c.c., si intendono realizzate senza che sia necessario<br />

un tempo minimo di custodia. Tale affermazione pare idonea a vincere l’obiezione, finora difficilmente superabile, che nel<br />

caso di prestazioni di servizi relative a beni (solo) consegnati al depositario, rese esternamente al deposito e senza tempi<br />

minimi di giacenza, il regime art. 50-bis sarebbe inapplicabile per mancanza, alla base, di un valido contratto di deposito.<br />

Di conseguenza, il regime <strong>del</strong> deposito Iva può considerarsi validamente istituito, in via alternativa, in tutti i seguenti casi:<br />

a) ingresso fisico <strong>del</strong>la merce all’interno <strong>del</strong> deposito IVA;<br />

b) ingresso fisico <strong>del</strong> mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci ne vengano necessariamente scaricate;<br />

c) la merce raggiunge gli spazi limitrofi al deposito IVA, ove, senza che ne sia necessaria la sua preventiva introduzione<br />

fisica, è sottoposta alle prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), <strong>del</strong>l’art. 50-bis che sono, dunque, effettuate<br />

senza pagamento <strong>del</strong>l’imposta.<br />

16


18. AGENZIE DI VIAGGIO E SPESOMETRO<br />

Domanda<br />

Il DL 16/<strong>2012</strong> al primo comma <strong>del</strong>l’art. 22 <strong>del</strong> DPR 633/72 ha inserito il n. 6-bis) per effetto <strong>del</strong> quale è assimilata al commercio<br />

al dettaglio “l’attività di organizzazione di escursioni, visite <strong>del</strong>la città, giri turistici ed eventi similari, effettuata<br />

dalle agenzie di viaggi e turismo”. Considerato che l’inclusione di siffatte attività nell’art. 22 vale ad esentare le stesse<br />

dall’obbligo di emissione <strong>del</strong>la fattura da parte <strong>del</strong> prestatore e considerato altresì che ai fini <strong>del</strong>la comunicazione ex art.<br />

21 DL 78/2010 (c.d. spesometro), così come novellato dall’art. 2, comma 6 <strong>del</strong> DL 16/<strong>2012</strong> citato, “per le… operazioni per<br />

le quali non è previsto l’obbligo di emissione <strong>del</strong>la fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora<br />

le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo <strong>del</strong>l’imposta sul valore aggiunto”, si chiede<br />

conferma che le suddette prestazioni (di organizzazione di escursioni, visite <strong>del</strong>la città, giri turistici ed eventi similari)<br />

quando rese dalle agenzie di viaggi e tour operator per importi non superiori alla soglia di 3.600 euro possano essere<br />

escluse dalla comunicazione in parola (spesometro).<br />

Risposta<br />

Si conferma quanto rappresentato. Occorre, tuttavia, tenere presente che il campo di applicazione <strong>del</strong>la novità introdotta<br />

in sede di conversione <strong>del</strong> D.L. 16/<strong>2012</strong> è condizionato dalla ricorrenza <strong>del</strong>lo specifico requisito oggettivo dato<br />

dall’effettuazione <strong>del</strong>le attività di organizzazione di escursioni, visite <strong>del</strong>la città, giri turistici ed eventi similari, effettuata<br />

dalle agenzie di viaggi e turismo, ossia l’esenzione dall’obbligo di emissione <strong>del</strong>la fattura opera limitatamente a tale circoscritta<br />

categoria di servizi. In questi casi, se la fattura non è espressamente richiesta dal cliente prima <strong>del</strong>l’effettuazione<br />

<strong>del</strong>l’operazione – momento determinato ai sensi <strong>del</strong>l’art. 74-ter, co. 7, <strong>del</strong> D.P.R. 633/1972 – l’emissione <strong>del</strong>la stessa<br />

non è obbligatoria. Ai fini <strong>del</strong>lo spesometro, questa disposizione va coordinata con l’eliminazione, sempre da parte <strong>del</strong><br />

