Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino
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Le attività relative al punto c) sono rese secondo le modalità decise dal<br />
consiglio di istituto che <strong>del</strong>ibera sulla base <strong>del</strong>le proposte <strong>del</strong> collegio dei<br />
docenti. Il contratto stabilisce che il Consiglio di Istituto interviene solo<br />
sulle modalità organizzative rispetto alla proposta <strong>del</strong> Collegio dei docenti.<br />
Il contratto, poi, non quantifica l’impegno; chiarisce solo che deve essere<br />
assicurata la concreta accessibilità al servizio.<br />
Attività di potenziamento formativo<br />
Queste attività vengono previste dal comma 4 <strong>del</strong>l’articolo 26 <strong>del</strong> CCPL<br />
2002-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09 e ulteriormente modificato<br />
il 10.2.2009, che prevede un totale di 40 ore <strong>del</strong>iberate nel piano<br />
<strong>del</strong>le attività prioritariamente:<br />
- 20 ore <strong>per</strong> la realizzazione <strong>del</strong> progetto di istituto<br />
- 10 ore <strong>per</strong> supplenze<br />
- 10 ore <strong>per</strong> attività di formazione e aggiornamento su tematiche individuate<br />
dal collegio docenti <strong>per</strong> supportare e qualificare il progetto di<br />
istituto<br />
Il contratto ha lasciato la piena libertà alle scuole autonome di definire i<br />
contenuti di queste ore, prevedendo una proposta di suddivisione e non un<br />
vincolo <strong>per</strong> i collegi dei docenti.<br />
NB !! L’elenco <strong>del</strong>le attività già previste dall’art.39 <strong>del</strong> CCPL 1998-2001, può essere un riferimento.<br />
A seguito <strong>del</strong>le molte segnalazioni ricevute sulle più stravaganti applicazioni<br />
da parte dei dirigenti scolastici <strong>del</strong>le 10 ore di supplenza, la FLC ha<br />
chiesto ed ottenuto la seguente precisazione in sede Apran:<br />
Le 10 ore di supplenza sono obbligatorie e devono essere effettuate nell’arco<br />
<strong>del</strong>l’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate <strong>per</strong> lo<br />
svolgimento di altre attività; il collegio docenti, su proposta <strong>del</strong> dirigente<br />
scolastico, può <strong>del</strong>iberare la calendarizzazione di una parte <strong>del</strong>le dieci ore<br />
che si considerano comunque rese; le restanti ore saranno richieste dal<br />
dirigente con un ordine di servizio, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> presenza <strong>del</strong> docente<br />
presso l’istituzione scolastica e quindi nelle “ore buche” o al termine<br />
<strong>del</strong>l’orario di servizio; il dirigente dovrà aver cura di assegnare equamente<br />
il numero <strong>del</strong>le supplenze ai vari docenti; al termine <strong>del</strong>l’anno scolastico le<br />
eventuali ore non utilizzate sono considerate comunque rese.<br />
Le riunioni <strong>per</strong> le attività funzionali e di potenziamento sono, di norma, convocate<br />
con un preavviso di almeno 5 giorni.