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NOIAUTO RC2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI interno.indd - Cattolica

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INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MOTOVEICOLIGLOSSARIO pag. 2CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONECONDIZIONI GENERALI pag. 6SEZIONE R.C. AUTOCONDIZIONI GENERALI pag. 10CONDIZIONI SPECIALI pag. 16SEZIONE ASSISTENZAASSISTENZA BASECONDIZIONI GENERALI pag. 25ASSISTENZA PLUSCONDIZIONI GENERALI pag. 33SEZIONE PROTEZIONE LEGALECONDIZIONI GENERALI pag. 37- 1/44 -


AUTO RISCHI DIVERSI INCENDIO E ALTRE GARANZIEGLOSSARIO R.C. AUTOAggravamento del rischio:variazione delle caratteristiche iniziali delrischio che aumentano la probabilità delverificarsi del dannoArea aeroportuale:area riservata al traffico e alla sosta diaeromobili sia civili che militariAssicurato:la persona fisica o giuridica il cui interesseè protetto dall’assicurazione.Limitatamente alla sezione Assistenza Base:il conducente del veicolo e le personeautorizzate all’uso dello stesso, nonché,per le prestazioni previste agli articoli15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, le personetrasportate a bordo del veicolo stesso.Limitatamente alla sezione AssistenzaPlus: la persona fisica che sottoscriveil contratto in qualità di contraente o ilconducente del veicolo nel caso in cui ilcontraente sia una persona giuridica; ilconiuge, gli ascendenti e discendenti diprimo grado delle persone specificate inprecedenza a condizione che convivanocon le suddette e siano a suo carico,anche se dovessero viaggiare separatamentee in qualsiasi altro mezzo ditrasporto; le persone trasportate a bordodel veicolo assicurato con la Società nelcaso in cui siano coinvolti in un incidentedovuto alla sua circolazione.Limitatamente alla sezione protezionelegale: la persona fisica o giuridica il cuiinteresse è protetto dall’assicurazione:il proprietario, il locatario, il conducenteautorizzato ed i trasportati del veicoloindicato in polizza.Assicurazione:il contratto di assicurazioneAttestazione dello stato di rischio:documento che la Società è tenuta arilasciare al contraente e nel quale sonoindicate le caratteristiche del rischioassicuratoCarta verde:certificato internazionale di assicurazioneche attesta l’estensione dell’efficaciadell’assicurazione obbligatoria R.C.Autoai danni provocati dalla circolazione delveicolo assicurato in alcuni paesi esteri,la cui sigla sia indicata (e non sbarrata)sulla stessa carta verdeCentrale Operativa:La struttura di Mapfre Warranty - StradaTrossi, 66 - 13871 Verrone (Biella),costituita da: medici, tecnici, operatori,che è in funzione 24 ore su 24, tutti igiorni dell’anno, che in virtù di specificaconvenzione sottoscritta con la Societàprovvede, per incarico di quest’ultima,al contatto telefonico con l’assicurato edorganizza ed eroga, con costi a caricodella Società le prestazioni di assistenzapreviste in polizza (definizione relativaalla sezione Assistenza)Classe interna:classe di merito assegnata al contratto inbase a specifiche regole previste dalleCondizioni Speciali e che si differenziadalla classe di merito di conversioneuniversaleClassi di merito di conversione universale(C.U.):classe di merito assegnata obbligatoriamenteal contratto in base alle regolepreviste dal regolamento ISVAP n. 4 del 9agosto 2006 e dalle successive modificheed integrazioniCircolazione:il movimento, la fermata e la sosta delveicolo su area pubblica o su area aquesta equiparata- 2/44 -


GLOSSARIO R.C. AUTONucleo famigliare:il nucleo dedotto dallo stato di famigliaPolizza:il documento che prova il contratto diassicurazioneP.R.A.:Pubblico Registro AutomobilisticoPremio:la somma di denaro dovuta dal Contraentealla Società, comprensiva di imposteed eventuali oneri di Legge, qualecorrispettivo dell’obbligazione assuntadalla SocietàProprietario:l’intestatario del veicolo al P.R.A. o coluiche possa legittimamente dimostrare latitolarità del diritto di proprietàRapina:è il reato, previsto dall’art. 628 del codicepenale, perpetrato da chiunque si impossessidella cosa mobile altrui, attraversoviolenza o minaccia, sottraendola a chi ladetiene al fine di trarne profitto per sè oper altri (definizione relativa alla sezioneAssistenza)R.C.A.:Responsabilità Civile AutoRegolamento:il regolamento di esecuzione della predettalegge e successive modificazioniResponsabilità principale:responsabilità prevalente o superiore attribuitaad uno dei conducenti dei veicolicoinvolti nel sinistroResponsabilità concorsuale:responsabilità attribuita in pari misura acarico dei conducenti dei veicoli coinvoltinel sinistroRicovero:la permanenza in un istituto di cura checomporti il pernottamentoRisarcimento diretto:procedura, applicabile secondo le modalitàpreviste dalla Legge, in base allaquale il danneggiato, non responsabiletotalmente o parzialmente, si rivolgeall’impresa per ottenere il risarcimentodei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamenton. 254/06).Sinistro:verificarsi dell’evento dannoso per il qualeè prestata la garanzia.Limitatamente alla sezione Assistenza:il singolo fatto o avvenimento che rendaimpossibile l’utilizzo del veicolo assicuratodipendente da guasto, incidente,incendio, furto, anche parziale o tentato,rapina anche tentata e che determina larichiesta di assistenzaSocietà:<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop.Società Gestionaria:ARAG Assicurazioni Rischi Automobilisticie Generali S.p.A. (definizione relativa allasezione Protezione Legale)Sostanze Stupefacenti o Psicotrope:sostanze che, per le loro proprietà chimiche,sono in grado alterare lo stato dicoscienza.Terzi:coloro che risultano essere tali ai sensidell’art. 129 della Legge e delle successivemodificazioni ed integrazioniTariffa:i prezzi stabiliti dalla Società in vigore almomento della stipulazione, del rinnovoo delle modifiche del contratto- 4/44 -


GLOSSARIO R.C. AUTOUnico sinistro:il fatto dannoso e/o la controversia checoinvolge più assicurati ed in relazione aiquali la garanzia prestata viene ripartitatra tutti i soggetti assicurati coinvolti intale fatto o controversia, a prescinderedal loro numero e dal danno da ciascunodi essi subito(definizione relativa allasezione Protezione Legale)Veicolo:ciclomotore uso privato, motociclo, motocarrozzetta,motoveicolo per trasporto promiscuo,quadriciclo leggero, quadriciclotrasporto persone adibiti ad uso privato,noleggio libero, noleggio con conducente,scuola guida, uso pubblico.Limitatamente alla sezione Assistenza:motociclo di oltre 50 cc. Immatricolatoin Italia- 5/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIEArticolo 4Adeguamento del premiodi polizzaLa Società ha la possibilità di modificarele condizioni di premio al momento delrinnovo del contratto.Le indicazioni circa il nuovo ammontaredel premio vengono fornite pressol’Agenzia alla quale è assegnato il contratto,almeno trenta giorni prima dellascadenza del contratto stesso.Il contraente, dopo aver preso visionedelle nuove condizioni di premio, puòaccettarle ed in tal caso il contratto sirinnova.Il contraente può altresì rifiutare le nuovecondizioni di premio comunicando lapropria intenzione alla Società entro lascadenza annuale del contratto.In tal caso il contratto si intende risoltoal momento della scadenza delcontratto.Tuttavia viene data facoltà al contraentedi comunicare la non accettazione delnuovo premio anche nei quindici giornisuccessivi alla scadenza. In tal caso ilcontratto si risolverà dalle ore 24 delgiorno in cui viene comunicata taledecisione.Nel caso in cui il contraente non prendacontatto con l’Agenzia e non comunichila propria volontà di accettazione o dirifiuto delle nuove condizioni di premio,il contratto si intende disdettato dal quindicesimogiorno successivo alla data discadenza del contratto non producendopertanto più alcun effetto.In ogni caso il ritiro del certificato e delcontrassegno con conseguente pagamentodel premio implica accettazionedelle nuove condizioni