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Fascicolo Informativo - Tua Assicurazioni

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Spazio lasciato intenzionalmente in biancoC – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI11 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZOAVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata(con le modalità ed informazioni indicate nelle condizionigenerali di assicurazione) a TUA entro 3 giorni da quello incui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cuil’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità, come megliodisciplinato dagli articoli A.20, C.14 delle condizioni generalidi assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti didettaglio.AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezioneTutela Legale è affidata ad ARAG <strong>Assicurazioni</strong> s.p.a; in casodi sinistro per tale sezione, l’assicurato o il contraente possonodenunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinatodall’articolo B.8 delle condizioni generali di assicurazioneal quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli A.21, da B.9 aB.12, D.4, da C.15 a C.21 per gli altri aspetti di dettaglio delleprocedure di liquidazione e pagamento dell’indennizzo.12 RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestionedei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:<strong>Tua</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. Servizio Reclamic/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativaServizio Reclami di GruppoLungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)Fax: 02/2773470E-mail: reclami@tuaassicurazioni.itNel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;- numero della polizza e nominativo del contraente;- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamental’operato.Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamoo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinalen° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206), corredandol’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali:nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazionedell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamental’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentoutile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamoall’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendol’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competenteè individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/fin-net .Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.13 ARBITRATOPer le garanzie della sezione “Danni ai beni” è previsto che TUA edil contraente possano devolvere la risoluzione di una controversiatra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio diperiti (vedasi articolo C.16 delle condizioni generali di assicurazioneal quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).Per la sezione “Tutela Legale” in caso di conflitto di interesse o didisaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previstoche la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articoloB.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimandaper gli aspetti di dettaglio).AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e delContraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.14 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTRO-VERSIEIl 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazionedelle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previstola possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materiadi contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazioneimparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministerodella Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendanoavvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta dimediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legaledi TUA <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano(MI), fax n. 022773355.Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioèdovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civilecome condizione di procedibilità della stessa.Spazio lasciato intenzionalmente in bianco5 di 7MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


GlossarioAi seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:Addetti:dipendenti, lavoratori parasubordinati e quelli in forza di contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi, cheprestano la loro attività al servizio del fabbricato assicurato e non delle singole unità immobiliari.Ai fini della presente definizione si intendono per lavoratori parasubordinati quelli indicati all’art. 47, letterac - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; per legge Biagi laLegge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.Assicurazione:il contratto di assicurazione.Assicurato:la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.Codice delle <strong>Assicurazioni</strong>: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materiadi assicurazioni private - Codice delle <strong>Assicurazioni</strong> private” e successivi atti attuativi e modificativi.Contraente:il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.Condomìnio:comproprietà nell’ambito di un fabbricato.Condòmino:proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell’ambito di un condomìnio.Cristalli:tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo,specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissatiai soffitti e alle pareti, esistenti nelle parti comuni del fabbricato o pertinenti alle aperture verso l’esterno.Dichiarazione di si intende la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46 relativa a:conformità: - impianto idraulico: impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione, di cui alle lettere a) e c)dell’art. 1 della citata legge;- impianto elettrico: impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energiaelettrica, di cui alla lettera b) dell’art. 1 della citata legge.Se l’assicurazione è stipulata dal condomìnio per l’intera proprietà le dichiarazioni di conformità si intendonocon riferimento agli impianti di proprietà comune. Se l’assicurazione è prestata al singolo condòmino per laparte di sua proprietà, le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento alla porzione assicurata.Età:per il calcolo dell’età del fabbricato si prende in considerazione l’anno, riportato in polizza, di ultimazione deilavori di costruzione o ultima intera ristrutturazione del fabbricato. Per intera ristrutturazione si intende quellache abbia interessato tutti gli impianti, al servizio delle parti, sia comuni che private, assoggettabiliall’applicazione della Legge 46/90.Esplosione:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga conelevata velocità.Fabbricato:la costruzione edile, situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, intera o porzione,nel qual caso sono comprese le rispettive quote di proprietà comune, comprensiva di tutte le opere murarie edi finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissied infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione;impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antennetelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili, per natura o per destinazione, edesclusa in ogni caso l’area. Sono considerati fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancellinonché le dipendenze e pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti qualiboxes, attrezzature sportive e da gioco, strade private, piscine, giardini anche con alberi.Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cementoarmato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l’utilizzo di materiali combustibiliper la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l’uso di diverse caratteristichecostruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totaledelle pareti esterne e dell’area coperta.Il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficiecomplessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche,sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche, empori osupermercati di superficie superiore a 1000 mq.Per “quota assicurata” del fabbricato si intende, in caso di “porzione”, l’assicurazione di una parte del fabbricato,meglio precisata in polizza, di proprietà di un unico assicurato; diversamente, qualora indicato “intero”,il fabbricato deve costituire condomìnio.Franchigia:la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.Implosione:repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressioneinterna di fluidi.Incendio:combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.Indennizzo:la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.Massimale:la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioneesotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.Nucleo familiare: l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, oche in forza di un rapporto personale con l’assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sonocon lui stabilmente conviventi, nel fabbricato indicato in polizza.6 di 7MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


Partita:singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.Piani abitabili:totale del numero di piani, ivi compresi sottotetti, mansarde, seminterrati ed interrati, ad esclusione di quellinon abitabili.Polizza:il documento che prova il contratto di assicurazione.Premio:il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata,senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ.Risarcimento:la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.Rischio:la probabilità che si verifichi il sinistro.Scoperto:la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.Scoppio:repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effettidel gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.Sinistro:il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.TUA:l’impresa assicuratrice TUA <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20142 Milano (MI).Unità immobiliare: porzione di immobile destinato a civile abitazione, ufficio, studio professionale, non intercomunicante con altree con proprio accesso.I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano utilizzando i criteri seguenti:Valore a nuovo:la spesa prevista per l'integrale costruzione del fabbricato a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive,dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell’area.Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenzaverrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali diuso corrente.Valore a stato d'uso: il valore a nuovo al netto del deprezzamento.Deprezzamento: il deprezzamento del fabbricato stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalitàdi costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ognialtra circostanza influente e concomitante.Valore intero:la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all’intero valore dei benistessi. Quindi se l’assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l’assicurato sopporta la parte proporzionaledei danni secondo il disposto dell’art. 1907 cod. civ.Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previsteanche le seguenti:Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.Condòmino:proprietario di una porzione di fabbricato nell’ambito di un condomìnio.Tutela Legale:l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CON-TENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.Data di aggiornamento: 03/04/2012.IL RAPPRESENTANTE LEGALEDOTT. ANDREA SABÌA7 di 7MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


