regolamento comunale di igiene veterinaria - Comune di Argenta
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REGOLAMENTOCOMUNALE DI IGIENEVETERINARIAAdottato con deliberazione consiliare n.53 del 15 Aprile 1994Mo<strong>di</strong>ficato con deliberazione consiliare n. 114 del 26 Luglio 1994, controllata dal Co.Re.Co. <strong>di</strong> Bologna indata 22 agosto 1994 al 31083.Ripubblicato all'Albo Pretorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Argenta</strong> dal 23 agosto 1994 e per 15 gg. ConsecutiviINDICETITOLO I ESPOSIZIONI GENERALI................................................................................................ 6Art. 1 Regolamento Comunale Sei Servizio Veterinarie.............................................................. 6Art. 2 personale addetto alla vigilanza <strong>veterinaria</strong>...................................................................... 6Art. 3 Coor<strong>di</strong>namento fra i vari servizi della U.S.L...................................................................... 6Art. 4 Rapporti tra Sindaco e Servizio Veterinario ...................................................................... 6Art. 5 Abrogazione norme precedenti....................................................................................... 6Art. 6 Entrata in vigore............................................................................................................. 6TITOLO lI....................................................................................................................................... 7NORME SANITARIE SULL'IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLIALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE ................................................................................................... 7CAPITOLO I CARNI EPRODOTTI DERIVATI............................................................................... 7Art. 7 Macellazione – obblighi.................................................................................................. 7Art. 8 Orario <strong>di</strong> macellazione.................................................................................................... 7Art. 9 Accesso agli stabilimenti <strong>di</strong> macellazione......................................................................... 7Art. 10 Requisiti dei macelli ......................................................................................................... 8Art. 11 Requisiti minimi dei locali dì macellazione................................................................... 9Art. 12 Macellazione per uso privato familiare ........................................................................ 9Art. 13 Requisiti e norme per la macellazione e commercializzazione nell'ambito del territorionazionale <strong>di</strong> carni fresche <strong>di</strong> volatili da cortile............................................................................ 9Art. 14 Norme e requisiti dei macelli per conigli allevati e selvaggina allevata ........................... 10CAPITOLO II LABORATORI E DEPOSITI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE ........................... 10Art. 15 Laboratori <strong>di</strong> produzione e confezionamento <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origine animale.................... 10Art. 16 Lavorazione delle carni negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio .......................................... 10Art. 17 Deposito all'ingrosso dì alimenti <strong>di</strong> orìgine animale ................................................................ 11Art. 18 Depositi al minuto <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origine animale ........................................................... 11CAPITOLO III ESPORTAZIONE NELL'AMBITO DEI PAESI C.E.E............................................... 11Art. 19.................................................................................................................................. 11CAPITOLO IV ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ................ 12Art.20 .................................................................................................................................. 12Art. 21 Disposizioni comuni per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni fresche, congelate e scongelate................. 13Art. 22 Disposizione per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni surgelate.............................................................. 13Art. 23 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta dei salumi.......................................................................... 13Art. 24 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta della carne tritata................................................................ 14Art. 25 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta negli spacci <strong>di</strong> carni comunque preparate ............................ 14
Art. 26 Pre- incarto carni ....................................................................................................... 15Art. 27 Disposizioni per le ven<strong>di</strong>te delle uova .......................................................................... 1528 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta del miele ................................................................................. 1529 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta al pubblica dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori<strong>di</strong>retti ................................................................................................................................... 15Art. 30 Produzione <strong>di</strong> formaggi da parte degli allevatori ........................................................... 15Art. 31 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> latte e derivati ................................................................. 161) Valgono le norme previste dalle leggi speciali. .............................................................. 16Art. 32 Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti per car.i e gatti negli spacci ............................................................ 161- Gli alimenti per cani e per gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono esserevenduti alle seguenti con<strong>di</strong>zioni: ........................................................................................... 16a) che i locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta siano ritenuti idonei;..................................................................... 16b) che tale ven<strong>di</strong>ta sia limitata alle sole conserve preparate in confezioni sigillateconservabili a temperatura ambientale; ................................................................................. 16c) che detti prodotti siano conformi alle norme <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> commercializzazione deimangimi quali contemplati dalia- legge 15 febbraio 1363, n. 281, mo<strong>di</strong>ficata dalle legge 9 marzo1968, n. 399; ........................................................................................................................ 16d) che nell'ambito dell'esercizio commerciale, sia per l'esposizione che ............................. 16e) per la <strong>di</strong>stribuzione, sia riservato un apposito reparto o arma<strong>di</strong>o o scaffale..................... 16e) che l'esposizione dei prodotti nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c) avvenga con l'affissione<strong>di</strong> una tabella in<strong>di</strong>cativa che caratterizzi, in modo chiaro ed inequivocabile, i tipi e ladestinazione dei prodotti in ven<strong>di</strong>ta; ...................................................................................... 16f) che analoga caratterizzazione, salve le norme <strong>di</strong> etichettatura <strong>di</strong> cui alle citate leggi,appaia sulle confezioni in ven<strong>di</strong>ta; ......................................................................................... 16f) che la ven<strong>di</strong>ta sia autorizzata dall'autorità <strong>comunale</strong> sentito il servizio veterinario. .......... 16Art. 33 Complessi commerciali e settori multipli ...................................................................... 16Art. 34 Friggitorie, rosticcerie e girarrosto ............................................................................... 16CAPITOLO V TRASPORTO CARNI.......................................................................................... 17Art. 35 Deroga...................................................................................................................... 17CAPITOLO VI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI.............................................................. 17Art. 36 Produzione, commercio e ven<strong>di</strong>ta ............................................................................... 17CAPITOLO VII LAVORAZIONE TRIPPE E BUDELLE ................................................................. 17Art. 37 Trasporto................................................................................................................... 17Art. 38 Divieti........................................................................................................................ 18CAPITOLO VIII BASSA MACELLERIA ....................................................................................... 18Art. 39 Gestione e vigilanza................................................................................................... 18Art. 40 Spostamento dì animali per l'assegnazione alla bassa macelleria. ................................ 18Art. 41 Presse <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ....................................................................................................... 18Art. 42 Modalità <strong>di</strong> preparazione ............................................................................................ 18Art. 43 Modalità dì ven<strong>di</strong>ta ..................................................................................................... 19Art. 44 Sorveglianza sulla ven<strong>di</strong>ta .......................................................................................... 19Art. 45 Modalità <strong>di</strong> pagamento................................................................................................ 19Art. 46 Deposito cauzionale ................................................................................................... 19CAPITOLO IX SARDIGNA E MACELLO CONTUMACIALE ......................................................... 19Art. 47 Distruzione spoglie animali.......................................................................................... 20Art. 48 Gestione e vigilanza sar<strong>di</strong>gna-tariffe............................................................................ 20Art. 49 Residui...................................................................................................................... 20Art. 50 Macello contumaciale ................................................................................................. 20Art. 51 Disinfezioni ................................................................................................................ 20CAPITOLO X NORME GENERALI PER I PRODOTTI ITTICI ED I MOLLUSCHI EDULILAMELLIBRANCHI................................................................................................................... 20Art. 52 Esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei prodotti ittici.............................................................................. 21Art.. 53 Ven<strong>di</strong>ta ambulante a posto fìsso ............................................................................... 21Art. 54 Contenitori e imballaggi .............................................................................................. 21Art. 55 Trasporto................................................................................................................... 22Art. 56 Trasporto <strong>di</strong> piccole quantità dì prodotti Ittici ................................................................ 22Art. 57 Locali <strong>di</strong> smistamento e commercializzazione all'ingrosso ............................................. 22Art. 58 Congelazione dei prodotti ittici .................................................................................... 22Art. 59 Deposito pesce congelato.......................................................................................... 23Art. 60 Trasporto pesce congelato....................................................................................... 23Art. 61 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dì prodotti congelati e scongelati ............................................... 23Art. 62 Stabilimenti <strong>di</strong> lavorazione .......................................................................................... 24Art.. 63 Divieto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta prodotti ittici...................................................................................... 24
CAPITOLO XI MERCATO ALL'INGROSSO PRODOTTI ITTICI................................................ 24Art. 64 Vigilanza veterinarie .................................................................................................. 24Art. 66 Responsabilità del veterinario e del <strong>di</strong>rettore ............................................................. 25Art. 67 Lavaggio prodotti ittici ............................................................................................. 25Art. 68 Sala sosta ................................................................................................................ 25Art. 69 Sala deposito e celle frigorifere ................................................................................... 25Art. 70 Divieto....................................................................................................................... 25Art. 71 Requisiti mercato ....................................................................................................... 26Art- 72 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta delle lumache .................................................................... 26CAPITOLO ZII VENDITA AMBULANTE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE .......................... 26Art. 73 Ven<strong>di</strong>ta ambulante <strong>di</strong> alimenti freschi dì origine animale ............................................... 26Art. 74 Cottura e somministrazione ambulante <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> origine animale ............................. 26CAPITOLO XIII NORME SANITARIE E VIGILANZA VETERINARIA ............................................ 27Art. 75 Autorizzazione sanitaria ............................................................................................. 27Art. 76 Compiti dei servizi dì vigilanza <strong>veterinaria</strong>.................................................................... 27Art. 77 Compiti del titolare o gestore o responsabile degli stabilimenti, degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta edelle comunità...................................................................................................................... 28Art. 78 Norme igienico-sanitarie per il personale, i locali e gli impianti ...................................... 28Art. 79 Disinfezione............................................................................................................... 29TITOLO III NORME SANITARIE SULLA SANITÀ' ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO EDELLE PRODUZIONI ANIMALI ................................................................................................... 29CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................. 29Art. 80 Norme <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong>......................................................................................... 29Art. 81 Norme per l'esercizio della professione <strong>veterinaria</strong>........................................................ 29CAPITOLO XV NORME SUGLI AMBULATORI, CENTRI DI CURA E LABORATORI VETERINARI30Art. 82 Ambulatori veterinari .................................................................................................. 30Art. 83 Procedure per l'autorizzazione .................................................................................... 30Art. 84 Requisiti .................................................................................................................... 31Art. 85 Centri <strong>di</strong> ricovero e cura - Definizione - Requisiti - Autorizzazioni................................... 31Art. 86 Laboratori veterinari ................................................................................................... 32CAPITOLO XVI SPOSTAMENTO E DISTRUZIONE ANIMALI ..................................................... 33Art. 87 ,-Spostamento animali morti ........................................................................................ 33Art.88 Infossamento ed incenerimento ................................................................................... 33Art. 89 Trasformazione industriale delle spoglie animali............................................................. 33Art. 90 Carni e rifiuti alimentari desrinatì all'alimentazione animale ad uso zootecnico............... 33Art.. 91 Requisiti dei depositi e stabilimenti per la lavorazione delle spoglie ed avanzi animali .. 34Art. 92 Igiene del personale................................................................................................. 34CAPITOLO XVII COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE, ORNAMENTALI,SELVATICI ED ESOTICI .................................................................................................... 34Art. 93 Norma generale ....................................................................................................... 34Art. 94 Commercio <strong>di</strong> animali selvatici ed esotici ..................................................................... 35Art. 95 Importazione animali ................................................................................................ 35Art. 96 Requisiti .................................................................................................................... 35Art. 97Segnalazioni ......................................................................................................... 36CAPITLO XVIII ESERCIZI DI TOELETTATUBA ANIMALI........................................................ 36Art. 98 Autorizzazione e requisiti ......................................................................................... 36CAPITOLO XIX STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE E LA CONSERVAZIONE DI ESCHE DI ORIGINEANIMALE .............................................................................................................................. 36Art..-. 99 Norme ................................................................................................................... 36Art. 100 Ven<strong>di</strong>ta, conservazione e trasporto <strong>di</strong> esche animali..................................................... 37CAPITOLO XX IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA ...................................................................... 37Art. 101 Autorizzazione sanitaria.......................................................................................... 37Art. 102 Registrazione autorizzazioni .................................................................................... 38Art. 103 ubicazione incubatoi ................................................................................................ 38Art. 104 Caratteristiche......................................................................................................... 38Art. 105 Servizi .................................................................................................................... 38Art. 108 Caratteristiche degli impianti <strong>di</strong> incubazione e schiusa ............................................. 39Art. 109 Norme igieniche ...................................................................................................... 39Art. 110 Incubatrici e impianti <strong>di</strong> schiusa ............................................................................... 39Art. 111 Speratura delle uova ............................................................................................... 39Art. 112 varie...................................................................................................................... 39Art. 114-Registro incubatoio............................................................................................... 40Art. 115 Commercio pulcini ................................................................................................. 40
CAPITOLO XXI RICOVERI ANIMALI........................................................................................ 41Art. 116 Richiesta dì licenza e<strong>di</strong>lizia - Esame progetti - Pareri .................................................. 41Art. 117 Autorizzazione dì agibilità o usabilità ....................................................................... 41Art. 118 Rilascio dell'autorizzazione <strong>di</strong> agibilità .................................................................... 41Art. 119 Contenuto della autorizzazione................................................................................. 41Art. 120 Registro delle autorizzazioni ..................................................................................... 41Art. 121 Ubicazione ricoveri ................................................................................................... 41Art. 122 Requisiti generali dei ricoveri .................................................................................... 42Art. 123 Requisiti particolari dei ricoveri .................................................................................. 42Art. 124 Parametri <strong>di</strong> ricoveri ................................................................................................. 42Art. 125 Reparto <strong>di</strong> isolamento............................................................................................... 42CAPITOLO XXII RICOVERI ...................................................................................................... 42Art. 126 Stalle <strong>di</strong> sosta .......................................................................................................... 43Art. 127 Maneggi, scuderie, serragli e circhi equestri............................................................... 43Art. 128 Batterie per pollame a lettiera permanente................................................................. 43Art. 129 Disinfezioni - Disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri ......................................... 43CAPITOLO XXII/bis DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI D'ANIMALI DAPELLICCIA .............................................................................................................................. 43Art. 130 Autorizzazione ......................................................................................................... 43Art. 131 Requisiti .................................................................................................................. 44Art. 132 Alimentazione .......................................................................................................... 44Art. 133 Soppressione........................................................................................................... 44Art. 134 Certificato <strong>di</strong> scorta pelli grezze................................................................................. 44CAPITOLO XXIII ESERCIZI PER LA VENDITA DI MANGIHI....................................................... 44Art. 135 Denuncia attività ...................................................................................................... 44CAPITOLO XXIV VIGILANZA. IGIENICA DEL LATTE A QUALSIAS1 USO DESTINATO .............. 45Art. 136 Con<strong>di</strong>zioni igienico ambientali ................................................................................... 45Art. 137 Denuncia degli animali lattiferi................................................................................... 45Art. 138 Autorizzazione ......................................................................................................... 45Art. 139 Requisiti .................................................................................................................. 45Art. 140 Visita sanitaria ......................................................................................................... 46Art. 141 Igiene della mungitura .............................................................................................. 46Art. 142 Igiene e controllo delle attrezzature ............................................................................... 46Art. 143 Divieti ...................................................................................................................... 47Art. 144 Vigilanza ................................................................................................................. 47Art. 145 Pecore e capre ....................................................................................................... 47Art.146 Lotta contro gli insetti e gli animali nocivi .................................................................... 48Art. 147 Approvvigionamento idrico........................................................................................ 48Art. 148 Raffreddamento del latte alla stalla ........................................................................... 48Art. 149 Lavaggio contenitori ................................................................................................. 48Art. 150 Pulizia perio<strong>di</strong>ca....................................................................................................... 48Art. 151 Utensili per mungitura e raccolta del latte................................................................... 49Art. 152 Trasporto latte.......................................................................................................... 49Art. 153 Trasporto del latte refrigerato .................................................................................... 49Art. 154 Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura durante il trasporto per il latte e prodotti derivati .................. 50Art. 155 Libretto <strong>di</strong> idoneità sanitaria ...................................................................................... 50Art. 156 Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso <strong>di</strong> malattia del personale......... 50CAPITOLO XXV ANAGRAFE ZOOTECNICA ......................................................................... 50Art. 157 Istituzione anagrafe zootecnica ................................................................................. 50Art. 158 Scheda d'allevamento .............................................................................................. 50Art. 159 Registro <strong>di</strong> allevamento ............................................................................................ 50Art. 160 Classificazione degli animali ..................................................................................... 51CAPITOLO XXVI DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELL'APICOLTURA ................................. 51Art. 161 Definizioni ................................................................................................................ 51Art. 162 Denuncia degli alveari e autorizzazione..................................................................... 51Art. 163 Denuncia delle malattie delle api ............................................................................... 51Art. 164 Interventi per la tutela dell'apicoltura.......................................................................... 52Art.165 Cessione <strong>di</strong> alveari e <strong>di</strong> api ........................................................................................ 52Art. 166 Distanza degli apiari da e<strong>di</strong>fici e da immobili .............................................................. 52CAPITOLO XXVTI DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA. DELLE ELICI COLTURA..................... 52Art. 167 Denuncia allevamenti e autorizzazione...................................................................... 52XXVIII DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA ....................................... 52Art. 168 Denuncia allevamenti e autorizzazione...................................................................... 52
Art. 169 Materiale da usare ....................................................................................................... 53CAPITOLO XXIX DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELLA RACHICOLTORA ....................... 53Art. 170 Denuncia allevamenti e autorizzazione .................................................................... 53CAPITOLO XXX ALLEVAMENTI ITTICI ..................................................................................... 53Art. 171 Autorizzazione ......................................................................................................... 53Art. 172 Trasporto e destinazione del pesce ......................................................................... 53Art. 173 Destinazione del novellarne <strong>di</strong> pesce allevato ............................................................ 54Art. 174 Controlli sanitari negli allevamenti ittici....................................................................... 54Art. 175 Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pesci vivi ...................................................................................................... 54Art. 176 Trattamenti terapeutici.............................................................................................. 54Art. 177 Pesca a pagamento ..................................................................................................... 55Art. 178 Pesca sportiva - Problemi igienici ............................................................................. 55Art. 179 Ripopolamento....................................................................................................... 55Art. 180 Divieto <strong>di</strong> pesca..................................................................................................... 55CAPITOLO XXXI PROFILASSI DELLA RABBIA ......................................................................... 56Art. 181 Denuncia <strong>di</strong> morsicature .......................................................................................... 56Art. 182 Animali morsicatori ................................................................................................... 56Art. 183 Animali morsicati...................................................................................................... 56Art. 184 Sequestro fiduciario animali morsicatori ................................................................... 56Art. 185 Cani sospetti.......................................................................................................... 57Art. 186 Museruole e guinzaglio............................................................................................. 57Art. 187 Caratteristiche della museruola ................................................................................. 57Art. 138 Esonero della museruola .......................................................................................... 57Art. 189 Fuga o morte <strong>di</strong> animali in osservazione .................................................................... 58Art. 190 Strumenti per narcosi ed abbattimento ...................................................................... 58CAPITOLO XXXII IGIENE VETERINARIA UEBANA .................................................................. 58Art.191 Detenzione cani e gatti - Obblighi ............................................................................... 58Art. 192 Inconvenienti igienici determinati da animali -Provve<strong>di</strong>menti...................................... 58Art. 193 Inconvenienti igienici provocati dai colombi terraioli .................................................. 58TITOLO IV NORME RLATIVE ALLE GUARDIE ZOOFILE E ALLE ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO PER LA VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E PER LA DIFESADEL PATRIMONIO ZOOTECNIC0. ................................................................................................ 59Art. 194 Delega per la istituzione del servizio <strong>di</strong> vigilanza volontaria e gratuita sulla protezionedegli animali ......................................................................................................................... 59Art. 195 Compiti delle guar<strong>di</strong>e zoofile, volontarie e degli appartenenti alle associazioni dìvolontariato .......................................................................................................................... 59CAPITOLO XXXIII CANILI PRIVATI.......................................................................................... 60Art. 196 Autorizzazione canili................................................................................................. 60Art. 197 Requisiti canili.......................................................................................................... 60Art. 198 Vigilanza................................................................................................................ 61Art. 199 Alimentazione ........................................................................................................ 61CAPITOLO XXXIV DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEI CIMITERI PER PICCOLI ANIMALID'AFFEZIONE - CREMAZIONE ................................................................................................ 61Art. 200 Autorizzazione ....................................................................................................... 61Art. 201 Requisiti dei cimiteri................................................................................................ 61Art. 202 Inumazione .............................................................................................................. 61Art. 203 Tumulazione............................................................................................................ 62Art. 204 Disposizioni particolari .............................................................................................. 62Art. 205 Esumazione............................................................................................................. 62Art- 206 Cremazione............................................................................................................ 62Art. 207 Sanzioni amministrative ........................................................................................... 62Allegato 1) all'articolo 88 ....................................................................................................... 63Modalità <strong>di</strong> infossamento ed incenerimento............................................................................ 63Allegato 2) all'articolo 124 TABELLA n. 1 - MISURE MINIME ............................................ 65
TITOLO I ESPOSIZIONI GENERALIArt. 1 Regolamento Comunale Sei Servizio Veterinarie1. Il Regolamento del servizio veterinario detta norme integrative e complementari alla legislazionenazionale e regionale, adeguando le <strong>di</strong>sposizioni generali alle particolari con<strong>di</strong>zioni locali.Art. 2 personale addetto alla vigilanza <strong>veterinaria</strong>1. I compiti <strong>di</strong> vigilanza <strong>di</strong> competenza del servizio oltre che dai veterinari ufficiali vengonosvolti da operatori professionali e tecnici del servizio stesso.Art. 3 Coor<strong>di</strong>namento fra i vari servizi della U.S.L1. 11 servizio veterinario della U.S.L. segnala ai servizi <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica e me<strong>di</strong>cina del lavorodella U.S.L. i casi <strong>di</strong> malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo che si verificano negli animali,in<strong>di</strong>cando anche le misure adottate per impe<strong>di</strong>rne il contagio umano.2. Parimenti il servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica della U.S.L. segnala al servizio veterinario i casi <strong>di</strong>analoghe malattie accertate nell'uomo.3. Dovrà inoltre essere reciprocamente segnalato, qualsiasi caso riferibile a riscontro <strong>di</strong>agenti patogeni e sostanze tossiche negli alimenti <strong>di</strong> origine animale, nonché altre situazionipatologiche rilevate nelle popolazioni animali non ascrivibili a cause comuni o infettive già accertate.Art. 4 Rapporti tra Sindaco e Servizio Veterinario1. Il servizio veterinario della U.S.L. assiste il Sindaco nella esecuzione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> suacompetenza. Da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze dì competenza del Sindacoper l'esercizio <strong>di</strong> attività soggette a vigilanza <strong>veterinaria</strong>Art. 5 Abrogazione norme precedenti1. Con l'approvazione del presente <strong>regolamento</strong> <strong>comunale</strong> del servizio veterinario si intendonoabrogate tutte le precedenti norme contenute in regolamenti comunali incompatibili o in contrastocon quelle approvate.Art. 6 Entrata in vigore1. Il presente <strong>regolamento</strong> entra in vigore secondo i termini e le modalità <strong>di</strong> cui al quartocomma dell'articolo 4 dello Statuto.
TITOLO lINORME SANITARIE SULL'IGIENE DELLA PRODUZIONE ECOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALECAPITOLO I CARNI EPRODOTTI DERIVATIArt. 7 Macellazione – obblighi1. La macellazione dei bovini, bufalini, suini, equini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli allevati eselvaggina allevata deve avvenire in pubblici macelli o presso impianti privati o locali <strong>di</strong>macellazione regolarmente autorizzati dal Sindaco ai sensi delle norme <strong>di</strong> legge.2. La <strong>di</strong>rezione sanitaria, l'ispezione e la vigilanza degli impianti <strong>di</strong> macellazione sono affidate aveterinari ufficiali <strong>di</strong>pendenti della D.3.L..Art. 8 Orario <strong>di</strong> macellazione1. Negli impianti <strong>di</strong> macellazione- l'orario settimanale <strong>di</strong> macellazione viene stabilito dal Sindaco suproposta del servizio veterinario, sentiti i titolari degli impianti e le organizzazioni sindacali e <strong>di</strong>categoria interessate, e comunque sempre in orario <strong>di</strong>urno.2. Nell'ambito <strong>di</strong> detto orario, il servizio veterinario definisce un orario giornaliero <strong>di</strong>sciplinantele varie operazioni da svolgersi nello stabilimento. In caso <strong>di</strong> comprovata necessità ed urgenza, <strong>di</strong>etropermesso del servizio veterinario, potrà concedersi la macellazione e la introduzione <strong>di</strong> carnianche in orari fuori dal normale.3. Eventuali richieste <strong>di</strong> macellazioni suppletive, per ragioni economiche, debbono esserepresentate almeno 72 ore prima della macellazione e concordate con il servizio veterinario.Art. 9 Accesso agli stabilimenti <strong>di</strong> macellazione1. In. ogni impianto <strong>di</strong> macellazione deve essere definito un <strong>regolamento</strong> interno <strong>di</strong>sciplinantel’organizzazione del personale, nonché l'accesso dei mezzi e delle persone allo stabilimento.Tale <strong>regolamento</strong> deve essere approvato dal servizio veterinario.
