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<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>3 di 14 30/05/2013 16:57temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto acoloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dalcapo I del t<strong>it</strong>olo II del libro secon<strong>do</strong> del codice penale, a coloroche abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di dir<strong>it</strong>toprivato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svoltoattiv<strong>it</strong>a' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che sianostati componenti di organi di indirizzo pol<strong>it</strong>ico;h) per «incompatibil<strong>it</strong>a'», l'obbligo per il soggetto cui vieneconfer<strong>it</strong>o l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro iltermine perentorio di quindici giorni, tra la permanenzanell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e carichein enti di dir<strong>it</strong>to privato regolati o finanziati dalla pubblicaamministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento diattiv<strong>it</strong>a' professionali ovvero l'assunzione della carica dicomponente di organi di indirizzo pol<strong>it</strong>ico;i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi dilivello apicale, quali quelli di Segretario generale, capoDipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nellepubbliche amministrazioni e negli enti di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico, confer<strong>it</strong>i a soggetti interni o esterniall'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che noncomportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze diamministrazione e gestione;j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi difunzione dirigenziale, comunque denominati, che comportanol'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione egestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'amb<strong>it</strong>odegli uffici di diretta collaborazione, confer<strong>it</strong>i a dirigenti o adaltri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cuiall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incaricoovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi difunzione dirigenziale, comunque denominati, che comportanol'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione egestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'amb<strong>it</strong>odegli uffici di diretta collaborazione, confer<strong>it</strong>i a soggetti nonmun<strong>it</strong>i della qualifica di dirigente pubblico o comunque nondipendenti di pubbliche amministrazioni;l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di entiprivati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente condeleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili,di altro organo di indirizzo delle attiv<strong>it</strong>a' dell'ente, comunquedenominato, negli enti pubblici e negli enti di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico.Art. 2Amb<strong>it</strong>o di applicazioni1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agliincarichi confer<strong>it</strong>i nelle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche' negli enti di dir<strong>it</strong>toprivato in controllo pubblico.2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti localidi incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzionidirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali incarichi


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>5 di 14 30/05/2013 16:57vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi checomportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cuil'amministrazione non sia in gra<strong>do</strong> di conferire incarichi compatibilicon le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto adisposizione del ruolo senza incarico per il perio<strong>do</strong> diinconferibil<strong>it</strong>a' dell'incarico.5. La s<strong>it</strong>uazione di inconferibil<strong>it</strong>a' cessa di dir<strong>it</strong>to ove vengapronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non defin<strong>it</strong>iva, diproscioglimento.6. Nel caso di condanna, anche non defin<strong>it</strong>iva, per uno dei reati dicui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esternoall'amministrazione, ente pubblico o ente di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico cui e' stato confer<strong>it</strong>o uno degli incarichi di cuial comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contr<strong>atto</strong> dilavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato conl'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico. Per tutto il perio<strong>do</strong> della sospensione non spettaalcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha lastessa durata dell'inconferibil<strong>it</strong>a' stabil<strong>it</strong>a nei commi 2 e 3. F<strong>atto</strong>salvo il termine finale del contr<strong>atto</strong>, all'es<strong>it</strong>o della sospensionel'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzionedell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza diapplicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e' equiparataalla sentenza di condanna.Capo IIIInconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi a soggetti provenienti da enti didir<strong>it</strong>to privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioniArt. 4Inconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi nelle amministrazioni statali,regionali e locali a soggetti provenienti da enti di dir<strong>it</strong>toprivato regolati o finanziati1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichie ricoperto cariche in enti di dir<strong>it</strong>to privato o finanziatidall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incaricoovvero abbiano svolto in proprio attiv<strong>it</strong>a' professionali, se questesono regolate, finanziate o comunque retribu<strong>it</strong>e dall'amministrazioneo ente che conferisce l'incarico, non possono essere confer<strong>it</strong>i:a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazionistatali, regionali e locali;b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livellonazionale, regionale e locale;c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nellepubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativiallo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che eserc<strong>it</strong>a ipoteri di regolazione e finanziamento.Art. 5Inconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi di direzione nelle Aziende san<strong>it</strong>arielocali a soggetti provenienti da enti di dir<strong>it</strong>to privato regolati ofinanziati1. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possono


