Atti del convegno. - API Verona
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D. LGS. 81/2008<br />
NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA<br />
NEI LUOGHI DI LAVORO<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA<br />
DEI LAVORATORI IN AZIENDA:<br />
CORRETTA GESTIONE E SANZIONI<br />
Apindustria <strong>Verona</strong>, 26 gennaio 2012<br />
Dott. Menegalli Plinio – Medico Competente - Ergonomo
TITOLO I - SEZIONE V<br />
Definizioni (Art. 2)<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela <strong>del</strong>lo stato di<br />
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di<br />
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di<br />
svolgimento <strong>del</strong>l’attività lavorativa<br />
MEDICO COMPETENTE<br />
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />
professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore<br />
di lavoro ai fini <strong>del</strong>la valutazione dei rischi ed è nominato<br />
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per<br />
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
Art. 15 (Misure generali di tutela)<br />
Le misure generali di tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la<br />
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:<br />
..................<br />
l) Il controllo sanitario dei lavoratori<br />
m) l’allontanamento <strong>del</strong> lavoratore dall’esposizione<br />
al rischio per motivi sanitari inerenti la sua<br />
persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra<br />
mansione.<br />
...................
Art. 18 (Obblighi <strong>del</strong> datore di lavoro e <strong>del</strong><br />
dirigente)<br />
a)nominare il medico competente per<br />
l’effettuazione <strong>del</strong>la sorveglianza sanitaria nei casi<br />
previsti dal presente decreto legislativo<br />
c)nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto<br />
<strong>del</strong>le capacità e <strong>del</strong>le condizioni degli stessi in<br />
rapporto alla loro salute e alla sicurezza
AMBITI OPERATIVI<br />
Art.38 <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />
COLLABORAZIONE<br />
E<br />
PARTECIPAZIONE<br />
SORVEGLIANZA<br />
SANITARIA<br />
INFORMAZIONE E<br />
FORMAZIONE<br />
Datore di lavoro<br />
Dirigenti<br />
Preposti<br />
RLS<br />
Medico competente<br />
RSPP<br />
Lavoratori
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE<br />
Art.25 comma 1 lettera a) e m) <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />
alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il<br />
servizio di prevenzione e protezione anche ai fini <strong>del</strong>la<br />
programmazione, ove necessario, <strong>del</strong>la sorveglianza<br />
sanitaria<br />
alla predisposizione <strong>del</strong>la attuazione <strong>del</strong>le misure per la<br />
tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la integrità psico-fisica dei<br />
lavoratori<br />
COLLABORAZIONE:<br />
all’attività di formazione e informazione nei confronti<br />
dei lavoratori, per la parte di competenza<br />
alla organizzazione <strong>del</strong> servizio di primo soccorso<br />
considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />
esposizione e le peculiari modalità organizzative <strong>del</strong><br />
lavoro<br />
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di<br />
promozione <strong>del</strong>la salute, secondo i principi <strong>del</strong>la<br />
responsabilità sociale<br />
alla programmazione <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong>l’esposizione dei<br />
lavoratori
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
insieme degli atti medici<br />
finalizzati alla tutela <strong>del</strong>lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori,<br />
in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle<br />
modalità di svolgimento <strong>del</strong>l’attività lavorativa<br />
Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong> lavoro<br />
Questionari clinici<br />
Esami strumentali<br />
Indagini di laboratorio<br />
Indagini diagnostiche<br />
Consulenze specialistiche<br />
Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi<br />
Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale<br />
Verifica <strong>del</strong>le misure di prevenzione dei rischi
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Art.41 comma 2 <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
La sorveglianza sanitaria include :<br />
Accertamenti medici preventivi -preassuntivi<br />
Accertamenti medici periodici (di norma annuali salvo disposizioni di legge diverse)<br />
Accertamenti medici su richiesta <strong>del</strong> lavoratore<br />
Accertamenti medici alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />
Accertamenti medici in occasione <strong>del</strong> cambio di mansione<br />
Accertamenti medici dopo assenza prolungata (oltre 60 gg.)<br />
SONO SEMPRE FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’<br />
ALLA MANSIONE SPECIFICA
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)<br />
La sorveglianza sanitaria comprende:<br />
Visita medica preventiva/preassuntiva intesa a<br />
consatatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il<br />
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità<br />
alla mansione specifica<br />
Visita medica periodica per controllare lo stato di salute<br />
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla<br />
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti<br />
viene stabilita, di norma, una volta l’anno
Visita medica su richiesta <strong>del</strong> lavoratore, qualora sia<br />
ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle<br />
sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a<br />
causa <strong>del</strong>l’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il<br />
giudizio di idoneità alla mansione specifica<br />
Visita medica alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro in<br />
casi specifici (es. esposizione a cancerogeni o<br />
mutageni, rischio chimico non irrilevante per la salute)<br />
Visita medica alla ripresa <strong>del</strong> lavoro a seguito di<br />
assenza per motivi di salute di durata superiore ai<br />
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità<br />
alla mansione
DALL’ATTENTA LETTURA DELLA NORMA SI EVINCE CHE:<br />
La visita PREASSUNTIVA NON E’ OBBLIGATORIA e può<br />
essere effettuata dal MC o richiesta all’ULSS-SPISAL<br />
La visita PREVENTIVA E’ OBBLIGATORIA e deve essere<br />
effettuata dal MC. Ma ……….quando farla?
QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA?<br />
Quando in azienda un lavoratore è esposto a rischi<br />
professionali potenzialmente lesivi per la sua salute.<br />
La normativa vigente prevede alcuni di questi rischi,<br />
altri possono essere rilevati con la valutazione dei<br />
rischi (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di<br />
carichi, sovraccarico arti superiori, rischio chimico,<br />
rischio biologico, uso di vdt, campi elettromagnetici,<br />
radiazioni ottiche, lavoro notturno, lavoro in altezza,<br />
mansioni a rischio per terzi come attività di trasporto di<br />
merci e persone,.....)
Idoneità<br />
IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ<br />
Art.41 comma 6 <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
La sorveglianza sanitaria include :<br />
Idoneità parziale, temporanea o permanente<br />
Inidoneità, temporanea o permanente<br />
con prescrizioni<br />
con limitazioni<br />
Avverso il giudizio <strong>del</strong> medico competente è ammesso ricorso, entro<br />
trenta giorni dalla data di comunicazione <strong>del</strong> giudizio medesimo,<br />
all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).<br />
il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore<br />
(art.41, comma 8)
PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA’ ALLA<br />
MANSIONE SPECIFICA (Art. 42)<br />
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal<br />
medico competente e qualora le stesse prevedano<br />
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il<br />
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,<br />
in difetto, a mansioni inferiori garantendo il<br />
trattamento corrispondente alle mansioni di<br />
provenienza
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
La sorveglianza sanitaria NON deve includere accertamenti sanitari:<br />
per accertare stati di gravidanza<br />
per verificare stati di sieropositività per HIV<br />
che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste<br />
precisa indicazione clinica<br />
finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai<br />
rischi cui il lavoratore è esposto<br />
Esclusi:<br />
problemi alcol-correlati<br />
assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti<br />
su richiesta <strong>del</strong> datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le<br />
assenze per infermità <strong>del</strong> lavoratore
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
PROTOCOLLO SANITARIO<br />
definito dal medico competente<br />
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda<br />
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati<br />
(art.25, comma 1 lettera b)<br />
Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati<br />
rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)<br />
va considerato parte integrante <strong>del</strong> documento di valutazione dei rischi<br />
(art. 29, comma 1)
UNA ADEGUATA SORVRGLIANZA SANITARIA<br />
DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI:<br />
NECESSITA’: si applica la SS solo nei casi in cui sia effettivamente<br />
presente un rischio professionale per la salute<br />
ATTINENZA: il protocollo-programma di SS deve prevedere accertamenti<br />
mirati ai rischi e non generalisti o generici<br />
VALIDITA’ SCIENTIFICA : i risultati devono essere scientificamente<br />
validati e in grado di predire l’effetto degli agenti di rischio professionali<br />
EFFICACIA: possibilità/capacità di ridurre gli effetti negativi sulla salute dei<br />
lavoratori
I SOGGETTI DELLA<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Art. 2, comma 1, lettera a) <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />
Il lavoratore è persona che:<br />
tutti i lavoratori esposti a rischio<br />
indipendentemente dalla tipologia contrattuale<br />
svolge un’attività lavorativa nell’ambito <strong>del</strong>l‘organizzazione di un datore di<br />
lavoro pubblico o privato<br />
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,<br />
un’arte o una professione<br />
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari<br />
Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al<br />
datore di lavoro
Soggetti:<br />
I SOGGETTI DELLA<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
A carico di:<br />
Lavoratori subordinati<br />
Lavoratori con contratto somministrazione lavoro<br />
Lavoratori pubbliche amministrazioni<br />
Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto<br />
di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni<br />
Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le<br />
prestazioni si svolgono c/o il committente<br />
Lavoratori subordinati a distanza<br />
Lavoratori autonomi, componenti <strong>del</strong>l’impresa familiare,<br />
piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole<br />
Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo<br />
Lavoratori volontari<br />
Soci lavoratori di cooperative<br />
Datore di lavoro<br />
Utilizzatore<br />
Datore di lavoro<br />
Datore di lavoro<br />
Committente<br />
Datore di lavoro<br />
