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Atti del convegno. - API Verona

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D. LGS. 81/2008<br />

NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA<br />

NEI LUOGHI DI LAVORO<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA<br />

DEI LAVORATORI IN AZIENDA:<br />

CORRETTA GESTIONE E SANZIONI<br />

Apindustria <strong>Verona</strong>, 26 gennaio 2012<br />

Dott. Menegalli Plinio – Medico Competente - Ergonomo


TITOLO I - SEZIONE V<br />

Definizioni (Art. 2)<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Insieme di atti medici finalizzati alla tutela <strong>del</strong>lo stato di<br />

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di<br />

lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di<br />

svolgimento <strong>del</strong>l’attività lavorativa<br />

MEDICO COMPETENTE<br />

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />

professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore<br />

di lavoro ai fini <strong>del</strong>la valutazione dei rischi ed è nominato<br />

dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per<br />

tutti gli altri compiti di cui al presente decreto


Art. 15 (Misure generali di tutela)<br />

Le misure generali di tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la<br />

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:<br />

..................<br />

l) Il controllo sanitario dei lavoratori<br />

m) l’allontanamento <strong>del</strong> lavoratore dall’esposizione<br />

al rischio per motivi sanitari inerenti la sua<br />

persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra<br />

mansione.<br />

...................


Art. 18 (Obblighi <strong>del</strong> datore di lavoro e <strong>del</strong><br />

dirigente)<br />

a)nominare il medico competente per<br />

l’effettuazione <strong>del</strong>la sorveglianza sanitaria nei casi<br />

previsti dal presente decreto legislativo<br />

c)nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto<br />

<strong>del</strong>le capacità e <strong>del</strong>le condizioni degli stessi in<br />

rapporto alla loro salute e alla sicurezza


AMBITI OPERATIVI<br />

Art.38 <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />

COLLABORAZIONE<br />

E<br />

PARTECIPAZIONE<br />

SORVEGLIANZA<br />

SANITARIA<br />

INFORMAZIONE E<br />

FORMAZIONE<br />

Datore di lavoro<br />

Dirigenti<br />

Preposti<br />

RLS<br />

Medico competente<br />

RSPP<br />

Lavoratori


COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE<br />

Art.25 comma 1 lettera a) e m) <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />

alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il<br />

servizio di prevenzione e protezione anche ai fini <strong>del</strong>la<br />

programmazione, ove necessario, <strong>del</strong>la sorveglianza<br />

sanitaria<br />

alla predisposizione <strong>del</strong>la attuazione <strong>del</strong>le misure per la<br />

tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la integrità psico-fisica dei<br />

lavoratori<br />

COLLABORAZIONE:<br />

all’attività di formazione e informazione nei confronti<br />

dei lavoratori, per la parte di competenza<br />

alla organizzazione <strong>del</strong> servizio di primo soccorso<br />

considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />

esposizione e le peculiari modalità organizzative <strong>del</strong><br />

lavoro<br />

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di<br />

promozione <strong>del</strong>la salute, secondo i principi <strong>del</strong>la<br />

responsabilità sociale<br />

alla programmazione <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong>l’esposizione dei<br />

lavoratori


SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

insieme degli atti medici<br />

finalizzati alla tutela <strong>del</strong>lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori,<br />

in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle<br />

modalità di svolgimento <strong>del</strong>l’attività lavorativa<br />

Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong> lavoro<br />

Questionari clinici<br />

Esami strumentali<br />

Indagini di laboratorio<br />

Indagini diagnostiche<br />

Consulenze specialistiche<br />

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi<br />

Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale<br />

Verifica <strong>del</strong>le misure di prevenzione dei rischi


SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Art.41 comma 2 <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

La sorveglianza sanitaria include :<br />

Accertamenti medici preventivi -preassuntivi<br />

Accertamenti medici periodici (di norma annuali salvo disposizioni di legge diverse)<br />

Accertamenti medici su richiesta <strong>del</strong> lavoratore<br />

Accertamenti medici alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />

Accertamenti medici in occasione <strong>del</strong> cambio di mansione<br />

Accertamenti medici dopo assenza prolungata (oltre 60 gg.)<br />

SONO SEMPRE FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’<br />

ALLA MANSIONE SPECIFICA


SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)<br />

La sorveglianza sanitaria comprende:<br />

Visita medica preventiva/preassuntiva intesa a<br />

consatatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il<br />

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità<br />

alla mansione specifica<br />

Visita medica periodica per controllare lo stato di salute<br />

dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla<br />

mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti<br />

viene stabilita, di norma, una volta l’anno


Visita medica su richiesta <strong>del</strong> lavoratore, qualora sia<br />

ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali o alle<br />

sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a<br />

causa <strong>del</strong>l’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il<br />

