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QUADERNO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

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<strong>QUADERNO</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>SICUREZZA</strong> <strong>NEI</strong> <strong>CANTIERI</strong> <strong>EDILI</strong> VERSIONE 2.05.03.005<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

58) I pavimenti dei locali ove si svolgono attività di costruzione non devono presentare protuberanze, cavità o piani<br />

inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli (art. 96, comma 1, lettera a,D.Lgs 81/08<br />

in connessione con il p.to 4.1 dell’allegato XIII - PRESCRIZIONE PER I POSTI DI LAVORO <strong>NEI</strong> <strong>CANTIERI</strong>)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro<br />

(art. 159, c2.c)<br />

59) In cantiere devono essere disponibili i necessari presidi sanitari (art. 45, comma 1 D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro<br />

(art. 55, c5.a)<br />

2.8 OPERE INFRASTRUTTURALI<br />

60) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da<br />

svolgere (art. 71 comma 1, D.Lgs. 81/08). In particolare la macchina operatrice di movimento terra, se opera<br />

in zona con presenza di personale a piedi e quindi esposto a pericolo di investimento, deve essere dotata di:<br />

a) avvisatore acustico di retromarcia;<br />

b) dispositivo ottico lampeggiante di colore giallo/arancione;<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro<br />

(art. 87, c2.c)<br />

61) Il datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro adotta adeguate misure<br />

tecniche ed organizzative (art. 71 comma 3, D.Lgs. 81/08). In particolare le zone di azione delle macchine<br />

operatrici e quelle dei lavori manuali che espongono i lavoratori a pericolo di infortunio, devono essere illuminate<br />

in modo diretto con mezzi particolari (punto 1.3.1 allegato VI).<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.000<br />

euro (art. 87, c2.b)<br />

62) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 77<br />

comma 3 D.Lgs. 81/08). Inoltre, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato in funzione anche delle<br />

caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore. In particolare i lavoratori, se esposti al rischio di investimento<br />

per il transito di macchine operatrici e mezzi di trasporto, devono indossare idonei indumenti ad alta<br />

visibilità.<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500<br />

a 6.400 euro (art. 87, c2.d)<br />

_____________________________________________________________________________________________<br />

11<br />

U.O.C. PSAL - AZIENDA USL DI IMOLA

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