di premio.Articolo 5Modifica delle condizionidi polizzaQualora la Società intenda rinnovare ilcontratto con condizioni di polizza diverseda quelle precedentemente convenute,deve darne comunicazione al contraentetrenta giorni prima della scadenza delcontratto stesso.Nel caso in cui il contraente comunichidi non accettare le nuove condizioni dipolizza entro la scadenza annuale o, almassimo, entro i quindici giorni successivi,il contratto si intende risolto di diritto:– alla sua naturale scadenzaoppure– con effetto dalle ore 24 del giorno incui viene comunicata la non accettazionequalora ciò avvenga entroi quindici giorni immediatamentesuccessivi alla scadenza.Articolo 6Rinnovo del contrattoSalvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, inmancanza di disdetta data da una delleparti con lettera raccomandata o a mezzotelefax, almeno quindici giorni prima delladata di scadenza indicata nella polizza, ilcontratto, se di durata non inferiore all’anno,è rinnovato per una durata pari ad unanno, e così successivamente.Qualora il contratto sia emesso in sostituzionedi altro di durata annuale e per lasua residua durata, esso non si consideradi durata inferiore all’anno e pertanto allasua scadenza si applica il disposto delcomma precedente.Articolo 7Trasferimento di proprietàdel veicoloIl contraente è tenuto a comunicare allaSocietà l’eventuale trasferimento di proprietàdel veicolo. In tal caso il contrattodi assicurazione viene ceduto all’acquirentedel veicolo, previa restituzione allaSocietà del certificato di assicurazione,del contrassegno e della Carta Verde(se rilasciata) da parte del contraente.La Società prenderà atto della cessionemediante emissione di apposita appendicerilasciando i nuovi documenti.Non sono ammesse sospensioni o variazionidi rischio successivamente allacessione del contratto.Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.Il contratto ceduto si estingue alla suanaturale scadenza. Per l’assicurazionedello stesso veicolo il cessionario dovràstipulare un nuovo contratto. Per tal motivo,la Società non rilascerà l’attestazione dellostato del rischio.- 7/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIEIl contraente che trasferisce la proprietà delveicolo ha tuttavia facoltà di optare ancheper una delle seguenti soluzioni:a) sostituzione con altro veicoloIl contraente può chiedere, previa restituzionedel certificato, contrassegno e dellacarta verde (se rilasciata) relativi al veicoloalienato o consegnato in conto vendita,che la polizza stipulata per tale veicolosia resa valida per un altro veicolo di suaproprietà o di proprietà di un familiareconvivente.Qualora il veicolo sostituito comportiuna variazione di premio, si procede alconguaglio del premio dell’annualità incorso sulla base della Tariffa in vigoresul contratto oggetto di variazione.b) risoluzione del contrattoIl contraente può optare per la risoluzionedel contratto. In tal caso il contratto si risolvecon la restituzione della parte di premiocorrisposta e non usufruita, in ragione di1/360 del premio annuo netto per giornodi garanzia residua se oltre alla restituzionedel certificato, del contrassegnoe della Carta Verde (se rilasciata) vengaconsegnata anche fotocopia della carta dicircolazione e del certificato di proprietàcon avvenuta trascrizione del passaggiodi proprietà.Nel caso di veicolo dato in conto vendita,qualora la vendita abbia seguito e siadocumentata, la restituzione della partedi premio corrisposta e non usufruita,determinata come sopra, avrà luogo dalladata di messa in conto vendita purchè inpari data siano stati restituiti il certificato,il contrassegno e l’eventuale Carta verde(se rilasciata).In difetto, il contratto si risolve senzarestituzione di premio dal giorno in cuivengono restituiti il certificato di assicurazione,il contrassegno e la Carta Verde(se rilasciata).Articolo 8Sostituzione del certificatoe del contrassegnoQualora si debba procedere alla sostituzionedel certificato o del contrassegno, laSocietà vi provvederà previa restituzionedi quelli da sostituire e previo eventualeconguaglio di premio.Per il rilascio di duplicati si osserva quantodisposto dal Regolamento.Articolo 9Risoluzione del contrattoper il furto del veicoloIn caso di furto totale del veicolo il contrattonon ha effetto dal giorno successivo alladenuncia presentata all’autorità di pubblicasicurezza. Il proprietario può optare per:a) risolvere il contratto dal giorno successivoalla denuncia presentata all’autoritàdi pubblica sicurezza.In tal caso il contratto si risolve conla restituzione della parte di premiodi responsabilità civile corrispostae non usufruita, in ragione di 1/360del premio annuo netto per giorno digaranzia residua previa consegna dicopia della citata denuncia.Qualora il furto avvenga nei quindicigiorni successivi alla data di scadenzadel certificato di assicurazione, il Contraentesarà tenuto a corrispondere larelativa rata di premio con diritto allarestituzione della parte di premio comedisposto al comma precedente.Qualora il contratto sia stipulato conclausola bonus/malus, il proprietariopuò beneficiare per altro veicolo di suaproprietà o di proprietà di un familiareconvivente, della classe di meritomaturata purchè quest’ultimo vengaassicurato presso la Società entro 5anni dalla data del furto.b) Sostituire il contratto con altro veicolo diproprietà o di proprietà di un familiareconvivente (articolo 7 delle CondizioniGenerali di assicurazione e punto b)delle norme comuni ai veicoli a cuiviene applicata la formula tariffariabonus/malus e bonus/malus con franchigia).Per i punti a) e b) il contraente è tenuto afornire copia della carta di circolazione edel certificato di proprietà del nuovo veicoloe, in ogni caso, copia della denuncia difurto presentata all’Autorità Giudiziaria odi Polizia.- 8/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIEQualora il veicolo venga successivamenteritrovato e il contraente/proprietario, il proprietariose persona diversa dal contraente,o un familiare convivente si sia già avvalso diuna delle facoltà previste dal primo comma,ed in relazione alla facoltà di cui alla letteraa) abbia pertanto già usufruito della classedi merito per altro veicolo o relativamentealla lettera c) abbia già provveduto allariattivazione con altro veicolo, dovrà esserestipulato un nuovo contratto da assegnarealla classe di merito 06 (C.U. 14).Qualora il contraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente,non si sia avvalso di una della facoltà previstedal primo comma e il veicolo rubatovenga successivamente ritrovato, il contrattoverrà assegnato alla classe di merito maturata,o alla classe 10 (C.U. 18), a secondache venga riassicurato presso la Societàrispettivamente entro 5 anni, o oltre, dalladata del furto.In caso di rinvenimento del veicolo il contraenteè tenuto a fornire copia del verbaledi ritrovamento del veicolo rubato redattodalla Pubblica Autorità.La mancata consegna dei documenti previsticomporta l’assegnazione alla classedi merito 10 (C.U. 18).Articolo 10Altre assicurazioniL’assicurato deve comunicare per iscrittoa Società l’esistenza o la successiva stipulazionedi altre assicurazioni per lo stessorischio; in caso di sinistro, l’assicuratodeve darne avviso a tutti gli assicuratori,indicando a ciascuno il nome degli altri(art. 1910 C.C.).Articolo 11Competenza territorialePer le controversie riguardanti l'esecuzionedel presente contratto se il Contraente:- è Persona Fisica è competente l’autoritàgiudiziaria del luogo di residenza o ildomicilio elettivo del contraente;- è Persona Giuridica è competente l’autoritàgiudiziaria di Verona (ovvero oveha sede Società).Articolo 12Imposte e tasseLe imposte, le tasse e tutti gli altri oneristabiliti per legge, presenti e futuri, relativial premio, al contratto e agli atti da essodipendenti, sono a carico del contraenteanche se il pagamento ne sia stato anticipatodalla Società.