giudizio di idoneità alla mansione specifica<br />

Visita medica alla cessazione <strong>del</strong> rapporto di lavoro in<br />

casi specifici (es. esposizione a cancerogeni o<br />

mutageni, rischio chimico non irrilevante per la salute)<br />

Visita medica alla ripresa <strong>del</strong> lavoro a seguito di<br />

assenza per motivi di salute di durata superiore ai<br />

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità<br />

alla mansione


DALL’ATTENTA LETTURA DELLA NORMA SI EVINCE CHE:<br />

La visita PREASSUNTIVA NON E’ OBBLIGATORIA e può<br />

essere effettuata dal MC o richiesta all’ULSS-SPISAL<br />

La visita PREVENTIVA E’ OBBLIGATORIA e deve essere<br />

effettuata dal MC. Ma ……….quando farla?


QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA?<br />

Quando in azienda un lavoratore è esposto a rischi<br />

professionali potenzialmente lesivi per la sua salute.<br />

La normativa vigente prevede alcuni di questi rischi,<br />

altri possono essere rilevati con la valutazione dei<br />

rischi (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di<br />

carichi, sovraccarico arti superiori, rischio chimico,<br />

rischio biologico, uso di vdt, campi elettromagnetici,<br />

radiazioni ottiche, lavoro notturno, lavoro in altezza,<br />

mansioni a rischio per terzi come attività di trasporto di<br />

merci e persone,.....)


Idoneità<br />

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ<br />

Art.41 comma 6 <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

La sorveglianza sanitaria include :<br />

Idoneità parziale, temporanea o permanente<br />

Inidoneità, temporanea o permanente<br />

con prescrizioni<br />

con limitazioni<br />

Avverso il giudizio <strong>del</strong> medico competente è ammesso ricorso, entro<br />

trenta giorni dalla data di comunicazione <strong>del</strong> giudizio medesimo,<br />

all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).<br />

il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore<br />

(art.41, comma 8)


PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA’ ALLA<br />

MANSIONE SPECIFICA (Art. 42)<br />

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal<br />

medico competente e qualora le stesse prevedano<br />

un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il<br />

lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,<br />

in difetto, a mansioni inferiori garantendo il<br />

trattamento corrispondente alle mansioni di<br />

provenienza


SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

La sorveglianza sanitaria NON deve includere accertamenti sanitari:<br />

per accertare stati di gravidanza<br />

per verificare stati di sieropositività per HIV<br />

che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste<br />

precisa indicazione clinica<br />

finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai<br />

rischi cui il lavoratore è esposto<br />

Esclusi:<br />

problemi alcol-correlati<br />

assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti<br />

su richiesta <strong>del</strong> datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le<br />

assenze per infermità <strong>del</strong> lavoratore


SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Art.2 comma 1 lettera m <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

PROTOCOLLO SANITARIO<br />

definito dal medico competente<br />

in funzione dei rischi specifici presenti in azienda<br />

tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati<br />

(art.25, comma 1 lettera b)<br />

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati<br />

rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)<br />

va considerato parte integrante <strong>del</strong> documento di valutazione dei rischi<br />

(art. 29, comma 1)


UNA ADEGUATA SORVRGLIANZA SANITARIA<br />

DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI:<br />

NECESSITA’: si applica la SS solo nei casi in cui sia effettivamente<br />

presente un rischio professionale per la salute<br />

ATTINENZA: il protocollo-programma di SS deve prevedere accertamenti<br />

mirati ai rischi e non generalisti o generici<br />

VALIDITA’ SCIENTIFICA : i risultati devono essere scientificamente<br />

validati e in grado di predire l’effetto degli agenti di rischio professionali<br />

EFFICACIA: possibilità/capacità di ridurre gli effetti negativi sulla salute dei<br />

lavoratori


I SOGGETTI DELLA<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Art. 2, comma 1, lettera a) <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />

Il lavoratore è persona che:<br />

tutti i lavoratori esposti a rischio<br />

indipendentemente dalla tipologia contrattuale<br />

svolge un’attività lavorativa nell’ambito <strong>del</strong>l‘organizzazione di un datore di<br />

