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Regolamento idrico integrato - Comune di Budrio

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SEZIONE ANORME GENERALI


Art. 1 Definizioni generaliNell'ambito del presente documento ove non <strong>di</strong>versamente ed espressamente in<strong>di</strong>cato valgono ledefinizioni appresso riportate.− Agenzia <strong>di</strong> ambito per i servizi pubblici <strong>di</strong> Bologna (ATO5): ente con personalità giuri<strong>di</strong>ca<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico costituito da enti pubblici (60 Comuni e la Provincia <strong>di</strong> Bologna) ai sensi <strong>di</strong>quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1999 n. 25 e ss.mm.. L'Agenzia <strong>di</strong> ambitoesercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamentodella gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessariregolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene allarelativa instaurazione, mo<strong>di</strong>fica o cessazione.− Gestore: HERA s.p.a. soggetto incaricato della gestione del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> nelterritorio dell'Agenzia <strong>di</strong> ambito <strong>di</strong> Bologna sulla base <strong>di</strong> apposita Convenzione stipulata conl’Agenzia <strong>di</strong> ambito.− Utente: persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca destinataria del servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>, intestataria o menodel contratto relativo ai servizi oggetto del presente regolamento.− Provincia <strong>di</strong> Bologna: ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acquereflue urbane, industriali, assimiliate alle domestiche e meteoriche in acque superficiali e sulsuolo, allo smaltimento <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> presso gli impianti <strong>di</strong> depurazione.− <strong>Comune</strong>: ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflueindustriali in pubblica fognatura, delle acque reflue domestiche sul suolo e in acquesuperficiali.− ARPA: agenzia preposta all’espressione <strong>di</strong> pareri tecnici finalizzati al rilascio delleautorizzazioni allo scarico <strong>di</strong> acque reflue contenenti sostanze pericolose in fognatura e incorpo <strong>idrico</strong> superficiale, nonché, in qualità <strong>di</strong> Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria, all’attività <strong>di</strong> vigilanza econtrollo <strong>di</strong> tutti gli scarichi.− AUSL: soggetto preposto al rilascio <strong>di</strong> pareri connessi alla realizzazione <strong>di</strong> opereacquedottistiche, al controllo della potabilità dell’acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.Art. 2 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>Ai sensi dell’art. 74, lett. r, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il "gestore del Servizio <strong>idrico</strong><strong>integrato</strong>" è " il soggetto che gestisce il Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> in un ambito territoriale ottimaleovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio<strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>".7


Il gestore del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> (d’ora in avanti "il gestore") ha i compiti e le attribuzioniin<strong>di</strong>cati nella Convenzione <strong>di</strong> servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/ointegrative del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare:− la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua perqualsiasi uso nell’ambito del SII;− l’allestimento e la conduzione dei servizi <strong>di</strong> collettamento, depurazione, scarico delle acquereflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;− la gestione dei sistemi <strong>di</strong> fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccoltaed il convogliamento delle acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento delle superfici impermeabili nonavviate a depurazione e dei sistemi <strong>di</strong> raccolta e depurazione delle acque <strong>di</strong> prima pioggia (ve<strong>di</strong>art. 66 “Acque meteoriche”);− lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell’art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, edeventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d’intesa con l’Agenzia <strong>di</strong>ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua <strong>di</strong> trattamento,anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con ilprocesso <strong>di</strong> depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti <strong>di</strong> trattamento adeguati ed acon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;− le funzioni <strong>di</strong> vigilanza e controllo <strong>di</strong> cui all’art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06.Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso allagestione dei servizi <strong>di</strong> cui sopra, ivi compreso lo stu<strong>di</strong>o, la progettazione, la realizzazione e lagestione <strong>di</strong> impianti specifici, sia <strong>di</strong>rettamente che in<strong>di</strong>rettamente, secondo gli in<strong>di</strong>rizzi contenutinella Convenzione e nel Piano <strong>di</strong> ambito.Art. 3 Corretto e razionale uso dell’acquaL’acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri <strong>di</strong> solidarietà; qualsiasi uso èeffettuato salvaguardando le aspettative ed i <strong>di</strong>ritti delle generazioni future a fruire <strong>di</strong> un integropatrimonio ambientale.Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo dellerisorse, a non pregiu<strong>di</strong>care il patrimonio <strong>idrico</strong>, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura,la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.Gli usi <strong>di</strong>versi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficientied a con<strong>di</strong>zione che non ne pregiu<strong>di</strong>chino la qualità.Con tale scopo, il gestore si impegna a svolgere con la massima <strong>di</strong>ligenza le attività legate allagestione della risorsa idrica connesse all’erogazione <strong>di</strong> acqua potabile, al convogliamento e altrattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche (ve<strong>di</strong> art. 66 “Acque meteoriche”).8


Il gestore, in ottemperanza al Piano d’ambito pre<strong>di</strong>sposto dall’Agenzia, organizza e svolge leattività <strong>di</strong> captazione e potabilizzazione dell’acqua dall’ambiente tenendo conto dell'entità e dellaqualità delle risorse <strong>di</strong>sponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo).Per la <strong>di</strong>stribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte leattività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività <strong>di</strong> ricercaprogrammata delle per<strong>di</strong>te, <strong>di</strong> ottimizzazione della pressione <strong>di</strong> rete, <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong> reti obsolete efavorisce l’installazione <strong>di</strong> impianti che riducano lo spreco <strong>di</strong> acqua, sulla base delle in<strong>di</strong>cazionicontenute nel Piano <strong>di</strong> ambito allegato alla Convenzione.Nell’ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, ilgestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto dellanormativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo <strong>di</strong> nuove tecnologie.L’utente si impegna ad utilizzare l’acqua per sod<strong>di</strong>sfare le proprie necessità adottando tecniche ecomportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nelrispetto <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato nel presente regolamento.Allo stesso modo, l’utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite erifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti <strong>di</strong>trattamento. In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivantida attività domestiche:• oli e grassi da attività <strong>di</strong> cucina;• oli da manutenzioni meccaniche;• aci<strong>di</strong> (ad es. <strong>di</strong> batterie);• sostanze da sviluppo fotografie;• sostanze da attività <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio(<strong>di</strong>serbanti, insettici<strong>di</strong>, ecc.);• colle;• vernici;• solventi.Art. 4 Ambito ed efficacia del regolamentoIl presente regolamento ha vali<strong>di</strong>tà nel territorio <strong>di</strong> competenza dell’Agenzia <strong>di</strong> ambito per i servizipubblici <strong>di</strong> Bologna, relativamente al Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> affidato al gestore.Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>(acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.9


Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto <strong>di</strong> fornitura dell'acqua, senza che neoccorra la materiale trascrizione, salvo il <strong>di</strong>ritto dell’utente <strong>di</strong> averne copia gratuita all'atto dellastipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.L’adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni sarannorese note me<strong>di</strong>ante comunicazione scritta all’ultimo in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato dall’intestatario del contratto,me<strong>di</strong>ante bolletta, me<strong>di</strong>ante avviso pubblicato sulla stampa locale e sul sito web del gestore edell’Agenzia.Le eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere approvate dall’Agenzia <strong>di</strong> ambitoper i servizi pubblici <strong>di</strong> Bologna, anche su proposta del gestore.L’utente non potrà opporsi e non avrà <strong>di</strong>ritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora l’Agenzia<strong>di</strong> ambito ritenesse necessario il trasferimento del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> ad altro gestore.Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali <strong>di</strong> Acquedotto eFognatura e Depurazione pubblici.Art. 5 Applicabilità del <strong>di</strong>ritto e controversiePer quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme <strong>di</strong> legge.Per ogni controversia relativa al contratto <strong>di</strong> somministrazione il foro competente è quello <strong>di</strong>Bologna.In ogni caso l’utente potrà percorrere qualunque altra via extragiu<strong>di</strong>ziale.Art. 6 Trattamento dei dati personaliIl trattamento dei dati personali dell’utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto <strong>di</strong> quantoprevisto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali). Ilgestore, ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> quanto previsto all’articolo 13 <strong>di</strong> tale decreto, consegneràall’utente specifica informativa.Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto<strong>di</strong> somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbematerialmente impossibilitato in carenza, o parziale <strong>di</strong>fetto, delle informazione richieste.10


• contatore: strumento <strong>di</strong> misura dei consumi <strong>di</strong> acqua connesso al contratto <strong>di</strong> fornitura;• punto <strong>di</strong> consegna: è in<strong>di</strong>viduato all’uscita del contatore contrattuale;• impianto interno: è la parte <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> proprietà dell'utente compreso fra l’uscita delcontatore e le apparecchiature <strong>di</strong> utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e leapparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzionedell’impianto interno è dell'utente.13


TITOLO 2MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUAArt. 9 Tipi <strong>di</strong> fornitura e destinatariForniture per uso comunaleSono considerate forniture per uso pubblico quelle connesse ai seguenti impianti:• le fontane pubbliche;• le bocche <strong>di</strong> innaffiamento <strong>di</strong> strade e giar<strong>di</strong>ni pubblici;• scuole, istituti <strong>di</strong> istruzione, musei e impianti sportivi pubblici;• uffici e se<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività comunali (depositi, magazzini, ecc.);• gli impianti destinati al lavaggio degli orinatoi pubblici;• le bocche antincen<strong>di</strong>o installate sul suolo pubblico;• i punti <strong>di</strong> fornitura per feste, sagre, ecc;L’installazione degli impianti per le forniture <strong>di</strong> cui al presente comma viene eseguita dal gestore surichiesta ed a spese dei Comuni e degli enti preposti ai rispettivi servizi. I medesimi soggettisaranno titolari dei relativi contratti <strong>di</strong> fornitura.L’acqua viene misurata con contatore tranne che per le bocche antincen<strong>di</strong>o ad uso pubblico, per lequali, generalmente, il deflusso è libero.È fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prelevare acqua:- dalle fontane pubbliche per usi <strong>di</strong>versi dall'uso umano;- dalle bocche <strong>di</strong> innaffiamento <strong>di</strong> strade e giar<strong>di</strong>ni pubblici e <strong>di</strong> lavaggio delle fognaturese non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui è destinata;- dalle bocche antincen<strong>di</strong>o se non per spegnimento <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>.Il prelievo per uso antincen<strong>di</strong>o è consentito anche dalle fontane pubbliche e dalle bocche <strong>di</strong>innaffiamento <strong>di</strong> strade e giar<strong>di</strong>ni pubblici.Forniture per uso privatoUsi domesticiSi qualifica come uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provve<strong>di</strong>mentitariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione, a caratterefamiliare o collettivo, e pertinenze.Usi allevamentoSi considera ad uso allevamento l’acqua destinata esclusivamente all’attività <strong>di</strong> allevamento cosìcome identificata dagli organi preposti.Usi per bocche antincen<strong>di</strong>o private14


Per l’alimentazione <strong>di</strong> bocche antincen<strong>di</strong>o ad uso privato viene stipulato un apposito contratto<strong>di</strong>stinto da quello relativo ad altri usi.All'atto <strong>di</strong> sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo <strong>di</strong> cauzione, un depositocommisurato al numero ed al tipo delle bocche antincen<strong>di</strong>o richieste. Resta stabilito che dettodeposito verrà incamerato per la copertura <strong>di</strong> eventuali cre<strong>di</strong>ti del gestore ove si riscontrasseroirregolarità nell’utilizzo delle bocche antincen<strong>di</strong>o (es. uso improprio in assenza <strong>di</strong> contatore), senzapregiu<strong>di</strong>care il ricorso alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni giu<strong>di</strong>ziarie.Anche in questo caso a seguito della risoluzione del contratto <strong>di</strong> fornitura l’importo dell’anticipo,maggiorato degli interessi legali, verrà restituito all’utente entro 30 giorni o conguagliato percompensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura.L’utente ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> servirsi della bocca antincen<strong>di</strong>o esclusivamente e limitatamente alle operazionirelative allo spegnimento <strong>di</strong> incen<strong>di</strong> e per prove tecniche d’impianto.I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincen<strong>di</strong>o saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilitadall’Agenzia. La misurazione <strong>di</strong> tali volumi verrà effettuata a mezzo degli appositi contatoriinstallati. In presenza <strong>di</strong> contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri,tutta l’acqua consumata verrà fatturata alla tariffa per uso anticen<strong>di</strong>o.Nei casi <strong>di</strong> utenze senza contatore l’intestatario del contratto è obbligato a comunicareimme<strong>di</strong>atamente (per le prove <strong>di</strong> impianto in anticipo) il momento <strong>di</strong> avvio dell’impianto e lamotivazione (incen<strong>di</strong>o o prova d’impianto o altro) ed il momento <strong>di</strong> chiusura. Il consumo vienecalcolato sulla base del tempo <strong>di</strong> uso dell’acqua e della potenzialità dell’allacciamento.Sulla presa antincen<strong>di</strong>o il gestore, ai fini <strong>di</strong> controllo, installa un misuratore <strong>di</strong> portata <strong>di</strong>caratteristiche adeguate alla fornitura concessa. Tale installazione viene effettuata sulle nuove preseal momento dell’esecuzione delle stesse e su quelle esistenti in base ad un programma <strong>di</strong>adeguamento stabilito dal gestore. L’installazione del contatore è a spese del titolare delle fornitura,secondo il prezziario approvato dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento edulteriori oneri a carico degli utenti”).Il gestore si riserva <strong>di</strong> applicare agli apparecchi <strong>di</strong> manovra per le bocche antincen<strong>di</strong>o uno specialesigillo, che l’utente potrà rompere solo in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o per servirsi della derivazione. In tali casil’utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al gestore entro 48 ore affinché questopossa ripristinare la sigillatura.L’intestatario del contratto deve fornire lo schema <strong>di</strong> installazione delle bocche antincen<strong>di</strong>o,provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso <strong>di</strong> variazione. In caso <strong>di</strong>inadempimento il gestore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere all’applicazione <strong>di</strong> una penale contrattuale per ognibocca antincen<strong>di</strong>o installata e non segnalata.15


Altri usi non domesticiRientrano in questa categoria gli usi non domestici non compresi nelle categorie sopra definite.In particolare saranno considerati usi non domestici gli usi finalizzati all’esecuzione delle attivitàimpren<strong>di</strong>toriali o professionali, le forniture per ospedali, case <strong>di</strong> cura, scuole ed altri istituti <strong>di</strong>istruzione privati, convitti e carceri, alberghi, se<strong>di</strong> <strong>di</strong> enti ed associazioni e simili, impianti sportivi, ipunti <strong>di</strong> fornitura per feste, sagre, ecc. se non richiesti dai Comuni.Usi temporaneiSi considera destinata ad usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi <strong>di</strong> carattereoccasionale e <strong>di</strong> durata limitata nel tempo.Destinatari della fornituraLa fornitura <strong>di</strong> acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliari da servire.Per ogni nuova unità immobiliare catastalmente censita, con l’esclusione delle relative pertinenze, èconcesso un solo contratto <strong>di</strong> utenza oltre all’eventuale fornitura ad uso antincen<strong>di</strong>o. Nel caso <strong>di</strong>nuovi e<strong>di</strong>fici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata per ogni singola unità immobiliarecatastalmente censita.In caso <strong>di</strong> fornitura unica il contratto <strong>di</strong> somministrazione deve essere stipulato dall’utilizzatoreeffettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare o del fondo serviti.In caso <strong>di</strong> forniture plurime esistenti destinate a condomini il contratto <strong>di</strong> somministrazione deveessere stipulato dall'amministratore <strong>di</strong> condominio che ne risponde a termini <strong>di</strong> legge.In caso <strong>di</strong> forniture plurime esistenti destinate a e<strong>di</strong>fici con più unità immobiliari per i quali non siaprescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il contratto <strong>di</strong> somministrazione unicodeve essere sottoscritto da un unico condomino che ne risponde a termini <strong>di</strong> legge.In caso <strong>di</strong> condominio potrà essere sempre concessa anche un’ulteriore utenza <strong>di</strong> tipo domestico peri servizi in comune.Ad usi <strong>di</strong>versi corrispondono in genere <strong>di</strong>versi contratti <strong>di</strong> fornitura. Qualora ciò non avvenga, ilvolume <strong>di</strong> acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all’uso prevalente verificato.Art. 10 Diritto alla fornituraFornitura in aree già servite dalla rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzioneNelle zone già servite dalla rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, il gestore è tenuto all’erogazione <strong>di</strong> acqua per usodomestico e per gli altri usi a fronte del versamento degli oneri <strong>di</strong> allacciamento e <strong>di</strong> stipula delcontratto <strong>di</strong> somministrazione.Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore.16