- 9/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEArticolo 13Oggetto del contrattoR.C. AUTOCONDIZIONI GENERALI- 10/44 -La Società assicura, in conformità allenorme della Legge e del Regolamento,i rischi della responsabilità civile peri quali è obbligatoria l’assicurazione,impegnandosi a corrispondere entroi limiti convenuti, le somme che, percapitale, interesse e spese siano dovutea titolo di risarcimento di danniinvolontariamente cagionati a terzidalla circolazione del veicolo descrittonel contratto.La Società inoltre assicura, sulla basedelle Condizioni Speciali e della relativapremessa, i rischi non compresinell’assicurazione obbligatoria descrittiin tali condizioni in quanto sianoespressamente richiamate. In questocaso, i massimali indicati in polizzasono destinati anzitutto ai risarcimentidovuti in dipendenza dell’assicurazioneobbligatoria e, per la parte non assorbitadai medesimi, ai risarcimenti dovutisulla base delle Condizioni Speciali.Non sono assicurati i rischi della responsabilitàper i danni causati dallapartecipazione del veicolo a gare ocompetizioni sportive, alle relative proveufficiali e alle verifiche preliminari efinali previste nel regolamento particolaredi gara. Non sono altresì assicuratii rischi della responsabilità per i danniavvenuti all'<strong>interno</strong> di circuiti.Relativamente ai rimorchi, la garanziavale esclusivamente per i danni aterzi derivanti dal rimorchio in sostase staccato dalla motrice, per i danniderivanti da manovre a mano, nonché,sempre se il rimorchio è staccato dallamotrice, per quelli derivanti da viziocculti di costruzione o da difetti dimanutenzione.Restano comunque esclusi i danni allepersone occupanti il rimorchio.La Società assicura anche la responsabilitàper i danni causati dalla circolazionedei veicoli in aree private(escluse le aree aeroportuali).Articolo 14Limitazione e rinunceal diritto di rivalsaCon riferimento alla formula “tipo guida”,la Società eserciterà il proprio diritto dirivalsa, fino a concorrenza dell’importodi Euro 5.000,00, nel caso in cui, al momentodel sinistro, alla guida del veicoloindicato in polizza si trovi:• una persona avente età inferiore a 26anni compiuti, se la formula tipo guidaè “esperta”;• una persona diversa dal proprietariodel veicolo, se la formula tipo guidaè “esclusiva”.Tuttavia, la rivalsa non sarà esercitatanel caso in cui l’utilizzo del veicolo indicatoin polizza al momento del sinistrosia dovuto a stato di necessità (comedefinito dall’art. 54 del Codice Penale),nel caso in cui il veicolo sia guidato daltitolare di un’officina di autoriparazioneo da un suo dipendente preposto allariparazione del veicolo stesso o nelcaso in cui l’assicurato abbia perso ladisponibilità del veicolo a seguito di fattodoloso di terzi..Articolo 15Esclusioni e rivalsaL’assicurazione non è operante:– se il conducente non è abilitato (pernon aver conseguito la patente onon aver acquisito le necessariecertificazioni di abilitazione e/o diidoneità o perchè la patente gli èstata sospesa, revocata o è scadutadi validità) a norma delle disposizioniin vigore;– nel caso di autoveicoli adibiti ascuola guida, durante la guidadell’allievo, se al suo fianco non viè una persona abilitata a svolgere lefunzioni di istruttore ai sensi dellalegge vigente;– nel caso di veicoli con targa in


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEprova, se la circolazione avvienesenza l’osservanza delle disposizionivigenti che ne disciplinanol’utilizzo;– nel caso di veicolo dato a noleggiocon conducente, se il noleggio siaeffettuato senza la prescritta licenzaod il veicolo non sia guidato dal proprietarioo dal suo dipendente;– nel caso di assicurazione della responsabilitàper i danni subiti daiterzi trasportati, se il trasporto nonè effettuato in conformità alle disposizionivigenti od alle indicazionidella carta di circolazione;– nel caso di veicolo su cingoli o ruotenon gommate, per i danni causatialla pavimentazione stradale.Nei precedenti casi ed in tutti gli altriin cui sia applicabile l’art. 144 dellaLegge, la Società eserciterà diritto dirivalsa per le somme che abbia dovutopagare al terzo in conseguenzadell’inopponibilità di eccezioni previstadalla citata norma.La Società tuttavia rinuncia ad avvalersidel diritto di rivalsa per i sinistri cagionatida conducente con patente idoneama scaduta da un periodo di temponon superiore a 12 mesi, semprechè lapatente venga rinnovata entro 45 giornidalla data di accadimento del sinistro,o successivamente se il mancato rinnovoentro tale termine sia causatoesclusivamente e direttamente dallelesioni fisiche subite dal conducentein occasione del sinistro stesso.Articolo 16Qualifica di terzi - Soggetti esclusiL’assicurazione non comprende idanni a cose e a persona subiti dalconducente del veicolo responsabiledel sinistro.L’assicurazione non comprende idanni alle cose subiti dai seguentisoggetti:a. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,acquirente con patto di riservatodominio ed il locatario in casodi veicolo concesso in leasing;b. il coniuge non legalmente separato,il convivente more uxorio, gliascendenti e i discendenti legittimi,naturali o adottivi del conducenteo dei soggetti di cui al punto a),nonché gli affiliati e gli altri parentie affini fino al terzo grado di tutti ipredetti soggetti, quando convivanocon questi o siano a loro carico inquanto essi provvedono abitualmenteal loro mantenimento;c. ove l’Assicurato sia una Società, isoci a responsabilità illimitata e lepersone che si trovano con questiin uno dei rapporti indicati alpunto b).Articolo 17Diritto di rivalsa nel casodi inidoneità alla guidaL’assicurazione non è operante se ilconducente guida in stato di ebbrezzao sotto l’influenza di sostanze stupefacentio psicotrope, in violazione delledisposizioni del codice della strada(art. 186 e 187 codice stradale).Qualora in virtù dell’art. 144 dellaLegge la Società non possa opporreal danneggiato alcuna eccezione derivantedal contratto né clausole cheprevedano un contributo dell’assicuratoal risarcimento del danno, essapotrà esercitare il diritto di rivalsa perle somme che abbia dovuto pagare aldanneggiato stesso.La Società, tuttavia, limitatamente allaguida sotto l’influenza di sostanzestupefacenti o psicotrope e qualora sitratti di ciclomotore, limita il propriodiritto di rivalsa, indipendentementedall’ammontare del danno, all’importodi 50.000 Euro.Inoltre la Società nel caso di veicologuidato da persona in stato di ebbrezzalimita il proprio diritto di rivalsa all’importodi Euro 2500 indipendentementedall’ammontare del danno.Articolo 18Limitazioni al diritto di rivalsaper guida in stato di ebbrezzaQualora in Polizza sia espressamenterichiamato il presente articolo la Società,- 11/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEnel caso di veicolo guidato da persona instato di ebbrezza limita, solamente per ilprimo sinistro, il proprio diritto di rivalsaall’importo di 500 Euro indipendentementedall’ammontare del danno.Articolo 19Parametri di tariffazioneLa valutazione del rischio e la determinazionedel premio sono effettuate sullabase dei criteri contenuti nella Tariffapredisposta e resa disponibile presso lasede dell’agenzia ove è stato stipulatoil contratto.Inoltre, viene tenuto conto della sceltaoperata dal contraente tra una delleformule di personalizzazione sotto riportate:- GUIDA LIBERA, alla guida del veicoloè abilitato un qualsiasi conducente. Ilproprietario del veicolo deve essereuna persona fisica.;- GUIDA ESPERTA, alla guida del veicolosono abilitati i seguenti conducenti:il proprietario del veicolo identificatoin polizza o un qualsiasi conducentepurché, tali soggetti (persone fisiche),abbiano un’età maggiore di 26 annicompiuti;- GUIDA ECLUSIVA alla guida delveicolo è abilitato un solo conducente,identificato nella figura del proprietario(persona fisica);- AZIENDA, alla guida del veicolo èabilitato un qualsiasi conducente. Ilproprietario del veicolo deve essereuna persona giuridica.;- SENZA PERSONALIZZAZIONE.E’ inoltre applicata, a posteriori, la formulatariffaria “Bonus/Malus” previstae disciplinata dalle lettere O, e P, delleCondizioni Speciali