11.07.2015 Views

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ...

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ...

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15) Comma 381: Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali16) Comma 382: Trasferimento somme a titolo di Fondo di solidarietà comunale17) Comma 387: Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES18) 1Comma da 400 a 401 : Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. e riserva di posti neiconcorsi pubblici19) Comma da 428 a 440: Patto di stabilità, redistribuzione della manovra fra gli enti territoriali.20) Comma da 441 a 444: Utilizzo di entrate da alienazione21) Comma da 445 a 447: Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali22) Comma 447 : Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali che dismettonopartecipazioni23) Commi da 527 a 546: Disposizioni in materia di riscossioneBergamo, 06 gennaio 2013Confederazione delle Provincee dei Comuni del Nord1) Comma da 98 a 101: Trattamento di fine servizio.I commi in oggetto ripropongono pressoché in modo identico il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n.185 (in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012) .Per effetto della disposizione in esame, quindi, trovano di nuovo applicazione sia le modalità difinanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio (attraverso lealiquote contributive stabilite a carico del datore di lavoro e del lavoratore), sia le modalità di computobasate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio previgenti al 1° gennaio2011.98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Cortecostituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi difinanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I


trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in basealla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore deldecreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficioentro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigenteprima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, inogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delleeventuali somme gia' erogate in eccedenza. Gli oneri di cui alpresente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milionedi euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzionedella dotazione del Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione delcontributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per centodella base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle normesulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili emilitari dello Stato di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenzeeventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate ingiudicato, restano prive di effetti.100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sonofatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sortisulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185,recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fineservizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data dipubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.2) Commi da 102 a 107: equipollenza titoli accademici per l’accesso al pubblico impiegoI commi da 102 a 107 definiscono le equipollenze tra taluni titoli accademici ai soli fini dell'ammissioneai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali e'prescritto il possesso di determinati titoli accademici102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazioneartistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fineesclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso allequalifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e'prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livellorilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'altaformazione e specializzazione artistica e musicale di cuiall'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sonoequipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita'appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle disciplinedelle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda dicui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 153 del 6 luglio 2007.103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi perl'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per lequali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondolivello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sonoequipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalleuniversita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laureamagistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istitutisuperiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie dibelle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica perl'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente dellaRepubblica 8 luglio 2005, n. 212;b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomirilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale didanza e dagli Istituti musicali pareggiati;


c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzionemultimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale diarte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambitodelle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», dicui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8luglio 2005, n. 212;d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalleAccademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cuialla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalleistituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi diammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o dispecializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico ostorico-musicale istituiti dalle universita'.105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, dellalegge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa aordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsivalidati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cuial comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e disecondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinatacon decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento,conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge econgiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondariasuperiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livellosecondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto delMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla basedei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entrotre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.3) Comma 114 certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione eassimilati in modalita' telematica.La disposizione dispone l’obbligo del cud on line da parte degli Enti Previdenziali114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendonodisponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,pensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' delcittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.4) Comma 115: Sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e diriordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione didotazioni dell'amministrazione civile dell'internoIl comma 115 raccoglie una serie disposizioni di sospensione o proroga di termini in tema di funzioni,risorse e di riordino delle province, di istituzione delle città metropolitane e di riduzione di dotazionidell'amministrazione civile dell'interno e precisamente:1. sospensione fino al 31 dicembre 2013 del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dallanormativa vigente alle Province: la disposizione di cui si prevede la sospensione stabilisce che iltrasferimento va effettuato dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettivecompetenze, entro il 31 dicembre 2012, salva l’acquisizione da parte delle Regioni, per assicurarne


l'esercizio unitario, con intervento sostitutivo dello Stato in mancanza dell’adempimento regionale;2. sospensione fino alla stessa data del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentaliall’esercizio delle funzioni trasferite;3. sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di cittàmetropolitane stabilite dall’art. 18 del decreto-legge 95/2012;4 sospensione fino al 31 dicembre 2013 delle riduzioni delle dotazioni organiche del personaledell'amministrazione civile dell'interno, che ai sensi dell’ all'articolo 2, comma 2, secondo e terzoperiodo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si dovrebbero applicare all'esito della procedura disoppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, ecomunque entro il 30 aprile 2013;5 proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, lemodalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale, termine già stabilito al 31 dicembre2012 con previsione di gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2013;6 proroga al 31 dicembre 2013 del termine per il riordino delle province con atto legislativo diiniziativa governativa, già stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge 95/2012;7 attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta specificamentepreviste per le province dal comma 10 dell’art. 17 del d.l. 95/2012 in via definitiva;115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanzalocale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previstidal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonche' quelliderivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazioneperiferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesal'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con leseguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresatra il5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino lascadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure lascadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle provincenominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unicodelle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazioneanticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi dellalegislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, aisensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'entefino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto» sonosostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esitodella procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «inattesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta eil Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturalescadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesal'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cuiall'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimodecreto legge.5) Commi da 119 a 121: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuniI commi in oggetto intervengono sull’articolo 16, comma 6 del decreto-legge n.95/2012, nel quale è


disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo,come determinati, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 23/2011 e deitrasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nei seguentiimporti: 2.250 milioni di euro per l’anno 2013 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2015Si segnala che il Fondo sperimentale di riequilibrio risulta soppresso dall’articolo 1 ,comma 212, letterae) del maxiemendamento approvato dal Senato, che ha disposto tale soppressione in relazione allemodifiche apportate dal medesimo articolo alla disciplina dell’IMU. L’articolo 2-bis ha peraltro istituitoun nuovo Fondo, denominato Fondo di solidarietà comunale: potrebbe pertanto ipotizzarsi che leriduzioni disposte dal comma 91 in commento vadano ad incidere sulle dotazioni di tele ultimo Fondo.Ferma restando la richiesta di un chiarimento in proposito, si ravvisa comunque la necessità di uncoordinamento normativo tra le disposizioni suddette.119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,sono apportate le seguenti modifiche:a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro perciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti:«2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro perl'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituitedalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccoltinell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisognistandard» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisognistandard stessi,».120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarieta'comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari suisaldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto dafinanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Statodi una corrispondente quota delle risorse disponibili sullacontabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi dibilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediantecorrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro». sonosostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole:«1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla ConferenzaStato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «,degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei datiraccolti nell'ambito della procedura per la determinazione deifabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e deiconseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla ConferenzaStato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoriacondotta dall'UPI,».6) Commi da 122 a 125: attribuzione alle regioni di contributi finalizzati a consentireai comuni ed alle province di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.I commi in questione attribuiscono alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla RegioneSardegna un contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2013, che le regioni dovrannoutilizzare al fine di consentire ai comuni ed alle province del proprio territorio di rimodulare gliobiettivi del patto di stabilità.


La norma si innesta nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale disciplinato dalla leggedi stabilità 2011. Contributo analogo, per le medesime finalità (e di pari entità), è stato attribuito alleregioni per l'anno 2012, dall'articolo 16, commi 12-bis-12-sexies, del decreto legge 95/2012.Le risorse attribuite per il 2012, tuttavia, non sono più disponibili essendo state utilizzate pereffettuare il taglio di 700 milioni di euro previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del2012. Quella norma prevede infatti che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanzevengano individuate le risorse da tagliare. Il 22 novembre 2012 è stato siglato l'accordo in ConferenzaStato-Regioni sullo schema di decreto, che – oltre che recepire la ripartizione dei 700 milioni di euroconcordata dalle regioni in sede di Conferenza delle Regioni il medesimo 3 agosto 2012, individua lerisorse da tagliare in quelle previste dai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 16 del D.L. 95/2012 , vale adire il contributo per complessivi 800 milioni di euro per l'anno 2012.Oltre alle regioni a statuto ordinario, il contributo è attribuito anche alla Regione siciliana edalla Sardegna, vale a dire a tutte le regioni in cui i comuni ricevono risorse erariali. In queste dueregioni, infatti, pur essendo al pari delle altre regioni a statuto speciale titolari della competenzalegislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la finanza degli enti locali è ancora acarico dello Stato, non essendo intervenute le norme di attuazione che ne hanno disciplinato la materiae posto a carico del bilancio della regione l'intero finanziamento.Il contributo è attribuito per l'anno 2013 ed è ripartito tra le regioni beneficiarie come stabilitonella Tabella inserita nel testo di legge.A differenza di quanto avvenuto per l'anno 2012, il contributo è ripartito in due quote, una dadestinare alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni pari complessivamente a 600 milioni dieuro; l'altra, destinata alla rimodulazione degli obiettivi del patto delle province, pari a complessivi200milioni di euro.Gli importi definiti nella tabella per ciascuna regione, al pari della disciplina relativa all'anno2012, possono essere variati, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in ConferenzaStato-Regioni.Per ciascuna regione, la cifra indicata è destinata a coprire l'83,33% della quota che la regione cedeagli enti locali al fine della rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità. Poiché l'obiettivocomplessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo èdestinato alla riduzione del debito.Le norme in esame si inseriscono nella disciplina del cosiddetto patto regionalizzato verticale,disciplinato dall'articolo 1, comma 138 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011).Secondo quella disciplina, ciascuna regione può autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorioa peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale eprocedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontarepari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire –considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.Il maxiemendamento, approvato in Senato, ha introdotto anche nel patto regionalizzato per il 2013, ilnuovo criterio del saldo eurocompatibile, vale a dire una nuova modalità di calcolo degli obiettiviprogrammatici.Il proprio obiettivo programmatico dovrà, per il 2013, essere ridefinito sia in termini di competenzaeurocompatibile, che in termini di competenza finanziaria.Confermando appunto quella disciplina, il comma 124 specifica inoltre che gli spazi finanziari ceduti aglienti locali sono utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale infavore dei creditori.Le norme dettate dal citato comma 138, dispongono che sia la regione a 'coprire' lo spazio finanziario