Art. 10 Requisiti dei macelli1. Fatte salve le norme ii cui al R.D. 20 <strong>di</strong>cembre 1928, n. 3298, alla legge 29 novembre 1571, n.1073, e al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, i macelli devono corrispondere ai requisiti previstidalle norme contenute nel D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nonché a quelli dì seguito in<strong>di</strong>cati:1) stalla o ricovero con annessa razionale concimaia costruita in materiale impermeabile;2) sala <strong>di</strong> macellazione dotata <strong>di</strong> attrezzatura atta al sollevamento dell'animale abbattuto in modoche il <strong>di</strong>ssanguamento e le operazioni successive vengano effettuate sull'animale sospeso;3) tripperia separata dal locale <strong>di</strong> cui al precedente punto 2 e <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> cui ai successivi punti 4),5) e 6), coti accesso <strong>di</strong>retto alla concimaia, nella quale dovranno essere convogliati, me<strong>di</strong>ante idoneimezzi lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, i materiali derivati dallo svuotamento dei visceri;4) locali destinati alla preparazione e pulizia delle frattaglie se destinate alla alimentazione umana;5) anticelle frigorifere per il raffreddamento e la conservazione delle carni;6) reparto <strong>di</strong> sosta delle carcasse e delle mezzerie ed eventuale sezionamento in quarti.2. Le sale <strong>di</strong> macellazione e <strong>di</strong> sezionamento devono essere collegate solo me<strong>di</strong>ante guidovie <strong>di</strong> cuidebbono essere dotate anche le celle frigorifere.3. Nella tripperia, nella sala <strong>di</strong> macellazione, nella sala <strong>di</strong> sezionamento e nelle celle frigorifere lepareti ed i pavimenti con raccor<strong>di</strong> arrotondati debbono essere <strong>di</strong> colore chiaro, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili.4. Le pareti della sala <strong>di</strong> macellazione debbono essere lavabili fino ad un'altezza <strong>di</strong> almeno metri 3mentre, negli altri locali, fino ad un'altezza ài almeno metri 2.5. Nella sala <strong>di</strong> macellazione, nella tripperia e nella sala <strong>di</strong> sezionamento delle carni devonoessere installate idonee prese <strong>di</strong> acqua potabile calda e fredda.6. Le uncinale, i tavoli, i carrelli nonché ogni altra attrezzatura devono essere <strong>di</strong> materialeinossidabile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettatile e idoneo a venire in contatto con gli alimenti a norma dell'articolo 11della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.7. Tutti i reparti, esclusi i frigoriferi, devono essere aerabili naturalmente o artificialmente e dotati<strong>di</strong> lavabi con acqua calda e fredda, con comando dell'erogazione non manuale, <strong>di</strong>stributori automatici <strong>di</strong>sapone liquido e asciugamani a perdere e con attrezzature atte alla sterilizzazione dei coltelli me<strong>di</strong>anteimmersione in acqua a 82°C.8 Lo scarico delle acque reflue deve avvenire me<strong>di</strong>ante chiusini a sifone muniti <strong>di</strong> griglia antiratto.9. L'impianto <strong>di</strong> macellazione deve essere dotato <strong>di</strong> inceneritore o <strong>di</strong> altro idoneo impianto per la<strong>di</strong>struzione degli organi e delle carni non atti al consumo alimentare umano o zootecnico.10. Detto impianto deve corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente a <strong>di</strong>fesadell'inquinamento atmosferico ed al <strong>di</strong>sposto del <strong>regolamento</strong> <strong>comunale</strong> d'<strong>igiene</strong>.11. Il sangue ottenuto dalla iugulazione degli animali macellati dovrà essere raccolto in modo taleda limitarne la immissione nelle acque reflue del macello. Qualora il sangue venga destinatoall'alimentazione umana dovrà essere raccolto asetticamente. Gli apparecchi e gli strumenti impiegati,nonché i contenitori impiegati per la raccolta del sangue, debbono essere puliti e rispondenti alle nonneigieniche. Non può essere utilizzato sangue <strong>di</strong> animali non giu<strong>di</strong>cati idonei all'alimentazione umana.La coagulazione del sangue deve essere ottenuta utilizzando anticoagulanti approvati o defibrinatorimeccanici facilmente lavabili e sterilizzabili.12. Per la produzione <strong>di</strong> proteine plasmatiche valgono e norme <strong>di</strong> cui al D.M. 9 giugno 1983.
13. Per la raccolta del sangue ad uso <strong>di</strong>verso da quello alimentare umano, è opportuno che laraccolta della stesso avvenga in idonei raccoglitori e convogliato in appositi contenitori a perfetta tenutaed ermeticamente chiusi e collocati all’esterno.della sala <strong>di</strong> macellazione.L'allontanamento del sangue raccolto dovrà essere assicurata per ogni giornata <strong>di</strong> macellazione.Art. 11 Requisiti minimi dei locali dì macellazione1.Valutate le esigenze produttive e la potenzialità richiesta, ì locali ai macellazione dovrannopossedere i seguenti requisiti minimi:- stalla o ricovero <strong>di</strong> sosta adeguato alla potenzialità dell'impianto;- sala <strong>di</strong> macellazione dotata <strong>di</strong> attrezzatura atta al sollevamento dell'animale abbattuto in modoche il <strong>di</strong>ssanguamento e le operazioni successive all'abbattimento vengano effettuate sull'animalesospeso.Le pareti della sala <strong>di</strong> macellazione debbono essere lavabili fino ad un'altezza <strong>di</strong> metri 3 ed i pavimentiimpermeabili.Lo scarico delle acque reflue devono avvenire me<strong>di</strong>ante chiusini e sifone muniti <strong>di</strong> griglia antiratto;- idoneo frigorifero;- eventuale tripperia, se la pulizia delle trippe ed intestini avviene nell’ impianto;- impianto per la <strong>di</strong>struzione del materiale patologico o comunque non atto all'alimentazione umana ozootecnica;- idoneo contenitore a perfetta tenuta, impermeabile, lavabile, per l'allontanamento del liquame edeventualmente del contenuto gastrointestinale.Art. 12 Macellazione per uso privato familiare1. In casi particolari e quando giustificati motivi lo consentano, su parere favorevole del servizioveterinario competente, previa autorizzazione del Sindaco, la macellazione <strong>di</strong> vitelli, ovini, caprini e suinipotrà effettuarsi al <strong>di</strong> fuori degli impianti suddetti sempre che sia possibile assicurare l'ispezione e ilcontrollo veterinario.2. Il veterinario ufficiale potrà procedere, su tutti gli animali, al prelievo <strong>di</strong> campioni perl'effettuazione delle ricerche <strong>di</strong> laboratorio previste dalle norme in vigore.3. Per impe<strong>di</strong>re il commercio delle carni degli animali macellati esclusivamente per il consumofamiliare, le stesse devono essere contrassegnate con bollo <strong>di</strong>versificato <strong>di</strong> forma triangolare riportanteoltre l'in<strong>di</strong>cazione prevista per legge, la sigla M.U.F. (macellazione usofamiliare).Art. 13 Requisiti e norme per la macellazione e commercializzazione nell'ambitodel territorio nazionale <strong>di</strong> carni fresche <strong>di</strong> volatili da cortile1. Valgono le norme sanitarie previste dal D.P.R. 8 giugno 982, n. 503.
Art. 14 Norme e requisiti dei macelli per conigli allevati e selvaggina allevata1. Valgono le norme previste dal D.P.R. 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 559, nonché dal D.M. 16 ottobre 1986per quanto concerne la selvaggina da pelo allevate-CAPITOLO II LABORATORI E DEPOSITI DI ALIMENTI DI ORIGINEANIMALEArt. 15 Laboratori <strong>di</strong> produzione e confezionamento <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origine animale1. I laboratori <strong>di</strong> preparazione, lavorazione, trasformazione e confezionamento <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong>origine animale devono corrispondere ai requisiti in<strong>di</strong>cati agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 26 marzo 1980,n.327 e D.P.R- 10 settembre 1991, n.312, salvo <strong>di</strong>sposizioni particolari da defìnirsi <strong>di</strong> volta in volta con ilservizio veterinario della U.S.L. a seconda del tipo <strong>di</strong> impianto, sulla base delle normative specifichedei vari prodotti.2. Inoltre devono avere le pareti lavabili, impermeabili e <strong>di</strong>sinfettabili fino ad almeno metri 2<strong>di</strong> altezza.3. Sono esenti dal possesso <strong>di</strong> questo ultimo requisito i locali a<strong>di</strong>biti a stagionatura <strong>di</strong> salumi eformaggi. I supporti <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong> detti prodotti possono essere in legno o altro materiale similare.Art. 16 Lavorazione delle carni negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio1. Valgono le norme dì cui all'articolo 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.2. Per quanto attiene ai laboratori annessi gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in possesso delle tabellemerceologiche II e IV, essi devono possedere i seguenti requisiti:- lavorazione non contemporanea all'orario dì ven<strong>di</strong>ta né alle operazioni e sezionamento o dì caricoo scarico, da effettuarsi secondo orari concordati con il servizio veterinario della U.S.L.;- piani <strong>di</strong> lavoro impermeabili, lavabili,- <strong>di</strong> idonee <strong>di</strong>mensioni, poste nel retro oppure mobili, dacollocarsi nel locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta;- apposito portacoltelli in metallo con apparato per <strong>di</strong>sinfezione ad acqua calda (82°) o consoluzione <strong>di</strong>sinfettante;- arma<strong>di</strong>etto o scaffale a chiusura, per la conservazione <strong>di</strong> formaggio, farina, pane;- contenitore a chiusura per il latte non a lunga conservazione, -posto in frigo; si esclude lapresenza in laboratorio <strong>di</strong> confezioni <strong>di</strong> latte aperte, fuori dell'orario <strong>di</strong> lavorazione;- idoneo contenitore a chiusura, posto in frigo, per la conservazione dei prodotti finiti;- si esclude il permanere in negozio e nel laboratorio <strong>di</strong> uova sgusciate, miscele <strong>di</strong> uova, latteed altri componenti (farina, pane, ecc); tutti gli avanzi delle preparazioni usati per impanare,legare, infarinare, al termine della lavorazione devono essere allontanati;- lavello doppio, con erogatore <strong>di</strong> acqua calda, con rubinetto non manuale ;- contenitore o scaffale chiu<strong>di</strong>bile per vasi, tegami, e quant'altro usato per la lavorazione;
- - gli eventuali vegetali, che possono essere introdotti solo se già perfettamente mondati,possono essere impiegati nelle preparazioni soltanto con funzione ornamentale o aromatizzante; sonopertanto escluse le verdure ripiene.Art. 17 Deposito all'ingrosso dì alimenti <strong>di</strong> orìgine animale1. Valgono le norme previste dall'articolo 30 del D.P.R- 26 marzo 1980, n. 327. Per i depositi deimolluschi eduli lamellibranchi valgono le norme previste dal decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n.530. Per i depositi <strong>di</strong> alimenti surgelati <strong>di</strong> origine animale valgono le norme previste dall'articolo 8 delDM. 21 giugno 1972 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni. Per i depositi <strong>di</strong> carne congelata valgono le normepreviste dall'articolo 2 del D.M. 3 febbraio 1977.3. Valgono inoltre le norme contemplate da <strong>di</strong>sposizioni speciali riguardanti i seguenti prodotti:burro, latte e derivati, strutto, margarina.Art. 18 Depositi al minuto <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origine animale1. I depositi <strong>di</strong> supporto agli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto situati fuori dal locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o dalretrobottega sono soggetti ad autorizzazione sanitarie, rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevoledel veterinario ufficiale della U.S.L, competente per territorio e dovranno corrispondere ai seguentirequisiti:a) essere situati in idonea località;b) essere ben aerati ed illuminati;e) avere il pavimento costruito in materiale lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile;d) avere le pareti in piastrelle o altro materiale lavabile e<strong>di</strong>mpermeabile (se¦ compatibile con ì prodotti da. depositare) fino ad almeno 2metri <strong>di</strong> altezza;e) essere forniti, se necessario, dì adeguati impianti frigoriferi;f) essere dotati <strong>di</strong> un lavello con acqua potabile a comando non manuale, con <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong>sapone liquido e in polvere e con asciugamani a perdere;g) essere possibilmente dotati <strong>di</strong> idoneo servizio igienico.CAPITOLO III ESPORTAZIONE NELL'AMBITO DEI PAESI C.E.E.Art. 19Norme a requisiti degli stabilimenti <strong>di</strong> macellazione, lavorazione e deposito idonei all'esportazionedelle carni fresche, conservate e preparate nell'ambito degli stati membri della C.E.E.1. I requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti dì macellazione, <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> lavorazione epreparazione delle carni per la commercializzazione nell'ambito della C.E.E. e le norme che<strong>di</strong>sciplinano l'attività <strong>di</strong> detti stabilimenti sono quelli contenuti nelle seguenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni:
- Legge 29 novembre 1971, n. 1073, decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e <strong>di</strong>rettiva C.E.E.n. 83/90 del 7 febbraio 1933 per laboratori <strong>di</strong> sezionamento e depositi <strong>di</strong> carni fresche e congelate;- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 per la produzione <strong>di</strong> carni preparate, per i macelli, laboratori <strong>di</strong>sezionamento e depositi <strong>di</strong> carni <strong>di</strong> volatili allevati, valide anche per il territorio nazionale. Per i conigliallevati e selvaggina valgono le <strong>di</strong>sposizioni previste dal D.P.R. 30 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 559.CAPITOLO IV ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI ORIGINEANIMALEArt.20Requisiti degli esercizi per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi compresi nelle tabelle merceologiche II, IV ( <strong>di</strong> cui al D.M. 4 agosto 1988 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni).1- L'attivazione degli esercizi dì ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi compresi nelle tabelle merceologiche II e IV èsoggetta ad autorizzazione sanitaria ed amministrative. Tali esercizi:- devono avere l'accesso dalla pubblica via o da altro luogo aperto alpubblico- - l' ingresso deve essere munito <strong>di</strong> porta a vetri, e il locale deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> finestre o dì idoneoimpianto <strong>di</strong> aspirazione. Non sono ritenuti in<strong>di</strong>spensabili ì servizi igienici; questi possono essere<strong>di</strong>slocati anche al <strong>di</strong> fuori dell’ esercizio stesso.2 - II locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta deve essere sufficientemente ampio, e corrispondente alle norme stabilitedal piano <strong>comunale</strong> <strong>di</strong> sviluppo; dotato <strong>di</strong> un locale ad uso laboratorio provvisto anche <strong>di</strong> ripostiglioo arma<strong>di</strong>o per la custo<strong>di</strong>a degli attrezzi <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione; le aperture dì illuminazionenaturale ed aerazione munite <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi dì protezione contro mosche ed altri insetti.3. In deroga a quanto sopra previsto, negli esercizi già in attività si prescinde dall'obbligo dellocale annesso all'esercizio qualora le strutture interne del medesimo e le attrezzature lo consentano.4. Le pareti interna del locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e degli ambienti destinati alla lavorazione, preparazionee conservazione delle carni devono essere <strong>di</strong> colore chiaro impermeabili e lavabili fino all'altezza <strong>di</strong>metri 2 dal suolo o comunque per una altezza superiore <strong>di</strong> almeno cm. 30 rispetto alle uncinale oguidovie aeree. Il pavimento deve essere <strong>di</strong> materiale impermeabile, lavabile e dotato <strong>di</strong> chiusino asifone, nonché presentare raccor<strong>di</strong> arrotondati con le pareti.5. Detti esercizi devono inoltre essere dotati dì:- impianto frigorifero per la esclusiva conservazione delle carni elencate nella autorizzazione;- banchi frigoriferi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e dì esposizione con protezione verso il pubblico ;- rastrelliere ed uncinaie in acciaio inossidabile o altro idoneo materiale;- numero adeguato <strong>di</strong> idonei ceppi e taglieri con superficie pulita e levigata;- acqua corrente potabile calda e fredda in quantità rapportata alle caratteristiche dell'esercizio;- lavan<strong>di</strong>no con rubinetteria non azionabile manualmente, corredato <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> saponeliquido ed asciugamani a perdere;- coltellerie, tritacarne, vaschette sterilizzatrici in metallo contenenti acqua calda (82°) osoluzione <strong>di</strong>sinfettante per coltelli ed altre utensilerie necessarie per l'attività dell'esercizio.
6. Nell'ambito dell'esercizio non è consentita la presenza <strong>di</strong> qualunque strumento o arredoincompatibile con le esigenze igieniche del locale.Art. 21 Disposizioni comuni per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni fresche, congelate e scongelate1. E’ vietata l’introduzione, a qualunque titolo, negli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e nelle celle frigorifere annesse, <strong>di</strong>carcasse o parti <strong>di</strong> animale <strong>di</strong> qualsiasi specie, non perfettamente scuciate, spennate o spellate eregolarmente controllate.E’ parimenti proibita l'esposizione <strong>di</strong> qualsiasi tipo e specie <strong>di</strong> carni e visceri.3. L'esposizione delle carcasse, delle mezzane, dei quarti e dei vari tagli nonché dei visceri deveavvenire esclusivamente nelle apposite vetrine e banchi frigoriferi.4. Le carni fresche e scongelate degli animali da macello debbono essere tenute separate me<strong>di</strong>anteidonee <strong>di</strong>visorie nei banchi frigoriferi e collocate in appositi reparti nelle celle frigorifere mantenendolealle temperature previste.5. Le carni congelate devono essere mantenute in appositi banchi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e celle frigoriferealla temperatura non superiore a -15°C. Le carni avicole e la selvaggina allevata in qualsiasi stato <strong>di</strong>conservazione debbono essere poste in ven<strong>di</strong>ta su banchi separati e quando ciò non sia possibile inapposito settore dello stesso banco adottando un separatore <strong>di</strong> materiale idoneo. Nelle celle frigoriferedevono essere depositate in appositi reparti o in idonei contenitori.6. La cacciagione in pelo a in penne deve essere depositata in apposite esclusive celle frigorifere.Per le carni previste nel comma precedente si dovrà far ricorso ad esclusiva ed apposita utensileria.7. Per la commercializzazione delle carni congelate valgono inoltre le norme contenute nel D.M 3febbraio 1977.8. Nelle macellerie le carcasse <strong>di</strong> pollame e dì coniglio possono essere sezionate su specificibanchi e ceppi anche durante l'orario <strong>di</strong> chiusura a con<strong>di</strong>zione che le parti risultanti dal sezionamentosiano conservate a temperatura non superiore a + 4 °C. La cacciagione fresca o congelata con pelo openna può essere introdotta negli spacci completamente eviscerata e deve essere tenuta in esclusivecelle frigorifere e messa in ven<strong>di</strong>ta avvolta in idonei involucri impermeabili e in appositi banchi frigoriferi.Art. 22 Disposizione per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni surgelate1. La ven<strong>di</strong>ta dì carni surgelate negli esercizi in cui alle tabelle merceologiche I-II-IV-V-VI-VII-VIII(D.M. 4 agosto 1988) potrà avvenire solo a seguito <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindacoprevio del servizio veterinario.Art. 23 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta dei salumi1. I prodotti <strong>di</strong> salumeria devono essere venduti nettamente separati dalle carni. Per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>salumi a taglio, prevista dalle tabelle merceologiche <strong>di</strong> cui al D.M. 4 agosto 1988, necessita apposito eseparato reparto con attrezzatura propria te quella utilizzata per il taglio della carne fresca degli altrialimenti <strong>di</strong> origine animale.2. L'attrezzatura destinata esclusivamente a questo uso deve essere costituita da ceppo otagliere, affettatrice meccanica e apposita coltelleria.
