Piero Fidanza - fareonline.it
Piero Fidanza - fareonline.it
Piero Fidanza - fareonline.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
R<strong>it</strong>ardo nell’esecuzione esecuzione per colpa dell’ente<br />
ente<br />
appaltante<br />
<br />
<br />
<br />
Qualora l’avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto avvenga in<br />
r<strong>it</strong>ardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o<br />
colpa alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di<br />
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza<br />
di recesso l'appaltatore ha dir<strong>it</strong>to al rimborso di tutte le<br />
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute<br />
e documentate (ex art. 318).<br />
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda<br />
tardivamente all’avvio avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto ,<br />
l'appaltatore ha dir<strong>it</strong>to ad un compenso per i maggiori oneri<br />
dipendenti dal r<strong>it</strong>ardo, , le cui modal<strong>it</strong>à di calcolo sono<br />
stabil<strong>it</strong>e dall’art. art. 318.<br />
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere<br />
l'istanza di recesso dell’appaltatore<br />
non può eserc<strong>it</strong>arsi, , con<br />
le conseguenze previste dal c. 5, qualora il r<strong>it</strong>ardo nell’avvio<br />
dell’esecuzione esecuzione del contratto superi la metà del termine utile<br />
contrattuale o comunque 6 mesi complessivi.<br />
Studio Legale <strong>Fidanza</strong>