COMUNE DI MASSA
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MASSA</strong><br />
ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE<br />
MATRIMONI CON RITO CIVILE<br />
Approvato con atto di Giunta n° 206 del 14/07/2004<br />
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Art. 1<br />
Oggetto<br />
1. Le presenti disposizioni disciplinano l’organizzazione del servizio reso dal<br />
Comune in occasione della celebrazione di matrimoni con rito civile nell’ambito<br />
funzionale ed organizzativo dell’ente.<br />
2. La celebrazione del matrimonio civile, come regolata dal codice civile,<br />
costituisce attività istituzionale garantita.<br />
Art. 2<br />
Giorni, orari e luogo di celebrazione<br />
1. La celebrazione del matrimonio civile si effettua tutti i giorni lavorativi dal<br />
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.<br />
2. La celebrazione del matrimonio civile può inoltre essere effettuata la prima e<br />
terza settimana di ogni mese nei seguenti giorni del:<br />
a) giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30;<br />
b) sabato dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle ore 16 alle ore 18;<br />
c) domenica dalle ore 9,30 alle 11,30.<br />
3. Le celebrazioni di cui al comma 2, sono sospese nel periodo dal 22<br />
dicembre al 2 gennaio, nella settimana antecedente la Pasqua, il 25 aprile, il 1°<br />
maggio e nel mese di agosto.<br />
4. I matrimoni sono celebrati seguendo l’ordine di prenotazione effettuata per<br />
un massimo di tre riti al mattino e due riti al pomeriggio.<br />
5. Ciascuna cerimonia non deve impegnare la sala del rito e tutti gli spazi<br />
comunali adiacenti oltre il tempo strettamente necessario per garantire l’accesso e<br />
l’uscita dei partecipanti.<br />
6. L’eventuale ritardo nell’inizio della cerimonia non imputabile al Comune,<br />
comporta una corrispondente riduzione del tempo a disposizione degli sposi.<br />
7. La celebrazione è effettuata presso la sede comunale e a scelta degli sposi<br />
anche presso la sala del palazzo Bordillon.<br />
8. Gli sposi possono chiedere che la celebrazione avvenga in giorni, orari e<br />
luoghi diversi da quelli prestabiliti, nei casi previsti dalla legge.<br />
Art. 3<br />
Contenuto del servizio reso dal Comune<br />
1. In occasione della celebrazione dei matrimoni, oltre gli interventi obbligatori<br />
connessi con il prescritto rito civilistico, sono resi di norma dal Comune i seguenti<br />
servizi:<br />
a) disponibilità e allestimento del luogo della cerimonia per il tempo<br />
necessario al rito e per l’accoglienza dei soggetti invitati dagli sposi o incaricati<br />
dagli stessi per rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti<br />
agli addobbi della sala, etc.);<br />
b) servizio di portierato per garantire l’accesso regolare e tempestivo<br />
degli sposi, degli invitati, e degli incaricati ed il loro esodo a celebrazione avvenuta;<br />
2
c) servizio di sorveglianza e direzione per l’eventuale collocazione in<br />
opera a cura dei soggetti appositamente incaricati dagli sposi di fiori o piante o di<br />
altri addobbi nella sala;<br />
d) permesso per l’accesso e sosta nella zona a traffico limitato o in spazi<br />
riservati dell’ente per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e<br />
per lo scarico e carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.<br />
Art. 4<br />
Modalità per la richiesta del servizio ed obblighi degli sposi<br />
1. Gli sposi, almeno 10 giorni prima della data fissata per il matrimonio,<br />
presentano all’Ufficio di Stato civile, utilizzando l’apposita modulistica compilata in<br />
ogni sua parte, la richiesta regolarmente firmata da entrambi, indicando la<br />
presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi,<br />
nonché gli operatori incaricati della loro messa in opera e della rimozione a<br />
cerimonia ultimata.<br />
2. La domanda per le celebrazioni secondo le modalità di cui all’art. 2, commi<br />
1 e 2, sono accolte immediatamente; quelle che prevedano giorni, orari e luoghi<br />
diversi sono decise entro ventiquattro ore.<br />
3. Accolta la domanda, gli sposi devono confermare la richiesta del servizio<br />
all’Ufficio di Stato civile almeno tre giorni prima della data stabilita, allegando<br />
fotocopia del versamento effettuato per il contributo spese, ove previsto.<br />
4. Gli sposi nel giorno e ora prefissati devono presentarsi assieme a due<br />
testimoni nel luogo indicato per la cerimonia.<br />
5. L’intervento dei fotografi, cineoperatori, musicisti ed altro deve essere<br />
limitato nel tempo e compatibile con la natura del rito, con le caratteristiche del<br />
luogo e con le esigenze istituzionali dell’ente, stante l’attiguità del luogo con gli<br />
ambienti dove si svolge la normale attività amministrativa degli uffici.<br />
6. Tutte le persone invitate al matrimonio sono tenute fin dall’ingresso,<br />
durante la cerimonia e all’esodo un contegno corretto, riguardoso e decoroso per<br />
non recare disturbo agli ambienti di lavoro e ai cittadini al momento utenti dei<br />
servizi comunali.<br />
7. Il personale incaricato della sorveglianza alla cerimonia è tenuto a<br />
richiamare gli inadempienti alle regole comportamentali di cui sopra ed<br />
eventualmente ove si reputi necessario richiede l’intervento degli agenti di Polizia<br />
Municipale.<br />
Art. 5<br />
Compartecipazione alle spese<br />
1. I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni<br />
civili sono resi gratuitamente nei casi in cui il matrimonio avvenga nelle giornate<br />
lavorative di cui all’art.2, comma 1.<br />
2. Nel caso che gli sposi intendano celebrare il rito in giorni, orari e luoghi<br />
diversi da quelli prestabiliti dall’art.2, comma 1, è richiesto il versamento di un<br />
contributo spese differenziato a seconda del giorno, ora e luogo della celebrazione.<br />
3. La Giunta determina periodicamente la misura del contributo, in relazione<br />
alle spese da sostenere.<br />
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4. Il versamento è effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o a<br />
mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Massa, Servizio di Tesoreria<br />
indicando la causale.<br />
5. I contributi riscossi sono destinati per il miglioramento del servizio e per il<br />
pagamento del lavoro straordinario al personale.<br />
Art. 6<br />
Matrimoni fra residenti fuori Comune<br />
1. La celebrazione richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune non<br />
rientra tra le attività istituzionalmente garantite per cui tale servizio è inserito tra le<br />
prestazioni rese al di fuori dei servizi pubblici essenziali e soggette alla richiesta di<br />
un contributo da parte dell’utenza.<br />
2. Per essere considerati residenti nel Comune ai fini dell’applicazione<br />
dell’onere contributivo è sufficiente il possesso di tale requisito da parte di uno solo<br />
dei richiedenti.<br />
Art. 7<br />
Servizi non erogati<br />
1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa<br />
imputabile al Comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai<br />
servizi non prestati, del contributo versato.<br />
2. Nessun rimborso compete qualora la mancata prestazione dei servizi<br />
richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.<br />
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