Di norma nel caso in cui non si possano sod<strong>di</strong>sfare richieste <strong>di</strong> fornitura in aree già servite da retiacquedottistiche in conseguenza <strong>di</strong> cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso o <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> trasformazioneurbanistica, le opere <strong>di</strong> adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.Di norma i necessari interventi <strong>di</strong> adeguamento <strong>di</strong> reti ed impianti in aree già servite e caratterizzateda carenze strutturali sono a carico della tariffa.In entrambi i casi gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dal Piano d’ambito.Fornitura in aree non servite dalla rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzioneNelle aree non servite da rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventid'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a caricodel richiedente secondo quanto in<strong>di</strong>cato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle retidel Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriori oneri a carico degliutenti”).Art. 11 Modalità <strong>di</strong> fornituraIl punto <strong>di</strong> consegna della fornitura coincide con la sezione <strong>di</strong> valle del contatore, il cui tipo ecalibro sono definiti in relazione alla tipologia della fornitura stessa.Qualora si rilevino con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> installazione a valle del contatore non rispondenti a quantoin<strong>di</strong>cato ai successivi articoli 17 e 18, la fornitura del servizio può non essere concessa o veniresospesa.Il gestore può recedere dal contratto <strong>di</strong> somministrazione con l’utente quando non si sia proceduto,per fatto imputabile a quest’ultimo, alla relativa attivazione entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione. Intal caso vengono addebitati tutti gli oneri sostenuti dal gestore per la sottoscrizione del contrattostesso.Art. 12 Destinazione d'uso e <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> subfornituraL’acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso <strong>di</strong>chiarati ed autorizzati dal gestore.Ogni mo<strong>di</strong>fica negli utilizzi dell’acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiestaed autorizzata dal gestore che provvederà ad aggiornare il contratto <strong>di</strong> somministrazione o astipularne uno nuovo.Nel caso in cui la comunicazione <strong>di</strong> variazione d’uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari efiscali.La fornitura idrica ad uso antincen<strong>di</strong>o deve sempre essere <strong>di</strong>stinta da quella relativa ad altri usi edotata <strong>di</strong> apposito misuratore e relativo contratto. Per le bocchette attualmente sprovviste ilcontatore verrà installato secondo il programma <strong>di</strong> cui all’articolo 9.17


Non è consentita la subfornitura dell’acqua per usi che non siano quelli <strong>di</strong>chiarati dall’intestatariodel contratto ed autorizzati dal gestore.Art. 13 Variazioni <strong>di</strong> pressione e portataLa pressione ai punti <strong>di</strong> consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente epossono subire limitazioni o sospensioni a causa <strong>di</strong> lavori o per cause <strong>di</strong> forza maggiore. Leprocedure <strong>di</strong> comportamento da tenersi da parte del gestore nei casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sservizio, così come letutele che garantiscono l’utente, sono contenuti nella Carta del servizio.Qualora in taluni perio<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sponibilità idrica dell’acquedotto fosse insufficiente per ilsod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> tutti i fabbisogni, il gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usiextra-domestici, al fine <strong>di</strong> garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad es. ospedali ecase <strong>di</strong> cura) e per gli usi domestici.Il gestore si riserva <strong>di</strong> procedere a variazioni <strong>di</strong> pressione nel punto <strong>di</strong> consegna per esigenze <strong>di</strong>efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto nella Carta del servizio <strong>idrico</strong><strong>integrato</strong> e dalla normativa vigente. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissatidal Piano d’ambito, siano definitive e possano comportare significative mo<strong>di</strong>fiche alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti sia in forma scritta<strong>di</strong>retta che attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano <strong>di</strong>sporre del tempo necessarioall’eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime <strong>di</strong> pressione.Le riparazioni <strong>di</strong> guasti che potranno derivare agli impianti interni in <strong>di</strong>pendenza dal loro mancatoadeguamento saranno anch’esse a cura e carico dei singoli utenti.Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizioIl gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi <strong>di</strong> qualsiasi natura perdanni conseguenti a:• interruzione della fornitura senza preavviso nei casi <strong>di</strong> pericolo;• interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e<strong>di</strong>mprevista quali cause <strong>di</strong> forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;• interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnicooperative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi <strong>di</strong> comunicazione,come definito nella Carta del servizio;• sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>,successivamente all’invio <strong>di</strong> un sollecito <strong>di</strong> pagamento senza obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida e conaddebito della relativa spesa, qualora:• a fornitura avviata, l'importo degli oneri <strong>di</strong> allacciamento non sia stato pagato;18


• l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nellaCarta del servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>;• per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;• verifiche <strong>di</strong> organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali adesempio AUSL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che <strong>di</strong>mostrassero non idonei gliimpianti interni per l’uso della fornitura richiesta;• manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;• sospensione della fornitura successivamente all’invio <strong>di</strong> lettera <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida, quando l'utentenon abbia provveduto a ripristinare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> regolarità e sicurezza della fornitura neiseguenti casi:• l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>fiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intendaprovvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alleprescrizioni della stessa;• l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi <strong>di</strong> portata non autorizzati,entrambi o singolarmente insufficienti dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>mensionale;• venga impe<strong>di</strong>to l'accesso al personale del gestore, o al personale da questoautorizzato, munito <strong>di</strong> tesserino <strong>di</strong> riconoscimento, per la lettura del contatore oper ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore saràeseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamentodei costi <strong>di</strong> chiusura/apertura;• vengano impe<strong>di</strong>te mo<strong>di</strong>fiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, aseguito <strong>di</strong> motivate ragioni tecniche da parte del gestore;• ogni altro caso <strong>di</strong> mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significativeconseguenze nel rapporto contrattuale.La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:- quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestoreper una causa non imputabile al Cliente;- in caso <strong>di</strong> mancato pagamento <strong>di</strong> corrispettivi per servizi <strong>di</strong> pubblica utilità <strong>di</strong>versi dalla fornitura<strong>di</strong> acquedotto, quando questa sia erogata da un’azienda multiservizio;- nella giornata <strong>di</strong> venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;- per mancato pagamento <strong>di</strong> importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altraforma <strong>di</strong> garanzia;19


- nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e lacontroversia non sia stata ancora risolta.In ogni caso alle utenze domestiche deve essere sempre garantito un quantitativo minimo <strong>di</strong> acquaper gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto in<strong>di</strong>cato dall’OMS).Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità <strong>di</strong> servizio, gli utenti dovrannoprovvedere all'installazione <strong>di</strong> un adeguato impianto <strong>di</strong> riserva.In caso <strong>di</strong> interruzione dell’erogazione o <strong>di</strong> segnalazione guasti, i tempi massimi <strong>di</strong> avvio degliinterventi <strong>di</strong> ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.Art. 15 ControlliIl gestore si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> procedere al controllo dei propri impianti posti all'interno dellaproprietà dell'utente per mezzo <strong>di</strong> proprio personale o <strong>di</strong> altri addetti incaricati (muniti <strong>di</strong> tesserino<strong>di</strong> riconoscimento) al fine <strong>di</strong> accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quin<strong>di</strong> la correttaerogazione del servizio, sia in occasione <strong>di</strong> verifiche perio<strong>di</strong>che sia in caso <strong>di</strong> guasti presunti oaccertati.20


TITOLO 3ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONEArt. 16 Allacciamento alla rete d'acquedottoUso domestico e altri usiL’acqua viene fornita all'utente a valle del contatore.Nel caso <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici in condominio dovrà essere installato un contatore per ogni singola unitàimmobiliare catastalmente censita.Le opere <strong>di</strong> allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino alcontatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche. Il gestore ha <strong>di</strong>ritto esclusivo <strong>di</strong>installare, mantenere, mo<strong>di</strong>ficare e controllare le varie parti dell’allacciamento secondo le necessitàdel servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni. Qualora una parte dell’allacciamento insista susuolo privato, sono a carico del gestore i ripristini degli scavi e delle pavimentazioni nellecon<strong>di</strong>zioni in cui si presentavano prima dell’intervento del gestore. Le caratteristichedell’allacciamento, con particolare riferimento al <strong>di</strong>mensionamento, al tracciato delle tubazioni ealla posizione del contatore, sono definite dal gestore e proposte all'utente.Il manufatto <strong>di</strong> alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è pre<strong>di</strong>sposto a cura e spesedell'utente su in<strong>di</strong>cazioni del gestore, <strong>di</strong> norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblicoe accessibile dall’esterno. Solo eccezionalmente, verificata l’effettiva impossibilità <strong>di</strong> altresoluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell’alloggiamento all’interno dellaproprietà, il più possibile in prossimità del confine <strong>di</strong> proprietà.L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) <strong>di</strong> proprietà del gestore insistentisulla proprietà privata. E’ pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione delcontatore subito dopo la posa. Il gestore prescrive idonei sistemi <strong>di</strong> protezione contro il gelo.Resta facoltà del gestore controllare l’opera in qualsiasi momento.Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privataulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità <strong>di</strong> quelle esistenti.In caso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> allacciamento da eseguirsi su proprietà <strong>di</strong> terzi, l'utente dovrà acquisirepreventivamente le autorizzazioni delle proprietà all’esecuzione dei lavori.Uso antincen<strong>di</strong>oGli allacciamenti per impianti antincen<strong>di</strong>o vengono eseguiti dal gestore e non possono essere inalcun modo destinati a utilizzi <strong>di</strong>versi da quello <strong>di</strong> spegnimento incen<strong>di</strong> e prove tecniche <strong>di</strong>funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema <strong>di</strong>installazione dei sistemi antincen<strong>di</strong>o.21


Il gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi <strong>di</strong> interruzione o irregolarità del servizio dovutia cause <strong>di</strong> forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincen<strong>di</strong>o e sulla <strong>di</strong>sponibilità idrica almomento dell'uso.Art. 17 ContatoreInstallazione e rimozione, guastiIl gestore fornisce in uso all’utente il contatore, funzionante e dotato del regolare sigillo <strong>di</strong> garanzia.Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> idoneo alloggiamento secondoquanto previsto dall’articolo 16. La manutenzione e la cura dell’alloggiamento spettano all'utente.La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte dell’intestatario del contratto <strong>di</strong>fornitura e in forma scritta. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal gestore.All’atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulopre<strong>di</strong>sposto dal gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del gestore e, ove possibile,dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata o spe<strong>di</strong>ta all’utente.Un’eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta <strong>di</strong> nuova fornitura, darà luogo alpagamento <strong>di</strong> un contributo <strong>di</strong> riattivazione, secondo quanto previsto nel prezziario approvatodall’Agenzia <strong>di</strong> ambito (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriori oneri a carico degliutenti”).Lo spostamento <strong>di</strong> contatore sarà effettuato unicamente dal gestore su richiesta scrittadell’intestatario del contratto <strong>di</strong> fornitura e con oneri a carico <strong>di</strong> quest'ultimo, secondo quantoprevisto nel prezziario approvato dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito.Qualora, nel caso <strong>di</strong> rifacimento del punto <strong>di</strong> consegna (allacciamento) non <strong>di</strong>pendente dal gestore,il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o non adatto, il gestore provvederà allospostamento a spese dell'utente, secondo quanto previsto nel prezziario approvato dall’Agenzia <strong>di</strong>ambito.Qualora l’utente od il gestore si accorgano <strong>di</strong> irregolarità nel funzionamento del contatore, ivicompreso il blocco dello stesso, avvisano la controparte al fine <strong>di</strong> provvedere al suo ripristino.Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del gestore, salvo i casi <strong>di</strong>danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente.La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare ilfunzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione (fatta salval’erogazione alle utenze domestiche <strong>di</strong> un quantitativo minimo <strong>di</strong> acqua per gli usi essenziali) edalla risoluzione del contratto, nonché ad azione giu<strong>di</strong>ziaria nei confronti dell'utente.22


Tutti i nuovi allacciamenti verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente alcontatore stesso, una valvola <strong>di</strong> non ritorno per impe<strong>di</strong>re il riflusso <strong>di</strong> acqua in rete pubblica in caso<strong>di</strong> guasti o malfunzionamenti della parte <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> competenza dell’utente.L'utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione pre<strong>di</strong>spostadal gestore, salvo richiesta <strong>di</strong> verifica del corretto funzionamento della stessa secondo quantoprevisto al capoverso successivo.Verifica del contatoreQuando un utente o il gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore possonorichiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo quantoprevisto nella Carta del servizio.Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale <strong>di</strong> cui verrà fornita copia all'utente.Se gli errori <strong>di</strong> misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dallanormativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà adalcuna rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta <strong>di</strong> verifica è stata avanzata dall’utente, glioneri sostenuti dal gestore per l’esecuzione della verifica saranno posti a carico dell’utente stesso.In caso <strong>di</strong> malfunzionamento del contatore il gestore, facendosi carico degli oneri <strong>di</strong> verifica,effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento secondo quanto stabilito nella Carta delservizio.Art. 18 Impianti interni dell'utenteAll'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali mo<strong>di</strong>fiche e l’eserciziodell’impianto interno secondo le vigenti normative.E’ inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria del manufatto<strong>di</strong> alloggiamento del contatore e alla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> idonea protezione dal gelo così comeprevisto dall’articolo 16.L'utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell’acqua secondo leproprie esigenze con impianti <strong>di</strong> sollevamento o con apparecchi <strong>di</strong> riduzione <strong>di</strong> pressione.In questo caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impe<strong>di</strong>to il ritorno in retedell’acqua.E’ opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te d’acqua causate daguasti agli impianti interni <strong>di</strong> proprietà. L'utente è tenuto al ripristino imme<strong>di</strong>ato dei guastiriscontrati. Il gestore non applicherà tariffe <strong>di</strong> favore per consumi anomali dovuti alle suddetteper<strong>di</strong>te e si riserva <strong>di</strong> chiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Il gestore istituisce unostrumento assicurativo destinato al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dagli utenti in caso <strong>di</strong>per<strong>di</strong>ta accidentale che si verifichi lungo l’impianto privato secondo quanto previsto all’articolo 27.23


Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme:• le tubazioni della <strong>di</strong>stribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono esseremesse in opera a profon<strong>di</strong>tà adeguata ed a sufficiente <strong>di</strong>stanza dai canali d'acqua <strong>di</strong> rifiuto oda quota ad essi superiore;• nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da esseresufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;• nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni <strong>di</strong>scarico <strong>di</strong> acque reflue, pozzetti <strong>di</strong> smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non siapossibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tuboguaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guainadovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell’attraversamento e alle estremità dellostesso dovranno essere posizionati pozzetti <strong>di</strong> ispezione;• nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti <strong>di</strong> scarico. E’ opportunoinoltre installare un rubinetto <strong>di</strong> intercettazione alla base <strong>di</strong> ogni colonna montante;• è vietato collegare le condutture <strong>di</strong> acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianticontenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e <strong>di</strong> altro acquedotto o comunquecommiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni <strong>di</strong> acquapotabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione <strong>di</strong> vaschette aperte conrubinetti a galleggiante;• è vietato utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento <strong>di</strong>spersore degli impianti elettrici <strong>di</strong>terra;• i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti,sull’impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell’allacciamento del gestore èisolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massaestranea ai fini dell’applicazione della norma CEI 64-8;• è vietato, in ogni caso, l'inserimento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> pompe su impianti derivati <strong>di</strong>rettamente dalletubazioni stradali. Gli schemi <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> pompaggio da adottarsi devono essere sottopostiall'approvazione del gestore il quale può prescrivere eventuali mo<strong>di</strong>fiche;• qualora l’approvvigionamento <strong>di</strong> acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete<strong>di</strong>stributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impe<strong>di</strong>re lamiscelazione con l’acqua potabile erogata dal gestore;• nel caso si renda in<strong>di</strong>spensabile l'accumulo <strong>di</strong> acqua in serbatoi, la bocca <strong>di</strong> alimentazione alserbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro <strong>di</strong> troppo pieno e dovrà essere dotata<strong>di</strong> idonea valvola a galleggiante.24


Art. 19 Richiesta <strong>di</strong> allacciamentoLa richiesta <strong>di</strong> allacciamento andrà presentata all’Ufficio Clienti della Società Operativa Territorialecompetente per territorio redatta su modulo pre<strong>di</strong>sposto dal gestore e secondo le modalità definitedalla Carta del servizio.Il gestore può, per ragioni obiettive e motivandone la causa, ritenere non accoglibile nellecon<strong>di</strong>zioni infrastrutturali esistenti la richiesta avanzata.La domanda deve specificare:a) generalità del richiedente (titolare della fornitura);b) natura dell’utenza e/o uso dell’acqua richiesto;c) luogo <strong>di</strong> fornitura;d) per e<strong>di</strong>fici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;e) per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d’uso,caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definirel’intervento);f) per le forniture ad uso antincen<strong>di</strong>o la domanda dovrà contenere le necessarie informazioniconcernenti la portata e la pressione minime richieste.In ogni caso il gestore si riserva la possibilità <strong>di</strong> richiedere le ulteriori informazioni ritenutenecessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell’allacciamento.I lavori relativi alle richieste <strong>di</strong> allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti, successivamentealla formale accettazione da parte dell’utente del preventivo, nei tempi previsti dalla Carta delservizio.Per le zone non provviste della rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione la richiesta d'allacciamento è subor<strong>di</strong>nata allarealizzazione degli interventi <strong>di</strong> estensione della rete.Onere <strong>di</strong> allacciamentoPer poter usufruire del servizio d'acquedotto l'utente dovrà corrispondere al gestore un onere <strong>di</strong>allacciamento, costituito da un contributo relativo alla tubazione e da un contributo relativo eproporzionale al numero <strong>di</strong> utenze allacciate. L’onere dovuto in caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> un nuovoallacciamento è comprensivo <strong>di</strong> entrambi i contributi. In caso <strong>di</strong> aggiunta <strong>di</strong> un attacco su unallacciamento esistente l’onere a carico dell’utente non comprenderà i costi relativi alla condotta giàrealizzata.Gli oneri <strong>di</strong> cui sopra sono determinati secondo quanto in<strong>di</strong>cato nell’elaborato tecnico relativo agliallacciamenti alle reti del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriorioneri a carico degli utenti”).25


Il pagamento dell’onere <strong>di</strong> allacciamento non dà all'utente alcun titolo <strong>di</strong> proprietà sulle opererealizzate come detto all’articolo 16. Il gestore se ne assumerà gli oneri <strong>di</strong> manutenzione così comedescritto nel presente regolamento.Onere per allacciamenti che comportano estensione <strong>di</strong> rete e potenziamento <strong>di</strong> impiantiNelle aree non servite da rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventid'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a caricodel richiedente secondo quanto in<strong>di</strong>cato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle retidel Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriori oneri a carico degliutenti”).26


TITOLO 4CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONEArt. 20 Modalità <strong>di</strong> sottoscrizione del contrattoPer avere <strong>di</strong>ritto alla fornitura il richiedente (se trattasi <strong>di</strong> persona giuri<strong>di</strong>ca, il suo legalerappresentante), oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e/o dellecompetenze accessorie (quali deposito cauzionale, canoni per bocchette antincen<strong>di</strong>o, ecc.), deveprovvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornituradell’acqua, e dovrà esibire un documento <strong>di</strong> identità.Il contratto <strong>di</strong> somministrazione si perfeziona alla data <strong>di</strong> apertura del contatore riportata neldocumento rilasciato dal gestore.Art. 21 Deposito cauzionaleAll'atto della sottoscrizione del contratto <strong>di</strong> somministrazione, il gestore può richiedere all'utente undeposito cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia della fornitura in relazione ai volumiconsumati.L'ammontare del deposito cauzionale determinato viene comunicato dal gestore prima dellasottoscrizione del contratto in funzione delle caratteristiche della fornitura.In alternativa al deposito cauzionale e solo se l’utente è titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse forniture per le quali lasomma dei depositi cauzionali supera una soglia predefinita stabilita in accordo con l’Agenzia <strong>di</strong>ambito, è ammessa una fideiussione per il medesimo importo.In caso <strong>di</strong> insolvenza dell'utente, il gestore si riserva la possibilità <strong>di</strong> trattenere tale anticipo fino allaconcorrenza dei propri cre<strong>di</strong>ti, senza pregiu<strong>di</strong>zio per le altre azioni derivanti da inadempienze delpresente regolamento e della legge.Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessilegali, entro 30 giorni, eventualmente <strong>di</strong>minuito delle somme <strong>di</strong> cui al precedente comma, oconguagliato per compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura.Sono comunque esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli utenti dotati <strong>di</strong> domiciliazionebancaria o postale.Il deposito cauzionale viene rimborsato agli utentii qualora scelgano <strong>di</strong> adottare quale mezzo <strong>di</strong>pagamento la domiciliazione bancaria o postale.Art. 22 DurataI contratti <strong>di</strong> somministrazione sono <strong>di</strong> norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità <strong>di</strong> recessocome prevista ai successivi articoli 23 e 24.27


Art. 23 Modalità per il recesso dal contrattoL'intestatario del contratto può dare <strong>di</strong>sdetta per via telefonica al numero del Call Center Clientioppure inviando la comunicazione con un mezzo che consenta <strong>di</strong> accertarne la data del ricevimento,come in<strong>di</strong>cato nella Carta del servizio.Per forniture plurime (centralizzate) occorre la richiesta scritta da parte dell’intestatario delcontratto.Il gestore provvederà al rilievo dell'ultima lettura ed alla chiusura del contatore. L'intestatario delcontratto pagherà l’equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura secondo l’articolazionetariffaria approvata dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito, nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettividovuti fino alla <strong>di</strong>sdetta, oppure sino alla data <strong>di</strong> regolare subentro <strong>di</strong> altro intestatario del contratto.A impianto già chiuso, nell’impossibilità <strong>di</strong> eseguire la lettura del contatore per cause imputabiliall'utente, verranno addebitati i consumi corrispondenti a lettura presunta. Verrà effettuatosuccessivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura.In mancanza della <strong>di</strong>sdetta l'intestatario del contratto resta l’unico responsabile nei confronti delgestore e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia <strong>di</strong> carattere civile che penale.L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta <strong>di</strong>rettamente responsabiledel pagamento dell’acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzatoil loro rapporto contrattuale, nonché <strong>di</strong> ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degliimpianti.Qualora il gestore venga a conoscenza del decesso senza che questo sia stato comunicato comeprevisto, questo ha il <strong>di</strong>ritto, previo congruo avviso agli interessati, <strong>di</strong> sospendere la fornitura, salvoregolarizzazione del contratto.Art. 24 SubentroL'intestatario del contratto che subentra nell'utilizzo della fornitura deve darne comunicazione algestore e perfezionare il relativo contratto <strong>di</strong> fornitura.In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> ciò, il consumo dell’acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze <strong>di</strong> leggerimanendo la responsabilità in capo all’intestatario precedente in caso <strong>di</strong> mancata <strong>di</strong>sdetta.Le richieste <strong>di</strong> subentro a contratti nei quali sussistano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> morosità verranno accolte solodopo verifica dell’estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.Il gestore potrà, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dar corso arichieste <strong>di</strong> subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà od Ente preposto nei casicomprovati <strong>di</strong> occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazione <strong>di</strong> pericolo.28


Nel caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta accidentale, il volume fatturato all’intestatario del contratto sarà quellocorrispondente alla me<strong>di</strong>a registrata negli ultimi tre anni, rapportato al periodo della per<strong>di</strong>ta, mentrei consumi eccedenti saranno soggetti alla copertura assicurativa. La tariffa <strong>di</strong> fognatura edepurazione sarà applicata al solo consumo me<strong>di</strong>o degli ultimi tre anni.La copertura prestata decorrerà dalla data <strong>di</strong> adesione ed avrà termine nel momento in cui, perqualsiasi causa, venga a cessare il contratto <strong>di</strong> fornitura o per espressa rinuncia dell’intestatario.Per gli intestatari dei contratti non aderenti, nel caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te occulte, sarà fatturato tutto ilconsumo <strong>di</strong> acquedotto secondo le tariffe or<strong>di</strong>narie, mentre la tariffa <strong>di</strong> fognatura e depurazioneverrà applicata unicamente al volume pari al consumo me<strong>di</strong>o degli ultimi tre anni.In ogni caso il gestore è tenuto ad effettuare un controllo dei consumi almeno ogni 6 mesi e nel casoriscontri delle anomalie ne deve dare tempestiva comunicazione all’intestatario del contratto,secondo quanto in<strong>di</strong>cato nella Carta del servizio.Art. 28 FatturazioneLa fattura comprende al suo interno le voci relative ai servizi <strong>di</strong> acquedotto, fognatura edepurazione ed altri voci. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quin<strong>di</strong>provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione al gestorecompilando l’apposito modulo dell’allegato 1 al presente regolamento.Le modalità <strong>di</strong> determinazione degli oneri <strong>di</strong> fognatura e depurazione oggetto <strong>di</strong> fatturazione sonoin<strong>di</strong>cate all’articolo 60.Di seguito si illustrano le modalità <strong>di</strong> fatturazione del servizio <strong>di</strong> acquedotto per quanto attiene aiconsumi.LettureLa lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del servizio;letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi.E' facoltà dell'utente comunicare al gestore la lettura del proprio contatore.L'utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del gestore o ad altrodallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso <strong>di</strong> sua assenza,l'utente è altresì tenuto a provvedere, nei mo<strong>di</strong> che il gestore in<strong>di</strong>cherà, a comunicare la lettura delcontatore o a consentirne la lettura da parte <strong>di</strong> un proprio incaricato.Il gestore può chiedere all'utente <strong>di</strong> provvedere <strong>di</strong>rettamente alla lettura del proprio contatore e <strong>di</strong>darne comunicazione me<strong>di</strong>ante l’apposita modulistica o attraverso gli strumenti appositamentemessi a <strong>di</strong>sposizione, con oneri <strong>di</strong> trasmissione a carico del destinatario.Il gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso <strong>di</strong> variazioni delle tariffe odelle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.30


Nel caso <strong>di</strong> contatori riportanti sul totalizzatore l'in<strong>di</strong>cazione del coefficiente moltiplicatore <strong>di</strong>misura, le quantità in<strong>di</strong>cate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.Per le forniture a consumo per usi <strong>di</strong>versi (cantieri e<strong>di</strong>li, stradali, stagionali, occasionali) in cui ilprelievo avviene dagli idranti stradali, a mezzo <strong>di</strong> colonnette mobili con contatore, dovrà essereeffettuata la lettura del contatore al termine del periodo <strong>di</strong> utilizzo e comunque almeno una letturaall’anno presso la sede del gestore.ConsumiIl consumo dell’acqua viene misurato me<strong>di</strong>ante contatore ed è espresso in metri cubi.In caso <strong>di</strong> mancata lettura, il gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valoridell’anno precedente.In caso <strong>di</strong> anomalie o avarie del contatore il gestore determinerà il consumo dell’acqua per ilperiodo <strong>di</strong> errato funzionamento dell’apparecchio come segue :a) in base alla me<strong>di</strong>a dei consumi dei due anni precedenti, tenendo conto, ove possibile, delleintervenute mo<strong>di</strong>fiche nelle caratteristiche dell’utenza in oggetto;b) in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatoreinstallato.Nei casi accertati <strong>di</strong> manomissione del contatore da parte dell'utente ed in carenza <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong>riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal gestore sulla base <strong>di</strong> valutazionitecniche.In ogni caso il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuatoretroattivamente dalla data <strong>di</strong> sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per unperiodo pari a quello <strong>di</strong> malfunzionamento stimato; comunque non potrà essere superiore al limitetemporale della prescrizione legale.In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto <strong>di</strong> eccepire e provare consumiinferiori a quelli presunti.Modalità <strong>di</strong> fatturazioneDi norma le forniture al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> consumi predeterminati sono fatturate alternando bollette conaddebito <strong>di</strong> consumi presunti a bollette <strong>di</strong> conguaglio o a consumo su richiesta dell'intestatario delcontratto. In caso <strong>di</strong> mancata fornitura della lettura, il gestore fatturerà un consumo presunto, conriserva <strong>di</strong> conguaglio alla successiva lettura.A forniture con consumi superiori ad una soglia definita nel prezziario, stabilito in accordo conl’Agenzia <strong>di</strong> ambito, si applica la fatturazione mensile con addebito del consumo effettivo, conlettura effettuata dal gestore a mezzo <strong>di</strong> proprio incaricato. In caso <strong>di</strong> impossibilità alla lettura verràfatturato un consumo presunto.31


Contestualmente agli importi per consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti quali:• quote fisse;• tariffe per i servizi <strong>di</strong> fognatura e depurazione;• canone annuo riferito al numero e al <strong>di</strong>ametro delle bocche installate per fornitureantincen<strong>di</strong>o;• corrispettivi per servizi accessori forniti dal gestore;• rimborsi <strong>di</strong> spesa;• deposito cauzionale;• imposta <strong>di</strong> bollo;• arrotondamenti degli importi fatturati;• indennità <strong>di</strong> mora per ritardati pagamenti delle fatture.Il gestore, previo accordo con l’Agenzia <strong>di</strong> ambito, può variare il sistema <strong>di</strong> fatturazione dandonepreventiva comunicazione al intestatario del contratto.Art. 29 PagamentiLe bollette vengono inoltrate al domicilio in<strong>di</strong>cato dall'intestatario del contratto secondo quantoprevisto nella Carta del servizio.Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data <strong>di</strong> scadenza in<strong>di</strong>cata utilizzando l'appositoprestampato, secondo le istruzioni riportate sul documento, ovvero secondo le altre modalitàpreviste dalla Carta del servizio (ad es. domiciliazione bancaria o postale).In caso <strong>di</strong> bollette con importo a cre<strong>di</strong>to, le stesse devono essere incassate dal titolare del contratto oda persona delegata, utilizzando sempre l'apposito prestampato, ovvero secondo le altre modalitàpreviste dalla Carta del servizio.Il gestore può effettuare operazioni <strong>di</strong> compensazione contabile fra debiti e cre<strong>di</strong>ti dello stessointestatario su bollette <strong>di</strong> contratti relativi allo stesso servizio, secondo le modalità riportate dallaCarta del servizio.Art. 30 Interessi <strong>di</strong> moraIn caso <strong>di</strong> pagamento successivo alla data <strong>di</strong> scadenza, viene applicata indennità <strong>di</strong> mora perritardato pagamento in misura pari al tasso ufficiale <strong>di</strong> riferimento aumentato <strong>di</strong> 3,5 puntipercentuali. A titolo <strong>di</strong> franchigia, nei confronti dei Clienti che abbiano pagato regolarmente lebollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento fino a 10 giorni,non viene applicata alcuna indennità <strong>di</strong> mora.Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno <strong>di</strong>ritto all'utente <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferire o sospendere ipagamenti.32