Art. 24 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta della carne tritata1. La quantità <strong>di</strong> carne da tritare non dovrà superare il presumibile fabbisogno giornaliero dellospaccio e dovrà essere macinata - con brevi interruzioni per evitare l'eccessivo riscaldamento - in unasola volta e raccolta <strong>di</strong>rettamente in idonei recipienti facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili collocatinegli impianti frigoriferi.2. Le speciali preparazioni gastronomiche {medaglioni, bistecche pressate, etc.) porranno essereconfezionate soltanto me<strong>di</strong>ante l'ausilio <strong>di</strong> appositi pressatori e le carni tritate dovranno sempre essereraccolte dal recipiente soltanto per mezzo <strong>di</strong> idonei e razionali utensili.3. L'eventuale aggiunta <strong>di</strong> ingre<strong>di</strong>enti deve risultare da apposita etichettatura ai sensi deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.4. E' vietata ogni manipolazione della carne tritata5. Le con<strong>di</strong>zioni igieniche degli apparecchi tritacarne e dei pressatori dovranno risultare, al momentodell'impiego, ineccepibili. Il tritacarne dovrà essere subito, dopo la preparazione del fabbisogno giornaliero,accuratamente lavato con acqua bollente e detergenti innocui ed abbondantemente risciacquato, in modoche il suo stato <strong>di</strong> pulizia risulti sempre perfetto. I <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> taglio del "tritacarne, inoltre, dovranno essereben affilati in modo da evitare che durante il funzionamento i tessuti vengano spappolati.6. Gli altri apparecchi, con lo stesso proce<strong>di</strong>mento, dovranno essere puliti, detersi e risciacquati, alfine <strong>di</strong> mantenere costantemente ineccepibili con<strong>di</strong>zioni igieniche.7. Durante l'orario <strong>di</strong> chiusura dell'esercizio dette carni possono essere depositate nei frigoriferi <strong>di</strong>conservazione in idonei contenitori. La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> dette carni dovrà avvenire n giornata.8. E' da proibirsi la ven<strong>di</strong>ta nei mercati scoperti.9 Per la preparazione della carne tritata dovranno essere impiegate soltanto masse muscolariappartenenti ad una stessa specie animale. Sono escluse pertanto le parti incommestibili, gli organi, leghiandole i grassi non facenti parte delle masse muscolari.10 olo su richiesta e alla presenza del consumatore potranno essere, <strong>di</strong> volta in volta, aggiunte carni<strong>di</strong> altre specie animali.Art. 25 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta negli spacci <strong>di</strong> carni comunque preparate1. Negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta delle carni fresche possono essere messe in ven<strong>di</strong>ta carni in filzepreparate con la sola aggiunta <strong>di</strong> sale e aromi naturali e artificiali consentiti, a con<strong>di</strong>zione chesiano prodotte nell'ambito dello stesso esercizio e in quantità limitata all'esigenza <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.2. Negli stessi esercizi possono essere poste in ven<strong>di</strong>ta carni preparate con l'aggiunta <strong>di</strong> altriingre<strong>di</strong>enti e con<strong>di</strong>menti (pane, uova, verdure, latte, formaggi, ecc.) a con<strong>di</strong>zione che siano statipreparati negli appositi laboratori annessi all'esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cui al precedentearticolo 17. La conservazione e la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali preparazioni carnee deve avvenire in appositi settorievitando qualunque contatto con le carni fresche.3. I prodotti alimentari destinati alle preparazioni <strong>di</strong> carni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, devono essereconservati in strutture <strong>di</strong>verse da quelle destinate alla conservazione delle carni fresche.4. Negli esercizi suddetti possono essere inoltre vendute carni già sottoposte a cottura nel rispettodelle seguenti con<strong>di</strong>zioni:
a) che le operazioni <strong>di</strong> cottura siano eseguite in un laboratorio annesso all'esercizio, con attrezzaturee modalità rispondenti ai requisiti <strong>di</strong> cui all’articolo 20 e sempreché le operazioni <strong>di</strong> cottura non siano incontrasto con altre eventuali lavorazioni delle carni; oppureb) che le carni già cotte provengano, in confezione originale, da laboratori debitamenteautorizzati.4. La ven<strong>di</strong>ta e la conservazione delle carni cotte devono avvenire esclusivamente in appositibanchi e secondo le norme <strong>di</strong> cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.Art. 26 Pre- incarto carni1. Negli esercizi <strong>di</strong> cui alle tabelle merceologiche II - IV è consentito sezionare e pre-incartare con ilrispetto delle norme vigenti, prodotti dì pronto consumo da vendersi esclusivamente nello stesso locale.Art. 27 Disposizioni per le ven<strong>di</strong>te delle uova1. Le uova devono essere vendute al consumatore finale preconfezionate in contenitori <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>tasigillati all'origine.2 Tale norma non si applica alle uova cedute <strong>di</strong>rettamente dal produttore al consumatore sulluogo <strong>di</strong> produzione, su un mercato pubblico, a con<strong>di</strong>zione che le uova provengano dalla sua produzione.3. Valgono inoltre le norme previste dalla Legge 3 maggio 1971, n. 419, e dalla legge10 aprile 1991, n. 137.28 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta del miele1.Per la ven<strong>di</strong>ta del miele valgono le norme previste dalla legge 12 ottobre 1982, n 753, e dal D.M.25 ottobre 1985.29 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta al pubblica dei prodotti agricoli da parte degliagricoltori produttori <strong>di</strong>retti1. La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini deve avvenire inimpianti <strong>di</strong> macellazione regolarmente autorizzati e le ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> dette carni deve avvenire in spacci aventii requisiti previsti dall'articolo 21 del presente <strong>regolamento</strong>. La macellazione degli animali da cortile, deiconigli, degli agnelli, e della selvaggina allevata, può avvenire in locali con caratteristiche <strong>di</strong> cui all'articolo12 del presente <strong>regolamento</strong>, e dovrà essere autorizzata dal Sindaco eu parere del servizio veterinariocompetente che fisserà orari e modalità <strong>di</strong> macellazione.Art. 30 Produzione <strong>di</strong> formaggi da parte degli allevatori1. Gli allevatori produttori dì latte che intendono produrre e commercializzare formaggio <strong>di</strong> loroproduzione, devono essere autorizzati nel rispetto delle norme sottoelencate:1) l'allevamento bovino sia ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi bovina;
2) l'allevamento ovino e caprino sia indenne da brucellosi;3) il veterinario ufficiale abbia accertato lo stato sanitario dell'allevamento;4) vi sia un impianto frigorifero per la conservazione del latte e del formaggio fresco dì prontoconsumo a temperatura non superiore a + 4 "C;5) la caseificazione avvenga in un locale con pareti e pavimenti facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili ecomunque sistemato in modo tale da garantire una facile ed adeguata pulizia;109.6) vengano rispettate le norme sull'etichettatura previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.Art. 31 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> latte e derivati1) Valgono le norme previste dalle leggi speciali.Art. 32 Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti per car.i e gatti negli spacci1- Gli alimenti per cani e per gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono esserevenduti alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) che i locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta siano ritenuti idonei;b) che tale ven<strong>di</strong>ta sia limitata alle sole conserve preparate in confezioni sigillate conservabili atemperatura ambientale;c) che detti prodotti siano conformi alle norme <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> commercializzazione dei mangimiquali contemplati dalia- legge 15 febbraio 1363, n. 281, mo<strong>di</strong>ficata dalle legge 9 marzo 1968, n. 399;d) che nell'ambito dell'esercizio commerciale, sia per l'esposizione chee) per la <strong>di</strong>stribuzione, sia riservato un apposito reparto o arma<strong>di</strong>o o scaffalee) che l'esposizione dei prodotti nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c) avvenga con l'affissione <strong>di</strong> unatabella in<strong>di</strong>cativa che caratterizzi, in modo chiaro ed inequivocabile, i tipi e la destinazione dei prodottiin ven<strong>di</strong>ta;f) che analoga caratterizzazione, salve le norme <strong>di</strong> etichettatura <strong>di</strong> cui alle citate leggi, appaia sulleconfezioni in ven<strong>di</strong>ta;f) che la ven<strong>di</strong>ta sia autorizzata dall'autorità <strong>comunale</strong> sentito il servizio veterinario.Art. 33 Complessi commerciali e settori multipli1. Nell'ambito <strong>di</strong> complessi commerciali e settori multipli quali supermercati, centri commerciali, ilsettore a<strong>di</strong>bito alla preparazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni deve essere nettamente separato dagli altri; <strong>di</strong>sporre<strong>di</strong> personale ed attrezzature a sé stanti e possedere i requisiti <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 16 e 21.Art. 34 Friggitorie, rosticcerie e girarrosto
1 Le friggitorie e rosticcerie oltre a guanto previsto, in quanto applicabile, dalla normativa vigente(D.P.R. n. 327/1330) debbono essere attrezzate igienicamente ed essere provviste <strong>di</strong> cucine o punti <strong>di</strong>cottura con ampia cappa dotata <strong>di</strong> aspiratori <strong>di</strong> potenza adeguata alla grandezza deifocolari stessi e con un camino <strong>di</strong> adatte tiraggio.2- Dovranno inoltre essere provviste <strong>di</strong> frigoriferi o arma<strong>di</strong> frigoriferi per la conservazione separatadelle carni, dei prodotti ittici e delle verdure.3.- Nei caso <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta promiscua, la cucina deve essere sistemata in ambiente separato. Lacomunicazione ài questo con i primi dovrà farsi me<strong>di</strong>ante porta a chiusura automatica.4. I locali a ven<strong>di</strong>ta promiscua, debbono essere provvisti <strong>di</strong> un banco-vetrinetta o <strong>di</strong> vetrinetta per ilsolo prodotto cotto.5. Per la conservazione degli alimenti deperibili dovranno adottarsi adeguati; misure <strong>di</strong> protezionee dovranno essere rispettate le norme previste dall'articolo 31 del D.P.R. n. 327/1980.L'installazione dìgirarrosti nelle macellerie è <strong>di</strong> norma vistata. Può essere consentita solo in locali attigui separati,debitamente autorizzati dal Sindaco su parere del servizio veterinario. Il locale del girarrosto dovrà esseredotato, se necessario, <strong>di</strong> idonea attrezzatura atta alla eliminazione dei fumi e degli odori senza recare<strong>di</strong>sturbo all'interno ed all'esterno dell'esercizio. Tuttavia può essere autorizzate nell'esercizio qualora l'ampiezza del locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta consenta una sua sistemazione in un apposito settore e con accorgimentitecnici tali da evitare la <strong>di</strong>ffusione del calore e degli odori all'interno del negozio.5. Il girarrosto dovrà comunque essere dotato dì aspiratori <strong>di</strong> potenza adeguata che consentanol'eliminazione dei fumi e degli odori senza recare <strong>di</strong>sturbo all'interno ed all'esterno dell'esercizio.CAPITOLO V TRASPORTO CARNIArt. 35 Deroga1. Il trasporto dì piccoli quantitativi <strong>di</strong> carni fresche e scongelate in ambito locale con automezziprivati è consentito a con<strong>di</strong>zione che le carni siano trasportate in idonei contenitori per alimenti, nelrispetto delle temperature previste dal D.P.R. n. 327/1380 e successive mo<strong>di</strong>fiche.CAPITOLO VI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHIArt. 36 Produzione, commercio e ven<strong>di</strong>ta1 La produzione, il commercio e la ven<strong>di</strong>ta dei molluschi eduli lamellibranchi dovranno avvenire nelrispetto Selle norme dettate dal decreta legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 530.CAPITOLO VII LAVORAZIONE TRIPPE E BUDELLEArt. 37 Trasporto1. Il trasporto delle trippe e Selle budelle fresche da lavorare dai macelli agli stabilimenti <strong>di</strong>lavorazione industriale deve effettuarsi con automezzi ermeticamente chiusi, preferibilmente refrigerati ecostruiti in modo da impe<strong>di</strong>re il colio dei liqui<strong>di</strong>. Il trasporto degli intestini salati o pronti per la salaturadeve effettuarsi ir. idonei contenitori per alimenti dotati <strong>di</strong> coperchio.
3. Le trippe pronte per il consumo debbono essere trasportate dai luoghi <strong>di</strong> preparazione agli spacci <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta, ai depositi e laboratori secondo le norme previste dal D.P.R. n. 327/1980.Art. 38 Divieti1. E’ vietata l'esposizione <strong>di</strong> vesciche e <strong>di</strong> altri visceri <strong>di</strong> animali all'esterno dei locali destinatialla lavorazione dì cui agli articoli precedenti.CAPITOLO VIII BASSA MACELLERIAArt. 39 Gestione e vigilanza1. La bassa macelleria è esercitata dal <strong>Comune</strong> che sì avvale del veterinario ufficialeincaricato.2. Nello spaccio dove avviene la ven<strong>di</strong>ta delle carni <strong>di</strong> bassa macelleria deve essere sempre curata lamassima pulizia; la ven<strong>di</strong>ta dì tali carni deve effettuarsi con la più scrupolosa osservanza delle normeigieniche.3. I requisiti dello spaccio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta delle carni <strong>di</strong> bassa macelleria sono quelli previsti dall'articolo20 del presente <strong>regolamento</strong>.Art. 40 Spostamento dì animali per l'assegnazione alla bassa macelleria.1 Tutti gli animali morti o macellati d'urgenza del territorio <strong>comunale</strong> devono essere visitati, prima <strong>di</strong>spostarli, da parte ai -un veterinario ufficiale, il quale giu<strong>di</strong>cherà se sia il caso <strong>di</strong> farli trasportare inmacello per stabilirne la successiva destinazione Tacendoli scortare da apposita certificazione.2. Alla bassa macelleria bevono essere assegnate le carni per le quali tale assegnazione è previstadal <strong>regolamento</strong> per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 <strong>di</strong>cembre 1928, n. 3298 edal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Per ogni assegnazione alla bassa macelleria ilveterinario incaricato del servizio dovrà compilare un apposito verbale.Art. 41 Presse <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta1. Il prezzo delle carni destinate alla bassa macelleria deve essere stabilito dal Sindaco suproposta del servizio veterinario della U.S.L.2. Il prezzo deve essere determinato in base al reale valore economico e deve rappresentare un equocompenso per l'allevatore; tale prezzo può anche superare il 50% del valore delle carni destinate al liberoconsumo.Art. 42 Modalità <strong>di</strong> preparazione1. La pesatura delle carni da porsi in ven<strong>di</strong>ta sarà effettuata dall'incaricato allaven<strong>di</strong>ta alla presenza <strong>di</strong> un addetto ufficiale alla vigilanza.2. Avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presenziare alle pesature anche il proprietario dell'animale da porsi in ven<strong>di</strong>ta.3. Qualora la ven<strong>di</strong>ta avvenga con più dì un giorno <strong>di</strong> ritardo rispetto a quello <strong>di</strong> assegnazione, lacarne e le frattaglie saranno ripesate, per regolarità, prima dell' inizio della ven<strong>di</strong>ta con le normepredette.
4. L ’ incaricato è <strong>di</strong>rettamente responsabile della regolarità funzionale e contabile dello spaccio <strong>di</strong>bassa macelleria.5. Egli dovrà attenersi scrupolosamente alle <strong>di</strong>sposizioni che gli saranno impartite daicompetenti organi comunali e- della U.S.L.6. Le operazioni <strong>di</strong> facchinaggi», tagli, ven<strong>di</strong>ta e cassa, saranno svolte dall'incaricato che ledetrarrà dalla somma totale <strong>di</strong> spettanza del proprietario dell'animale motivandole con lerispettive ricevute dei pagamenti fatti.7. Per tutte le operazioni e prestazioni che gli competono, l'incaricato alla ven<strong>di</strong>ta avrà <strong>di</strong>ritto ad uncompenso nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione <strong>comunale</strong>.Art. 43 Modalità dì ven<strong>di</strong>ta1. Nella ven<strong>di</strong>ta delle predette carni dovrà essere sempre in<strong>di</strong>cato “da non usarsi se non cotte";dovrà altresì essere esposto al pubblico un cartello in<strong>di</strong>cante la specie, le quantità complessivadelle carni messe in ven<strong>di</strong>ta, la quantità assegnabile a ciascun acquirente, il prezzo per Kg. el'eventuale trattamento subito dalla carne.3. Qualora le esigenze locali lo richiedano, la ven<strong>di</strong>ta delle carni <strong>di</strong> bassa macelleria deveessere resa pubblica il giorno innanzi me<strong>di</strong>ante l'affissione dì manifesti nel centro urbano e periferia.Art. 44 Sorveglianza sulla ven<strong>di</strong>ta1. Le carni dì bassa macelleria devono essere vendute nel modo più sollecito possibile sottola <strong>di</strong>retta sorveglianza dì un vi gile sanitario veterinario o <strong>di</strong> un vigile <strong>comunale</strong> od altro incaricato. E ’proibita la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> dette carni a macellai, salumieri, albergatori, gestori <strong>di</strong> pensioni, mense, comunità,trattorie, cucine aziendali e ospedali e chiunque altro possa metterle in commercio <strong>di</strong>rettamente oaltrimenti preparate.2. L'addetto alla vigilanza, se del caso, provvedere alla compilazione <strong>di</strong> un elenco degli acquirenti.3. Per esigenze locali potrà effettuarsi anche la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni in porzioni pre-incartate.Art. 45 Modalità <strong>di</strong> pagamento1. Entro a giorni dal termine della ven<strong>di</strong>ta degli animali verrà corrisposto, secondo le modalitàstabilite dal competente ufficio <strong>comunale</strong>, il relativo importo al proprietario o agli aventi <strong>di</strong>ritto.Art. 46 Deposito cauzionale1. Per garanzia contro eventuali inadempienze od insolvibilità,, il comune potrà richiedereall'incaricato della ven<strong>di</strong>ta un deposito cauzionale.CAPITOLO IX SARDIGNA E MACELLO CONTUMACIALE
Art. 47 Distruzione spoglie animali1 Lo spoglie <strong>di</strong> animali morti o macellati d'urgenza che, a giu<strong>di</strong>zio del veterinario ufficiale, nonrisultano idonee neppure all'uso zootecnico o alimentazione animale, devono essere <strong>di</strong>strutti. La<strong>di</strong>struzione deve essere effettuata secondo le modalità <strong>di</strong> cui alle istruzioni del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia<strong>veterinaria</strong> D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e, comunque, secondo tecniche appropriate.Art. 48 Gestione e vigilanza sar<strong>di</strong>gna-tariffe1. La sar<strong>di</strong>gna è, <strong>di</strong> regola, gestita dal comune sotto la vigilanza sanitaria del veterinario ufficiale.2. Nella sar<strong>di</strong>gna vengono <strong>di</strong>strutte, se possibile, tutte le carcasse o parti <strong>di</strong> esse, <strong>di</strong> animali <strong>di</strong>qualsiasi specie presenti nel territorio del comune o dell’ A U.S.L. o delle UU.SS.LL. convenzionate,nonché le carni e visceri o altri alimenti <strong>di</strong> origine animale ritenute non idonee all'alimentazione.3. Le operazioni connesse alla <strong>di</strong>struzione ed i relativi oneri economici, nel caso <strong>di</strong> animaliabbattuti in applicazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong> o <strong>di</strong> animali morti per malattie infettive oinfestive, sono da iscriversi allA U.S.L. competente per territorio.4. Nel caso invece <strong>di</strong> animali morti in allevamento per caso fortuito e altra causa, <strong>di</strong>versacomunque da quanto sopra in<strong>di</strong>cato, compete agli stessi proprietari sostenere gli oneri relativi alla<strong>di</strong>struzione.5. Per la <strong>di</strong>struzione dì carni, visceri ed altri prodotti alimentari <strong>di</strong> origine animale, o non idonei alconsumo, gli oneri relativi sono da attribuire al proprietario o detentore. per le spoglie <strong>di</strong> animalirinvenute sul territorio (cani, gatti e altri animali) l'onere per la raccolta e la <strong>di</strong>struzione delle stesse,qualora non sia possibile risalire al proprietario, spettano ai comuni o alle UU.SS.LL. competenti perterritorio.Art. 49 Residui1.. I residui della sterilizzazione provenienti dalla sar<strong>di</strong>gna verranno utilizzati secondo i dettami Sellamigliore tecnica igienistica.Art. 50 Macello contumaciale1. Nel macello contumaciale vengono abbattuti animali ammalati o sospetti <strong>di</strong> malattie infettiveo contagiose e vengono effettuate le autopsie degli animali morti. Detti esami devono avvenire con ilpieno rispetto <strong>di</strong> tutte quelle misure cautelative ed atte ad impe<strong>di</strong>re eventualitrasmissioni <strong>di</strong> malattie al personale.Art. 51 Disinfezioni1. La <strong>di</strong>sinfezione della sar<strong>di</strong>gna e del macello contumaciale devono avvenire dì volta in volta,conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.CAPITOLO X NORME GENERALI PER I PRODOTTI ITTICI ED IMOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI
Art. 52 Esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei prodotti ittici1. I locali a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio devono rispondere ai seguenti requisiti:1) essere ben areati e sufficientemente spaziosi;2) avere le pareti fino all'altezza <strong>di</strong> almeno due metri lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili e il pavimento coninclinazione tale da consentire il deflusso delle acque <strong>di</strong> lavaggio verso un idoneo chiusino asifone. Gli angoli e gli spigoli devono essere arrotondati;3) essere dotati <strong>di</strong> idoneo impianto frigorifero per la conservazione del pesce fresco atemperatura non superiore a + 4 °C e <strong>di</strong> un lavan<strong>di</strong>no con erogazione <strong>di</strong> acqua potabile a comandonon manuale, con <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere e con asciugamani elettrico o conasciugamani non riutilizzabili dopo l'uso;4) banco <strong>di</strong> esposizione e ven<strong>di</strong>ta preferibilmente dotato <strong>di</strong> impianto frigorifero per laconservazione dei prodotti ittici a temperatura non superiore a + 4 °C. Qualora il banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>tanon sia dotato <strong>di</strong> impianto refrigerante il pesce dovrà essere esposto frammisto a ghiaccio nellaproporzione <strong>di</strong> Kg. 2 <strong>di</strong> pesce e uno <strong>di</strong> ghiaccio;5) il suddetto banco dovrà comunque essere <strong>di</strong> materiale impermeabile e con inclinazionetale da consentire il facile deflusso dell'acqua <strong>di</strong> fusione del ghiaccio, nonché protetto verso ilpubblico;6) un locale con idoneo spazio nel quale possa essere collocata una vasca dì <strong>di</strong>mensioni talida immergervi contenitori onde consentire il loro lavaggio al termine della ven<strong>di</strong>ta senza che vi sial'emanazione dì odori sgradevoli;7) gli esercizi a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dei prodotti ittici e le relative attrezzature devonoessere sottoposti a pulizia, lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione con frequenza e modalità tali da nonconsentire l'emanazione <strong>di</strong> odori sgradevoli.Art.. 53 Ven<strong>di</strong>ta ambulante a posto fìsso1. Il commercio su aree pubbliche ex legge n. 112/1991 <strong>di</strong> prodotti ittici freschi svoltome<strong>di</strong>ante l'uso <strong>di</strong> posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste ài allacciamento alla reteidrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il pos teggio sia utilizzato da operatori conveicoli aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui al comma 2.3. Qualora l'attività <strong>di</strong> cui al comma 1 sia esercitata me<strong>di</strong>ante veicoli, essi debbono avere lecaratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita or<strong>di</strong>nanza.Art. 54 Contenitori e imballaggi1. Gli imballaggi e i contenitori in legno devono essere considerati a perdere. Potranno comunqueessere utilizzati per il trasporto <strong>di</strong> prodotti ittici <strong>di</strong> scarto destinati a scopi industriali non alimentari.2. Gli imballaggi ed i contenitori da usarsi più volte per il con<strong>di</strong>zionamento del pesce sulpeschereccio, per il trasporto, per la conservazione nei mercati all'ingrosso e <strong>di</strong> consumo e nei locali <strong>di</strong>deposito nonché per l'esposizione nei luoghi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio, dovranno essere costruiti con materialiresistenti alle sollecitazioni <strong>di</strong>namiche, impermeabili, facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili.3 Dovranno inoltre essere costruiti in materiale idoneo per alimenti in base alla normativa vigente edessere sottoposti a lavaggio, <strong>di</strong>sinfezione e abbondante risciacquo con acqua potabile dopo il lorouso e comunque prima <strong>di</strong> venire utilizzati.
Art. 55 Trasporto1. I mezzi a<strong>di</strong>biti al trasporto <strong>di</strong> prodotti ìttici destinati alla- alimentazione umana devonoessere in possesso della autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 44 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, ed avere i requisiti previsti dall'articolo 49 dello stesso decreto.2. La temperatura dei prodotti ittici durante il trasporto deve esserequella prevista dall'allegatoC) del già citato decreto. I mezzi <strong>di</strong> trasporto prima e dopo l'uso devono essere accuratamentelavati, <strong>di</strong>sinfettati e abbondantemente risciacquati con acqua potabile. Quando vengano impiegatimezzi <strong>di</strong> trasporto isotermici i prodotti dovranno essere frammisti a ghiaccio nella proporzione dì Kg. 2 dìpesce e uno <strong>di</strong> ghiaccio.Art. 56 Trasporto <strong>di</strong> piccole quantità dì prodotti Ittici1.Il trasporto dei prodotti ittici, in deroga a guanto previsto dal precedente articolo può essereconcesso me<strong>di</strong>ante attestazione del servizio veterinario della 15.S.L. per piccoli quantitativi conautomezzi privati e in ambito locale, a con<strong>di</strong>zione che siano trasportati in idonei contenitori nelrispetto delle temperature previste dal D.P.R- n. 327/1980 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.Art. 57 Locali <strong>di</strong> smistamento e commercializzazione all'ingrosso1. I locali <strong>di</strong> smistamento sono considerati depositi, per cui dovranno essere autorizzati dalSindaco, sentito il servizio veterinario della U.S.L. Dovranno avere i seguenti requisiti:- le pareti ed il pavimento devono essere raccordati tra loro con angoli arrotondati;- le pareti devono essere rivestite <strong>di</strong> materiale impermeabile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettatile fino all’ altezza <strong>di</strong>metri 2.2. Devono inoltre essere provvisti <strong>di</strong> impianto per la fornitura <strong>di</strong> acqua potabile ed il pavimento deveavere inclinazione sufficiente a fare defluire le acque <strong>di</strong> lavaggio verso idonei chiusini a sifone.3. Nel locale deve inoltre essere installato un lavan<strong>di</strong>no con erogazione, a comando non manuale, con<strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabilida cestinare dopo l'uso. Il personale deve poter <strong>di</strong>sporre dì idonei servizi igienici.4. I locali <strong>di</strong> smistamento devono essere dotati <strong>di</strong> idonee celle frigorifere.Art. 58 Congelazione dei prodotti ittici1. Le <strong>di</strong>tte che intendono praticare la" congelazione devono chiedere apposita autorizzazionesanitaria prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 327/80 al Sindaco che la concede qualora gliaccertamenti effettuati dal servizio veterinario accertino l'esistenza <strong>di</strong> attrezzature idonee tali daconsentire il congelamento in tunnel a temperature non superiori a - 45°C.2. Il congelamento potrà avvenire esclusivamente su prodotti <strong>di</strong> perfetta freschezza che dovràessere accertata dal servizio veterinario che dovrà anche vigilare sulle operazioni <strong>di</strong> congelamento-3. La conservazione dei prodotti ittici congelati dovrà avvenire ad un temperatura non superiore a -18°C.4 II tunnel <strong>di</strong> congelamento e le celie <strong>di</strong> conservazione dovranno essere dotati <strong>di</strong> attrezzature idoneead accertare dall'esterno la temperatura interna.