TUA CASACONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEPremessaData di aggiornamento: 03/04/2012Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello FASCAS 5 ed. 12/2010) costituiscono parte integrante dellapolizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUA CASA 1 ed. 12/2010.L’assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativopremio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.Rimando al GlossarioTUA <strong>Assicurazioni</strong> s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.Norme valide per tutte le sezioni di polizzaArt. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraenteLe dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente,rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione del rischio, possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dellasomma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazionedell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894cod. civ.Art. 2 – Altre assicurazioniL’assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l’esistenza e lasuccessiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita deldiritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avvisoa tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri,ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.Art. 3 – Aggravamento del rischioL’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazionescritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze chehanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportarel’aggravamento del rischio stesso.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamentodella somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessacessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.Art. 4 – Diminuzione del rischioL’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasivariazione delle circostanze che hanno determinato la valutazionedel rischio e che possano comportare la diminuzione del rischiostesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensidell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente ilpremio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successivaalla suddetta comunicazione.Art. 5 – Assicurazione per conto altruiSe la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighiche derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente,salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da partedel solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.Art. 6 – DurataLa durata del presente contratto viene determinata concordementetra le parti al momento della stipulazione dell’assicurazione e vieneindicata in polizza.Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all’anno, leparti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenzaannuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno30 giorni prima.Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanziaL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizzase il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimentiha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive,l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quellodella scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento,ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamentodei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegnadella polizza; le rate successive devono essere pagate alle previstescadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’agenzia chedevono indicare la data del pagamento e recare la firma della personaautorizzata a riscuotere il premio.Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegnatoil contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondole vigenti disposizioni normative.Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraentecon una delle seguenti modalità:- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestatoo girato a TUA o all’Agente in qualità di agente di TUA. Per assegnibancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (odiverso importo previsto dalla normativa vigente al momento delpagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o laragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità,pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale,sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiarioTUA o l’agente in qualità di agente di TUA.- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari oinferiore a 500 euro (o diverso importo previsto dalla normativavigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento condenaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento diuno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimentodi denaro contante o titoli al portatore quando il valoredell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiorea 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigenteal momento del pagamento).Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contrattoLe comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazionidell’assicurazione devono essere provate per iscritto.1 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


Art. 9 – Aggiornamento annuale del premio all’età del fabbricatoAlla scadenza di ciascuna annualità i premi imponibili annuali incorso, per le sole garanzie “Fabbricato”, “Eventi naturali”, “Dannida acqua, gas e gelo”, “Responsabilità civile proprietà e addetti”,“Responsabilità civile acqua e gelo”, “Responsabilità civile inquinamentoe interruzione”, qualora sottoscritte, sono rideterminatiautomaticamente in base ai coefficienti di aumento annuale riferitiall’età del fabbricato a tale data. Tale incremento è applicatoesclusivamente ai fabbricati di età non superiore a 100 anni, secondole percentuali riportate, per età, nella tabella che segue:Età Fabbricato allascadenza annuale%incrementoEtà Fabbricato allascadenza annuale%incremento1 1,5043% 16 3,9490%2 2,1500% 17 4,2708%3 1,2346% 18 4,2913%4 0,9266% 19 4,7197%5 1,2568% 20 4,1966%6 0,7299% 21 4,5594%7 1,0442% 22 4,0985%8 1,7226% 23 4,2094%9 2,4698% 24 2,9633%10 2,3563% 25 3,4063%11 3,4398% 26 2,8217%12 3,3991% 27 1,7974%13 3,7143% 28 1,3012%14 3,7793% 29 1,0096%15 3,7539% 30 0,5372%31 e oltre 0,3500%Sull’importo così ottenuto viene applicata l’indicizzazione previstadall’Art. 10 ed infine ripartito il premio per l’eventuale frazionamentoed applicate le imposte di legge.Tale aggiornamento annuale è effettuato al fine di adeguare il premioall’evolvere del rischio nel tempo.Art. 10 – IndicizzazioneQualora indicato in polizza SI nella casella “Indicizzata”, le sommeassicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e ipremi relativi alla sezione “Danni ai beni”, sono collegati agli indicidei “prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicatidall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimentoiniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese digennaio dell’anno precedente;- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali,le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verrannoaumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell’indice;- l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale,dietro rilascio all’assicurato di apposita quietanza aggiornata in baseal nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all’adeguamento anchelefranchigieegli altri limiti di garanzianon espressi inpercentuale.Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante letteraraccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenzaannuale, sempre che le somme assicurate ed i massimali allastipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguitodell’applicazione della presente clausola.In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate,massimali e premio quelli dell’ultimo adeguamento effettuato.In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degliindici, TUA proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioninotoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimoadeguamento; qualora il contraente non accetti l’adeguamento,TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimoadeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavvisodi 60 giorni mediante lettera raccomandata.Art. 11 – Periodo di assicurazionePer i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo diassicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata,nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.Art. 12 – Proroga, disdetta e variazione del premioIn mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferioread un anno è prorogata per un anno e così successivamente.Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazionialle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentementeconvenute, deve darne comunicazione al contraentealmeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunicadi non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara diaccettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativaquietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazionedelle nuove condizioni proposte.Qualora in polizza sia indicato NO alla casella “Tacito rinnovo”,quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estintaalle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.Art. 13 – Recesso in caso di sinistroDopo ogni denuncia di sinistro, il contraente, qualora rivesta laqualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., oTUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando taleintenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. entro60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell’indennizzoo risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivoalla data di ricevimento della comunicazione.In ogni caso di recesso TUA rimborsa al contraente, entro 15 giornidalla data del recesso, la parte di premio versata, al nettodell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.Art. 14 – Foro CompetenteForo competente è quello di residenza o di domicilio elettivodell’assicurato o del contraente.Art. 15 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.Art. 16 – Rinvio alle normePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le normelegislative e regolamentari.Art. 17 - Franchigia frontaleLe garanzie “Fabbricato”, “Eventi naturali”, “Atti vandalici e dolosi”,“Danni da acqua, gas e gelo”, “Responsabilità civile proprietàe addetti”, “Responsabilità civile acqua e gelo” operano, per ognisinistro per danni a cose, previa applicazione della “franchigia”indicata in polizza, sulla somma complessivamente indennizzabileo risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superioreindicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidatocon applicazione di tale franchigia superiore. Qualora siaprevisto in polizza uno scoperto la franchigia ne costituirà il relativominimo, che resta in ogni caso a carico dell’assicurato.Art. 18 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionaleLe garanzie di polizza sono prestate in base al valore del fabbricato,salvo quanto diversamente disposto da singole garanzie. Pertanto ilvalore risultante in polizza quale valore intero del fabbricato deve corrispondereal valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro ilvalore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizzadall’assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra ilvalore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.2 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


