FUCINO CHALLENGER - Swiss & Global
FUCINO CHALLENGER - Swiss & Global
FUCINO CHALLENGER - Swiss & Global
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGRSocietà di Gestione del Risparmio per Azioni,iscritta all’Albo delle SGR al n. 176Via Duccio di Boninsegna,10 I - 20145 MilanoT +39 02 3660 4900, F +39 02 3660 4901swissglobal_italia@swissglobal-am.comwww.swissglobal-am.comCapitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.Codice Fiscale e Partita IVA 03911490963 - R.E.A. 1710737Società soggetta a direzione e coordinamento di GAM Holding LtdA member of the GAM groupREGOLAMENTO DI GESTIONE DELFONDO COMUNEDI INVESTIMENTO MOBILIAREAPERTO ARMONIZZATOFUCINO CHALLENGER
IndiceREGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTOMOBILIARE APERTO ARMONIZZATOFUCINO CHALLENGERA) Scheda Identificativa del Prodotto ..................................................................................................................... 3B) Caratteristiche del Prodotto ............................................................................................................................... 41. SCOPO, OGGETTO, POLITICA D’INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO ... 41.1 Scopo................................................................................................................................................ 41.2 Oggetto ............................................................................................................................................. 41.3 Politica di investimento ..................................................................................................................... 51.4 Altre caratteristiche ........................................................................................................................... 62. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.................................. 63. REGIME DELLE SPESE........................................................................................................................ 63.1 Spese a carico del Fondo ................................................................................................................. 63.2 Spese e oneri a carico dei singoli partecipanti ................................................................................. 73.3 Spese a carico della SGR................................................................................................................. 84. PARTECIPAZIONE AL FONDO............................................................................................................. 84.1 Sottoscrizione delle quote................................................................................................................. 84.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo ................................................................... 94.3 Operazioni di passaggio tra Fondi .................................................................................................... 94.4 Rimborso delle quote ...................................................................................................................... 104.5 Rimborsi programmati..................................................................................................................... 115. SOGLIA DI IRRILEVANZA DELL’ERRORE ........................................................................................ 116. DISPOSIZIONI TRANSITORIE............................................................................................................ 11C) Modalità di Funzionamento.............................................................................................................................. 121. PARTECIPAZIONE AL FONDO........................................................................................................... 122. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE................................................................................. 123. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI ............................. 134. SPESE A CARICO DELLA SGR.......................................................................................................... 135. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE ........................................................ 136. RIMBORSO DELLE QUOTE................................................................................................................ 147. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO .................................................................................................... 148. LIQUIDAZIONE DEL FONDO.............................................................................................................. 15Pag. 2
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTOMOBILIARE APERTO ARMONIZZATOFUCINO CHALLENGERA) Scheda Identificativa del ProdottoIl presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche delProdotto; c) Modalità di funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.Denominazione, tipologia edurata del fondoFondo comune di investimento di diritto italiano di tipo apertoarmonizzato denominato FUCINO CHALLENGER (di seguito, il“Fondo”).La durata del fondo è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essereprorogata, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Swiss &Global Asset Management (Italia) SGR S.p.A., da assumersi almeno 2anni prima della scadenza.La proroga implica una modifica del presente Regolamento, daassumersi secondo le modalità di cui all’art. 7, delle Modalità difunzionamento (Parte C).Società di gestione delrisparmioBanca depositariaSwiss & Global Asset Management (Italia) SGR S.p.A. (di seguito,“Società di Gestione” ovvero “SGR”) – autorizzata dalla Banca d’Italiaed iscritta al n. 176 dell’albo delle Società di gestione del risparmiotenuto dalla Banca d’Italia (di seguito, “Autorità di Vigilanza”) ai sensidell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - con sede in Milano,Via Duccio di Boninsegna, 10.Società appartenente al Gruppo GAM.SGSS S.p.A. (di seguito, "Banca Depositaria") - iscritta al Registro delleImprese di Milano C.F. e P.IVA n. 03126570013. Banca iscritta all'Albodelle Banche al n. 5622 - con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi,19/A - 20159 Milano. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati dipartecipazione ai fondi sono espletate presso la filiale di SGSS inMilano, Via Benigno Crespi, 19/A - 20159 Milano. I prospetti contabili deifondi sono messi a disposizione del pubblico presso la DirezioneGenerale della Banca Depositaria in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A -20159 Milano. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultimarelazione semestrale, contenente, tra l'altro, i dati del suo rendimentopercentuale nel periodo di riferimento, sono altresì messi a disposizionedel pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la DirezioneGenerale della Banca Depositaria.Periodicità di calcolo del valoredella quota e quotidiano diriferimento per la pubblicazionedel suo valore nonché dellemodifiche regolamentariIl valore unitario di ciascuna quota, espresso in Euro, è calcolatoquotidianamente dalla SGR, con esclusione dei giorni di chiusura dellaBorsa italiana e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.Sul medesimo quotidiano di cui alla presente Scheda Identificativa èpubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modificaregolamentare.Pag. 3
B) Caratteristiche del ProdottoREGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTOMOBILIARE APERTO ARMONIZZATOFUCINO CHALLENGERIl presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche delProdotto; c) Modalità di funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA D’INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO1.1 Scopo1. Il Fondo, denominato in Euro, è un fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo apertoarmonizzato, che si prefigge lo scopo di incrementare nel tempo – mediante la gestione professionale delportafoglio del Fondo - il valore dei capitali conferiti con un orizzonte di investimento di medio periodo econ un livello di rischio medio alto.2. I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valoredella quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investitele disponibilità del Fondo.1.2 Oggetto1. Oggetto del Fondo è l’investimento collettivo delle somme versate dai partecipanti in quote o azioni di altriOrganismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito, “O.I.C.R.”), ETF, ETC e titoli obbligazionarie azionari.Con riferimento all’investimento in O.I.C.R., questi devono avere le caratteristiche specificate al punto 1.3relativamente alla politica di investimento, autorizzati o non autorizzati alla commercializzazione in Italia,diversificati e selezionati al fine di incrementare nel tempo il valore del capitale conferito,2. In particolare, oggetto del Fondo è l’investimento, in parti di O.I.C.R., titoli obbligazionari, azionari, ETF edETC. Gli O.I.C.R rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successivemodificazioni (di seguito “O.I.C.R. armonizzati”). Tuttavia, la Società di Gestione si riserva la facoltà diinvestire, nei limiti consentiti dalle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza, anche in quote o azioni diO.I.C.R. aperti non rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successivemodificazioni (di seguito, “O.I.C.R. non armonizzati”) (i) il cui patrimonio può essere investito nelle stesseattività di cui al paragrafo 1, sezione II, capitolo III, titolo V del Regolamento Banca d’Italia 14 aprile 2005(ii) che siano in possesso delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 5,del TUF, (iii) la cui disciplina assicuri un livello di protezione per l’investitore analogo a quello garantitodagli O.I.C.R. armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo,di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento, (iv) per i quali sia prevista la redazione di unrendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dellostesso O.I.C.R..3. La Società di Gestione può investire in O.I.C.R. sia quotati sia non quotati: sono quotati gli O.I.C.R.negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati siintendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, D.Lgs 58/98 o nell’appositasezione prevista dall’art. 67, comma 1, D.Lgs 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal ConsiglioDirettivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell’associazione stessa. Sono, comunque,equiparati ai titoli non quotati gli O.I.C.R. negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi dinegoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzisignificativi.4. Tutti gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 58/98, edi quelle emanate dall’Autorità di Vigilanza.5. In particolare, il patrimonio del Fondo non può essere investito:A) in parti di altri O.I.C.R. armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio èinvestito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri O.I.C.R. armonizzati o nonarmonizzati;B) in parti di O.I.C.R. non armonizzati aperti per un valore superiore al 30 per cento delle attività delFondo.6. Nei limiti di cui al punto precedente, il patrimonio del Fondo può essere investito:Pag. 4