D.L. 16/<strong>2012</strong>, <strong>del</strong>la soglia di rilevanza per le (sole) operazioni con obbligo di emissione <strong>del</strong>la fattura, soglia che invece è<br />

stata mantenuta per le operazioni senza obbligo di fatturazione, che continuano a dover essere comunicate laddove di<br />

importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo di IVA. Sul punto si evidenzia come l’emissione volontaria <strong>del</strong>la fattura,<br />

ossia indipendentemente da una richiesta in tal senso <strong>del</strong> cliente, determina in via automatica la necessità di comunicare<br />

l’operazione a prescindere dall’importo (eventualmente sotto soglia) <strong>del</strong> documento. Dalla combinazione <strong>del</strong>le due<br />

modifiche normative previste dal D.L. 16/<strong>2012</strong> deriva che le prestazioni di organizzazione di escursioni, visite <strong>del</strong>la città,<br />

giri turistici ed eventi similari, quando sono rese dalle agenzie di viaggi e turismo per importi non superiori alla soglia di<br />

3.600 euro e non sono oggetto di fatturazione (volontaria o previa richiesta <strong>del</strong> committente) possono essere escluse dallo<br />

spesometro.<br />

19. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI<br />

Domanda<br />

Il decreto per lo sviluppo (D.L. 70/2011) ha riaperto i termini per la rideterminazione <strong>del</strong> valore fiscale <strong>dei</strong> titoli, quote o<br />

i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.<br />

Entro il 30 giugno <strong>2012</strong> (2 luglio <strong>2012</strong>, essendo il 30 festivo) deve essere asseverata un’apposita perizia giurata di stima<br />

e deve essere versata l’imposta sostitutiva, ovvero la prima rata, in caso di rateazione.<br />

La norma si è succeduta nel tempo in seguito a continue proroghe e riaperture di termini, a partire dalla Finanziaria<br />

<strong>del</strong> 2002.<br />

Trattandosi, anche questa volta, di una riapertura <strong>dei</strong> termini, restano valide, in quanto compatibili, le istruzioni ministeriali<br />

già emanate precedentemente dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.<br />

Alla luce di quanto premesso si chiede se, al fine di avvalersi <strong>del</strong>le disposizioni suindicate, sia obbligatorio affrancare<br />

il valore rideterminato in base alla perizia ovvero sia possibile affrancare un valore inferiore, in quanto si preveda che<br />

questo corrisponda a quello di futura cessione.<br />

Risposta<br />

Il valore da prendere a riferimento per la determinazione <strong>del</strong>l’imposta sostitutiva è unicamente quello che risulta dalla<br />

perizia di stima.<br />

Come ricorda anche la recente Circolare 47/E <strong>del</strong> 24/10/2011, la procedura di rivalutazione, per essere efficace, comporta<br />

il versamento di un’imposta calcolata nella misura <strong>del</strong>:<br />

- 2% <strong>del</strong> valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;<br />

- 4% <strong>del</strong> valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate.<br />

17


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

Il versamento di un importo inferiore non consentirebbe quindi di dare piena efficacia al procedimento di rivalutazione.<br />

La relazione giurata di stima, come noto, deve essere riferita all’intero patrimonio sociale e il valore <strong>dei</strong> titoli, <strong>del</strong>le<br />

quote o <strong>dei</strong> diritti alla data <strong>del</strong> 1° luglio 2011 è determinato in relazione alla frazione <strong>del</strong> patrimonio netto <strong>del</strong>la società (associazione<br />

o ente) rappresentativa <strong>del</strong>la partecipazione stessa.<br />

Al più quindi il contribuente potrebbe decidere di rivalutare solo una quota parte <strong>del</strong>la partecipazione posseduta, considerando<br />

comunque, quale valore di riferimento, quello che risulta dalla perizia di stima.<br />

20. BENI INTANGIBILI E TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO<br />

Domanda<br />

Preso atto <strong>del</strong>le risposte fornite con il Question time n. 5-00752 <strong>del</strong> 21 febbraio 2007, in ordine alla rilevanza fiscale<br />