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>6 di 14 30/05/2013 16:57essere confer<strong>it</strong>i a coloro che, nei due anni precedenti, abbianosvolto incarichi e ricoperto cariche in enti di dir<strong>it</strong>to privatoregolati o finanziati dal servizio san<strong>it</strong>ario regionale.Capo IVInconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi a componenti di organi di indirizzopol<strong>it</strong>icoArt. 6Inconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi a componenti di organo pol<strong>it</strong>ico dilivello nazionale1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri,Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissariostraordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20luglio 2004, n. 215.2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e'eserc<strong>it</strong>ata dall'Autor<strong>it</strong>a' garante della concorrenza e del mercato edall'Autor<strong>it</strong>a' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dellamedesima legge n. 215 del 2004.Art. 7Inconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi a componenti di organo pol<strong>it</strong>ico dilivello regionale e locale1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componentidella giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico,ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o delconsiglio di una provincia o di un comune con popolazione superioreai 15.000 ab<strong>it</strong>anti della medesima regione o di una forma associativatra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione,oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente didir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione ovveroda parte di uno degli enti locali di cui al presente comma nonpossono essere confer<strong>it</strong>i:a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livelloregionale;d) gli incarichi di amministratore di ente di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico di livello regionale.2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componentidella giunta o del consiglio della provincia, del comune o dellaforma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero acoloro che nell'anno precedente abbiano f<strong>atto</strong> parte della giunta odel consiglio di una provincia, di un comune con popolazionesuperiore ai 15.000 ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuniavente la medesima popolazione, nella stessa regionedell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' acoloro che siano stati presidente o amministratore delegato di entidi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte di province, comunie loro forme associative della stessa regione, non possono essereconfer<strong>it</strong>i:a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazionidi una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>7 di 14 30/05/2013 16:57popolazione;b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni dicui alla lettera a);c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livelloprovinciale o comunale;d) gli incarichi di amministratore di ente di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico da parte di una provincia, di un comune conpopolazione superiore a 15.000 ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativatra comuni avente la medesima popolazione.3. Le inconferibil<strong>it</strong>a' di cui al presente articolo non si applicanoai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente didir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico che, all'<strong>atto</strong> di assunzionedella carica pol<strong>it</strong>ica, erano t<strong>it</strong>olari di incarichi.Art. 8Inconferibil<strong>it</strong>a' di incarichi di direzione nelle Aziende san<strong>it</strong>arielocali1. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possonoessere confer<strong>it</strong>i a coloro che nei cinque anni precedenti siano staticandidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, incollegi elettorali che comprendano il terr<strong>it</strong>orio della ASL.2. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possonoessere confer<strong>it</strong>i a coloro che nei due anni precedenti abbianoeserc<strong>it</strong>ato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o diMinistro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute oin altra amministrazione dello Stato o di amministratore di entepubblico o ente di dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico nazionaleche svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento delservizio san<strong>it</strong>ario nazionale.3. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possonoessere confer<strong>it</strong>i a coloro che nell'anno precedente abbiano eserc<strong>it</strong>atola funzione di parlamentare.4. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possonoessere confer<strong>it</strong>i a coloro che nei tre anni precedenti abbiano f<strong>atto</strong>parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovveroabbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o entedi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico regionale che svolgafunzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del serviziosan<strong>it</strong>ario regionale.5. Gli incarichi di direttore generale, direttore san<strong>it</strong>ario edirettore amministrativo nelle aziende san<strong>it</strong>arie locali non possonoessere confer<strong>it</strong>i a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano f<strong>atto</strong>parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune conpopolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuniavente la medesima popolazione, il cui terr<strong>it</strong>orio e' compreso nelterr<strong>it</strong>orio della ASL.Capo VIncompatibil<strong>it</strong>a' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni enegli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di dir<strong>it</strong>toprivato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche'lo svolgimento di attiv<strong>it</strong>a' professionale


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>9 di 14 30/05/2013 16:57del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400, o di parlamentare.2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioniregionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico dilivello regionale sono incompatibili:a) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaregione che ha confer<strong>it</strong>o l'incarico;b) con la carica di componente della giunta o del consiglio diuna provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione della medesima regione;c) con la carica di presidente e amministratore delegato di unente di dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione.3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni diuna provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblicodi livello provinciale o comunale sono incompatibili:a) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaprovincia, del comune o della forma associativa tra comuni che haconfer<strong>it</strong>o l'incarico;b) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaprovincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 ab<strong>it</strong>anti odi una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che haconfer<strong>it</strong>o l'incarico;c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli entidi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione,nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di forme associative tra comuni aventi la medesimapopolazione ab<strong>it</strong>anti della stessa regione.Art. 12Incompatibil<strong>it</strong>a' tra incarichi dirigenziali interni e esterni ecariche di componenti degli organi di indirizzo nelleamministrazioni statali, regionali e locali1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di dir<strong>it</strong>to privatoin controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e ilmantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componentedell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stessoente pubblico che ha confer<strong>it</strong>o l'incarico, ovvero con l'assunzione eil mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidentee amministratore delegato nello stesso ente di dir<strong>it</strong>to privato incontrollo pubblico che ha confer<strong>it</strong>o l'incarico.2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di dir<strong>it</strong>to privatoin controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sonoincompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della caricadi Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo dicui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o diparlamentare.3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di dir<strong>it</strong>to privatoin controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>10 di 14 30/05/2013 16:57a) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaregione interessata;b) con la carica di componente della giunta o del consiglio diuna provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione della medesima regione;c) con la carica di presidente e amministratore delegato di entidi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione.4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubblicheamministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di dir<strong>it</strong>to privatoin controllo pubblico di livello provinciale o comunale sonoincompatibili:a) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaregione;b) con la carica di componente della giunta o del consiglio diuna provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazionelocale che ha confer<strong>it</strong>o l'incarico;c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli entidi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione,nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di forme associative tra comuni aventi la medesimapopolazione della stessa regione.Art. 13Incompatibil<strong>it</strong>a' tra incarichi di amministratore di ente di dir<strong>it</strong>toprivato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organidi indirizzo pol<strong>it</strong>ico nelle amministrazioni statali, regionali elocali1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti didir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico, di livello nazionale,regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidentedel Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretariodi Stato e di commissario straordinario del Governo di cuiall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o diparlamentare.2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente didir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico di livello regionale sonoincompatibili:a) con la carica di componente della giunta o del consiglio dellaregione interessata;b) con la carica di componente della giunta o del consiglio diuna provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione della medesima regione;c) con la carica di presidente e amministratore delegato di entidi dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico da parte della regione,nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000ab<strong>it</strong>anti o di forme associative tra comuni aventi la medesimapopolazione della medesima regione.3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente didir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico di livello locale sonoincompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della caricadi componente della giunta o del consiglio di una provincia o di uncomune con popolazione superiore ai 15.000 ab<strong>it</strong>anti o di una forma


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>12 di 14 30/05/2013 16:572004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento dieventuali responsabil<strong>it</strong>a' amministrative.3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo divertice o dirigenziale confer<strong>it</strong>o al soggetto cui sono state affidatele funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicatoall'Autor<strong>it</strong>a' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo'formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca siacorrelata alle attiv<strong>it</strong>a' svolte dal responsabile in materia diprevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventaefficace.Art. 16Vigilanza dell'Autor<strong>it</strong>a' nazionale anticorruzione1. L'Autor<strong>it</strong>a' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, daparte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e deglienti di dir<strong>it</strong>to privato in controllo pubblico, delle disposizioni dicui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi edi accertamento di singole fattispecie di conferimento degliincarichi.2. L'Autor<strong>it</strong>a' nazionale anticorruzione, a segu<strong>it</strong>o di segnalazioneo d'ufficio, puo' sospendere la procedura di conferimentodell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazionio rilievi sull'<strong>atto</strong> di conferimento dell'incarico, nonche' segnalareil caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventualiresponsabil<strong>it</strong>a' amministrative. L'amministrazione, ente pubblico oente privato in controllo pubblico che intenda procedere alconferimento dell'incarico deve motivare l'<strong>atto</strong> tenen<strong>do</strong> conto delleosservazioni dell'Autor<strong>it</strong>a'.3. L'Autor<strong>it</strong>a' nazionale anticorruzione esprime pareri, surichiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sullainterpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loroapplicazione alle diverse fattispecie di inconferibil<strong>it</strong>a' eincompatibil<strong>it</strong>a' degli incarichi.Art. 17Null<strong>it</strong>a' degli incarichi confer<strong>it</strong>i in violazione delle disposizionidel presente decreto1. Gli atti di conferimento di incarichi a<strong>do</strong>ttati in violazionedelle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sononulli.Art. 18Sanzioni1. I componenti degli organi che abbiano confer<strong>it</strong>o incarichidichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economichedegli atti a<strong>do</strong>ttati. Sono esenti da responsabil<strong>it</strong>a' i componenti cheerano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti egli astenuti.2. I componenti degli organi che abbiano confer<strong>it</strong>o incarichidichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi diloro competenza. Il relativo potere e' eserc<strong>it</strong>ato, per i Ministeridal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblicidall'amministrazione vigilante.3. Le regioni, le province e i comuni provve<strong>do</strong>no entro tre mesi


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>13 di 14 30/05/2013 16:57dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propriordinamenti individuan<strong>do</strong> le procedure interne e gli organi che in viasost<strong>it</strong>utiva possono procedere al conferimento degli incarichi nelperio<strong>do</strong> di interdizione degli organi t<strong>it</strong>olari.4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trovaapplicazione la procedura sost<strong>it</strong>utiva di cui all'articolo 8 dellalegge 5 giugno 2003, n. 131.5. L'<strong>atto</strong> di accertamento della violazione delle disposizioni delpresente decreto e' pubblicato sul s<strong>it</strong>o dell'amministrazione o enteche conferisce l'incarico.Art. 19Decadenza in caso di incompatibil<strong>it</strong>a'1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in unadelle s<strong>it</strong>uazioni di incompatibil<strong>it</strong>a' di cui ai capi V e VI comportala decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contr<strong>atto</strong>,di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio diquindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte delresponsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa diincompatibil<strong>it</strong>a'.2. Restano ferme le disposizioni che preve<strong>do</strong>no il collocamento inaspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso diincompatibil<strong>it</strong>a'.Capo VIIINorme finali e trans<strong>it</strong>orieArt. 20Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibil<strong>it</strong>a' oincompatibil<strong>it</strong>a'1. All'<strong>atto</strong> del conferimento dell'incarico l'interessato presentauna dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause diinconferibil<strong>it</strong>a' di cui al presente decreto.2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente unadichiarazione sulla insussistenza di una delle cause diincompatibil<strong>it</strong>a' di cui al presente decreto.3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel s<strong>it</strong>odella pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di dir<strong>it</strong>toprivato in controllo pubblico che ha confer<strong>it</strong>o l'incarico.4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione perl'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.5. Ferma restan<strong>do</strong> ogni altra responsabil<strong>it</strong>a', la dichiarazionemendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto deldir<strong>it</strong>to di difesa e del contradd<strong>it</strong>torio dell'interessato, comporta lainconferibil<strong>it</strong>a' di qualsivoglia incarico di cui al presente decretoper un perio<strong>do</strong> di 5 anni.Art. 21Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter,del decreto legislativo n. 165 del 20011. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti dellepubbliche amministrazioni anche i soggetti t<strong>it</strong>olari di uno degli


<strong>***</strong> <strong>NORMATTIVA</strong> - <strong>Stampa</strong> <strong>***</strong> <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>normattiva</strong>.<strong>it</strong>/<strong>do</strong>/<strong>atto</strong>/<strong>export</strong>14 di 14 30/05/2013 16:57incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esternicon i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di dir<strong>it</strong>toprivato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dallacessazione dell'incarico.Art. 22Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibil<strong>it</strong>a' eincompatibil<strong>it</strong>a'1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazionedegli articoli 54 e 97 della Cost<strong>it</strong>uzione e prevalgono sulle diversedisposizioni di legge regionale, in materia di inconferibil<strong>it</strong>a' eincompatibil<strong>it</strong>a' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni,gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20luglio 2004, n. 215.3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decretonon si applicano agli incarichi presso le societa' che emettonostrumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agliincarichi presso le loro controllate.Art. 23Abrogazioni1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e' abrogato.Il presente decreto, mun<strong>it</strong>o del sigillo dello Stato, sara' inser<strong>it</strong>onella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<strong>it</strong>aliana. E' f<strong>atto</strong> obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 8 aprile 2013NAPOLITANOMonti, Presidente del Consiglio deiMinistriPatroni Griffi, Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazioneVisto, il Guardasigilli: Severino

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