5. Qualora i suddetti prodotti vengano presentati in imballaggi e confezioni il materiale <strong>di</strong>dette confezioni dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni relative aicontenitori per alimenti.5. Le confezioni dovranno inoltre portare a caratteri leggibili ed indelebili le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong>cui al decreto legislativo 27gennaio 1992, n 109.Art. 59 Deposito pesce congelato1. Le celle degli impianti frigoriferi destinate alla conservazione del pesce congelatodevono essere dotate degli stessi requisiti igienici prescritti per i locali <strong>di</strong> deposito del pescefresco.In esse deve essere assicurata una temperatura non superiore a -18°c.2. L'umi<strong>di</strong>tà relativa deve essere <strong>di</strong> circa l'85% e la circolazione dell'aria deve essereadeguatamente assicurata.3. La temperatura sarà controllata me<strong>di</strong>ante termografi ed i relativi grafici devono essereconservati per almeno un mese.4. Il pesce intero eviscerato e non decapitato potrà essere immagazzinato alle rinfusaadottando gli accorgimenti necessari per evitare ogni inquinamento e per assicurare lacircolazione dell'aria e la continua uniforme azione del freddo.6. Quello confezionato o in tranci dovrà essere depositato in idonei contenitori.Art. 60 Trasporto pesce congelato1. Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi autorizzati ai sensi dell'articolo 44 delD.P.R. n. 327/80 e i prodotti dovranno essere mantenuti costantemente alla temperatura <strong>di</strong> -18°C come previsto dall'allegato C) del D.P.R. n. 327/1980 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni. La cat enadel fredde dovrà essere continua dal momento del congelamento a quello del deposito neifrigoriferi degli esercizi dì ven<strong>di</strong>ta o dì somministrazione e consumo.Art. 61 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dì prodotti congelati e scongelati1 La ven<strong>di</strong>ta al dettaglio dei prodotti congelati può avvenire negli stessi spacci a<strong>di</strong>biti allaven<strong>di</strong>ta del pesce fresco, ma la loro conservazione avverrà in frigoriferi con temperatura a -1B°C.2 La ven<strong>di</strong>ta dei prodotti deve essere effettuata stato <strong>di</strong>congelamento prelevandoli <strong>di</strong>rettamente dal frigorifero <strong>di</strong> conservazione. La mostra per l'esposizione potràavvenire esclusivamente con attrezzatura frigorifera che assicuri una temperatura a -18°C.3. Qualora l'esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sia dotato <strong>di</strong> idoneo frigorifero <strong>di</strong> esposizione e ven<strong>di</strong>ta a 0°Cpuò essere consentito il decongelamento dei prodotti s temperatura non superiore a 4°C e la loroesposizione per la ven<strong>di</strong>ta in un banco o settore <strong>di</strong> banco nettamente separato da quellodestinato alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pesce fresco. Sul settore <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta destinato ai prodotti scongelati dovràessere collocato un apposito cartello ben visibile a <strong>di</strong>stanza recante la scritte "pesce scongelato".4. E' proibita la ven<strong>di</strong>ta ambulante itinerante dei prodotti della pesca congelati e scongelati. Laven<strong>di</strong>ta su aree pubbliche dì cui alla legge n. 112/1991 è consentita per ì prodotti congelati e scongelatipurché siano garantite le temperature rispettivamente <strong>di</strong> -18°C e + 4°C.5. E' vietato il ricongelamento <strong>di</strong> prodotti ittici scongelati.
Art. 62 Stabilimenti <strong>di</strong> lavorazione1. Gli stabilimenti"' a<strong>di</strong>biti a lavorazione dei prodotti della pesca destinati ad uso alimentaredovranno essere autorizzati dal Sindaco e dovranno avere i requisiti previsti all'articolo 28 del D.P.R.n. 327/1980.2. La loro attivazione dovrà inoltre avvenire nei rispetto delle prescrizioni previste dal presente<strong>regolamento</strong> e dai regolamenti comunali d'<strong>igiene</strong> ed e<strong>di</strong>lizia.3. La lavorazione dovrà avvenire sotto la vigilanza del servizio veterinario e gli eventualirelativi oneri sono a carico degli interessati.4. I locali a<strong>di</strong>biti alla lavorazione dei prodotti ittici destinati alla congelazione devono possedere irequisiti già previsti per i locali <strong>di</strong> deposito e commercializzazione.5. In essi deve essere mantenuta una temperatura idonea alla conservazione del prodotto.6. L'impianto frigorifero deve essere dotato <strong>di</strong> idoneo tunnel <strong>di</strong> congelamento a -45°C ecelle <strong>di</strong> conservazione dei prodotti allo stato fresco prima della lavorazione e <strong>di</strong> quelli congelatirispettivamente alle temperature <strong>di</strong> 0°C e + 18°C.Art.. 63 Divieto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta prodotti ittici1. E' vietata la ven<strong>di</strong>ta dì pesci e prodotti ittici in genere:1) pescati morti, uccisi con sostanze chimiche, con materie esplodenti o con qualsiasi prodotto amezzo illegale o nocivo;2) imbrattati da alghe, terra, sabbia o fango pescati in acque inquinate o in vicinanza <strong>di</strong> sbocchi <strong>di</strong>fogna;3) velenosi o comunque tossici, e pesci interessati da qualsiasi forma patologica;4) in stato <strong>di</strong> alterazione e comunque nocivi o trattati in modo da mascherare preesistente stato<strong>di</strong> alterazione;5) colorati artificialmente con coloranti non autorizzati o autorizzati ma senza il rispetto delle dosiprescritte e senza le in<strong>di</strong>cazioni del colorante usato;6) ad<strong>di</strong>zionati con ad<strong>di</strong>tivi chimici vietati;7) contenenti residui <strong>di</strong> prodotti tossici per l'uomo;8) non conformi alle misure prescritte dalla normativa nazionale o locale, o pescati in periodo <strong>di</strong><strong>di</strong>vieto.CAPITOLO XI MERCATO ALL'INGROSSO PRODOTTI ITTICIArt. 64 Vigilanza veterinarie1. A norma <strong>di</strong> guanto previsto all'articolo 10 del <strong>regolamento</strong> regionale tipo per i mercati all’ingrosso deiprodotti della pesca presso il mercato ittico deve essere istituito un servizio <strong>di</strong> vigilanza sanitaria e <strong>di</strong>
controllo sulle specie dei prodotti della pesca, al quale è preposto un veterinario particolarmente espertonella materia, <strong>di</strong>pendente della U.S.L.Art. 65 Obbligo Ente gestore1. L ’ ente gestore pone a <strong>di</strong>sposizione del servizio <strong>di</strong> vigilanza sanitaria i locali necessari allosvolgimento delle sue funzioni.Art. 66 Responsabilità del veterinario e del <strong>di</strong>rettore1. Il veterinario è responsabile <strong>di</strong> tutti gli aspetti igienico -sanitari dei prodotti ittici, delleattrezzature e dei locali necessari alle varie fasi della loro commercializzazione dal momento delloro afflusso nell'ambito dei mercato intendendo per ambito del mercato anche la zona <strong>di</strong> scaricodel pesce dalle barche dei pescatori fino al carico sugli automezzi a<strong>di</strong>biti al loro trasporto.2.Il <strong>di</strong>rettore dei mercato è responsabile dell'esecuzione <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>sposizioni sanitarieimpartite dal servizio <strong>di</strong> vigilanza <strong>veterinaria</strong>.Art. 67 Lavaggio prodotti ittici1. Il lavaggio del pesce sulle imbarcazioni deve essere effettuato al largo. E’ comunquevietato l'uso dell'acqua del bacino <strong>di</strong> attracco.2. Il lavaggio del pescato potrà avvenire anche nell'ambito del mercato in zona consentitadall'ente gestore, ma utilizzando esclusivamente acqua <strong>di</strong> mare in possesso dei requisiti previsti perle acque"approvate” dal D.M. 27 aprile 1978 per la classificazione delle acque destinate allamolluschicoltura.Art. 68 Sala sosta1. Il mercato deve essere dotato <strong>di</strong> una sala <strong>di</strong> preven<strong>di</strong>ta per la sosta, la preparazione e lasuccessiva introduzione alla sala d'asta.Art. 69 Sala deposito e celle frigorifere1. Dalla sala d’asta le cassette del pesce venduto sono sistemare nella sala per il deposito delpesce in attesa Sella partenza o della introduzione nelle celle frigorifere delle quali il mercato deveessere dotato in via obbligatoria.Art. 70 Divieto1. per motivi <strong>di</strong> carattere igienico è vietato rimescolare il pesce nelle cassette, fatta eccezione perl'evidenziazione fatta dal personale incaricato e per il veterinario in servizio.
Art. 71 Requisiti mercato1. Il mercato deve essere dotato dì acqua salata in possesso dei requisiti previsti dal già citatoD.M 27 aprile 1978 per le acque "approvate" con pesce in banchina, nella sala <strong>di</strong> preven<strong>di</strong>ta eall'esterno.Art- 72 Disposizioni per la ven<strong>di</strong>ta delle lumache1.Le lumache devono essere esposte e conservate per la ven<strong>di</strong>ta in appositi reparti o in idoneicontenitori.3. Qualora vengano vendute sfuse la manipolazione dovrà avvenire con idonei utensili.CAPITOLO ZII VENDITA AMBULANTE DEI PRODOTTI DI ORIGINEANIMALEArt. 73 Ven<strong>di</strong>ta ambulante <strong>di</strong> alimenti freschi dì origine animale1. E: consentita le ven<strong>di</strong>ta su aree pubbliche <strong>di</strong> prodotti alimentari <strong>di</strong> origine animale conesclusione delle carni fresche o comunque trattate col freddo.2. In deroga a guanto 3opra, si consente la ven<strong>di</strong>ta ambulante delle carni in strutture a postofisso (in chiosco o in posto assegnato), a con<strong>di</strong>zione che la struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sia <strong>di</strong>slocata inun'area con fondo lavabile e lontana da correnti <strong>di</strong> traffico, dotata <strong>di</strong> acqua potabile, <strong>di</strong> scarico infognatura, <strong>di</strong> servizio igienico, e con possibilità <strong>di</strong> collegamento con la rete elettrica per i singolipunti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, nonché attrezzata per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> e a con<strong>di</strong>zione che le stessestrutture siano dotate dei requisiti <strong>di</strong> cui all'articolo 24 del presente <strong>regolamento</strong>, se e in quantoapplicabili.3. La struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta deve essere autorizzata dal Sindaco, su parere del servizioveterinario Sella U.S.L.Art. 74 Cottura e somministrazione ambulante <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> origine animale1. E’ consentita esclusivamente in strutture a posto fisso {in chiosco o in appositi automezzi aposto assegnato) la cottura e la conseguente somministrazione soltanto <strong>di</strong> preparazioni carnee eprodotti ittici, purché siano rispettate le seguenti con<strong>di</strong>zioni:1) le carni e le preparazioni carnee provengano da lavoratori autorizzati dal Sindaco, sentitii competenti servizi sanitari della U.S.L.;2) le strutture siano <strong>di</strong>slocate in un'area con fondo lavabile lontana da correnti <strong>di</strong> traffico,dotata <strong>di</strong> acqua potabile, <strong>di</strong> scarico in fognatura, <strong>di</strong> servizio igienico, con possibilità <strong>di</strong>collegamento con la rete elettrica per i singoli punti <strong>di</strong>. somministrazione, nonché attrezzata per laraccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>;3) tutte le superfici interne (pareti, pavimenti, piani dì lavoro e dì ven<strong>di</strong>ta, suppellettili)devono essere lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili:4) deve esservi <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua corrente potabile adeguata ai tipo e alla quantità <strong>di</strong>alimenti trattati;5) le acque <strong>di</strong> scarico, ove non convogliate <strong>di</strong>rettameli"e in fogna, devono essere raccolte inuna vasca stagna <strong>di</strong> adeguata capacità;
6) deve esservi un lavello in acciaio inox, con asciugamani a perdere e <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong>sapone;7) deve esservi un frigorifero che mantenga una temperatura <strong>di</strong> almeno +4°C, nel caso sitrattino alimenti deperibili;8) ì banchi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta devono essere protetti verso il pubblico, ed essere in grado <strong>di</strong>mantenere le temperature dì cui all'articolo 31 del D.P.R. n. '327/1980;9) le attrezzature <strong>di</strong> cottura devono essere dotate <strong>di</strong> cappa aspirante con filtro;10) devono esservi utensili riconosciuti idonei dai servizi veterinari;11) devono esservi idonei contenitori per i rifiuti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong>.3. E’ vietato mantenere i cibi cotti oltre il tempo ragionevolmente necessario per il consumoimme<strong>di</strong>ato.CAPITOLO XIII NORME SANITARIE E VIGILANZA VETERINARIAArt. 75 Autorizzazione sanitaria1. Tutti gli impianti dì produzione, deposito, lavorazione, confezionamento,commercializzazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> origine animale debbono essere in possessodell1autoriz2azione sanitaria che verrà rilasciata, secondo le norme previste dal R.D. 20 <strong>di</strong>cembre1928, n. 3298, al D.P.R. n. 327/1980,e dal decreto legislativo 189 aprile .1994, n. 286, previoaccertamento dei requisiti igienico-sanitari da parte del servizio veterinario della U.3.L. Lapredetta autorizzazione potrà esse-re revocata in qualunque momento per cause igienicosanitarie.Art. 76 Compiti dei servizi dì vigilanza <strong>veterinaria</strong>1. Il servizio <strong>di</strong> vigilanze <strong>veterinaria</strong>, oltre a controllare il rispetto delle norme vigenti inmateria, si assicura in particolare che:a) negli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta vengano venduti gli alimenti in perfetto stato <strong>di</strong> conservazione enel rispetto delle norme vigenti in materia;b) gli attrezzi e gli utensili usati per la preparazione delle carni siano mantenuti in con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> perfetta efficienza e pulizia scrupolosamente risciacquati;c) tutti i locali siano tenuti costantemente in. or<strong>di</strong>ne nel pieno rispetto delle norme, igieniche;d) sia effettuata la lotta contro insetti, ro<strong>di</strong>tori ed altri animali nocivi.2- L'ispezione e la vigilanza sulla produzione, lavorazione, trasporto e commercializzazione deiprodotti <strong>di</strong> origine animale è <strong>di</strong> esclusiva competenza del servizio veterinario.3. La vigilanza sulle mense, ristoranti, trattorie, esercizi in possesso della tabella merceologica I<strong>di</strong> cui si D.M. 30 agosto 1971, nei supermercati con esclusione dei reparti destinati alla ven<strong>di</strong>ta dellecarni e prodotti <strong>di</strong> origine animale, viene effettuata in accordo con il servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica conintegrazioni e coor<strong>di</strong>namento in se<strong>di</strong> locale per evitare sovrapposizioni e lacune nei controllidovuti alle <strong>di</strong>verse competenze.4. I predetti servizi segnaleranno reciprocamente le eventuali infrazioni riscontrate per i relativiprovve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza.
Art. 77 Compiti del titolare o gestore o responsabile degli stabilimenti, degliesercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e delle comunità1. Il titolare o gestore e responsabile degli impianti su in<strong>di</strong>cati, come <strong>di</strong> qualsiasi deposito, mensa,ristorante etc, qualora dovesse riscontrare, a carico <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> origine animale,alterazioni dì dubbia interpretazione circa la idoneità al consumo, deve tempestivamente avvisare ilservizio veterinario della U.S.L. competente per territorio che provvedere per gli opportuniprovve<strong>di</strong>menti. In attesa del sopralluogo del servizio veterinario, il prodotta alimentare in questionedeve essere ritirato, se posto in ven<strong>di</strong>ta, e collocato in apposito contenitore o reparto SU cui deveessere apposto un cartello con la scritta: "ALIMENTO NON IN VENDITA ED IN ATTESA Di GIUDIZIOVETERINARIO".Art. 78 Norme igienico-sanitarie per il personale, i locali e gli impianti1. Gli impianti <strong>di</strong> macellazione, lavorazione, deposito ed i punti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e somministrazione <strong>di</strong>alimenti dì origine animale, nonché le relative attrezzature, debbono essere conformi ai requisitiigienico-e<strong>di</strong>lizi e dì me<strong>di</strong>cina del lavoro previsti dalla normativa vigente.2 Tutti i suddetti impianti devono essere autorizzati dal Sindaco su parere del servizio veterinarioSella U.S.L. <strong>di</strong> competenza. Nei suddetti impianti il personale destinato anche temporaneamente edoccasionalmente a venire in contatto <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto con gli alimenti deve essere munito dì libretto <strong>di</strong>idoneità sanitaria ai cui all'articolo 37ael D.P.R. n.327/1980.3. Nei casi sospetti <strong>di</strong> malattie infettive e contagiose del personale <strong>di</strong> cui al comma precedentevalgono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327/1980.4. Nei locali in<strong>di</strong>cati al presente articolo è vietato fumare.5. In detti locali è, altresì, vietato l'accesso <strong>di</strong> animali.6. Per l'<strong>igiene</strong>, l'abbigliamento e la pulizia del personale addetto alla macellazione, deposito,lavorazione, manipolazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> origine animale valgono le norme previstedall'articolo 42 del D.P.R. n. 327/1980.7. Il personale operante all'interno degli stabilimenti <strong>di</strong> macellazione deve indossare, oltre all'abbigliamento in<strong>di</strong>cato al sopracitato comma, soprascarpe o stivali facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili edessere equipaggiato con idoneo portacoltelli lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile.B. Negli stabilimenti <strong>di</strong> macellazione, <strong>di</strong> lavorazione e <strong>di</strong> deposito degli alimenti, <strong>di</strong> origine animale,debbono essere sempre <strong>di</strong>sponibili, in apposito arma<strong>di</strong>o farmaceutico, i presi<strong>di</strong> sanitari in<strong>di</strong>spensabiliper assicurare le prime imme<strong>di</strong>ate cure in caso <strong>di</strong> infortunio o malessere.9. Qualora l'approvigionamento idrico venga assicurato, a mezzo pozzi artesiani o non, ecomunque sorgenti <strong>di</strong> proprietà privata (anziché a mezzo <strong>di</strong> pubblico acquedotto)è necessario chel'acqua sia sottoposta ad analisi chimico-batteriologica con frequenza possibilmente semestrale ecomunque, annuale, a cura del servizio multizonale, con esito <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiaratoria <strong>di</strong> potabilità.10. I risultati dell'analisi dovranno essere imme<strong>di</strong>atamente comunicati, oltre che alla <strong>di</strong>ttainteressata, al servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica, al servizio veterinario della U.S.L. competente.11. Qualora le acque non rispondano ai requisiti <strong>di</strong> potabilità, i suddetti servizi provvederannocon urgenza a sospenderne l'erogazione proponendo al Sindaco la emissione della relativa or<strong>di</strong>nanza.12. Lo smaltimento delle acque reflue degli impianti <strong>di</strong> macellazione, lavorazione e ven<strong>di</strong>ta deglialimenti ai origine animale deve avvenire conformemente a quanto previsto dalla legge 10 maggio 1976,
n. 319, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983,n 7, «e<strong>di</strong>ficata dalla leggeregionale 23 marzo 1984, n.13.Tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti <strong>di</strong> origine animale, devono essere conformia guanto <strong>di</strong>sposto dal D.H. 21 maggio 1973 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.13 I prodotti <strong>di</strong> salumeria, i prodotti <strong>di</strong> origine animale sfusi, le carni macinate nonché i tagli che laconsentono, debbono essere <strong>di</strong>stribuiti usando idonee pinze,palette,forchetta od utensilianaloghi.Art. 79 Disinfezione1- Negli impianti <strong>di</strong> cui al titolo II, i pavimenti, le pareti e le attrezzature dovranno essere, previapulizia e fondo con acqua calda sotto pressione, <strong>di</strong>sinfettate a norma della circolare n. 30 del 26 aprile1976 Sella <strong>di</strong>rezione generale dei servizi veterinari e successivi aggiornamenti.2. I prodotti, e tale scopo registrati ed autorizzati, dovranno essere utilizzati preferibilmente allaconcentrazione massima consigliata ed il tempo <strong>di</strong> contatto dovrà essere sufficiente prolungato, tenutoconto dell'azione neutralizzante che hanno le sostanze organiche eventualmente ancora presenti sullamaggior parte dei principi attivi.3. L'utilizzazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sinfettanti comporta un accurato risciacquo per l'eliminazione <strong>di</strong> ogniresiduo; in ogni caso i <strong>di</strong>sinfettanti non dovranno mai venire a contatto <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamentecon gli alimenti.4. In considerazione delle limitazioni precauzionali che impone l'uso delle sostanze <strong>di</strong>sinfettanti, sìauspica l'adozione, erogazione <strong>di</strong> vapore ad oltre 1OO°C, onde trattare opportunamente le parti idoneee che più delle altre siano soggette a venire a contatto con gli alimenti.TITOLO III NORME SANITARIE SULLA SANITÀ' ANIMALE EIGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALICAPITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALIArt. 80 Norme <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong>1. Vale quanto <strong>di</strong>sposto dal <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong> approvato con D.PR. 8 febbraio 1954,n. 320 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, a relativa circolare d'applicazione n. 55 del 25 giugno1954, Valgono inoltre le <strong>di</strong>sposizioni emanate dal presidente della giunta regionale.Art. 81 Norme per l'esercizio della professione <strong>veterinaria</strong>1. L'assistenza zooiatrica e l 1 attività del libero esercizio professionale sono soggette avigilanza 3sl servizio veterinario della U.S.L. ai sensi dell'articolo 22 delle legge regionale n. 19/1982 esuccessive mo<strong>di</strong>fiche. Chiunque intenda esercitare la . professione <strong>di</strong> veterinario sul territorio dellaU.S.L. deve richiedere la registrazione dei titoli che lo abilitino all'esercizio della professione- alservizio veterinario.2. Il servizio veterinario dell'area funzionale <strong>di</strong> sanità animale, <strong>igiene</strong> dell'allevamento edelle produzioni animali controlla l'attività degli aventi <strong>di</strong>ritto all'esercizio della libera professione<strong>veterinaria</strong> nell'ambito del territorio <strong>di</strong> competenza, per quanto riguarda gli obblighi <strong>di</strong>scendentida <strong>di</strong>sposizioni legislative.
3. I liberi esercenti sono tenuti a collaborare con il servizio veterinario della U.S.L. nellaprofilassi e nella lotta contro le malattie infettive e <strong>di</strong>ffuse degli animali.CAPITOLO XV NORME SUGLI AMBULATORI, CENTRI DI CURA ELABORATORI VETERINARIArt. 82 Ambulatori veterinari1. Gli ambulatori veterinari sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco sentito il parere delservizio veterinario della U.S.L. <strong>di</strong> competenza.2. E' esonerato da detta autorizzazione l' ambulatorio personale e privato in cui il me<strong>di</strong>coveterinario generico e specializzato esercita la propria professione3. Quest' ultimo tuttavia deve essere in possesso del relativo certificato <strong>di</strong> agibilità comeambulatorio veterinario ed il titolare deve segnalare, per l'accertamento dei requisiti dei locali, alservizio veterinario competente per territorio, l'inizio dell1 attività, corredando la segnalazionecon i documenti previsti ai punti 1} e 2) del successivo articolo 103.1 La domanda deve contenere:Art. 83 Procedure per l'autorizzazionea) generalità del titolare o del rappresentante legale se il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;b) l'ubicazione dell'ambulatorio;e) le generalità, i titoli professionali, accademici e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del veterinario responsabile.2. Alla domanda devono essere allegati:1) planimetria dei locali, in scala 1:100, datata e firmata da untecnico abilitato;2) elenco degli impianti ed attrezzature <strong>di</strong> cui sì intende dotare lastruttura se soggette a particolari regolamentazioni;3) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;4) <strong>di</strong>chiarazione e firma autenticata nelle forme <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> accettazione dell'incarico edella conseguente responsabilità da parte del veterinario;5) generalità e mansioni del personale non sanitario operante nella struttura;6) certificato <strong>di</strong> iscrizione alla camere <strong>di</strong> commercio, qualora si tratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>tta gestitain<strong>di</strong>vidualmente o in forme societaria;7) licenza d'uso dei locali e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della relativa tassadì concessione regionale (legge regionale 29 <strong>di</strong>cembre 1930, n. 60, e successive mo<strong>di</strong>ficazionied integrazioni);8 )copia della domanda <strong>di</strong> autorizzatone per l 'installazione dell'apparecchiatura ra<strong>di</strong>ologicaove è necessario.
