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6<br />

all’adesione a Conai e all’applicazione del Contributo Ambientale<br />

aGuida<br />

32<br />

Parte sesta<br />

Esportazione<br />

16. Cr<strong>it</strong>eri generali<br />

di esenzione per esportazione<br />

di imballaggi<br />

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gest<strong>it</strong>i all’estero)<br />

escono dalle competenze Conai e sono pertanto ESENTI dal<br />

Contributo Ambientale.<br />

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il Produttore e<br />

per l’Utilizzatore.<br />

• Il Produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni,<br />

trasferisce all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque<br />

cessione ad un Utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene<br />

prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale,<br />

a maggior ragione, per il Produttore/Esportatore di materie prime<br />

o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.<br />

17. Procedura ordinaria<br />

(ex post) di esenzione<br />

per esportazione<br />

L’impresa che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali<br />

di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente<br />

esportati (pieni e/o vuoti), può:<br />

• richiedere un conguaglio a compensazione degli importi dovuti<br />

per singolo materiale;<br />

• oppure richiedere un rimborso pari al cred<strong>it</strong>o maturato.<br />

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti Utilizzatori,<br />

ma può essere utilizzata anche dal Produttore di imballaggi, relativamente<br />

a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad<br />

esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare<br />

e vendere all’estero i propri prodotti (si veda il punto 8.3, Cessione<br />

di imballaggi tra produttori). Anche coloro che fanno uso della<br />

procedura di compensazione import/export (si veda il punto 19, Procedura<br />

di compensazione import/export) e a fine anno risultano a<br />

cred<strong>it</strong>o per uno o più materiali, possono inserire tali quant<strong>it</strong>à in una<br />

richiesta di esenzione ex post nel caso in cui l’azienda non voglia<br />

(perché il cred<strong>it</strong>o maturato non è gestibile in altro modo) o non possa<br />

(ad esempio per cessata attiv<strong>it</strong>à) riportare il cred<strong>it</strong>o nella dichiarazione<br />

successiva. La procedura di rimborso è una opzione che Conai<br />

ha reso operativa a partire dall’anno 2000.<br />

17.1 Conguaglio: adempimenti<br />

dell’Esportatore<br />

Quando un’impresa esporta una parte degli imballaggi sui quali<br />

ha pagato ai propri forn<strong>it</strong>ori il Contributo Ambientale, può richiedere<br />

ai forn<strong>it</strong>ori stessi l’esenzione dal Contributo per quant<strong>it</strong>ativi<br />

corrispondenti a quelli esportati.<br />

In pratica, l’Esportatore “matura un cred<strong>it</strong>o” (espresso in ton di<br />

• L’Utilizzatore si trova in una s<strong>it</strong>uazione diversa, poiché la sua attiv<strong>it</strong>à<br />

si svolge “dopo” che è avvenuta una prima cessione da parte<br />

di un Produttore. In questi casi le merci possono venire esportate<br />

dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:<br />

– un Autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai<br />

propri forn<strong>it</strong>ori di materia prima ed esporta una parte della propria<br />

produzione;<br />

– un Utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo<br />

al Forn<strong>it</strong>ore) ed esporta una parte della propria produzione;<br />

– un Importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo<br />

sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci.<br />

Per far fronte a questi versamenti, Conai prevede due procedure:<br />

• Una Procedura ordinaria (ex post).<br />

Consiste nel documentare a consuntivo i quant<strong>it</strong>ativi esportati<br />

(per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso<br />

del Contributo Ambientale versato su questi quant<strong>it</strong>ativi.<br />

• Una Procedura semplificata (ex ante).<br />

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione<br />

prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed ev<strong>it</strong>are<br />

il pagamento del Contributo su tale quota.<br />

materiale) che potrà far valere nell’anno successivo attraverso una<br />

equivalente esenzione dal Contributo Ambientale.<br />

Per ottenere il conguaglio, l’Esportatore deve inoltrare a Conai una<br />

richiesta di conguaglio per singolo materiale (modulo 6.6) entro e<br />

non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha esportato<br />

materiali assoggettati a Contributo (fa fede il timbro postale).<br />

Conai, dopo aver effettuato le necessarie verifiche della documentazione<br />

forn<strong>it</strong>a e dei dati in essa contenuti, autorizza in forma scr<strong>it</strong>ta<br />

il conguaglio, indicando i quant<strong>it</strong>ativi e gli importi a compensazione,<br />

del Contributo Ambientale versato a valere per l’anno in corso.<br />

Il Consorziato richiedente invia copia di tale autorizzazione ai propri<br />

forn<strong>it</strong>ori di imballaggi i quali, sulla base di questa documentazione,<br />

applicheranno l’esenzione, per singolo materiale, sui quant<strong>it</strong>ativi<br />

indicati.<br />

Nel caso in cui la procedura di recupero del cred<strong>it</strong>o (espresso in ton)<br />

non dovesse essere completata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è<br />

stata inoltrata la richiesta, dovrà esserne data comunicazione a Conai,<br />

indicando i quant<strong>it</strong>ativi residui da recuperare nell’anno successivo.<br />

Gli esportatori possono richiedere il conguaglio solo se già iscr<strong>it</strong>ti a<br />

Conai.<br />

Per richiedere il conguaglio è necessario compilare una tabella riepilogativa<br />

di tutti gli acquisti effettuati nell’anno, ovvero sia dei<br />

quant<strong>it</strong>ativi acquistati in esenzione che di quelli assoggettati a Contributo<br />

Ambientale.<br />

Il modulo 6.6: note per la compilazione<br />

Il modulo, che deve essere inoltrato a Conai entro e non oltre il 31 marzo di<br />

ogni anno (fa fede il timbro postale), dopo la parte anagrafica è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da<br />

due tabelle.<br />

Nella prima tabella vengono indicate le quant<strong>it</strong>à (in ton), arrotondate al terzo<br />

decimale, di tutti gli imballaggi e i materiali di imballaggio assoggettati a Contributo<br />

Ambientale e di quelli acquistati in esenzione nell’anno precedente. Per<br />

ciascuna quant<strong>it</strong>à evidenziata deve essere indicato il codice fiscale del forni-

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