scarica file .pdf - Ilconsulto.it
scarica file .pdf - Ilconsulto.it
scarica file .pdf - Ilconsulto.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3<br />
all’adesione a Conai e all’applicazione del Contributo Ambientale<br />
aGuida<br />
Queste importazioni, benché non siano propriamente “prime cessioni”,<br />
sono sottoposte al Contributo Ambientale Conai. In particolare:<br />
• L’Utilizzatore/Importatore deve effettuare procedure specifiche di<br />
Dichiarazione periodica e versamento.<br />
Si veda la Parte Quarta, Importazione.<br />
PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGI<br />
DA IMPORTATORE – UTILIZZATORE<br />
Area Flusso del packaging Adempimenti<br />
Estero<br />
Estero<br />
Produttore<br />
di materie prime<br />
Produttore<br />
di imballaggi<br />
Italia Importatore – dichiarazione<br />
Utilizzatore<br />
versamento Conai<br />
PRIMA CESSIONE<br />
esposizione in fattura<br />
Italia Distribuzione pagamento<br />
Contributo Ambientale<br />
Italia<br />
Consumatore<br />
finale<br />
• L’Utilizzatore successivo, che ricevesse le merci dall’importatore,<br />
è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le dic<strong>it</strong>ure<br />
previste nelle proprie fatture di vend<strong>it</strong>a.<br />
Si veda il Punto 9, Esposizione in fattura.<br />
8.6 Autoproduttori: un caso particolare<br />
di lavorazione in conto terzi<br />
Quando un Autoproduttore acquista materie prime e le cede a un<br />
contoterzista per la fabbricazione degli imballaggi, può avvenire<br />
che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la<br />
lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il<br />
trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vend<strong>it</strong>a il<br />
Contributo Ambientale sull’intero imballaggio (parte acquistata<br />
dall’Autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utiliz-<br />
zando le modal<strong>it</strong>à previste per il Produttore (si veda il punto 9.1).<br />
Per poter applicare questa formula, l’Autoproduttore dovrà recepire<br />
l’assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a Conai)<br />
e potrà parallelamente richiedere ai propri forn<strong>it</strong>ori di materie prime<br />
l’esenzione dall’applicazione del Contributo Ambientale sulle<br />
materie prime forn<strong>it</strong>e.<br />
8.7 Acquirenti-Riemp<strong>it</strong>ori di imballaggi<br />
vuoti e Importatori di imballaggi pieni:<br />
il caso dei circu<strong>it</strong>i cauzionali<br />
Quando un Acquirente-Riemp<strong>it</strong>ore (o un Importatore di imballaggi<br />
pieni) ha messo in atto un circu<strong>it</strong>o cauzionale per i propri imballaggi<br />
a rendere, può effettuare la procedura seguente.<br />
1)Comunica a Conai (e contestualmente ai propri forn<strong>it</strong>ori nazionali)<br />
la richiesta di avvalersi dell’esenzione dal Contributo Ambientale<br />
Conai per gli imballaggi da lui cauzionati (modulo<br />
6.15). La comunicazione va effettuata all’avvio della procedura e<br />
deve essere eventualmente rinnovata (entro il 31 gennaio di ogni<br />
anno) in caso di variazione delle condizioni indicate.<br />
2)Dichiara a Conai, attraverso il modulo 6.16, entro il 31 gennaio<br />
di ogni anno:<br />
–i quant<strong>it</strong>ativi di imballaggi inser<strong>it</strong>i in un circu<strong>it</strong>o cauzionale acquistati<br />
nell’anno precedente in regime di sospensione del Contributo<br />
Ambientale, per singolo materiale, al fine di esentarli;<br />
–i quant<strong>it</strong>ativi di imballaggi fatturati perché non rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i dalla<br />
controparte nello stesso anno, per singolo materiale, per i quali<br />
verrà emessa la relativa fattura da Conai.<br />
Le condizioni per attuare la “Procedura cauzionati” sopra descr<strong>it</strong>ta,<br />
sono le seguenti:<br />
– l’imballaggio deve essere inser<strong>it</strong>o in un circu<strong>it</strong>o cauzionale esistente,<br />
contrattualmente defin<strong>it</strong>o e per il quale siano state applicate<br />
le norme previste nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;<br />
– la sua destinazione finale deve essere individuabile in maniera<br />
puntuale;<br />
– deve essere chiaramente riconoscibile tram<strong>it</strong>e marchiatura e/o<br />
utilizzo in un circu<strong>it</strong>o specifico;<br />
– il riciclo a fine v<strong>it</strong>a del medesimo deve essere garant<strong>it</strong>o dall’Utilizzatore<br />
industriale senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata<br />
e/o dalle piattaforme gest<strong>it</strong>e o convenzionate con i Consorzi<br />
di Filiera.<br />
20<br />
9. Esposizione in fattura del<br />
Contributo Ambientale Conai<br />
9.1 Produttori di imballaggi:<br />
esposizione in fattura per prima<br />
cessione<br />
La fattura di vend<strong>it</strong>a relativa alla prima cessione deve evidenziare,<br />
oltre alla descrizione della merce:<br />
• il peso un<strong>it</strong>ario per materiale degli imballaggi forn<strong>it</strong>i;<br />
• una indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a<br />
ogni materiale;<br />
• il valore totale del Contributo Ambientale.<br />
Conai prevede inoltre modal<strong>it</strong>à di esposizione in fattura diverse a<br />
seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale<br />
oppure uno o più prodotti in materiali diversi.<br />
Seguono esemplificazioni sui diversi casi.<br />
Un<strong>it</strong>à di misura<br />
Il Produttore deve fornire al proprio cliente Utilizzatore gli elementi<br />
per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è<br />
calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura deve comparire<br />
comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appos<strong>it</strong>amente<br />
predisposte).<br />
Se l’un<strong>it</strong>à di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di<br />
imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio<br />
numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il<br />
Produttore deve provvedere alla conversione in peso.<br />
Se il peso non è noto per ogni singola part<strong>it</strong>a ceduta, è possibile ricorrere<br />
a un “peso normalizzato”, cioè agli standard indicati dai<br />
Consorzi di Filiera in appos<strong>it</strong>e schede tecniche.<br />
Si veda Appendice: Schede tecniche<br />
Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:<br />
(peso un<strong>it</strong>ario dell’imballaggio per materiale) x (n. dei pezzi)<br />
x (ammontare del Contributo per ton)