lavoro pubblico o privato<br />

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,<br />

un’arte o una professione<br />

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari<br />

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al<br />

datore di lavoro


Soggetti:<br />

I SOGGETTI DELLA<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

A carico di:<br />

Lavoratori subordinati<br />

Lavoratori con contratto somministrazione lavoro<br />

Lavoratori pubbliche amministrazioni<br />

Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto<br />

di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni<br />

Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le<br />

prestazioni si svolgono c/o il committente<br />

Lavoratori subordinati a distanza<br />

Lavoratori autonomi, componenti <strong>del</strong>l’impresa familiare,<br />

piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole<br />

Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo<br />

Lavoratori volontari<br />

Soci lavoratori di cooperative<br />

Datore di lavoro<br />

Utilizzatore<br />

Datore di lavoro<br />

Datore di lavoro<br />

Committente<br />

Datore di lavoro<br />

Facoltativa e a loro carico<br />

Entro 90 giorni verranno emanate<br />

disposizioni<br />

Datore di lavoro<br />

Datore di lavoro


VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI<br />

ALCOL DIPENDENZA<br />

D.Lgs.81/08, Legge 125 <strong>del</strong> 30 marzo 2001<br />

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Art.41, comma 4)<br />

Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong> lavoro<br />

con anamnesi mirata<br />

Informazione, formazione e counselling collettivo<br />

Indicatori di laboratorio mirati all’individuazione dei<br />

soggetti a rischio (MCV, AST, ALT, GGT, CDT)<br />

SU TUTTI I<br />

SOGGETTI CON<br />

MANSIONE A<br />

RISCHIO<br />

IDENTIFICATA<br />

NELLA<br />

NORMATIVA<br />

Se verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />

temporanea alla mansione, autodiagnosi e<br />

counselling individuale<br />

Invio ai SERT


VERIFICA DOI ASSENZA DI CONDIZIONI<br />

DI ALCOL DIPENDENZA<br />

D.Lgs.81/08, Legge 125 <strong>del</strong> 30 marzo 2001<br />

MANSIONI A<br />

RISCHIO<br />

Test alcolimetrico<br />

effettuato dal medico<br />

competente o dal medico<br />

<strong>del</strong>l’Organo di Vigilanza<br />

Se test positivo: invio ai<br />

SERT<br />

SUL<br />

LAVORATORE<br />

CON SOSPETTA<br />

INTOSSICAZIONE<br />

ALCOLICA ACUTA<br />

SEGNALATO<br />

DALL’AZIENDA<br />

MANSIONI<br />

NON A<br />

RISCHIO<br />

Invio alla commissione<br />

medica ex art. 5 <strong>del</strong>lo<br />

Statuto dei lavoratori


VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE<br />

DI SOSTANZE STUPEFACENTI O<br />

PSICOTROPE<br />

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni <strong>del</strong> 30 ottobre 2007<br />

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4)<br />

Visite mediche specialistiche in medicina <strong>del</strong><br />

lavoro con anamnesi mirata<br />

Test di screening su urina<br />

Verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />

temporanea alla mansione<br />

Invio ai SERT<br />

SU TUTTI I<br />

SOGGETTI CON<br />

MANSIONE A<br />

RISCHIO<br />

IDENTIFICATA<br />

NELLA<br />

NORMATIVA<br />

(D.M. 186/90)


CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO<br />

Art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente<br />

custodia sotto la responsabilità <strong>del</strong> medico competente con salvaguardia<br />

<strong>del</strong> segreto professionale<br />

luogo di custodia concordato con il datore di lavoro (azienda o studio medico)<br />

in caso di cessazione <strong>del</strong>l’attività <strong>del</strong>l’azienda o di risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />

di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta<br />

in caso di cessazione <strong>del</strong>l’incarico: consegna al datore di lavoro, che<br />

firmerà per ricevuta


SOPRALLUOGO IN AZIENDA<br />

Art. 25, comma 1, lettera l) <strong>del</strong> D.Lgs 81/08<br />

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta<br />

all’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi<br />

L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore<br />

di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi<br />

Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la<br />

visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori<br />

è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato<br />

sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla<br />

stessa impresa<br />

Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile <strong>del</strong><br />

servizio di prevenzione


RIUNIONE PERIODICA<br />

Art.35 <strong>del</strong> D.Lgs.81/08<br />

Dove:<br />

nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori<br />

nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà <strong>del</strong> RLS chiedere la<br />

convocazione di un’apposita riunione<br />

Quando:<br />

almeno una volta all’anno<br />

in occasione di eventuali significative variazioni <strong>del</strong>le condizioni di<br />

esposizione al rischio<br />

Chi partecipa:<br />

Argomenti da<br />

trattare:<br />

Vanno<br />

individuati:<br />

il datore di lavoro o un suo rappresentante<br />

L’RSPP<br />

il medico competente, ove nominato<br />

I’RLS<br />

- documento di valutazione dei rischi;<br />

- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria<br />

- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI<br />

- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e<br />

dei lavoratori ai fini <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la protezione <strong>del</strong>la loro salute<br />

codici di comportamento e buone prassi<br />

obiettivi di miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza complessiva