Art. 84 Requisiti1. Gli ambulatori veterinari devono <strong>di</strong>sporre in relazione alle effettive esigenze dì servizio <strong>di</strong>idonei locali e spazi da a<strong>di</strong>bire a:1) sala d'attesa;2} una o più sale per l'esecuzione delle prestazioni <strong>di</strong>agnostiche e terapeutiche3) un servizio igienico2. Tali ambienti devono essere adeguatamente areati ed illuminati, <strong>di</strong> superficie e <strong>di</strong> altezzaregolamentari3. I locali n. 2 e n. 3 devono inoltre avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili almeno fino all'altezza <strong>di</strong> metri 2 con chiusino per lo scarico delle acque luride chedeve essere assicurato in modo igienico e razionale.4. Le sale <strong>di</strong> visita devono contenere tutta la attrezzatura, strumentario edapparecchiatura in relazione all'esercizio della specifica attività nonché un lavabo conrubinetteria non azionata a mano e con acqua calda e fredda.5. Laddove esiste un apparecchio per la <strong>di</strong>agnostica ra<strong>di</strong>ologica devono essere osservatele norme relative vigenti.6 Devono esservi inoltre adeguate attrezzature per lo smaltimento dei materiali patologici,compresi i campioni e le spoglie <strong>di</strong> animali se si effettuano esami ai laboratorio solo per i clientiIn alternativa il titolare dell'ambulatorio deve stipulare apposita convenzione con enti o altrespecializzate allo smaltimento <strong>di</strong> cui sopra; il trasporto <strong>di</strong> detti materiali dovrà avvenire secondo leprescrizioni dettare dal servizio veterinario della U.S.L. competente.6. Nel caso in cui nella stessa struttura coes istano la attività <strong>di</strong> commercio e toelettatura è quellaveterinarie, le due attività devono essere esercitate in locali separati che possiedano in<strong>di</strong>vidualmentei requisiti richiestiArt. 85 Centri <strong>di</strong> ricovero e cura - Definizione - Requisiti - Autorizzazioni1. I centri <strong>di</strong> ricovero a cura sono istituzioni sanitarie veterinarie fornite <strong>di</strong> attrezzature per ladegenza degli animali.2. Tali centri devono essere dotati <strong>di</strong> tutte le caratteristiche degli ambulatori integrate da:reparto <strong>di</strong> ricovero animali con attrezzature <strong>di</strong>stinte per ciascuna specie;- reparto cucina e deposito alimenti;- reparto o attrezzatura per 1'isolamento degli animali infetti.3. Le modalità <strong>di</strong> richiesta e dì rilascio dell'autorizzazione sonoconformi a quelle in<strong>di</strong>cate per gli ambulatori.3. Tali centri dovranno possedere adeguate attrezzature per lo smaltimento dei materialipatologici e delle carogne o convenzioni seconde quanto previsto per gli ambulatori.
Art. 86 Laboratori veterinari1. Sono laboratori veterinari le istituzioni sanitarie ove si effettuano analisi ad uso veterinario ascopo <strong>di</strong> accertamenti <strong>di</strong>agnostici per conto terzi.2. Per l'apertura, l'esercizio, il trasferimento, la trasformazione e comunque per le variazionidelle con<strong>di</strong>zioni esistenti <strong>di</strong> un laboratorio l'autorizzazione è concessa dal Sindaco su conforme pareredel servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.3. La domanda deve contenere:- generalità del titolare o del rappresentante legale se -il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;- l'ubicazione del laboratorio;le generalità, i titoli professionali, accademici e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del <strong>di</strong>rettore.4. Alla domanda devono essere allegati:- planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato e corredata da unarelazione tecnico illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;- elenco delle analisi che si intendono svolgere e delle relative attrezzature <strong>di</strong> laboratorio;- - copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;- <strong>di</strong>chiarazione a firma autenticata nelle forme dì legge dì accettazione dell'incarico e dellaconseguente responsabilità da parte del <strong>di</strong>rettore sanitario;- documentazione comprovante i titoli professionali accademici e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del <strong>di</strong>rettore e delpersonale sanitario operante nella struttura;- certificato <strong>di</strong> iscrizione alla camera <strong>di</strong> commercio qualora si tratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>tta gestita in<strong>di</strong>vidualmente o informa societaria;- licenze d'uso dei locali, usabilità e ricevuta comprovante l'avvenutoVersamento della relativa tassa <strong>di</strong> concessione regionale.5. L'autorizzazione non è necessaria per le analisi che il veterinario esegue per ì propri clienti nelproprio ambulatorio.6. I lavoratori veterinari devono <strong>di</strong>sporre, in relazione alle effettive esigenze dì servizio, <strong>di</strong> idoneilocali e spazi da a<strong>di</strong>bire a:1) un vano o reparto per il ricevimento dei campioni;2) un vano o reparto per la classificazione., la preparazione e la conservazione dei campioni daesaminare;3) uno o più locali o reparti <strong>di</strong> adeguata superfìcie per la esecuzione delle analisi;4) attrezzature per le attività amministrative e per l'archivio;5) un servizio igienico.7. Qualora nel laboratorio si effettui anche il prelievo del materiale da esaminare, questo deveessere effettuato da un veterinario in un vano separato adeguatamente attrezzato per tale scopo.8 I locali precedentemente elencati devono essere sufficiente ampi, con pareti, pavimenti,ed infissifacilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili e tali da assicurare per areazione, illuminazione, umi<strong>di</strong>ficazione etermoregolazione, un ambiente <strong>di</strong> lavoro igienico.
9 .I locali <strong>di</strong> cui al punto 3) devono essere forniti <strong>di</strong> lavabo con acqua calda e fredda e rubinetteria nonazionata a mano.10. I laboratori veterinari devono essere dotati dì apparecchiature tecniche in buone con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> efficienza, adeguatamente <strong>di</strong>mensionate per l'esecuzione del numero <strong>di</strong> analisi da effettuare e<strong>di</strong>donee ad eseguirle correttamente.11. L'impianto deve essere altresì dotato <strong>di</strong> attrezzature adeguate per lo smaltimento dei materialipatologici atte ad evitare la propagazione <strong>di</strong> malattie contagiose,13. Ai fine <strong>di</strong> accertare il grado <strong>di</strong> efficienza e <strong>di</strong> affidabilità i laboratori veterinari sonosoggetti a controlli <strong>di</strong> qualità che perio<strong>di</strong>camente saranno <strong>di</strong>sposti dal servigio veterinario.CAPITOLO XVI SPOSTAMENTO E DISTRUZIONE ANIMALIArt. 87 ,-Spostamento animali morti1. Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti agli impianti <strong>di</strong> trasformazioneindustriale delle spoglie dovrà avvenire con certificazione del veterinario ufficiale competente per territorio.Art.88 Infossamento ed incenerimento1. Per l'eventuale infossamento o incenerimento <strong>di</strong> spoglie animai; valgono le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cuiall'allegato n- 1).Art. 89 Trasformazione industriale delle spoglie animali1. Per la trasformazione delle carni e degli avanzi animali non idonei al consumo umano ènecessario:1) evitare <strong>di</strong> mutilare gli animali durante la manipolazione per ridurre al minimo il rischio derivante da<strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> materiale patologico;2) utilizzare per il trasporto delle carcasse automezzi chiusa ed impermeabilizzati facilmentelavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;3) che ogni stabilimento tenga aggiornato un apposito registro <strong>di</strong> carico e scarico degli animalitrasformati.Art. 90 Carni e rifiuti alimentari desrinatì all'alimentazione animale ad usozootecnico1. E' consentita l'utilizzazione <strong>di</strong> carni macellate fresche, non idonee al consumo umano, perl'alimentazione degli animali. In caso <strong>di</strong> trasporto fuori comune le stesse dovranno essereaccompagnate da un certificato sanitarie.2. Dal momento della raccolte al trasporto ed alla lavorazione il materiale dovrà esseremantenuto in modo igienico ed a regime <strong>di</strong> freddo onde evitare le moltiplicazione della carica battericainiziale e con essa l'eventuale alterazione dei requisiti dì commestibilità.
3. Per la somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non <strong>di</strong> qualunque provenienza, e <strong>di</strong>alcuni prodotti <strong>di</strong> origine animale valgono le norme previste dalla O.M. 10 maggio 1973, mo<strong>di</strong>ficate dallaO.M. 21 marzo 1979, integrate da quelle del D.M- 14 settembre 1981.4. Per l 1 utilizzazione delle carni e dei rifiuti alimentari destinati alla alimentazione animale e aduso zootecnico valgono le norme previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, mo<strong>di</strong>ficata dalla legge 8marzo 1968, n. 399 sulla "<strong>di</strong>sciplina della preparazione e commercio dei mangimi".5. Il materiale utilizzato per la produzione e lavorazione <strong>di</strong> alimenti per piccoli animali deve essereottenuto in modo igienico ed a regime <strong>di</strong> freddo, onde evitare la moltiplicazione della carica battericainiziale e con essa l'eventuale alterazione dei requisiti <strong>di</strong> commestibilità.6. Per il trasporta <strong>di</strong> detti prodotti valgono le norme previste dall'articolo 8 della O.M.10 maggio1973 e successive mo<strong>di</strong>fiche, dall'articolo 13 del D.M. 14 settembre 1981, e dal comma 2 delpresente articolo.Art.. 91 Requisiti dei depositi e stabilimenti per la lavorazione delle spoglie edavanzi animali1. Oltre a rispondere a quanto previsto dal D.P.R. n. 320/1954 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni e alle norme igienico-e<strong>di</strong>lizie tali impianti debbono avere ì seguenti requisiti:a) pavimenti lavabili, impermeabili, <strong>di</strong>sinfettabili e muniti <strong>di</strong> idonea canalizzazione per ilconvogliamento delle acque <strong>di</strong> scarico ai <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> trattamento e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione;b) pareti impermeabili, lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili per almeno metri 2 <strong>di</strong> altezza;e) <strong>di</strong>spositivi atti ad impe<strong>di</strong>re l'accesso nei locali <strong>di</strong> insetti, topi, ed altri animali;d) netta separazione tra i reparti <strong>di</strong> lavorazione e quelli <strong>di</strong> deposito del prodotta finito; il deposito e lasalatura delle pelli possono essere consentiti in un unico locale;e) idoneo impianto <strong>di</strong> lavaggio e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione degli automezzi nonché dei vari reparti edattrezzature. Inoltre detti impianti devono essere dotati <strong>di</strong> spogliatoi e servizi igienici come previsto dalD.P.R.n. 327/1930;f) <strong>di</strong>spositivi adeguati per l'eliminazione degli odori.Art. 92 Igiene del personale1. Il personale dovrà essere protetto durante il lavoro da sopravesti, guanti, stivali, impermeabili, edovrà avere a <strong>di</strong>sposizione i <strong>di</strong>sinfettanti necessari. Dovranno inoltre essere rispettate le norme previsteper il personale addetto ai macelli e laboratori C.E.E-CAPITOLO XVII COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE,ORNAMENTALI, SELVATICI ED ESOTICIArt. 93 Norma generale1. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio <strong>di</strong> animali d'affezione e ornamentali, deveessere in possesso anche della autorizzazione sanitaria del Sindaco su parere del servizio veterinariodella U.S.L. competente.
Art. 94 Commercio <strong>di</strong> animali selvatici ed esotici1. Il commercio degli animali selvatici facenti parte della fauna nazionale può avvenire soltanto nelrispetto delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 1S7, recante norme sui principigenerali 6 <strong>di</strong>sposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la <strong>di</strong>sciplina della caccia nonché nellalegge regionale. Il commercio degli animali appartenenti alla fauna esotica può avvenire soltanto nelrispetto delle norme contenute nella legge 19 <strong>di</strong>cembre 1975, n. 874 sulla ratifica e l'esecuzione dellaconvenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via <strong>di</strong> estinzione, firmato aWashington il 3 marzo 1973, nella legge 10 luglio 19S2, n. 558 sulla accettazione e 1'esecuzionedell'emendamento al paragrafo 5) bell'articolo 11 della suddetta convenzione, nonché nel <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong>attuazione approvato con D.M. 31 <strong>di</strong>cembre 1983.Art. 95 Importazione animali1. Ogni attività <strong>di</strong> importazione <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> cui al presente capo, e soggetta al parere delcompetente servizio veterinario che lo concederà ogni qualvolta il richiedente <strong>di</strong>mostrerà <strong>di</strong> averprovveduto ad allestire idonei locali <strong>di</strong> isolamento per la prescritta quarantena.Art. 96 Requisiti1. Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque si detengono animalid'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici devono possedere ì seguenti requisiti:a) non devono comunicare <strong>di</strong>rettamente con locali <strong>di</strong> abitazione;b) essere forniti <strong>di</strong> acqua potabile, servizi igienici;e) devono essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se del caso, provvisti <strong>di</strong> idonei aspiratori;d) i locali nei quali vengono tenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in rapporto al numerodelle specie animali oggetto <strong>di</strong> commercio ed alle specie commerciali. Particolari strutture devono esserepreviste per il ricovero <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> grossa taglia ivi inclusi i rettili esotici e animali selvatici.2. Deve sempre essere garantito un. confortevole ed adeguato contenimento degli, animali che devonoessere messi in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non nuocere alle persone nel rispetto dì rigorose norme <strong>di</strong> sicurezza;a) i locali devono essere provvisti <strong>di</strong> box o <strong>di</strong> idonei recinti sufficientemente ampi e tali daconsentire il benessere, degli animali;b) il pavimento dei box, recinti e gabbie dovrà sempre essere tale da consentire il deflusso delle urinee l'igienica raccolta delle feci;e) le parti interne dei locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e degli ambienti destinati al ricovero devono essere dì Colorechiaro, impermeabili e lavabili fino alla altezza <strong>di</strong> almeno metri 2 dal suolo;d) il pavimento <strong>di</strong> tutti i locali deve essere <strong>di</strong> materiale lavabile e costruito con adeguata pendenzanonché munito <strong>di</strong> condutture per gli scoli con chiusura idraulica. Gli esercizi o negozi per il commerciodegli animali vivi devono inoltre essere muniti:1) <strong>di</strong> adeguato arma<strong>di</strong>o frigorifero per la conservazione <strong>di</strong> alimenti deperibili per l'alimentazionedegli animali;2) <strong>di</strong> acquari, rettilari e quant’ altro necessari per la stabulazione <strong>di</strong> animali, muniti <strong>di</strong> impianti termiciadeguati alle necessità fisiologiche delle specie ricoverate;3) i rifiuti e gli scarti dovranno essere raccolti a mezzo <strong>di</strong> idonei contenitori, rimossi giornalmente
I contenitori dovranno perio<strong>di</strong>camente essere <strong>di</strong>sinfettati.3 Negli eserciticeli ven<strong>di</strong>ta dovranno essere tenuti appositi registri <strong>di</strong> carico e scarico degli animalArt. 97SegnalazioniOgni caso <strong>di</strong> morbilità e mortalità dovrà essere segnalato tempestivamente al servizioveterinario competente che <strong>di</strong>sporrà per gli eventuali provve<strong>di</strong>menti. L'esercizio pertanto deve essereprovvisto <strong>di</strong> apposita cella o arma<strong>di</strong>o frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali morti.CAPITLO XVIII ESERCIZI DI TOELETTATUBA ANIMALIArt. 98 Autorizzazione e requisiti1. L'apertura <strong>di</strong> sale da toelettature per cani e gatti (e/o altri animali ornamentali o <strong>di</strong> affezione) èsubor<strong>di</strong>nata all'autorizzazione sanitaria del Sindaco, previo parere favorevole del servizio veterinariodella U.S.L.2. Dette strutture devono essere costituite almeno da:1) sala d' attesa;2) sala per toelettatura;3) servizio igienico.2. I locali <strong>di</strong> cui ai numeri 2 e 3 devono avere i pavimenti impermeabili con chiusino per lo scaricodelle acque luride e <strong>di</strong> lavaggio che deve essere assicurato in modo igienico e razionale. Le paretilavabili e <strong>di</strong>sinfettabili almeno sino all'altezza <strong>di</strong> metri 2,3. Il locale <strong>di</strong> cui al numero 2 deve essere dotato <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> acqua calda e <strong>di</strong> adeguateattrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli animali, tenuto sempre in con<strong>di</strong>zioni igieniche attead evitare la trasmissione <strong>di</strong> eventuali malattie.4. I locali devono essere tenuti sempre in perfette con<strong>di</strong>zioni igieniche, e devono essere statiautorizzati a tale uso.4. Presso gli esercizi suddetti può essere esercitata la professione <strong>veterinaria</strong> a con<strong>di</strong>zione che visiano appositi ambulatori autorizzati a norma del precedente articoloCAPITOLO XIX STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE E LA CONSERVAZIONE DI ESCHE DIORIGINE ANIMALEArt..-. 99 Norme1. Le attività <strong>di</strong> produzione, allevamento e conservazione <strong>di</strong> larve ed altre esche <strong>di</strong> origine animaleper la pesca sono soggette ad autorizzazione dell’ autorità <strong>comunale</strong> previo parere dei servizicompetenti e nel rispetto delle seguenti nonne;1) che i locali siano sottoposti responsabilmente a permanente custo<strong>di</strong>a;
2) che gli avanzi animali da utilizzare siano trasportati con autoveicolo chiuso e tecnicamenterispondente, il quale dovrà essere lavato e <strong>di</strong>sinfettato sul posto dopo lo scarico, ivi compresi glieventuali contenitori ;3) che sia istituito un sistematico controllo da parte del veterinario ufficiale al fine <strong>di</strong> accertare,oltre al resto, che le carogne e le parti <strong>di</strong> carne giungano scortate dai documenti sanitari;4) che alla fine della stagione <strong>di</strong> produzione, ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il servizio<strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica o il servizio veterinario, tutti i locali e le attrezzature, ivi comprese le pareti esterne ele imme<strong>di</strong>ate a<strong>di</strong>acenze, siano convenientemente <strong>di</strong>sinfettati e <strong>di</strong>sinfestati;5) che la ripresa dell'attività all'inizio <strong>di</strong> ogni stagione sia notificata ai servizi sopra menzionati,che <strong>di</strong>sporranno per la prescritta vigilanza, secondo le rispettive competenze;6) che gli allevamenti siano situati a congrua <strong>di</strong>stanza da abitazioni, in modo da evitare fasti<strong>di</strong> allapopolazione e fondati reclami, e rispondenti alle norme previste per le industrie insalubri;7) che tutte le aperture dei locali in cui sì effettua l'allevamento siano munite <strong>di</strong> reticella a magliafitta, atta ad evitare la fuga <strong>di</strong> mosche nell'ambiente esterno;B) che gli allevamenti siano dotati <strong>di</strong> inceneritore per gli scarti con <strong>di</strong>spositivo per l'eliminazionedegli odori secondo tecniche moderne e idonei impianti <strong>di</strong> lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione;9) che tutta la struttura sia dotata <strong>di</strong> idonea recinzione atta a non permettere l'accesso <strong>di</strong> animalirandagi;10) che l'allontanamento dei rifiuti liqui<strong>di</strong> eventuali aia- effettuata in maniera igienica;11) per eventuale colorazione delle esche possono impiegarsi solo coloranti ammessi dalle normevigenti;12} che le esche vengano confezionate nel luogo <strong>di</strong> produzione.2. In sede al rilascio della autorizzazione potranno essere prescritti altri adempimenti oltre quelli soprain<strong>di</strong>cati, a giu<strong>di</strong>zio dei servizi <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica e veterinario.3. L'autorizzazione sarà altresì rilasciata sotto con<strong>di</strong>zione dì revoca, qualora non venganoottemperate le suin<strong>di</strong>cate prescrizioni.Art. 100 Ven<strong>di</strong>ta, conservazione e trasporto <strong>di</strong> esche animali1. Gli esercizi dì ven<strong>di</strong>ta sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità <strong>comunale</strong> su parere delservizio veterinario.2. La conservazione e ven<strong>di</strong>ta delle esche animali dovranno avvenire in razionali confezionioriginali, sigillate e mantenute a temperatura <strong>di</strong> refrigerazione. Il trasporto <strong>di</strong> tali prodotti deve avvenirein regime <strong>di</strong> freddo e con automezzi ritenuti idonei dal servizio veterinario competenteche rilascerà attestazione.CAPITOLO XX IMPIANTI INCUBAZIONE UOVAArt. 101 Autorizzazione sanitaria1. L'attivazione degli impianti <strong>di</strong> incubazione delle uova <strong>di</strong> pollame per le produzione a scopo <strong>di</strong>commercio <strong>di</strong> materiale avicolo, è soggetta ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi dal Sindaco suparere del servizio veterinario, cui gli interessati devono rivolgere domanda, nella quale devono essere
in<strong>di</strong>cati il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, e corredata da pianta planimetrica inscala 1:100 datata s firmata da un tecnico abilitato.Art. 102 Registrazione autorizzazioni1 Presso l'ufficio veterinario della U.S.L. deve essere istituito un registro nel quale sono trascrittigli estremi dell'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente, l'esito dei controlli effettuati ed ognialtra osservazione riguardante le con<strong>di</strong>zioni igienico-sanitarie degli impianti.Art. 103 ubicazione incubatoi1. Gli incubatoi devono essere ubicati in luogo idoneo e conformi alle norme vigenti.Art. 104 Caratteristiche1. Ogni incubatoio deve <strong>di</strong>sporre dei seguenti locali:1) locali per la ricezione delle uova, la loro selezione, conservazione, <strong>di</strong>sinfezione, l'eventualelocale per la <strong>di</strong>sinfezione, il lavaggio e/o per la bonifica sanitaria delle uova contro la micoplasmosiaviarie, ed il loro incassettamento;2) camere <strong>di</strong> incubazione, quelle cioè dotate delle incubatrici e camere <strong>di</strong> schiusa attrezzate perla speratura delle uova e la loro schiusa;3) locale per la raccolta dei pulcini dei cestelli <strong>di</strong> schiusa, la selezione, il controllo del sesso; glieventuali trattamenti (debecaggio, vaccinazione, ecc), l'inscatolamento, il confezionamento, lostoccaggio e la spe<strong>di</strong>zione.3. Le tre suin<strong>di</strong>cate sezioni devono essere perfettamente coor<strong>di</strong>nate fra loro, devono permettereuna lavorazione ad una sola via e, al tempo stesso, essere il più possibile isolabili sanitariamente.Inoltre l'impianto deve essere recintato e <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> acqua potabile.Art. 105 Servizi1.Oltre alle sezioni suin<strong>di</strong>cate avranno essere previsti degli ambienti per il settore “servizi" ed inparticolare i seguenti:1) spogliatoi e servizi igienici secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/1980;2} con<strong>di</strong>zionamento e filtraggio dell'aria;3) locali per il lavaggio e la <strong>di</strong>sinfezione delle attrezzature ed incubazione e schiusa;4) magazzino per le scatole e il materiale <strong>di</strong> esercizio e <strong>di</strong> recupero;5) uffici.Art. 106 Caratteristiche strutture murarie1. Per le strutture murarie degli ambienti devono essere impiegati materiali ad alto poterecoibente, capaci <strong>di</strong> garantire il massimo isolamento termico e acustico e quin<strong>di</strong> temperature il. piùpossibile costanti.
