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REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE - Comune di Cogorno

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TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHISEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIOART. 27 DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA1828 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA 1829 ATTIVITÀ MISTE 1830 PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE 1831 ESERCIZI DI VICINATO 1932 AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE 1933 VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA – OCCAS. 1934 ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI 20PAGINA35 MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 2036 CENTRO COMMERCIALE 2037 FORME SPECIALI DI VENDITA 2038 VENDITE STRAORDINARIE 2039 VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONF. 2140 COMMERCIO ALL’INGROSSO 2141 PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI 2142 VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO 21TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHISEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZIPUBBLICIART. 43 DIVIETO DI INGRESSO DI ANIMALI2244 OCC. DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMIN. 2245 ESPOSIZIONE DEI PREZZI PAGINA 2246 SERVIZI IGIENICI 2247 OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE 23TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHISEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHIART. 48 MESTIERI GIROVAGHI PAGINA 24TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATAART. 49 DISPOSIZIONI GENERALI2550 LAVORO NOTTURNO 2551 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 2652 CIRCOLI PRIVATI PAGINA 2653 ABITAZIONI PRIVATE 2654 STRUMENTI MUSICALI 2755 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO 27TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALIART. 56 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI2857 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 2858 DIVIETI SPECIFICI PAGINA 2859 ANIMALI MOLESTI 2860 MANTENIMENTO DEI CANI 29TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALIART. 61 ABROGAZIONI PAGINA 30SANZIONI PAGINA 31 - 34noeco 2


Foster McCollum White & Associates______________________________________________________________________________________Republicanformer U.S.CongressmanPeteHoekstra 43.19% 0.68% 42.51% 0.59% 41.92% -6.36% 48.28% 5.36% 42.92%Margin Lead 7.27% 8.13% 4.82% -2.35% 9.68%The campaigns for Michigan Supreme Court will be extremely competitive, which is asignificant reversal of fortune from the 2010 election. There are two separate elections, one to filltwo eight year terms on the court and one to fill a three year term. In the latest Foster McCollumWhite Baydoun (FMW) B poll for Fox 2 News Detroit poll, we find that Democratic nominatedcan<strong>di</strong>date Connie Marie Kelly is the first choice among Michigan voters for one of the eight yearterms, lea<strong>di</strong>ng sitting Justice Stephen Markman by 3.78 points (37.50% to 33.72%. When weasked voters for their second choice for the eight year term, Democratic nominated can<strong>di</strong>dateBridget Mary McCormick lead Republican nominated can<strong>di</strong>date Colleen O’Brian by 2.93 points,equal to the margin of error. The race for the partial term Supreme Court position is statisticallytied between Republican nominated sitting Justice Brian Zahra and Democratic nominated JudgeSheila Johnson. Zahra leads Johnson by 2.45 points (Zahra 42.12% to Johnson 39.67%). One ofthe most significant fin<strong>di</strong>ngs we see with the Supreme Court race is the wide support theDemocratic can<strong>di</strong>dates have with women voters. In the first ballot test, Democrat Kelly leadsJustice Markman 50.71% to 32.86% with women voters. Democratic can<strong>di</strong>date Johnson leadsJustice Zahra with 43.27% to 37.73% among women voters. Even McCormick has the advantageagainst the Republican lone women can<strong>di</strong>date Colleen O’Brian by 6.24 points (McCormick28.85% to O’Brian 22.61%) If women’s turnout is significantly higher than the (FMW) pre<strong>di</strong>ctivevoter behavior model projection of 53.57%, the Republican party will have a hard time hol<strong>di</strong>ngon to at least two of the three seats. Listed below is our overall Michigan polling topline numbersfor Foster McCollum White Baydoun-Fox 2 News Michigan Supreme Court PollWho is your first choice for justice of the Supreme Court – full term?SelectionPercentage of respondentsStephen Markman 33.72%Connie Marie Kelly 37.50%Colleen O’Brian 8.39%Bridget Mary McCormick 7.72%Another can<strong>di</strong>date 3.13%Undecided 9.69%Who is your second choice for justice of the Supreme Court – full term?SelectionPercentage of respondentsBridget Mary McCormick 28.85%Colleen O’Brian 25.92%Connie Marie Kelly 17.29%Stephen Markman 11.46%For another can<strong>di</strong>date 4.21%3


ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione odautorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,in<strong>di</strong>rizzata al <strong>Comune</strong>.2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene ches’intende utilizzare ed alle modalità d’utilizzazione, ovvero in relazione all'attività' che s’intendeesercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del proce<strong>di</strong>mento, ed in particolare: relazione particolareggiata sul tipo <strong>di</strong> attività con descrizione della stessa; planimetria (area, locali, ecc.); eventuali certificazioni redatte in base alla L.46/90 e successive mod. e integr.; quanto altro ritenuto opportuno ai fini della sicurezza; eventuali collau<strong>di</strong>.3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in viagenerale, per ogni specie <strong>di</strong> concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deveessere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamentepossibile la determinazione in via generale per talune specie <strong>di</strong> concessione o autorizzazione, ilresponsabile del proce<strong>di</strong>mento provvede imme<strong>di</strong>atamente a richiedere la documentazione nelcaso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.4. L'eventuale <strong>di</strong>niego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provve<strong>di</strong>mentomotivato ed in forma scritta.5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno vali<strong>di</strong>tà, in genere, non superiore ad un anno,decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per ugualeperiodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formaleistanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell’autorizzazione.6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provve<strong>di</strong>mento motivato, leconcessioni o autorizzazioni che siano utilizzate in modo non conforme alle <strong>di</strong>sposizioniregolamentari o alle con<strong>di</strong>zioni cui siano state in particolare subor<strong>di</strong>nate, nonché quando loimpongano sopravvenute esigenze <strong>di</strong> carattere generale.ART. 5 – VIGILANZA1. Il compito <strong>di</strong> far osservare le <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agliagenti del Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie <strong>di</strong>specifica competenza, ad altri funzionari comunali o <strong>di</strong> Enti ed Aziende erogatori <strong>di</strong> pubbliciservizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto daspecifiche convenzioni, personale <strong>di</strong> altri enti, preposti alla vigilanza.2. Gli agenti del Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale, e gli altri funzionari in<strong>di</strong>cati al comma 1,possono, nell'esercizio delle funzioni <strong>di</strong> vigilanza, e nel rispetto <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge689/1981, assumere informazioni, procedere ad ispezioni <strong>di</strong> cose e luoghi <strong>di</strong>versi dalla privata<strong>di</strong>mora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sianecessario o utile al fine dell'accertamento <strong>di</strong> violazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento edell’in<strong>di</strong>viduazione dei responsabili delle violazioni medesime.3. All'accertamento delle violazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento possono altresì procedere,senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi <strong>di</strong> Polizia.noeco 4


ART. 6 – SANZIONI1. La violazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi <strong>di</strong> legge, con la sanzioneamministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provve<strong>di</strong>mentodell'Organo comunale competente.2. Alla contestazione della violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento si procede nei mo<strong>di</strong> enei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.3. Ogni violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento e ogni abuso d’atto <strong>di</strong> concessione od’autorizzazione comporta l'obbligo <strong>di</strong> cessare imme<strong>di</strong>atamente il fatto illecito o l'attività'abusiva.4. L'uso <strong>di</strong> concessioni o <strong>di</strong> autorizzazioni non conforme alle con<strong>di</strong>zioni cui sono subor<strong>di</strong>nateo alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all’irrogazione della sanzioneamministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione odell’autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi cheessa abbia eventualmente prodotto.5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione previstaper tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedureper essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versadalla norma6. Qualora alla violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> Regolamento, o all’inosservanza <strong>di</strong> prescrizionispecifiche contenute nell'atto <strong>di</strong> concessione o <strong>di</strong> autorizzazione, conseguano danni a benicomuni, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniariaper l’accertata violazione, e' tenuto al rimborso <strong>di</strong> tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, comeprevisto dalla legge, in tema <strong>di</strong> responsabilità sostitutiva e solidale (artt. da 2043 a 2059 delCo<strong>di</strong>ce Civile e artt. 2 e 6 della Legge 689/1981).noeco 5


TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANOSEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA EDELL'IGIENE AMBIENTALEART. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI1. A salvaguar<strong>di</strong>a della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico, leattrezzature o gli impianti su <strong>di</strong> esso o sotto <strong>di</strong> esso installati, salvo che per interventimanutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specialiregolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;b) imbrattare o danneggiare monumenti, e<strong>di</strong>fici pubblici e privati;c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li, panchine, fontanelle,attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong>pubblico interesse, <strong>di</strong>ssuasori <strong>di</strong> traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufattidestinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;d) arrampicarsi su monumenti, pali, arre<strong>di</strong>, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici,nonché legarsi o incatenarsi ad essi;e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sullealtrui proprietà;f) praticare giochi <strong>di</strong> qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,compresi i marciapie<strong>di</strong>, quando possono arrecare intralcio o <strong>di</strong>sturbo, ovvero costituirepericolo per sé o per gli altri o procurare danni;g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte <strong>di</strong> chi abbiasuperato il limite <strong>di</strong> anni 14;h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, salvoautorizzazione; si prescinde dall’autorizzazione nel caso <strong>di</strong> volantinaggio avente naturapolitica, religiosa, culturale, ricreativa e comunque senza scopo <strong>di</strong> lucro; dell’inosservanza<strong>di</strong> questo <strong>di</strong>vieto rispondono tanto la persona che effettua la <strong>di</strong>stribuzione o il getto, quantoquella nel cui interesse viene fatta;i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni <strong>di</strong> lavaggio;j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapie<strong>di</strong>, recando intralcio e<strong>di</strong>sturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;l) spostare, manomettere, rompere o insu<strong>di</strong>ciare i contenitori dei rifiuti;m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi soli<strong>di</strong> oliqui<strong>di</strong>;n) ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli <strong>di</strong> personeinvalide, nonché impe<strong>di</strong>re l'utilizzazione <strong>di</strong> strutture realizzate per consentire ilsuperamento delle barriere architettoniche;o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblicodecoro, o che possano recare molestia, <strong>di</strong>sguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o inogni modo essere causa <strong>di</strong> pericoli od inconvenienti, nonché sod<strong>di</strong>sfare alle esigenzecorporali fuori dei luoghi a ciò destinati;p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi <strong>di</strong> passaggio pubblico;sono esclusi da tale <strong>di</strong>vieto, a con<strong>di</strong>zione che siano adottate tutte le precauzioni atte adevitare danni o <strong>di</strong>sturbi, le accensioni <strong>di</strong> fuochi per barbecue e simili;q) sparare petar<strong>di</strong> o simili; l'accensione all'aperto <strong>di</strong> artifici pirotecnici può essere consentita<strong>di</strong> volta in volta dall'Amministrazione Comunale in speciali circostanze e nel rispetto dellanormativa vigente;r) far uso <strong>di</strong> oggetti o sostanze atte a molestare o imbrattare.noeco 6


ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE1. A tutela dell’incolumità, dell’igiene e della quiete pubblica è vietato:a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi che non siano <strong>di</strong>uso frequente, salvo che in conseguenza <strong>di</strong> situazioni eccezionali ed a con<strong>di</strong>zione che sianorimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali ecomportante occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico è subor<strong>di</strong>nato all’autorizzazione; da tale <strong>di</strong>vietosi intende esclusa la legna da ardere;b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> relitti, rifiuti o altri simili materiali,salvo che in conseguenza <strong>di</strong> situazioni eccezionali ed a con<strong>di</strong>zione che siano rimossi nel piùbreve tempo possibile;c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, versola via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasioggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo <strong>di</strong> caduta;d) procedere all’annaffiatura <strong>di</strong> vasi <strong>di</strong> fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioniprocurando stillici<strong>di</strong>o sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;e) procedere alla pulizia <strong>di</strong> tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili prima delle ore 06.00 edopo le ore 22,30 ed allorquando tali operazioni determinino <strong>di</strong>sturbo, incomodo oinsu<strong>di</strong>ciamento;f) emettere fumi, <strong>di</strong> qualsiasi natura e provenienza, che possano recare danno o fasti<strong>di</strong>o; inconsiderazione della valenza agricola <strong>di</strong> parte del territorio comunale, in dette zone o aseguito <strong>di</strong> lavori connessi all’agricoltura e/o giar<strong>di</strong>naggio, potranno essere accesi fuochi perbruciare le sterpaglie a con<strong>di</strong>zione che dette operazioni siano <strong>di</strong> durata limitata e sianoadottati tutti gli accorgimenti per limitare danni e <strong>di</strong>sturbi; nel centro urbano talioperazioni sono consentite solo nell’arco orario compreso fra le ore 6 e le ore 92. I fumi, ad esclusione <strong>di</strong> quanto previsto ai punti p) e q) del precedente articolo 7 ed il puntof) del presente articolo, emessi a qualsiasi titolo debbono essere convogliati in apposite cannefumarie, conformi con la normativa urbanistica, e rispettare i limiti e le prescrizioni previstedalla specifica normativa vigente per materia.3. Il Sindaco, con propria or<strong>di</strong>nanza, può stabilire per determinate vie o zone del <strong>Comune</strong> il<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> eseguire le operazioni <strong>di</strong> cui alla lettera e) del precedente comma 1, stendere panniall'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, in determinate fasce orarie <strong>di</strong>urne o perl'intera giornata.ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO1. Fatta salva l'applicabilità' <strong>di</strong> norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere odeporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopodestinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d’uso pubblico,nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività <strong>di</strong> qualsiasi specie me<strong>di</strong>ante l'utilizzazione <strong>di</strong>strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d’uso pubblico, <strong>di</strong>provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una<strong>di</strong>stanza non inferiore a due metri.3. Quando l'attività' <strong>di</strong> cui al comma 2 si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, e<strong>di</strong>coleo altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizioneconveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore <strong>di</strong> adeguata capacità per ildeposito dei rifiuti minuti.4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per losvolgimento <strong>di</strong> una propria attività, anche temporanea.noeco 7


5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività <strong>di</strong> qualsiasi specie in locali prospettanti sullapubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, <strong>di</strong> provvedere alla costante pulizia del tratto<strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità peril <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> intervenire per il ripristino della pulizia.6. I proprietari o amministratori o conduttori d’immobili collaborano con il <strong>Comune</strong> nelmantenimento della pulizia del tratto <strong>di</strong> marciapiede prospiciente l'immobile stesso.7. I titolari <strong>di</strong> esercizi davanti ai quali e' frequente la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> rifiuti minuti devonocollocare sulla soglia dell'esercizio cestelli <strong>di</strong> capacità adeguata e travasarne il contenuto primache i rifiuti raggiungano il colmo degli stessi. I cestelli muniti <strong>di</strong> sacchetto, devono essereopportunamente assicurati affinché risulti impe<strong>di</strong>to il rovesciamento, e possono esserecollocati, se necessario, sui marciapie<strong>di</strong>.8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>, i cestelli <strong>di</strong> cui al comma 7, i contenitori per laraccolta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degliesercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolopubblico.9. I proprietari o amministratori o conduttori <strong>di</strong> stabili o e<strong>di</strong>fici a qualunque scopo destinati,hanno l'obbligo <strong>di</strong> provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia per il tratto <strong>di</strong>rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> intervenire per il ripristino dellapulizia.10. I proprietari <strong>di</strong> aree private confinanti con pubbliche vie e da esse visibili, hanno l'obbligo<strong>di</strong> provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su <strong>di</strong> essesiano stati depositati.11. Nell’esecuzione delle operazioni <strong>di</strong> pulizia del suolo <strong>di</strong> pertinenza, e' vietato trasferire irifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizionida depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani.12. Al fine <strong>di</strong> consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligoai proprietari o detentori a qualunque titolo <strong>di</strong> veicoli <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong>sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.ART. 10 – RIFIUTI1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati,entro gli orari determinati con specifico provve<strong>di</strong>mento, all'interno dei contenitori all'uopocollocati, solo in idonei sacchi chiusi o con altri sistemi in<strong>di</strong>cati nel citato provve<strong>di</strong>mento,richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio <strong>di</strong> raccolta per mezzo<strong>di</strong> contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità in<strong>di</strong>catedall'Amministrazione.2. Non e' consentito collocare sacchi che impe<strong>di</strong>scano la corretta chiusura dei contenitori, ne’depositare sacchi all'esterno, fatto salvo che gli stessi siano colmi ed a con<strong>di</strong>zione che i sacchidepositati siano ben chiusi.3. In considerazione dell’elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni <strong>di</strong> rifiutoper le quali e' prevista la raccolta <strong>di</strong>fferenziata devono essere conferite nei contenitori a tal finepre<strong>di</strong>sposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento <strong>di</strong>materiali <strong>di</strong>versi da quelli per i quali sono stati pre<strong>di</strong>sposti. Non e' consentito collocare materialiche impe<strong>di</strong>scano la corretta chiusura dei contenitori o ne ingombrino l’apertura, ne’ depositaremateriali all'esterno, fatto salvo che gli stessi siano colmi.4. I rifiuti costituiti da relitti <strong>di</strong> elettrodomestici e <strong>di</strong> mobili, da imballaggi o altri oggettiingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso <strong>di</strong> essi, né inaltro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersispecifico intervento del servizio preposto alla raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani. Essi possonoaltresì essere conferiti negli appositi centri <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong>fferenziatanoeco 8


