18.01.2015 Views

Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

60<br />

Le attività relative al punto c) sono rese secondo le modalità decise dal<br />

consiglio di istituto che <strong>del</strong>ibera sulla base <strong>del</strong>le proposte <strong>del</strong> collegio dei<br />

docenti. Il contratto stabilisce che il Consiglio di Istituto interviene solo<br />

sulle modalità organizzative rispetto alla proposta <strong>del</strong> Collegio dei docenti.<br />

Il contratto, poi, non quantifica l’impegno; chiarisce solo che deve essere<br />

assicurata la concreta accessibilità al servizio.<br />

Attività di potenziamento formativo<br />

Queste attività vengono previste dal comma 4 <strong>del</strong>l’articolo 26 <strong>del</strong> CCPL<br />

2002-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09 e ulteriormente modificato<br />

il 10.2.2009, che prevede un totale di 40 ore <strong>del</strong>iberate nel piano<br />

<strong>del</strong>le attività prioritariamente:<br />

- 20 ore <strong>per</strong> la realizzazione <strong>del</strong> progetto di istituto<br />

- 10 ore <strong>per</strong> supplenze<br />

- 10 ore <strong>per</strong> attività di formazione e aggiornamento su tematiche individuate<br />

dal collegio docenti <strong>per</strong> supportare e qualificare il progetto di<br />

istituto<br />

Il contratto ha lasciato la piena libertà alle scuole autonome di definire i<br />

contenuti di queste ore, prevedendo una proposta di suddivisione e non un<br />

vincolo <strong>per</strong> i collegi dei docenti.<br />

NB !! L’elenco <strong>del</strong>le attività già previste dall’art.39 <strong>del</strong> CCPL 1998-2001, può essere un riferimento.<br />

A seguito <strong>del</strong>le molte segnalazioni ricevute sulle più stravaganti applicazioni<br />

da parte dei dirigenti scolastici <strong>del</strong>le 10 ore di supplenza, la FLC ha<br />

chiesto ed ottenuto la seguente precisazione in sede Apran:<br />

Le 10 ore di supplenza sono obbligatorie e devono essere effettuate nell’arco<br />

<strong>del</strong>l’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate <strong>per</strong> lo<br />

svolgimento di altre attività; il collegio docenti, su proposta <strong>del</strong> dirigente<br />

scolastico, può <strong>del</strong>iberare la calendarizzazione di una parte <strong>del</strong>le dieci ore<br />

che si considerano comunque rese; le restanti ore saranno richieste dal<br />

dirigente con un ordine di servizio, tenuto conto <strong><strong>del</strong>la</strong> presenza <strong>del</strong> docente<br />

presso l’istituzione scolastica e quindi nelle “ore buche” o al termine<br />

<strong>del</strong>l’orario di servizio; il dirigente dovrà aver cura di assegnare equamente<br />

il numero <strong>del</strong>le supplenze ai vari docenti; al termine <strong>del</strong>l’anno scolastico le<br />

eventuali ore non utilizzate sono considerate comunque rese.<br />

Le riunioni <strong>per</strong> le attività funzionali e di potenziamento sono, di norma, convocate<br />

con un preavviso di almeno 5 giorni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!