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QUESITO - Ancl

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PAG. 5 - Edizione Speciale Quesiti - n. 31 - V del 2011QUESITILicenziamento, il periododi preavviso può corrisponderealla cassa integrazione?<strong>QUESITO</strong>Un azienda che sta usufruendo di CIGS per Crisi Aziendale ha provveduto ad attuare un programmadi adeguamento dell’organico che partendo da un numero di 18 dipendenti a gennaio 2010 hasubito le seguenti modifiche: a) Procedura di mobilità con licenziamento di 5 lavoratori a febbraio2010; b) Apertura pratica CIGS in data 27 febbraio 2010; c) Dimissioni volontarie di 3 lavoratori nelperiodo Marzo 2010 - Gennaio 2011 (pertanto i dipendenti in forza alla data odierna risultano menodi 15 anche come media dei sei mesi precedenti). La Cassa integrazione straordinaria cesserà il27/02/2011, e l’azienda necessita di una ulteriore riduzione del personale pari a 5 unità. Questi iquesiti: 1. L’azienda può notificare ai soggetti interessati la propria intenzione già in corso di CIGS,facendo decorrere il periodo di preavviso in costanza di erogazione della cassa integrazione?; 2. E'possibile notificare i suddetti licenziamenti senza seguire le procedure di mobilità ex art. 4 L.223/91considerando che il licenziamento si attuerebbe a cessazione della CIGS avvenuta e che la soglia di15 dipendenti è venuta meno?RISPOSTAEsperto:Giovanni CrucianiL’articolo 2118 del codice civile prevedeche ciascuno dei contraenti può recedere dalcontratto di lavoro a tempo indeterminato dando ilpreavviso nei tempi e nei modi previsti dalle normecorporative, secondo gli usi, secondo equità.Come è noto tutti i contratti collettivi determinano itempi per il recesso.Anche il contratto collettivo di riferimento, inquesto caso Metalmeccanici industria, prevedei tempi da rispettare a seconda del livello edell’anzianità.Il fatto che i lavoratori siano stati posti in cassaintegrazione straordinaria non esime il datoreche intenda risolvere il rapporto di lavoro dalcomunicare, nei tempi previsti, la necessità diprocedere al licenziamento.Bisogna però tenere presente che questoaspetto non è espressamente disciplinato dallanormativa come può essere la sospensionedel preavviso durante le ferie (art. 2109 c.c.) ocome della interruzione dei termini di preavvisodurante la malattia, per costante giurisprudenzadi Cassazione (v. Cass. 4915 del 16 luglio 1983).In assenza di specifiche previsioni normative,dobbiamo fare riferimento ai principali orientamentidella Suprema Corte di Cassazione che, con undoppio intervento, ha stabilito che l’assenza dallavoro nel caso di CIGS garantirebbe al lavoratorela possibilità di ricercare un’altra occupazione edil pagamento dell’indennità inps consentirebbel’esonero per l’azienda dal pagamentodell’indennità sostitutiva sebbene l’articolo 4 dellelegge 223/1991 preveda che l’azienda ha facoltàdi collocare in mobilità i lavoratori eccedenti “nelrispetto dei termini di preavviso” e ciò purché trala comunicazione di licenziamento ed il realizzarsidello stesso, siano rispettati i termini contrattualidi preavviso; inoltre sostiene ancora la SupremaCorte che non può pretendersi che i lavoratorilicenziati siano temporaneamente restituitialle loro mansioni al solo fine di consentire ildecorso dei termini di preavviso essendo una

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