<strong>del</strong>le plusvalenze rivenienti dall’estromissione dal regime di lavoro autonomo di beni immobili strumentali – con riferimento<br />

esclusivo a immobili acquisiti successivamente al 1° gennaio 2007 – e con la Risoluzione n.<strong>31</strong>0/E <strong>del</strong> 21 luglio 2008, in<br />

ordine alla rilevanza fiscale <strong>del</strong>le plusvalenze rivenienti dall’estromissione dal regime di lavoro autonomo di beni mobili<br />

strumentali – con riferimento esclusivo a beni mobili acquisiti successivamente al 4 luglio 2006 – si chiedono chiarimenti<br />

in ordine al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze rivenienti da beni intangibili «prodotti internamente» (marchi<br />

o “avviamento” professionale) già prima <strong>del</strong> 4 luglio 2006, ceduti a titolo oneroso solo dopo tale data.<br />

Risposta<br />

Con riferimento alla cessione di un “marchio” identificativo di un noto studio legale, l’Amministrazione finanziaria –<br />

con la Risoluzione n. 30/E <strong>del</strong> 16 febbraio 2006 – aveva in passato affermato la rilevanza <strong>del</strong>le somme incassate dal titolare<br />

<strong>del</strong> “marchio”, ritenendo che “[…] Tali importi vengono, infatti, corrisposti a fronte <strong>del</strong>l’assunzione di obblighi ben precisi<br />

che consistono nel permettere ad un altro soggetto l’utilizzo <strong>del</strong> proprio “marchio” consentendogli di fatto di operare<br />

come uno studio professionale collegato. L’importo percepito a fronte di tale obbligo deve quindi essere assoggettato a<br />

tassazione in capo al soggetto percipiente in applicazione <strong>del</strong>la disposizione dettata dall’articolo 67, comma 1, lettera l),<br />

<strong>del</strong> Tuir che espressamente qualifica come redditi diversi quelli derivanti “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e<br />

permettere”.<br />

Ciò premesso, sembrerebbe potersi concludere nel senso che anche il corrispettivo per la cessione di un “avviamento”<br />

professionale prodotto in un periodo “a cavallo” <strong>del</strong> 4 luglio 2006 [data a partire dalla quale tali proventi costituiscono<br />

una componente tipizzata <strong>del</strong> reddito di lavoro autonomo] debba concorrere alla formazione <strong>del</strong> reddito imponibile in virtù<br />

<strong>del</strong> criterio di cassa, risultando irrilevante la qualificazione reddituale attribuita a tali redditi (“diversi” o “di lavoro autonomo”),<br />

mutando, di fatto, solo le modalità di indicazione in sede di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi.<br />

21. COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI<br />

AI BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI<br />

- VALORE NORMALE DELLE AUTO CONCESSE IN GODIMENTO AI SOCI<br />

Domanda<br />

Il valore da indicare nella comunicazione all’Anagrafe tributaria <strong>dei</strong> dati relativi ai beni <strong>del</strong>l’impresa concessi in godimento<br />

a soci o familiari, di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, <strong>del</strong> Dl 138/2011, coincide con il “valore normale” di<br />

cui all’art. 9 <strong>del</strong> TUIR.<br />

Nel caso di un’auto concessa in godimento a un socio, non amministratore né dipendente, si dovrà fare riferimento<br />

alle tariffe <strong>del</strong>le società di noleggio di autovetture<br />

Tali tariffe tengono infatti conto di veicoli nuovi e comprendono anche i costi di assicurazione e manutenzione.<br />

Risposta<br />

Il “valore normale”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 <strong>del</strong> TUIR, corrisponde, come noto, “al prezzo o corrispettivo<br />

mediamente praticato per i beni e servizi <strong>del</strong>la stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo<br />

stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza,<br />

nel tempo e nel luogo più prossimi”.<br />

Nel caso <strong>del</strong>le autovetture, laddove non sussistano specifiche norme che limitino la deducibilità <strong>dei</strong> costi in capo al<br />

concedente (come, ad esempio, per il caso <strong>del</strong> socio-amministratore o <strong>del</strong> socio-dipendente), il “valore normale” <strong>del</strong><br />

bene concesso in godimento potrà essere individuato facendo riferimento alle tariffe <strong>del</strong>le società di autonoleggio.<br />

18


22. CONFERIMENTO IN SOCIETÀ SEMPLICE O ASSOCIAZIONE PROFES-<br />

SIONALE DI UN MARCHIO O DI ALTRO SEGNO DISTINTIVO O IDENTIFI-<br />

CATIVO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE, OVVERO DI UN “PORTAFO-<br />