Art. 31 Informazioni e reclamiLe informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestataridei contratti. Nel caso in cui l’intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potrannoessere date, <strong>di</strong>etro richiesta scritta, anche agli effettivi componenti il condominio stesso.Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del servizio.33


TITOLO 5DISPOSIZIONI FINALIArt. 32 VariazioniIl gestore, nel caso si rendessero necessarie mo<strong>di</strong>fiche sugli impianti <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> propriacompetenza, concorderà con l'intestatario del contratto le conseguenti variazioni impiantistiche(impianti interni e/o apparecchi <strong>di</strong> utilizzazione) e contrattuali della fornitura, nel rispetto <strong>di</strong> quantoin<strong>di</strong>cato ne l Piano i ambito e delle normative vigenti.Art. 33 ResponsabilitàGestoreIl gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso e dei danni chepossono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agliimpianti <strong>di</strong> competenza dell'utente a valle del contatore.UtenteL'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioninecessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia perquanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terzeinteressate; ciò vincola l’esecuzione delle opere previste da parte del gestore.L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed eserciziodell'impianto interno, inclusi i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle delcontatore, nonché del rispetto <strong>di</strong> tutte le prescrizioni <strong>di</strong> legge richiamate all’articolo 18.Non è consentito manomettere o comunque mo<strong>di</strong>ficare alcuna parte dell’impianto <strong>di</strong> competenzadel gestore né eseguire opere o lavori tali da pregiu<strong>di</strong>carne le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza.Art. 34 DivietiE' fatto assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>:• effettuare la subfornitura dell’acqua;• utilizzare l’acqua per usi e con modalità <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong>chiarate nella richiesta <strong>di</strong>fornitura;• eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni <strong>di</strong><strong>di</strong>stribuzione e <strong>di</strong> derivazione poste a monte del contatore;• manomettere il contatore;• prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi <strong>di</strong>versi dal consumo umano;• collegare le condutture <strong>di</strong> acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenentivapore, acqua calda, acque non potabili e <strong>di</strong> altro acquedotto o comunque commiste a34


sostanze estranee; è inoltre vietato il collegamento delle tubazioni <strong>di</strong> acqua potabile conapparecchi a cacciata per latrine senza interposizione <strong>di</strong> vaschette aperte con rubinetti agalleggiante;• utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento <strong>di</strong>spersore degli impianti elettrici <strong>di</strong> terra.35


SEZIONE CSERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE


TITOLO 6GENERALITA'Art. 35 Oggetto della sezione Servizi Fognatura e DepurazioneIl presente regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque <strong>di</strong> scarico nelle retifognarie, cosi come definite dal d.lgs. n. 152/06. e le norme per la depurazione delle medesimeacque.Sono oggetto del presente regolamento:− le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l’immissione delle acque refluedomestiche nelle reti fognarie;− le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori-limite per l’immissione delle acquereflue industriali, assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche, meteoriche nelle retifognarie, adottati dal gestore, in base alle caratteristiche degli impianti <strong>di</strong> trattamento e in modoche sia assicurato il rispetto della <strong>di</strong>sciplina degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue urbane definita aisensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/06;− il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> allacciamento alla rete fognaria;− il controllo degli scarichi immessi nelle rete fognarie, per quanto riguarda la loro accettabilità aisensi del d.lgs. n. 152/06 ed i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;− le norme tecniche generali <strong>di</strong> allacciamento, <strong>di</strong> uso e <strong>di</strong> gestione della rete fognaria;− la gestione amministrativa dell’utenza;− la gestione degli impianti <strong>di</strong> fognatura e <strong>di</strong> depurazione.Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia <strong>di</strong> Sanità,Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quantonon espressamente in<strong>di</strong>cato.Art. 36 Definizioni per la sezione Servizi Fognatura e DepurazioneAi fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:• rete fognaria: il sistema <strong>di</strong> condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflueurbane;• inse<strong>di</strong>amenti, e<strong>di</strong>fici ed installazioni in aree servite da rete fognaria: quelli gravitantiidraulicamente su una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente unosviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a 50 + S/4 dove Sè il valore a<strong>di</strong>mensionale della superficie catastale del fabbricato o, in mancanza <strong>di</strong> suadefinizione, della superficie complessiva (D.M. n. 801 del 10 maggio 1977)37


dell'inse<strong>di</strong>amento da allacciare. Gli inse<strong>di</strong>amenti, e<strong>di</strong>fici ed installazioni sulle cui aree <strong>di</strong>proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti;• fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle qualia<strong>di</strong>bita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento(denominata fognatura bianca), e dotata o meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi per la raccolta e laseparazione delle acque <strong>di</strong> prima pioggia, e la seconda a<strong>di</strong>bita alla raccolta ed alconvogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque <strong>di</strong> prima pioggia(denominata fognatura nera);• fognatura unitaria o mista: la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitariaacque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue <strong>di</strong> origine meteorica;• impianto <strong>di</strong> depurazione: un complesso <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>li e/o elettromeccaniche ed ogni altrosistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acquereflue, me<strong>di</strong>ante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;• scarico: qualsiasi immissione <strong>di</strong>retta, tramite condotta <strong>di</strong> acque reflue liquide, semiliquide ecomunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,in<strong>di</strong>pendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento <strong>di</strong>depurazione. Sono esclusi i rilasci <strong>di</strong> acque previsti all'Articolo 114 del d.lgs. n. 152/06;• acque <strong>di</strong> scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;• scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo <strong>di</strong> un allacciamento temporaneo alla retefognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici <strong>di</strong> feste o manifestazioni, allacci per bonificasiti contaminati);• scarichi esistenti: gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 eranoin esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> trattamento<strong>di</strong> acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte leprocedure relative alle gare <strong>di</strong> appalto e all'assegnazione lavori, nonché gli scarichi <strong>di</strong> acquereflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regimeautorizzativo previgente e gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali che alla data del13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;• abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica <strong>di</strong>ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi;• agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate inmisura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ancheai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbaneverso un sistema <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue urbane o verso un punto <strong>di</strong> recapito finale.38


Le aree che non rientrano nella definizione presente saranno in<strong>di</strong>viduate secondo lein<strong>di</strong>cazioni della Provincia <strong>di</strong> Bologna ed i successivi aggiornamenti;• acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbitee non evaporate, <strong>di</strong>lavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;• acque bianche: acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento, non usate e non trattate, acque destinabilial consumo umano, non usate, e acque sotterranee <strong>di</strong> drenaggio qualora abbiano i requisitiper lo scarico <strong>di</strong>retto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme <strong>di</strong> legge e senzatrattamenti;• acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflueindustriali, escluse quelle sotterranee <strong>di</strong> drenaggio aventi i requisiti per lo scarico <strong>di</strong>retto incorpi idrici superficiali nel rispetto delle norme <strong>di</strong> legge e senza trattamento, acque <strong>di</strong> primapioggia e <strong>di</strong> lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col correttofunzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazionealle attività svolte, l’Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento dallesuperfici impermeabili scoperte <strong>di</strong> sostanze pericolose o <strong>di</strong> sostanze che creano pregiu<strong>di</strong>zioper il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità dei corpi idrici;• acque <strong>di</strong> prima pioggia: i primi 2,5-5 mm <strong>di</strong> acqua meteorica <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamentouniformemente <strong>di</strong>stribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema <strong>di</strong> drenaggio. Peril calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo <strong>di</strong> tempo<strong>di</strong> 15 minuti; i coefficienti <strong>di</strong> afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superficilastricate od impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici permeabili <strong>di</strong> qualunque tipo.Restano escluse dal computo suddetto le superfici incolte e quelle <strong>di</strong> uso agricolo;• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> tipo residenziale e daservizi e derivanti esclusivamente, o prevalentemente ma non esclusivamente, dalmetabolismo umano e da attività domestiche. Per la valutazione del criterio <strong>di</strong> “prevalenza”,e più in generale delle con<strong>di</strong>zioni che portano a qualificare come “domestici” gli scarichidelle suddette attività, con riferimento a quanto in<strong>di</strong>cato nei punti 2.1 e 2.2 della deliberadella Giunta regionale n. 1053/2003, si rimanda alla tabella 4 dell’allegato n. 3. Il gestorepotrà valutare anche singole richieste <strong>di</strong> assimilabilità per scarichi non riconosciuti tali dallatabella in<strong>di</strong>cata nel rispetto della funzionalità generale del sistema. È facoltà del gestoreverificare la qualità dello scarico ai fini della sua classificazione e della conseguenteapplicazione della tariffa secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito con riferimentoalla specifica normativa regionale;39


• acque reflue industriali: qualsiasi tipo <strong>di</strong> acque reflue provenienti da e<strong>di</strong>fici o installazioniin cui si svolgono attività commerciali o <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni, <strong>di</strong>verse dalle acque refluedomestiche e dalle acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento;• acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche: acque reflue elencatenell’Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);• acque reflue industriali assimilabili a domestiche: acque reflue <strong>di</strong> origine industriale che,ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentanocaratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nellafattispecie rispettano i valori limite <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> cui alla tabella I del punto 5) della<strong>di</strong>rettiva regionale concernente in<strong>di</strong>rizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvatacon delibera <strong>di</strong> Giunta regionale n. 1053 del 09.06.2003. Ai fini dell’assimilazione alleacque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima <strong>di</strong>ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque chenon richiedono trattamenti preliminari allo scarico;• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio <strong>di</strong> acque reflue domestiche, <strong>di</strong>acque reflue industriali ovvero meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento convogliate in reti fognarie, ancheseparate, e provenienti da agglomerato;• stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo<strong>di</strong> un unico soggetto impren<strong>di</strong>toriale, nella quale si svolgono attività commerciali oindustriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze<strong>di</strong> cui all'allegato 8 della parte terza del d.lgs. n. 152/06 ovvero qualsiasi altro processoproduttivo che comporti la presenza <strong>di</strong> tali sostanze nello scarico;• valore limite <strong>di</strong> emissione: limite <strong>di</strong> accettabilità <strong>di</strong> una sostanza inquinante contenuta inuno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità <strong>di</strong> prodotto o <strong>di</strong> materiaprima lavorata, o in massa per unità <strong>di</strong> tempo;• trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane me<strong>di</strong>ante un processoovvero un sistema <strong>di</strong> smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpiidrici recettori ai relativi obiettivi <strong>di</strong> qualità ovvero sia conforme alle <strong>di</strong>sposizioni del d.lgs.n. 152/06;• trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la se<strong>di</strong>mentazione deisoli<strong>di</strong> sospesi me<strong>di</strong>ante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali il BOD5delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i soli<strong>di</strong> sospesitotali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;40


• trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue me<strong>di</strong>ante un processo che ingenere comporta il trattamento biologico con se<strong>di</strong>mentazioni secondarie, o un altro processoin cui vengano rispettati i requisiti <strong>di</strong> cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06;• trattamento terziario: trattamento successivo che subisce l'effluente <strong>di</strong> un impianto dopo iltrattamento secondario ossidativo e <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione. Sono chiamati così anche itrattamenti <strong>di</strong> abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo);• allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio ocomunque per il quale sia stata rilasciata l’autorizzazione alla data <strong>di</strong> entrata in vigore delpresente regolamento;• scolmatore <strong>di</strong> piena: <strong>di</strong>spositivo presente nelle reti fognarie miste, atto a deviare, in tempo<strong>di</strong> pioggia, verso i ricettori finali, le portate eccedenti; tale <strong>di</strong>spositivo è <strong>di</strong>mensionato inmodo tale che lo scarico nel ricettore non abbia luogo fino a quando la portata mista fluentenel collettore non abbia raggiunto il valore sufficiente a garantire il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione delleacque reflue autorizzato;• ca<strong>di</strong>toia/bocca <strong>di</strong> lupo: manfatto destinato alla raccolta delle acque meteoriche stradali peril loro convogliamento in rete fognaria;• invarianza idraulica: garanzia che la trasformazione urbanistica <strong>di</strong> un’area, conconseguente mo<strong>di</strong>ficazione delle caratteristiche del bacino idrografico e dei suoicoefficienti, non incida sull’incremento della portata nei corpi idrici che ricevono i flussisuperficiali originati dall’area stessa.Agli effetti del presente regolamento valgono inoltre tutte le altre definizioni, alcune delle qualisopra richiamate, <strong>di</strong> cui all'Articolo 74 del d.lgs. n. 152/06.41


TITOLO 7ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIAArt. 37 Obbligatorietà <strong>di</strong> allacciamento degli scarichi alla rete fognariaNelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli me<strong>di</strong>anteallacciamento alla rete fognaria, con spese a loro carico e secondo le modalità e prescrizioni delpresente regolamento. Nell’ambito della sua attività <strong>di</strong> verifica sulle reti fognarie il gestore ha ildovere <strong>di</strong> segnalare al <strong>Comune</strong> l’inosservanza dell’obbligo <strong>di</strong> allacciamento affinché quest’ultimopossa emettere idonea or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> allaccio.Nel caso in cui il gestore, in applicazione del Piano d’ambito, dovesse eseguire estensioni della retefognaria collegata ad idoneo impianto <strong>di</strong> trattamento ad aree precedentemente non servite, verràinoltrata al <strong>Comune</strong> territorialmente competente richiesta <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> atti idonei all’obbligo <strong>di</strong>allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli scarichi. <strong>Comune</strong> e Provincia territorialmentecompetenti saranno informati dal gestore della realizzazione delle opere e potranno derogareall’obbligo <strong>di</strong> allacciamento per i titolari degli scarichi in possesso <strong>di</strong> regolare autorizzazione alloscarico sul suolo o in corpo <strong>idrico</strong> superficiale fino a quando per gli stessi non sussista l’obbligo <strong>di</strong>richiesta <strong>di</strong> nuova autorizzazione allo scarico per intervenute mo<strong>di</strong>fiche sostanziali della retefognaria interna, dei sistemi <strong>di</strong> trattamento e/o delle caratteristiche dell’utenza servita ovvero per iquali l’Autorità competente, in sede <strong>di</strong> rinnovo dell’autorizzazione per scarico sul suolo o in corpo<strong>idrico</strong> superficiale e anche in assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche quali-quantitative dello scarico, ritengamaggiormente opportuno convogliare gli scarichi in fognatura e quin<strong>di</strong> al trattamento per motivi <strong>di</strong>igiene pubblica e tutela ambientale.Deroghe all'obbligo <strong>di</strong> allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolaricon<strong>di</strong>zioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente <strong>di</strong>fficoltosa larealizzazione dell'allacciamento.I titolari degli allacciamenti esistenti rimangono proprietari delle opere <strong>di</strong> collegamento alla retefognaria <strong>di</strong> norma fino al punto <strong>di</strong> immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, neltempo, degli oneri <strong>di</strong> manutenzione e gestione <strong>di</strong> tali opere.A fronte <strong>di</strong> richieste <strong>di</strong> pronto intervento ed in presenza <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo per la pubblicasicurezza o <strong>di</strong> grave <strong>di</strong>sagio per la collettività il gestore garantisce la messa in sicurezza ed ilripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento). Il gestoreinforma il <strong>Comune</strong> dell’effettuazione dell’intervento per consentirne, se possibile, il controllo, incaso contrario presenta al <strong>Comune</strong> idonea documentazione dello stesso.In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono <strong>di</strong> competenza del privatofino al momento dell’eventuale rifacimento o riparazione ad opera del gestore. Il gestore realizza42