2. I pavimenti e le pareti, queste ultime fino a metri 2 <strong>di</strong> altezza devono essere impermeabili,lavabili e <strong>di</strong>sinfettabiliArt. 107 Temperatura, umi<strong>di</strong>tà e ventilazione1. I dati riguardanti la temperatura, umi<strong>di</strong>tà e ventilazione dei locali, sale, macchine, incubatrici edautomezzi a<strong>di</strong>biti al trasporto sono forniti dal competente ufficio veterinario della U.S.L.Art. 108 Caratteristiche degli impianti <strong>di</strong> incubazione e schiusa1. Le incubatrici devono essere costruite con materiali che, oltre a consentire il costantemantenimento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incubazione, permettano l'uso <strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>sinfettanti. Medesimecaratteristiche devono avere gli impianti <strong>di</strong> schiusa.Art. 109 Norme igieniche1. Al termine <strong>di</strong> ogni operazione i pavimenti e le pareti devono essere imme<strong>di</strong>atamente puliti elavati con forti getti <strong>di</strong> acqua calda e successivamente irrorati con idonee soluzioni <strong>di</strong>sinfettanti.2. Una volta alla settimana tutti i locali devono essere opportunamente <strong>di</strong>sinfettati.Art. 110 Incubatrici e impianti <strong>di</strong> schiusa1. La pulizia e <strong>di</strong>sinfezione delle incubatrici devono essere fatte il più frequentemente possibile;2. Prima del trasferimento delle uova le incubatrici dovranno essere accuratamente pulite, lavatee <strong>di</strong>sinfettate.Art. 111 Speratura delle uova1. Gli apparecchi per la speratura delle uova devono essere puliti e <strong>di</strong>sinfettati prima e al termine<strong>di</strong> ogni operazione.Art. 112 varie1. Ogni attrezzatura che interviene nel ciclo della lavorazione deve essere mantenuta in perfettaefficienza e costantemente <strong>di</strong>sinfettata.Art. 113 Tipi <strong>di</strong> uova da incubare ed accertamenti <strong>di</strong>agnostici1. Negli impianti previsti dall'articolo 122 debbono essere incubate soltanto "uova provenienti daallevamenti riconosciuti indenni da pullorosi", ai sensi dell'articolo 151 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, e che non siano colpiti da altre misure restrittive <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong>.2. Le uova poste ad incubare debbono portare un contrassegno chiaramente leggibile conl'in<strong>di</strong>cazione Sella sigla <strong>di</strong> riconoscimento dell'allevamento <strong>di</strong> origine.
3. Una percentuale delle uova non schiuse ed i pulcini venuti eventualmente a morte debbonoessere inviati, da parte dei gestori degli impianti, agli istituti zooprofilattici sperimentali o relativesessioni per gli accertamenti <strong>di</strong>agnostici del casa.3. L'esito <strong>di</strong> tali accertamenti deve essere comunicato al servizio veterinario della U.S.L. nonchéai gestori degli impianti che ne cureranno la trascrizione sul registro <strong>di</strong> cui all'articolo 4 dell'or<strong>di</strong>nanzadell'alto commissariato per l'<strong>igiene</strong> e la sanità pubblica del 0 <strong>di</strong>cembre 1956.Art. 114-Registro incubatoio1. Presso ogni incubatoio dovrà essere tenuto, aggiornato, un registro <strong>di</strong> carico e scarico nel qualedebbono annotarsi;- la provenienza a il numero delle uova;- la data della loro immissione nelle incubatrici;- la percentuale <strong>di</strong>schiusa;- il nominativo e la sede del fornitore delle uova:- Ics sede dell'acquirente e degli acquirenti dei pulcini;- la data della loro spe<strong>di</strong>zione;- il mezzo con cui viene effettuata la consegna o la spe<strong>di</strong>zione.Art. 115 Commercio pulcini1 Tutti i riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> pulcini, sotto qualsiasi forma -o aspetto, ad eccezione degli scambi a caratterefamiliare, dovranno registrare la loro attività presso il servizio veterinario della competente U.S.L. edovranno chiaramente in<strong>di</strong>care1.1) denominazione e ragione sociale della <strong>di</strong>tta;2) l'origine dei pulcini;3) la <strong>di</strong>tta fornitrice;4) il mezzo con cui viene effettuata la consegna ai clienti;:5) i nominativi e gli in<strong>di</strong>rizzi dei clienti ed il numero dei pulcini consegnati.2. Dovranno altresì tenere a <strong>di</strong>sposizione del servizio veterinario, per almeno tre mesi, tutti icertificati <strong>di</strong> origine e sanità dei pulcini ed in particolare quelli relativi alla immunità da pullorosi.3. Qualora negli allevamenti avicoli si verificassero delle mortalitàeccedenti la me<strong>di</strong>a, gli interessatidovranno darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al servizio veterinario che provvedere ad accertare, a mezzodei laboratori autorizzati, la causa della morte.4. I pulcini morti dovranno essere <strong>di</strong>strutti secondo le modalitàconcordate con il servizio veterinario della U.S.L. competente.
CAPITOLO XXI RICOVERI ANIMALIArt. 116 Richiesta dì licenza e<strong>di</strong>lizia - Esame progetti - Pareri1. Chiunque intenda costruire ricoveri animali, ampliare, mo<strong>di</strong>ficare o demolire quelli esistenti, devechiedere apposita autorizzazione al Sindaco e sottostare alle prescrizioni procedurali e tecnichepreviste dalle vigenti norme regolamentari.2. Tutti i progetti attinenti costruzioni <strong>di</strong> interesse zootecnico o comunque destinate ad attività <strong>di</strong>allevamento animale dovranno essere obbligatoriamente sottoposti all'esame ed al parere dei servizioveterinario della U.S.L. competente.Art. 117 Autorizzazione dì agibilità o usabilità1. Per le costruzioni contemplate nell'articolo precedente è necessaria prima del loro utilizzo,l'autorizzazione <strong>di</strong> agibilità rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del servizio veterinario, anche perquanto previsto dal successivo articolo 144.Art. 118 Rilascio dell'autorizzazione <strong>di</strong> agibilità1- II Sindaco, entro i termini previsti dalla normativa vigente dal ricevimento della comunicazionedell'interessato <strong>di</strong> avvenuto approntamento dei locali, impianti ed attrezzature contemplatinell'articolo 135, rilascia l'autorizzazione previo accertamento della osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni delpresente <strong>regolamento</strong>, <strong>di</strong> leggi e .regolamenti speciali anche da parte del servizio veterinario per quanto<strong>di</strong> competenza.Art. 119 Contenuto della autorizzazione1. L'autorizzazione <strong>di</strong> cui all'articolo precedente deve contenere anche: l'in<strong>di</strong>cazione delle specie,categoria e numero massimo <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> cui viene autorizzato l'allevamento in relazione all'ampiezzadei locali.2. L'impresa titolare dell'autorizzazione deve segnalare all'autorità sanitaria competente ognieventuale variazione degli elementi sopra riportatiArt. 120 Registro delle autorizzazioni1. Il servizio veterinario annota su apposito registro, o scheda <strong>di</strong> stalla, gli estremi delleautorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provve<strong>di</strong>menti adottati in conseguenza atrasgressione al <strong>regolamento</strong> od alle normative <strong>di</strong> legge vigenti in materia.Art. 121 Ubicazione ricoveri1. I ricoveri animali devono essere ubicati m aperta campagna, in zone non comprese in centroabitato e nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche nonchè delle norme dei vigenti regolamenti,comunali <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> <strong>igiene</strong>.
Art. 122 Requisiti generali dei ricoveriI ricoveri devono assicurare agli animali con<strong>di</strong>zioni favorevoli alle loro esigenze fìsiologiche e produttive.Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda,igienica e tempestiva dì tutte le manualità sanitarie e <strong>di</strong> profilassi con adeguate strutture <strong>di</strong> cattura econtenimento oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso comealimentazione, abbeverata, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e su<strong>di</strong>ciume.Art. 123 Requisiti particolari dei ricoveri1. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica <strong>di</strong> allevamento prevede al fine <strong>di</strong>assicurare le migliori con<strong>di</strong>zioni igienico- sanitarie ed in particolare che siano dotati <strong>di</strong> sufficienteareazione e luminosità naturale o artificiale;2) I pavimenti saranno comunque <strong>di</strong> materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabili e<strong>di</strong>sinfettabili;3) i liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a tenutaperfetta, per mezzo <strong>di</strong> adeguati canaletti <strong>di</strong> scolo e defluire attraverso idonee apparecchiature per losmaltimento secondo le norme vigenti;4) qualora dall'allevamento siano esportati rifiuti soli<strong>di</strong> è necessario <strong>di</strong>sporre dì apposite concimaiea tenuta perfetta a conveniente <strong>di</strong>stanza dall'allevamento e dalla casa <strong>di</strong> civile abitazione;5) idonea attrezzatura <strong>di</strong> lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione.Art. 124 Parametri <strong>di</strong> ricoveri1. Per il mantenimento <strong>di</strong> un benessere fisiologico degli animali compatibile con buone produzionidegli stessi si in<strong>di</strong>cano le misure minime da rispettare nella costruzione dei ricoveri per singole specie ecategorie (Allegato 2).2. Eventuali variazioni <strong>di</strong> parametri minimi in<strong>di</strong>cati potranno essere approvati sulla base <strong>di</strong>specifiche relazioni tecniche proposte.Art. 125 Reparto <strong>di</strong> isolamento1. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo <strong>di</strong> qualsiasi specie oltre a sod<strong>di</strong>sfare alleesigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili debbono essere dotati, <strong>di</strong> apposito localee reparto <strong>di</strong> isolamento o quarantena.2. Il predetto locale, nettamente separato dagli altri, dovrà altresì <strong>di</strong>sporre per gli scarichi delleacque <strong>di</strong> lavaggio e dei liquami <strong>di</strong> apposita ed autonoma cisterna. Del pari attrezzi, indumenti personalie quanto utilizzato per gli animali in quarantena sarà strettamente riservato a questo fine e non potràessere rimosso senza preventivo accurato lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione.CAPITOLO XXII RICOVERI
Art. 126 Stalle <strong>di</strong> sosta1. L'esercizio delle stalle <strong>di</strong> sosta ed in genere dei locali da a<strong>di</strong>birsi a temporaneo o definitivoricovero <strong>di</strong> equini, ovini, bovini, caprini, suini, pollame, conigli come pure <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> qualsiasi altraspecie è subor<strong>di</strong>nato ad autorizzazione del Sindaco su domanda degli interessati e parere favorevoledel servizio veterinario competente.2. Questo provvederà ad accertare, con sopralluogo, che i locali siano anzitutto situati in. localitàidonea e provvisti dei necessari requisiti igienici. Qualora i locali non corrispondano alle esigenzesuddette, il Sindaco or<strong>di</strong>na i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale essi devono essereeseguiti.3. Ai gestori <strong>di</strong> questi ricoveri è fatto obbligo <strong>di</strong> tenere costantemente aggiornato un registro <strong>di</strong>carica e scarico <strong>di</strong> animai i.Art. 127 Maneggi, scuderie, serragli e circhi equestri1. L’ attivazione <strong>di</strong> serragli, maneggi, scuderie e circhi equestri è paramenti subor<strong>di</strong>nata al nullaostadel Sindaco che lo rilascerà, agli interessati sentito il parere favorevole anche del servizioveterinario.Art. 128 Batterie per pollame a lettiera permanente1. Le batterie a<strong>di</strong>bite al deposito ed allevamento del pollame dovranno essere in materiale chepossa permettere una facile pulizia e <strong>di</strong>sinfezione ed avere <strong>di</strong>mensioni come da in<strong>di</strong>cazioni del servizioveterinario della U.S.L..2. Le letterie permanenti per gli allevamenti (<strong>di</strong> pollame e <strong>di</strong> bovini) dovranno essereperio<strong>di</strong>camente rinnovate previa idonea pulizia e <strong>di</strong>sinfezione.Art. 129 Disinfezioni - Disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri1. Il Sindaco può emanare <strong>di</strong>sposizioni, su proposte del Servizio Veterinario, per il razionalericorso ad efficaci mezzi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione, <strong>di</strong> lotta e <strong>di</strong> prevenzione contro insetti, ro<strong>di</strong>tori ed altri animalinocivi e per la profilassi <strong>di</strong> malattie infettive.2, Come prescritto dall' articolo 18 del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong> 8 febbraio 1954, n.320,i mercati, le fiere,le esposizioni <strong>di</strong> animali i concorsi ippici e le gare cinefile sono soggette avigilanza <strong>veterinaria</strong> allo scopo <strong>di</strong> prevenire malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Sindaco sentito il parere del servizio veterinario dellaU.S.L. a cui spetta il compito <strong>di</strong> organizzare il servizio <strong>di</strong> vigilanza.CAPITOLO XXII/bis DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEGLIALLEVAMENTI D'ANIMALI DA PELLICCIAArt. 130 Autorizzazione1. L’ attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l' allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia deve essereautorizzata dal Sindaco previo parere favorevole del servizio veterinario della U.S.L. competente così,come previsto dall ’ articolo 24, lettera 9), del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong> D.P.R. 8 febbraio1954, n. 320. Gli animali devono godere <strong>di</strong> un adeguato stato <strong>di</strong> benessere in detti allevamenti.
Art. 131 Requisiti1. I locali dove ' si preparano gli alimenti e dove sì procede alla sopressione e scuoiaturadevono avere pavimenti e pareti fino all' altezza <strong>di</strong> metri due facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili conangoli e spigoli arrotondati e con fognolo - a chiusura idrica - al pavimento per il deflusso delle acque <strong>di</strong>lavaggio.2. I servizi igienici e gli spogliatoi per il personale addetto - devono corrispondere ai requisitiprevisti dal D.P.R. n. 327/1980.3. L'acqua che alimenta l'allevamento deve essere <strong>di</strong>chiarata, potabile.4. Lo strumentario per la preparazione degli alimenti ci1 origine animale deve esserecostantemente tenuto in perfette con<strong>di</strong>zioni igieniche.Art. 132 Alimentazione1. Gli alimenti <strong>di</strong> origine animale destinati all'alimentazione dei visoni, volpi, ecc. devono essereconservati a temperatura frigorifera e provenire, scortati da certificato sanitario, da stabilimentisottoposti a vigilanza <strong>veterinaria</strong>.Art. 133 Soppressione1. Gli animali da pelliccia devono essere soppressi con meto<strong>di</strong> eutanasici (anidride carbonicaspecialità me<strong>di</strong>cinali ecc.) riconosciuti idonei dal veterinario ufficiale.Art. 134 Certificato <strong>di</strong> scorta pelli grezze1. Le pelli grezze destinate alle concerie devono essere trasportate in idonei contenitori facilmentelavabili, <strong>di</strong>sinfettabili, <strong>di</strong>sinfestabili, e scortate da una certificazione del veterinario ufficiale, attestanteche le pelli da conciare provengono da animali non sottoposti a provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong> alfine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che esse siano veicolo <strong>di</strong> malattie contagiose.CAPITOLO XXIII ESERCIZI PER LA VENDITA DI MANGIHIArt. 135 Denuncia attività1. I riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali <strong>di</strong> qualsiasi speciedovranno comunicare la loro attività al servizio veterinario segnalando fra l'altro gli estremi delle licenze<strong>di</strong> commercio e l'ubicazione della riven<strong>di</strong>ta, o fabbrica o mulino.2. Tale <strong>di</strong>sposizione si estende agli impren<strong>di</strong>tori agricoli che producano mangimi anche solo peruso aziendale.Dovranno essere inoltre tempestivamente comunicate al servizio veterinario competenteeventuali variazioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> ragione sociale, nonché <strong>di</strong> cessata attività.3. Da parte delle camere <strong>di</strong> commercio dovrà essere segnalato., alla fine <strong>di</strong> ogni anno, alla U.S.L.competente per territorio, l'elenco aggiornato <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>tte produttrici <strong>di</strong> mangimi.4. Le confezioni dei mangimi e degli integratori dei mangimi devono corrispondere ai requisitiprevisti dalla normativa vigente sulla mangimistica (Legge 15 febbraio 1963, n. 281 Legge 8 marzo1968, n. 399, e relativi decreti applicativi).
CAPITOLO XXIV VIGILANZA. IGIENICA DEL LATTE A QUALSIAS1 USODESTINATOArt. 136 Con<strong>di</strong>zioni igienico ambientali1. Spetta al servizio veterinario procedere a perio<strong>di</strong>che ispezioni alle vaccherie per controllarel'osservanza delle norme prescritte relativamente alle con<strong>di</strong>zioni igieniche dei locali, allo stata sanitarioe <strong>di</strong> nutrizione degli animali e alla qualità dei foraggi e mangimi utilizzati.2. Con particolare cura devono essere esaminate le con<strong>di</strong>zioni igieniche e funzionali dellemammelle.3. La produzione del latte deve ubbi<strong>di</strong>re ai principi basilari dell'<strong>igiene</strong>. Esso deve essere protettoda ogni contatto <strong>di</strong>fetto o in<strong>di</strong>retto con sorgenti anche potenziali <strong>di</strong> inquinamento e contaminazionein tutte le fasi dalla mungitura alla raccolta, deposito e trasporto, lavorazione e confezionamento.Art. 137 Denuncia degli animali lattiferi1 . Tutti gli animali lattiferi appartenenti alle specifiche razze da latte, devono essere denunciatial servizio <strong>veterinaria</strong> della U.S.L. competente non più tar<strong>di</strong> <strong>di</strong> otto giorni dalla data <strong>di</strong> immissionenella stalla. Dovranno essere pure denunciate tutte le ven<strong>di</strong>te e le pennute che avverranno entro iltermine anzidetto.Art. 138 Autorizzazione1. Per il rilascio dell' autorizzazione da parte del Sindaco per la apertura <strong>di</strong> una vaccheria ilservizio veterinario dovrà effettuare idonee ispezioni per accertare le con<strong>di</strong>zioni igieniche dei locali elo stato sanitario e <strong>di</strong> nutrizione degli animali e, inoltre, per accertare il rispetto delle norme invigore in materia <strong>di</strong> smaltimento <strong>di</strong> letame e liquami.Art. 139 Requisiti1. I locali da. a<strong>di</strong>bire a vaccheria e posta fissa debbono possedere i seguenti requisiti:a) ampiezza, proporzionale al numero degli animali, da ricoverare in. ragione <strong>di</strong> non meno <strong>di</strong> 30 mc.per capo. Può essere consentita una. capacità, inferiore quando il veterinario giu<strong>di</strong>chi che l'ambiente siaadeguatamente dotate <strong>di</strong> finestre e <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> ventilazione.b) sufficiente ricambio d ’ aria a mezzo <strong>di</strong> finestre comunicanti <strong>di</strong>rettamente con l'esterno;c) pavimento in materiale ben connesso antisdrucciolevole, impermeabile, con pendenze e scoliregolari e adatti fognoli muniti <strong>di</strong> chiusini che consentano il facile e completo deflusso dei liquami;d) pareti interne in materiale agevolmente sanificabile;e) mangiatoie in materiale idoneo e facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile con angoli e spigoli arrotondatied idonei abbeveratoi.2 Per ali allevamenti a stabulazione libera su lettiere su lettiere permanenti sono richieste, in quantoapplicabili, le norme su in<strong>di</strong>cate. In ogni caso il sottostante alla lettiera deve essere costruito , in da evitarela <strong>di</strong>spersione dei liquami.
3. Della vaccheria devono far parte:1) un locale attiguo destinato alla filtrazione ed alla refrigerazione del latte. Detto locale deve avere ilpavimento e le pareti lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, queste ultime almeno fino a metri 2 <strong>di</strong> altezza;2) un locale per il deposito, lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione dei recipienti ed attrezzature qualora ritenutonecessario;3) un locale provvisto <strong>di</strong> servizi igienici, docce e lavabi, con i requisiti previsti dall'articolo 28 del D.P.R.n. 327/1980.4. Tutti i locali suddetti devono essere dotati <strong>di</strong> abbondante acqua potabile e tenuti costantemente conla massima pulizia.Art. 140 Visita sanitaria1. Il servizio veterinario della U.S.L. accerterà lo stato sanitario delle mammelle delle vacche lattifereutilizzando le opportune ricerche sul latte prodotto che possono essere effettuate in allevamento,integrandole, in caso <strong>di</strong> necessità, con ricerche <strong>di</strong> laboratorio per accertare stati patologici anche subclinicidella mammella.2. Il latte prodotto da bovine con problemi <strong>di</strong> mastite dovrà essere sequestrato e <strong>di</strong>stratto destinato aduso zootecnico.Art. 141 Igiene della mungitura1. La mungitura deve effettuarsi, qualora non si <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> apposita sala <strong>di</strong> mungitura, in ambientetranquillo e igienicamente idonea seguendo le norme consuetu<strong>di</strong>narie anche nel susseguirsi dei lavori <strong>di</strong>stalla; in particolare l'asportazione del letame e la foraggiata dovranno seguire la mungitura.2. Il personale dovrà prepararsi convenientemente ed igienicamente indossando appropriatiindumenti da impiegarsi solo per la mungitura.3. Prima <strong>di</strong> iniziare la mungitura, anche se meccanica, il personale dovrà provvedere al lavaggio ed almassaggio delle mammelle e dei capezzoli, nonché al lavaggio, <strong>di</strong>sinfezione e risciacquo delle tettarelle.4. I primi getti <strong>di</strong> latte, munti a mano, non debbano essere spruzzati sulle mani, sulla lettiera opavimento. Debbano es sere raccolti in un recipiente a fondo nero ed osservati attentamente per controllarnela normalità. Compiute le operazioni su menzionate e dopo 1 minuto circa dal massaggio si dovrà iniziare lamungitura.Art. 142 Igiene e controllo delle attrezzature1. Terminata la mungitura nell'apposito locale <strong>di</strong> lavaggio le varie attrezzature utilizzate devono esseresottoposte ad un imme<strong>di</strong>ato, meto<strong>di</strong>co ed accurato lavaggio, detersione, <strong>di</strong>sinfezione ed abbondanterisciacquo.2. Le mungitrici meccaniche a fine mungitura devono essere sottoposte ad adeguato lavaggio conapposita soluzione detergente e <strong>di</strong>sinfettante e successivamente con acqua potabile in nodo da ottenere unaperfetta pulizia e <strong>di</strong>sinfezione della macchina in ogni sua parte evitando il se<strong>di</strong>mentarsi al suo interno <strong>di</strong>sostanze chimiche <strong>di</strong>sinfettanti. Le mungitrici dovranno inoltre essere frequentemente sottoposte ad adeguatolavaggio e manutenzione smontando le varie parti in modo da consentire una perfetta pulizia ed eliminando ipossibili <strong>di</strong>fetti tecnici che possono determinare nelle lattifere problemi <strong>di</strong> mastite.
3. I contenitori del latte devono essere a chiusura, ermetica, - <strong>di</strong> materiale idoneo a contenere alimenti,ed essere, dopo l'uso, costantemente sottoposti a lavaggio con soluzione detergente ed antisettica erisciacquo con abbondante acqua potabile e sistemati in modo da assicurarne lo sgocciolamento.4. I contenitori vuoti ed i contenitori frigoriferi devono essere sistemati in un locale con pavimentolavabile e <strong>di</strong>sinfettabile e rispondente alle comuni norme: dell'<strong>igiene</strong>.5. I contenitori frigoriferi dovranno essere sottoposti a frequenti trattamenti tali da evitare laformazione al loro interno <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti che costituirebbero possibili colonie <strong>di</strong> germi dannosi anche allacaseificazione.Art. 143 Divieti1. Il latte non deve contenere residui derivanti da trattamenti <strong>di</strong> qualsiasi tipo ai quali siano statisottoposti gli animali.2. Per il latte prodotto da animali lattiferi sottoposti a trattamenti con integratori me<strong>di</strong>cati per lachemioterapia o la terapia vanno rispettati ì tempi <strong>di</strong> sospensione previ sti rispettivamente dai DD.MM. 14giugno 1985 e 4 agosto 1969.3. Per il latte prodotto da animali lattiferi dopo trattamento con specialità me<strong>di</strong>cinali a scopoterapeutico, vanno rispettati i tempi <strong>di</strong> sospensione in<strong>di</strong>cati per ogni singola specialità.Tale periodo non potràcomunque essere inferiore a 7 giorni dopo l'ultimo trattamento. Il latte prodotto durante il periodo <strong>di</strong>sospensione deve essere sottoposto a sequestro e può essere destinato ad uso zootecnico.1. La vigilanza -<strong>veterinaria</strong> si esercita inoltre:Art. 144 Vigilanza1) sull'uso e manutenzione, nonché sull'operazione <strong>di</strong> lavaggio e pulizia dei recipienti a<strong>di</strong>biti allaraccolta, conservazione e trasporto del latte alimentare ;2) sui mezzi <strong>di</strong> trasporto del latte alimentare dagli allevamenti al centri <strong>di</strong> raccolta,ai caseifici od aglistabilimenti <strong>di</strong> risanamento. Tali mezzi devono essere tenuti ben puliti e dotati <strong>di</strong> adatte coperture al <strong>di</strong> sottodelle quali l'aria circoli liberamente. Quando si tratti <strong>di</strong> autocisterne regolarmente autorizzate, il veterinariodovrà, paramenti vigilare sul lavaggio e <strong>di</strong>sinfezione delle medesime;3 ) sui caseifici all' interno dei quali nelle varie fasi della lavorazione del latte e dei suoi derivati dovrannoessere strettamente rispettate le norme igienico -sanitarie. I prodotti riscontrati in stato <strong>di</strong> alterazione oadulterati saranno sequestrati e <strong>di</strong>strutti.3. Gli addetti alla lavorazione dovranno essere in possesso del libretto sanitario regolarmenteaggiornato.Art. 145 Pecore e capre1. Per il rilascio dell'autorizzazione per tenere capre e pecore per la produzione del latte, il sindaco faeseguire dal competente servizio veterinario la visita sanitaria per accertare lo stato <strong>di</strong> salute degli animali dadestinarsi alla produzione del latte e le con<strong>di</strong>zioni igieniche dei ricoveri.