GLIO CLIENTI”: DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ SEMPLICE O L’ASSOCIA-<br />

ZIONE CONFERITARIA<br />

Domanda<br />

A fronte <strong>del</strong> conferimento in società semplice o associazione professionale di un marchio o di altro segno distintivo<br />

o identificativo di uno studio professionale, ovvero di un “portafoglio clienti”, da parte di soggetti già esercenti attività<br />

professionale, a fronte <strong>del</strong> quale venga loro riconosciuto un “corrispettivo” in termini di futura partecipazione agli utili,<br />

ovvero di un diritto alla liquidazione di una determinata somma in ipotesi di recesso, esclusione o liquidazione <strong>del</strong>la propria<br />

quota agli eredi, in virtù <strong>del</strong>l’art. 54, comma 1-quater, <strong>del</strong> D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) viene a configurarsi<br />

in capo al professionista un’operazione fiscalmente rilevante da assoggettare a tassazione. Si chiede se, a fronte <strong>del</strong> realizzo<br />

di una “plusvalenza” da conferimento a valore normale in capo al professionista, si possa dedurre - nel medesimo<br />

periodo d’imposta - un corrispondente onere in capo all’associazione professionale o società semplice, pur in assenza<br />

di un corrispettivo erogato in denaro.<br />

Risposta<br />

In via preliminare, si osserva che:<br />

- l’art. 5, co. 3, lett. c), <strong>del</strong> TUIR prevede che, “Ai fini <strong>del</strong>le imposte sui redditi […] le associazioni senza personalità<br />

giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle<br />

società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione <strong>del</strong>la dichiarazione<br />

<strong>dei</strong> redditi <strong>del</strong>l’associazione”;<br />

- l’art. 9, co. 5, <strong>del</strong> TUIR stabilisce che, “Ai fini <strong>del</strong>le imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo<br />

oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento<br />

e per i conferimenti in società”;<br />

- il medesimo art. 9, co. 2, <strong>del</strong> TUIR sancisce che, “[…] In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, si<br />

considera corrispettivo conseguito il valore normale <strong>dei</strong> beni e <strong>dei</strong> crediti conferiti […]”.<br />

Con la Circolare n. 8/E <strong>del</strong> 13 marzo 2009, l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ha precisato che “[…] non emerge alcuna materia<br />

imponibile da assoggettare a tassazione, in ossequio al citato comma 1-quater <strong>del</strong>l’art. 54 <strong>del</strong> TUIR, quando non è prevista<br />

alcuna remunerazione per l’apporto <strong>del</strong>la clientela, né al momento <strong>del</strong>l’adesione all’associazione, né al momento <strong>del</strong>l’eventuale<br />

recesso da parte <strong>del</strong> singolo professionista”. Successivamente, con la Risoluzione n. 177/E <strong>del</strong> 9 luglio 2009, è<br />

stato ulteriormente precisato che “[…] l’apporto <strong>del</strong>la clientela in occasione <strong>del</strong>l’ingresso in uno studio associato, senza<br />

corresponsione di compenso, configura un’operazione fiscalmente irrilevante in capo ai singoli associati, indipendentemente<br />

dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione <strong>del</strong>le quote di partecipazione<br />

agli utili”.<br />

Si osserva, inoltre, che la tassazione <strong>dei</strong> redditi di lavoro autonomo soggiace, come noto, al generale principio “di<br />

cassa”, in base al quale – ai sensi <strong>del</strong>l’art. 54 <strong>del</strong> TUIR – “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito<br />

dalla differenza tra l’ammontare <strong>dei</strong> compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma<br />

di partecipazione agli utili, e quello <strong>del</strong>le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio <strong>del</strong>l’arte o <strong>del</strong>la professione<br />

[…]”, da cui discende il principio secondo cui è possibile dedurre spese inerenti l’esercizio <strong>del</strong>l’arte o <strong>del</strong>la professione<br />

solo se effettivamente sostenute (pagate), fatte salve alcune eccezioni espressamente regolate.<br />