l’intervento a spese del privato e prende in carico l’allacciamento insistente su suolo demaniale, che<strong>di</strong>viene quin<strong>di</strong> pubblico.Dal 1 gennaio 2009 il gestore costruisce i nuovi allacciamenti per ciò che riguarda la porzione <strong>di</strong>questi insistente su area pubblica utilizzando le migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili, nel rispetto dellanormativa vigente e delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia <strong>di</strong> scavi inarea pubblica. Rimangono in capo al gestore gli oneri relativi alla gestione <strong>di</strong> tali opere secondoquanto specificato al punto 1 dell’allegato 2 al presente regolamento.Rimane a carico del titolare dello scarico l’esecuzione e la successiva gestione delle opere <strong>di</strong>allacciamento ricadenti in area privata. Il gestore si riserva <strong>di</strong> prescrivere, ad ulteriore specifica <strong>di</strong>quanto previsto dal presente regolamento, idonee modalità tecniche per la realizzazione <strong>di</strong> tali operee <strong>di</strong> effettuare la sorveglianza dei lavori. Gli oneri <strong>di</strong> esecuzione dei lavori <strong>di</strong> allaccio, sia su suolopubblico che su suolo privato, rimangono a carico del richiedente.Il gestore eseguirà <strong>di</strong>rettamente i lavori <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del terminale <strong>di</strong> recapito al quale iltitolare dell’allaccio/scarico provvederà a collegare gl’impianti <strong>di</strong> scarico interni.Il punto <strong>di</strong> consegna delle acque <strong>di</strong> scarico provenienti dalle aree private verrà pre<strong>di</strong>sposto dalgestore in accordo, quando possibile, con il titolare dell’allaccio/scarico nel pieno rispetto dellanormativa vigente, delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia <strong>di</strong> scavi inarea pubblica nonché dei servizi presenti nel sottosuolo.La proprietà delle opere <strong>di</strong> allacciamento, dal punto <strong>di</strong> consegna delle acque <strong>di</strong> scarico fino allatubazione fognaria pubblica, rimane pubblica.Il pagamento dell’onere <strong>di</strong> allacciamento non conferisce all'utente alcun <strong>di</strong>ritto sulle opere <strong>di</strong>proprietà pubblica.L’utente è tenuto a non danneggiare le opere <strong>di</strong> proprietà pubblica eventualmente ricadenti in areaprivata.Art. 38 Separazione degli scarichi e delle acque <strong>di</strong> origine meteoricaNelle zone servite da reti fognarie separate e nelle quali è prevista la separazione è fatto obbligo <strong>di</strong>separare le acque reflue <strong>di</strong> origine meteorica dalle acque reflue <strong>di</strong> origine <strong>di</strong>versa.Tale obbligo si applica ai nuovi inse<strong>di</strong>amenti ed agli inse<strong>di</strong>amenti esistenti oggetto <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>fiche sostanziali della rete fognaria interna o <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> ristrutturazione e restaurodegli immobili.L’Amministrazione comunale territorialmente competente in accordo con l’Agenzia <strong>di</strong> ambito ed ilparere del gestore, in relazione a particolari con<strong>di</strong>zioni tecniche od ambientali, potrà stabilirel’emissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse prescrizioni o deroghe.43


Le modalità ed i tempi <strong>di</strong> separazione delle reti interne e <strong>di</strong> allacciamento alle nuove reti stradaliverranno regolati da appositi <strong>di</strong>sciplinari pre<strong>di</strong>sposti d’intesa con l’Amministrazione comunale el’Agenzia <strong>di</strong> ambito.In sede <strong>di</strong> programmazione urbanistica, sulla base della pianificazione dell’Agenzia <strong>di</strong> ambito, ilgestore segnalerà la necessità <strong>di</strong> adeguamento delle infrastrutture esistenti qualora da una verificatecnica dovesse essere rilevata l’inadeguatezza delle stesse a servizio dell’area soggetta a interventourbanistico. Il gestore esprimerà il proprio parere sul progetto delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione con leprescrizioni relative agli interventi ritenuti necessari all’eventuale adeguamento delle infrastruttureesistenti.Si richiama inoltre quanto previsto dall’Articolo 113 del d.lgs. n. 152/06 e dalle Direttive <strong>di</strong> GiuntaRegionale n. 286/2005 e n. 1860/2006.Art. 39 Approvvigionamento <strong>idrico</strong> autonomo ed obbligo <strong>di</strong> installazione del contatoreTutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti <strong>di</strong>verse dalla rete pubblica <strong>di</strong>acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all’installazione e al buonmantenimento <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito larete fognaria.Sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti <strong>di</strong> misurazione,effettuando perio<strong>di</strong>camente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalandotempestivamente al gestore guasti e blocchi, prima <strong>di</strong> togliere il sigillo <strong>di</strong> controllo.I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito <strong>di</strong> preventivi accor<strong>di</strong>con il gestore che verifica l’idoneità tecnica dell’impianto <strong>di</strong> misura e procede poi all’apposizionedel sigillo <strong>di</strong> controllo.Prima dell’attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno comunicare algestore:• il tipo <strong>di</strong> contatore installato;• la marca;• la matricola;• il numero <strong>di</strong> cifre;• il <strong>di</strong>ametro della tubazione.In caso <strong>di</strong> guasto dei misuratori, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione algestore. Nel periodo <strong>di</strong> mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all’intestatario delcontratto il consumo me<strong>di</strong>o riscontrato nei 3 anni precedenti.44


Art. 40 Allacciamenti a reti fognarie esistentiColoro i quali intendono allacciarsi alla rete fognaria dovranno inoltrare al gestore richiesta <strong>di</strong>allacciamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento. Il gestore è tenuto arispondere entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione della domanda.La richiesta <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> nuovo allacciamento dovrà essere presentata utilizzando la schedariportata nell’allegato 1 al presente regolamento:Dal 1 gennaio 2009 tutti gli allacciamenti saranno realizzati dal gestore, con oneri a caricodell’intestatario del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 37. Fino a tale data larealizzazione <strong>di</strong> nuovi allacciamenti rimane a carico degli intestatari dei contratti che dovrannoanche adottare le specifiche tecniche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia <strong>di</strong> scavi inarea pubblica dotandosi, nei casi previsti, <strong>di</strong> specifica autorizzazione.L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria pubblica è subor<strong>di</strong>nata a:- comunicazione da parte del titolare dello scarico della ragione sociale dell'impresa esecutrice deilavori;- costituzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a favore del gestore <strong>di</strong> una fideiussionebancaria o assicurativa del tipo a "prima richiesta" per un importo pari alla somma dell’onered'allacciamento e <strong>di</strong> un onere forfetario per il ripristino <strong>di</strong> eventuali danni al collettore stradalerecapito dello scarico.I titolari dello scarico autorizzati all'esecuzione dei lavori d'allacciamento devono informare ilgestore della data <strong>di</strong> inizio dei lavori con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ad eccezione deicasi in cui siano necessari ripristini funzionali finalizzati all’eliminazione <strong>di</strong> gravi inconvenientiigienico-sanitari. La comunicazione deve essere data per iscritto, in<strong>di</strong>cando generalità e recapiti delTecnico responsabile.Il gestore ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la sorveglianzadei lavori in esecuzione. Nel caso <strong>di</strong> inadempienze al presente articolo, o <strong>di</strong> eventuali danni alcollettore stradale recapito dello scarico, il gestore ne darà comunicazione all’AmministrazioneComunale competente per l’emissione <strong>di</strong> atti conseguenti.La manutenzione dei nuovi allacciamenti, rimane in carico al gestore. La manutenzione degliallacciamenti realizzati dai privati dal momento dell’entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong> efino al 1 gennaio 2009 è in capo al gestore solo se il titolare dell’allacciamento ha adempiuto a tuttigli obblighi previsti nel presente articolo. La proprietà <strong>di</strong> tali allacciamenti è pubblica.L’onere <strong>di</strong> allacciamento è <strong>di</strong>sciplinato dall'Agenzia <strong>di</strong> ambito, che ne cura gli aggiornamenti.La fideiussione <strong>di</strong> cui sopra sarà escussa dal gestore nei seguenti casi:- esecuzione <strong>di</strong> lavori in <strong>di</strong>fformità alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;45


- impossibilità per il gestore <strong>di</strong> sorvegliare i lavori per impe<strong>di</strong>menti riconducibili al titolare delloscarico e/o all'Impresa esecutrice dei lavori (ad esempio mancata comunicazione inizio lavori neitermini avanti specificati);- danni provocati alle reti gestite.La fideiussione <strong>di</strong> cui sopra sarà svincolata in seguito alla verifica da parte del gestore della correttaesecuzione dei lavori.Art. 41 Manutenzione <strong>di</strong> allacciamenti esistentiI titolari degli allacciamenti esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente regolamentorimangono proprietari delle opere <strong>di</strong> collegamento alla rete fognaria <strong>di</strong> norma fino al punto <strong>di</strong>immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri <strong>di</strong> manutenzione egestione <strong>di</strong> tali opere.A fronte <strong>di</strong> richieste <strong>di</strong> pronto intervento ed in presenza <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo per la pubblicasicurezza o <strong>di</strong> grave <strong>di</strong>sagio per la collettività il gestore garantisce la messa in sicurezza ed ilripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento). Il gestoreinforma il <strong>Comune</strong> dell’effettuazione dell’intervento atto a risolvere la criticità.In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono <strong>di</strong> competenza del privatofino al momento dell’eventuale rifacimento o riparazione ad opera del gestore. Il gestore realizzal’intervento a spese del privato e prende in carico l’allacciamento insistente su suolo demaniale, che<strong>di</strong>viene quin<strong>di</strong> pubblico.I titolari dello scarico preventivamente autorizzati dal gestore all'esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong>manutenzione dell’allacciamento esistente devono informare il gestore stesso della data <strong>di</strong> inizio deilavori <strong>di</strong> norma con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ad eccezione dei casi in cui sianonecessari ripristini funzionali finalizzati all’eliminazione <strong>di</strong> gravi inconvenienti igienico-sanitari. Lacomunicazione deve essere data per iscritto, in<strong>di</strong>cando le generalità dell'Impresa esecutrice e delTecnico responsabile.Il gestore si riserva la facoltà <strong>di</strong> accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare lasorveglianza dei lavori in esecuzione.Il gestore, nel caso in cui non sia stato messo in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sorvegliare i lavori, potrà richiedere altitolare dello scarico, con oneri a suo carico, l'esecuzione <strong>di</strong> tutte le operazione utili a verificare lecorrette modalità <strong>di</strong> esecuzione dei lavori.Art. 42 Allacciamento <strong>di</strong> nuove reti fognarieIl potenziamento e l’estensione della rete fognaria, così come previsto nel Piano d’ambito, realizzaticon interventi sia <strong>di</strong> iniziativa pubblica sia privata, devono essere preventivamente trasmessi al46


gestore al fine <strong>di</strong> ottenere il parere tecnico per l’allacciamento alla rete esistente. La richiesta saràcorredata dal progetto definitivo dell’opera, sul quale il gestore esprimerà il parere vincolante <strong>di</strong>conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristichepeculiari della rete ed i calcoli idraulici che ne hanno determinato il <strong>di</strong>mensionamento.Qualora si tratti <strong>di</strong> area già parzialmente e<strong>di</strong>ficata, dovrà essere incluso anche l’elenco deglistabilimenti industriali non originariamente allacciati, con descrizione delle relative attività e degliscarichi previsti, in termini <strong>di</strong> caratteristiche qualitative e quantitative.Nel caso <strong>di</strong> progetti elaborati <strong>di</strong>rettamente dal gestore, gli stessi verranno sottoposti al <strong>Comune</strong> perle necessarie autorizzazioni.Nel caso <strong>di</strong> opere realizzate da privati, il gestore ha facoltà <strong>di</strong> imporre le proprie prescrizioni in fase<strong>di</strong> progettazione e <strong>di</strong> accedere ai lavori in fase <strong>di</strong> realizzazione.Art. 43 Modalità <strong>di</strong> immissione nella rete fognaria pubblicaLe opere <strong>di</strong> allacciamento delle reti provenienti dall’area privata al terminale <strong>di</strong> recapito pre<strong>di</strong>spostodal gestore dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 2 al presente regolamento.Art. 44 Contributo <strong>di</strong> estensione rete e potenziamento impiantiNelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventid'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a caricodel richiedente secondo quanto in<strong>di</strong>cato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle retidel Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> (ve<strong>di</strong> art. 67 “Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriori oneri a carico degliutenti”).47


TITOLO 8 DISCIPLINA DEGLI SCARICHE NELLE RETIFOGNARIE PUBBLICHEArt. 45 Acque reflue industriali assimilate per legge ed acque reflue industriali assimilabilialle domesticheSono assimilate ad ogni effetto <strong>di</strong> legge alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101,comma 7 del d.lgs. n. 152/06 e della Direttiva Regionale 1053/2003 le acque reflue industriali:a) provenienti da imprese de<strong>di</strong>te esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;b) provenienti da imprese de<strong>di</strong>te ad allevamento <strong>di</strong> bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti <strong>di</strong>allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla <strong>di</strong>sciplina regionale stabilitasulla base dei criteri e delle norme tecniche generali d cui all’art. 112, comma 2, del d.lgs. 152/06 eche <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> almeno un ettaro <strong>di</strong> terreno agricolo per ognuna delle quantità in<strong>di</strong>cate nellatabella 6 dell' allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/06 (riportata nella tabella 1 dell’allegato 3del presente regolamento);c) provenienti da imprese de<strong>di</strong>te alle attività <strong>di</strong> cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività <strong>di</strong>trasformazione o <strong>di</strong> valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere <strong>di</strong> normalità ecomplementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorataproveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività <strong>di</strong> coltivazione dei fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui si abbiaa qualunque titolo la <strong>di</strong>sponibilità;d) provenienti da impianti <strong>di</strong> acquacoltura e <strong>di</strong> piscicoltura che <strong>di</strong>ano luogo a scarico e sicaratterizzino per una densità <strong>di</strong> allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato <strong>di</strong>specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minutosecondo;e) provenienti da attività termali, fatte salve le <strong>di</strong>scipline regionali <strong>di</strong> settore.Sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque aventi caratteristiche qualitative ad esseequivalenti e che nella fattispecie rispettano i valori limite <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> cui alla tabella I delpunto 5) della Direttiva regionale concernente in<strong>di</strong>rizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999approvata con delibera <strong>di</strong> Giunta regionale n. 1053 del 09.06.2003 (riportata nella tabella 2dell’allegato 3 del presente regolamento).La qualità degli scarichi si intende valutata prima <strong>di</strong> ogni trattamento depurativo e anteriormentealla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.Per quanto non espressamente <strong>di</strong>sposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia allalegislazione e alla normativa statale e regionale in materia <strong>di</strong> Igiene e Sanità Pubblica e <strong>di</strong> Tutela48