Facoltativa e a loro carico<br />
Entro 90 giorni verranno emanate<br />
disposizioni<br />
Datore di lavoro<br />
Datore di lavoro
VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI<br />
ALCOL DIPENDENZA<br />
D.Lgs.81/08, Legge 125 <strong>del</strong> 30 marzo 2001<br />
La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4)<br />
Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong> lavoro<br />
con anamnesi mirata<br />
Informazione, formazione e counselling collettivo<br />
Indicatori di laboratorio mirati all’individuazione dei<br />
soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)<br />
SU TUTTI I<br />
SOGGETTI CON<br />
MANSIONE A<br />
RISCHIO<br />
IDENTIFICATA<br />
NELLA<br />
NORMATIVA<br />
Se verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />
temporanea alla mansione, autodiagnosi e<br />
counselling individuale<br />
Invio ai SERT
VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI<br />
DI ALCOL DIPENDENZA<br />
D.Lgs.81/08, Legge 125 <strong>del</strong> 30 marzo 2001<br />
MANSIONI A<br />
RISCHIO<br />
Test alcolimetrico<br />
effettuato dal medico<br />
competente o dal medico<br />
<strong>del</strong>l’Organo di Vigilanza<br />
Se test positivo: invio ai<br />
SERT<br />
SUL<br />
LAVORATORE<br />
CON SOSPETTA<br />
INTOSSICAZIONE<br />
ALCOLICA ACUTA<br />
SEGNALATO<br />
DALL’AZIENDA<br />
MANSIONI<br />
NON A<br />
RISCHIO<br />
Invio alla commissione<br />
medica ex art. 5 <strong>del</strong>lo<br />
Statuto dei lavoratori
VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE<br />
DI SOSTANZE STUPEFACENTI O<br />
PSICOTROPE<br />
D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni <strong>del</strong> 30 ottobre 2007<br />
La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4)<br />
Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong><br />
lavoro con anamnesi mirata<br />
Test di screening su urina<br />
Verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />
temporanea alla mansione<br />
Invio ai SERT<br />
SU TUTTI I<br />
SOGGETTI CON<br />
MANSIONE A<br />
RISCHIO<br />
IDENTIFICATA<br />
NELLA<br />
NORMATIVA<br />
(D.M. 186/90)
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO<br />
Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente<br />
custodia sotto la responsabilità <strong>del</strong> medico competente con salvaguardia<br />
<strong>del</strong> segreto professionale<br />
luogo di custodia concordato con il datore di lavoro (azienda o studio medico)<br />
in caso di cessazione <strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong>l’azienda o di risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />
di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta<br />
in caso di cessazione <strong>del</strong>l’incarico: consegna al datore di lavoro, che<br />
firmerà per ricevuta
SOPRALLUOGO IN AZIENDA<br />
Art. 25, comma 1, lettera l) <strong>del</strong> D.Lgs 81/08<br />
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta<br />
all’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi<br />
L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore<br />
di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi<br />
Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la<br />
visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori<br />
è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato<br />
sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla<br />
stessa impresa<br />
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile <strong>del</strong><br />
servizio di prevenzione
RIUNIONE PERIODICA<br />
Art.35 <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />
Dove:<br />
nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori<br />
nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà <strong>del</strong> RLS chiedere la<br />
convocazione di un’apposita riunione<br />
Quando:<br />
almeno una volta all’anno<br />
in occasione di eventuali significative variazioni <strong>del</strong>le condizioni di<br />
esposizione al rischio<br />
Chi partecipa:<br />
Argomenti da<br />
trattare:<br />
Vanno<br />
individuati:<br />
il datore di lavoro o un suo rappresentante<br />
L’RSPP<br />
il medico competente, ove nominato<br />
I’RLS<br />
- documento di valutazione dei rischi;<br />
- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria<br />
- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI<br />
- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e<br />
dei lavoratori ai fini <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la protezione <strong>del</strong>la loro salute<br />
codici di comportamento e buone prassi<br />
obiettivi di miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza complessiva
RELAZIONE SANITARIA<br />
Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />
prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito <strong>del</strong>la riunione periodica<br />
trasmessa entro il primo trimestre <strong>del</strong>l’anno ai servizi competenti per<br />
territorio<br />
esclusivamente per via telematica<br />
Dati identificativi <strong>del</strong>l’azienda<br />