2. A prova <strong>di</strong> detto accertamento dovrà essere rilasciato un certificato attestante anche la sanità neiriguar<strong>di</strong> della brucellosi.Art.146 Lotta contro gli insetti e gli animali nocivi1. La lotta contro gli insetti, i ro<strong>di</strong>tori e gli animali nocivi costituisce un elemento importante per l'<strong>igiene</strong>del latte. E’ pertanto in<strong>di</strong>spensabile proteggere i locali a<strong>di</strong>biti a depositi del latte, come puredei recipienti e degli utensili da a<strong>di</strong>birsi alla sua raccolta e trasporto con idonee <strong>di</strong>fese passive.Art. 147 Approvvigionamento idrico1. L'acqua per l'approvvigionamento degli allevamenti ed io particolare per quelli a<strong>di</strong>biti alla, produzione<strong>di</strong> latte deve essere sufficientemente abbondante e presentare qualità fisiche, chimiche ebatteriologiche <strong>di</strong> assoluta potabilità.2. Il servizio veterinario dovrà procedere a perio<strong>di</strong>ci controlli per gli accertamenti che dovrannotendere soprattutto a conoscere l'origine e modalità dell' approvigionamento nonché la correttamanutenzione dei serbatoi, condutture e degli altri impianti utilizzati a questo fine.Art. 148 Raffreddamento del latte alla stalla1. Il raffreddamento del latte alla stalla non può sostituirsi alla applicazione delle con<strong>di</strong>zioni igienichegenerali che debbono sempre essere rispettate nel corso delle varie fasi dell'attività produttiva <strong>di</strong> unallevamento ed in particolare nella mungitura. Per il raffreddamento sì potrà ricorrere, oltre al metodo dellaimmersione dei bidoni in acqua, richieste da particolari esigenze <strong>di</strong> lavorazione, a idonei contenitori dotati <strong>di</strong>gruppo frigorifero, termostato ed agitatore.3. I contenitori utilizzati, oltre a <strong>di</strong>mostrarsi inerti nei confronti del latte, dovranno essere <strong>di</strong> materialechimicamente inattaccabile e resistere alla corrosione nei confronti del latte e soprattutto dei detergenti e<strong>di</strong>sinfettanti utilizzati per la loro pulizia e comunque conformi alla normativa vigente in materia.Art. 149 Lavaggio contenitori1. Ogni volta che si procede allo svuotamento dei contenitori <strong>di</strong> refrigerazione si procederà al lorolavaggio con acqua corrente potabile e fredda; alla detersione me<strong>di</strong>ante soluzione calda <strong>di</strong> un prodottodetergente alcalino (ad es. so<strong>di</strong>o carbonato al 2%), unito ad una energica azione meccanica(automatica se il serbatoio prevede questo tipo <strong>di</strong> lavaggio, oppure manuale} ; infine si procederà alla<strong>di</strong>sinfezione con una soluzione adatta, come ipoclorito so<strong>di</strong>ca a 200 p.p.m. <strong>di</strong> cloro attivo a freddo esuccessivo abbondante risciacquo con acqua potabile.Art. 150 Pulizia perio<strong>di</strong>ca1. Per pulizia perio<strong>di</strong>ca si deve intendere la eventuale <strong>di</strong>sincrostazione delle pareti dei contenitoridalla cosidetta (pietra del latte) e dal residui impiegando idonei preparati.2 Per la pulizia interna dei serbatoi e degli accessori e per quella esterna non si dovranno maiutilizzare spazzole od altri utensili metallici o comunque a superficie dura perché potrebbero rigare erecare abrasioni alle pareti o, lasciarvi residui ferrosi che rapidamente si ossiderebbero provocandoinconvenienti al latte e l'inizio <strong>di</strong> processi corrosivi sulle pareti stesse.
Art. 151 Utensili per mungitura e raccolta del latte1- Imme<strong>di</strong>atamente dopo la mungitura il latte deve essere trasportato fuori dalla stalla, collocatonel locale previsto all'articolo 156, raffreddato in con<strong>di</strong>zioni che gli consentano <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare ai requisitifissati per quanto concerne la destinazione del prodotto. Tutti gli utensili utilizzati per la mungitura e laraccolta del latte, nonché tutte le installazioni ed i recipienti in contatto con il latte devono esserefabbricati con materiale liscio, resistente alla corrosione, facilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile e tali danon trasmettere sostanze estranee al latte. Non devono servire per usi <strong>di</strong>versi dalla mungitura, dallaraccolta del latte o dal trasporto del medesimo.2. Dopo l'uso, gli utensili devono essere sottoposti a lavatura, detersione, <strong>di</strong>sinfezione erisciacquo. Tali operazioni, nonché il deposito degli utensili, devono aver luogo nel locale previstoall'articolo 158.3. Durante il deposito i recipienti devono essere capovolti su una mensolaArt. 152 Trasporto latte1. I mezzi <strong>di</strong> trasporto del latte in contenitori mobili rispondenti ai requisiti <strong>di</strong> legge devono esserein. buon stato <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> pulizia.2 Il latte non può essere trasportato contemporaneamente a sostanze che possono contaminarloe trasmettergli un qualsiasi odore.3. I contenitori utilizzati per il trasporto del latte devono essere razionalmente chiusi- Suirecipienti deve figurare un numero o una sigla atto alla identificazione dell1 azienda produttrice.4. Quando il trasporto del latte ha luogo me<strong>di</strong>ante autocisterne o serbatoi dell' azienda, questidevono rispondere ai requisiti previsti all'articolo 4S del D.P.R n. 327/1980. Devono altresì:- essere concepiti in modo che sia possibile uno scarico totale del latte;- essere dotati <strong>di</strong> tubi <strong>di</strong> riempimento puliti lavati detersi e risciacquati5. Le operazioni predette devono effettuarsi con prodotti e seconda modalità ammesse dallenanne vigenti in materia,6. Durante il carico e lo scarico del latte si dovranno adottare tutte le misure idonee a far si che igas <strong>di</strong> scarico del motore non abbiano a penetrare nei locali <strong>di</strong> deposita del latte.Art. 153 Trasporto del latte refrigerato1. Il trasferimento del latte dalle cisterne <strong>di</strong> refrigerazione alle autocisterne a<strong>di</strong>bite alla raccolta etrasporto del latte dovrà effettuarsi con tubi <strong>di</strong> aspirazione funzionanti con il vuota prodotto dalle stesseautocisterne.2. Le medesime dovranno essere sottoposte a- razionali, lavaggi e <strong>di</strong>sinfezioni che il servizioveterinario dovrà perio<strong>di</strong>camente controllare.3. Le cisterne a<strong>di</strong>bite al trasporto sono soggette a preventiva autorizzazione sanitaria.
Art. 154 Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> temperatura durante il trasporto per il latte e prodotti derivati1. Per il trasporto del latte in cisterna, crudo o pastorizzato, destinato agli stabilimenti <strong>di</strong>trattamento e confezionamento per il consumo <strong>di</strong>retto nonché per i prodotti lattiero caseari debbonoessere rispettate le temperature previste dall'articolo 51 del D.P.R. n. 327/1980.Art. 155 Libretto <strong>di</strong> idoneità sanitaria1. Il personale, anche temporaneamente addetta agli animali, lattiferi deve essere munito dellibretto <strong>di</strong> idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria, come previsto dall'articolo 37 del D.P.R. n.327/13B0.Art. 156 Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso <strong>di</strong> malattia delpersonale1. Valgono le norme previste nell'articolo 41 del D.P.R. n.327/1980.CAPITOLO XXV ANAGRAFE ZOOTECNICAArt. 157 Istituzione anagrafe zootecnica1. Il servizio veterinario ai ogni U.S.L. deve provvedere ad istituire l'anagrafe zootecnica con scopiesclusivamente sanitari e statistici.2 Con la stessa debbono essere rilevati gli allevamenti zootecnici e da red<strong>di</strong>to delle specie animaliesistenti nell’ ambito del territorio dei comuni associati. Entro il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno il servizioveterinario provvede a rilevare o ad aggiornare me<strong>di</strong>ante la scheda <strong>di</strong> allevamento <strong>di</strong> cui all'articolosuccessivo, i dati relativi agli allevamenti stessi.3. La predetta scheda, dovrà essere compilata in duplice esemplare <strong>di</strong> cui uno viene trattenuto dalservizio veterinario.4. La detenzione anche temporanea <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> qualunque specie zootecnica ed a qualsiasititolo deve essere autorizzata dall'autorità <strong>comunale</strong> su parere favorevole del servizio veterinario dellaU.S.L.Art. 158 Scheda d'allevamento1. La scheda d' allevamento dovrà contenere il nome del legale rappresentante dell'allevamento,la località dove lo stesso si effettua, nonché tutti gli altri elementi in<strong>di</strong>cati nella stessa.Art. 159 Registro <strong>di</strong> allevamento1. Ogni allevatore riceverà, a cura del servizio veterinario, un registro <strong>di</strong> allevamento costituito dadue sezioni:1° sez: in essa dovranno essere apportate, a cura dell'allevatore, tutte le variazioni sulla consistenzanumerica dell'allevamento stesso;
2° sez: riguarda, l'allevamento in generale - in questa parte verranno registrati tutti gli interventi <strong>di</strong>carattere igienico –sanitari effettuati nell'allevamento; <strong>di</strong>sinfezione, <strong>di</strong>sinfestazioni, vaccinazioni,sterilizzazioni, esami <strong>di</strong>agnostici e trattamenti terapeutici, singoli o <strong>di</strong> massa.3. Il registra <strong>di</strong> allevamento, firmato dall'allevatore e controfirmato dal veterinario aziendale o <strong>di</strong>fiducia, dovrà essere esibito ad ogni richiesta del servizio veterinario.Art. 160 Classificazione degli animali1. Gli animali, delle varie specie, vengono classificati nelle seguenti categorie :a) categorie bovine: tori, vacche, buoi, vitelloni, vitelli, vitelle, manzi;b) categorie suine: verri, scrofe, lattonzoli, magroni, suini da ingrasso;e) categorie equine: stalloni, cavalli, castrati, cavalle, puledri, asini, muli, bardotti;a) categorie ovine e caprine: pecore, arieti, agnelli, capre, becchi, capretti ;e) categorie: conigli e pollame;f) altre.CAPITOLO XXVI DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELL'APICOLTURAArt. 161 Definizionia) "apicoltore" chiunque allevi le api sia come attività principale sia come attività secondaria;b) "alveare" l'arnia contenente più <strong>di</strong> un fava e la famiglia <strong>di</strong> api;e) "apiario" uno o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;d) "alveare stanziale" l1alveare che non viene spostata nel corso dell'anno ;f) "alveare nomade" l'alveare che viene spostato uno o più volte nel corso dell'anno.Art. 162 Denuncia degli alveari e autorizzazione1. I possessori <strong>di</strong> apiari <strong>di</strong> qualunque tipo devono farne denuncia al servizio veterinario dellaU.S.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima della attivazione, specificando lecaratteristiche degli apiari.Art. 163 Denuncia delle malattie delle api1. E' fatto obbligo a chiunque detenga alveari <strong>di</strong> denuncia-re, al Sindaco e al servizio veterinario dellaU.S.L. competente per territorio, l'insorgenza <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive delle api, accertata osospetta, e i casi <strong>di</strong> mortalità.
Art. 164 Interventi per la tutela dell'apicoltura1. Il servizio <strong>veterinaria</strong> della U S.L. vigila sulla attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia<strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari anche in collaborazione con gli espertidelle associazioni apicoltori.Art.165 Cessione <strong>di</strong> alveari e <strong>di</strong> api1. chiunque ceda api vive o provveda al trasferimento dì alveari deve avere il preventivo assenso deiservizio veterinario della U.S.L. dì destinazione e munirsi <strong>di</strong> certificazione rilasciata dal servizio veterinariodella U.S.L. competente per territorio, attestante che le api e gli alveari sono indenni da malattie infettive e<strong>di</strong>nfestive.Art. 166 Distanza degli apiari da e<strong>di</strong>fici e da immobili1. Gli apiari devono essere collocati a non meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci metri rispetto :a) agli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> civile abitazione;b) agli e<strong>di</strong>fici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;e) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;d) ai confini dì proprietà.2. Agli apicoltori possessori e detentori dì alveari noma<strong>di</strong>, le norme del presente articolo si applicanoimme<strong>di</strong>atamente.4. Sono fatte salve le norme <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> <strong>veterinaria</strong> urbana.CAPITOLO XXVTI DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA. DELLE ELICICOLTURAArt. 167 Denuncia allevamenti e autorizzazione1. L ' attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo, per l’allevamento <strong>di</strong> chiocciole destinate all' alimentazionedeve essere denunciata al Sindaco e al servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio almeno 30giorni prima dell'inizio dell'attività, specificando le caratteristiche dell'impianto ed è subor<strong>di</strong>nata, al rilasciodelle autorizzazioni sanitaria.XXVIII DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURAArt. 168 Denuncia allevamenti e autorizzazione1. L'attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo, per l'allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong>vermicomposta deve essere denunciata al Sindaco e al servizio veterinario della U.S.L. competente perterritorio" almeno 30 giorni prima dell1 inizio della attività specificando le caratteristiche dell'impianto ed èsubor<strong>di</strong>nata al rilascio della autorizzazione sanitaria.
Art. 169 Materiale da usare1. Le sostanze organiche utilizzate, come substrato, per l'allevamento dei lombrichi, non devono esserefonte <strong>di</strong> propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.2. La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme previstedal <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica.CAPITOLO XXIX DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELLARACHICOLTORAArt. 170 Denuncia allevamenti e autorizzazione1. L ' attivazione <strong>di</strong> impiantì <strong>di</strong> qualunque tipo per l’ allevamento dei bachi da seta deve essereautorizzata dal Sindaco previo parere favorevole del servizio veterinario della U.S.L. competente che forniràgli opportuni suggerimenti.CAPITOLO XXX ALLEVAMENTI ITTICIArt. 171 Autorizzazione1. Chiunque intenda iniziare una attività per 1' allevamento, del pesce ed altri animali acquatici devefarne domanda al Sindaco, specificando la località, la superficie del terreno sommerso espresso in ettaricon allegata pianta planimetrica, le specie ittiche che si intendono allevare, la presunta produzione, la duratadell'attività e il tipo <strong>di</strong> allevamento specificando, on apposita relazione, le caratteristiche tecniche degliimpianti che si intendono realizzare a mante dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 1993, n.11.2. Il servizio veterinario della U.S.L. accerterà, me<strong>di</strong>ante apposito sopralluogo e con idonei esami <strong>di</strong>laboratorio chimici e batteriologici, l'idoneità sanitaria delle acque e verificherà che le griglie <strong>di</strong> separazionedelle acque pubbliche vengano collocate in modo da non consentire la fuoriuscita dall’ allevamento <strong>di</strong> pesceper la salvaguar<strong>di</strong>a sanitaria.3 L'autorizzazione viene rilasciata fatte salve le vigenti norme <strong>di</strong> legge ed in particolare l'articolo 100,quarto comma, del D.P.R. 2.4 luglio 1977, n. 616 e, qualora le acque siano comunque collegate con quellepubbliche, ne deve essere data comunicazione alla regione e alle province territorialmente interessate.4. Con l'autorizzazione vengano stabilite le con<strong>di</strong>zioni da osservare per La salvaguar<strong>di</strong>a sanitaria e perla collocazione delle griglie <strong>di</strong> separazione <strong>di</strong> cui al punto precedente.Art. 172 Trasporto e destinazione del pesce1. Chiunque detiene o trasporta, a scopo <strong>di</strong> commercio specie ittiche aventi misure non inferiori alla,metà <strong>di</strong> quelle consentito per la pesca ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, deve esseremunito <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> provenienza da parte del titolare dell' allevamento. Detta <strong>di</strong>chiarazione che havali<strong>di</strong>tà 24 ore, ne giustifica il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle autorità <strong>di</strong> vigilanza.2. La <strong>di</strong>chiarazione deve in<strong>di</strong>care:a) l'allevamento <strong>di</strong> provenienza;
) quantità del pesce ripartito per principali specie;e) destinazione ;d) data <strong>di</strong> partenza e ora <strong>di</strong> carico;e) generalità ed in<strong>di</strong>rizzo del destinatario;f) targa del mezzo <strong>di</strong> trasporto.Art. 173 Destinazione del novellarne <strong>di</strong> pesce allevato1. Valgono le norme previste dall'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 1993, n.11.Art. 174 Controlli sanitari negli allevamenti ittici1 II servizio veterinario della U.S.L effettuerà controlli perio<strong>di</strong>ci per accertare le con<strong>di</strong>zioni sanitarie delleacque e del pesce in allevamento e adotterà le misure necessarie per prevenire la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattie nelbacino idrico.2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al servizio veterinario, con almeno 24 ore<strong>di</strong> anticipo, la partenza dell'allevamento delle varie partite <strong>di</strong> pesce prodotto affinchè possano esseresottoposte a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione.3. Il pesce prodotto in allevamento a norma <strong>di</strong> quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1963,n.59, può essere venduto <strong>di</strong>rettamente al consumatore purché l'interessato ne faccia appositarichiesta al Sindaca che potrà autorizzarla a con<strong>di</strong>zione che la ven<strong>di</strong>ta venga effettuata in un locale inpossesso delle caratteristiche previste per gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei prodotti ittici e che l'orario <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta sia comunicato al servizio veterinario.3. 11 Sindaco, sentito il parere del servizio veterinario, potrà comunque autorizzare laven<strong>di</strong>ta in. allevamento anche alle con<strong>di</strong>zioni sanitarie previste per la ven<strong>di</strong>ta- ambulante e postofisso in quanto applicabili.Art. 175 Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pesci vivi1. Qualora nell'allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animalid'affezione (a scopo amatoriale) le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> ispezione devono essere concordate colservizio veterinario che dovrà anche accertarne lo stato sanitario per evitare la possibile <strong>di</strong>ffusione<strong>di</strong> malattie infettive ed infestive.Art. 176 Trattamenti terapeutici1. I trattamenti terapeutici e profilattici <strong>di</strong> massa dovranno avvenire nel rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia2. Di tali trattamenti dovrà essere data specifica comunicazione al servizio veterinario casicome prevista dai DD.MM. 14 giugno 1985 e 4 agosto 1969 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.
Art. 177 Pesca a pagamento1. L'apertura al pubblico <strong>di</strong> acque comunque destinate alla pesca a pagamento è soggettaad autorizzazione da parte del Sindaca su parere del servizio veterinario.2. Qualora le acque siano collegate con quelle pubbliche l'autorizzazione viene rilasciatafatte salve le vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e ne viene data comunicazione alla regione e alleprovince limitrofe interessate.3. Nel caso <strong>di</strong> cui al comma precedente con 1 ' autorizzazione venganostabilite le con<strong>di</strong>zioni da osservare per la salvaguar<strong>di</strong>a sanitaria, e per lacollocazione <strong>di</strong> griglie <strong>di</strong> separazione delle acque nelle quali ha luogo lapesca a pagamento da quelle del bacino idrografico collegato.4. Le norme previste dal presente articolo valgono anche per le acque gestite daassociazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato gratuitamente ai soci.5. Il servizio veterinario effettua controlli perio<strong>di</strong>ci per accertare le con<strong>di</strong>zioni sanitarie delpesce destinato alla pesca e pagamento e propone al Sindaco le misure necessarie perprevenire la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> epizoozie nel bacino idrografico.Art. 178 Pesca sportiva - Problemi igienici1. E' fatto <strong>di</strong>vieto ai pescatori <strong>di</strong> abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo gli argini deicorsi d’acqua naturale e nelle loro imme<strong>di</strong>ate vicinanze o <strong>di</strong> immettere rifiuti nelle acque aisensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11.Art. 179 Ripopolamento1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti deve essere accompagnatoda certificato <strong>di</strong> origine e sanità e, prima <strong>di</strong> essere immesso nei corpi idrici, deve esseresoggetto a preventiva controllo da parte del veterinario dell'unità sanitaria localeterritorialmente competente, al fine <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattie infettive ed infestive.2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, od in stato fisicoanormale, devono essere consegnati, a cura <strong>di</strong> chi effettua il ripopolamento, al servizioveterinario per il controllo.3. Copia dei referti <strong>di</strong>agnostici deve essere trasmessa alle province ed ai comuniterritorialmente interessati.4. In caso <strong>di</strong> epizoozie, su proposta del veterinario della U.S.L. vengono <strong>di</strong>sposti gliinterventi tecnici da adattarsi a salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio ittico.5. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essersi, data imme<strong>di</strong>atacomunicazione ai <strong>di</strong>partimenti regionali, alle province ed ai comuni territorialmentecompetenti.Art. 180 Divieto <strong>di</strong> pesca1. E' vietata la pesca in acque inquinate da sostanze organiche, chimiche fisiche ocomunque in vicinanza degli sbocchi <strong>di</strong> fogna o comunque a <strong>di</strong>stanza non inferiore a metri 200dagli sbocchi dì fogna.
CAPITOLO XXXI PROFILASSI DELLA RABBIAArt. 181 Denuncia <strong>di</strong> morsicature1. Le denunce fatte a norma degli articoli 253 e 254 del T.U. delle leggi sanitarie, econcernenti casi <strong>di</strong> rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da parte <strong>di</strong> animali, debbonoessere inoltrate con urgenza al servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica e al servizio veterinario perprovve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> rispettiva competenza.i2. Il servizio veterinario della U.S.L. provvede, quando non sia già custo<strong>di</strong>to, a farcatturare l'animale, e sottoporlo al sequestra per il prescritto periodo <strong>di</strong> osservazionecomunicando l'esito al servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica.3. Il sequestro, <strong>di</strong> norma avviene presso il canile pubblico : tuttavia, su richiestadell'interessato il Sindaco può autorizzare il sequestro fiduciario.Art. 182 Animali morsicatori1. I cani e gli altri animali morsicatori nonché quelli sospetti <strong>di</strong> rabbia anche se nonmarsicatori, non vanno mai abbattuti durante il predetto sequestro. In questi casi si devecercare, con ogni mezzo, <strong>di</strong> catturare l'animale, in attesa della visita del veterinario dellaU.S.L.2. Quando ciò non sia possibile e, per la <strong>di</strong>fesa e la tutela della incolumità pubblica, sirenda invece assolutamente necessario .abbattere l'animale, perché esso costituisce gravepericolo, deve essere fatta imme<strong>di</strong>ata denuncia dell' abbattimento al servizio veterinario, cheprovvede al ritiro dell' animale e a tutti gli accertamenti del caso, per l' adozione delle misure<strong>di</strong> legge.Art. 183 Animali morsicati1. Per gli animali morsicati valgono le norme previste dal <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia<strong>veterinaria</strong> approvato dal D.P.R. n. 320/1954.Art. 184 Sequestro fiduciario animali morsicatori1. I detentori <strong>di</strong> cani ed altri animali morsicatori ai quali sia stato concesso <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>regli animali me<strong>di</strong>ante il sequestro fiduciario, devono sorvegliare costantemente lo statosanitario dei propri animali e denunciare imme<strong>di</strong>atamente al servizio veterinario competenteogni alterazione del carattere o della salute anche se non sembri un sintomo attribuibile allarabbia.2. Per la durata del sequestro devono custo<strong>di</strong>re gli animali ed impe<strong>di</strong>re che essi fugganood abbiano contatti con persone ed altri animali.3. Sono vietati interventi immunizzanti.4. L'interessato viene nominato sequestratario <strong>di</strong> fiducia e deve <strong>di</strong>chiarare <strong>di</strong> assumersitutte le responsabilità, <strong>di</strong> legge nella custo<strong>di</strong>a dell'animale e <strong>di</strong> comunicare tempestivamenteogni cambiamento <strong>di</strong> carattere o dello stato <strong>di</strong> salute che dovesse verificarsi nell'animaledurante il prescritto periodo <strong>di</strong> osservazione.
