11.07.2015 Views

Oggetto: Comunicazione vendita straordinaria ... - Comune di Massa

Oggetto: Comunicazione vendita straordinaria ... - Comune di Massa

Oggetto: Comunicazione vendita straordinaria ... - Comune di Massa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Riferimento normativo Legge Regione Toscana n.28/05Sezione IVen<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narieArt. 88 <strong>Oggetto</strong>1. La presente sezione <strong>di</strong>sciplina le ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie, con le quali l'esercente dettagliante offre con<strong>di</strong>zioni favorevoli,reali ed effettive, <strong>di</strong> acquisto dei propri prodotti.2. Costituiscono ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie:a) le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione;b) le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> fine stagione.3. Con il regolamento <strong>di</strong> cui all'articolo 3 sono <strong>di</strong>sciplinate le modalità <strong>di</strong> svolgimento delle ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie.Art. 89Offerta delle merci1. Le merci oggetto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie devono essere separate da quelle eventualmente poste in <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> allecon<strong>di</strong>zioni or<strong>di</strong>narie.Art. 90Pubblicità dei prezzi1. Per le merci oggetto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie devono essere in<strong>di</strong>cati:a) il prezzo normale <strong>di</strong> <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong>;b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.Art. 91Pubblicità delle ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie1. Le asserzioni pubblicitarie relative a ven<strong>di</strong>te straor<strong>di</strong>narie devono contenere l'in<strong>di</strong>cazione del tipo e della duratadella <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> e degli estremi della comunicazione <strong>di</strong> cui all'articolo 92, comma 2.2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.Art. 92Ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione1. Le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine <strong>di</strong> esitare in breve tempo tutte le propriemerci in caso <strong>di</strong>:a) cessazione dell'attività commerciale;b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> <strong>di</strong> liquidazione;e) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> <strong>di</strong> liquidazione;d) trasformazione o rinnovo dei locali <strong>di</strong> <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong>.Le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione alcomune competente per territorio da effettuare almeno <strong>di</strong>eci giorni prima dell ' inizio delle stesse.2. Le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.3. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a), al termine della <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> <strong>di</strong> liquidazione l'esercente nonpuò riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> cessazione.4. Nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al comma I, lettera d), al termine della <strong>ven<strong>di</strong>ta</strong> <strong>di</strong> liquidazione l'eserciziodeve essere imme<strong>di</strong>atamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.Art. 93Durata delle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione1. Le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione possono avere una durata massima:a) <strong>di</strong> otto settimane nelle ipotesi <strong>di</strong> cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e b);b) <strong>di</strong> quattro settimane nelle ipotesi <strong>di</strong> cui all'articolo 92, comma 1, lettere c) e d).Art. 94Divieto <strong>di</strong> introduzione <strong>di</strong> nuove merci durante le ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione1. Durante il periodo in cui vengono effettuate ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali <strong>di</strong> suapertinenza ulteriori merci del genere <strong>di</strong> quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.2. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> introduzione <strong>di</strong> nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.Pagina 4 <strong>di</strong> 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!