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Norme tecniche di attuazione - Acque Veronesi

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ALLEGATOD ALLA DGR N. 842 DEL 15 MAGGIO 2012<br />

1. I corpi idrici regionali sono <strong>di</strong>stinti in:<br />

a) corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d’acqua superficiali, i laghi naturali ed<br />

artificiali, le acque marino-costiere, le acque <strong>di</strong> transizione;<br />

b) corpi idrici sotterranei.<br />

2. Sono sottoposti a monitoraggio e classificazione:<br />

a) i corpi idrici significativi ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;<br />

b) i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere effetti su<br />

quelli significativi;<br />

c) i corpi idrici che hanno particolare interesse ambientale per le loro peculiarità<br />

naturalistiche o paesaggistiche o per particolari utilizzazioni in atto.<br />

I corpi idrici <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elencati nell’elaborato “Sintesi degli<br />

aspetti conoscitivi”: “Corpi Idrici Oggetto del Piano <strong>di</strong> Tutela delle <strong>Acque</strong>”.<br />

3. Il presente Piano, nel capitolo “Reti <strong>di</strong> Monitoraggio e Classificazione dei Corpi Idrici<br />

Significativi” della “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, aggiorna la prima classificazione dei<br />

corpi idrici approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 6 giugno 2003.<br />

4. La Giunta regionale approva le future integrazioni e revisioni della rete <strong>di</strong> monitoraggio,<br />

necessarie, in particolare, per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE.<br />

Art. 8 - Obiettivi <strong>di</strong> qualità ambientale<br />

1. Il Piano in<strong>di</strong>ca le misure atte a conseguire, entro il 22 <strong>di</strong>cembre 2015, i seguenti obiettivi <strong>di</strong><br />

qualità ambientale:<br />

a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l’obiettivo <strong>di</strong><br />

qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva<br />

2000/60/CE e dall’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;<br />

b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato <strong>di</strong> qualità ambientale “elevato”;<br />

c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della<br />

qualità dei corpi idrici classificati.<br />

2. Per il raggiungimento degli obiettivi in<strong>di</strong>cati al comma 1, entro il 31 <strong>di</strong>cembre 2008 ogni<br />

corpo idrico superficiale classificato, o suo tratto, deve corrispondere almeno allo stato<br />

“sufficiente”, come descritto in Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.<br />

3. In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2, il Piano definisce obiettivi ambientali meno<br />

rigorosi qualora ricorra almeno una delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) il corpo idrico abbia subito effetti derivanti dall’attività antropica tali da rendere<br />

evidentemente impossibile o economicamente insostenibile un miglioramento<br />

significativo del suo stato <strong>di</strong> qualità;<br />

b) il raggiungimento dell’obiettivo <strong>di</strong> qualità stabilito non sia possibile a causa delle<br />

particolarità geologiche del bacino <strong>di</strong> appartenenza;<br />

c) in caso <strong>di</strong> circostanze impreviste quali alluvioni o perio<strong>di</strong> prolungati <strong>di</strong> siccità.<br />

4. Quando ricorrono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 3, la definizione <strong>di</strong> obiettivi meno rigorosi è<br />

consentita purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché<br />

non sia pregiu<strong>di</strong>cato il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità in altri corpi idrici<br />

appartenenti allo stesso bacino, fatto salvo il caso <strong>di</strong> cui alla lettera b) del comma 3.<br />

5. Per i corsi d’acqua non significativi o che abbiano portata nulla per più <strong>di</strong> 120 giorni<br />

all’anno, le prescrizioni per la riduzione dell’impatto antropico da fonte puntuale sono<br />

demandate alle amministrazioni competenti, in fase <strong>di</strong> rilascio delle singole autorizzazioni<br />

allo scarico.<br />

6. La classificazione dei corpi idrici deve essere eseguita nei mo<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati dall’allegato 1 alla<br />

parte terza del D.Lgs. 152/2006, come mo<strong>di</strong>ficato dal D.M. 260/2010, anche sulla base degli<br />

stu<strong>di</strong>, ricerche e monitoraggi pilota che sono stati condotti ai fini dell’utilizzo dei nuovi<br />

in<strong>di</strong>catori biologici. Prima dell’emanazione del D.M. 260/2010, la classificazione è stata<br />

eseguita sulla base delle in<strong>di</strong>cazioni <strong>tecniche</strong> già contenute nell’Allegato 1 al decreto<br />

legislativo 11 maggio 1999, n. 152.<br />

Art. 9 – <strong>Acque</strong> a specifica destinazione<br />

1. Sono acque a specifica destinazione:<br />

a) le acque superficiali destinate alla produzione <strong>di</strong> acqua potabile;<br />

b) le acque destinate alla balneazione;<br />

c) le acque dolci destinate alla vita dei pesci;<br />

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

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