RELAZIONE SANITARIA<br />

Art. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B <strong>del</strong> D. Lgs. 81/08<br />

prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito <strong>del</strong>la riunione periodica<br />

trasmessa entro il primo trimestre <strong>del</strong>l’anno ai servizi competenti per<br />

territorio<br />

esclusivamente per via telematica<br />

Dati identificativi <strong>del</strong>l’azienda<br />

Dati identificativi <strong>del</strong> Medico competente<br />

Rischi cui sono esposti i lavoratori<br />

Protocolli sanitari adottati<br />

N. giorni di assenze<br />

Infortuni denunciati<br />

Malattie professionali segnalate<br />

Tipologia dei giudizi di idoneità<br />

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali<br />

informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40,<br />

comma 2)


La sorveglianza sanitaria è solo una parte <strong>del</strong>l’attività di<br />

prevenzione nei luoghi di lavoro (individuazione <strong>del</strong>le<br />

inidoneità-limitazioni-prescrizioni) ed è una forma di<br />

PREVENZIONE SECONDARIA<br />

E’ quindi preceduta e condizionata dalla PREVENZIONE<br />

PRIMARIA (misure tecniche, misure organizzative,<br />

misure procedurali, individuazione e uso DPI)


La sorveglianza sanitaria non deve servire alla<br />

“medicalizzazione” <strong>del</strong> rischio ma deve essere funzionale<br />

alla razionale gestione <strong>del</strong>le risorse umane contribuendo a<br />

migliorare le condizioni di lavoro e di salute e il “clima”<br />

generale anche di carattere psicologico e motivazionale


FINALITA’ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti<br />

(giudizio di idoneità)<br />

Rilevare i soggetti portatori di particolari patologie<br />

Rilevare i soggetti costituzionalmente predisposti-ipersuscettibili<br />

Monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori<br />

Misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori (in funzione<br />

<strong>del</strong>l’età, <strong>del</strong>l’anzianità lavorativa,…)


FINALITA’ INDIVIDUALI<br />

oIndividuare eventuali condizioni “negative” di salute in uno stadio precoce al<br />

fine di prevenirne l’ulteriore decorso (malattia professionale) evitando danni al<br />

lavoratore e all’azienda<br />

oIdentificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali<br />

occorre adottare misure protettive più cautelative<br />

FINALITA’ COLLETTIVE<br />

oContribuire all’accuratezza <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong> rischio<br />

oIdentificare i lavoratori che in conseguenza di variabili individuali, abilità<br />

acquisite e/o allenamento psico-fisico sono in grado di sostenere condizioni<br />

lavorative più impegnative<br />

oVerificare nel tempo l’adeguatezza <strong>del</strong>le misure di prevenzione adottate<br />

oRaccogliere dati clinici per operare confronti nel tempo e in contesti analoghi<br />

o diversi


VANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente (mediatore di problematiche<br />

sanitarie ma anche psico-sociali) un rapporto diretto<br />

Il Medico Competente, se adeguatamente “collaborativo” può cogliere “campanelli<br />

d’allarme”, fenomeni psico-sociali nuovi o “tendenze” che possono essere<br />

tempestivamente affrontati<br />

Raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori completando le valutazioni<br />

dei rischi esclusivamente tecniche<br />

Effettuare una attività di informazione/formazione dei lavoratori che, per quanto<br />

informale, ha il vantaggio di essere diretta, continua e personalizzata<br />

Mettere a punto criteri omogenei e trasparenti di gestione dei problemi sanitari<br />

Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie da lavoro o meno ma che<br />

possono interferire con esso contenendo anche l’assenteismo<br />

Introduzione di buone prassi igieniche, comportamentali, dietetiche, in materia di<br />

abuso di sostanze,…


SVANTAGGI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

REALI: eccesso di visite-esami strumentali-esami ematochimicimonitoraggi<br />

APPARENTI: spesa aggiuntiva (peraltro “deducibile”) . Tale svantaggio è<br />

solo apparente perché nel lungo periodo favorisce una gestione più<br />

razionale <strong>del</strong> personale e, assieme alle altre attività di prevenzione, a<br />

ridurre la probabilità di insorgenza di malattie professionali o che si<br />

verifichino infortuni (con evidente ritorno economico)


COLLOCAMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI<br />

E’ un importante momento di interazione tra Datore di lavoro,<br />

Medico Competente e struttura pubblica


PROCEDURA OPERATIVA PER LA<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Come per ogni procedura: chi fa che cosa, come, quando (entro…)<br />

Occorre prendere in considerazione le varie tipologie di visite<br />

E’ necessario procedurare la gestione/applicazione concreta dei<br />

giudizi-certificazioni di idoneità<br />

Comunicazione al MC dei lavoratori che cessano il rapporto


ATTENZIONE:<br />

Art. 18 (<strong>del</strong> D.Lgs. 81 modificato dal D.Lgs. 106)<br />

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE<br />

Comma 1 lettera g)<br />

Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal<br />

programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente<br />

l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto<br />

Comma 1 lettera g-bis)<br />

Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare<br />

tempestivamente al medico competente la cessazione <strong>del</strong> rapporto di<br />

lavoro


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