Responsabilità civile – Proprietà e addettiArt. A.1 – Oggetto della garanzia - RC ProprietàTUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimaleindicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolodi risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmenteresponsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte,per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, inconseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricatoindicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni.Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. A.2 ècoperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilitàcivile assicurate con il presente contratto:a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive,dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresii parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive eper giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioniin muratura, sempre che dette dotazioni costituiscanoper destinazione, uso ed ampiezza complemento del fabbricato;b) responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità dicommittente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione,trasformazione o ampliamento delle parti comuni del fabbricatoassicurato. In caso di lavori edili soggetti all’applicazionedel D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, la garanziaopera purché l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essoprevisti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 3comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazionedel coordinatore per la progettazione).Dall’assicurazione sono in ogni caso esclusi i danni subiti dallepersone che partecipano ai lavori;c) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle personedelle quali deve rispondere, compresi gli addetti al servizio delfabbricato assicurato;d) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedie/o cortili.Art. A.2 – Le esclusioni - RC ProprietàL’assicurazione di cui all’Art. A.1, non comprende i danni:1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioneo demolizione, salvo quanto previsto all’Art. A.1punto b);2) a cose da spargimento d’acqua, occlusione di condutture, traboccamentoo rigurgiti di fogna;3) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubritàdei locali;4) a cose altrui che l’assicurato detenga a qualunque titolo;5) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali,industriali, agricole e lavorative in genere, nonché da conduzionedei locali assicurati;6) da furto;7) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsid’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed ingenere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;8) da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quellachimica, batteriologica e radioattiva;9) da detenzione o da impiego di esplosivi;10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;11) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente oindirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanzacontenente in qualunque forma o misura l’asbesto;12) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;Responsabilità Civile13) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole, di servizi o lavorativein genere;14) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe,ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi diqualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarieovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;15) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivantida perdita, alterazione o distruzione di dati, programmidi codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamentodi hardware, software e chips impressi, ed ogniinterruzione di attività ad essi conseguenti.Art. A.3 – Oggetto della garanzia - RC AddettiTUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola, almomento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge e nei limitidel massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124o dall’art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni, esclusemalattie professionali, sofferti dagli addetti, assicurati ai sensidelle predette norme, per fatti inerenti le loro mansioni;b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrantinella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedentelettera a) per morte o per lesioni personali da infortuniodalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferioreal 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati alD.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;c) per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostitutioccasionali degli addetti al fabbricato, anche se non assicuratipresso l’INAIL, in conseguenza dell’attività da loro svolta pressoil fabbricato, sempre che all’assicurato derivi una responsabilitàdipendente da reato perseguibile d’ufficio.Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate per ogni sinistrosino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, conil limite, per ogni addetto che abbia subito lesioni corporali, pari al50% del massimale stesso.La garanzia R.C. addetti vale anche per le azioni di rivalsa esperitedall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.Resta convenuto che l’assicurazione R.C. addetti non è efficace se,al momento del sinistro, l’assicurato non è in regola con gli obblighiper l’assicurazione di legge, solo qualora l’omessa assicurazionepresso l’INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpagrave dell’assicurato stesso.Art. A.4 – Le esclusioni - RC AddettiL’assicurazione di cui all’Art. A.3 non comprende i danni:1) da malattie professionali;2) da detenzione o impiego di esplosivi;3) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente oindirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanzacontenente in qualunque forma o misura l’asbesto;4) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;5) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;6) da tabacco o da fumo passivo;7) da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro);8) che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende,penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni checomportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti dannicorporali e/o materiali;4 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


9) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe,ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi diqualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarieovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;10) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;Responsabilità civile – Acqua e geloArt. A.5 – Oggetto della garanziaTUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimaleindicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolodi risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmenteresponsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte,per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali inconseguenza dei seguenti fatti inerenti la proprietà del fabbricato assicurato:a) spargimento di acqua o rigurgito di fogne causato da rotture accidentalidi tubazioni o impianti fissi di pertinenza del fabbricatoassicurato;b) rotture di cui al punto a) causate da gelo.c) traboccamento o rigurgito, determinati da occlusione di condutture.La garanzia, relativamente ai danni a cose e per ciascun sinistro,opera per i punti a) e b) con il limite di indennizzo, del 10% delmassimale indicato in polizza per la garanzia “Responsabilità civile- Proprietà e addetti, e del 5% per il punto c). Per i danni allecose contenute nei locali interrati o seminterrati tali limiti si intendonoulteriormente ridotti del 50%.Art. A.6 – Le esclusioniSi intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. A.2 in quantocompatibili con la presente garanzia, nonché sono esclusi i danni:1) relativamente all’Art. A.5 lettera b): da gelo a condutture installateall’esterno del fabbricato o a tubi interrati, nonché alocali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impiantonon in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;2) relativamente all’Art. A.5 lettera c): conseguenti a traboccamentoo rigurgito della rete fognaria pubblica o a seguito diraccolta o deflusso dell’acqua piovana.Art. A.7 – ScopertoPer ogni sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Responsabilitàcivile – Acqua e gelo” e per danni a cose, verrà applicato unoResponsabilità civile – ConduzioneArt. A.8 – Oggetto della garanziaTUA si obbliga a tenere indenne i condòmini del fabbricato assicurato,nel limite del 20% del massimale indicato in polizza per lagaranzia “Responsabilità civile - Proprietà e addetti”, di quantoquesti siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale,interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionatiinvolontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e perdanneggiamenti a cose e animali, nella loro qualità di conduttoridelle singole unità immobiliari, per fatto proprio o delle personedelle quali devono rispondere, nonché, relativamente alle sole unitàdestinate a civile abitazione, di appartenenti al nucleo familiare.In deroga a quanto previsto dall’Art. 18, la presente garanzia èprestata per il fabbricato composto da un numero di unità immobiliaripari a quello indicato in polizza; in difetto troverà applicazionequanto disposto dagli Artt. 1), 3) e 4).Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulatadal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanziasi intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte dirisarcimento eventualmente eccedente il massimale assicuratodall’altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.11) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivantida perdita, alterazione o distruzione di dati, programmidi codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamentodi hardware, software e chips impressi, ed ogniinterruzione di attività ad essi conseguenti.scoperto del 10% con il seguente minimo in base all’età del fabbricatodi:- fino a 20 anni (compresi): 150 euro;- oltre 20 anni: 200 euro;moltiplicato per il coefficiente rilevabile dalla tabella sottostante:Sinistri precedentiPiani1-2-3 4-5-6 7 ed oltreNo sinistri da 4 anni 0,00 0,00 0,00No sinistri da 3 anni 0,30 0,30 0,30No sinistri da 2 anni 0,75 0,65 0,60No sinistri da 1 anno 0,90 0,85 0,80No sinistri nel corso della prima annualità 1,00 1,00 1,001 sinistro nell’anno 1,40 1,30 1,202 o più sinistri nell'anno 1,80 1,60 1,50Il periodo viene calcolato prendendo a riferimento la data di denunciadei sinistri. Per sinistri precedenti si intendono quelli liquidati(non si considerano pertanto i sinistri denunciati, ma non liquidatiin quanto in franchigia o senza seguito), a termini della presentegaranzia, sul contratto in essere o, qualora la polizza sia stataemessa in sostituzione di un’altra, anche su tale polizza sostituita,purché stipulata con TUA, senza soluzione di continuità, per i medesimirischi e per i medesimi beni assicurati.Qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza lapresenza di dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico edin caso di sinistro non esibisca tale dichiarazione, il minimo di cuisopra si intenderà triplicato.Relativamente ai danni a cose in locali interrati o seminterrati ilminimo, calcolato ai sensi dei commi tutti che precedono, si intenderaddoppiato.Art. A.9 – Le esclusioniL’assicurazione non comprende i danni:1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioneo demolizione;2) da proprietà dell’unità immobiliare e a cose altrui chel’assicurato detenga a qualunque titolo;3) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali,industriali, agricole e lavorative in genere;4) da furto;5) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsid’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed ingenere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;6) da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quellachimica, batteriologica e radioattiva;7) da detenzione o da impiego di esplosivi;8) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;9) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente oindirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanzacontenente in qualunque forma o misura l’asbesto;5 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


