La polizia commerciale e il controllo agli esercizi pubblici
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Decreto semplificazione. Gli accessi D.L.13 maggio 2011, n. 70, avente ad oggetto“SEMESTRE EUROPEO – PRIME DISPOSIZIONIURGENTI PER L’ECONOMIA”entrato in vigore dal 14/5/2011, convertito conmodifiche <strong>il</strong> legge 12 luglio 2011, n. 106 prevede: l’art. 7 “Semplificazione fiscale” ha r<strong>il</strong>evanzanotevole sulle attività istituzionali degli operatori di<strong>polizia</strong> amministrativa e in particolare sui controlliamministrativi14/10/2011 wm 2
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 1 lettera a) obiettivo: ridurre <strong>il</strong> peso della burocrazia che gravasulle imprese e più in generale sui contribuenti per raggiungere questo obiettivo alla disciplinavigente sono apportate modificazioni così articolate:a) <strong>il</strong> <strong>controllo</strong> amministrativo in forma d'accesso daparte di qualsiasi autorità competente: deve essere unificato può essere operato al massimo con cadenzasemestrale non può durare più di quindici giorni sono esclusi i casi straordinari di controlli per salute,giustizia ed emergenza14/10/2011 wm 3
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 1 lettera a) Gli atti compiuti inviolazione delle nuovedisposizioni costituiscono,per i dipendenti <strong>pubblici</strong><strong>il</strong>lecito disciplinare14/10/2011 wm 4
Decreto semplificazione. Gli accessiL’ambito applicazione Le imprese, <strong>il</strong> cui accesso è limitato eregolato dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011,sono quelle indicate dall’art. 2 dell’allegatoalla Raccomandazione 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, recante"Raccomandazione della Commissionerelativa alla definizione dellemicroimprese, piccole e medie imprese”14/10/2011 wm 5
Decreto semplificazione. Gli accessiL’ambito applicazione1. <strong>La</strong> categoria delle microimprese delle piccole impresee delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese cheoccupano meno di 250 persone, <strong>il</strong> cui fatturato annuonon supera i 50 m<strong>il</strong>ioni di EUR oppure <strong>il</strong> cui totale dib<strong>il</strong>ancio annuo non supera i 43 m<strong>il</strong>ioni di EUR.2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresaun'impresa che occupa meno di 50 persone e realizzaun fatturato annuo o un totale di b<strong>il</strong>ancio annuo nonsuperiori a 10 m<strong>il</strong>ioni di EUR.3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresaun'impresa che occupa meno di 10 persone e realizzaun fatturato annuo oppure un totale di b<strong>il</strong>ancio annuonon superiori a 2 m<strong>il</strong>ioni di EUR14/10/2011 wm 6
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 2 Al fine di ridurre al massimo la possib<strong>il</strong>e turbativa nell'<strong>esercizi</strong>odelle attività delle imprese; evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di <strong>controllo</strong> neiriguardi di tali imprese; assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimentie la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa gli accessi dovuti a controlli di naturaamministrativa devono essereoggetto di programmazione da partedegli enti competenti e dicoordinamento tra i vari soggettiinteressati14/10/2011 wm 7
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 2 la programmazione deve essere effettuata con le seguenti modalità: a livello statale, con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze, sono disciplinati modalità e termini idoneia garantire una concreta programmazione dei controlli inmateria fiscale e contributiva a livello substatale, gli accessi presso i locali delleimprese disposti dalle amministrazioni locali, ivicomprese le Forze di Polizia locali comunquedenominate e le aziende ed agenzie regionali e localicomunque denominate, devono essere oggetto diprogrammazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune,che può avvalersi delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura competenti per territorio14/10/2011 wm 8
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 2 Il coordinamento degli accessi era stato affidato dalD.L. 70/2011 prima della conversione, allo Sportellounico per le attività produttive (SUAP) con la legge di conversione 106/2011 la competenzaad effettuare la programmazione viene assegnata alComuneIl comune, se non delega la CCIIAA, nell’ambito dellapropria autonomia gestionale, deve individuare <strong>il</strong>dirigente che deve effettuare la programmazione14/10/2011 wm 9
Decreto semplificazione. Gli accessiPer quanto concerne l’organizzazione comunale èda ritenersi che la programmazione debba essereassegnata al dirigente o responsab<strong>il</strong>e/comandantedella Polizia Municipale e non possa essereindividuata in capo ad altro dirigente oresponsab<strong>il</strong>e amministrativo del comune, poichéin tale ipotesi si creerebbe una sorta di dipendenzagerarchico-funzionale del dirigente Comandantedella Polizia Municipale da altro dirigenteamministrativo contraria alla legge quadro dellaP.M. L. 65/1986 e dalla L.R. FVG 9/200914/10/2011 wm 10
Decreto semplificazione. Gli accessi Art.7 comma 2 Alcune regole generali per impostare laprogrammazione sono determinate dallo stesso art.7 delD.L. 70/2011: gli accessi sono svolti nell'osservanza del principiodella contestualità e della non ripetizione per periodidi tempo inferiori al semestre gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottatiin violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3)costituiscono, per i dipendenti <strong>pubblici</strong> che li hannoadottati, <strong>il</strong>lecito disciplinare14/10/2011 wm 11
Decreto semplificazione. Gli accessiAttenzione,gli accessi dovuti a controlli di naturaamministrativadevono essere oggetto di programmazione daparte dei singoli enti competentie di coordinamento tra i vari soggetti interessati,a livello substatale dal Comune a livello statale lodefinirà un D.M. Ministero dell’Economia efinanze di concerto con quello del<strong>La</strong>voro ePolitiche sociali14/10/2011 wm 12