Dati identificativi <strong>del</strong> Medico competente<br />
Rischi cui sono esposti i lavoratori<br />
Protocolli sanitari adottati<br />
N. giorni di assenze<br />
Infortuni denunciati<br />
Malattie professionali segnalate<br />
Tipologia dei giudizi di idoneità<br />
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali<br />
informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40,<br />
comma 2)
La sorveglianza sanitaria è solo una parte <strong>del</strong>l’attività di<br />
prevenzione nei luoghi di lavoro (individuazione <strong>del</strong>le<br />
inidoneità-limitazioni-prescrizioni) ed è una forma di<br />
PREVENZIONE SECONDARIA<br />
E’ quindi preceduta e condizionata dalla PREVENZIONE<br />
PRIMARIA (misure tecniche, misure organizzative,<br />
misure procedurali, individuazione e uso DPI)
La sorveglianza sanitaria non deve servire alla<br />
“medicalizzazione” <strong>del</strong> rischio ma deve essere funzionale<br />
alla razionale gestione <strong>del</strong>le risorse umane contribuendo a<br />
migliorare le condizioni di lavoro e di salute e il “clima”<br />
generale anche di carattere psicologico e motivazionale
FINALITA’ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti<br />
(giudizio di idoneità)<br />
Rilevare i soggetti portatori di particolari patologie<br />
Rilevare i soggetti costituzionalmente predisposti-ipersuscettibili<br />
Monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori<br />
Misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori (in funzione<br />
<strong>del</strong>l’età, <strong>del</strong>l’anzianità lavorativa,…)
FINALITA’ INDIVIDUALI<br />
oIndividuare eventuali condizioni “negative” di salute in uno stadio precoce al<br />
fine di prevenirne l’ulteriore decorso (malattia professionale) evitando danni al<br />
lavoratore e all’azienda<br />
oIdentificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali<br />
occorre adottare misure protettive più cautelative<br />
FINALITA’ COLLETTIVE<br />
oContribuire all’accuratezza <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> rischio<br />
oIdentificare i lavoratori che in conseguenza di variabili individuali, abilità<br />
acquisite e/o allenamento psico-fisico sono in grado di sostenere condizioni<br />
lavorative più impegnative<br />
oVerificare nel tempo l’adeguatezza <strong>del</strong>le misure di prevenzione adottate<br />
oRaccogliere dati clinici per operare confronti nel tempo e in contesti analoghi<br />
o diversi
VANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente (mediatore di problematiche<br />
sanitarie ma anche psico-sociali) un rapporto diretto<br />
Il Medico Competente, se adeguatamente “collaborativo” può cogliere “campanelli<br />
d’allarme”, fenomeni psico-sociali nuovi o “tendenze” che possono essere<br />
tempestivamente affrontati<br />
Raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori completando le valutazioni<br />
dei rischi esclusivamente tecniche<br />
Effettuare una attività di informazione/formazione dei lavoratori che, per quanto<br />
informale, ha il vantaggio di essere diretta, continua e personalizzata<br />
Mettere a punto criteri omogenei e trasparenti di gestione dei problemi sanitari<br />
Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie da lavoro o meno ma che<br />
possono interferire con esso contenendo anche l’assenteismo<br />
Introduzione di buone prassi igieniche, comportamentali, dietetiche, in materia di<br />
abuso di sostanze,…
SVANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
REALI: eccesso di visite-esami strumentali-esami ematochimicimonitoraggi<br />
APPARENTI: spesa aggiuntiva (peraltro “deducibile”) . Tale svantaggio è<br />
solo apparente perché nel lungo periodo favorisce una gestione più<br />
razionale <strong>del</strong> personale e, assieme alle altre attività di prevenzione, a<br />
ridurre la probabilità di insorgenza di malattie professionali o che si<br />
verifichino infortuni (con evidente ritorno economico)
COLLOCAMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI<br />
E’ un importante momento di interazione tra Datore di lavoro,<br />
Medico Competente e struttura pubblica
PROCEDURA OPERATIVA PER LA<br />
SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Come per ogni procedura: chi fa che cosa, come, quando (entro…)<br />
Occorre prendere in considerazione le varie tipologie di visite<br />
E’ necessario procedurare la gestione/applicazione concreta dei<br />
giudizi-certificazioni di idoneità<br />
Comunicazione al MC dei lavoratori che cessano il rapporto
ATTENZIONE:<br />
Art. 18 (<strong>del</strong> D.Lgs. 81 modificato dal D.Lgs. 106)<br />
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE<br />
Comma 1 lettera g)<br />
Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal<br />
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente<br />
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto<br />
Comma 1 lettera g-bis)<br />
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare<br />
tempestivamente al medico competente la cessazione <strong>del</strong> rapporto di<br />
lavoro
GRAZIE PER L’ATTENZIONE