- sino al 20 per cento delle attività del Fondo in parti di uno stesso O.I.C.R. armonizzato;- sino al 10 per cento delle attività del Fondo in parti di uno stesso O.I.C.R. aperto non armonizzato.1.3 Politica di investimento- Il Fondo investe in modo principale (minimo 40% e massimo 100% delle attività del Fondo) in strumentifinanziari che investono nel mercato obbligazionario. L’investimento può avvenire mediante l’utilizzo deiseguenti Strumenti Finanziari:- parti di O.I.C.R. che applicano una politica obbligazionaria e monetaria;- titoli obbligazionari aventi rating minimo pari a BBB-, sia emissioni corporate che titoli di stato;- strumenti di liquidità;- ETF.- Il Fondo investe in modo contenuto (minimo 0% e massimo 40% delle attività del Fondo) in strumentifinanziari che investono nel mercato azionario. L’investimento può avvenire mediante l’utilizzo deiseguenti Strumenti Finanziari:- parti di O.I.C.R. che applicano una politica azionaria;- azioni;- ETF- Il Fondo investe in tutte le aree geografiche. L’investimento nei Paesi Emergenti sarà al più significativo(massimo 50% delle attività del Fondo).- Il Fondo, ha la facoltà di investire, fino ad un massimo del 20% delle proprie attività, in O.I.C.R. la cuisottostante componente obbligazionaria sia caratterizzata da un merito di credito non investment grade.- In considerazione della politica di investimento tesa a generare extrarendimenti rispetto all’indice diriferimento, la Società di Gestione, se lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di investire in modo al piùcontenuto (fino ad un massimo del 30% delle attività del Fondo) in quote di O.I.C.R. immobiliari italianie/o esteri, fondi/ETF/ETC su materie prime. Per questa ragione la duration del portafoglio nonrispecchierà necessariamente la duration dell’indice del fondo di cui all’art 3.1.- Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere denominati sia in Euro sia in altre valute.Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizionedegli stessi anche in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva dirischio di cambio.- Le poste denominate in valute diverse dall’Euro sono convertite in quest’ultima valuta utilizzando lequotazioni indicative dell’Euro rilevate dalla Banca d’Italia sulla base dei tassi di cambio correnticomunicati in sede di concertazione tra le Banche Centrali alla data di riferimento della valutazione.- La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. In particolare l’Euro è utilizzato quale unità monetaria diriferimento per la determinazione del valore complessivo netto e del valore unitario delle quote delFondo, la redazione del prospetto recante l’ultima indicazione di tale valore e la sua pubblicazione suiquotidiani, l’accredito e l’addebito dei mezzi di pagamento connessi con le operazioni di sottoscrizione erimborso delle quote, la redazione di ogni altra documentazione contabile afferente il Fondo posta adisposizione del pubblico, la conferma agli investitori dell’importo investito nel Fondo.- Nella gestione del fondo, la Società di Gestione ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, neilimiti ed alle condizioni stabilite dall’Autorità di Vigilanza, con finalità di:- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del fondo;- buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumentiderivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione,rapidità di esecuzione), gestione del credito di imposta.L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate,non può essere superiore al valore netto complessivo del Fondo.In ogni caso, l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definitodalla politica di investimento del Fondo.- La Società di Gestione ha la facoltà di detenere, nell’interesse dei partecipanti al Fondo, una parte delpatrimonio del Fondo (massimo 20% dell’attività del Fondo) in disponibilità liquide e, più in generale, lafacoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazionicongiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.Pag. 5
- La costruzione del portafoglio si basa sull’analisi macroeconomica internazionale per la ponderazionedelle diverse asset class, con attenzione anche alle dinamiche di breve periodo, mantenendo comunqueuna volatilità coerente con il grado di rischio del Fondo Le analisi condotte vertono su due pilastrifondamentali: la valutazione delle principali grandezze macroeconomiche all’interno delle diverse areegeografiche e la valutazione della convenienza relativa delle diverse tipologie di attivi, obbligazionari eazionari ad esempio, azioni o emissioni societarie, convertibili, high yield o emergenti rispetto aigovernativi.In dettaglio, nella selezione degli O.I.C.R. che investono in obbligazioni ci si basa su analisi che tenganoin considerazione fattori di natura sia quantitativa che qualitativa. Nella selezione degli O.I.C.R. cheinvestono in azioni ci si basa su analisi che tengono in considerazione lo stile di gestione, l’areageografica e fattori di natura quantitativa (performance storiche, volatilità ecc.). La selezione dei singolititoli, obbligazionari e azionari, avviene mediante l’utilizzo dell’analisi fondamentale e tecnica.- Il Fondo si caratterizza per una gestione attiva e per questa ragione l’andamento del portafoglio potrebbeparzialmente discostarsi dall’andamento dell’indice di riferimento.1.4 Altre caratteristiche1. I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.2. Il Fondo non è strutturato in diverse classi di quote.3. Nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo e al fine di una più efficiente composizione delportafoglio del Fondo, la Società di Gestione ha facoltà di investire, nel rispetto delle disposizionidell’Autorità di Vigilanza, in parti di O.I.C.R. gestiti dalla Società di Gestione o da altre società legate allaprima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta(O.I.C.R. collegati).2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE1. Il Fondo è del tipo ad “accumulazione dei proventi”. I proventi realizzati dalla gestione non vengonopertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.3. REGIME