Nel caso di specie, tuttavia (per il quale, sul piano formale, non vi è un corrispettivo finanziariamente sostenuto dall’associazione),<br />

se non si ammettesse la deduzione “a valore normale” <strong>dei</strong> beni intangibili “apportati” si verificherebbe un’intollerabile<br />

doppia imposizione in capo ai medesimi soggetti conferenti.<br />

Ciò premesso, in virtù <strong>del</strong>la sopra richiamata disposizione contenuta nell’art. 9 <strong>del</strong> TUIR, secondo la quale il conferimento<br />

è espressamente assimilato alla vendita in capo al soggetto conferente, ragioni di ordine logico e sistematico dovrebbero<br />

indurre a ritenere che tale assimilazione possa essere considerata valida – con una lettura “a specchio” <strong>del</strong>la<br />

norma – anche in capo al soggetto conferitario, al quale, pertanto, dovrebbe essere consentito dedurre l’onere in questione<br />

pur in assenza di un corrispettivo erogato in denaro, trattandosi di un’operazione da assimilarsi “specularmente”<br />

a un acquisto, che peraltro non necessita di alcuna regolazione sul piano finanziario.<br />

La deduzione di tale onere, stando all’interpretazione fornita dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la Risoluzione n. 30/E <strong>del</strong><br />

16 febbraio 2006 – con la quale, in merito alla deduzione <strong>del</strong> costo sostenuto per l’acquisizione di un marchio professionale,<br />

era stato sostenuto che “Tale disposizione [l’art. 54 <strong>del</strong> TUIR] sancisce […] l’applicazione <strong>del</strong> criterio di cassa come<br />

principio generalmente applicabile nella determinazione <strong>del</strong> reddito di lavoro autonomo che può essere derogato solo<br />

19


<strong>Risposte</strong> ai <strong>quesiti</strong> Diretta MAP <strong>31</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong><br />

nei casi espressamente previsti dai successivi commi <strong>del</strong>la medesima disposizione. In mancanza, quindi, di specifiche<br />

previsioni al riguardo nel corpo <strong>del</strong>l’articolo 54 deve quindi ritenersi che la deduzione <strong>del</strong> costo in esame debba essere<br />

effettuata, secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui lo stesso è stato sostenuto […]” – dovrebbe potersi<br />

operare in ragione <strong>del</strong> generale criterio “di cassa”.<br />

Sul punto, comunque, sarebbe opportuno un chiarimento da parte <strong>del</strong>l’Amministrazione finanziaria.<br />

23. COPERTURA PERDITE MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE DI RIVALU-<br />

TAZIONE MONETARIA<br />

Domanda<br />

Una società di capitale chiude l’esercizio al <strong>31</strong> dicembre 2011 con una perdita. Il patrimonio netto <strong>del</strong>la società è formato<br />

da riserve di utili e da riserve di rivalutazione monetaria in sospensione di imposta (ex L. 185/2008). In sede di approvazione<br />

<strong>del</strong> bilancio si intende coprire integralmente la perdita.<br />

Esiste una priorità di utilizzo <strong>del</strong>le riserve per la copertura <strong>del</strong>la perdita<br />

In altre parole si devono utilizzare prioritariamente le riserve di utili e, solo una volta queste siano integralmente utilizzate,<br />

procedere all’utilizzo <strong>del</strong>le altre componenti di patrimonio netto Se così fosse ne conseguirebbe che le perdite<br />

intaccherebbero nell’ordine: le riserve facoltative, le riserve statutarie, i fondi di rivalutazione, la riserva legale e, infine,<br />

il capitale sociale.<br />

Risposta<br />

Nella copertura <strong>del</strong>le perdite si ritiene corretto, a fini civilistici, iniziare ad utilizzare le poste <strong>del</strong> patrimonio netto<br />

nell’ordine suggerito dal contribuente. Peraltro le riserve di rivalutazione monetaria, quale la riserva di rivalutazione ex<br />

L. 185/2008, come peraltro previsto dall’art. 13, co. 2, <strong>del</strong>la L. 342/2000, sono a tutti gli effetti riserve disponibili all’interno <strong>del</strong><br />

patrimonio netto, di conseguenza sono utilizzabili sia per l’aumento <strong>del</strong> capitale sociale, sia per la copertura <strong>del</strong>le perdite.<br />

