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COMUNE DI MASSA

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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MASSA</strong><br />

ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE<br />

MATRIMONI CON RITO CIVILE<br />

Approvato con atto di Giunta n° 206 del 14/07/2004<br />

1


Art. 1<br />

Oggetto<br />

1. Le presenti disposizioni disciplinano l’organizzazione del servizio reso dal<br />

Comune in occasione della celebrazione di matrimoni con rito civile nell’ambito<br />

funzionale ed organizzativo dell’ente.<br />

2. La celebrazione del matrimonio civile, come regolata dal codice civile,<br />

costituisce attività istituzionale garantita.<br />

Art. 2<br />

Giorni, orari e luogo di celebrazione<br />

1. La celebrazione del matrimonio civile si effettua tutti i giorni lavorativi dal<br />

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.<br />

2. La celebrazione del matrimonio civile può inoltre essere effettuata la prima e<br />

terza settimana di ogni mese nei seguenti giorni del:<br />

a) giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30;<br />

b) sabato dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle ore 16 alle ore 18;<br />

c) domenica dalle ore 9,30 alle 11,30.<br />

3. Le celebrazioni di cui al comma 2, sono sospese nel periodo dal 22<br />

dicembre al 2 gennaio, nella settimana antecedente la Pasqua, il 25 aprile, il 1°<br />

maggio e nel mese di agosto.<br />

4. I matrimoni sono celebrati seguendo l’ordine di prenotazione effettuata per<br />

un massimo di tre riti al mattino e due riti al pomeriggio.<br />

5. Ciascuna cerimonia non deve impegnare la sala del rito e tutti gli spazi<br />

comunali adiacenti oltre il tempo strettamente necessario per garantire l’accesso e<br />

l’uscita dei partecipanti.<br />

6. L’eventuale ritardo nell’inizio della cerimonia non imputabile al Comune,<br />

comporta una corrispondente riduzione del tempo a disposizione degli sposi.<br />

7. La celebrazione è effettuata presso la sede comunale e a scelta degli sposi<br />

anche presso la sala del palazzo Bordillon.<br />

8. Gli sposi possono chiedere che la celebrazione avvenga in giorni, orari e<br />

luoghi diversi da quelli prestabiliti, nei casi previsti dalla legge.<br />

Art. 3<br />

Contenuto del servizio reso dal Comune<br />

1. In occasione della celebrazione dei matrimoni, oltre gli interventi obbligatori<br />

connessi con il prescritto rito civilistico, sono resi di norma dal Comune i seguenti<br />

servizi:<br />

a) disponibilità e allestimento del luogo della cerimonia per il tempo<br />

necessario al rito e per l’accoglienza dei soggetti invitati dagli sposi o incaricati<br />

dagli stessi per rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti<br />

agli addobbi della sala, etc.);<br />

b) servizio di portierato per garantire l’accesso regolare e tempestivo<br />

degli sposi, degli invitati, e degli incaricati ed il loro esodo a celebrazione avvenuta;<br />

2


c) servizio di sorveglianza e direzione per l’eventuale collocazione in<br />

opera a cura dei soggetti appositamente incaricati dagli sposi di fiori o piante o di<br />

altri addobbi nella sala;<br />

d) permesso per l’accesso e sosta nella zona a traffico limitato o in spazi<br />

riservati dell’ente per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e<br />

per lo scarico e carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.<br />

Art. 4<br />

Modalità per la richiesta del servizio ed obblighi degli sposi<br />

1. Gli sposi, almeno 10 giorni prima della data fissata per il matrimonio,<br />

presentano all’Ufficio di Stato civile, utilizzando l’apposita modulistica compilata in<br />

ogni sua parte, la richiesta regolarmente firmata da entrambi, indicando la<br />

presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi,<br />

nonché gli operatori incaricati della loro messa in opera e della rimozione a<br />

cerimonia ultimata.<br />

2. La domanda per le celebrazioni secondo le modalità di cui all’art. 2, commi<br />

1 e 2, sono accolte immediatamente; quelle che prevedano giorni, orari e luoghi<br />

diversi sono decise entro ventiquattro ore.<br />

3. Accolta la domanda, gli sposi devono confermare la richiesta del servizio<br />

all’Ufficio di Stato civile almeno tre giorni prima della data stabilita, allegando<br />

fotocopia del versamento effettuato per il contributo spese, ove previsto.<br />

4. Gli sposi nel giorno e ora prefissati devono presentarsi assieme a due<br />

testimoni nel luogo indicato per la cerimonia.<br />

5. L’intervento dei fotografi, cineoperatori, musicisti ed altro deve essere<br />

limitato nel tempo e compatibile con la natura del rito, con le caratteristiche del<br />

luogo e con le esigenze istituzionali dell’ente, stante l’attiguità del luogo con gli<br />

ambienti dove si svolge la normale attività amministrativa degli uffici.<br />

6. Tutte le persone invitate al matrimonio sono tenute fin dall’ingresso,<br />

durante la cerimonia e all’esodo un contegno corretto, riguardoso e decoroso per<br />

non recare disturbo agli ambienti di lavoro e ai cittadini al momento utenti dei<br />

servizi comunali.<br />

7. Il personale incaricato della sorveglianza alla cerimonia è tenuto a<br />

richiamare gli inadempienti alle regole comportamentali di cui sopra ed<br />

eventualmente ove si reputi necessario richiede l’intervento degli agenti di Polizia<br />

Municipale.<br />

Art. 5<br />

Compartecipazione alle spese<br />

1. I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni<br />

civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio avvenga nelle giornate<br />

lavorative di cui all’art.2, comma 1.<br />

2. Nel caso che gli sposi intendano celebrare il rito in giorni, orari e luoghi<br />

diversi da quelli prestabiliti dall’art.2, comma 1, è richiesto il versamento di un<br />

contributo spese differenziato a seconda del giorno, ora e luogo della celebrazione.<br />

3. La Giunta determina periodicamente la misura del contributo, in relazione<br />

alle spese da sostenere.<br />

3


4. Il versamento è effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o a<br />

mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Massa, Servizio di Tesoreria<br />

indicando la causale.<br />

5. I contributi riscossi sono destinati per il miglioramento del servizio e per il<br />

pagamento del lavoro straordinario al personale.<br />

Art. 6<br />

Matrimoni fra residenti fuori Comune<br />

1. La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune non<br />

rientra tra le attività istituzionalmente garantite per cui tale servizio è inserito tra le<br />

prestazioni rese al di fuori dei servizi pubblici essenziali e soggette alla richiesta di<br />

un contributo da parte dell’utenza.<br />

2. Per essere considerati residenti nel Comune ai fini dell’applicazione<br />

dell’onere contributivo è sufficiente il possesso di tale requisito da parte di uno solo<br />

dei richiedenti.<br />

Art. 7<br />

Servizi non erogati<br />

1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa<br />

imputabile al Comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai<br />

servizi non prestati, del contributo versato.<br />

2. Nessun rimborso compete qualora la mancata prestazione dei servizi<br />

richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.<br />

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