di polizza.Articolo 20Periodi di osservazionedella sinistrositàPer l’applicazione delle regole evolutivesono da considerare i seguenti periodidi effettiva copertura:• primo periodo: inizia dal giornodella decorrenza dell’assicurazionee termina sessanta giorni prima dellascadenza del periodo di assicurazionecorrispondente alla prima annualitàintera di premio;•periodi successivi: hanno duratadi dodici mesi e decorrono dalla scadenzadel periodo precedente.Articolo 21Modalità per la denunciadel sinistroLa denuncia del sinistro deve essereredatta sul modulo approvatodall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 dellaLegge (constatazione amichevole diincidente – denuncia di sinistri) e devecontenere l’indicazione di tutti i datirelativi alla polizza ed al sinistro, cosìcome richiesto nel modulo stesso.In caso di mancata o ritardata presentazionedella denuncia di sinistro, chedeve essere inviata alla Società entrotre giorni da quello in cui il sinistro siè verificato o dal momento in cui l’assicuratone abbia avuto la possibilità,trova applicazione l’art. 1915 del codicecivile e conseguentemente la Societàha diritto di rivalersi integralmente oparzialmente in ragione del pregiudiziosofferto per le somme che abbia dovutopagare al terzo in ottemperanza all’art.144 della LeggeL’assicurato deve far seguire alla denuncianel più breve tempo possibilei documenti e gli atti giudiziari relativial sinistro.Ad ogni denuncia di sinistro l’assicuratopuò chiedere il rilascio di unnuovo modulo di denuncia di sinistrorivolgendosi alla propria Agenzia.Incidenti stradali con controparti estereLa richiesta di risarcimento per dannidalla circolazione stradale provocatida veicoli stazionanti abitualmente eassicurati in un altro Stato membro eaccaduti in uno degli Stati aderenti alsistema della carta verde, può essereinoltrata dall’assicurato oltre che alresponsabile del sinistro anche all’impresadi assicurazione con la quale èassicurato il veicolo che ha causatoil sinistro ovvero anche al suo mandatariodesignato nel territorio dellaRepubblica.- 12/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEArticolo 22Indennizzo direttoModalità per la denuncia del sinistroQualora siano applicabili i disposti dicui all’articolo 149 della Legge e ai sensidel D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimentodei danni subiti, l’assicurato/danneggiato che si ritiene in tutto o inparte non responsabile del sinistro, deveinviare la richiesta di risarcimento allaSocietà a mezzo:- lettera raccomandata con avviso di ricevimento,inoltrata alla Società sita in LungadigeCangrande, 16 – 37126 Verona;- telegramma, inoltrato alla Società sita inLungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona– ufficio Sinistri- telefax, inviato al n. 045.68.33.535- e-mail inviata all’indirizzo richiestadannicard.cattolica@dica.it.Articolo 23Gestione delle vertenzeLa Società assume, fino a quando neha interesse, la gestione stragiudizialee giudiziale delle vertenze in nomedell’assicurato nella sede in cui sidiscute del risarcimento del danno,designando, ove occorra, legali e/otecnici.Ha altresì facoltà di provvedere per ladifesa dell’assicurato in sede penale,sino all’atto dell’avvenuta soddisfazionedei danneggiati.La Società non riconosce le spesesostenute dall’assicurato per legali otecnici che non siano da essa designatie non risponde di multe od ammendené delle spese di giustizia penali.L’assicurato è tenuto a comparirepersonalmente in giudizio allorché laprocedura lo richieda.La Società ha diritto di rifiutare o ridurreil pagamento del danno ovverodi rivalersi per le somme che abbiadovuto pagare al terzo in conseguenzadell’applicazione dell’art. 144 dellaLegge.Articolo 24Distruzione, demolizioneod esportazione del veicoloNel caso di cessazione di rischio acausa di distruzione o demolizione odesportazione definitiva del veicolo assicurato,il contraente è tenuto a darnecomunicazione alla Società fornendoattestato certificante la restituzionedella carta di circolazione e della targadi immatricolazione (o del certificatodi presa in carico del veicolo da partedei centri autorizzati). Il contraente intali circostanze ha la facoltà di optareper una delle seguenti soluzioni:a) sostituzione con altro veicoloil Contraente può chiedere previa restituzionedel certificato, contrassegnoe della Carta Verde (se rilasciata) delveicolo distrutto, demolito o esportato,che la polizza stipulata per tale veicolosia resa valida per un altro veicolodi sua proprietà o di proprietà di unfamiliare convivente.Qualora ciò comporti una variazione dipremio in ragione di una modifica delrischio si procede ad un conguagliodel premio dell’annualità in corso sullabase della tariffa in vigore sul contrattooggetto di variazione.b) risoluzione del contrattoil contraente può optare per la risoluzionedel contratto.In tal caso il contratto si risolve conla restituzione della parte di premiocorrisposta e non usufruita, in ragionedi 1/360 del premio annuo netto pergiorno di garanzia residua dal momentodella restituzione di:- certificato e contrassegno e dellaCarta Verde (se rilasciata),- consegna della copia dell’attestatocertificante la restituzione dellacarta di circolazione e della targadel veicolo (o certificato di presain carico del veicolo da parte deicentri autorizzati).Per i contratti di durata inferiore all’annola Società non procede alla restituzionedella maggiorazione di premio richiestaal momento della stipulazione delcontratto.Articolo 25Attestazione dello stato di rischioLa Società invia l’attestazione dello stato- 13/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEdi rischio, salvo quanto previsto dal successivoart. 27, all’indirizzo del contraenteindicato in polizza, almeno 30 giorni primadella scadenza annuale del contratto.L’attestazione contiene:– la denominazione della Società;– il nome, o denominazione, o ragionesociale del contraente;– il numero del contratto di assicurazione;– la forma di tariffa in base alla qualeè stato stipulato il contratto;– la data di scadenza del periodo diassicurazione per il quale l’attestazioneviene rilasciata;– il numero dei sinistri verificatisi negliultimi cinque anni;– il dettaglio dei sinistri che hanno contribuitoall’applicazione del malus.Relativamente ai sinistri con responsabilitàconcorsuale verranno inoltreindicati: l’anno di accadimento, lapercentuale di responsabilità e l’indicazionese ha contribuito o menoalla variazione della classe di meritoin malus.– i dati della targa di riconoscimento o,quando questa non sia prescritta, idati di identificazione del telaio e delmotore del veicolo per la cui circolazioneil contratto è stato stipulato;– la firma dell’assicuratore.L’attestazione, nel caso in cui il contrattostesso sia stato stipulato sulla base diquanto disposto nella Condizione SpecialeO e P contiene altresì:– la classe di merito di provenienza edi assegnazione del contratto perl’annualità successiva,– la classe di merito di ConversioneUniversale (denominata in seguitoC.U.) di assegnazione del contrattoper l’annualità successiva. La classeC.U. verrà inoltre indicata anche inpresenza della condizione specialeG secondo le norme ivi contenute.L’attestazione è rilasciata anche nel casodi tacito rinnovo del contratto.Qualora il periodo di osservazione risulticoncluso e si sia verificata una delleseguenti circostanze:- furto del veicolo,- esportazione definitiva all’estero,- vendita con esercizio della facoltà dirisoluzione del contratto,- consegna in conto vendita,- demolizione,- cessazione definitiva della circolazione,la Società invierà l’attestato di rischioall’indirizzo indicato in polizza e relativoal contraente.Nel caso di contratto stipulato con ripartizionedel rischio tra più imprese,l’attestazione deve essere rilasciata dalladelegataria.Il contraente deve consegnare all’assicuratorel’attestazione sullo stato dirischio all’atto della stipulazione delcontratto.Articolo 26Duplicato attestazionedello stato di rischioLa Società rilascia un duplicato dell’attestazionedi