Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese <strong>le</strong> <strong>di</strong>sposizioni <strong>le</strong>gislative, per reprimere,in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione del<strong>le</strong> donne.PARTE SECONDAArticolo 7Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la <strong>di</strong>scriminazione nei confrontidel<strong>le</strong> donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, incon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parità con gli uomini, il <strong>di</strong>ritto:a) <strong>di</strong> votare in <strong>tutte</strong> <strong>le</strong> e<strong>le</strong>zioni ed in tutti i referendum pubblici e <strong>di</strong> essere e<strong>le</strong>ggibili in tuttigli organi pubblicamente e<strong>le</strong>tti;b) <strong>di</strong> prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, <strong>di</strong>occupare gli impieghi pubblici e <strong>di</strong> esercitare <strong>tutte</strong> <strong>le</strong> funzioni pubbliche ad ogni livello <strong>di</strong>governo;c) <strong>di</strong> partecipare al<strong>le</strong> organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano dellavita pubblica e politica del paese.Articolo 8Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché <strong>le</strong> donne, in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> parità congli uomini e senza <strong>di</strong>scriminazione alcuna, abbiano la possibilità <strong>di</strong> rappresentare i lorogoverni a livello internaziona<strong>le</strong> e <strong>di</strong> partecipare ai lavori del<strong>le</strong> organizzazioni internazionali.Articolo 91. Gli Stati parti accordano al<strong>le</strong> donne <strong>di</strong>ritti uguali a quelli degli uomini in materia <strong>di</strong>acquisto, mutamento e conservazione della citta<strong>di</strong>nanza. In particolare, garantiscono che né ilmatrimonio con uno straniero, né il mutamento <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza del marito nel corso delmatrimonio possa influire automaticamente sulla citta<strong>di</strong>nanza della moglie, sia rendendolaapolide sia trasmettendo<strong>le</strong> la citta<strong>di</strong>nanza del marito.2. Gli Stati parti accordano alla donna <strong>di</strong>ritti uguali a quelli dell'uomo in merito allacitta<strong>di</strong>nanza dei loro figli.PARTE TERZAArticolo 10Gli Stati parti prendono <strong>tutte</strong> <strong>le</strong> misure adeguate per eliminare la <strong>di</strong>scriminazione neiconfronti del<strong>le</strong> donne al fine <strong>di</strong> assicurare loro gli stessi <strong>di</strong>ritti degli uomini per quantoconcerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:a) <strong>le</strong> medesime con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> orientamento professiona<strong>le</strong>, <strong>di</strong> accesso agli stu<strong>di</strong>, <strong>di</strong>acquisizione dei titoli negli istituti <strong>di</strong> insegnamento <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado, tanto nel<strong>le</strong> zonerurali che nel<strong>le</strong> zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamentoprescolastico, genera<strong>le</strong>, tecnico, professiona<strong>le</strong> e superiore, sia in ogni altro ambito <strong>di</strong>formazione professiona<strong>le</strong>;b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un persona<strong>le</strong> docente avente <strong>le</strong>qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;c) l'eliminazione <strong>di</strong> ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti ilivelli e <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi <strong>di</strong>educazione che tendano a realizzare ta<strong>le</strong> obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed iprogrammi scolastici ed adattando i meto<strong>di</strong> pedagogici in conformità;
d) <strong>le</strong> medesime possibilità nel campo della concessione <strong>di</strong> borse e altre sovvenzioni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;e) <strong>le</strong> medesime possibilità <strong>di</strong> accesso ai programmi <strong>di</strong> educazione permanente, compresi iprogrammi <strong>di</strong> alfabetizzazione per adulti e <strong>di</strong> alfabetizzazione funziona<strong>le</strong>, in particolare alloscopo <strong>di</strong> ridurre nel più breve tempo la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> livello <strong>di</strong> istruzione che oggi esiste trauomini e donne;f) la riduzione del tasso d'abbandono femmini<strong>le</strong> degli stu<strong>di</strong> e l'organizzazione <strong>di</strong> programmi<strong>di</strong> recupero per <strong>le</strong> bambine e <strong>le</strong> donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;g) <strong>le</strong> medesime possibilità <strong>di</strong> partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;h) l'accesso al<strong>le</strong> specifiche informazioni <strong>di</strong> carattere educativo tendenti a garantire la salute e<strong>di</strong>l benessere familiare, comprese <strong>le</strong> informazioni ed i consigli relativi alla pianificazionefamiliare.Articolo 111. Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine <strong>di</strong> eliminare la<strong>di</strong>scriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e <strong>di</strong> assicurare, sulla basedella parità tra uomo e donna, gli stessi <strong>di</strong>ritti, in particolare:a) il <strong>di</strong>ritto al lavoro, che è <strong>di</strong>ritto inalienabi<strong>le</strong> <strong>di</strong> ogni essere umano;b) il <strong>di</strong>ritto ad usufruire del<strong>le</strong> medesime opportunità <strong>di</strong> impiego, inclusa l'adozione deimedesimi criteri in materia <strong>di</strong> se<strong>le</strong>zione nel campo dell'impiego;c) il <strong>di</strong>ritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il <strong>di</strong>ritto alla promozione, allastabilità dell'impiego ed a <strong>tutte</strong> <strong>le</strong> prestazioni e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, il <strong>di</strong>ritto alla formazioneprofessiona<strong>le</strong> ed all'aggiornamento professiona<strong>le</strong> e alla formazione permanente;d) il <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong> remunerazione, comprese <strong>le</strong> prestazioni, ed all'uguaglianza <strong>di</strong>trattamento per un lavoro <strong>di</strong> egua<strong>le</strong> valore, nonché il <strong>di</strong>ritto all'uguaglianza <strong>di</strong> trattamento nelcampo della valutazione della qualità del lavoro;e) il <strong>di</strong>ritto alla sicurezza socia<strong>le</strong> al<strong>le</strong> prestazioni <strong>di</strong> pensionamento, <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione, <strong>di</strong>malattia, <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà e <strong>di</strong> vecchiaia e per ogni altra per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> capacità lavorativa, nonché il<strong>di</strong>ritto al<strong>le</strong> ferie pagate;f) il <strong>di</strong>ritto alla tutela della salute ed alla sicurezza del<strong>le</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, inclusa la tuteladella funzione riproduttiva.2. Per prevenire la <strong>di</strong>scriminazione nei confronti del<strong>le</strong> donne a causa del loro matrimonio odella loro maternità e garantire il loro <strong>di</strong>ritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano aprendere misure appropriate tendenti a:a) proibire, sotto pena <strong>di</strong> sanzione, il licenziamento per causa <strong>di</strong> gravidanza o <strong>di</strong> congedo <strong>di</strong>maternità e la <strong>di</strong>scriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimonia<strong>le</strong>;b) istituire la concessione <strong>di</strong> conge<strong>di</strong> <strong>di</strong> maternità pagati o che <strong>di</strong>ano <strong>di</strong>ritto a prestazionisociali corrispondenti, con la garanzia <strong>di</strong> mantenimento dell'impiego precedente, dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>anzianità e dei vantaggi sociali;c) incoraggiare l'istituzione <strong>di</strong> servizi sociali <strong>di</strong> sostegno necessari affinché i genitori possanoconciliare i loro obblighi familiari con <strong>le</strong> responsabilità professionali e la partecipazione allavita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> asili-nido;d) assicurare una protezione specia<strong>le</strong> al<strong>le</strong> donne incinte per <strong>le</strong> quali è stato <strong>di</strong>mostrato che illavoro è nocivo.3. Le <strong>le</strong>ggi <strong>di</strong> tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno rivisteperio<strong>di</strong>camente in funzione del<strong>le</strong> conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte arevisione, abrogazione o rinnovo, a seconda del<strong>le</strong> necessità.Articolo 121. Gli Stati parti prenderanno <strong>tutte</strong> <strong>le</strong> misure adeguate per eliminare la <strong>di</strong>scriminazione neiconfronti del<strong>le</strong> donne nel campo del<strong>le</strong> cure sanitarie al fine <strong>di</strong> assicurare loro, in con<strong>di</strong>zione