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QUESITO - Ancl

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PAG. 4 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITIScioglimento anticipatocontratto, è possibileaddebitare parte dei mancatiguadagni senza copiadell'incarico professionale?a cura diPaola Diana OnderCoordinatrice Centro StudiNazionale <strong>Ancl</strong><strong>QUESITO</strong>Rientrando nella casistica dello scioglimento anticipato del contratto ai sensi dell'art. 17 D.M.15/7/92n.430, addebitare ad un cliente che disdetta l'incarico senza alcun preavviso l'80% dei mancati futuriguadagni è possibile anche senza il possesso di copia dell'incarico professionale?RISPOSTAEsperto:Rosario D’AponteLa problematica non è nuova e, purtroppo,una risposta positiva è ancora oggi rimessaalla valutazione discrezionale del giudice che,valutati gli atti probatori di causa, si convincadell’esistenza di fatto di un regime d abbonamentoannuale tra cliente e Consulente del Lavoro.La Tariffa professionale di cui al decretoD.M.15/7/92 n.430 richiamata nel quesito è,infatti, un criterio sussidiario alla volontà delleparti nella disciplina del compenso per prestazionirese nell’esercizio delle professioni intellettualicome regolato dal Capo II Libro V Titolo III delcodice civile agli art. 2229 e seguenti.Cosicché, se le parti si preoccupano di dare almandato professionale la forma di una scritturaprivata, il suo contenuto blinderà i rapporti trale parti senza alcuna necessità di ricorrere allaTariffa.Vero è che le parti potrebbero esplicitamenterichiamare l’applicazione della Tariffaprofessionale.In questo caso, facendo tesoro del deliberatodella Corte di Cassazione sentenza n.11848/2002, le parti faranno bene a definireesplicitamente che trattasi di contratto inregime di abbonamento (qualunque siala durata) o, in alternativa, esplicitamenterichiamare l’applicazione dell’art. 17 della Tariffaprofessionale.Nella pratica accade, invece, frequentemente,che l’incarico professionale al Consulente vengadato oralmente.In questi casi, ovviamente, le dichiarazioni diparte dell’esistenza di un regime di abbonamentosono irrilevanti, cosi come non assurgono aprova la ripetitività delle prestazioni rese dalConsulente anche per un periodo lungo di anni.Pertanto, come si diceva innanzi il Giudice,in mancanza di atti e documenti prodotti incausa dal Consulente, non potrà che optare perl’applicazione della regola generale d cui all’art.2237 cod.civ. che prevede la libera recedibilitàdel cliente dal contratto di lavoro autonomo.Nello stesso senso si è espresso il ConsiglioNazionale dell’Ordine con propria circolaren.784 del 20 novembre 2003.

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