rischio, su richiesta delcontraente ed entro 15 giorni dalla richiestastessa:- in caso di deterioramento, smarrimentoo mancato pervenimento;- in adempimento all’articolo 1, comma 1del provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8febbraio 2008. In tal caso l’attestazionedello stato di rischio si riferisce all’ultimaannualità assicurativa effettivamenteconclusa.Analoghe disposizioni si applicano neiconfronti del proprietario se persona diversadal Contraente, dell’usufruttuario,dell’acquirente con patto di riservato dominioo del locatario in caso di locazionefinanziaria. Nel caso di veicolo in leasing odato a noleggio a lungo termine e purchèla durata di tali contratti non sia inferiorea 12 mesi, l’attestato di rischio puòessere rilasciato all’effettivo utilizzatoredel veicolo, purchè abbia provveduto alriscatto del veicolo acquisendone la proprietà.L’attestato di rischio potrà essererilasciato contestualmente al riscatto e intal caso sarà relativo all’ultima annualitàeffettivamente conclusa.Il duplicato può essere rilasciato anchead un'altra persona purchè munita didelega scritta espressamente rilasciatagli- 14/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEdall’avente diritto nonché di copia diun valido documento di riconoscimentodell’avente diritto.Articolo 27Casi di non rilascio dell’attestazionedello stato di rischioLa Società non rilascia l’attestazionenel caso di:– contratti che abbiano avuto una duratainferiore ad un anno;– contratti che abbiano avuto efficaciainferiore ad un anno per il mancatopagamento di una rata di premio;– contratti annullati o risolti anticipatamenterispetto alla scadenza annuale,salvo il caso in cui il periodo di osservazionerisulti concluso;– cessione del contratto per alienazionedel veicolo assicurato.- 15/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIR.C. AUTOCONDIZIONI SPECIALI(Valide solo se espressamente richiamate)PremessaL’assicurazione dei rischi di natura facoltativaindicati nelle sottoestese CondizioniSpeciali è regolata dalle CondizioniGenerali di Assicurazione, nonché, oveapplicabili, per quanto da queste nonprevisto, dalle norme disciplinanti le singolegaranzie.CONDIZIONE SPECIALE - B -Motocicli e quadricicli trasportopersoneadibiti a scuola guidaL’assicurazione copre anche la responsabilitàdell’istruttore.Sono considerati terzi l’allievo conducentequando è alla guida, salvo durantel’effettuazione dell’esame, e l’istruttoresoltanto durante l’esame dell’allievoconducente.CONDIZIONE SPECIALE - C -Danni a cose di terzi trasportati sumotocarrozzette date a noleggio conconducente o ad uso pubblicoLa Società assicura la responsabilità delcontraente, del proprietario (se personadiversa) e del conducente del veicoloper i danni involontariamente cagionatidalla circolazione del veicolo stessoagli indumenti ed oggetti di comune usopersonale che, per la loro naturale destinazione,siano portati con sé dai terzitrasportati, esclusi comunque denaro,preziosi, titoli nonché bauli, valigie, collie loro contenuto.Sono parimenti esclusi i danni derivantida incendio, da furto o da smarrimento.CONDIZIONE - G -“Pejus”PremessaLa presente assicurazione è stipulata nellaforma con maggiorazione del premio persinistrosità o “pejus”.a) Stipulazione di un nuovo contratto1. All’atto della stipulazione del contrattonel caso di:a) veicolo immatricolato al PubblicoRegistro Automobilistico per la primavolta;b) veicolo assicurato per la prima voltadopo una voltura al Pubblico RegistroAutomobilistico;il contraente è tenuto a fornire copiadella carta di circolazione e del relativofoglio complementare o il certificato diproprietà, e, ove previsto, l’appendicedi cessione del contratto.2. Relativamente ai punti a. e b. per i ciclomotori,il contraente è tenuto a fornirecopia del certificato di circolazione seil ciclomotore è munito di targa, copiadella fattura d’acquisto, ovvero copiadella dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà qualora il ciclomotore nonsia munito di targa.3. In presenza di detta documentazioneil contratto è assegnato alla classeCU 14. In difetto il premio dovuto saràaumentato del 25% e verrà assegnatala classe CU 18.b) Veicolo assicurato con altra Impresa1. Nel caso in cui il contratto stipulatocon la Società si riferisca a veicologià assicurato presso altra impresa,al contratto stesso si applicherannole maggiorazioni di cui alla lettera e),qualora dall’attestazione di cui all’art.134 della Legge, rilasciata dal precedenteassicuratore, esse risultinodovute.2. Relativamente alla classe C.U. sulcontratto verrà indicata quella riportatasull’attestato di rischio o in difettoverrà assegnata sulla base di quantoprevisto alla sezione b) punto 2 dellacondizione speciale O-P “bonus/malus”ciclomotori/motocicli.3. Nel caso in cui il contratto si riferiscaa veicolo già assicurato con forma“Franchigia”, il contratto è stipulatosenza alcuna maggiorazione.4. Qualora l’attestazione sia scaduta dapiù di 5 anni o in mancanza di consegnadell’attestazione, il contratto verràstipulato ai premi di tariffa maggiorati- 16/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIdel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualoral’attestazione di rischio risulti scadutada oltre un anno, salvo il caso in cui ilcontraente dichiari per iscritto, ai sensie per gli effetti degli artt. 1892 e 1893del codice civile, di non aver circolatonel periodo di tempo successivo allascadenza del precedente contratto.5. Qualora il proprietario del veicolo, siapersona diversa dal contraente riportatosull’attestazione di rischio, e vogliausufruire dell’attestato stesso, dovràfornire oltre all’attestazione di rischioanche copia del libretto da cui si evincache risultava essere proprietario delveicolo già dalla data di effetto dell'ultimaannualità assicurativa precedente.Qualora nel corso dell'ultima annualitàassicurativa precedente, siano stateeffettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare ladocumentazione di cui sopra con unadichiarazione che attesti che il contrattoindicato sull'attestato di rischio è statosostituito per cambio del veicolo eche il veicolo precedente era di Suaproprietà. In difetto, relativamente allaclasse C.U., verrà assegnata la classeC.U. 14.6. Tuttavia, qualora il proprietario delveicolo sia un familiare convivente o ilpassaggio di proprietà sia avvenuto dauna pluralità di soggetti ad uno solo diessi, il proprietario potrà usufruire dellaclasse di merito indicata sull’attestatodi rischio presentando rispettivamentela seguente documentazione: autocertificazioneche attesti il regime dicomunione dei beni o dichiarazione dirinuncia dell’attestazione di rischio e delrelativo bonus/malus maturato da partedei comproprietari cedenti. In difetto,relativamente alla classe C.U., verràassegnata la classe C.U. 14.7. Nel caso in cui il contratto stipulato conla Società si riferisca a veicolo precedentementeassicurato con contrattodi durata inferiore all’anno, la maggiorazionesi applica se quest’ultimocontratto risulta essere stato in corsocon il computo della predetta maggiorazione.Il contraente deve esibireil precedente contratto temporaneo;in mancanza, il contratto è stipulato aipremi di tariffa con la maggiorazionedel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualorail contratto temporaneo precedenterisulti scaduto da oltre un anno, salvoil caso in cui il contraente dichiari periscritto, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del codice civile,di non aver circolato nel periodo ditempo successivo alla scadenza delprecedente contratto.8. Qualora il cliente presenti un attestatodi rischio relativo ad un veicolo venduto,posto in conto vendita, demolito, esportatodefinitivamente all’estero o colpitoda furto totale in data successiva ouguale alla scadenza annuale riportatasull’attestato stesso, e voglia usufruiredella classe di merito C.U. per altroveicolo di Sua proprietà, si applicanoi disposti di cui ai punti 2 e 4.c) veicolo assicurato con impresa postain liquidazione coatta amministrativaNel