5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui <strong>di</strong>lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, chedevono essere smaltiti in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge.6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbanimacerie provenienti da lavori e<strong>di</strong>li. Le macerie devono essere, a cura <strong>di</strong> chi esegue i lavori,conferite <strong>di</strong>rettamente alle <strong>di</strong>scariche autorizzate o ai centri <strong>di</strong> raccolta allo scopo destinati edautorizzati, utilizzando idonei mezzi <strong>di</strong> trasporto che ne evitino la caduta e la <strong>di</strong>spersione.7. Oltre al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori aqualunque titolo <strong>di</strong> veicoli <strong>di</strong> parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta <strong>di</strong>rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, e/o raccolte <strong>di</strong>fferenziate o comunque in posizione tale da rendereimpossibile o malagevole il servizio <strong>di</strong> raccolta rifiuti.ART. 11 - SGOMBERO NEVE1. Fatte salve <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossada cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolopubblico.2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori <strong>di</strong> stabili a qualunque scopo destinatidevono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie,sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi <strong>di</strong> neve o <strong>di</strong> ghiaccioaggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sumarciapie<strong>di</strong> pubblici e cortili privati, onde evitare pregiu<strong>di</strong>zi alla sicurezza <strong>di</strong> persone e cose.3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi oin genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolopubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni <strong>di</strong> sgombero devono essereeseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ognipossibile cautela, non esclusa la presenza al suolo <strong>di</strong> persone addette alla vigilanza. Salvo ilcaso <strong>di</strong> assoluta urgenza, delle operazioni <strong>di</strong> rimozione deve darsi preventiva comunicazionealla Polizia Municipale.4. I canali <strong>di</strong> gronda ed i tubi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scesa delle acque meteoriche debbono essere sempremantenuti in perfetto stato <strong>di</strong> efficienza.5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori <strong>di</strong> stabili, a qualunque scopodestinati, <strong>di</strong> segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente<strong>di</strong>sposti.6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindacocon propria specifica or<strong>di</strong>nanza può <strong>di</strong>sporre obblighi per i proprietari, amministratori econduttori <strong>di</strong> immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapie<strong>di</strong>.noeco 9


SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALEART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E CONDUZIONE LAVORIEDILIZI.1. A salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli e<strong>di</strong>fici le cui facciateprospettano su vie, corsi, piazze, o comunque siano visibili dallo spazio pubblico, devonomantenere le stesse in buono stato <strong>di</strong> conservazione e hanno l'obbligo <strong>di</strong> procedere, quandonecessario, alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subor<strong>di</strong>ne, qualora lefacciate siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementiaccessori e complementari.2. Qualora si renda necessario, per il grave stato <strong>di</strong> abbandono e/o degrado delle facciatedegli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provve<strong>di</strong>mento, su proposta motivata deicompetenti uffici tecnici comunali, or<strong>di</strong>na ai proprietari <strong>di</strong> procedere al ripristino delle facciatein conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.3. In tutti i casi in cui siano eseguiti lavori e<strong>di</strong>lizi, la <strong>di</strong>tta esecutrice degli stessi, è obbligata,solidalmente con il proprietario dell’immobile o il committente, a adottare opportune cautele alfine <strong>di</strong> non depositare <strong>di</strong>rettamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o quant’altronecessiti per l’esecuzione dei lavori. Sono altresì obbligati all’esposizione in luogo ben visibiledel cartello <strong>di</strong> cui all’art. 4 della legge 28/02/1985 n. 47 debitamente compilato con i datirichiesti. E’ vietata ai medesimi, la ripulitura degli attrezzi ed utensili <strong>di</strong> cantiere <strong>di</strong>rettamentesul suolo e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni<strong>di</strong> impasto <strong>di</strong> materiali inerti (cemento, sabbia, ecc.) o altri tipi <strong>di</strong> lavorazioni tipo tagli <strong>di</strong>mattonelle, ecc.. Salvo <strong>di</strong>versa determinazione, i lavori e<strong>di</strong>li all’interno dei centri abitatidovranno rispettare il seguente orario feriale: non iniziare prima delle ore 08.00 e non protrarsioltre le ore 19. Potranno essere concesse deroghe alle sopraccitate <strong>di</strong>sposizioni per casiparticolari a con<strong>di</strong>zione che i lavori siano eseguiti, tra l’altro, nel pieno rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico L.447/95 e successive mo<strong>di</strong>fiche eintegrazioni e/o alle <strong>di</strong>sposizioni regolamentari comunali.ART. 13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI1. Fatti salvi i <strong>di</strong>vieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni e<strong>di</strong>ficio e' fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso,tende con colore e caratteristiche <strong>di</strong>somogenee tra loro.2. La possibilità <strong>di</strong> collocare tende su facciate <strong>di</strong> cui sopra e la loro tipologia devono essereautorizzate dal comune.3. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deveessere contestualmente in<strong>di</strong>cata la tipologia delle tende.4. Il Sindaco con proprie or<strong>di</strong>nanze può in<strong>di</strong>viduare strade o zone <strong>di</strong> particolare interessearchitettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione <strong>di</strong> tende sulle facciate <strong>di</strong> cui alcomma 1 ovvero essa e' subor<strong>di</strong>nata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o alrispetto <strong>di</strong> specifiche prescrizioni.5. La collocazione <strong>di</strong> tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al pianoterreno (a livello strada) sono oggetto <strong>di</strong> specifica autorizzazione comunale.noeco 10


SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDEART. 14 – DIVIETI1. Nei parchi e nei giar<strong>di</strong>ni pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberatie' vietato:a) danneggiare la vegetazione;b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;d) calpestare le aiuole;e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con specifica or<strong>di</strong>nanza;f) de<strong>di</strong>carsi a giuochi che possano recare molestie o pericolo o danno alle persone e alle cose,o che siano espressamente vietati dalle Autorità; fatti salvi i <strong>di</strong>vieti e le limitazioni previstedal Co<strong>di</strong>ce della Strada, è consentito, ai bambini, l’uso <strong>di</strong> tricicli, piccole biciclette o altrigiocattoli che non arrechino <strong>di</strong>sturbo o danni.ART. 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO1. Quando nei fon<strong>di</strong> o nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od inprossimità <strong>di</strong> strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cuirami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo <strong>di</strong> provvedere alla costanteregolarizzazione <strong>di</strong> fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissivadella circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.2. Quando la presenza <strong>di</strong> alberi e/o siepi su fon<strong>di</strong> o comunque su proprietà private confinanticon strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse edella loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti <strong>di</strong>veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, <strong>di</strong>mantenere alberature e siepi in con<strong>di</strong>zioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio allacircolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberiche si protendono sulla carreggiata stradale.3. E' fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro siacaduto sulla sede stradale.4. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 9, comma 9 e 10, del Regolamento, i proprietariprivati <strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong> confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo <strong>di</strong>mantenerle in con<strong>di</strong>zioni decorose, evitando anche eventuali ristagni <strong>di</strong> acqua. La <strong>di</strong>sposizionevale anche per il verde condominiale.5. E’ vietata, in ogni caso ed in qualunque zona, l’installazione <strong>di</strong> manufatti leggeri, ancheprefabbricati, e <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili,imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti <strong>di</strong> lavoro, depositi, magazzini esimili, e che non siano <strong>di</strong>retti a sod<strong>di</strong>sfare esigenze meramente temporanee.noeco 11


TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICISEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONIART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasimodo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventivaautorizzazione comunale.2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale perl'occupazione:a) le aree e gli spazi <strong>di</strong> dominio pubblico;b) le aree e gli spazi <strong>di</strong> dominio privato gravati da servitù d’uso pubblico;c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;d) le aree <strong>di</strong> proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle<strong>di</strong>sposizioni del Regolamento E<strong>di</strong>lizio.3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Co<strong>di</strong>ce della Strada, le autorizzazioni perl'occupazione <strong>di</strong> aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree in<strong>di</strong>cati nel comma 2. ,sono subor<strong>di</strong>nate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilitàdell’occupazione con le esigenze <strong>di</strong> carattere generale in materia d’igiene, <strong>di</strong> sicurezza e quietepubblica e, ove riguar<strong>di</strong>no parchi, giar<strong>di</strong>ni o aree <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico e zonepedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture me<strong>di</strong>ante le quali essa si realizzacon le esigenze <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale e architettonica.4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario,l'Autorità' Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specificheprescrizioni.5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi in<strong>di</strong>cati nel presente articolo puòessere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deveessere negata o revocata quando sia <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio all’incolumità pubblica o privata e quandosia incompatibile con le esigenze <strong>di</strong> cui al comma 3.6. La <strong>di</strong>sciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere me<strong>di</strong>antestrutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione e<strong>di</strong>lizia,anche in forma precaria.7. Le occupazioni <strong>di</strong> aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sonosoggette alla <strong>di</strong>sciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle <strong>di</strong>sposizioni dellospeciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale odel Sindaco per particolari situazioni o circostanze.8. Le autorizzazioni per l'occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico, salvo quelle previste alla lettera a)comma 1 del successivo articolo 17, ed ai commi 1 e 2 del successivo articolo 20, sono soggetteal pagamento della tassa per l’occupazione <strong>di</strong> spazi e aree pubbliche.9. Le autorizzazioni soggette al pagamento della Tosap sono trasmesse dall’Ufficio PoliziaMunicipale all’Ufficio Tributi per gli adempimenti <strong>di</strong> competenza.noeco 12


ART. 17 – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI1. Le occupazioni <strong>di</strong> aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si <strong>di</strong>stinguono in:a) occasionali: sono tali le occupazioni <strong>di</strong> qualsiasi natura, quando non superino la duratacomplessiva <strong>di</strong>: giorni cinque e non abbiano alcun scopo, anche in<strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> lucro, quali quelle cherivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;giorni tre la cui finalità: sia quella della promozione economica, culturale, sociale,nell’ambito delle manifestazioni promosse dal <strong>Comune</strong>, oabbiano avuto il patrocinio del <strong>Comune</strong> o su cui la GiuntaMunicipale abbia deliberato in tal senso; politica; sindacale; religiosa o benefica;b) temporanee: sono tali le occupazioni <strong>di</strong> qualsiasi natura, quando superino la duratacomplessiva <strong>di</strong> giorni tre, o abbiano scopo, anche in<strong>di</strong>retto, <strong>di</strong> lucro, ovvero non rivestanoalcuno dei particolari interessi <strong>di</strong> cui alla lettera a), nonché quelle che si rendanonecessarie per consentire l'effettuazione <strong>di</strong> traslochi, il carico o lo scarico, con eventualetemporaneo deposito, <strong>di</strong> materiali nella circostanza <strong>di</strong> ristrutturazioni <strong>di</strong> unità immobiliari,nonché per esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> manutenzione o <strong>di</strong> riparazione <strong>di</strong> parti pericolanti <strong>di</strong>e<strong>di</strong>fici;c) stagionali: sono tali le occupazioni <strong>di</strong> qualsiasi natura quando siano effettuate indeterminati perio<strong>di</strong> dell'anno e si ripropongano ogni anno; rientrano tra quelle stagionali leoccupazioni <strong>di</strong> natura commerciale effettuate dagli esercenti me<strong>di</strong>ante tavoli, se<strong>di</strong>e, pedaneecc. in prossimità del proprio esercizio o in altra area a ciò pre<strong>di</strong>sposta; queste sonoconsentite dal quin<strong>di</strong>cesimo giorno antecedente la domenica <strong>di</strong> Pasqua fino al giorno <strong>di</strong>ripristino dell’ora solare;d) annuali: sono tali le occupazioni <strong>di</strong> qualsiasi natura quando siano effettuate per sod<strong>di</strong>sfarespecifiche esigenze <strong>di</strong> carattere continuativo siano esse soggettive od oggettive.2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata inesse in<strong>di</strong>cate.3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e alloscadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.4. Le richieste <strong>di</strong> autorizzazione devono essere inoltrate al comune, <strong>di</strong> norma, almeno 20giorni prima, salvo casi <strong>di</strong> forza maggiore da valutare caso per caso.5. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subor<strong>di</strong>nata alla prestazione <strong>di</strong> congruagaranzia, me<strong>di</strong>ante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei dannieventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti ufficicomunali, <strong>di</strong> volta in volta, in relazione al tipo <strong>di</strong> occupazione ed al luogo in cui essa e'effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolatidopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.noeco 13


SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'VARIEART. 18 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con struttureed impianti, <strong>di</strong> aree o spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindacorichiesta <strong>di</strong> autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata ladocumentazione relativa a: modalità <strong>di</strong> occupazione; strutture che s’intende utilizzare; impianti elettrici; modalità <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti ed eventuale previsione impatto acustico.2. L'accoglimento delle richieste <strong>di</strong> autorizzazione per manifestazioni che riguar<strong>di</strong>no parchi egiar<strong>di</strong>ni pubblici, isole pedonali e aree <strong>di</strong> particolare interesse ambientale sono subor<strong>di</strong>nato alparere favorevole del competente ufficio comunale.3. In presenza <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo,l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'or<strong>di</strong>ne cronologico <strong>di</strong> presentazione delledomande, al criterio <strong>di</strong> rotazione nonché al criterio dell’importanza in modo tale da consentirela più ampia fruibilità del territorio.4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno <strong>di</strong>eci giorni primadella data prevista per l'inizio dei lavori d’allestimento, pena l’inaccettabilità della domanda,salvo casi <strong>di</strong> forza maggiore.5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotorideve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilareaffinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tuteladell'igiene e della sicurezza pubblica, comunque nel pieno rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia<strong>di</strong> inquinamento acustico.6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate, possibilmente, con idonei servizi igienici<strong>di</strong> uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.ART. 19 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI1. L’occupazione <strong>di</strong> aree per l'allestimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> spettacolo viaggiante e' <strong>di</strong>sciplinata daspecifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmentedeterminate.noeco 14