ceduto agli enti locali.Il contributo che la norma in esame attribuisce alle regioni è destinato appunto a coprire l'83,33%della quota ceduta agli enti locali.Il comma 125 fissa il termine del 31 maggio 2013 per la comunicazione al Ministero dell'economia edelle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica delmantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.Questa stessa comunicazione è prevista dalla disciplina 'ordinaria' del patto regionalizzato verticale(come detto, recata dai commi 138-140 dell'articolo 1 della legge 220/2012), ma con una scadenzadiversa. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 140 le regioni sono tenute ad inviare lesuddette comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre.122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla RegioneSiciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito un contributo, neilimiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misurapari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini delpatto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuitiai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limitidegli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegataalla presente legge. Il contributo e' destinato dalle regioni allaestinzione anche parziale del debito.123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cuial comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributocomplessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazifinanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro conriferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordoda sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano.124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonche'l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avvieneai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti . da ciascunaregione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorirei pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore deicreditori.125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regionicomunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, conriferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativioccorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldidi finanza pubblica.7) Comma da 128 a 130: Recupero somme a debito dovute dagli enti locali alMinistero dell'internoIl comma 128 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasititolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziariadovuta dal Ministero stesso.Sono previste limitate eccezioni a tale disposizione, per il recupero di assegnazioni e contributi inerentila mobilità del personale, e le variazione dei gettiti ICI inerenti gli immobili di classe “D” ovvero di cuiall’art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D.L. n. 262/2006, per le quali è prevista la possibilità diversamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiestadell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario.A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione inun periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitivadell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti localidalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.


Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n. 270 del 2001 per la reiscrizione deiresidui passivi perenti.In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valeresul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento dellesomme risultanti ulteriormente incapienti.Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrale sono riversati, con cadenza trimestrale, dalla stessaAgenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazioneai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.Il comma 130 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni contrastanti con la disciplinasuesposta: comma 3 dell'articolo 8 del D.L. n. 318/1986 (legge. n. 488/1986), che autorizza il Ministerodell’interno a concedere rateizzazioni dei versamenti dovuti a vario titolo dai comuni; comma 14 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002 che autorizza il Ministero dell’interno alprovvedere al recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, sui trasferimentierariali o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti atitolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF; comma 16 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, che prevede che il recupero di risorse da parte delMinistero dell’interno possa essere operato a valere sulle dotazioni del soppresso fondosperimentale di riequilibrio.128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasititolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sonorecuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dalMinistero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa previstadal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per lareiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperirelativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' delpersonale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D»,nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firmadel suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabilefinanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovutoper non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazionein un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo aquello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare,con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositifruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unicaal momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo'essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importodefinitivo anteriormente al 2012.129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui alcomma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, peri comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'impostamunicipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino diconto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamentoalle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro laresponsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli amotore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delleentrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolodell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successivariassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delMinistero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate nonriesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal


Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residuadirettamente all'entrata del bilancio dello Stato, dandocomunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno.130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1°luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.8) Comma 137: Bacini imbriferi montaniAl fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei baciniimbriferi montani (BIM) il comma 137 estende con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i sovra canoniidroelettrici previsti dall’articolo 1 della L. 959/1953 a tutti gli impianti di produzione di energiaelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o inparte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventiinfrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani,i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 dellalegge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1°gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energiaidroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cuiopere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comunicompresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato.9) Comma da 138 a 144: limitazioni di spesa per acquisti immobili arredi edautovetturei commi da 138 a 144 pongono limitazioni di spesa per acquisti di immobili ed arredi da parte dellaPubblica Amministrazione.In particolare:- il comma 138 dispone il divieto di acquisizione di immobili, fatte salve alcune deroghe, a partiredal 2014 ;- dal 1° gennaio 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipularecontratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione siastipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione diimmobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti.Il comma 141 prevede che negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontaresuperiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto dimobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzionedegli immobili.Il comma 143 vieta invece gli acquisti di autovetture (è vietato anche stipulare contratti di locazionefinanziaria aventi ad oggetto autovetture), revocando altresì le relative procedure di acquistoiniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.In fine il comma 144 precisa che le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gliacquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionalidi tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza.


138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni diacquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto deisaldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decretoprevisto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentataindispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile delprocedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia deldemanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dalcontratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presentecomma.1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire arisparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto distabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Serviziosanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobilisolo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' el'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. Lacongruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previorimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventivanotizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzopattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' leautorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per lesocieta' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili atitolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo chesi tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulataper acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' dilocali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare adavere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli entiprevidenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme ledisposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni diacquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dalcomma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore delpresente decreto.1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldistrutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento dellaspesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare leesigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione diprogrammi e piani concernenti interventi speciali realizzati al finedi promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale eterritoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali,istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivoesercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto commadell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorseaggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellefinanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per ilpagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dalloStato ad uno o piu' fondi immobiliari. La dotazione del predettofondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni dieuro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1:1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di


euro per l'anno 2012»;2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per lestesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3milioni di euro per l'anno 2013»;b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti alcontrollo preventivo della Corte dei conti».141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 leamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione, come individuate dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per lesocieta' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese diammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in medianegli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo chel'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse allaconduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori deiconti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente irisparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesaderivante dall'attuazione del presente comma. La violazione dellapresente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita'amministrativa e disciplinare dei dirigenti.142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno,dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria adapposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presentecomma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalleregioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli entilocali.143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, leamministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistareautovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziariaaventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquistoiniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano pergli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale deivigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine edella sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti pergarantire i livelli essenziali di assistenza.10) Commi da 147 a 148: incarichi di consulenza limiti e condizioniIl comma 147 integra l’art. 7 comma lettera c del decreto legislativo 165 del 2001 prevedendo il divietodel rinnovo degli incarichi individuali affidati all’esterno.Inoltre l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo finedi completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura delcompenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.Il comma 148 invece estende alle società presupposti, limiti ed obblighi in tema di trasparenza nelconferimento degli incarichi.147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incaricooriginario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine dicompletare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamentodell'incarico».148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime societa'applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive


modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi ditrasparenza nel conferimento degli incarichi».11) Comma da 149 a 150: acquisto di beni e servizi149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al secondo periodo:1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «ele facolta'»;2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero alsistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale diriferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti ele scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e leuniversita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita',sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate allarazionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e serviziomogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosidelle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 irisultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi inconsiderazione ai fini della distribuzione delle risorse per ilfunzionamento».150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degliistituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzionieducative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalleseguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine egrado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».12) Comma da 319 a 321: Fondo nazionale integrativo per i comuni montaniIl comma 319 istituisce. a decorrere dall’anno 2013, il Fondo nazionale integrativo per i comunimontani, che siano classificati interamente montani ai sensi dell’elenco dei comuni italiani predispostodall’ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo comma 321 che sarannoindividuati entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del “Ministro per i rapporti con le regioni eper la coesione territoriale”, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministrodell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo nazionaleintegrativo per i comuni montani, classificati interamente montani dicui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milionedi euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui alcomma 321.320. All'individuazione dei progetti di cui al comma 321, siprovvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministroper i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministrodell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alleCamere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentaricompetenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giornidalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi allecondizioni contenute nei pareri, lo schema e' nuovamente trasmessoalle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di unnuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro isuccessivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedenteperiodo, il decreto puo' essere comunque adottato.


321. Il decreto di cui al comma 320 provvede, nei limiti delledisponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 319, alfinanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di svilupposocio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono averecarattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svoltein via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguentitipologie:a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e dellapresenza delle pubbliche amministrazioni;b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna eper l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, nonche' perl'agricoltura di montagna;e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano edegli sport di montagna;f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione dellebiomasse a fini energetici;g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo erecupero dei terrazzamenti montani;h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione deiservizi di e-govermnent;m) servizi di telecomunicazioni;n) progettazione e realizzazione di interventi per lavalorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'usodelle energie alternative;o) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita'artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di primanecessita';p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamentoall'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali ocomunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delleseguenti istituzioni:1) Club alpino italiano (CAI);2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;4) Collegio nazionale dei maestri di sci.13) Comma 339: Congedi ParentaliIl comma in oggetto ripropone il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 e modifical’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, relativo all’istituto del congedo parentale. Il comma è volto alrecepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto inmateria di congedo parentale.Più specificamente, la disposizione in esame: introducendo il comma 1-bis all’articolo 32, fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. sulcongedo parentale, attribuisce alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilirele modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria el’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Specifiche e diversemodalità di fruizione e di differimento del congedo sono previste dalla disciplina collettiva per ilpersonale del comparto sicurezza e difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al fine di tenereconto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi serviziistituzionali (lettera a)); precisa, in ordine al periodo di preavviso da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al congedoparentale, che, restando fermo il periodo quindicinale per il preavviso debba essere indicato l’inizioe la fine del periodo di congedo (lettera b)).Si ricorda che attualmente la disciplina stabilisce l’obbligo, per il genitore, salvo casi di oggettivaimpossibilità, di preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratticollettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni;


aggiungendo il comma 4-bis al richiamato articolo 32, prevede che il lavoratore e il datore di lavoropossano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di concordare adeguatemisure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dallacontrattazione collettiva (lettera c)).a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce lemodalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione diun determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per ilpersonale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili delfuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze difunzionalita' connesse all'espletamento dei relativi serviziistituzionali, specifiche e diverse modalita' di fruizione e didifferimento del congedo.»;b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavvisonon inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ecomunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giornicon l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore dilavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresadell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmenteprevisto dalla contrattazione collettiva».14) Comma 380: destinazione del gettito IMU e conseguenti rapporti finanziari traStato e comuniIl comma in esame innova l’attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e,conseguentemente, ridefinisce i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs.n. 23 del 2011 sul federalismo municipale.In particolare si prevede : L’attribuzione interamente ai comuni dell’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagliimmobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; La soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio La sospensione per il biennio 2013-2014 della devoluzione ai comuni del gettito della fiscalitàimmobiliare prevista nel medesimo decreto 23/2011 (imposte di registro,ipotecarie, ipocatastali,cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dallesuccessive lettere f) e g): rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli immobili ad usoproduttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.Resta possibile per i comuni la possibilità di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.Viene inoltre istituito il Fondo di solidarietà comunale. Circa le modalità di devoluzione delle risorse delFondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia eSardegna, si prevede che: entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinarioed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quantospettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale; l’anticipo è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quantospettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, perciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno2012 a titolo di trasferimenti erariali.