caso in cui il contratto precedente siastato stipulato per durata non inferiore adun anno presso un’impresa alla quale siastata vietata l’assunzione di nuovi affari oche sia stata posta in liquidazione coattaamministrativa, per l’applicazione o menodei criteri di maggiorazione del premio, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, deveprovare di aver fatto richiesta dell’attestazioneall’Impresa o al commissarioliquidatore e dichiarare, ai sensi e pergli effetti degli artt. 1892 e 1893 codicecivile, gli elementi che sarebbero statiindicati nell’attestazione ove fosse statarilasciata.d) Revisione della maggiorazioneLa maggiorazione del 25% (C.U. 18)è soggetta a revisione sulla base dellerisultanze della carta di circolazione odell’attestazione che siano state rispettivamenteesibite o consegnate in datasuccessiva a quella della stipulazione delcontratto, purchè ciò avvenga non oltretre mesi da quest’ultima data. L’eventualedifferenza di premio risultante acredito del contraente sarà rimborsatadalla Società entro la data di scadenzadel contratto.e) Rinnovo del contrattoPer le annualità successive a quella dellastipulazione, qualora nel periodo diosservazione, quale definito dall’art. 18delle Condizioni Generali di Assicurazione,vengano pagati sinistri con responsabilitàprincipale o con responsabilità- 17/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIconcorsuale e in tal caso la percentualedi responsabilità cumulata ad altri sinistridella medesima natura, pagati nel corsodi detto periodo o nel quinquennio precedente,sia pari o superiore al 51%, ilpremio dovuto sarà aumentato:- del 5% in presenza di 1 sinistro- del 15% in presenza di 2 sinistri- del 25% in presenza di 3 o più sinistri.f) Passaggio senza seguito o riaperturadi un sinistro1. La Società, qualora un sinistro giàposto a riserva e che abbia concorsoalla determinazione del “Pejus” siasuccessivamente eliminato come senzaseguito ed il rapporto assicurativo a talemomento risulti ancora in essere conil contraente originario, provvederà alrimborso della maggiorazione all’attodel primo rinnovo successivo alla chiusuradell’esercizio in cui l’eliminazioneè stata effettuata.2. Qualora il rapporto assicurativo siacessato, la Società invierà all’indirizzoindicato in polizza e relativo al contraente,una specifica comunicazionecontenente:• l’attestazione dello stato di rischiodella quale dovrà tenersi conto nelcaso in cui sia stato stipulato altro contrattoper il veicolo al quale si riferiscel’attestazione stessa;• le eventuali indicazioni per ottenere ilrimborso del maggior premio pagato.3. Nel caso in cui un sinistro già eliminatocome senza seguito, venga riaperto,e allo stesso venga attribuita la responsabilitàprincipale o in caso diresponsabilità concorsuale il cumulocon altro sinistro della medesima naturadia origine ad una percentuale diresponsabilità pari o superiore al 51%,si procederà, all’atto del primo rinnovodi contratto successivo alla riaperturadel sinistro stesso, alla maggiorazioneprecedentemente non applicata.g) Sostituzione del contratto1. La sostituzione del contratto qualunquene sia il motivo, non interrompe il periododi osservazione in corso purchénon vi sia sostituzione della personadel proprietario assicurato o il nuovoproprietario sia un familiare convivente.Qualora il familiare convivente usufruiscadel diritto al mantenimento dellaclasse di merito, lo stesso dovrà produrrecopia dello stato di famiglia.2. La sostituzione del veicolo dà luogoa sostituzione del contratto solo in casodi alienazione, consegna in contovendita, furto, demolizione, distruzioneod esportazione del veicolo assicurato(circostanze che dovranno essere idoneamentedocumentate). In ogni altrocaso si procede alla stipulazione di unnuovo contratto.3. Qualora il contraente si sia avvalso dellafacoltà di cui al comma precedente e ilveicolo dato in conto vendita non vengasuccessivamente venduto, per riassicurarelo stesso dovrà essere stipulatoun nuovo contratto applicando la maggiorazionedel 25%, salvo il caso in cuisia applicabili le condizioni di maggiorfavore previste per gli assicurati dallaLegge n° 40 del 2 aprile 2007.h) Scadenza del contrattoAlla scadenza del contratto la Società,salvo che non ricorrano le condizioni dicui all’art. 24 delle Condizioni Generali,invierà al contraente un’attestazione dirischio secondo quanto disposto nell’art.23 delle Condizioni Generali.i) Veicolo assicurato all’estero1. Nel caso in cui il contratto si riferiscaa veicolo già assicurato all’estero, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, ètenuto a consegnare una dichiarazionedel precedente assicuratore estero cheattesti la situazione assicurativa delveicolo. Il contratto è stipulato senzamaggiorazioni di premio salvo chedalla dichiarazione del precedenteassicuratore risultino indicazioni sullabase delle quali possano essereapplicate le maggiorazioni previstedalla lettera e).2. La dichiarazione si considera a tuttigli effetti attestazione dello stato dirischio.3. In tal caso al nuovo contratto deveessere allegato:- la dichiarazione rilasciata dal precedenteassicuratore estero;- libretto riportante la re immatricolazionedel mezzo in Italia, da cui si desumainequivocabilmente che si tratta dellostesso veicolo a cui fa riferimento ladichiarazione di cui al punto che precede.4. In mancanza della consegna di talidocumenti il premio dovuto sarà maggioratodel 25%.- 18/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIl) Tabella di conversione da classe C.U.a Pejus1. L’assegnazione alla classe di meritoC.U. avviene sulla base di quantoprevisto alla sezione b) punto 2 dellacondizione speciale O-P “bonus/malus”ciclomotori/motocicli.2. Qualora il contraente presenti un’attestazionedi rischio con indicata la classeC.U. di assegnazione, l’assegnazione al“pejus” di pertinenza avverrà come databella seguente, considerando i sinistriche abbiano dato origine al malus nelperiodo di osservazione pregresso.Classe C.U.di assegnazioneDa classe 1a classe 180 Sinistrinell’ultimoP.O.Tariffa fissa(Pejus)1 Sinistrinell’ultimoP.O.Pejus+5%2 Sinistrinell’ultimoP.O.Pejus+15%3. La classe di merito C.U., per le annualitàsuccessive a quella della stipulazionedel contratto, verrà determinata sullabase della “Tabella delle regole evolutivedella classe C.U.” riportata a punto f)della condizione speciale O – P “BonusMalus” ciclomotori/motocicli.CONDIZIONE - H -Non tacita proroga3 o piùSinistrinell’ultimoPejus+25%A deroga del disposto dell’art. 6 delleCondizioni Generali di Assicurazione,resta di comune accordo convenuto fra leParti contraenti che il presente contratto siintende estinto alla sua naturale scadenzasenza obbligo di disdetta.CONDIZIONE SPECIALE – O – P«Bonus/Malus»Ciclomotori/MotocicliPremessaLa presente assicurazione è stipulatanella forma «Bonus/Malus», che prevederiduzioni o maggiorazioni di premio,rispettivamente in assenza od in presenzadi sinistri nei periodi di osservazione qualidefiniti dall’art. 18 delle Condizioni Generalidi Assicurazione e che si articola in15 classi di merito interne (dalla 1E alla10) corrispondenti ciascuna a livelli dipremio decrescenti o crescenti.a) Stipulazione di un nuovo contratto1. All’atto della stipulazione, il contrattoè assegnato alla classe <strong>interno</strong> 06(C.U. 14) se:a. veicolo immatricolato al pubblicoregistro automobilistico per la primavolta; oppure,b. veicolo assicurato per la prima voltadopo una voltura al pubblico registroautomobilistico/ dopo un passaggiodi proprietà per i ciclomotori.c. veicolo già assicurato, posto in contovendita, per il quale l’incarico di venditanon sia andato a buon fine, semprechèdalla data della sostituzione sia trascorsoalmeno un mese e non oltre un anno. Incaso contrario il contratto è assegnatoalla classe interna 10 (C.U. 14).2. Il contraente è tenuto a fornire la copiadella carta di circolazione e del certificatodi proprietà e, ove previsto, l’appendicedi cessione del contratto.3. Qualora la data di immatricolazione o divoltura al P.R.A. risulti di tre o più mesiantecedente all’effetto del contratto, ilcliente è tenuto a fornire dichiarazionedi non aver circolato nel periodo tra ladata di immatricolazione e la data dieffetto del contratto.4. Relativamente ai punti a. e b. per i ciclomotori,il contraente è tenuto a fornirecopia del certificato di circolazione seil ciclomotore è munito di targa, copiadella fattura d’acquisto, ovvero copiadella dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà qualora il ciclomotore nonsia munito di targa.5. Relativamente al punto c. il contraenteè tenuto a fornire copia del documentoattestante l’incarico in conto vendita ecopia del documento di restituzionedel veicolo per mancato buon fine delcitato incarico.6. Qualora non vengano presentati i documentidi cui ai commi precedenti,il contratto è assegnato alla classeinterna 10 (C.U. 18) .7. In deroga a quanto sopra sono fattesalve, in quanto applicabili, le condizionidi maggior favore previste pergli assicurati dalla Legge n° 40 del 2aprile 2007.