DELLE SPESE3.1 Spese a carico del Fondo1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:- la provvigione di gestione a favore della Società di Gestione, pari allo 0,275 per cento su basetrimestrale (corrispondente a 1,10 per cento su base annua) calcolata giornalmente sul valorecomplessivo netto del Fondo del giorno immediatamente antecedente quello di calcolo e prelevatatrimestralmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa italiana aperta del trimestresuccessivo a quello di riferimento;- la provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione, dovuta nel caso in cui la variazionedel valore della quota del fondo sia superiore ad un indice composto da-Descrizione Codice indice (BLOO) Peso %MSCI Daily Gross Total Return World Euro MSDEWIG Index 20BarCap Euro Aggregate Total Return Index LBEATREU Index 60Eonia Index OISEONIA Index 20Tale provvigione è pari al 15 per cento della differenza, se positiva, fra l’incremento percentualedel valore della quota calcolato rispetto all’inizio dell’anno solare di riferimento e l’incrementopercentuale, rilevato nel medesimo periodo, dell’indice sopra descritto.L’entità percentuale così stabilita viene applicata al minor ammontare tra il valore complessivonetto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodocui si riferisce il calcolo.Pag. 6
La provvigione, arrotondata al centesimo di Euro, viene calcolata quotidianamente e prelevatadalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa italiana aperta del successivo anno solare. Nelprimo anno di attività del Fondo la provvigione verrà calcolata basandosi sulla prima quotacalcolata dal Fondo.La somma delle commissioni di gestione e di incentivo non potrà mai superare il 3 per cento delvalore complessivo netto del Fondo;- il compenso annuo dovuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto. La misura massima di talecompenso è pari allo 0,12 per cento (dodici punti base) del valore complessivo netto del Fondo;- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (per esempio gli oneri diintermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costidella stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazionealla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità ocomunque al collocamento di quote del Fondo;- le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge odelle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza;- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale diliquidazione;- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es: spese di istruttoria);- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;- il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo,con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed alrimborso delle parti degli O.I.C.R. collegati acquisiti e dal compenso percepito dalla SGR viene dedotta laremunerazione complessiva che il gestore degli O.I.C.R. collegati percepisce.3.2 Spese e oneri a carico dei singoli partecipanti1. A fronte di ogni sottoscrizione in unica soluzione (PIC), la Società di Gestione ha la facoltà di trattenereuna commissione di sottoscrizione prelevata dall’ammontare lordo delle somme investite fino al 2,00 percento.2. Nel caso di sottoscrizione di quote del Fondo mediante adesione ai piani di accumulazione (PAC), lacommissione di sottoscrizione di cui sopra è applicata sull’importo complessivo dei versamentiprogrammati nel piano e viene prelevata con le seguenti modalità:- al momento della sottoscrizione nella misura del 30 per cento della commissione totale, con illimite massimo in ogni caso del 30 per cento del versamento iniziale (pari a dodici versamentimensili ovvero quattro versamenti trimestrali);- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti previsti dal piano.3. La Società di Gestione ha la facoltà di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:a) un diritto fisso pari a 15 Euro per ogni versamento iniziale e pari a 5 Euro per ogni versamentosuccessivo e per ogni operazione di passaggio tra fondi;b) un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di rimborso totale e pari a 2 Euro per ognioperazione di rimborso parziale e programmato, oltre alle imposte, bolli e altre tasseeventualmente dovute;c) un diritto fisso pari a 5 Euro sul versamento iniziale e pari a 2 Euro sui versamenti unitarisuccessivi per i piani di accumulo;d) un diritto fisso pari a 50 Euro per le spese amministrative connesse ad ogni emissione (anche secontestuale all’operazione di sottoscrizione), raggruppamento e frazionamento di certificatieffettuati a fronte di una richiesta del sottoscrittore/partecipante;e) rimborsi spese per effettivi esborsi attinenti tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenzasostenuti dalla SGR nell’ambito del rapporto con il sottoscrittore/partecipante tra cui, ad esempio,quelle relative all’invio dei certificati di partecipazione al domicilio del sottoscrittore/partecipantequando questi lo richieda;f) gli oneri, le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge ovvero correlate all’utilizzodel mezzo di versamento del corrispettivo.Pag. 7
4. Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), possono essere aggiornati ogni anno sulla base dellavariazione intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT deiprezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.Tali aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul quotidiano di cui allaScheda Identificativa del presente Regolamento.5. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto aquelli indicati nel presente Regolamento.3.3 Spese a carico della SGR1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo odei singoli partecipanti.4. PARTECIPAZIONE AL FONDO4.1 Sottoscrizione delle quote1. Salvo quanto previsto all’articolo 1 delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento (Parte C),alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.2. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:a) versamento in unica soluzione;b) partecipazione ai Piani di Accumulo di cui al successivo art. 4.2.Con riferimento ai versamenti in unica soluzione l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a5.000 Euro, al lordo degli oneri di cui al precedente articolo 3.2, ed in caso di sottoscrizione successivaalla prima l’importo minimo di cui sopra è ridotto a 1.000 euro sempre al lordo degli oneri di cui alprecedente articolo 3.2.3. Il versamento del corrispettivo può avvenire mediante:- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;- utilizzo delle somme rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altri fondi gestiti dalla SGR;- autorizzazione permanente di addebito (R.I.D.) su un conto corrente bancario intrattenuto dalsottoscrittore o da uno dei contestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo di cui alsuccessivo articolo 4.2 e per i soli versamenti unitari successivi al primo.4. Gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvobuon fine.5. La sottoscrizione delle quote si realizza attraverso:- la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato allastessa, contenente l’indicazione (i) delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali intestatari, (ii)dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altrespese), (iii) del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimentodegli importi al conto del Fondo;- per la sottoscrizione di quote successive alla prima, un ordine effettuato mediante tecniche dicomunicazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, registrato su supportomagnetico ed impartito direttamente alla SGR, ovvero ai soggetti incaricati del collocamento dellequote. Tale facoltà è subordinata alla condizione che i partecipanti dispongano l’immissione dellequote da sottoscrivere nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria e cheeffettuino il versamento del corrispettivo tramite bonifico bancario a favore della SGR.6. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta alla SGRentro le ore 13.00 a.m..7. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, delle Modalità di funzionamento, ai finidell’individuazione del giorno di riferimento rileva, se posteriore, il giorno in cui la Società di Gestione haricevuto notizia certa dell’avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria.Pag. 8
4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ad un Piano di Accumulo (PAC),che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo, tramite versamenti mensili otrimestrali2. Nella domanda di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto dal precedente articolo4.1.5:- il valore complessivo dell’investimento (definito anche “valore nominale del piano”), al lordo deglioneri di cui al precedente articolo 3.2;- il numero dei versamenti;- l’importo unitario e la cadenza dei versamenti;- la durata del piano;- l’importo corrispondente a n. 12 versamenti mensili o 4 trimestrali da corrispondere in sede disottoscrizione.3. Il piano di accumulazione prevede una serie di versamenti periodici di uguale importo, salvo il primo,ripartiti lungo un arco temporale di 5, 10 ovvero 15 anni, a scelta del sottoscrittore, per un numero diversamenti unitari complessivi rispettivamente pari a 72 mensili o 24 trimestrali, 132 mensili o 44trimestrali ovvero 192 versamenti mensili o 64 trimestrali.4. Il piano di accumulazione prevede versamenti con cadenza a scelta mensile o trimestrale di importorispettivamente non inferiore a 100 Euro e 300 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. L’importominimo unitario di ciascun versamento successivo al primo è uguale o multiplo di 100 Euro (perversamenti mensili) o 300 Euro (per versamenti trimestrali) al lordo degli oneri di sottoscrizione. Ilsottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell’ambito del Piano di Accumulo – versamentianticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.5. Il primo versamento, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione, dovrà essere pari a 12 versamenti mensiliunitari ovvero 4 versamenti trimestrali unitari, al lordo degli oneri di sottoscrizione di cui al precedentepunto 3.2.6. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo. il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamentoprevisti al precedente articolo 4.1.3. E’ altresì ammessa l’autorizzazione permanente di addebito (ModuloR.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi alprimo.7. Per i versamenti iniziali e successivi sono dovuti i diritti fissi nelle misure indicate dall’articolo 3.2.4,lettera c).8. E’ facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciòcomporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.9. La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e di tutti isuccessivi versamenti.4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi1. A fronte del rimborso di quote del Fondo il sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere contestualmentequote dei fondi gestiti dalla SGR. Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardanofondi disciplinati dal presente Regolamento, anche se inseriti successivamente nello stesso purché siastata data adeguata informativa ai partecipanti, l’operazione di passaggio non dà luogo alla conclusionedi un nuovo contratto; di conseguenza non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, delD.Lgs. n. 58/98.La richiesta di passaggio tra fondi deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscrittadall’avente diritto, inviata in originale alla SGR ovvero per il tramite di un Collocatore, che provvede atrasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.2. L’operazione di passaggio tra fondi può avvenire anche tramite un ordine impartito con tecniche dicomunicazione a distanza, secondo quanto previsto dal precedente all’art. 4.1.5.3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione con le seguenti modalità:- il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della relativa richiesta da parte dellaSGR ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giornoPag. 9