24. DEDUCIBILITÀ DEGLI ACCANTONAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE<br />

MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI<br />

Domanda<br />

L’articolo 24, comma <strong>31</strong>, <strong>del</strong> D.L. 6/12/2011, n.201, ha previsto che “Alla quota <strong>del</strong>le indennità di fine rapporto di cui<br />

all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le imposte sui redditi (TUIR) […] erogate in denaro e in natura,<br />

di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19<br />

<strong>del</strong> medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione <strong>del</strong> reddito complessivo. Le disposizioni <strong>del</strong> presente comma<br />

si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori <strong>del</strong>le società di capitali.<br />

[…]”. L’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, con la Circolare n.3/E <strong>del</strong> 28 febbraio <strong>2012</strong> ha precisato che “[…] si ritiene che la previsione<br />

secondo cui le disposizioni in esame “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli<br />

amministratori <strong>del</strong>le società di capitali” intende confermare la ratio <strong>del</strong>la norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione<br />

con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi,<br />

la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options,<br />

che eccedono l’importo di euro 1.000.000”.<br />

Preso atto di tale modifica normativa, che attiene al regime fiscale <strong>del</strong> percipiente, e in considerazione di quanto<br />

chiarito dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la Risoluzione n. 211/E <strong>del</strong> 28 <strong>maggio</strong> 2008, che lega – per l’impresa erogante – la<br />

deduzione per competenza (anziché secondo il criterio “di cassa” che regola, in via ordinaria, la deduzione <strong>dei</strong> compensi<br />

spettanti agli amministratori) di tali accantonamenti (ex articolo 105, comma 4, <strong>del</strong> TUIR) alla circostanza che siano rispettati<br />

i requisiti richiesti affinché il percipiente possa fruire <strong>del</strong>la tassazione separata (ex articolo 17, comma 1, lettera<br />

c), <strong>del</strong> TUIR), si chiede se l’esclusione ipso iure dalla citata tassazione separata – seppur limitatamente alle somme che<br />

superano la soglia di 1.000.000 euro – determini ripercussioni anche ai fini <strong>del</strong>la deducibilità per competenza di tali accantonamenti.<br />

Si chiede, in concreto, se, nell’eventualità in cui vengano meno i presupposti per la tassazione separata – e, quindi,<br />

per accantonamenti al fondo TFM che eccedono, nell’ammontare complessivamente accumulato per singolo percipiente,<br />

la soglia di euro 1.000.000 – in presenza di rapporti che soddisfino la condizione recata dall’articolo 17, comma 1, lettera c),<br />

<strong>del</strong> TUIR (“[…] il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio <strong>del</strong> rapporto […]”) tali accantonamenti<br />

continuino ad essere deducibili per competenza o, per contro, risultino deducibili solo per cassa.<br />

20


Risposta<br />

In considerazione <strong>del</strong>la citata interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’ambito di applicazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 105, co. 4, <strong>del</strong> TUIR (Cfr. Risoluzione n. 211/E <strong>del</strong> 28 <strong>maggio</strong> 2008), che subordina la deducibilità per competenza<br />

degli accantonamenti al fondo per TFM alla circostanza che siano rispettati i requisiti richiesti affinché il percipiente<br />

possa fruire <strong>del</strong>la tassazione separata, ragioni di ordine logico e sistematico porterebbero a ritenere che – stante l’esclusione<br />

dal beneficio <strong>del</strong>la tassazione separata <strong>del</strong>le predette indennità per la quota-parte eccedente la soglia di euro<br />

1.000.000 – gli accantonamenti continuerebbero a essere deducibili per competenza entro la citata soglia, mentre, per la<br />

quota-parte eventualmente eccedente la stessa, stando all’inquadramento <strong>del</strong>la fattispecie offerto dall’Amministrazione<br />

finanziaria, non sembrerebbe potersi più invocare l’art. 105, co. 4, <strong>del</strong> TUIR, così che tali accantonamenti “eccedenti” risulterebbero<br />

deducibili solo a partire dal momento in cui fossero effettivamente corrisposti (ovverosia, “per cassa”). Sul<br />

punto, comunque, sarebbe opportuno un chiarimento da parte <strong>del</strong>l’Amministrazione finanziaria.<br />

25. COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI<br />

AI BENI DELL’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI<br />

- AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI<br />

Domanda<br />

Nella Comunicazione all’Anagrafe tributaria <strong>dei</strong> dati relativi ai beni <strong>del</strong>l’impresa concessi in godimento a soci o familiari,<br />

di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, <strong>del</strong> Dl 138/2011, è prevista l’indicazione <strong>del</strong>l’ammontare <strong>dei</strong> finanziamenti<br />

e <strong>del</strong>le capitalizzazioni.<br />

In sede di primo invio, la cui scadenza è stata prorogata, con provvedimento direttoriale <strong>del</strong> 13 marzo <strong>2012</strong>, al 15 ottobre<br />

<strong>2012</strong>, si chiede se debbano essere indicati i finanziamenti soci in essere alla data <strong>del</strong> 17 settembre 2011 per l’ammontare<br />

che risulta a tale data, dal momento che nel provvedimento direttoriale <strong>del</strong> 16 novembre 2011 veniva specificato<br />

che “l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17<br />

settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo”<br />

In altre parole nel caso in cui, ad esempio, una società che abbia concesso beni in godimento ai soci abbia ottenuto<br />

nel 2009 un finanziamento per € 200.000, che abbia progressivamente restituito ai soci fino a che risulti un debito residuo,<br />

nei confronti <strong>dei</strong> soci, al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore <strong>del</strong>la legge 148/2011 di conversione <strong>del</strong> Dl succitato),<br />

pari a € 50.000, qual è l’importo che dovrà indicare nella Comunicazione<br />

Risposta<br />

Dal momento che, in sede di prima comunicazione, il provvedimento direttoriale <strong>del</strong> 16 novembre 2011 prevede l’obbligo<br />

di comunicazione <strong>dei</strong> finanziamenti in corso al 17 settembre 2011, si ritiene che debba essere indicato l’importo degli<br />

stessi finanziamenti in essere a tale data. Pertanto nel caso esemplificativo l’importo oggetto di comunicazione sarà pari<br />

a € 50.000.<br />

26. IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE<br />

Domanda<br />

Un dottore commercialista, revisore contabile, esercita la propria attività di consulenza privo di un’autonoma organizzazione.<br />

Avendo accettato la nomina di sindaco con controllo contabile in una società a responsabilità limitata, ha incaricato<br />

uno studio professionale di coadiuvarlo nell’attività di revisione <strong>dei</strong> conti. Si chiede se, per tale coinvolgimento, deve<br />

considerare sussistente l’autonoma organizzazione e quindi essere assoggettato ad Irap o se la sola collaborazione di<br />

uno studio professionale nell’attività di revisione <strong>dei</strong> conti per il singolo mandato non costituisca di per sé la costituzione<br />

di tale presupposto.<br />

Risposta<br />

Nell’ipotesi in cui le attività svolte dallo studio professionale incaricato di coadiuvare nell’attività di revisione <strong>dei</strong> conti<br />

non siano effettuate sotto le dipendenze <strong>del</strong> professionista in questione, non si crede possa sussistere il requisito <strong>del</strong>l’autonoma<br />

organizzazione. L’esonero da IRAP va a vantaggio esclusivo <strong>dei</strong> contribuenti che si avvalgono <strong>del</strong>la propria professionalità<br />

senza l’ausilio di personale dipendente e con l’impiego di mezzi strumentali “essenziali”, senza i quali la stessa<br />

attività non potrebbe esser esercitata. A ciò si aggiunga che, secondo la Suprema Corte, “l’organizzazione può essere<br />

qualificata come autonoma quando sia in grado, non solamente di amplificare l’opera <strong>del</strong> lavoratore autonomo ma anche<br />

di sganciare, almeno potenzialmente l’attività <strong>del</strong>l’organizzazione da quella <strong>del</strong>l’organizzatore” (Cassazione 3672/2007), il<br />

che sicuramente non può dirsi per il caso prospettato dal contribuente.<br />

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