ART. 20 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti supubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolopubblico per collocarvi elementi <strong>di</strong> arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), acon<strong>di</strong>zione che ciò non pregiu<strong>di</strong>chi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti <strong>di</strong>intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionarimantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1., anche aprivati citta<strong>di</strong>ni che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cuirisiedono.3. La domanda per le occupazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo, sottoscritta da quantipartecipano o sono comunque interessati all’iniziativa, deve essere corredata d’idoneadocumentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le <strong>di</strong>mensioni degli elementid’arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subor<strong>di</strong>nate al parere favorevole deicompetenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dellaSoprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.ART. 21 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE1. Fermo restando quanto in proposito <strong>di</strong>sposto dal Co<strong>di</strong>ce della Strada e quanto prescrittodal Regolamento comunale sulla pubblicità e <strong>di</strong>ritti sulle pubbliche affissioni nessuna strutturaa supporto <strong>di</strong> mezzi pubblicitari <strong>di</strong> qualsiasi tipo o <strong>di</strong>mensione può essere collocata, anchetemporaneamente, su aree o spazi pubblici o d’uso pubblico senza preventiva specificaautorizzazione per l'occupazione.2. Non e' consentita la collocazione delle strutture <strong>di</strong> cui al comma 1 su aree o spazi ver<strong>di</strong>,quando a giu<strong>di</strong>zio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivareconseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico.La collocazione può altresì essere negata quando sia giu<strong>di</strong>cata dai competenti uffici comunaliincompatibile con le esigenze <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale e paesaggistica.3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico per lacollocazione <strong>di</strong> strutture a supporto <strong>di</strong> mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto senon dopo aver sod<strong>di</strong>sfatto le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> imposte sulla pubblicità.4. Qualora la pubblicità sia effettuata me<strong>di</strong>ante striscioni, per la collocazione dei quali non sirenda necessario l'uso <strong>di</strong> specifiche strutture <strong>di</strong> supporto, l'autorizzazione per l'occupazione delsuolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico e' rilasciata contestualmente all’autorizzazione dellapubblicità.5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone <strong>di</strong> particolare interesseambientale e soggetti a tutela ai sensi <strong>di</strong> legge, non può essere autorizzata la posa in opera <strong>di</strong>cartelli o <strong>di</strong> altri mezzi <strong>di</strong> pubblicità.noeco 15


ART. 22 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>manutenzione <strong>di</strong> strutture o impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> pubblicautilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darnecomunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione delsuolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.2. La comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 1, contenente la precisa in<strong>di</strong>cazione del luogointeressato dall'intervento, le modalità <strong>di</strong> esecuzione del medesimo e la sua durata (data <strong>di</strong>inizio e <strong>di</strong> termine), deve essere data tempestivamente, al fine <strong>di</strong> consentire, ove occorra, lapre<strong>di</strong>sposizione dei provve<strong>di</strong>menti necessari in materia <strong>di</strong> circolazione stradale.L'Amministrazione Comunale può <strong>di</strong>sporre in merito alla programmazione degli interventi alfine <strong>di</strong> ridurre i <strong>di</strong>sagi conseguenti. Ove si tratti <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> urgenza la comunicazione puòessere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento è effettuato.3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, sidevono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Co<strong>di</strong>ce della Strada. Analoghe prescrizionisi devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o <strong>di</strong> usopubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze <strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong>luogo lo impongano a salvaguar<strong>di</strong>a dell’incolumità pubblica e privata.4. Quanto riportato ai commi 1, 2 e 3 dovrà avvenire nel pieno rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni inmateria <strong>di</strong> inquinamento acustico.ART. 23 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI1. Chi, in occasione <strong>di</strong> un trasloco, abbia necessità <strong>di</strong> occupare parte <strong>di</strong> suolo pubblico conveicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanzaal Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale, almeno 7 giorni prima, con l'in<strong>di</strong>cazione del luogo e del periodo<strong>di</strong> occupazione.2. Accertato che nulla osti, il Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale restituisce una copia sulla qualeha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione deitributi dovuti ed agli altri Uffici per eventuali adempimenti connessi; se necessario provvederàalla redazione <strong>di</strong> apposita or<strong>di</strong>nanza per la mo<strong>di</strong>fica all’or<strong>di</strong>naria circolazione.3. L’area oggetto dell’autorizzazione deve essere opportunamente delimitata con idonei mezzida apporre a cura del richiedente.ART. 24 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d’insegne, cartellio altri mezzi pubblicitari, <strong>di</strong> tende solari, <strong>di</strong> bracci, fanali e simili.2. Per la collocazione <strong>di</strong> insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e <strong>di</strong> tende solari valgono le<strong>di</strong>sposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e <strong>di</strong>ritti sulle pubblicheaffissioni.3. Per la collocazione <strong>di</strong> bracci e fanali valgono le <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento e<strong>di</strong>lizio.noeco 16


ART. 25 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA1. L'autorizzazione per occupazioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa da quelle espressamente previste dalRegolamento, e' subor<strong>di</strong>nata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione alloscopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell’occupazione.2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo,l'occupazione <strong>di</strong> spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappetio guide <strong>di</strong> qualunque specie e <strong>di</strong>mensione. E' consentita la collocazione <strong>di</strong> zerbini presso lesoglie <strong>di</strong> esercizi pubblici o commerciali o simili.ART. 26 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME1. L'autorizzazione all'occupazione <strong>di</strong> aree o spazi pubblici per la raccolta <strong>di</strong> firme in calce apetizioni, proposte <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> iniziativa popolare o <strong>di</strong> referendum, nonché per comizi in perio<strong>di</strong><strong>di</strong>versi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica dellacompatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze <strong>di</strong> cuiall'art. 16, comma 3 L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.L'Amministrazione, in presenza <strong>di</strong> motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendorichieste presentate successivamente.2. Con specifico provve<strong>di</strong>mento dell’Amministrazione comunale sono in<strong>di</strong>viduati luoghi perl'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.noeco 17


TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHISEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIOART. 27 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA1. La superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un esercizio commerciale è costituita dall’area destinata allariven<strong>di</strong>ta compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ognialtro vano a<strong>di</strong>bito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato <strong>di</strong>rettamente all’unitàimmobiliare principale in collegamento funzionale con quest’ultima. Non può essere computatanella superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quelladestinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e l’eventuale zonacarrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e inven<strong>di</strong>ta.2. La superficie <strong>di</strong> aree a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratichi la ven<strong>di</strong>ta ol’esposizione a fine <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, è interamente computata ai fini della definizione della superficie<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta complessiva della struttura commerciale.ART. 28 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’1. Ad integrazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 22 del D.L.G.S 114/98, la sospensionedell’attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicataall’amministrazione comunale.ART. 29 - ATTIVITÀ MISTE1. Fermo restando il rispetto della norme in materia urbanistica e igienico- sanitaria èconsentita nello stesso locale l’attività promiscua <strong>di</strong> attività commerciale unita ad altrecompatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere alconsumatore.ART. 30 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE1. Il preposto alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nelsettore alimentare deve essere designato con specifico atto <strong>di</strong> nomina.2. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più societànoeco 18