Norme comuni alla sezioneArt. A.17 – Limiti di risarcimentoLe garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestatecon le precisazioni che seguono:- fermi i massimali assicurati, TUA non risarcirà somma superiorea 3.000.000 euro in caso di unico sinistro che coinvolgauna o più garanzie della presente sezione;- i massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massimadi TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertantoi limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizzanon si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dellostesso;- qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati,il massimale assicurato riportato in polizza per ildanno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, perogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di piùassicurati tra loro.Art. A.18 – Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione,il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, ifigli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato,Denuncia e gestione del sinistroArt. A.20 – Cosa fare in caso di sinistroIl contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistroall’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tregiorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello incui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo,del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione delfatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione dieventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovràaltresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenutisuccessivamente alla denuncia.L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ.Art. A.21 – Gestione delle vertenze e spese legaliTUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze,in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, anome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosidella collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti e ditutte le azioni spettanti all’assicurato stesso.nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante,i soci a responsabilità illimitata, l’amministratoree le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla letteraa).Art. A.19 – Fabbricati in condomìnioSe l’assicurazione è stipulata dal condomìnio per l’intera proprietàsono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendentied è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascuncondòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietàcomune.La disposizione del comma che precede non opera per i soli dannisubiti dal fabbricato di proprietà dei condòmini assicurati da:- eventi di cui all’Art. A.5 (Responsabilità civile - Acqua e gelo);- incendio, esplosione, scoppio e fenomeni elettrici in genere.Se l’assicurazione è prestata al singolo condòmino per la porzionedi sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i dannidi cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilitàper i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso ilmaggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali congli altri condòmini.L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione perpermettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparirepersonalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunqueatto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10(dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e glielementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizionedelle difese tecnico giuridiche.Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunquenelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà ildiritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al qualedovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all’azionepromossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovutaal danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartitefra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUAnon riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legalio tecnici che non siano stati da essa designati, e non rispondedi multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.Spazio lasciato intenzionalmente in bianco7 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


Tutela LegalePremessaLa gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:ARAG <strong>Assicurazioni</strong> Rischi Automobilistici e Generali SPAcon sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.tel. centralino 045/8290411fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557fax invio successiva documentazione relativaalla gestione del sinistro 045/8290449in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersidirettamente.Tutela legaleArt. B.1 – Oggetto della garanziaQualora sottoscritta, la garanzia “Intero fabbricato” opera solo se ilcontraente è l’amministratore ovvero il proprietario dell’intero condomìnioassicurato. In tal caso in polizza viene riportato “intero” allavoce quota assicurata. Alternativamente opera la garanzia “Porzionefabbricato” ed in polizza viene riportato “porzione” alla vocequota assicurata.Intero fabbricato (condominio)Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizionidella presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, senzalimite per annualità assicurativa, assicura la Tutela Legale, compresii relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti perla difesa in sede extragiudiziale e giudiziale dei diritti del proprietarioo dell’amministratore come contraente la polizza a nome delcondominio identificato in polizza, così come regolato dagli artt.1117 e seguenti cod. civ., per i seguenti casi assicurativi relativi alfabbricato assicurato:a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.La garanzia è operante anche prima della formulazioneufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesaall’amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connessealle singole unità immobiliari adibite sia ad uso abitativoche ad altro uso;b) l’esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni acose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesaall’amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano lerispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altrouso;c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali,proprie o di controparte, relative al fabbricato assicurato indicatoin polizza, di valore superiore a 250 euro ed inferiore a52.000 euro;d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominioo il proprietario del fabbricato debbono sostenere con ipropri dipendenti, regolarmente assunti, addetti alla custodia,manutenzione e/o gestione del condomìnio o del fabbricato;e) controversie nascenti da violazione da parte di condòmini oconduttori delle disposizioni del regolamento condominiale onorme di legge;f) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia vieneestesa anche ai singoli condòmini.L’assicurato può anche usufruire, nell’ambito di tutte le materiepreviste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonicaal numero verde 800.508.008 a disposizione in orario di ufficioper ottenere:- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previstenella presente polizza.Porzione fabbricato (abitazione o uffici)Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizionidella presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, senzalimite per annualità assicurativa, assicura la Tutela Legale, compresii relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti perla difesa in sede extragiudiziale e giudiziale dei diritti del proprietariodell’abitazione identificata in polizza, per i seguenti casi assicurativirelativi al fabbricato assicurato:Le garanzie valgono per:a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a personee/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;b) sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattualicomprese quelle relative ad interventi di restauro e di risanamentoconservativo purché il valore in lite sia superiore a 100euro ed inferiore ad 52.000 euro;c) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;d) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi ocontravvenzioni. La garanzia è operante anche prima dellaformulazione ufficiale della notizia di reato;e) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anchele spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;La garanzia “Porzione fabbricato” opera a primo rischio assoluto inderoga a quanto previsto dall’Art. 18.In entrambe le forme di cui sopra, gli oneri di cui sopra sono:g) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione delcaso assicurativo;h) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenzaper condanna dell’assicurato, o di transazione autorizzatada ARAG ai sensi del successivo Art. B.10 comma 4;i) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, delConsulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordocon ARAG ai sensi del successivo Art. B.10 comma 5;j) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. ProceduraPenale);k) le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;l) le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primidue tentativi esperiti dall’assicurato.É garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio,territorialmente competente ai sensi dell’Art. B.8 comma 3.L’assicurato è tenuto a:m) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relativealla registrazione degli atti giudiziari e non, i documentinecessari per la gestione del caso assicurativo;n) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovessepresentarsi nel corso o alla fine della causa.Art. B.2 – EsclusioniLe garanzie previste dall’Art. B.1, vengono prestate con esclusione:1) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successionie delle donazioni;2) in materia fiscale ed amministrativa;3) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a som-8 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


mosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo,terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzioneod impiego di sostanze radioattive;4) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;5) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli,imbarcazioni o aeromobili;6) per fatti dolosi delle persone assicurate;7) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;8) per le controversie relative alla compravendita ed alla permutadi immobili nonché per quelle derivanti da opere di nuovacostruzione e di ristrutturazione comportanti la trasformazionesostanziale dell’immobile;9) per controversie tra condòmini o conduttori;10) controversie relative alla locazione del fabbricato o parti di essoche non costituiscano l’abitazione ad uso principale delcontraente;11) per controversie relative ai rapporti tra soci e/o amministratorie imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazionisocietarie;Inoltre, TUA non si assume il pagamento di:12) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;13) spese liquidate a favore delle parti civili costituite control’assi-curato nei procedimenti penali (art. 541 cod. ProceduraPenale);14) spese per controversie con TUA;15) spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali dibollo e di registro, i documenti necessari per la gestione delcaso assicurato;16) ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso oalla fine della causa;17) controversie per il recupero di quote condominiali;18) controversie relative ai D.Lgs 626/94 e 494/96.Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormentegarantite nel caso di due esiti negativi.Tutela legale – Recupero quote condominialiTutela legale – D.Lgs 626/94 e 494/96Art. B.4 – Oggetto della garanziaAd integrazione e parziale deroga della garanzia “Tutela legale”,TUA assicura la Tutela Legale per le controversie relative a contestazioniper inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui aiD.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs. n. 494/96 e delle ulteriori disposizioninormative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza edigiene inerenti il fabbricato assicurato, per i seguenti casi assicurativi:a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;b) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesionipersonali colpose (art. 589 e 890 del Cod. pen.);c) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi,sanzioni amministrative pecuniarie per importi superioria 250 euro, in deroga all’Art. B.2 punto 2) in materiaamministrativa.ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione epresentazione dell’opposizione e/o impugnazione. L’assicuratodeve far pervenire a TUA o ad ARAG il provvedimento in originaleentro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.Art. B.3 – Oggetto della garanziaAd integrazione e parziale deroga della garanzia “Tutela legale”,Artt. B.1 e B.2 punto 17), TUA assicura la Tutela Legale per le controversieper il recupero di quote condominiali nei confronti deicondomini morosi sempre che il valore della lite sia superiore a250 euro ed inferiore a 52.000 euro.In relazione al D.Lgs 494/96 le garanzie sono prestate, in derogaall’Art. B.2 punto 8), esclusivamente per operazioni di costruzione,di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessariala concessione edilizia.Le controversie di cui sopra devono gravare sul contraente ol’assicurato conformemente a quanto previsto:d) dal D.Lgs. n. 494/96 nella loro qualità di committente dei lavori;e) dal D.Lgs. n. 626/94 nella loro qualità di:- Legali Rappresentanti;- Preposti;- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;- Lavoratori Dipendenti.L’operatività della presente garanzia è subordinata alla condizioneche il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e cheabbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbiadesignato il responsabile del servizio di prevenzione eprotezione.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopraelencati assicuratisono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.Norme comuni alla sezioneArt. B.5 – Prestazioni garantite e soggetti assicuratiLe garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate a favoredell’assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con lastessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favoredell'assicurato-contraente.Art. B.6 – Insorgenza del caso assicurativoAi fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativosi intende:a) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali- il momento del verificarsi del primo evento che ha originatoil diritto al risarcimento;b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, lacontroparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violarenorme di legge o di contratto.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi chesiano insorti:9 di 15c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di eserciziodi pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, diprocedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioniamministrative;d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restantiipotesi;salvo che per la garanzia “Tutela legale – D.Lgs 626/94 e494/96” per la quale per insorgenza si intende:e) il compimento da parte della competente Autorità del primoatto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativoe/o penale;f) il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato aviolare le norme di legge – nel caso di procedimento penaleper omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa si estende ai sinistri che, pur essendo iniziatidurante il periodo di validità del presente contratto, sianostati denunciati ad ARAG e/o TUA entro 12 mesi dalla cessazioneMOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


del contratto, salvo che per la garanzia “Tutela legale – D.Lgs626/94 e 494/96”, per la quale il termine di 12 (dodici) mesi siintende dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualificheo loro dimissioni dall’impresa assicurata.Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:g) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggettodomande identiche o connesse;h) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicuratee dovuti al medesimo evento o fatto.In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicuraticoinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartitotra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno diessi sopportati.Art. B.7 – Estensione territorialeNell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali dafatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazionevale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropeiposti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempre che ilForo competente, ove procedere, si trovi in questi territori.In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi cheinsorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nellaCittà Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.Denuncia e gestione del caso assicurativoArt. B.8 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del LegaleIl contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare aTUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si èverificato e/o ne abbia avuto conoscenza.In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogniatto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidarela tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'UfficioGiudiziario competente per la controversia, indicandolo adARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliereil proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda,può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deveconferire mandato.L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il propriolegale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.Art. B.9 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrentialla prestazione della garanzia assicurativaSe l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo everitiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicarei mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli adisposizione;b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi,nonché informarlo in modo completo e veritiero sututti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazioneutile alla risoluzione della controversia, e procurarei documenti necessari.Art. B.10 – Gestione del caso assicurativoRicevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera perrealizzare un bonario componimento della controversia.Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilitàdi successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa insede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei terminidell'Art. B.8.La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superioredi procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presentapossibilità di successo.L'assicurato non può addivenire direttamente con la contropartead alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziariache giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genereviene concordata con ARAG.Spazio lasciato intenzionalmente in biancoARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali,Consulenti Tecnici e Periti in genere.In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestionedei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la decisionepuò essere demandata, fermo il diritto dell’assicurato diadire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.L’arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanzadi accordo, dal Presidente del Tribunale competente a normadel Codice di Procedura Civile.Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali,quale che sia l'esito dell'arbitrato.ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.Art. B.11 – Recupero di sommeSpettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed ingenere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla contropartea titolo di capitale ed interessi.Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari,le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordatetransattivamente e/o stragiudizialmente.Art. B.12 - Fallimento - concordato preventivo - amministrazionecontrollata - inabilitazione o interdizione del Contraente- alienazione o liquidazioneIl contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazioneo interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso aconcordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazionecontrollata.Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioniin corso si interrompono con liberazione di TUA da ogni ulterioreprestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premiopagato e non goduto.Il Contraente che non dia comunicazione a TUA o ad ARAG dell'alienazionea titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'aziendao di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligatoal pagamento del premio.I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirenteo al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presentecontratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivoalla alienazione o alla trasformazione non dichiara a TUA o adARAG, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrarenel contratto.Spettano, in tal caso, a TUA i premi relativi al periodo dell'assicurazionein corso.10 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


