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all’adesione a Conai e all’applicazione del Contributo Ambientale<br />
aGuida<br />
Quando invece il quant<strong>it</strong>ativo in esenzione risulta superiore al quant<strong>it</strong>ativo forn<strong>it</strong>o,<br />
il Produttore/Forn<strong>it</strong>ore non applica in fattura alcun Contributo Ambientale<br />
e riporta, ad esempio, la dic<strong>it</strong>ura “Quant<strong>it</strong>ativo interamente in esenzione per<br />
conguaglio esportazione autorizzato Conai”.<br />
Scheda quant<strong>it</strong>à in esenzione<br />
(modulo 6.3)<br />
Il Forn<strong>it</strong>ore/Produttore, in allegato alla propria Dichiarazione periodica,<br />
è tenuto ad inviare a Conai il modulo 6.3.<br />
Si tratta di una scheda cumulativa, rifer<strong>it</strong>a a tutti i clienti esportatori<br />
a cui il Forn<strong>it</strong>ore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda<br />
deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato<br />
dell’esenzione (per Plafond ex ante o per lettera di autorizzazione a<br />
Conguaglio ex post) e precisare i quant<strong>it</strong>ativi di imballaggi ceduti,<br />
suddivisi per materiale.<br />
Indicazione dei quant<strong>it</strong>ativi<br />
in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2<br />
Quando il Forn<strong>it</strong>ore/Produttore di imballaggi (modulo 6.1) o l’importatore<br />
(modulo 6.2) effettua la Dichiarazione periodica è tenuto<br />
a compilare la colonna A.<br />
Questa colonna documenta i quant<strong>it</strong>ativi in esenzione (autorizzati<br />
da Conai) che sono stati contemporaneamente dichiarati nella<br />
Scheda quant<strong>it</strong>à in esenzione (modulo 6.3).<br />
ATTENZIONE: tutte le procedure indicate per il Forn<strong>it</strong>ore/Produttore valgono<br />
anche per il Forn<strong>it</strong>ore di materie prime che le cede in esenzione ad<br />
un Autoproduttore/Esportatore che realizza direttamente gli imballaggi<br />
nei quali confezionare le proprie merci.<br />
17.3 Rimborso:<br />
adempimenti dell’Esportatore<br />
L’Esportatore che ha i requis<strong>it</strong>i per richiedere l’esenzione dal Contributo,<br />
ha facoltà di richiedere, anziché il conguaglio, la liquidazione<br />
degli importi maturati a cred<strong>it</strong>o (Rimborso).<br />
Per ottenere il rimborso, l’Esportatore deve inoltrare a Conai una richiesta<br />
per singolo materiale (modulo 6.6) entro e non oltre il 31<br />
marzo dell’anno successivo a quello in cui ha esportato materiali<br />
assoggettati a Contributo (fa fede il timbro postale).<br />
Al modulo 6.6 devono essere allegate le medesime documentazioni<br />
occorrenti per il conguaglio e cioè: Documentazione doganale,<br />
Scheda tecnica e Documentazione quota associativa.<br />
Si veda il Punto 17.1.<br />
Inoltre, è condizione indispensabile che venga allegato un elenco<br />
contenente il codice fiscale di ogni forn<strong>it</strong>ore, numero e data delle<br />
fatture nelle quali sia esplic<strong>it</strong>a l’indicazione del Contributo Ambientale<br />
versato per materiale. Il Consorziato deve inoltre allegare<br />
una fattura a campione per ogni forn<strong>it</strong>ore e per materiale.<br />
ATTENZIONE: se il richiedente è oggetto di una cessione di imballaggio<br />
successiva alla prima, potranno essere documentate solo le fatture nelle<br />
quali il Forn<strong>it</strong>ore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Un<strong>it</strong>ario<br />
per riga o per colonna. Non possono essere considerate oggetto di rimborso<br />
le fatture con la dic<strong>it</strong>ura “Contributo Ambientale Conai assolto”.<br />
Esempio di Contributo Ambientale esplic<strong>it</strong>ato per singola fattura<br />
Cod. fiscale Rif. fatture Ton Contributo Tot.<br />
forn<strong>it</strong>ori (num. data) materiale Ambientale contributo<br />
XYZXYZOOXOOXOOOZ 1234 del 01/01/03 1,0 15,49 15,49<br />
XYZXYZOOXOOXOOOY 5678 del 03/05/03 2,5 72,30 180,75<br />
XYZXYZOOXOOXOOOX 9012 del 22/08/03 3,6 2,58 9,29<br />
Conai, dopo aver ricevuto il modulo 6.6 dall’Esportatore, autorizza<br />
in forma scr<strong>it</strong>ta il rimborso; l’Esportatore, dopo aver ricevuto l’autorizzazione,<br />
comunica a Conai i propri estremi bancari ed in segu<strong>it</strong>o<br />
riceverà nota di cred<strong>it</strong>o (operazione non soggetta ad IVA).<br />
17.4 Passaggio da Procedura ordinaria<br />
per l’esportazione a Procedura<br />
semplificata<br />
Un Esportatore che ha adottato la Procedura ordinaria (ex post)<br />
può, al momento della richiesta del rimborso/conguaglio, attuare<br />
il passaggio alla Procedura semplificata (ex ante – modulo 6.5).<br />
In questo caso è consigliabile che l’Esportatore chiuda le part<strong>it</strong>e relative<br />
all’anno precedente chiedendo il rimborso (modulo 6.6 e documentazione<br />
aggiuntiva) e apra una Procedura semplificata (ex<br />
ante) per l’anno in corso.<br />
Si veda Punto 18.<br />
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18. Procedura semplificata<br />
(ex ante) di esenzione<br />
per esportazione<br />
La Procedura semplificata (ex ante) si basa sulla determinazione<br />
della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione.<br />
Su questa quota, defin<strong>it</strong>a “Plafond”, l’Esportatore può richiedere<br />
preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale Conai.<br />
Il Plafond viene stabil<strong>it</strong>o sulla base delle risultanze dell’anno precedente<br />
e viene calcolato sulle quant<strong>it</strong>à di ogni singolo materiale.<br />
La procedura sarà preferibilmente adottata da imprese oggetto di<br />
prima cessione. Gli esportatori oggetto di cessioni successive alla<br />
prima, potranno utilizzare la Procedura ordinaria (ex post), secondo<br />
le modal<strong>it</strong>à previste.<br />
Si veda il Punto 17.<br />
L’impresa avvia la procedura attraverso l’inoltro (a Conai e ai propri<br />
forn<strong>it</strong>ori) delle dichiarazioni previste in riferimento alle proprie<br />
attiv<strong>it</strong>à di export.<br />
Dal momento dell’invio di queste documentazioni l’Esportatore<br />
può richiedere IMMEDIATAMENTE ai propri forn<strong>it</strong>ori l’esenzione