380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettitodell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 delcitato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministerodell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato conuna quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso laConferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giornisuccessivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, perl'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9milioni di euro.Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entratadel bilancio statale una quota di pari importo dell'impostamunicipale propria, di spettanza dei comuni. A seguitodell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminatol'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Laeventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lostanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essereriassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e dellefinanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento albilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui allalettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di euro perl'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predettiimporti considerano quanto previsto dal comma 381;d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti icriteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta'comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cuialle lettere a) ed f);2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;3) della dimensione demografica e territoriale;4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propriaad aliquota base di spettanza comunale;5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui allalettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 deldecreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed indiminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraversol'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche'i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Sicilianae della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie ditrasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipalepropria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentualil'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primoperiodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 pergli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-leggen. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decretolegislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i


commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua adapplicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possonoessere modificati a seguito della verifica del gettito dell'impostamunicipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensidel comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso laConferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economiae delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazionicompensative di bilancio.15) Comma 381: Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsionedegli enti localiIl comma 381 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsionedegli enti locali per l’anno 2013.Tale termine è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1,del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine perla deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cuiall'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.16) Comma 382: trasferimento somme a titolo di Fondo di solidarietà comunaleVedi commento al comma 380382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga aicomuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della RegioneSiciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticiposu quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comunedelle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quantospettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale diriequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della RegioneSiciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presentecomma si considerano validi i dati relativi agli importi spettantipubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del31 dicembre 2012.17) Comma 387: Disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -TARESIl comma 387, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche alla disciplinadel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), al fine di renderla applicabile dal 1° gennaio 2013.Si ricorda, preliminarmente, che l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorreredal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costirelativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga aqualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le areecomuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimonialesia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di


assistenza.La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ècomposta da: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione deirifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi digestione; i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato acopertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione delconsiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sonopreviste specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, dideliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, ladisciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delletariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui aldecreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), la TIA 1 (Tariffa di igiene ambientale previstadall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) o la TIA 2 (articolo 238 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152).Il versamento è effettuato esclusivamente al comune - in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi digennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con ilmodello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenzae il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata ècomunque posticipato adaprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormentetale termine. E’ inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascunanno.Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio,l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato,nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili deicomuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Anche in talcaso, l'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato almomento del pagamento dell'ultima rata.387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti:«svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigentenormativa ambientale»;b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medieordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazioneagli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criterideterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delledisposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita'immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel


catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita daquella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrrerifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo siconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decretolegislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa diigiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' diaccertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pariall'80 per cento della superficie catastale determinata secondo icriteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento deldirettore dell'Agenzia del territorio, sentita la ConferenzaStato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale deiComuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei datitra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliarila superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delterritorio per la revisione del catasto, vengono attivate leprocedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alleunita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti latoponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascuncomune, al fine di addivenire alla determinazione della superficieassoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastaledeterminata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comunicomunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando lepiu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6della legge 27 luglio 2000, n. 212;d) il comma 12 e' abrogato;e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Alfine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e lanumerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nelladichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinariadevono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numerocivico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, oveesistente»;f) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. I comuni, inderoga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione deltributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alladata del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, ilservizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossionedella TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo,della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cuial comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cuiall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale alquale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, inquanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale delDipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e dellefinanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate esentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilitele modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massimasemplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazionedei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in derogaall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versatiesclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa dicui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 perl'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali,scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comunipossono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Perl'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunqueposticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune diposticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla


determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importodelle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandoloall'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodoprecedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative allaTARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'annoprecedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato conla rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi deicommi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione dicui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni einteressi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglioriferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e'effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentitoil pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascunanno».18) Comma da 400 a 401 : Proroga dei contratti di lavoro a termine nella P.A. eriserva di posti nei concorsi pubbliciIl comma 400 autorizza le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dallanormativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare icontratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano illimite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivinazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.Il comma 401 prevede che nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubblicheamministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limitemassimo del 40%) in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la P.A. con almenotre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando), nonchè specifici benefici, con ilriconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinatae continuativa con la P.A. con almeno tre anni di anzianità (alla data di pubblicazione del bando).Con DPCM da adottare entro il 31 gennaio 2013 dovranno essere definiti i criteri e le modalitàattuative delle disposizioni.400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziariprevisti dalla normativa vigente, nonche' le previsioni di cuiall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, leamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti dilavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi diproroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, deldecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limiteprevisto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto,fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con leorganizzazioni sindacali rappresentative del settore interessatosecondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, deldecreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventualiaccordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel rispetto deilimiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presentecomma.401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dellaprogrammazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimocomplessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili aisensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero dicontenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi


limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per leamministrazioni interessate, previo espletamento della procedura dicui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento medianteconcorso pubblico:a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento diquelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavorosubordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione deibandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenzedell'amministrazione che emana il bando;b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con appositopunteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cuialla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazionecoordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottareai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteriapplicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei postidi cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altrecategorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-biscostituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte leamministrazioni pubbliche».19) Comma da 428 a 440: patto di stabilità, redistribuzione della manovra fra gli entiterritoriali.Le norme in esame ridefinisono il sistema di distribuzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilitàinterno tra le amministrazioni territoriali del singolo livello di governo sulla base del meccanismo di“virtuosità”, introdotto dal D.L. n. 98/2011.Il meccanismo di virtuosità, che vede la suddivisione degli enti territoriali in due classi, sulla base dellavalutazione ponderata di dieci parametri di virtuosità, è funzionale alla ripartizione, tra i singoli entiappartenenti ad un determinato comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilitàinterno, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggioreincidenza per gli altri enti.Fermo restando l’impianto del meccanismo di virtuosità – attraverso alcune novelle all’articolo 20 delcitato D.L. n. 98/2011 e all’articolo 31 della legge n. 183/2011 recante la disciplina del patto di stabilitàinterno per gli enti locali a decorrere dall’anno 2013 - si provvede a: posticipare al 2014 l’applicazione di alcuni criteri di virtuosità ; ad introdurre una correzione dei parametri di virtuosità sulla base di due indicatori: il valoredelle rendite catastali e il numero di occupati; ad estendere il meccanismo di virtuosità ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica e non soltanto degli obiettivi finanziari fissati, a decorreredall'anno 2012, dal comma 5 del medesimo articolo 20 e dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del2010; a ridefinire gli obiettivi per gli enti locali (in termini di saldo) e per le regioni (in termini dicompetenza di cassa) che risultano collocati nella classe virtuosa, nonché a rideterminare lepercentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo degli enti locali che risultano collocatinella classe non virtuosa .Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione è volta: ad estendere il meccanismo di virtuosità definito dall’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 ai fini delladistribuzione tra gli enti dell’intero concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Siricorda, al riguardo, che in base alla legislazione vigente, la disciplina della virtuosità, come definitadall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011, è finalizzata alla ripartizione tra gli enti degliobiettivi finanziari fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5 del’articolo 20 medesimo,


nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010[275]; a precisare che la distribuzione degli enti territoriali nelle due classi di virtuosità è effettuata perle province e i comuni con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e perleregioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto conil Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni (in luogo di un unicodecreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con ilMinistro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata) a posticipare al 2014 la data di adozione di alcuni dei parametri di virtuosità, ora fissata adecorrere dal 2013. I parametri di cui si dispone l’applicazione a decorrere dal 2014 sono, tra iseguenti, quelli di cui alle lettere a), c), f), g), h) ed l).Si ricorda che l’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità:a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;b) rispetto del patto di stabilità interno;c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero deidipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraversoesternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro sitiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;d) autonomia finanziaria;e) equilibrio di parte corrente;f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrastoall'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;j) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie. ad introdurre, al fine di tener conto della realtà socioeconomica degli enti, dei correttivi aiparametri di virtuosità con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero dioccupati.Il nuovo comma 2 dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 come qui riformulato dispone, altresì, che al finedella definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli espressamenteelencati dal comma medesimo.In proposito il comma in esame non reca alcun riferimento agli specifici parametri contenuti nel comma2-bis dell’articolo 20 medesimo, il quale prevede, altresì, che a decorrere dalla determinazione deilivelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio, cui devono tendere glienti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e dellefunzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatoriquantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro diriferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.I successivi commi definiscono le modalità di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazionedegli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti ai singolilivelli di governo. In particolare attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n.98/2011, si ridefinisce le modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblicafissati con il patto di stabilità degli enti virtuosi appartenenti al singolo livello di governo (regionale,provinciale e comunale), fermo restando l'obiettivo del comparto.In particolare si prevede che: gli enti locali collocati nella classe virtuosasono tenuti a conseguire un saldo obiettivo pari a zero. le regioni collocate nella classe virtuosa sono tenute a migliorare i propri obiettivi del patto di


stabilità interno per l'importo indicato nella tabella inserita nell'articolo 32, comma 3, della legge183/2011.I successivi commi recano modifiche all’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) chereca la disciplina per l’applicazione del patto di stabilità interno alle province e ai comuni a decorreredal 2013, al fine di allinearla alle novità introdotte dai commi precedenti al meccanismo di virtuosità.Viene affidato al Ministero dell’Interno il compito di provvedere alla rideterminazione delle percentualiche gli enti non virtuosi devono applicare alla media della spesa corrente per individuare il proprio saldoobiettivo ai fini della penalizzazione, modificando altresì il limite massimo delle percentuali dipenalizzazione per le province e i piccoli comuni per l’anno 2013.La penalizzazione è inoltre limitataall’anno 2016.Rispetto alla normativa vigente, le percentuali risultano fissate nella seguente misura massima:a) per le province, 16,9 per cento per l'anno 2012 e 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 (siricorda che la normativa vigente prevede per le province una percentuale massima del 16,9 percento nel 2012 e del 20,1 per cento dal 2013);b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 16,0 per cento per l'anno 2012 e 15,8per cento per gli anni dal 2013 al 2016(invece che dal 2013, come previsto dalla normativavigente);c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, 13 per cento per l’anno 2013 e15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016 (invece che 15,8 per cento dal 2013, come previstodalla normativa vigente).Viene inoltre aggiornata la base di calcolo dei saldi obiettivo si aggiorna la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che per tali anniesso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (anziché allaquella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida per il patto 2012); conseguentemente, si modificano le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per ilcalcolo dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016, per ciascuna tipologia di ente, al fine di garantirel’invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica.In particolare, la percentuale da applicare negli anni 2013-2010 per il calcolo del saldo obiettivo èaumentata per le province da 19,7% a 18,8% ed è ridotta per i comuni con più di 5.000 abitanti da15,4% a 14,8%. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che vengono per laprima volta assoggettati al patto di stabilità interno, le percentuali sono ridotte dal 15,4% al 12% nel2013 e al 14,8% nel periodo 2014-2016.Si riportano, di seguito, le nuove percentuali, fissate per ciascuna tipologia di ente:2012 2013-2016Province 16,5% 18,8%Comuni con popolazione superiore a 5.000abitantiComuni con popolazione compresa tra 1.001 e5.000 abitanti15,6% 14,8%- 12,0% nel 201314,8% nel 2014-2016Per quanto riguarda le sanzioni agli enti locali per mancato rispetto delpatto di stabilità interno, viene sostituito il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, che