della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, in quantocompatibili con il d.lgs. n. 152/06.Art. 46 Acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento e <strong>di</strong> prima pioggia da stabilimenti o inse<strong>di</strong>amenticommerciali o industrialiAi sensi <strong>di</strong> quanto prescritto all’art. 113 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato alpunto 8 delle Direttive della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 286/05 e n. 1860/06 sonosoggetti alla <strong>di</strong>sciplina delle acque <strong>di</strong> prima pioggia e <strong>di</strong> lavaggio delle aree esterne gli stabilimentio inse<strong>di</strong>amenti con destinazione commerciale o <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni le cui aree esterne sianoa<strong>di</strong>bite all’accumulo/deposito/stoccaggio <strong>di</strong> materie prime, <strong>di</strong> prodotti o scarti/rifiuti, allosvolgimento <strong>di</strong> fasi <strong>di</strong> lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamentodelle superfici impermeabili scoperte <strong>di</strong> sostanze pericolose o sostanze che possono pregiu<strong>di</strong>care ilconseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> qualità dei corpi idrici.Nei casi in cui le acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento e <strong>di</strong> prima pioggia provenienti da tali sitirisultino contaminate, si caratterizzano come acque <strong>di</strong> scarico <strong>di</strong> tipo industriale da assoggettare alla<strong>di</strong>sciplina degli scarichi, compreso il regime autorizzativo e tariffario.Ai sensi <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato al punto 8.1.1 della Direttiva n. 286/05, per gli stabilimenti oinse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> cui al primo capoverso del presente articolo le cui aree esterne sono dotate <strong>di</strong>fognatura <strong>di</strong> raccolta delle acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento o <strong>di</strong> lavaggio con recapito in retefognaria nera e mista valgono le prescrizioni <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate.Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico si applica quanto in<strong>di</strong>cato agli articoli 47, 48, 49, 50,51 e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 al presente regolamento.Si applica, inoltre, quanto in<strong>di</strong>cato agli articoli 53, 54 e 57 in merito all’ammissibilità,all’accettazione degli scarichi ed allo scarico <strong>di</strong> sostanze pericolose e quanto in<strong>di</strong>cato all’articolo 59in merito alla <strong>di</strong>sciplina del controllo degli scarichi industriali.Fatta salva la <strong>di</strong>screzionalità del gestore nell’imposizione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> controllo e/o trattamento, inlinea generale è fatto obbligo <strong>di</strong> posizionare adeguati sistemi <strong>di</strong> accumulo delle acque <strong>di</strong> primapioggia (vasche <strong>di</strong> prima pioggia) per le attività <strong>di</strong> seguito elencate:a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e ven<strong>di</strong>ta, compresi i<strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburantib) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresala produzione <strong>di</strong> salec) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggioe ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> materiali metallicid) industria alimentare e del tabacco49


e) industrie tessilif) industrie conciarie e attività <strong>di</strong> tintoriag) industria della cartah) industria chimica, compresa la produzione <strong>di</strong> fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione dellagomma e delle materie plastichei) fabbricazione <strong>di</strong> macchine ed apparecchi meccanici, elettricil) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> trasportom) luoghi <strong>di</strong> raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione <strong>di</strong> rifiutiTutte le opere relative ai sistemi <strong>di</strong> captazione e/o accumulo delle acque <strong>di</strong> prima pioggia sarannorealizzate e gestite a cura e spese del titolare dello scarico e i manufatti dovranno in ogni caso essereposizionati all’interno delle aree private.Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque <strong>di</strong> prima pioggia sono soggettiall’approvazione preventiva del gestore che imporrà le prescrizioni ritenute utili al correttofunzionamento della rete fognaria su cui avverrà lo scarico in merito a:• curve <strong>di</strong> possibilità pluviometrica da applicare per il <strong>di</strong>mensionamento;• tempi <strong>di</strong> svuotamento delle vasche in funzione delle portate massime ammissibili in reteed eventuali impianti <strong>di</strong> controllo e regolazione degli stessi;• eventuali ulteriori sistemi <strong>di</strong> controllo della qualità degli scarichi.Art. 47 Autorizzazione agli scarichi in rete fognariaPer l’autorizzazione degli scarichi in rete fognaria, valgono i seguenti principi.• Gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presenteregolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico, che èsostituita dalla richiesta <strong>di</strong> allacciamento alla rete fognaria e va presentata al gestore, chesuccessivamente comunicherà al <strong>Comune</strong> l’avvenuto allaccio, fermo restando che il gestoredovrà provvedere alla costituzione ed al continuo aggiornamento dell’archivio degli attiautorizzativi, informatizzato e consultabile dal Comuni e dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito. Sono inoltresempre ammessi, senza obbligo <strong>di</strong> presentazione della richiesta <strong>di</strong> allacciamento secondo lapresente procedura, gli scarichi <strong>di</strong> acque provenienti da reti <strong>di</strong> acquedotto per lavaggio <strong>di</strong> reti eimpianti, purché gli scarichi rispettino i limiti <strong>di</strong> cui alla tabella 3 del presente regolamento.In ogni caso, la conclusione positiva della procedura <strong>di</strong> allacciamento si espliciterà con il rilascioda parte del gestore <strong>di</strong> una attestazione <strong>di</strong> allacciamento alla pubblica fognatura nella quale ilgestore medesimo <strong>di</strong>chiarerà l’allacciamento alla rete fognaria è avvenuto nell’osservanza delleprescrizioni contenute nel presente regolamento.50


• I titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, devono presentare la richiesta <strong>di</strong>autorizzazione allo scarico al <strong>Comune</strong> territorialmente competente, affinché quest’ultimoprovveda ad espletare l’attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previstodagli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06 e come confermato dalla Direttiva regionale concernentein<strong>di</strong>rizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera <strong>di</strong> Giunta regionale.n. 1053 del 09.06.2003;• I titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque refluedomestiche (ai sensi dell’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152/06), devono presentare al <strong>Comune</strong>territorialmente competente, contestualmente alla richiesta <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico, una<strong>di</strong>chiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati oassimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche secondo quanto riportato nell’articolo 45.Ai fini dell’assimilazione, il <strong>Comune</strong> richiederà al gestore parere <strong>di</strong> conformità, ritenutovincolante, ai sensi del punto 3.2 della delibera regionale n. 1053/2003.In fase <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del proprio parere il gestore si riserva <strong>di</strong> proporre al <strong>Comune</strong>l’esecuzione <strong>di</strong> verifiche più approfon<strong>di</strong>te per l’accertamento della reale assimilabilità delloscarico.Il gestore si riserva inoltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> verificare il mantenimento delle caratteristiche delloscarico che ne hanno determinato l’assimilabilità anche successivamente al rilasciodell’autorizzazione.CAPO I -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALIArt. 48 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> acque reflue industrialiI titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, sonotenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell’attivazione dello scarico. Tale obbligovale anche per i titolari <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti e installazioni ove vengano utilizzate nel ciclo produttivo lesostanze <strong>di</strong> cui alle Tabelle 3A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, ancorché le acque <strong>di</strong>lavorazione e processo vengano smaltite come rifiuto ai sensi del d.lgs. n. 152/06.La domanda <strong>di</strong> autorizzazione va inoltrata al <strong>Comune</strong>, secondo le modalità e la documentazionepreviste nell’allegato 4 al presente regolamento, il quale provvede a richiedere il parere <strong>di</strong>conformità al gestore ed eventualmente il parere tecnico all’ARPA, ai sensi <strong>di</strong> quanto definitoall’art. 3 comma 2 della d.g.r. 1053/03.Il parere <strong>di</strong> ARPA è obbligatorio nel caso <strong>di</strong> scarico in fognatura <strong>di</strong> acque reflue industrialicontenenti sostanze pericolose.51


Il gestore provvederà all’espletamento della fase istruttoria ed a seguito della stessa e del controllodella completezza della domanda, potrà proporre al <strong>Comune</strong> la richiesta <strong>di</strong> eventuali integrazioniche si rendessero necessarie.A seguito <strong>di</strong> un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema <strong>di</strong>approvvigionamento <strong>idrico</strong>, da acquedotto o da altra fonte, il gestore potrà proporre al <strong>Comune</strong>, chelo notificherà al richiedente, la necessità <strong>di</strong> adeguamento e/o <strong>di</strong> messa a norma.In caso <strong>di</strong> inadempienza da parte del richiedente, il gestore potrà richiedere al Sindaco del <strong>Comune</strong>territorialmente competente l’emissione <strong>di</strong> atti idonei.Il gestore comunicherà il parere <strong>di</strong> conformità al <strong>Comune</strong> o SUAP, che provvederà al rilasciodell’autorizzazione allo scarico al richiedente. In caso <strong>di</strong> accertata non conformità il gestoreprovvederà a segnalare al <strong>Comune</strong>, che lo notificherà al richiedente, gli interventi <strong>di</strong> adeguamentofinalizzati all’ottenimento della conformità ovvero proporrà il rilascio <strong>di</strong> un’autorizzazione alloscarico con prescrizioni.Per gli inse<strong>di</strong>amenti nuovi o esistenti che danno luogo a scarico in fognatura <strong>di</strong> acque reflueindustriali e <strong>di</strong> acque reflue industriali assimilate alle domestiche il gestore si riserva la facoltà <strong>di</strong>imporre in qualsiasi momento l’installazione <strong>di</strong> misuratori <strong>di</strong> portata allo scarico o al prelievo, acura e spese del titolare dello scarico, al fine <strong>di</strong> definire esattamente i volumi <strong>di</strong> acqua utilizzatinelle lavorazioni e scaricati in fognatura. Di norma verrà richiesto il posizionamento <strong>di</strong> misuratori<strong>di</strong> portata e volume per scarichi superiori ai 30.000 mc annui.Art. 49 Domanda <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> acque reflue industrialiLa domanda <strong>di</strong> autorizzazione agli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali deve essere accompagnata:1. dall'in<strong>di</strong>cazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;2. dall’in<strong>di</strong>cazione della quantità <strong>di</strong> acqua da prelevare nell'anno solare;3. dall’in<strong>di</strong>cazione del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo delle acque reflue alfine del controllo;4. dalla descrizione del sistema complessivo <strong>di</strong> scarico, ivi comprese le operazioni ad essofunzionalmente connesse (compresa la planimetria delle reti <strong>di</strong> scarico in scala adeguatasottoscritta da tecnico abilitato con l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> tutti i punti <strong>di</strong> connessione al/aiterminale/i <strong>di</strong> allacciamento da prevedere nell’atto autorizzativo e, per ognuno <strong>di</strong> questi,della tipologia <strong>di</strong> acqua <strong>di</strong> scarico da autorizzare);5. dalla descrizione dell'eventuale sistema <strong>di</strong> misurazione del flusso degli scarichi;6. dalla in<strong>di</strong>cazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi <strong>di</strong> scarico;7. dall'in<strong>di</strong>cazione dei sistemi <strong>di</strong> depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valorilimite <strong>di</strong> emissione;52


8. dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> stoccaggio e/o <strong>di</strong>luizione tali da mo<strong>di</strong>ficare lecaratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo <strong>di</strong> lavorazione,salvo <strong>di</strong>versa prescrizione del gestore in merito a sistemi <strong>di</strong> equalizzazione;Nel caso <strong>di</strong> scarichi <strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 derivantidai cicli produttivi in<strong>di</strong>cati nella medesima tabella 3/A, la domanda <strong>di</strong> cui al comma 1 deve altresìin<strong>di</strong>care:a) la capacità <strong>di</strong> produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovverola trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze <strong>di</strong> cui alla medesima tabella ovvero allapresenza <strong>di</strong> tali sostanze nello scarico. La capacità <strong>di</strong> produzione deve essere in<strong>di</strong>cata conriferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo <strong>di</strong> ore lavorativegiornaliere e per il numero massimo <strong>di</strong> giorni lavorativi;b) il fabbisogno orario <strong>di</strong> acque per ogni specifico processo produttivo.Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato, oltre che dal titolare delloscarico, con le modalità previste dalla normativa vigente.Art. 50 Rilascio dell’autorizzazione degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industrialiL’autorizzazione è rilasciata dal <strong>Comune</strong> competente al titolare dell’attività da cui origina loscarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune delloscarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata incapo al consorzio medesimo.Per gli inse<strong>di</strong>amenti, e<strong>di</strong>fici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero perquelli soggetti a <strong>di</strong>versa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scaricoavente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente <strong>di</strong>verse da quelle dello scaricopreesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.In caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della titolarità dello scarico e/o della ragione sociale dell’azienda, il cui cicloproduttivo dà origine allo scarico <strong>di</strong> acque reflue industriali autorizzato, se non applicabile quantogià specificato al precedente capoverso, dovrà essere richiesta al <strong>Comune</strong> territorialmentecompetente la voltura dell’autorizzazione allo scarico in essere.Nelle ipotesi in cui venga mo<strong>di</strong>ficato, anche temporaneamente, il recapito dello scarico, seppuresenza mo<strong>di</strong>ficarne le caratteristiche qualitative o quantitative, deve essere data comunicazione algestore e al <strong>Comune</strong> competente, i quali, verificata la compatibilità dello scarico con il corporecettore, possono adottare i provve<strong>di</strong>menti che si rendessero necessari.L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenzane deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista dall’articolo 47. Lo scarico puòessere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella53


precedente autorizzazione, fino all’adozione <strong>di</strong> un nuovo provve<strong>di</strong>mento, se la domanda <strong>di</strong> rinnovoè stata tempestivamente presentata.Gli scarichi che contengono le sostanze pericolose <strong>di</strong> cui all’articolo 57 del presente regolamento,dopo la scadenza dell’autorizzazione e se la domanda è stata presentata un anno prima dellascadenza, possono essere provvisoriamente mantenuti per un periodo massimo <strong>di</strong> sei mesi trascorsi iquali dovranno cessare imme<strong>di</strong>atamente.Il <strong>Comune</strong> territorialmente competente trasmetterà al gestore ed all’ARPA copia dell’autorizzazioneallo scarico in pubblica fognatura sia per gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali sia per gli scarichi <strong>di</strong>acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle domestiche.Art. 51 Revoca dell’autorizzazione degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industrialiIl gestore si riserva la possibilità <strong>di</strong> proporre all’Ente competente la <strong>di</strong>ffida, la sospensione e larevoca dell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite dall’art. 130 del d.lgs. 152/06quando:- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell’eventualeimpianto <strong>di</strong> trattamento aziendale risultino <strong>di</strong>fformi da quanto stabilito nell’attoautorizzativo in vigore;- gli accertamenti analitici eseguiti su campioni prelevati da scarichi <strong>di</strong> acque reflueclassificate come assimilabili a domestiche nell’autorizzazione allo scarico non confermanotale classificazione.Art. 52 Deroghe temporanee ai limiti previsti per gli scarichiL’autorizzazione allo scarico, in base a quanto stabilito all’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152/06,può stabilire specifiche deroghe ai limiti previsti nell’allegato 5 dello stesso d.lgs. n. 152/06 e<strong>di</strong>donee prescrizioni per i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> avviamento e <strong>di</strong> arresto e per l’eventualità <strong>di</strong> guasti nonché pergli ulteriori perio<strong>di</strong> transitori necessari per il ritorno alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> regime, tenendo conto dellacapacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico e previo parere del gestore.L’autorizzazione dovrà pertanto specificare l’entità della deroga, le motivazioni per le quali è statarilasciata ed il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della stessa, e dovrà definire le con<strong>di</strong>zioni da rispettare a regime.Le convenzioni esistenti alla data <strong>di</strong> approvazione del presente regolamento tra titolari e gestore,regolanti i termini tecnici, amministrativi ed economici, nonché le caratteristiche quali-quantitativedegli scarichi, decadranno alla scadenza dell’autorizzazione allo scarico.54