ART. 31 - ESERCIZI DI VICINATO1. Salva <strong>di</strong>versa regolamentazione, sono esercizi <strong>di</strong> vicinato quelli aventi una superficie <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio <strong>di</strong> merci su aree private insede fissa. L’apertura, l’apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, iltrasferimento <strong>di</strong> sede, l’ampliamento o la riduzione della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, la variazione delsettore merceologico, l’in<strong>di</strong>cazione del settore prevalente, l’affidamento in gestione <strong>di</strong> reparto, lacessazione dell’attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dalsecondo comma dell’art. 7 e dall’art.26 - comma 5 - del D. Leg.vo 114/98, relative agli esercizi<strong>di</strong> vicinato.ART. 32 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE1. Fatto salvo il rispetto della normativa e<strong>di</strong>lizia-urbanistica ed igienico-sanitaria, e quanto<strong>di</strong>sciplinato da appositi regolamenti, l’ampliamento <strong>di</strong> superficie sino a mq. 150, è sempreammesso; in caso <strong>di</strong> superamento <strong>di</strong> tale limite occorre presentare domanda <strong>di</strong> autorizzazioneper me<strong>di</strong>a o grande struttura.ART. 33 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE1. Le ven<strong>di</strong>te stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse <strong>di</strong>sposizioni prescritteper gli esercizi ad apertura indeterminata.2. Per le sole comunicazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni <strong>di</strong>volontariato non è richiesto il rispetto del decorso <strong>di</strong> almeno gg. 30 dalla data <strong>di</strong> ricezione dellastessa. Le ven<strong>di</strong>te occasionali e marginali sono così intese:a) attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta occasionali o iniziative <strong>di</strong> solidarietà svolte nel corso <strong>di</strong> celebrazioni oricorrenze o in concomitanza <strong>di</strong> campagne <strong>di</strong> sensibilizzazione nei confronti dei finiistituzionali dell’organizzazione <strong>di</strong> volontariato;b) attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini <strong>di</strong> sovvenzioned’organizzazioni <strong>di</strong> volontariato, a con<strong>di</strong>zione che la ven<strong>di</strong>ta sia curata <strong>di</strong>rettamentedall’organizzazione senza alcun interme<strong>di</strong>ario; cessione <strong>di</strong> beni prodotti dagli assistiti e daivolontari, sempreché la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti sia curata <strong>di</strong>rettamente dall’organizzazionesenza alcun interme<strong>di</strong>ario;3. Le attività devono essere svolte:a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione <strong>di</strong> volontariato;b) senza l’impiego <strong>di</strong> mezzi organizzati professionalmente per fini <strong>di</strong> concorrenzialità sulmercato, quali l’uso <strong>di</strong> pubblicità <strong>di</strong> prodotti, d’insegne elettriche, <strong>di</strong> locali attrezzatisecondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, <strong>di</strong> marchi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzionedell’impresa.noeco 19


ART. 34 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI1. Nelle frazioni gli esercizi <strong>di</strong> vicinato possono svolgere congiuntamente, oltre alle attivitàcommerciali anche servizi d’interesse pubblico. L’esercizio <strong>di</strong> tali servizi sarà regolato daspecifiche convenzioni tra il comune o il gestore del servizio <strong>di</strong> interesse pubblico e il titolaredell’attività.ART. 35 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA1. Salvo <strong>di</strong>versa specifica regolamentazione, sono me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta gli esercizi aventisuperficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500mq.2. L’apertura, il trasferimento <strong>di</strong> sede, l’ampliamento, anche per accorpamento fino al limiteconsentito della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, l’estensione del settore merceologico sono soggetteall’autorizzazione del comune prevista dall’art. 8 comma 1 del D. Leg.vo 114/98.3. L’apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta, la riduzione del settore merceologico, l’in<strong>di</strong>cazione dell’attività prevalente, l’affidamentoin gestione <strong>di</strong> reparto, la cessazione dell’attività sono soggette alla sola comunicazione alcomune.ART. 36 - CENTRO COMMERCIALE1. E’ Centro Commerciale, una me<strong>di</strong>a o grande struttura <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta nella quale più esercizicommerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono <strong>di</strong>infrastrutture comuni e spazi servizio gestiti unitariamente. Per superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> uncentro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degliesercizi al dettaglio in esso presenti.ART.37 - FORME SPECIALI DI VENDITA1. Le forme speciali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI delD.Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Ven<strong>di</strong>ta per corrispondenza televisioneo altri sistemi <strong>di</strong> comunicazione - Ven<strong>di</strong>ta presso il domicilio del consumatore) sono soggette acomunicazione al <strong>Comune</strong>.ART.38 - VENDITE STRAORDINARIE1. Ad integrazione <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 15 de D.Lgs. 114/98 e dagli artt. 14-15-16 edalla specifica regolamentazione regionale, le ven<strong>di</strong>te promozionali non potranno essereeffettuate per un periodo, anche frazionato, superiore a 60 giorni per ogni anno solare.2. L’operatore commerciale deve comunicare al <strong>Comune</strong> almeno 10 giorni prima dell’iniziodella ven<strong>di</strong>ta promozionale.noeco 20


ART. 39 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE1. Un esercizio può porre in ven<strong>di</strong>ta solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.2. La ven<strong>di</strong>ta al pubblico, in un’unica confezione o in un unico pezzo <strong>di</strong> prodotti promiscuiappartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo <strong>di</strong> essi, è consentita nell’esercizioche abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino<strong>di</strong> valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.3. In ogni caso, tale commercio s’intende subor<strong>di</strong>nato all’osservanza delle norme <strong>di</strong> carattereigienico-sanitarie relative ai prodotti posti in ven<strong>di</strong>ta.ART. 40 - COMMERCIO ALL’INGROSSO1. È commercio all’ingrosso l’attività così come definita all’art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs114/98.ART. 41 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI1. Ai produttori agricoli singoli o associati <strong>di</strong> cui all’art. 2135 del co<strong>di</strong>ce civile e successivemo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, che esercitino attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti agricoli nei limiti posti dalD.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, non si applica il D.LGS. 114/98.2. Per la ven<strong>di</strong>ta dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denunciad’inizio d’attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così comemo<strong>di</strong>ficato dall’art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537.ART. 42 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO1. Ai fini <strong>di</strong> assicurare un sistema coor<strong>di</strong>nato <strong>di</strong> monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienzadella rete <strong>di</strong>stributiva, nonché al fine <strong>di</strong> elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delleautorizzazioni per me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>stribuzione, il <strong>Comune</strong> aggiorna i dati della rete informativa delsistema <strong>di</strong>stributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commercialisud<strong>di</strong>vise per esercizi <strong>di</strong> vicinato, me<strong>di</strong>o-piccole e me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, gran<strong>di</strong>strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, Centri Commerciali e <strong>di</strong>stinte per settore alimentare e settore nonalimentare.2. L’aggiornamento dei dati della rete <strong>di</strong>stributiva deve trovare applicazione a cicli temporalinon superiori al biennio.noeco 21


SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI EESERCIZI PUBBLICIART. 43 – DIVIETO DI INGRESSO DI ANIMALI1. E’ fatto <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong> ingresso agli animali all’interno <strong>di</strong> esercizi <strong>di</strong> preparazione esomministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.ART. 44 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DISOMMINISTRAZIONE1. Ai titolari <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione i cui locali prospettino sullo spaziooccupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione <strong>di</strong> una porzione delimitata <strong>di</strong>suolo per la collocazione <strong>di</strong> strutture, purché siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnicoestetici dettati in proposito dal Regolamento e<strong>di</strong>lizio e sempre che non si oppongano ragioni <strong>di</strong>viabilità, <strong>di</strong> igiene e <strong>di</strong> sicurezza pubblica.2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione <strong>di</strong> cui al comma 1 si devono osservare, oltrealle <strong>di</strong>sposizioni del presente Regolamento, le procedure in<strong>di</strong>cate nel Regolamento e<strong>di</strong>lizio.3. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzatame<strong>di</strong>ante la sola collocazione <strong>di</strong> tavolini e se<strong>di</strong>e o simili. In tal caso la domanda deve in<strong>di</strong>care ilnumero dei tavolini e delle relative se<strong>di</strong>e, nonché le modalità della loro collocazione.4. L'autorizzazione per l'occupazione <strong>di</strong> cui al presente articolo è stagionale e non può perciòprotrarsi oltre il periodo in essa in<strong>di</strong>cato. Può essere rinnovata per l'anno successivo adomanda del titolare interessato.ART. 45 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI1. I titolari <strong>di</strong> attività commerciali e <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione alimenti ebevande, devono ottemperare agli obblighi derivanti dalle specifiche normative sulla pubblicitàdei prezzi; in particolare gli esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione alimenti e bevande cheesercitano la ristorazione hanno l'obbligo <strong>di</strong> esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabellerecanti menù e prezzi.ART. 46 - SERVIZI IGIENICI1. Gli esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione e tutti i locali <strong>di</strong> pubblico ritrovo debbono esseredotati <strong>di</strong> servizi igienici conformi alle normative vigenti; I titolari <strong>di</strong> esercizi pubblici, sonotenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia partedell'abituale clientela.noeco 22