FabbricatoArt. C.1 – Oggetto della garanziaTUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materialie diretti al fabbricato assicurato, da:a) incendio;b) fulmine;c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cosetrasportate, e corpi celesti;e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere inmoto a velocità supersonica;f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in usoall’assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentaleagli impianti per la produzione di calore facenti parte delfabbricato, purché detti impianti siano collegati, medianteadeguate condutture, ad appropriati camini;h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisaed accidentale dei congegni di comando e di controllo;i) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomenielettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresal’azione del fulmine e l’elettricità atmosferica. La garanzia èprestata col limite di indennizzo, per uno o più sinistri avvenutinel corso dell’annualità assicurativa, fino all’1% della sommaassicurata per il fabbricato con il massimo di 15.000 euro,e previa detrazione di una franchigia di 150 euro.Relativamente agli immobili di età superiore a 20 anni, in assenzadi dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico,l’indennizzo sarà liquidato previa detrazione di uno scopertodel 20%.Qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza lapresenza di dichiarazione di conformità dell’impianto elettricoed in caso di sinistro non esibisca tale dichiarazione, la franchigiadi cui sopra si intenderà raddoppiata;Sono altresì indennizzabili:j) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestarel’incendio;k) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormaleproduzione o distribuzione di energia elettrica, termica odidraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiatureelettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguentiagli eventi garantiti dal presente articolo, che abbianocolpito cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metrida esse. La presente estensione opera altresì per i danni dacaduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato conseguentiall’azione del fulmine;l) le spese, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo complessivamenteliquidabile a termini di polizza, con il massimodi 75.000 euro, necessarie per demolire, sgomberare e trasportarealla più vicina discarica i residui del sinistro;TUA assicura, inoltre, la corresponsione di un indennizzo in seguitoad eventi indennizzabili a termini di polizza per:m) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimentodel fabbricato assicurato, locato o abitato dall’assicurato proprietarioe rimasto danneggiato, fino ad un massimo del 5%del valore delle singole unità immobiliari colpite da sinistro,per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di unanno e di 50.000 euro per sinistro. I locali abitatidall’assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo dellapigione presumibile ad essa relativa;Danni ai beni11 di 15n) le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall’assicuratoper gli onorari di progettisti, e consulenti, resesi necessariea supporto della ricostruzione o del ripristino dei benidistrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordiniprofessionali di categoria e comunque fino alla concorrenzadel 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con ilmassimo di 6.000 euro. Sono, comunque, escluse le prestazioniper la presentazione di qualsiasi reclamo;o) oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o attoequipollente (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative)che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o chelo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblicain caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizionidi Legge in vigore al momento della stipula del contratto, finoalla concorrenza del 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato,con il massimo di 6.000 euro;p) le spese poste a carico dell’assicurato dalle imprese fornitriciper la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione dienergia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al serviziodel fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti, finoalla concorrenza del 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato,con il massimo di 4.000 euro.Le garanzie dei punti n) ed o) operano solo in caso di danno diimporto presumibilmente superiore al 30% del valore del fabbricato.Art. C.2 – Le esclusioniL’assicurazione non comprende i danni:1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non,guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione,nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione,sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità,anche locali, sia di diritto che di fatto;2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo odi sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;3) causati con dolo del contraente o dell’assicurato, dei rappresentantilegali, dei soci o degli amministratori a responsabilitàillimitata;4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultantida, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioninucleari o contaminazione radioattiva, indipendentementeda qualsiasi altra causa, concomitante o meno, chepossa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazionechimica, radioattiva e batteriologica;5) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni,inondazioni, allagamenti ed eventi naturali in genere;6) all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’eventoè determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;7) subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni florealied agricole in genere;8) indiretti, che non riguardi la materialità delle cose assicurate,salvo quanto previsto all’Art. C.1 lettera m);Per la garanzia perdita pigioni o mancato godimento (Art. C.1 letteram) è inoltre escluso il prolungamento del mancato ripristinocausato dai seguenti eventi che impediscano o rallentino tali operazioni:9) dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentantilegali o dei soci a responsabilità illimitata;10) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti impostidall’Autorità;MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


11) cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali oaltre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;12) mancata disponibilità da parte dell’assicurato dei mezzi finanziarisufficienti per la ripresa dell’attività;13) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasionedella rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiatio distrutti.Per la garanzia fenomeno elettrico (Art C.1 lettera i) sono inoltreesclusi i danni:14) causati da usura o da carenza di manutenzione;15) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessia lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisidurante le operazioni di collaudo o prova;16) dovuti a difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazionedella polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per leggeo contratto, il costruttore o il fornitore;17) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegneluminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;18) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'apertoed all'esterno del fabbricato.Per le sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impiantifissi del fabbricato sono esclusi, inoltre, i costi di interventoe di sostituzione di componenti relativi a:19) controlli di funzionalità;20) manutenzione preventiva;21) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche,verificatisi durante l’esercizio senza concorsodi cause esterne.Eventi naturaliArt. C.3 – Oggetto della garanziaAd integrazione delle garanzie “Fabbricato”, TUA assicura la corresponsionedi un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricatoassicurato, causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e coseda esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventiatmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effettiprodotti su una pluralità di beni nella zona circostante il fabbricatoassicurato.I danni da bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricatoassicurato sono compresi solo se arrecati direttamente dapioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocateal tetto, alle pareti o ai serramenti, ovvero, nel qual caso la garanziaè prestata con un limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativodello 0,15% della somma assicurata, con il massimo di5.000 euro, per intasamento di grondaie e di pluviali esclusivamentecausato da grandine.Sono altresì compresi i danni da crollo o sfondamento del tetto e dellepareti provocato dall’azione immediata e diretta della neve (c.d.sovraccarico neve), con il limite d’indennizzo del 10% della sommaassicurata ed il massimo di 75.000 euro.Relativamente ai danni da grandine subiti da tettoie, serramenti,vetrate, verande lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufattiin materia plastica, pannelli solari la garanzia opera con un limitedi indennizzo dello 0,15% della somma assicurata, con ilmassimo di 5.000 euro per sinistro e anno assicurativo.Le garanzie di cui all’Art. C.1 lettera j), k) e l) e seguenti sono operantianche per eventi previsti dalla presente garanzia.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicatauna franchigia fissa di 250 euro.Art. C.4 – Le esclusioniSi intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. C.2 in quantocompatibili con la presente garanzia. L’assicurazione non comprendeinoltre i danni:- causati da:1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acquanaturali od artificiali;2) mareggiata o penetrazione di acqua marina;3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotturao rigurgito dei sistemi di scarico;4) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questiprovocati, salvo quanto espressamente previsto in casodi sovraccarico di neve;5) cedimento o franamento del terreno;- subiti da:6) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni florealied agricole in genere;7) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegneod antenne, enti all’aperto e consimili installazioniesterne, ad eccezione dei serbatoi metallici;8) da tettoie, serramenti, vetrate, verande, lucernari in genere,lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica,pannelli solari a meno che siano derivati da rotture olesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previstoper i danni da grandine.9) fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle copertureo nei serramenti (anche se per temporanee esigenzedi ripristino conseguenti o non a sinistro); capannonipressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legnoo plastica;10) con esclusivo riferimento alla garanzia sovraccarico neve:- immobili con lavori edili in corso sulle coperture,aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture onei serramenti;- ai soli lucernari o serramenti, alle sole vetrate o impermeabilizzazioni,che non comportino crollo o sfondamentodel tetto o delle pareti;- fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichidi neve, vigenti al momento della stipulazionedella polizza;- da gelo, sebbene conseguente al danno derivante dasovraccarico di neve;- da valanghe e slavine.Atti vandaliciArt. C.5 – Oggetto della garanziaAd integrazione delle garanzie “Fabbricato”, TUA assicura la corresponsionedi un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricatoassicurato, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismoo di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche amezzo di ordigni esplosivi. Sono altresì compresi i danni:a) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietàin cui si trovano i beni assicurati. Qualora l’occupazione si protraggaoltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamenteper i danni da incendio, esplosione o scoppio;b) i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato causati dailadri alle parti di uso comune in occasione di furto tentato oconsumato con limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativodello 0,3% della somma assicurata per il fabbricato;c) da furto di fissi ed infissi di uso comune, con limite di inden-12 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


