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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.40 - D. (M. Trentino Alto Adige) A fronte di una domanda di agevolazione ai sensi della L.<br />

<strong>488</strong>/19<strong>92</strong> , a valere sui fondi del 1997, si presenta la seguente situazione:<br />

� data di avvio del programma di investimento: 2 gennaio 1997<br />

� data di sottoscrizione del modulo di domanda: 30 dicembre 1996<br />

� nel determinare il capitale proprio preesistente ha fatto riferimento all’ultimo bilancio<br />

approvato disponibile all’atto della sottoscrizione del modulo di domanda, pertanto al bilancio<br />

chiuso al 31.12.1995<br />

� in corso di istruttoria l’impresa approva il bilancio d’esercizio al 31.12.1996 e lo mette a<br />

disposizione della Banca Concessionaria.<br />

Tenuto presente che nella situazione prospettata la Banca Concessionaria dispone del bilancio<br />

approvato al 31.12.96, il quale è quello a data più prossima all’avvio del programma da<br />

agevolare, quindi il più oggettivo da prendere in considerazione in funzione della<br />

determinazione del capitale proprio preesistente e quello rispondente a quanto prescritto al<br />

punto 6.2 della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522 (“... le poste dello stato patrimoniale<br />

devono essere rilevate dal bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a<br />

realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella<br />

di sottoscrizione del modulo”), si domanda se la Banca Concessionaria nel determinare il<br />

capitale proprio preesistente debba comunque fare riferimento al bilancio al 31.12.1995<br />

riportato nel modulo di domanda, oppure se debba sostituire nella relazione istruttoria tale<br />

bilancio con quello al 31.12.1996.<br />

Nel rispondere a tale quesito occorre considerare anche che, qualora si dovesse fare<br />

riferimento ai dati risultanti dal bilancio al 31.12.1996, verrebbe meno il principio in base al<br />

quale l’impresa non può, dopo la presentazione della domanda di agevolazione, apportare<br />

modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (punto 2 della circolare MICA<br />

19.06.1996 n. 36157). Generalizzando il caso sopra riportato ed ammettendo la rettifica del<br />

capitale proprio preesistente sulla base del bilancio al 31.12.1996 (elaborato ed approvato<br />

sicuramente dopo la presentazione del modulo di domanda), si lascerebbe alla discrezionalità<br />

della singola impresa se approvare il bilancio al 31.12.1996 durante la fase di istruttoria della<br />

domanda, oppure se approvarlo in un tempo successivo, a seconda che l’indicatore relativo al<br />

capitale preesistente subisca, rispettivamente un miglioramento o un peggioramento, rispetto<br />

a quanto riportato nel modulo di domanda sulla base del bilancio al 31.12.1995.<br />

Non va inoltre nemmeno trascurato che potrebbero insorgere problemi di ordine organizzativo<br />

per la Banca Concessionaria, nell’ipotesi che poco prima della scadenza del termine per<br />

l’invio dell’istruttoria al MICA, un elevato numero di imprese presentasse il bilancio al<br />

31.12.1996 regolarmente approvato, obbligandola a rettificare le istruttorie nel frattempo già<br />

completate e magari anche già inviate al MICA.<br />

A nostro parere opportuna sarebbe una integrazione della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522,<br />

attraverso la quale si espliciti che il bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a<br />

realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella<br />

di sottoscrizione del modulo, comunque non può riguardare un bilancio approvato in data<br />

successiva a quella di sottoscrizione del modulo di domanda. (17 - 15/05/97) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, bilancio)<br />

R. Si concorda pienamente con le considerazioni della banca concessionaria e,<br />

sull’argomento, si richiama quanto già sufficientemente disciplinato con le circolari n. 38129<br />

del 18.4.96 (punto 9.2) e n. 36157 del 19.6.96 (punto 1.2).<br />

2.41 - D. (M. Roma) In relazione al punto 6.2 della Circolare MICA n. 38522 del 15/12/95<br />

concernente, in materia di determinazione della parte nuova del capitale proprio, la possibilità<br />

di prendere in considerazione la produzione di utili e/o di ammortamenti anticipati, in<br />

2.16

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