successivo nel quale viene determinato il valore unitario, salvo i casi di sospensione del rimborsodi cui al successivo art. 4.4;- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimentodel rimborso;- il giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto dal sottoscrittore coincide con ilgiorno di riferimento del rimborso;- il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto è il giorno di borsa apertasuccessivo al giorno di riferimento della sottoscrizione del fondo prescelto;4. Convenzionalmente si intendono ricevute in giornata le richieste pervenute alla Società di Gestione entrole ore 13.00 a.m.5. Il passaggio tra fondi può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del rimborso siano immesseall’interno del certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.6. La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall’importo sottoscritto il diritto fisso di cui al precedenteart. 3.2.3 lettera a).7. La Società di Gestione invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuta esecuzionedell’operazione.4.4 Rimborso delle quote1. Salvo quanto previsto all’articolo 6 delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento (Parte C)al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina, nonché le spese e gli oneri di cui al precedenteart. 3.2.2. La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazionea distanza, secondo le modalità descritte al paragrafo 4.1.5.3. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico a favore di un conto corrente intestato al sottoscrittore o aduno dei cointestatari.4. Se la richiesta del rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa delriscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa sino ache sia accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per laproroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 5 delleModalità di funzionamento del presente Regolamento.Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate pressola Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi dellecondizioni sopra descritte.4. In relazione a singole richieste di rimborso di importo pari o superiore al 5 per cento del valorecomplessivo del Fondo pervenute in un giorno di chiusura di uno dei mercati dove è quotata e trattatauna parte rilevante degli strumenti finanziari ricompresi nei patrimoni del Fondo oggetto di rimborso, laSocietà di Gestione si riserva la facoltà di dare esecuzione all’operazione, comunicandotempestivamente tale intenzione al cliente via telex, telefax posta elettronica o telegramma considerandoquale giorno di riferimento il primo giorno di apertura dei mercati sopra indicati.5. Nel caso di richieste di rimborso e/o di passaggio tra fondi, anche singole, di importo pari o superiore al 5per cento del patrimonio del Fondo stesso la Società di Gestione, nell’esigenza di evitare smobilizzi taliche potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di sospendere, per unperiodo non superiore ad un mese, il diritto di rimborso delle quote, comunicando tempestivamente taleintenzione ai clienti via telex, telefax, posta elettronica o telegramma, a cui farà seguito una lettera diconferma. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborsoe/o passaggio tra fondi, alla scadenza del periodo di sospensione ed il relativo rimborso e/o passaggiotra fondi viene regolato il giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione medesimo.6. Nel caso di richieste di rimborso e/o di passaggio tra fondi, anche singole, ravvicinate rispetto alla data disottoscrizione disposta dallo stesso sottoscrittore, la SGR assoggetterà il controvalore del rimborso aduna commissione pari allo 0,30% che sarà riconosciuta al Fondo, al fine di assicurare la parità ditrattamento tra tutti i partecipanti. La richiesta di rimborso si considera ravvicinata a quella disottoscrizione quando tra le due operazioni intercorrono meno di 3 (tre) giorni di valorizzazione del fondo.Pag. 10
7. Convenzionalmente si considera pervenuta in giornata la domanda pervenuta alla Società di Gestioneentro le ore 13.00 a.m..4.5 Rimborsi programmati1. Il partecipante può impartire istruzioni alla Società di Gestione per ottenere un rimborso programmato –le cui spese ed oneri sono definiti al precedente art. 3.2 – delle quote immesse in un certificatocumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria indicando:- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;- le cadenze periodiche dei rimborsi, con cadenza non inferiore a quella trimestrale, delle operazionidi rimborso;- l’ammontare ovvero le quote da disinvestire. Tale importo non potrà comunque essere inferiore a200 Euro;- l’istituto ed il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.2. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione siasuccessivamente. In quest’ultimo caso, le istruzioni dovranno pervenire alla Società di Gestionedirettamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicataper la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizionirelative alle modalità di pagamento. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite alla Società diGestione anche mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo le modalità descritte alparagrafo 4.1.5.3. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (oimmediatamente successivo nel caso di Borsa italiana chiusa) con la data prestabilita dal partecipante el’importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stessoindicate.4. Qualora alla data indicata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiungal’ammontare dell’importo programmato, la relativa disposizione verrà eseguita per l’importocorrispondente al controvalore delle quote esistenti.5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca daparte del partecipante, effettuabile anche mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo lemodalità descritte al precedente articolo 4.1.5, da far pervenire alla Società di Gestione entro il 30°giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.6. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento inscadenza senza che ciò comporti la decadenza del piano di rimborso programmato.7. In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante alFondo.8. E’ fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta aquella programmati.5. SOGLIA DI IRRILEVANZA DELL’ERRORE1. Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola unopercento) del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SGR – una volta ricalcolato il valorecorretto della quota -si asterrà dal porre in essere le attività indicate all’art. 5 comma 4 della Parte C).6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE1. Limitatamente ai primi 20 giorni di calcolo del valore unitario delle quote, il valore giornaliero delle stesserimarrà invariato a 5 Euro.2. La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano indicato nella Schedaidentificativa.Pag. 11
C) Modalità di FunzionamentoREGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTOMOBILIARE APERTO ARMONIZZATOFUCINO CHALLENGERIl presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche delProdotto; c) Modalità di funzionamento. Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.1. PARTECIPAZIONE AL FONDO1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto aqualsiasi titolo.2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente alvalore delle quote di partecipazione.3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare ledomande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giornolavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di essearrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al nettodegli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quandoin tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base delvalore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte B“Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, sesuccessivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nelmodulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla bancaordinante. Le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al giorno di riferimento.6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente aquello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valutadovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste dipassaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondole modalità indicate nella parte B “Caratteristiche del prodotto”.8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativoimporto viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevatodalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza esignificatività internazionali nel giorno di riferimento.9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quoteassegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di confermadell’avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda disottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valutariconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesimesono state sottoscritte nonché il giorno in cui tale valore si riferisce.11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi conla stessa valuta riconosciuta dalla Banca Depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.12. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno successivo a quello di riferimento.13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura,diversi da quelli indicati nel Regolamento.2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o alportatore a scelta del partecipante.Pag. 12
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati neiluoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno diregolamento delle sottoscrizioni.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – siaall’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del certificato rappresentativo di tutte oparte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenutoin deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltàdella Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificatocumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile puòchiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto dideposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costiprevisti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi onerifiscali previsti dalle norme vigenti.4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore eviceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogataper il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30giorni dal giorno di riferimento.3. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione deipoteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione dicontrollo da parte del delegante e della Banca Depositaria.3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la suaattività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzionepuò essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene conmodalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.4. SPESE A CARICO DELLA SGR1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o deipartecipanti.5. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicitàindicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero diquote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di talicriteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore unitario della quota ne sospende il calcolo in situazionidi forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione.3. Al cessare di tali situazioni Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore unitario della quotadetermina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previsteper la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui siastata sospesa la sola pubblicazione.4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, laSGR:a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolopartecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ovel’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione espedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delleoperazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota uncomunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà esserePag. 13
edatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degliinteressati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’erratavalorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo nonsuperiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nelrendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.6. RIMBORSO DELLE QUOTE1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parzialedelle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presenteRegolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi -deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGRdirettamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predispostomoduli standard - contiene:- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;- le generalità del richiedente;- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo darimborsare;- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quotenon oggetto di rimborso;- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. - ad inviarle ledomande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui lestesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione delladomanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entrol’orario indicato nella parte B “Caratteristiche del prodotto”, del presente Regolamento.6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore delrimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a taledata il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dalpartecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando larichiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevanteovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolodel valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibilee non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi disospensione del diritto di rimborso.9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso dellequote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento deimercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richiestepresentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza delperiodo stesso.10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo dipagamento da parte dell’avente diritto.7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalitàpreviste per la pubblicazione del valore della quota.2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristichedel Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giornisuccessivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate aPag. 14
ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico deipartecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunqueapplicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gliimporti ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche piùfavorevoli ai partecipanti.4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sullemedesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenutoconto dell’interesse dei partecipanti.5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.8. LIQUIDAZIONE DEL FONDO1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o diquello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:- in caso di scioglimento della SGR;- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività digestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da nonconsentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informapreventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguentimodalità:a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesimefonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesal’emissione ed il rimborso delle quote;b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllodell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo eportato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beniche lo compongono;c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione,accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazionedell’importo spettante a ciascuna quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delleattività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilitàdelle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finaledi liquidazione;e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati eaffissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per lapubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni dirimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione delrendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misuraprevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalladata di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un contointestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, consottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quantoindicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati neitermini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonchédell’ammontare delle somme non riscosse.Pag. 15