nizzo per sinistro e per anno assicurativo di 1.000 euro;Le garanzie di cui all’Art. C.1 lettera j), k) e l) e seguenti sono operantianche per eventi previsti dalla presente garanzia.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicatauna franchigia fissa di 250 euro.Danni da acqua, gas e geloArt. C.7 – Oggetto della garanziaAd integrazione delle garanzie “Fabbricato”, TUA assicura la corresponsionedi un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricatoassicurato causati da:a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale,non determinata da gelo, di pluviali e di grondaie, degli impiantiidrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento alservizio del fabbricato. Relativamente agli immobili di età superiorea 20 anni, in assenza di dichiarazione di conformitàdell’impianto idraulico, l’indennizzo sarà liquidato previa detrazionedi uno scoperto del 20%;b) rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o dicondizionamento al servizio del fabbricato, determinati da gelo.c) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di condutturee impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamentoal servizio del fabbricato;Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazioneo sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizioneed il ripristino di parte del fabbricato assicurato, fatte alloscopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:d) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile aisensi della garanzia di cui ai punti a) o b);e) dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio delfabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione ecomportante da parte dell’azienda stessa il bloccodell’erogazione, con il massimo indennizzo per anno assicurativopari a 1.000 euro.Sono escluse le spese sostenute per l’eventuale adeguamento allenormative vigenti degli impianti in questione.Ognuna delle garanzie di cui alle lettera b), c) e d) operano, persingolo sinistro, con un limite di indennizzo dello 0,15% dellasomma assicurata per il fabbricato ed il massimo di 2.000 euro, e,per anno assicurativo, con un limite complessivo di 5.000 euro.Le garanzie di cui all’Art. C.1 lettera j), k) e l) e seguenti sono operantianche per eventi previsti dalla presente garanzia.Art. C.8 – Le esclusioniSi intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. C.2 in quantocompatibili con la presente garanzia.Premesso che, relativamente all’Art. C.7, quanto disciplinato daogni singolo punto non è compreso dagli altri, l’assicurazione noninclude i danni:- acqua condotta (Art. C.7 lettera a):1) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, rotturadegli impianti automatici di estinzione;2) da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;3) per traboccamento di piscine, raccolta o deflussodell’acqua piovana o grandine, traboccamento o rigurgitodella rete fognaria pubblica;Art. C.6 – Le esclusioniSi intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. C.2 in quantocompatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al numero2) di detto articolo.L’assicurazione non comprende inoltre i danni:1) da deturpamento o imbrattamento;2) da furto, salvo che per eventi previsti dall’Art. C.5 lettera b) ec);3) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro,requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasiAutorità di diritto o di fatto.4) da usura, corrosione o difetto di materiali;5) da rottura di tubi in gomma;- gelo (Art. C.7 lettera b):6) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamentooppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutiveprima del sinistro;7) rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioniinterrate;- occlusione di condutture e impianti (Art. C.7 lettera c):8) conseguenti a traboccamento e rigurgito della rete fognariapubblica;9) avvenuti a seguito di trabocco delle piscine o di raccolta edeflusso dell’acqua piovana o grandine;- ricerca e riparazione (Art. C.7 lettere d) ed e):10) relativi a tubi interrati.Art. C.9 – FranchigiaPer ogni sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Danni daacqua, gas e gelo” verrà applicata una franchigia in base all’etàdel fabbricato:- fino a 20 anni (compresi): 150 euro;- oltre 20 anni: 200 euro;moltiplicata per il coefficiente rilevabile dalla tabella sottostante:Sinistri precedentiPiani1-2-3 4-5-6 7 ed oltreNo sinistri da 4 anni 0,00 0,00 0,00No sinistri da 3 anni 0,30 0,30 0,30No sinistri da 2 anni 0,75 0,65 0,60No sinistri da 1 anno 0,90 0,85 0,80No sinistri nel corso della prima annualità 1,00 1,00 1,001 sinistro nell’anno 1,40 1,30 1,202 o più sinistri nell'anno 1,80 1,60 1,50Il periodo viene calcolato prendendo a riferimento la data di denunciadei sinistri. Per sinistri precedenti si intendono quelli liquidati(non si considerano pertanto i sinistri denunciati, ma non liquidatiin quanto in franchigia o senza seguito), a termini della presentegaranzia, sul contratto in essere o, qualora la polizza sia stataemessa in sostituzione di un’altra, anche su tale polizza sostituita,purché stipulata con TUA, senza soluzione di continuità, per i medesimirischi e per i medesimi beni assicurati.Qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza lapresenza di dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico edin caso di sinistro non esibisca tale dichiarazione, la franchigia dicui sopra si intenderà triplicata.13 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