Decreto semplificazione. Gli accessiDecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con <strong>il</strong>Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantireuna concreta programmazione dei controlli in materia fiscale econtributiva, nonché <strong>il</strong> piu' efficace coordinamento dei conseguentiaccessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenziefiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politichesociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, <strong>il</strong>massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra lecitate Amministrazioni. Con <strong>il</strong> medesimo decreto e' altresi' assicuratoche, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioniinforma preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche,fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti ut<strong>il</strong>i ai finidelle attivita' di <strong>controllo</strong> di rispettiva competenza. Gli appartenenti alCorpo della Guardia di finanza, per quanto possib<strong>il</strong>e, eseguono gliaccessi in borghese14/10/2011 wm 13
Decreto semplificazione. Gli accessiquesti limiti di accesso non si applicano (comma 5)aicontrolli ed <strong>agli</strong> accessi in materia: repressione dei reati tutela della salute tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alD.lgs. 81/2008, n. 81 tutela dell'igiene pubblica tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e dellasicurezza pubblica. non si applicano altresì ai controlli decisi conprovvedimento adeguatamente motivato per ragioni dinecessità ed urgenza14/10/2011 wm 14
Decreto semplificazione. Gli accessiIn attesa di circolari ma, soprattutto, di giurisprudenza in materia sipotrebbe ipotizzare che siano sottratti alla programmazione,coordinamento e stacco temporale di sei mesi: negli accessi in materia di tutela della salute, siano intesi anchegli accessi effettuati per <strong>il</strong> <strong>controllo</strong> dell’inquinamento acustico negli accessi in materia di tutela della pubblica incolumità,dell’ordine e della sicurezza pubblica debbano intendersicompresi: gli accessi in tutti i locali e i luoghi autorizzati anche con licenzadi <strong>polizia</strong> r<strong>il</strong>asciata ai sensi del T.U.L.P.S., secondo lecompetenze assegnate ai comuni dall’art.19 del D.P.R. n.616/1977 e dal D.lgs. n. 112/1998 e, qui in Regione, con LR29/2005;gli accessi in tutti i locali e i luoghi autorizzati alla vendita e allasomministrazione di bevande alcoliche per <strong>il</strong> <strong>controllo</strong> dellanormativa vigente in materia14/10/2011 wm 15
COMUNE DI MONFALCONECORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUfficio Polizia Amministrativa via F.lli Rosselli n.17 tel. 0481/411670 - fax 0481/45390 VERBALE DI ISPEZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO (art. 13 della L. 24/11/1981, n. 689) L’anno ……………… addì ………….. del mese di …………………….…………………., alle ore ……………… in località……………………………………….………………………………, i sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.M.……………………………..………………………………………………………………………….……, appartenenti alComando in intestazione, hanno eseguito un sopralluogo presso l’<strong>esercizi</strong>o pubblico all’insegna…………………………………………..………… ubicato in …….…….………………………………….. n. ………. Durantel’ispezione, eseguita alla presenza del Sig. …..………………………………………….…………………. nat….. a………………………………………………………………………….…………..……………………………. <strong>il</strong> ……………………e residente a ………………………………...……………………………………………………. in via/piazza………………………………………………………………………………………………………………. identificat….. tramite <strong>il</strong>seguente documento: …………………….…………………………………….…………….. n. ………………………………..r<strong>il</strong>asciato da …….…………....…………………………... in data …………...…… in qualità di……………………..……………………………………………….., così come dallo stesso dichiarato, hanno accertatoquanto segue: TITOLARE DELL’ATTIVITA’: Cognome e Nome ............................................................................................................................................. nat….. a………………………………………………………………………….…………..……………………………. <strong>il</strong> ……………………e residente a ………………………………...……………………………………………………. in via/piazza………………………………………………………………………………………………………………. identificat….. tramite <strong>il</strong>seguente documento: …………………….…………………………………….…………….. n. ……………………..………...r<strong>il</strong>asciato da …….……..……………..…………………... in data ………….......…14/10/2011 wm 16
LEGALE RAPPRESENTANTECognome e Nome………………………………………………………………………………………………………. nat….. a………………………………………………………………………….…………..……………………………. <strong>il</strong> …………………… e residente a………………………………...……………………………………………………. in via/piazza………………………………………………………………………………………………………………. identificat….. tramite <strong>il</strong> seguente documento:…………………….…………………………………….…………….. n.…………………………….….. r<strong>il</strong>asciato da …….……..……….…………………….…... indata …….……....…TITOLI ESIBITI ∏ autorizzazione amministrativa tipo ………………………..…… n.……………………………………………….. r<strong>il</strong>asciata <strong>il</strong> ………………………………… da………………………………………………………..…………………∏ denuncia di inizio attività per subingresso prot. n. …………………….….…….…… dd.…….…………………∏ autorizzazione sanitaria n. ………………………………………….…………dd.………………....………………∏ d.i.a. sanitaria notificata al Dipartimento dell’A.S.S. di…………………………………………….……………… n..………………………………………………………………………………….... dd. ……14/10/2011 wm 17
TITOLI/CARTELLI ESPOSTI IN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO- Autorizzazione amministrativa o denuncia di inizio attività per subingresso, aisensi dell’art. 180 del Reg. Esecuz. del T.U.L.P.S. ∏ SI ∏ NO- Tariffa dei prezzi: i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbonoessere resi noti al pubblico ed alla clientela mediante appositi prospettiinformativi esposti all’interno ed all’esterno dei locali con modalità fac<strong>il</strong>mentecomprensib<strong>il</strong>i, anche per quanto concerne le voci aggiuntive (art. 78, comma 1della L.R. 29/05); ