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Modulo bozza di Convenzione - Azienda Ospedaliera Santi Antonio ...

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Allegato alla Determinazione n. _______ del ________________ pag. 2ART. 2PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E PROTOCOLLO CLINICOIl programma dello stu<strong>di</strong>o, concordato tra le parti, è articolato come da protocollo clinicopre<strong>di</strong>sposto in originale dal PROPONENTE e dovrà, pertanto, essere svolto in conformità alprotocollo stesso.Ciascuna delle due parti è in possesso degli originali del protocollo clinico (ed eventualmente degliemendamenti/o n° _ al protocollo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o stesso); il suddetto protocollo costituisce, ad ognieffetto, parte integrante della presente convenzione.ART. 3RESPONSABILIIl Responsabile dello Stu<strong>di</strong>o, per l’AZIENDA, è il Dott. ______________ che si assume tutte leresponsabilità previste a carico dello sperimentatore ai sensi <strong>di</strong> legge e che sarà affiancato dalseguente personale me<strong>di</strong>co: _______________________________.Il personale che collabora nello svolgimento dello stu<strong>di</strong>o non può ricevere (<strong>di</strong>rettamente oin<strong>di</strong>rettamente) compensi dal PROMOTORE, né avere contatti o intrattenere con la medesimarapporti <strong>di</strong> qualsiasi tipo, se non <strong>di</strong> carattere tecnico-scientifico attinenti allo stu<strong>di</strong>o.Il Responsabile della sperimentazione terrà informati il PROMOTORE ed il Comitato Eticosull’andamento della ricerca comunicando l’eventuale verificarsi nel corso della sperimentazione <strong>di</strong>eventi avversi o effetti collaterali seri <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente correlabili allasomministrazione del farmaco ai pazienti osservati e allo svolgimento della sperimentazione.ART. 4NORME APPLICABILI ALLA SPERIMENTAZIONELa sperimentazione clinica sarà eseguita secondo i principi etici fissati dalla Dichiarazione <strong>di</strong>Helsinki e successive mo<strong>di</strong>fiche e, in adeguamento alla <strong>di</strong>rettiva 91/505/CEE, dovranno esserepre<strong>di</strong>sposti ed attuati tutti i principi della Buona Pratica Clinica, del D.L.vo del 24 Giugno 2003 n.211 e <strong>di</strong> ogni altra normativa, inerente l’argomento, non specificatamente richiamata.Dovranno essere, inoltre, rispettate le procedure operative dell’AZIENDA stabilite dal Regolamentodel Comitato Etico validato con Determinazione Regionale n. 104 del 09/03/07, e riconfermatonella riunione del C.E. del 23/02/2010.ART. 5CONSENSO INFORMATOA ciascun paziente verrà preventivamente richiesto il consenso informato, a cura del Responsabiledello Stu<strong>di</strong>o, come previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo, che dovrà risultare da attoscritto e che potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento nelle stesse forme del rilascio,senza obbligo <strong>di</strong> motivazione.I pazienti che abbiano assentito allo stu<strong>di</strong>o oggetto della presente convenzione non possono ricevereda chiunque, né <strong>di</strong>rettamente, né in<strong>di</strong>rettamente, compensi <strong>di</strong> alcun tipo.ART. 6DURATAL'efficacia della presente convenzione decorrerà dall’ultima data <strong>di</strong> sottoscrizione del presentecontratto e cesserà alla data <strong>di</strong> chiusura dello stesso fissata al ___/___/____.

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