iguarda le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbianorispettato gli obiettivi del patto di stabilità.Il sistema sanzionatorio prevede per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quellodell'inadempienza:a) l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo inmisura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione deitrasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi,gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato.Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), dellalegge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamentodegli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventirealizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'UnioneEuropea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.Poiché il provvedimento in esame prevede la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio,nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della RegioneSardegna, le disposizioni in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio oi trasferimenti erariali devono intendersi riferite al fondo di solidarietà comunale.b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio deicorrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne lacontrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie ofinanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, cheessi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettividel patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istitutofinanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento delprestito.d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologiacontrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti distipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzionee) l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni dipresenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e' sostituito dal seguente:«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello digoverno, le province ed i comuni, con decreto del Ministrodell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gliaffari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sonoripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata deiseguenti parametri di virtuosita':a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione dellaconvergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;b) rispetto del patto di stabilita' interno;c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa delpersonale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero deidipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzionisvolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza delterritorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo


valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle suevariazioni nel corso delle stesse;d) autonomia finanziaria;e) equilibrio di parte corrente;f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi deiservizi a domanda individuale per gli enti locali;g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introitiderivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrastoall'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione deglienti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse eaccertate;1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione dipartecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri divirtuosita' sono corretti con i seguenti due indicatori: il valoredelle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine delladefinizione della virtuosita' non sono considerati parametri diversida quelli elencati nel presente comma».429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iprimi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli entilocali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultanocollocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo delcomparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che,in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nellaclasse virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, miglioranoi propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo dicui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»e dopo il comma 3 inserire il seguente comma:«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministrodell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma5 e' abrogato.431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e' sostituito dal seguente:«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previstodall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111,risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano lepercentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto delMinistro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, d'intesa con la ConferenzaStato-citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20,comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali dicui al periodo precedente non possono essere superiori:a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 percento per gli anni dal 2013 al 2016;b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal2013 al 2016;c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per glianni dal 2014 al 2016».432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183:a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sonoinserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con«18,8 per cento»;c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con leparole: «14,8 per cento»;d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e


a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183:a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sonosostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:«30 novembre 2013»;c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizionidi cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «pergli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti localidel proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmaticoattraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e,contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettiviprogrammatici in termini di competenza eurocompatibile e dicompetenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.».435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220, e' soppresso.436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e' soppresso.437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,apportare le seguenti modifiche:a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre»con le seguenti «15 luglio»;b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti«10 settembre».438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» conle seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancatoraggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno».439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.183 e' sostituito dal seguente:«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quellodell'inadempienza:a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale diriequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenzatra il risultato registrato e l'obiettivo programmaticopredeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e dellaregione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimentierariali nella misura indicata al primo periodo. In caso diincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versareall'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzionenon si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi delpatto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa perinterventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale ecorrelati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla mediadella corrispondente spesa del triennio precedente;b) non puo' impegnare spese correnti in misura superioreall'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuatinell'ultimo triennio;c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; imutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzionicreditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti,devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti ilconseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno perl'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediariofinanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento delprestito in assenza della predetta attestazione;d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasititolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi irapporti di collaborazione coordinata e continuativa e disomministrazione, anche con riferimento ai processi distabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti distipulare contratti di servizio con soggetti privati che siconfigurino come elusivi della presente disposizione;


e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed igettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successivemodificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispettoall'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.».440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma27 e' soppresso.20) Comma da 441 a 444: utilizzo di entrate da alienazioneViene abrogato il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria peril 2004), che dà facoltà agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato conl'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le spese aventi carattere nonpermanente relative alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.Le finalità individuate mediante rinvio all'articolo 187, comma 2, del Testo Unico, che disciplinal’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione, sono le seguenti:a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento;b) per la copertura dei debiti fuori bilancio.c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possaprovvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive inqualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;d) per il finanziamento di spese di investimento.Viene abrogato il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il2005), il quale dà facoltà agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato conl'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle ratedi ammortamento dei mutui.Analogamente al comma precedente, anche in questo caso si provvede ad abrogare una disposizione checonsente una ulteriore possibilità, oltre quella già prevista dalla legge finanziaria per il 2004, di utilizzodi conto capitale per il finanziamento di spese correnti, quali quelle destinate al rimborso della quota dicapitale delle rate di ammortamento dei mutui.I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente allacopertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, perla riduzione del debito.Infine, viene modificato il comma 3 dell'articolo 193 del TUEL relativo alla salvaguardia degli equilibridi bilancio, disponendo che i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possonoessere utilizzati soltanto per il ripiano di squilibri di parte capitale.Il comma in esame introduce, inoltre, la previsione in base alla quale per il ripristino degli equilibri dibilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.Tale facoltà è prevista in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ilquale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenzaentro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350 e' abrogato.442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e' abrogato.443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi daalienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati


esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, inassenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione deldebito.444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «conriferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degliequilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe ele aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la datadi cui al comma 2».21) Comma da 445 a 447: Certificazione del patto di stabilità interno degli enti localiIl comma 445 apporta modifiche al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo all’obbligoper gli enti locali di inviare al Ministero dell’economia la certificazione del saldo finanziario conseguitoai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.Le modifiche sono volte, in sostanza, ad ampliare i termini per l’invio delle certificazioni, aumentandolidi 45 giorni rispetto alla normativa vigente, ma al tempo stesso, rendendoli perentori e prevedendospecifiche conseguenze nell’ipotesi di ritardo nella presentazione della certificazione stessa.Il comma 446 introduce una ulteriore disposizione - comma 20-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011- con la quale si prevede che, qualora l’ente locale registri un peggioramento del proprio posizionamentorispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, esso è tenutocomunque, anche decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n.183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel casoin cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entrosessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del contoconsuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, siapplicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), delpresente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito perl'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancatatrasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, ilpresidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso diorgano collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organomonocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede adassicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere lapredetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con lasottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data ditrasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni dirisorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sonosospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predettoMinistero».446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre2011, n. 183 inserire il seguente:«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito perl'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunquetenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica dellaprecedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, unpeggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo delpatto di stabilita' interno».22) Comma 447 : Sanzioni per mancato rispetto del patto per gli enti locali chedismettono partecipazioniIl comma 447 dispone un alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali che hanno avviato procedure diprivatizzazione di società partecipate nell’anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28


febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per lamancata riscossione nell’anno 2012.La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito ad apposita attestazione, inviata secondo laprocedura di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, vale a dire entro il termineperentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimentoPer tali enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del Patto dispostadall’articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse delFondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivoprogrammatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nellamisura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilanciodello Stato le somme residue.447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali chehanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa'partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancatariscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazionecon procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a),dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, permancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi'ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentaledi riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alladifferenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmaticopredeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per centodelle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso diincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versareall'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.23) Commi da 527 a 546: Disposizioni in materia di riscossioneViene introdotta una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31dicembre 1999, indipendentemente dall’importo, non si applica la disciplina del discarico per inesigibilitàe, nei confronti degli agenti della riscossione, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativae contabile, salvi i casi di dolo.Sono poi prorogati i termini per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione,della comunicazione di discarico per inesigibilità dei ruoli, nonché dei termini per l’adesione allasanatoria degli illeciti amministrativi.Viene infine istituito un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione medianteruolo, avente il compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto direcupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione diriscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni cosìimpartite; tali norme si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013.527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sonoautomaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico edeliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, condecreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite lemodalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco dellequote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione dellerelative spese per le procedure esecutive poste in essere.528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite leattivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne


notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gliarticoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e,fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio diresponsabilita' amministrativo e contabile.530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrano, sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: « 1°gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».531. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 e'istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitatodi indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruoloeffettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un magistrato della Cortedei Conti, anche in pensione, con funzione di Presidente, e da unmassimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministerodell'Economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, unoall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed i restanti, arotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgonodelle societa' del Gruppo Equitalia.532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, irequisiti che gli stessi devono possedere e il termine di duratadelle rispettive cariche.533. Il Comitato elabora annualmente criteri:a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto direcupero coattivo e linee guida a carattere generale per losvolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tengaconto della capacita' operativa degli agenti della riscossione edell'economicita' della stessa azione;b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delleindicazioni impartite.534. I criteri sono approvati con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delleCommissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno successivoa quello in cui sono stati approvati.535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano allequote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°gennaio 2013.536. Nel comma 6 dell'articolo 23-quinques del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:a) le parole «la direzione della giustizia tributaria e» sonosoppresse;b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'trasferita»;c) le parole «gli attuali titolari» sono sostituite dalleseguenti «l'attuale titolare»;d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad esercitare»sono sostituite dalla seguente «esercita»;e) le parole «coordinamento della» sono soppresse.537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione deitributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativafinalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicatidal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giornidalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del


primo atto di riscossione utile o di un atto della proceduracautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario ilcontribuente presenta al concessionario per la riscossione unadichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale vengadocumentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima dellaformazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento ol'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' resoesecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'entecreditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza cheabbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossionenon ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favoredell'ente creditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del creditosotteso.539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data dipresentazione della dichiarazione di cui al comma 538, ilconcessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore ladichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata alfine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore edottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione dellasospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemiinformativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'entecreditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore amezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo postaelettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, aconfermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, alconcessionario della riscossione il conseguente provvedimento disospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitoredell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa lariscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia alconcessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' direcupero del credito iscritto a ruolo.540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, dellacomunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione deiconseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla datadi presentazione della dichiarazione del debitore allo stessoconcessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sonoannullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamentediscaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dallescritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in cui ilcontribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa,si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per centodell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire aglienti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi ditrasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione deicarichi iscritti a ruolo.543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicanoanche alle dichiarazioni presentate al concessionario dellariscossione prima della data di entrata in vigore della presentelegge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agliadempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data dipubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorsoinutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite dicui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario dellariscossione e' considerato automaticamente discaricato dei relativiruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimonialidell'ente creditore i corrispondenti importi.544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a milleeuro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29


settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data dientrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cuil'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione diinidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non siprocede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso dicentoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di unacomunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.545. La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 deldecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata.546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537 a 544 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!