CAPO II -AMMISSIBILITÀ E LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI DIACQUE REFLUE INDUSTRIALIArt. 53 AmmissibilitàGli scarichi, <strong>di</strong> acque reflue industriali in rete fognaria sono ammessi purché i relativi titolari sianomuniti <strong>di</strong> autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e del presente regolamento.Art. 54 Criteri per l’accettazione degli scarichiSalvo quanto stabilito dal successivo articolo 55, gli scarichi in pubblica fognatura <strong>di</strong> acque reflueindustriali e <strong>di</strong> acque reflue industriali assimilabili alle domestiche sono autorizzati nel rispetto dellatabella 3 <strong>di</strong> cui all’allegato 3 del presente regolamento.L’utilizzo <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> pretrattamento degli scarichi a monte dell’immissione nella pubblicafognatura dovrà essere concordato col gestore.Nel caso <strong>di</strong> reti fognarie non collegate alla depurazione o collegate ad impianti <strong>di</strong> trattamento nonidonei al trattamento <strong>di</strong> acque reflue industriali, sarà possibile autorizzare lo scarico <strong>di</strong> acque reflueindustriali o <strong>di</strong> acque reflue industriali assimilati ai domestici solo nel rispetto dei limiti impostidalla tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. n. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.Art. 55 Divieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione degli scarichiI valori limite <strong>di</strong> emissione non possono in alcun caso essere conseguiti me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>luizione conacque prelevate esclusivamente allo scopo.Non è comunque consentito <strong>di</strong>luire con acque <strong>di</strong> raffreddamento, <strong>di</strong> lavaggio o prelevateesclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze <strong>di</strong> cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 12, 12 bis, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, prima deltrattamento per adeguarli ai limiti previsti dal medesimo decreto.Le acque <strong>di</strong> raffreddamento devono essere <strong>di</strong> norma immesse nella rete fognaria <strong>di</strong> raccolta dellealtre acque reflue industriali a valle del pozzetto <strong>di</strong> ispezione e prelievo generale.Il <strong>Comune</strong> territorialmente competente, in sede <strong>di</strong> autorizzazione, può prescrivere che lo scaricodelle acque <strong>di</strong> raffreddamento, <strong>di</strong> lavaggio, ovvero impiegate per la produzione <strong>di</strong> energia, siaseparato dallo scarico terminale <strong>di</strong> ciascun stabilimento.Art. 56 Scarichi <strong>di</strong> sostanze in deroga a quanto previsto dalla tabella 3 dell’allegato 5 deld.lgs. 152/06Per le sostanze derogabili, secondo quanto in<strong>di</strong>cato nel d.lgs. n. 152/06, il gestore può stabilirelimiti <strong>di</strong> scarico meno restrittivi <strong>di</strong> quelli previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06 inaccordo con il <strong>Comune</strong> competente e l’Agenzia <strong>di</strong> ambito, previa verifica dell’ effettiva capacità55


esidua <strong>di</strong> trattamento dell’impianto pubblico cui afferisce ciascuno scarico e secondo criteri checonsentano a tutti gli utenti <strong>di</strong> poterne beneficiare.Tali deroghe possono essere concesse per sostanze che permettano <strong>di</strong> migliorare le prestazionidell’impianto <strong>di</strong> depurazione pubblico o nei casi in cui il ciclo produttivo, nonostante sia svolto conle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili e sia dotato <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> trattamento dei reflui (prima delloscarico in fognatura) al massimo dell’efficienza e della tecnologia <strong>di</strong>sponibile, non consenta ilrispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 152/06. Deve comunque essere sempre verificata lacompatibilità dello scarico col sistema <strong>di</strong> trattamento pubblico.In fase <strong>di</strong> istruttoria il gestore motiverà al <strong>Comune</strong> territorialmente competente in merito allacapacità depurativa residua dell’impianto <strong>di</strong> trattamento pubblico ed alle motivazioni per le qualiritiene necessario e/o non dannoso allo stesso il conferimento <strong>di</strong> scarichi con valori limite dellesostanze in questione superiori a quelli riportati nella tabella 3 dell’allegato 3 al regolamento;in<strong>di</strong>cherà inoltre le con<strong>di</strong>zioni tecniche cui dovrà intendersi subor<strong>di</strong>nato il rilasciodell’autorizzazione allo scarico, ed in particolare:1. le portate idriche massime orarie e giornaliere e le portate me<strong>di</strong>e mensili scaricabili;2. i valori limite <strong>di</strong> emissione per i parametri derogabili e non derogabili riportati nella tabella 3dell’allegato 3 al regolamento;3. le modalità <strong>di</strong> controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico chesaranno applicate sia ai fini della determinazione della tariffa <strong>di</strong> fognatura e depurazione cheai fini della verifica del rispetto dei valori limite <strong>di</strong> emissione quali-quantitativi autorizzati;4. le modalità <strong>di</strong> costruzione e gestione del sistema <strong>di</strong> campionamento;5. ulteriori specifiche tecnico-gestionali da applicare allo scarico sulla base delle caratteristichedello scarico stesso.Tutte le spese necessarie alla verifica <strong>di</strong> quanto in<strong>di</strong>cato dal titolare dello scarico e necessarie alrilascio del parere sostenute dal gestore durante l’istruttoria tecnica specifica sono a carico delrichiedente.Art. 57 Scarichi <strong>di</strong> sostanze pericoloseLe <strong>di</strong>sposizioni relative agli scarichi <strong>di</strong> sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali sisvolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze <strong>di</strong>cui alle Tabelle 3/A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 ed all’allegato 2 della d.g.r. 1053/03 enei cui scarichi sia accertata la presenza <strong>di</strong> tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ailimiti <strong>di</strong> rilevabilità delle meto<strong>di</strong>che analitiche in uso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/06 o degliaggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell' allegato 5 del medesimo decreto.56


Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bio-accumulazione della sostanzaconsiderata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, il <strong>Comune</strong> in sede <strong>di</strong> rilasciodell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni <strong>di</strong> accertato pericolo per l'ambiente ancheper la copresenza <strong>di</strong> altri scarichi <strong>di</strong> sostanze pericolose, valori-limite <strong>di</strong> emissione più restrittivi <strong>di</strong>quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/06.Per le sostanze <strong>di</strong> cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, derivanti dai cicliproduttivi in<strong>di</strong>cati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massimadella sostanza espressa in unità <strong>di</strong> peso per unità <strong>di</strong> elemento caratteristico dell'attività inquinante ecioè per materia prima o per unità <strong>di</strong> prodotto, in conformità con quanto in<strong>di</strong>cato nella stessatabella.Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs.n. 152/06, il punto <strong>di</strong> misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallostabilimento o dall'impianto <strong>di</strong> trattamento che serve lo stabilimento medesimo (vedasi ancheallegato 2).Il <strong>Comune</strong> competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e <strong>di</strong>sciplinati comerifiuti, ai sensi del d.lgs. n. 152/06. Qualora, nel caso <strong>di</strong> cui all'art. 124, comma 2, secondo periododel d.lgs. n. 152/06, l'impianto <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue industriali che tratta le sostanzepericolose <strong>di</strong> cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, riceva scarichi provenienti da altristabilimenti o scarichi <strong>di</strong> acque reflue urbane, contenenti sostanze <strong>di</strong>verse non utili a una mo<strong>di</strong>fica oriduzione delle sostanze pericolose, in sede <strong>di</strong> autorizzazione il <strong>Comune</strong> competente dovrà ridurreopportunamente i valori limite <strong>di</strong> emissione in<strong>di</strong>cati nella tabella 3 dell' allegato 5 del d.lgs.n. 152/06 per ciascuna delle predette sostanze pericolose in<strong>di</strong>cate in tabella 5, tenendo conto della<strong>di</strong>luizione operata dalla miscelazione dei <strong>di</strong>versi scarichi.Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni relative ai limiti <strong>di</strong> emissioni richiamati, è tassativamente vietatoscaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per le infrastrutture fognarie edepurative e per il personale addetto alla loro conduzione. Tali scarichi saranno segnalati dalgestore al <strong>Comune</strong> territorialmente competente.In particolare è vietato lo scarico <strong>di</strong>:a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunquesostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;b) ogni quantità <strong>di</strong> petrolio e prodotti raffinati <strong>di</strong> esso derivanti da oli da taglio che possano formareemulsioni stabili con l’acqua;57


c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione <strong>di</strong> gas tossici quali, ad esempio,ammoniaca, ossido <strong>di</strong> carbonio, idrogeno solforato, acido cian<strong>idrico</strong>, anidride solforosa ecc. ;d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituirepericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano comunque pregiu<strong>di</strong>care il buonandamento del processo depurativo degli scarichi;e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, rottami, carcasse <strong>di</strong> animali,ecc.; fanghi <strong>di</strong> risulta da trattamento <strong>di</strong> depurazione, stracci, piume, paglie, ecc;f) reflui contenenti sostanze ra<strong>di</strong>oattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone egli animali esposti alle ra<strong>di</strong>azioni e per l’ambiente;g) reflui con carica batterica e/o virale <strong>di</strong> carattere patogeno che possano costituire rischio per lepersone esposte durante il trattamento;h) reflui <strong>di</strong>retti provenienti da cabine <strong>di</strong> verniciatura;i) oli <strong>di</strong> frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;l) reflui <strong>di</strong>retti provenienti da cicli <strong>di</strong> lavatura a secco comprese acque <strong>di</strong> contatto, <strong>di</strong> asciugatura e<strong>di</strong> odorizzo, se non trattati in maniera da rientrare nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs.n. 152/06;m) reflui <strong>di</strong>retti provenienti da bagni <strong>di</strong> sviluppo fotografico e ra<strong>di</strong>ologico.Art. 58 Sversamenti accidentali e obblighi del gestoreIl titolare dello scarico e/o il responsabile <strong>di</strong> immissioni accidentali o comunque involontarie in retefognaria, al <strong>di</strong> fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a daretempestiva comunicazione dell’accaduto al gestore, prima telefonica (chiamando il numero delPronto intervento) entro 1 ora dagli acca<strong>di</strong>menti, quin<strong>di</strong> scritta me<strong>di</strong>ante telefax entro 12 ore daimedesimi secondo le in<strong>di</strong>cazioni fornite telefonicamente, onde permettere la tempestiva adozionedegli eventuali provve<strong>di</strong>menti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o pressol’impianto pubblico <strong>di</strong> depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli eventuali effettidannosi delle immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria.In tale evenienza il titolare dello scarico e/o il responsabile <strong>di</strong> immissioni accidentali o comunqueinvolontarie in rete fognaria deve dare contestualmente comunicazione dell'accaduto anche alDistretto territoriale dell’ARPA competente.I soggetti <strong>di</strong> cui sopra sono tenuti a seguire le <strong>di</strong>sposizioni impartite telefonicamente o verbalmentedal gestore e/o dall’ARPA e successivamente confermate per iscritto.Qualora il fatto possa avere conseguenze sulla tutela delle acque dall’inquinamento e cioè ogniqualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino ilsuperamento dei limiti <strong>di</strong> emissione della rete fognaria <strong>di</strong> cui all’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 ed58


ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino ilsuperamento dei limiti <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> cui all’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 dello scarico finaledell’impianto <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue, e comunque ogni qualvolta le immissioni accidentali ocomunque involontarie in rete fognaria determinino un guasto od un cattivo funzionamentodell’impianto <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue, il gestore è tenuto a dare tempestivamentecomunicazione degli acca<strong>di</strong>menti al Distretto territoriale dell’ARPA competente ed al gestore delcorpo <strong>idrico</strong> ricettore dello scarico dell’impianto <strong>di</strong> trattamento. Qualora lo scarico <strong>di</strong> sostanzepericolose comporti <strong>di</strong>sfunzioni impiantistiche che richiedono una riduzione dei carichi influentiall’impianto <strong>di</strong> trattamento, il gestore si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere al <strong>Comune</strong> competentel’emissione <strong>di</strong> apposite or<strong>di</strong>nanze finalizzate alla riduzione temporanea degli apporti inquinantiderivanti dagli scarichi <strong>di</strong> acque reflue.Nel caso in cui gli acca<strong>di</strong>menti sopra descritti abbiano determinato od abbiano la possibilità <strong>di</strong>determinare anche conseguenze <strong>di</strong> carattere igienico-sanitario, con la medesima procedura il gestoreinformerà anche la U.O. <strong>di</strong> Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL competente per il territorio.Il responsabile degli scarichi volontari o accidentali <strong>di</strong> sostanze pericolose in argomento è tenuto,inoltre, al risarcimento dell’eventuale danno provocato al gestore ed agli altri utenti coinvolti,nonché al risarcimento delle eventuali spese <strong>di</strong> ripristino delle reti e degli impianti <strong>di</strong> depurazione.Il gestore è tenuto a verificare ed eventualmente intervenire anche in seguito a segnalazioniprovenienti da soggetti <strong>di</strong>versi dal titolare dello scarico e dal responsabile dell’immissione.CAPO III -INDUSTRIALIDISCIPLINA DEI CONTROLLI DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUEArt. 59 Funzioni <strong>di</strong> vigilanza e controllo e prelievi <strong>di</strong> campioniLe funzioni <strong>di</strong> vigilanza e controllo sono svolte dal gestore ed dall’ARPA.Il controllo degli scarichi non contenenti sostanze pericolose è <strong>di</strong> competenza del gestore, fattasalva la facoltà da parte <strong>di</strong> ARPA <strong>di</strong> eseguire controlli su tali scarichi, sia autonomamente sia susegnalazione del gestore, per particolari situazioni <strong>di</strong> criticità.Il controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose viene effettuato da ARPA secondo i propriprogrammi <strong>di</strong> attività annuali. Il controllo sulla presenza <strong>di</strong> sostanze pericolose può eventualmenteessere effettuato, oltre che da ARPA, anche dal gestore, con particolare riferimento a quelle aziendeche <strong>di</strong>chiarano scarichi non contenenti sostanze pericolose, ma che utilizzano tali sostanze nel cicloproduttivo.59


Il gestore organizza un adeguato servizio <strong>di</strong> controllo, secondo le modalità previste dall’art. 165 deld.lgs. 152/06, anche avvalendosi <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate.I Soggetti incaricati dal gestore per l'effettuazione del servizio <strong>di</strong> cui sopra sono autorizzati aeffettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite<strong>di</strong> emissione, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, delle caratteristiche delle fontid'approvvigionamento <strong>idrico</strong> utilizzate, delle con<strong>di</strong>zioni che danno luogo alla formazione degliscarichi, della funzionalità degli impianti <strong>di</strong> pretrattamento.I controlli sugli scarichi allacciati alla rete fognaria hanno altresì il valore <strong>di</strong> accertamenti fiscali inmateria tariffaria e <strong>di</strong> verifica quali-quantitativa degli scarichi, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs.152/06.Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso aimenzionati Soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed in generale a tutti i locali o reparti incui si svolge il ciclo <strong>di</strong> produzione.Nell'ambito dei controlli <strong>di</strong> cui al presente articolo, potranno essere rilevati anche il consumo <strong>di</strong>acqua prelevata da fonti <strong>di</strong>verse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, lefasi <strong>di</strong> lavorazione; qualora ritenuto utile si potrà dare luogo ad un prelievo <strong>di</strong> acque <strong>di</strong> scaricodell’inse<strong>di</strong>amento tale da costituire un campione significativo per la determinazione/verificatariffaria e per la verifica del rispetto dei valori limite <strong>di</strong> emissione e delle prescrizioni autorizzativee/o del presente regolamento.La misurazione degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuata subito a monte del punto <strong>di</strong>immissione in fognatura ed eventualmente in punti parziali significativi e <strong>di</strong> norma definiti nel corsodella procedura <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico, tramite prelievo con apposito sistema <strong>di</strong>campionamento. Tale prelievo, sarà sud<strong>di</strong>viso in due campioni sigillati, uno dei quali verràconsegnato al titolare dello scarico o ad un suo <strong>di</strong>pendente. L’analisi del campione deve essereeffettuata secondo le meto<strong>di</strong>che previste dal allegato 5 del d.lgs. n. 152/06.Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, il punto <strong>di</strong> misurazione dello scarico si intende fissato subito dopol'uscita dallo stabilimento o dall'impianto <strong>di</strong> trattamento che serve lo stabilimento medesimo.Gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamentofinalizzato al controllo del gestore o dei soggetti da questo incaricati, nel punto assunto per lamisurazione.Il punto <strong>di</strong> misurazione si intende fissato subito a valle dell’uscita dei reflui dallo stabilimento, conidoneo <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> campionamento, qualora non vi sia la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione <strong>di</strong> refluicontenenti le sostanze <strong>di</strong> cui alla tabella 5 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06. In caso contrario il60


campionamento verrà effettuato sia in corrispondenza dello scarico dell’impianto <strong>di</strong> trattamento (amonte del punto <strong>di</strong> confluenza degli scarichi che possono attuare la <strong>di</strong>luizione) sia nel pozzetto <strong>di</strong>campionamento posto a monte dell’immissione nella pubblica fognatura.Il punto <strong>di</strong> misurazione deve essere reso accessibile al gestore, o ai soggetti da questo incaricati, perl’espletamento <strong>di</strong> tutte le attività necessarie al controllo degli scarichi.L’attività <strong>di</strong> controllo verrà svolta nel rispetto del “Diritto alla Difesa”e pertanto <strong>di</strong> tutte leoperazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare delloscarico.Della data ed orario <strong>di</strong> apertura del campione ed inizio dell’analisi verrà data comunicazione altitolare dello scarico all’atto del prelievo del campione.Nel caso in cui dall’analisi dei campioni effettuate dal gestore risulti che lo scarico <strong>di</strong> acque reflueindustriali non contenente sostanze pericolose nella rete fognaria non è conforme ai limiti stabilitinell’autorizzazione allo scarico, il gestore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli esiti dellerilevazioni effettuate al <strong>Comune</strong> competente per territorio per l’applicazione del provve<strong>di</strong>mentoamministrativo opportuno e della sanzione amministrativa corrispondente. Analoga comunicazioneverrà effettuata nel caso in cui venisse rilevato uno scarico sprovvisto <strong>di</strong> valida autorizzazioneovvero effettuato non rispettando le prescrizioni previste dall'autorizzazione. In caso <strong>di</strong> mancanza oavvenuta scadenza dell’atto autorizzativo dovrà essere inviata informativa alla Procura dellaRepubblica.Nel caso in cui, invece, dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, sia rilevata la presenza <strong>di</strong> acque <strong>di</strong>scarico non contenenti sostanze pericolose con caratteristiche qualitative anomale rispetto aiparametri qualitativi degli scarichi autorizzati in un determinato punto od in più punti della retefognaria, senza che risulti possibile accertare con imme<strong>di</strong>atezza la fonte dello scarico non conformepur avendo effettuato le necessarie verifiche, il gestore provvederà a comunicare tempestivamenteal <strong>Comune</strong> competente per territorio la rilevazione del fatto. Nel caso in cui si prefigurino danni alleinfrastrutture gestite e/o pregiu<strong>di</strong>zio per gli scarichi finali, il gestore provvederà a sporgere denunciacontro ignoti alla Procura della Repubblica competente per territorio per l’avvenuta effettuazione <strong>di</strong>uno scarico con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs.n. 152/06.Nei casi <strong>di</strong> non conformità relativi a scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali contenenti sostanzepericolose, la richiesta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti, la proposta <strong>di</strong> sanzione e tutte le eventuali attività <strong>di</strong>polizia giu<strong>di</strong>ziaria è <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> ARPA. Eventuali superamenti analitici e/o altre violazioniriscontrate dal controllo del gestore, devono tempestivamente essere comunicate alla Procura dellaRepubblica e ad ARPA.61


TITOLO 9DISCIPLINA TARIFFARIA CON L’UTENZAArt. 60 Tariffe del servizio <strong>di</strong> fognatura e <strong>di</strong> depurazioneLa tariffa <strong>di</strong> fognatura e depurazione ha il valore determinato dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito e vieneriscossa dal gestore.Ai sensi dell’art. 155 del d.lgs. 152/06 si stabilisce che:1. la quota <strong>di</strong> tariffa riferita al servizio <strong>di</strong> pubblica fognatura e <strong>di</strong> depurazione è dovuta dagliutenti allacciati alla rete fognaria inserita nella gestione del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> anchenel caso in cui la fognatura sia sprovvista <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> depurazione o che questi sianotemporaneamente inattivi o nei casi in cui la fognatura non sia ancora presente, ma sia inprevisione un’estensione della rete. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblicafognatura, e che quin<strong>di</strong> provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darneinformazione al gestore compilando l’apposito modulo dell’allegato 1 al presenteregolamento;2. gli utenti tenuti all’obbligo <strong>di</strong> versamento della tariffa riferita al servizio <strong>di</strong> pubblicafognatura, <strong>di</strong> cui al comma 1, sono esentati dal pagamento <strong>di</strong> qualsivoglia altra tariffaeventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti;3. per tutte le utenze, al fine della determinazione della quota tariffaria <strong>di</strong> cui al presentearticolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume <strong>di</strong> acquafornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali il gestore si riserva lapossibilità <strong>di</strong> imporre la posa <strong>di</strong> idonei misuratori <strong>di</strong> portata sullo scarico terminale, a cura espese del titolare dello scarico, al fine <strong>di</strong> determinare i volumi scaricati;4. per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto l’addebito della tariffa <strong>di</strong> fognatura e<strong>di</strong> depurazione è effettuato nella stessa bolletta <strong>di</strong> consumo dell’acqua;5. per le utenze industriali, la quota tariffaria <strong>di</strong> cui al presente articolo è determinata sulla basedella qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza <strong>di</strong> un idoneo sistema <strong>di</strong>misura <strong>di</strong>retta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati;6. per le utenze industriali la tariffa sarà determinata e applicata con le modalità previste dallanormativa vigente.L’Agenzia <strong>di</strong> ambito <strong>di</strong>sciplina gli oneri <strong>di</strong> allacciamento nella convenzione <strong>di</strong> gestione e, conspecifici provve<strong>di</strong>menti, ne cura gli aggiornamenti a far data dalla prima revisione tariffariasuccessiva al 1 <strong>di</strong>cembre 2007, così come in<strong>di</strong>cato dal d.p.g.r. 49/06.Ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 152/06, per la riscossione della tariffa vale quanto segue:- la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>;62


- qualora il Servizio <strong>idrico</strong> sia gestito in via transitoria separatamente, la tariffa <strong>di</strong> fognatura edepurazione è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio <strong>di</strong> acquedotto, il quale provvede alloscorporo <strong>di</strong> tale quota accre<strong>di</strong>tandola entro trenta giorni dalla riscossione al gestore del servizio inoggetto.Art. 61 Prescrizione per l’autodenuncia annualeSono tenuti all’autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa delservizio <strong>di</strong> fognatura e <strong>di</strong> depurazione, i soggetti sottoin<strong>di</strong>cati, con le modalità <strong>di</strong> seguito specificate:1. i titolari <strong>di</strong> scarichi <strong>di</strong> acque reflue domestiche e assimilate, che provvedonoall’approvvigionamento <strong>idrico</strong> me<strong>di</strong>ante pozzi privati o comunque me<strong>di</strong>ante fonti <strong>di</strong>approvvigionamento <strong>di</strong>verse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il31 Gennaio <strong>di</strong> ogni anno, su apposito modello riportato nell’allegato 5 del presenteregolamento, i seguenti dati:• lettura/e del/i contatore/i al 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno precedente;• numero <strong>di</strong> metri cubi prelevati nell’anno precedente.2. i titolari <strong>di</strong> scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 31 Gennaio<strong>di</strong> ogni anno, per l’anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffesecondo quanto previsto dall’articolo 20 del d.p.g.r. 49/06, facendo uso dell’ appositomodello riportato nell’allegato 6.Il gestore potrà pre<strong>di</strong>sporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubblicheAutorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelliqualitativi, al fine <strong>di</strong> acquisire ulteriori elementi <strong>di</strong> valutazione, per la più corretta determinazionedelle tariffe, <strong>di</strong> accertare la veri<strong>di</strong>cità dei valori denunciati, nonché <strong>di</strong> verificare il rispetto dellenorme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione alloscarico, secondo le modalità previste.63


TITOLO 10 ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SEPARATEArt. 62 Attività d’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scaricoLe spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l’istruttoria delledomande <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scaricoe sono quantificate sul prezziario del gestore concordato con l’Agenzia <strong>di</strong> ambito e sul tariffariodelle prestazioni <strong>di</strong> ARPA deliberato dalla Regione Emilia-Romagna in caso <strong>di</strong> espressione delparere da parte della stessa.Art. 63 Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognariaNel periodo transitorio, <strong>di</strong> cui all’articolo 40, in cui i lavori <strong>di</strong> allacciamento fognario sono eseguiti<strong>di</strong>rettamente dal titolare dello scarico, lo stesso è tenuto al pagamento delle spese inerenti i rilievi, isopralluoghi, la stipula della polizza fideiussoria, nonché quelle <strong>di</strong> sorveglianza dei lavori sostenutedal gestore.Il gestore è comunque responsabile dell’allacciamento realizzato dal privato.64


TITOLO 11 CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DITRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANEArt. 64 Conferimento <strong>di</strong> rifiuti presso impianti <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue urbane1) E’ vietato l'utilizzo degli impianti <strong>di</strong> trattamento <strong>di</strong> acque reflue urbane per lo smaltimento <strong>di</strong>rifiuti.2) In deroga al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al comma 1, la Provincia competente ai sensi del d.lgs. n. 152/06,d’intesa con l’Agenzia <strong>di</strong> ambito anche ai fini <strong>di</strong> valutare le eventuali ricadute economiche sullatariffa del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong>, può autorizzare il gestore a smaltire nell'impianto <strong>di</strong>trattamento <strong>di</strong> acque reflue urbane rifiuti liqui<strong>di</strong>:1. in relazione a particolari esigenze;2. nei limiti della capacità residua <strong>di</strong> trattamento dell’impianto;3. limitatamente alle tipologie <strong>di</strong> rifiuti compatibili con il processo <strong>di</strong> depurazione.In tale caso il gestore del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> è tenuto ad iscriversi all’Albo Nazionaledelle imprese che gestiscono rifiuti, <strong>di</strong> cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/06, nonché arispettare tutti gli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo.3) Il gestore, previa comunicazione alla Provincia competente ai sensi dell'art. 124 del d.lgs.n. 152/06 è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacitàdepurative adeguate, che rispettino i valori limite <strong>di</strong> cui all'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs.n. 152/06 e purché provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale oppure da altro ambitoterritoriale ottimale sprovvisto <strong>di</strong> impianti adeguati:a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in retefognaria (tabella 3 dell’allegato 3 al presente regolamento);b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong>trattamento <strong>di</strong> acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del d.lgs.n. 152/06;c) materiali derivanti dalla manutenzione or<strong>di</strong>naria della rete fognaria nonché quelli derivanti daaltri impianti <strong>di</strong> trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento deimedesimi risulti tecnicamente e/o economicamente irrealizzabile.4) L'attività <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzodelle acque reflue e dei fanghi.5) Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore deve in<strong>di</strong>care la capacità residuadell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. La Provinciacompetente può in<strong>di</strong>care quantità <strong>di</strong>verse o vietare il trattamento <strong>di</strong> specifiche categorie <strong>di</strong>65


ifiuti. La Provincia competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori <strong>di</strong>impianti <strong>di</strong> trattamento che hanno effettuato la comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 3.I gestori <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> trattamento che hanno effettuato la comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 3non sono tenuti ad iscriversi all’Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, <strong>di</strong> cuiall’art. 212 del d.lgs. n. 152/06.Il gestore del Servizio <strong>idrico</strong> <strong>integrato</strong> che tratta rifiuti, ai sensi del presente comma e del soprariportato comma 3, è soggetto ai soli obblighi <strong>di</strong> cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/06, cioè allatenuta e conservazione dei registri <strong>di</strong> carico e <strong>di</strong> scarico.6) Allo smaltimento dei rifiuti <strong>di</strong> cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio <strong>di</strong>depurazione <strong>di</strong> cui all'art. 155 del d.lgs. n. 152/06.7) Il produttore dei rifiuti <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 e il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispettodella normativa in materia <strong>di</strong> rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/06. Il produttore dei rifiuti <strong>di</strong> cui alcomma 3 lettera b) è tenuto al rispetto dei soli obblighi <strong>di</strong> cui all'art. 188 del medesimo decreto.8) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parerepositivo del gestore, formulato sulla base dell’analisi della funzionalità idraulica delle retifognarie poste a valle dello scarico.66


TITOLO 12 SISTEMA SANZIONATORIOArt. 65 Sanzioni amministrative e penaliLe sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presenteregolamento si intendono <strong>di</strong>sciplinate dalle norme:• articoli 133, 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 152/06;• art. 7-bis del T.U. delle leggi sugli or<strong>di</strong>namenti degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.);• legge n. 689 del 24/11/1981.Per quanto non espressamente normato dal presente articolo si farà riferimento a quanto stabilitodallo Statuto e dal regolamento in materia <strong>di</strong> sanzioni amministrative vigenti presso il <strong>Comune</strong>territorialmente competente.Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del d.lgs. n. 152/06, entro sei mesidall’entrata in vigore del presente regolamento, saranno definite con ulteriore apposito regolamentodell’Agenzia specifiche sanzioni amministrative relative all’inosservanza delle <strong>di</strong>sposizioni in essocontenute.Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel regolamento vengono<strong>di</strong>sciplinate dagli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs 152/06 e dalla normativa vigente in materia.67


TITOLO 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 66 Acque meteoricheLa gestione dei sistemi pubblici <strong>di</strong> fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese leca<strong>di</strong>toie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche <strong>di</strong><strong>di</strong>lavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi <strong>di</strong> raccolta edepurazione delle acque <strong>di</strong> prima pioggia, verrà regolamentata a valle della ricognizione svoltadall’Agenzia <strong>di</strong> ambito per l’in<strong>di</strong>viduazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costirelativi al servizio <strong>di</strong> gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dalla legge regionale4 /07.Art. 67 Oneri <strong>di</strong> allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utentiL’Agenzia <strong>di</strong> ambito <strong>di</strong>sciplinerà gli oneri <strong>di</strong> allacciamento alle reti <strong>di</strong> acquedotto e fognatura,nonché gli ulteriori oneri a carico degli utenti, tramite apposito prezziario in sede <strong>di</strong> prima revisionetariffaria successiva al 1 <strong>di</strong>cembre 2007.68


TITOLO 14 DISPOSIZIONI FINALIArt. 68 <strong>Regolamento</strong> per la gestione delle acque meteoricheIn seguito all’affidamento del servizio <strong>di</strong> gestione della rete e degli impianti <strong>di</strong> collettamento,raccolta e trattamento delle acque meteoriche sarà pre<strong>di</strong>sposto a cura del gestore entro 12 mesi unospecifico regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essereapprovato dall’Agenzia.Art. 69 <strong>Regolamento</strong> fughe acqueEntro 12 mesi dalla data <strong>di</strong> approvazione del presente regolamento il gestore dovrà pre<strong>di</strong>sporre unapposito regolamento per la <strong>di</strong>sciplina ed il funzionamento dello strumento assicurativo volontarioper la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a per<strong>di</strong>te accidentaliavvenute lungo la rete privata a valle del contatore <strong>di</strong> cui all’articolo 27.Tale documento dovrà essere approvato dall’Agenzia <strong>di</strong> ambito.69

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