5. Qualora durante il sequestro fiduciario l'animale sfugga al controllo del proprietario,questi dovrà darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al servizio veterinario che provvedere perquanto <strong>di</strong> competenza6. In caso <strong>di</strong> marte dell'animale in osservazione il proprietario oltre a darne imme<strong>di</strong>atacomunicazione al servizio veterinario, dovrà tenere a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> questo, l'animale mortoper gli accertamenti del caso.Art. 185 Cani sospetti1. I cani che risultano clinicamente sospetti <strong>di</strong> rabbia o morsicati da animali rabbiosi,sospetti <strong>di</strong> esserlo o comunque rimasti, sconosciuti debbono sottostare alle <strong>di</strong>sposizionistabilite dall' articolo 203 del vigente <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia <strong>veterinaria</strong>..Art. 186 Museruole e guinzaglio1. Nelle strade molto frequentate dal pubblico, o comunque molto affollateparticolarmente in occasione <strong>di</strong> mercati, fiere, sagre, feste, nei pubblici esercizi, sui mezzi <strong>di</strong>trasporto collettivo i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costant ementemuniti <strong>di</strong> idonea museruola,tale da impe<strong>di</strong>re all'animale <strong>di</strong> mordere. Sono esenti dall'uso delguinzaglio e della museruola i cani da guar<strong>di</strong>a esclusivamente entro i limiti dei luoghi dasorvegliare, non aperti al pubblico.In quelli aperti al pubblico i cani dovranno essere tenutilegati oppure muniti <strong>di</strong> idonea museruola.2. Per i cani tenuti a catena è resa obbligatoria la comoda collocazione <strong>di</strong> un idoneoricovero che consenta all'animale <strong>di</strong> ripararsi dagli eventi atmosferici. La lunghezza dellacatena dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale.3. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da cacciaquando vengono rispettivamente utilizzati per la guar<strong>di</strong>a dei greggi, delle mandrie e per lacaccia, nonché i cani delle forse armate e della polizia quando sano utilizzati per servizio.Art. 187 Caratteristiche della museruola1. La museruola dovrà essere costruita <strong>di</strong> metallo, <strong>di</strong> solide strisce <strong>di</strong> cuoio o <strong>di</strong> altromateriale idoneo a terminare nella parte corrispondente alla bocca del cane con una crocieraformata da due asticelle metalliche o altro materiale idoneo che si intreccino ad angolo rettonella parte anteriore della museruola stessa o con altro <strong>di</strong>spositivo atto ad impe<strong>di</strong>re in modoassoluto che il cane possa mordere.2. Essa dovrà inoltre essere assicurata alla testa del cane in modo tale che il cane nonpossa liberarsene.Art. 138 Esonero della museruola1. Esoneri dall’obbligo della museruola sono concessi dal Sindaco, a richiesta delproprietario e con il parere del servirlo veterinario della U.S.L., il quale accerta lo stato chenon consente l'uso della museruola senza danno per l'animale. I cani esenti dalla museruoladebbono però essere condotti al guinzaglio.
Art. 189 Fuga o morte <strong>di</strong> animali in osservazione1. In caso <strong>di</strong>. ruga <strong>di</strong> animale morsicature l'incaricato della custo<strong>di</strong>a a qualsiasi titolo dovràdarne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al servizio veterinario della U.S.L. il quale informerà,dell'accaduto il servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblica per ì provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza. Per i casi <strong>di</strong>marte o <strong>di</strong> abbattimento improcrastinabile, durante il periodo <strong>di</strong> osservazione o a <strong>di</strong>agnosiclinica non accertata, sarà provveduto con debite precauzioni alla necroscopia ed al prelievodel materiale per ulteriori accertamenti.Art. 190 Strumenti per narcosi ed abbattimento1. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con il normalesistema del laccio, il veterinario ufficiale- può incaricare gli agenti, autorizzati dall'autoritàcompetente, all'uso <strong>di</strong> strumenti idonei per narcosi e <strong>di</strong>stanza., può chiedere l'intervento delleforze dell'or<strong>di</strong>ne, può altresì chiedere al Sindaco l'emissione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> abbattimento.CAPITOLO XXXII IGIENE VETERINARIA UEBANAArt.191 Detenzione cani e gatti - Obblighi1. I residenti nei centri urbani non possono detenere più <strong>di</strong> un cane o gatto adulto perfamiglia..2. La presenza <strong>di</strong> detti animali in numero superiore alla unità dovrà essere autorizzatodal Sindaco, sentito il parere del servizio veterinario a cui è affidato il compito <strong>di</strong> controllarel'idoneità dell'ambiente ove essi vengono custo<strong>di</strong>ti.3. Nei centri urbani i possessori <strong>di</strong> cani sono tenuti ad adottare tutte le misurenecessarie affinchè il suolo pubblico e specialmente le zone frequentate da bambini (parchi,giar<strong>di</strong>ni pubblici,) restino pulite.Art. 192 Inconvenienti igienici determinati da animali -Provve<strong>di</strong>menti1. Qualora la presenza <strong>di</strong> animali nei centri urbani determini inconvenienti igienici o rechi<strong>di</strong>sturbo alla quiete pubblica i proprietari o possessori saranno contravvenuti a norma delpresente <strong>regolamento</strong> e qualora non provvedano ad eliminare gli inconvenienti lamentati, ilSindaco provvederà con propria or<strong>di</strong>nanza al sequestro coattivo degli animali ed alla lorocusto<strong>di</strong>a presso il. canile pubblico o in altro luogo idoneo secondo la specie animale, a spesedegli interessati.Art. 193 Inconvenienti igienici provocati dai colombi terraioli1. Qualora i colombi terraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa <strong>di</strong>inconvenienti igienico-sanitari o qualora risultino affetti da malattie infettive trasmissibiliall'uomo si dovrà provvedere al loro <strong>di</strong>radamento me<strong>di</strong>ante mezzi biologici o farmacologici edeventualmente anche con la cattura con mezzi consentiti dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti.
2. La cattura dovrà essere effettuata da <strong>di</strong>tte appositamente attrezzate e autorizzatedall'amministrazione <strong>comunale</strong> sotto la vigilanza del servizio veterinario che potrà avvalersidella collaborazione degli organi <strong>di</strong> polizia municipale.3. I colombi catturati dovranno essere sottoposti a controllo veterinario e i capi cherisultino sospetti da forme patologiche dovranno essere portati alle sezioni zooprofilatticheper gli accertamenti del caso.4 Gli altri colombi catturati potranno essere avviati alla macellazione in macelliappositamente attrezzati e autorizzati.4. E' comunque vietata la loro destinazione al tiro a volo.TITOLO IV NORME RLATIVE ALLE GUARDIE ZOOFILE E ALLEASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA VIGILANZA SULLAPROTEZIONE DEGLI ANIMALI E PER LA DIFESA DELPATRIMONIO ZOOTECNIC0.Art. 194 Delega per la istituzione del servizio <strong>di</strong> vigilanza volontaria e gratuitasulla protezione degli animali1. Il Sindaco, a norma dell'articolo 3 del D.P.R- 31 marzo 1979 che attribuisce ai comunisingoli e associati., la funzione già esercitata dall'ente nazionale protezione animali, dìvigilanza, sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali., relativi allaprotezione degli animali ed alla <strong>di</strong>fesa del patrimonio zootecnico; a nonna dell'articolo 45 dellalegge 23 <strong>di</strong>cembre 1978, n. 833; a norma, dell'articolo 16 della, legge 4 maggio 19S2, n. 19 edell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 che prevedono la partecipazione <strong>di</strong>associazioni <strong>di</strong> volontariato a certe attività, delega il servizio veterinario dell'unità sanitarialocale ad istituire il servizio <strong>di</strong> vigilanza volontaria e gratuita relativo alla protezione deglianimali ed alla <strong>di</strong>fesa del patrimonio zootecnico.Art. 195 Compiti delle guar<strong>di</strong>e zoofile, volontarie e degli appartenenti alleassociazioni dì volontariato1. Le guar<strong>di</strong>e zoofile, volontarie (G.Z.V.) e gli appartenenti alle associazioni <strong>di</strong>volontariato, selezionati fra le domande dei residenti nella U.S.L., vengono coor<strong>di</strong>nate dalservizio veterinario della U.S.L. competente per territorio; ad essi incombe l'obbligo <strong>di</strong> fareosservare tutte le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamenti generali e locali riguardanti laprotezione degli animali e la <strong>di</strong>fesa del patrimonio zootecnico comunicando al servizioveterinario le eventuali infrazioni.2. Dovranno, me<strong>di</strong>ante opera <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> educazione, collaborare ad elevare illivello culturale-zoofilo della popolazione.
CAPITOLO XXXIII CANILI PRIVATIArt. 196 Autorizzazione canili1. Per l'apertura, esercizio, trasformazione o trasferimento <strong>di</strong> un canile o comunque per lavariazione delle con<strong>di</strong>2ionì esistenti, I' autorizzazione è concessa dal Sindaco su conformeparere del servizio <strong>veterinaria</strong> della 13.S.L-2. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere:1) generalità del titolare o del rappresentante legale se il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;2} l'ubicazione.2. Alla domanda devono essere allegati:1) planimetria dei locali, in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato e corredata dauna relazione tecnico-illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;2) elenco degli impianti ed attrezzature <strong>di</strong> cui si intende dotare la struttura;3) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuri<strong>di</strong>ca;4} certificato <strong>di</strong> iscrizione alla camera <strong>di</strong> commercio, qualora si tratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>tta gestitain<strong>di</strong>vidualmente o in forma societaria;5) licenza d'uso dei locali;6) il nominativo del veterinario <strong>di</strong> fiducia o responsabile sanitario dell'impianto.Art. 197 Requisiti canili1. I canili devono <strong>di</strong>sporre, in relazione alla effettiva presenta <strong>di</strong> cani, dì idonei locali espazi da a<strong>di</strong>bire a:a) reparto per il ricovero dei cani con box ben areati, ed illuminati <strong>di</strong>rettamentedall'esterno con pareti <strong>di</strong> materiale lavabile e <strong>di</strong>sinfettatile dotate dì attrezzature idonee acontenere l'alimento e con erogazione <strong>di</strong> acqua potabile continuamente rinnovabile.Detti box devono essere forniti <strong>di</strong>. canali <strong>di</strong> carico e scarico per lo smaltimento dei liquami anorma delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge;b) reparto <strong>di</strong> isolamento per cani ammalati o sospetti o <strong>di</strong> nuova introduzione, costituitoda box per singoli animali, nettamente separati al reparto ricovero.2. Il canile deve essere-ubicato in idonea località, essere- <strong>di</strong>scosto dai locali i abitazionee non avere comunicazione con essi. Tutti -i. box dovranno inoltre essere forniti <strong>di</strong> canali <strong>di</strong>scarico per lo smaltimento dei liquami e corredati con <strong>di</strong>spositivi anti-ratto. Il canile dovràinoltre essere dotato <strong>di</strong> servizi igienici, per il personale <strong>di</strong>pendente, con docce, arma<strong>di</strong>etti adoppio scomparto per il deposito rispettivamente degli indumenti personali e <strong>di</strong> quelli usati peril lavoro.3. Il personale addetto dovrà indossare guanti a perdere, tuta o vestaglia e stivali osoprascarpe facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili.4 I canili devono essere dotati anche <strong>di</strong> un ambulatorio-infermeria riservato agli animaliospitati, con requisiti previsti dall'articolo del presente <strong>regolamento</strong> con esclusione della sala<strong>di</strong> attesa e dei servizi igienici.
5. E’ comunque facoltà del Sindaco, sentito il servizio veterinario della U.S.L., <strong>di</strong> or<strong>di</strong>narela esecuzione <strong>di</strong> tutte quelle opere che si potranno ritenere opportune ai finì dell'<strong>igiene</strong> e dellapolizia <strong>veterinaria</strong>, nonché or<strong>di</strong>nare interventi vaccinali o terapeutici che si rendesseronecessari per evitare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> malattie nell'interno dell' impianto.Art. 198 Vigilanza1. Gli impianti <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti sono sottoposti a vigilanza da parte delservizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.Art. 199 Alimentazione1. La vigilanza <strong>veterinaria</strong> si eserciterà anche sulla alimentazione degli animali,ricoverati nei canili privati, e particolarmente sulle carni, sui residui della macellazione, <strong>di</strong>latteria, e <strong>di</strong> cucina.2. Le carni e i residui della macellazione saranno somministrati previa cottura ed anorma delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia.3. I residui <strong>di</strong> cucina dovranno essere sottoposti a nuova cottura. Il latte sfuso ed il siero<strong>di</strong> latte non sottoposto ad alcun trattamento termico, dovranno essere somministrati previabollitura.CAPITOLO XXXIV DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEI CIMITERI PERPICCOLI ANIMALI D'AFFEZIONE - CREMAZIONEArt. 200 Autorizzazione1 Per l'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione necessita l'autorizzazione delSindaco previo parere favorevole servizio <strong>di</strong> igiène pubblica e del servizio veterinario -Art. 201 Requisiti dei cimiteri1. Valgono le norme previste dal Titolo 10 del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia mortuaria D.P.R. 24giugno 1993, n 24.Art. 202 Inumazione1. I campi camini destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suoloidoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livellodella falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, dal piano <strong>di</strong>superficie del cimitero e, dopo che vi sia state deposto l'animale, deve essere colmata in modoche la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa e quella, affiorata dallaprofon<strong>di</strong>tà venga alla superficie.2. Per le inumazione non è consentito l'uso <strong>di</strong> casse <strong>di</strong> metallo, ma solo <strong>di</strong> legno.
Art. 203 Tumulazione1. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni cassa deve essere posta in loculo (otumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria,intonacato all'interno con cemento.3. Gli animali destinati- alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'ima<strong>di</strong> metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna <strong>di</strong> legno.Art. 204 Disposizioni particolari1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive <strong>di</strong>ffusive <strong>di</strong> cui all'articolo 1del <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong> polizia, <strong>veterinaria</strong> D.P.R..8 febbraio 1954, n. 320, la carogna deve essereavvolta con un lenzuolino imbevuto <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong>sinfettante.2. Se l'animale è portatore <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività vanno osservate le necessarie misureprotettive al fine <strong>di</strong> evitare la contaminazione ambientale.3. In entrambi i casi l’ animale deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una dì metallo achiusura ermetica, l'altra esterna <strong>di</strong> legno.Art. 205 Esumazione1. Le esumazioni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dairesti dell'animale si utilizzano per nuove inumazioni.Art- 206 Cremazione1. La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto<strong>di</strong> incenerimento.2. Le ceneri derivanti dalla cremazione <strong>di</strong> ciascun animale devono essere raccolte inapposita urna cineraria portante all’ esterno le generalità del proprietario, con le caratteristichesegnaletiche dell' animale. Nel cimitero deve essere pre<strong>di</strong>sposto un colombaio per raccoglierequeste urne. Le urne possono essere accolte presso i singoli proprietari.Art. 207 Sanzioni amministrative1. Le infrazioni alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente <strong>regolamento</strong>, quando nonriguar<strong>di</strong>no leggi, regolamenti e/o <strong>di</strong>sposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensidell'articolo 346 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, mo<strong>di</strong>ficato dall'articolo 31 delD.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, conl'ammenda da L- 20.000 a L. 200.000.2. L'importo potrà anche essere definito fra il minimo e il massimo, a <strong>di</strong>screzionedell'accertatore, secondo l'articolo 11 della citata legge n. 689/1981.3. Ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n.21 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni:
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienicosanitariespettano alla UU.SS.LL. (articolo 18, 20 comma);- l' attività istruttoria e preparatoria. concernente le sanzioni amministrative in materiaigienico-sanitaria, applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della U.S.L.InfossamentoAllegato 1) all'articolo 88Modalità <strong>di</strong> infossamento ed incenerimentoE’ il metodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione da utilizzare ogni qualvolta risulti praticabile. E' opportuno prima <strong>di</strong>scavare la fossa stabilire la località, d'intesa con i servizi competenti.Le <strong>di</strong>mensioni della fossa debbono avere come minimo una larghezza <strong>di</strong> metri 2,20 ed unaprofon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> metri 3. Una carcassa bovina occupa una superficie <strong>di</strong> M. 1,30 circa; le carcasse<strong>di</strong> quattro suini o <strong>di</strong> cinque ovini occupano, all’incirca, la stessa superficie.Per ogni metro dì profon<strong>di</strong>tà in più, la trincea può contenere un numero <strong>di</strong> animali doppio perunità <strong>di</strong> superficie.La fossa, ove si possono introdurre anche alimenti contaminati, deiezioni, etc...., va ricopertacon terriccio per almeno metri 1,80 e la sua superficie va livellata senza compattare il terrenoIncenerimentoL1incenerimento va effettuato, previo parere del servizio <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> pubblico, in modo da evitarela formazione <strong>di</strong> una eccessiva, quantità <strong>di</strong> fumo e <strong>di</strong> odori nauseanti tenendo conto dell'eventuale vicinanza ài agglomerati abitati.Il luogo ove effettuare 1'incenerìmerrto dove essere facilmente accessibile ai veicoli lontanoda e<strong>di</strong>fici, pozzi e sorgenti, da cumuli <strong>di</strong> paglia e fieno, da depositi dì mangimi, da lineeelettriche o telefoniche e da turbare sotterranee superficiali o eia fonti <strong>di</strong> gas; deve inoltreessere lontano dalla vista del pubblico.Materiale combustibile necessarioPaglia o fieno: per ogni carcassa bovina sono necessaxìe tre balle <strong>di</strong> paglia, o<strong>di</strong> fieno -Tavole dì legno pesante: pex ogni carcassa bovina, sono necessariaalmeno tre tavole <strong>di</strong> legno lunghe circa metri2,50 e con una sezione <strong>di</strong> 9,2 cmq.Particolarmente adatte a questo scopo sono letraversine <strong>di</strong> rotaie o simili. Qualora vengautilizzato materiale, <strong>di</strong> minori <strong>di</strong>mensioni ènecessario aumentarne proporzionalmente laquantità.Gomme: per ogni bovino sono necessari quattro-cinque copertoni d'auto,Legname per l1 accensione-.per ogni carcassa bovina sono necessari almeno20/25 Kg. dì legname leggero, reperibile a pressol'allevamento stesso o anche presso segherie, ecc....Carbone: per ogni carcassa <strong>di</strong> bovino snno necessari 230 kg. <strong>di</strong>-A-75
carbone <strong>di</strong> buona qualità ed in pezzi <strong>di</strong> 15/20 era. <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro; lacarcassa <strong>di</strong> un bovino giovane richiede una quantità <strong>di</strong> carboneproporzionalmente minore. Per ogni carcassa bovina possonoessere inceneriti, ponendole sopra <strong>di</strong> esse, 2 carcasse ovi -caprine o suine senza l'aggiunta <strong>di</strong> altro combustibile. Per ognicarcassa <strong>di</strong> piccolo animale in più è necessario aggiungere 45 kg.<strong>di</strong> carbone.Combustibile liquido: prima <strong>di</strong> accendere il fuoco è necessario imbibire tutto ilmateriale <strong>di</strong> cui è formata la pira con olio lubrificante <strong>di</strong> scarto oolio pesante o gasolio. Ogni carcassa bovina richiede almeno 4 litri<strong>di</strong> combustibile liquido, <strong>di</strong> cui e consigliabile avere qualche riservanel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà.Sumero animali (trasformazioni in bovino equivalenti)1 bovino adulto (vacca o toro) * 1C5 suini adulti = 1C5 pecore adulte - = 1CCalcolare il numero degli animali utilizzando come unità <strong>di</strong> misura il bovino equivalenti(C).Lunghezza della piraPer ogni C la pira deve essere lunga da 0,90 a 1 metro. Si potranno porre sopra ciascun C o2 suini o 2 ovi -caprini.Quantità <strong>di</strong> materiale combustibile per CPaglia o fienoTavole <strong>di</strong> legno pesante (2,50 cm x 9,2 cmq)Legname leggero per l'accensioneCopertoniCarboneOlio combustibileEsempio: 500 bovini = 500 C1000 suini = 200 e700 pecore =..140, CTOTALE 840= 3 balle x C= 3 tavole x e= 20-25 Kg x C= 4 x C= 230 Kg x C- 4 litri x CDa 840 C possono essere sottratti 200 C poiché sulla carcassa <strong>di</strong> ciascun bovino possono essereposti, senza aggiunta <strong>di</strong> combustibile,' 2 suini o 2 ovi -caprini; da cui 840 C – 200 C = 640 C.Lunghezza della pira (0,90 metri x 64.0 C) = 576 metriPaglia (3 balle x 640 C)= 1520 balleTavole <strong>di</strong> legname pesante (3 tavole x 640 C) = 1920 tavoleLegname leggero per accensione (20-25 kg x 640 C) = 12,3-16 t.Copertoni (4 x 640 C)= 2560 copertoniCarbone (230 kg x 640 C) = 147 t.Combustibile liquido (4,0 x 640 C)= 25 ettolitriPreparazione della piraLa base della pira è costituita da 3 file parallele <strong>di</strong> balle <strong>di</strong> paglia poste ad una <strong>di</strong>stanza ài circa 30cm tra loro. In ciascuna fila la stessa <strong>di</strong>stanza viene rispettata tra una balla e l'altra. Gli spazi vuoti
vanno riempiti con paglia sciolta. Su ciascuna fila e per tutta la sua lunghezza vanno appoggiate letavole <strong>di</strong> legno pesanti; sopra <strong>di</strong> esse, perpen<strong>di</strong>colarmente, vanno <strong>di</strong>stribuite a 15-30 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanzatra loro le tavole rimanenti.Infine vanno sistemati i copertoni e la legna piccola utile perl'accensione, insieme a della paglia che va sparsa sopra ad essi.Tutta la superficie della pira va ricoperta <strong>di</strong> carbone (2,5 q.li x m) in modo da creare un lettolivellato ; a questo punto potrebbe essere utile una pala meccanica. Sempre con una palameccanica si possono mettere sul rogo le carcasse degli animali in modo che le zampe siano rivolteverso l'alto e che la testa e la coda siano <strong>di</strong>stribuite alternativamente; è opportuno porre altra paglianegli spazi vuoti e sopra ai corpi.Dopo aver versato con secchi o apparecchi adatti o ancor meglio con una pompa il combustibileliquido (si raccomanda <strong>di</strong> non usare benzina) su tutta la pira, si accende in più parti il fuoco con unatorcia a combustione lenta, quando le con<strong>di</strong>zioni del tempo sono favorevoli ed il vento è costante,l'incenerimento delle carcasse avviene in circa 48 ora. E1 necessario sorvegliare costantemente ilfuoco, rimuovendolo occasionalmente, aggiungendovi, eventualmente, altro combustibile eriappoggiando sulla, pira i pezzi che via via cadano. Quando tutte le carcasse sono state bruciateed il fuoco sì è spento, è necessario interrare le ceneri e quin<strong>di</strong> ripulire, livellare ed arare il terrenopreparandolo per la semina.Allegato 2) all'articolo 124TABELLA n. 1 - MISURE MINIMESPECIE ANIMALEBovini adulti in postetra<strong>di</strong>zionaliMT. DI SUPERFICIE PERSOGGETTOMT. DI CUBATURA PERSOGGETTO6,5 19,0Giovani soggetti c.s. 4,0 11,5Vitelli c.s. 1,8 5,0Bovini adulti a stabulazionelibera5,5 16,0Giovani soggetti 3,5 10,0Vitelli 1,5 4.5Suini all'ingrasso peso me<strong>di</strong>oKg. 300,5 1,1peso me<strong>di</strong>o Kg. 60 0,8 1,8peso me<strong>di</strong>o Kg. 90 1,1 2,4Scrofa senza lattonzi 3,5 7,0Scrofe con lattonzi 10,0 20,0Pollame allevato a terra 0,17 0,42Pollame allevato in batteria 0,16 0,15