CristalliArt. C.10 – Oggetto della garanziaTUA assicura la corresponsione di un indennizzo per sostituire i cristallidelle parti comuni del fabbricato assicurato, a causa di rotturaaccidentale degli stessi, non indennizzabile ai sensi delle altre garanziedella presente sezione “Danni ai beni” o per le quali siaesaurito il limite di indennizzo previsto dalle stesse.La garanzia opera a primo rischio assoluto in deroga a quanto previstodall’Art. 18, fino alla concorrenza della somma indicata in polizzae in ogni caso con il massimo di 1.000 euro per singolo cristalloindennizzabile.In caso di atti vandalici la garanzia è prestata con applicazione diuna franchigia di 250 euro.Art. C.11 – Le esclusioniL’assicurazione non comprende i danni:1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunquenon compromettano l’integrità del cristallo stesso;2) derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;3) non già integri al momento della sottoscrizione del presenteNorme comuni alla sezioneArt. C.12 – Colpa graveTUA corrisponderà l’indennizzo a termini di polizza anche per sinistrideterminati da colpa grave dell’assicurato e quando l’assicuratonon sia una persona fisica, del legale rappresentante, dei soci a responsabilitàillimitata o dell’amministratore.Denuncia e gestione del sinistroArt. C.14 – Cosa fare in caso di sinistroIl contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistroall’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tregiorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello incui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo,del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione delfatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione dieventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovràaltresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenutisuccessivamente alla denuncia.Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibileper evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a caricodi TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art.1914 cod. civ.L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ.Il contraente o l’assicurato è tenuto a:1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valoredelle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornireuna distinta particolareggiata della realtà e dell’entità deldanno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivovalore;2) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documentoche possa essere richiesto da TUA o dai periti ai finidelle loro indagini e verifiche;3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUAed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al terminedelle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmentenecessario ai fini del corretto espletamento dellaperizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenuteper la conservazione dei residui;14 di 15contratto;4) avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di partidi esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/odel fabbricato, operazioni di trasloco;5) lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi;6) ai cristalli di valore artistico, verande (per le sole lastre orizzontali)e lucernari;7) avvenuti in occasione di atti di guerra anche se civili, invasione,operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni,inondazioni, alluvioni;8) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pureda radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelleatomiche.Se il fabbricato assicurato è adibito a dimora unifamiliare i dannicoperti dalle garanzie di cui all’Art. C.10 sono compresi solo perquanto posto a protezione degli accessi esterni.Art. C.13 - Rinuncia all’azione di surrogaTUA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivantedall’art. 1916 cod. civ., verso il contraente, le persone delle qualideve rispondere a norma di legge o appartenenti al suo nucleo familiarepurché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso ilresponsabile.5) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso diincendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso disinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazionescritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia competente,precisando, in particolare, le circostanze dell’evento e leinformazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l’entitàapprossimativa del danno, indicando l’agenzia presso la qualeè assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di taledichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta,dei documenti che si possono ottenere dall’AutoritàGiudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro.Art. C.15 – Esagerazione o alterazione dolosa del dannoIl contraente, o l’assicurato, che esagera o altera dolosamente glielementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare deldanno, indipendentemente dalla modalità, perde il diritto all'indennizzo.Art. C.16 –Valutazione del danno ed operazioni peritaliPremesso che TUA si riserva di determinare l’efficacia della polizzae l’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si convieneche l’ammontare del danno viene determinato concordemente trale Parti.Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazionedel danno venga demandata ad un collegio di periti. In talcaso si seguirà la procedura seguente.Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione deldanno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati unoper parte con apposito atto unico.I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordofra loro. In mancanza di accordo sull’individuazione del terzoperito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale delluogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parteprovvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per me-MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI


tà alle spese del terzo.I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devonosvolgere i seguenti compiti:1) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato ilverificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cuisi è verificato il sinistro;2) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiaratodall’assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,determinando il valore che le cose medesime avevano almomento del sinistro;4) procedere alla stima del danno subito dall’assicurato compresele spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione esgombero.I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmentee dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essereaccluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto indoppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni dicui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti trale Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvoil caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali,impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezioneinerente all’indennizzabilità del danno. La perizia è validaanche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno deiperiti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato averbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.Art. C.17 – Determinazione del valore delle cose assicurate edel dannoFabbricatoPremesso che salvo il caso previsto dall’art. 1914 cod. civ., pernessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori diquelle assicurate, al momento del sinistro si stima il valore allo statod’uso del fabbricato distrutto e quello per riparare, al netto del deprezzamento,il fabbricato danneggiato e si detrae il valore ricavabiledai residui. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazionesono inferiori al valore a nuovo.Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità,nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:a) uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nelqual caso verrà riconosciuto integralmente;b) inferiore al valore a nuovo indicato in polizza ma superiore alvalore allo stato d’uso, verrà riconosciuto in proporzione alrapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero ela differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d’uso.Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valoreallo stato d’uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento diindennità.Occorre infine tenere presente che:c) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazionedel supplemento di indennità si terrà conto dellasomma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;d) in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore aldoppio di quello determinato con valore allo stato d’uso;e) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30giorni da quando è terminata la ricostruzione o la riparazionedel fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore, siaterminato entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazioneamichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessaarea nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale;è ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversida quelli originari, nonché la modifica delle caratteristichecostruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA.CristalliSi stima il valore allo stato d’uso dei cristalli distrutti e quello per riparare,al netto del deprezzamento, quelli danneggiati e si detrae ilvalore ricavabile dai residui.Il deprezzamento, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità,qualora il rimpiazzo o la riparazione avvengano entro 12 mesidalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivodi perizia.Perdita di pigionePer i danni derivanti da perdita di pigione, di cui all’Art. C.1 letteram), l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempostrettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.Spese di demolizione e sgomberoLe spese di cui all’Art. C.1 lettera l), devono essere tenute distintedalle stime di cui al presente articolo, in quanto per esse non èoperante il disposto dell’Art. 18.Art. C.18 – Limite di indennizzoTUA è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti delle sommeassicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione delcontratto ed indicate specificatamente in polizza, ovvero del valorea nuovo relativamente al fabbricato, salvo quanto previsto dall’art.1914 cod. civ.Art. C.19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possonoessere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolareal contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed allaliquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione deidanni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restandoesclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, esserepagato se non nei confronti o col consenso dei titolaridell’interesse assicurato.Art. C.20 – Modalità di pagamento dell’indennizzoVerificata l'operatività della garanzia, verificata la titolaritàdell’interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessariadocumentazione, TUA provvede al pagamento dell’indennizzo dovutoentro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordoin merito alla liquidazione dello stesso.Art. C.21 – Erogazione di anticipi sull’indennizzoTrascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro,l’assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo,a titolo di acconto sull’indennizzo, pari al 50% dell’indennizzominimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla basedelle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione chenon siano state sollevate e presentate per iscritto all’assicuratocontestazioni in merito all’indennizzabilità del sinistro stesso daparte di TUA e che l’indennizzo complessivo raggiunga un importopari ad almeno 100.000 euro.L’assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e unosolo, del supplemento d’indennità (deprezzamento) di cui all’Art.C.17. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato diavanzamento dei lavori al momento della richiesta.L’importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiorecomplessivamente a 250.000 euro, qualunque sial’ammontare stimato del sinistro e dovranno essere erogati da TUAentro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assicurato. Resta inogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitivaliquidazione dell’indennizzo15 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI

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