ART. 47 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE1. In particolari circostanze <strong>di</strong> interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione <strong>di</strong>spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, <strong>di</strong> prodotti artistici, artigianali, industriali oagricoli a con<strong>di</strong>zione che l'esposizione non abbia, <strong>di</strong> norma, durata superiore a giorni quin<strong>di</strong>ci esiano utilizzate strutture <strong>di</strong> tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali,nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai BeniAmbientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche in<strong>di</strong>retta, <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.3. L'accoglimento delle richieste <strong>di</strong> autorizzazione per manifestazioni che riguar<strong>di</strong>no parchi egiar<strong>di</strong>ni pubblici, isole pedonali e aree <strong>di</strong> particolare interesse ambientale è subor<strong>di</strong>nato alparere favorevole del competente ufficio comunale.noeco 23


SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHIART. 48 - MESTIERI GIROVAGHI1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso dei requisiti previsti dallanormativa vigente.2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione <strong>di</strong> attrezzature<strong>di</strong>verse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong>occupazione <strong>di</strong> aree e spazi pubblici.3. L'esercizio dei mestieri girovaghi <strong>di</strong> suonatore, cantante e simili è consentito nelle areepedonali non comprese in zone soggette a salvaguar<strong>di</strong>a, quando le esibizioni siano <strong>di</strong> brevedurata ed avvengano senza recare intralcio o fasti<strong>di</strong>o alla circolazione pedonale.noeco 24


TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATAART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento perevitare molestie o incomodo ai vicini.2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano lanatura dei rumori e promuovono i più idonei provve<strong>di</strong>menti perché chi esercita arti, mestieri oindustrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.3. Nei casi <strong>di</strong> incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civiliabitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità SanitarieLocali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie odell'incomodo.4. E' vietato impiantare in locali destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso <strong>di</strong>macchine che producono vibrazioni e/o rumore. Il <strong>di</strong>vieto non vale per le attività checomportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature me<strong>di</strong>co- sanitarie,nonché per i lavori a domicilio purché nel pieno rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong>inquinamento acustico L.447/95 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, nonché previste daspecifica normativa comunale.ART. 50 - LAVORO NOTTURNO1. Fermo restando l’applicazione del Regolamento Acustico Comunale e quanto previsto danorme superiori in materia <strong>di</strong> livelli delle emissioni sonore e <strong>di</strong> superamento <strong>di</strong> tali livelli, senzaspecifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente osaltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, <strong>di</strong> inquinamento acusticotra le ore 22 e le ore 06.2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 06 è subor<strong>di</strong>nata apreventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva <strong>di</strong>tutti gli atti <strong>di</strong> consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cuiè esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali,il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> esercitare può, con provve<strong>di</strong>mento del Sindaco, essere esteso ad un arco <strong>di</strong> tempopiù ampio <strong>di</strong> quello in<strong>di</strong>cato nel comma 1.noeco 25


ART 51. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi <strong>di</strong> pubblica sicurezza per l'esercizio della attività<strong>di</strong> pubblico spettacolo o <strong>di</strong> pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici <strong>di</strong>somministrazione, i titolari delle licenze <strong>di</strong> esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed ititolari <strong>di</strong> sale pubbliche per biliar<strong>di</strong> od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei qualisi svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da rispettare le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong>inquinamento acustico L.447/95 e successive e dei regolamenti comunali.2. Ai soggetti <strong>di</strong> cui al comma 1. è fatto obbligo <strong>di</strong> vigilare affinché, all'uscita dai locali, ifrequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica eprivata.3. Le licenze per lo svolgimento <strong>di</strong> spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono in<strong>di</strong>careprescrizioni ed orari volti ad evitare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica e privata e comunque nelrispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico L.447/95 e successive.ART. 52 - CIRCOLI PRIVATI1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo <strong>di</strong> osservare le prescrizioni <strong>di</strong> cuiall'articolo 53, commi 1, 2 e 3.ART. 53 - ABITAZIONI PRIVATE1. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, non è consentito far funzionareapparecchiature fonti <strong>di</strong> molestie e <strong>di</strong>sturbi, fatte salve le eccezioni <strong>di</strong> cui ai due commiseguenti.2. Le apparecchiature <strong>di</strong> esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni nonpossono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.3. Gli apparecchi ra<strong>di</strong>ofonici e televisivi, nonché gli apparecchi <strong>di</strong> qualsiasi specie per lariproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissionisonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o <strong>di</strong>sturbo ai vicini. La<strong>di</strong>sposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici <strong>di</strong>somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.4. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong>ristrutturazione <strong>di</strong> locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati <strong>di</strong> civile abitazione,purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il <strong>di</strong>sturbo e nonsiano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali (dal lunedì alvenerdì) e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni <strong>di</strong> sabato efestivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti <strong>di</strong> orario devono osservarsi nellaristrutturazione <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande e <strong>di</strong> esercizicommerciali, nonché <strong>di</strong> uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civileabitazione.noeco 26


ART. 54 - STRUMENTI MUSICALI1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso <strong>di</strong> strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gliaccorgimenti e tutte le cautele al fine <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong>sturbo ai vicini e comunque nel rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico L.447/95 e successive.2. Non è comunque consentito l'uso <strong>di</strong> strumenti musicali dalle 13 alle ore 16 e dalle ore 22alle ore 9, salvo il rispetto dei limiti prescritti in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico.ART. 55 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Co<strong>di</strong>ce della Strada, i <strong>di</strong>spositivi acusticiantifurto installati sui veicoli debbono rispettare i limiti fissati dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti. Ilsegnale non deve, comunque, superare la durata complessiva <strong>di</strong> tre minuti primi, ancorché siaintermittente.2. La <strong>di</strong>sposizione del comma 1. vale anche per i <strong>di</strong>spositivi acustici antifurto installati inabitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc.noeco 27


TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALIART. 56 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI1. In ogni luogo e circostanza è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> molestare gli animali, anche randagi, e <strong>di</strong>provocare loro danno o sofferenza.2. E' vietato abbandonare animali domestici.3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altroveicolo.ART. 57 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA1. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso atutto il territorio comunale e regolato dalle leggi in materia venatoria.2. E' fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativainternazionale a tutela delle stesse.3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo daevitare situazioni <strong>di</strong> pericolo o <strong>di</strong> raccapriccio per terzi.ART. 58 - DIVIETI SPECIFICI1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private checomportino maltrattamenti e sevizie.ART. 59 - ANIMALI MOLESTI1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giar<strong>di</strong>ni è vietata ladetenzione <strong>di</strong> animali che <strong>di</strong>sturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privataquiete.noeco 28