- 19/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIb) Veicolo già assicurato1. Nel caso in cui il contratto stipulatocon la Società si riferisca a veicologià assicurato presso altra Impresacon la Forma tariffaria Bonus/Malus,l’assegnazione della classe di meritoavverrà utilizzando l’attestazionedi rischio rilasciata ai sensi dell’art.134 della Legge o la dichiarazione dirisoluzione del rapporto per i contratticonclusi a distanza. Pertanto, perl’assegnazione alla classe di meritoBonus/Malus interna si procede comesegue:a. se il contratto si riferisce a veicolo giàassicurato con la Società, il contrattoè assegnato alla classe di merito dipertinenza sulla base della tabella dicui al punto f);b. se il contratto si riferisce a veicolo assicuratopresso altra Impresa, anche conforma tariffaria “franchigia”, il contrattoè assegnato all’atto della stipulazionealla classe di merito interna, determinatasecondo la Tabella sotto riportatae tenendo conto del numero dei sinistririportati nella tabella della sinistrositàpregressa e che risultano pagati, pagaticon responsabilità principale o pagaticon responsabilità concorsuale.Classe C.U. diassegnazione1234567891011121314151617180sinistri1E1E1E1E1D1C1B1A123456789101sinistri333345678910101010101010102 o piùsinistri1010101010101010101010101010101010102. Qualora sull’attestato di rischio nonsia riportata la classe di merito C.U.,per la determinazione della stessa sidovranno seguire le seguenti regole:a. determinazione della classe di meritosulla base della sinistrosità pregressae come da prospetto sotto riportatoAnni senza sinistri543210Classe di merito91011121314b. in presenza di sinistri pagati e/opagati con responsabilità principale,riportati nella tabella della sinistrositàpregressa si applica la classe di meritodeterminata sulla base della tabella dicui al punto a. per il n. di anni indennida sinistri. Alla classe così determinatasi applica una maggiorazione di 2 classiper ogni sinistro pagato provocato nell’ultimoquinquennio (compresa l’annualitàin corso). Nel caso in cui la tabella dellasinistrosità pregressa riportasse delleannualità con l’indicazione NA (non assicurato)o ND (non disponibile), le stessenon potranno essere considerate utili aifini della determinazione della classe dimerito C.U..3. Qualora il contraente presenti un attestatodi rischio relativo ad un veicolovenduto, posto in conto vendita, colpitoda furto totale, demolito o esportatodefinitivamente all’estero in data successivao uguale al periodo di osservazioneriportato sull’attestato stesso,e voglia usufruire della classe di meritoper altro veicolo di sua proprietà, o diproprietà di un familiare convivente,dovrà fornire oltre all’attestazione dirischio in originale anche i seguentidocumenti:- copia di un documento da cui si evincal’avvenuta vendita, messa in contovendita, denuncia di furto, demolizioneo esportazione definitiva all’esterodel veicolo riportato sull’attestato dirischio;- copia del libretto di circolazione delveicolo da assicurare. Relativamenteai ciclomotori, il contraente è tenuto afornire copia del certificato di circolazionese il ciclomotore è munito ditarga, copia della fattura d’acquisto,ovvero copia della dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà qualora ilciclomotore non sia munito di targa.4. Nel caso in cui il contratto si riferisca aveicolo già assicurato per durata inferioreall’anno, il contraente deve esibireil precedente contratto temporaneo, eil contratto è assegnato:- alla classe di merito C.U. indicata sul- 20/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIprecedente contratto temporaneo;- alla classe di merito interna sulla basedi quanto previsto al punto 1b.Qualora sul contratto temporaneo precedentenon sia indicata la classe CU,la stessa dovrà essere determinatacome indicato al punto 2; relativamentealla classe interna sarà attribuita laclasse 6.5. In mancanza della consegna dell’attestazionee/o della relativa documentazioneintegrativa o del contrattotemporaneo precedente, o qualoral’attestazione o il contratto temporaneoprecedente siano scaduti da oltre 5anni, il contratto è assegnato alla classe10 (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualora l’attestazionedi rischio o il contratto temporaneorisultino scaduti da oltre un anno, salvoil caso in cui il contraente dichiari periscritto, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del codice civile,di non aver circolato nel periodo ditempo successivo alla scadenza delprecedente contratto.6. Qualora il proprietario del veicolo, siapersona diversa dal contraente riportatosull’attestazione di rischio, e vogliausufruire della classe di merito indicatasull’attestato stesso, dovrà fornire oltreall’attestazione di rischio anche copiadel libretto da cui si evinca che risultavaessere proprietario del veicolo già dalladata di effetto dell’ultima annualità assicurativaprecedente. In caso contrarioil contratto verrà assegnato alla classe6 (C.U. 14).Qualora nel corso dell’ultima annualitàassicurativa precedente, siano stateeffettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare ladocumentazione di cui sopra con unadichiarazione che attesti che il contrattoindicato sull’attestato di rischio è statoemesso in sostituzione per cambio delveicolo e che il veicolo precedente eradi Sua proprietà. In difetto, il contrattoverrà assegnato alla classe di merito6 (C.U. 14).7. Qualora il proprietario del veicolo siaun familiare convivente, o il passaggiodi proprietà sia avvenuto da unapluralità di soggetti ad uno solo diessi, il proprietario potrà usufruire dellaclasse di merito indicata sull’attestatodi rischio presentando, rispettivamentela seguente documentazione:autocertificazione che attesti il regimedi comunione dei beni o lo stato diconvivenza, dichiarazione di rinunciadell’attestazione di rischio e del relativobonus/malus maturato da parte deicomproprietari cedenti.8. Si precisa che qualora l’attestato dirischio venga rilasciato per un veicolosul quale sia stato esercitato il diritto alriscatto seguito leasing o noleggio alungo termine, il recupero della classedi merito a favore dell’effettivo utilizzatoredel veicolo stesso potrà essereeffettuato qualora venga presentatala seguente documentazione:- attestato di rischio relativo all’ultimaannualità effettivamente conclusa;- copia del libretto di circolazione conavvenuta trascrizione del passaggio diproprietà all’effettivo utilizzatore.Nel caso in cui l’effettivo utilizzatore siapersona diversa dal contraente indicatosull’attestato di rischio oltre alla documentazionedi cui sopra, il contraentedel precedente contratto assicurativo,dovrà fornire adeguata dichiarazione diutilizzo in via continuativa del veicolo,da parte dell’effettivo utilizzatore.Qualora contestualmente all’eserciziodi riscatto, l’effettivo utilizzatore vogliaassicurare un nuovo veicolo di suaproprietà in luogo del veicolo indicatosull’attestato di rischio e oggetto di riscatto,il recupero della classe di meritoè ammesso qualora la documentazionedi cui sopra sia integrata del libretto dicircolazione del nuovo veicolo.9. Sinistrosità Pregressa - E’ prevista l’applicazionedei coefficienti, indicati nellatabella di seguito riportata a secondadella presenza o meno di sinistri, nellatabella della sinistrosità pregressa.Tipologie di rischio Livello di premioA) tabella della sinistrositàpregressa completamente0,855valorizzata e nessun sinistroe classe CU