ART. 60 - MANTENIMENTO DEI CANI1. Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, atutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo neiluoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se <strong>di</strong> indole mordace o <strong>di</strong> grossa o me<strong>di</strong>ataglia, anche muniti <strong>di</strong> museruola. Il guinzaglio non deve essere <strong>di</strong> lunghezza superiore ai tremetri.2. Nei parchi e giar<strong>di</strong>ni pubblici, aperti o recintati, ove vige apposito <strong>di</strong>vieto i cani nonpossono essere condotti neppure a guinzaglio; negli altri possono essere condotti purché aguinzaglio; dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblicorispondono i proprietari.3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impe<strong>di</strong>to l'accesso <strong>di</strong> terzi, lapresenza <strong>di</strong> un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senzamuseruola soltanto se legati nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le<strong>di</strong>mensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custo<strong>di</strong>ti in modo da non recaredanno alle persone. In ogni caso, deve essere impe<strong>di</strong>ta, con idonei mezzi, la possibilità perl’animale <strong>di</strong> sporgere, senza la museruola, dalla proprietà privata all’area pubblica e impe<strong>di</strong>tal’intrusione accidentale <strong>di</strong> chicchessia.4. La detenzione <strong>di</strong> cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio <strong>di</strong> almeno 8metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze <strong>di</strong> razza, osservando tutte lenecessarie norme <strong>di</strong> igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, adessi deve essere assicurata una catena con fune <strong>di</strong> scorrimento <strong>di</strong> almeno 5 metri <strong>di</strong> lunghezzaai sensi delle vigenti leggi in materia.5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> cani ed achiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici <strong>di</strong> essere muniti <strong>di</strong> idoneaattrezzatura per la raccolta delle deiezioni e <strong>di</strong> depositare le medesime nei contenitori <strong>di</strong> rifiutisoli<strong>di</strong> urbani.6. I proprietari <strong>di</strong> cani o le persone incaricate della loro custo<strong>di</strong>a devono in ogni caso evitareche essi sporchino con deiezioni i marciapie<strong>di</strong> ed ogni altro spazio pedonale <strong>di</strong> uso pubblico.7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelliutilizzati per il soccorso e/o che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamentedelimitate e segnalate, destinate ai giochi.8. In caso <strong>di</strong> situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con or<strong>di</strong>nanzasindacale, più particolari e specifiche <strong>di</strong>sposizioni, anche <strong>di</strong> carattere temporaneo odeccezionale.noeco 29


TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALIART. 61 – ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto <strong>di</strong> avereefficacia tutti gli atti ed i provve<strong>di</strong>menti sostituiti da norme del presente Regolamento o conesse incompatibili.noeco 30


<strong>REGOLAMENTO</strong> DI <strong>POLIZIA</strong> <strong>LOCALE</strong>SANZIONI AMMINISTRATIVEArt. 7 Comportamenti vietatiSanzioneeuroPagamento in misuraridotta entro 60 gg.euroComma 1.da 64,56 a 464,81 129,11lett. a) - b) - c) - h) - o) - p)lett. c) - f) - g) - l) - m) da 12,91 a 108,46 25,82lett. c) - n) - r) da 38,73 a 309,87 77,47lett. d) - e) - h) - i) - n) - o) - q) da 25,82 a 154,94 51,65lett. p) (Co<strong>di</strong>ce della strada)lett. s) (T.U.L.P.S.)Art. 8 Altre Attivita' vietateComma 1.lett. a) - c)da 25,82 a 206,58 51,65lett. b) - d) - e) da 12,91 a 108,46 25,82Comma 2. da 25,82 a 206,58 51,65Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitatoda 25,82 a 206,58 51,65Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.Commi 2. - 3. - 11. da 38,73 a 309,87 77,47Comma 10. da 64,56 a 464,81 129,11Comma 12. (Co<strong>di</strong>ce della Strada)Art. 10 RifiutiCommi 1. - 4. - 7.da 25,82 a 206,58 51,65Comma 2 da 12,91 a 108,46 25,82Comma 3. da 38,73 a 309,87 77,47Comma 7. parcheggiare (Co<strong>di</strong>ce della Strada)Art. 11 Sgombero neveCommi 1. - 3. - 4. - 7. - 8.da 25,82 a 206,58 51,65Comma 5. da 38,73 a 309,87 77,47Comma 2. da 64,56 a 464,81 129,11Art. 12 Manutenzione delle facciate <strong>di</strong>e<strong>di</strong>ficiArt. 13 Tende su facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficida 103,29 a 516,46 172,15da 64,56 a 387,34 129,11noeco 31


Art. 14 DivietiComma 1.da 12,91 a 108,46 25,82lett. c) - d) - e)lett. a ) da 25,82 a 206,58 51,65lett. b) da 38,73 a 309,87 77,47lett. a) da 64,56 a 464,81 129,11lett. c) con veicoli non a motorecon veicoli a motore a due ruotecon veicoli a motore a quattroruote o rimorchioda 12,91 a 108,46da 25,82 a 154,94da 51,65 a 309,87oltre alla sanzioneaccessoria dellarimozione d'ufficio acarico del trasgressore,ove questo non provvedapersonalmente e<strong>di</strong>mme<strong>di</strong>atamente.25,8251,65103,29Art. 15 Disposizioni sul verde privato (Co<strong>di</strong>ce della Strada)Comma 4. da 64,56 a 309,87 103,29Comma 5. da 103,29 a 516,46 172,15Art. 16 Disposizioni generali da 64,56 a 464,81 129,11Comma 1. (se l'occupazione non supera i2 mq.)Art. 17 Tipologia occupazioniComma 3.Art. 18 Occupazioni per manifestazioniComma 1.da 25,82 a 206,58 51,65da 64,56 a 464,81 129,11da 103,29 a 516,46 172,15Comma 5. da 38,73 a 309,87 77,47Comma 6. (quando espressamenteprevisto nell'autorizzazione)da 64,56 a 464,81 129,11Art. 19 Occupazioni con spettacoliviaggiantida 103,29 a 516,46 172,15Art. 20 Occupazioni con elementi <strong>di</strong>arredoCommi 1. - 2.Art. 21 Occupazioni con strutturepubblicitarieComma 4.5Art. 22 Occupazioni per lavori <strong>di</strong>pubblica utilitàComma 1.da 25,82 a 206,58 51,65(Co<strong>di</strong>ce della Strada)(Regolamento PubblicheAffissioni)Da 103,29 a 516,46 172,15Comma 3. (Co<strong>di</strong>ce della Strada)Comma 4. Da 64,56 a 464,81 129,11noeco 32


Art. 23 Occupazioni per traslochiComma 1.da 64,56 a 464,81 129,11Comma 3. da 12,91 a 108,46 25,82Art. 24 Occupazioni del soprassuolo (Regolamento PubblicheAffissioni)Art. 25 Occupazioni <strong>di</strong> altra naturada 64,56 a 464,81(qualora l'occupazione129,11Comma 1.non sia superiore ad 2mq. La sanzione e' ridottadel 50%)Comma 2. da 25,82 a 206,58 51,65Art. 26 Occupazioni per comizi eraccolta <strong>di</strong> firmeda 25,82 a 206,58 51,65Comma 3. da 38,73 a 309,87 77,47Titolo IV sez. 1 Disposizioni in materia<strong>di</strong> commercioArt 22 decreto legislativo114/98Art. 45 Esposizione dei prezziComma 1.Art. 46 Servizi igieniciComma 1.Art. 47 Occupazioni per esposizioniComma 1.da 64,56 a 464,81 129,11da 103,29 a 516,46 172,15da 64,56 a 464,81 129,11Comma 2. - 3. - 4. da 25,82 a 232,41 51,65Art. 48 Mestieri girovaghi(T.U.L.P.S.)Art. 50 Lavoro notturno da 103,29 a 516,46 172,15Art. 51 Spettacoli e trattenimentiCommi 1. e 2.da 64,56 a 387,34 129,11Comma 3. da 103,29 a 516,46 172,15Art. 52 Circoli privati da 64,56 a 387,34 129,11Art. 53 Abitazioni private da 25,82 a 206,58 51,65Art. 54 Strumenti musicali da 25,82 a 206,58 51,65Art. 55 Dispositivi acustici antifurtoComma 1.(Co<strong>di</strong>ce della Strada)Comma 2. da 64,56 a 464,81 129,11Art. 56 Tutela degli animali domesticiComma 1. - 2.(Art. 727 Co<strong>di</strong>ce Penale)Comma 3. da 25,82 a 206,58 51,65Comma 3. (se con veicolo a motore) da 64,56 a 464,81 129,11noeco 33


Art. 57 Protezione della fauna selvaticaComma 2.(Normativa specifica)Comma 3. da 38,73 a 309,87 77,47Art. 58 Divieti specificiComma 2.da 64,56 a 464,81 129,11Comma 2. (Art. 727 Co<strong>di</strong>ce Penale)Art. 59 Animali molesti60 Mantenimento dei caniComportamenti per i quali non e' stataespressamente in<strong>di</strong>cata una sanzione eche non costituiscono violazione <strong>di</strong> unanorma specialeda 25,82 a 206,58 51,65da 12,91 a 108,46 25,82noeco 34

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