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIc) Revisione della classe di merito1. L’assegnazione alla classe di merito10 (C.U. 18), è soggetta a revisionesulla base delle risultanze della cartadi circolazione o dell’attestazione chesiano state rispettivamente esibite oconsegnate in data successiva a quelladella stipulazione del contratto, purchéciò avvenga non oltre tre mesi daquest’ultima data.2. L’eventuale differenza di premio risultantesarà conguagliata dalla Societàentro la data di scadenza del contrattoo nel caso di rinnovo di quest’ultimo,sarà conteggiata sull’ammontare delpremio per la nuova annualità.d) Veicolo assicurato con impresa postain liquidazione coatta amministrativa1. Nel caso in cui il contratto precedentesia stato stipulato per durata non inferioread un anno presso un’impresaalla quale sia stata vietata l’assunzionedi nuovi affari o che sia stata posta inliquidazione coatta amministrativa, perl’assegnazione della classe di merito, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, deveprovare di avere fatto richiesta dell’attestazioneall’Impresa o al commissarioliquidatore e dichiarare ai sensi degliart. 1892 e 1893 del codice civile, glielementi che avrebbero dovuto esserestati indicati nell’attestazione, o se ilprecedente contratto si è risolto primadella scadenza annuale, la classe dimerito alla quale lo stesso era statoassegnato. Il contratto è assegnatoalla classe di merito di pertinenza sullabase di tale dichiarazionee) Veicolo assicurato all’estero1. Nel caso in cui il contratto si riferiscaa veicolo già assicurato all’estero, ilcontratto stesso è assegnato alla classedi merito 06 (C.U. 14), a meno che ilcontraente/proprietario o il proprietariose persona diversa dal contraente nonconsegni una dichiarazione rilasciatadal precedente assicuratore estero,che consenta l’assegnazione:- alla classe C.U. sulla base delle disposizionidi cui alla sezione b) punto 2;- ad una delle classi di merito interne edindicate in premessa, per mancanza disinistri nelle annualità immediatamenteprecedenti alla stipulazione del nuovocontratto.2. La dichiarazione si considera, a tuttigli effetti, attestazione dello stato dirischio.3. In tal caso al nuovo contratto deveessere allegato:- la dichiarazione rilasciata dal precedenteassicuratore estero;- libretto riportante la reimmatricolazionedel mezzo in Italia, da cui si desumainequivocabilmente che si tratta dellostesso veicolo a cui fa riferimento ladichiarazione di cui al punto 14. In mancanza della consegna dei documentidi cui al punto precedente, oqualora la dichiarazione rilasciata dalprecedente assicuratore sia scaduta dapiù di 5 anni, il contratto verrà assegnatoalla classe 10 (C.U. 18).f) Rinnovo del contratto1. Per le annualità successive a quelladella stipulazione, il contratto è assegnato,all’atto del rinnovo, alla classe dimerito interna/C.U. in base alle «Tabelledelle regole evolutive» sotto riportate aseconda che la Società abbia o menoeffettuato, nel periodo di osservazione,pagamenti anche parziali per il risarcimentodi danni conseguenti a sinistri:- con responsabilità principale avvenutinel corso di detto periodo o in periodiprecedenti;- con responsabilità concorsuale la cuipercentuale di responsabilità cumulataad altri sinistri della medesima natura,pagati nel corso di detto periodo o nelquinquennio precedente, sia pari osuperiore al 51%.• Tabella delle regole evolutive classiinterneClassi di meritodi provenienzaClasse di collocazione in baseai sinistri “osservati”per Motoveicoli0sinistri1sinistri2 o piùsinistri1E1E21A123456789101D1C1B1E1D1C3451010101B1A1234567896789991010101010101010101010101010101010- 22/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALI• Tabella delle regole evolutive classeC.U.Classi di meritodi provenienza1234567891011121314151617180 1 2 3sinistri sinistri sinistri sinistri112345678910111213141516173456789101112131415161718181867891011121314151617181818181818910111213141516171818181818181818181213141516171818181818181818181818182. Sinistrosità Pregressa - E’ prevista l’applicazionedei coefficienti, indicati nellatabella di seguito riportata a seconda dellapresenza o meno di sinistri, nella tabelladella sinistrosità pregressa.Tipologie di rischioA) tabella della sinistrositàpregressa completamentevalorizzata e nessun sinistroe classe CU


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALI5. In entrambi i casi la Società rilascerà alcontraente/proprietario, o al proprietariose persona diversa dal contraente, unanuova attestazione del rischio, ai sensidell’art. 23 delle Condizioni Generali,previa restituzione di quella rilasciataprecedentemente.h) Sostituzione del contratto1. In caso di sostituzione del contratto èmantenuta ferma la scadenza annualedel contratto sostituito.2. La sostituzione del veicolo dà luogoa sostituzione del contratto solo in casodi alienazione, consegna in contovendita, furto, demolizione, distruzioneod esportazione del veicolo assicurato(circostanze che dovranno essere idoneamentedocumentate). In ogni altrocaso si procede alla stipulazione di unnuovo contratto.3. Qualora il contraente si sia avvalsodella facoltà di cui al punto precedentee il veicolo dato in conto vendita nonvenga successivamente venduto, perriassicurare lo stesso dovranno essereapplicati i disposti di cui al punto a),lettera c.4. E’ possibile mantenere la classe dimerito interna/C.U. in tutti i casi in cuila sostituzione:- non dà luogo a variazione del proprietarioo il nuovo proprietario è unfamiliare convivente con il proprietarioindicato sul contratto sostituito;- dà luogo a variazione del proprietarioin conseguenza del passaggio diproprietà: da una pluralità di soggettiad uno solo di essi, o a favore dell’utilizzatorenel caso di leasing o noleggioa lungo termine.In tutti gli altri casi si applicano le disposizionidi cui all’art. 7.5. In tutti i casi in cui è possibile mantenerela classe di merito C.U. al contrattodovrà essere allegata idonea documentazione.Pertanto:- qualora il familiare convivente usufruiscadel diritto al mantenimento dellaclasse di merito, lo stesso dovrà produrrecopia dello stato di famiglia (oeventuale autocertificazione);- qualora il passaggio di proprietà avvengada una pluralità di soggetti aduno solo di essi dovrà essere allegatadichiarazione di rinuncia al bonus/malusmaturato sottoscritta dai comproprietariuscenti;- qualora si tratti di passaggio a favoredell’utilizzatore dovrà essere allegatacopia del libretto del veicolo assicuratoe/o da assicurare.i) Scadenza del contrattoAlla scadenza del contratto la Società,salvo che non ricorrano le condizioni dicui all’art. 24 delle Condizioni Generali,invierà al contraente un’attestazione dirischio secondo quanto disposto nell’art.23 delle Condizioni Generali.- 24/44 -


SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA – Sede legale: LungadigeCangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Tel. 045 8 391 111 – Fax 045 8 391 112 – C.F./P.I. enumero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 – R.E.A. della C.C.I.A.A.di Verona n. 9962 – Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 – Alboimprese presso ISVAP n. 1.00012 – Capogruppo del gruppo <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni, iscrittoall’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni anorma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.itM.R.A. - MOD. <strong>NOIAUTO</strong> <strong>RC2</strong> - <strong>CICLOMOTORI</strong>/<strong>MOTOCICLI</strong> - ED. 09/11 - 10.000 - TIP. CAMUNA S.P.A. - BRENO/BRESCIA

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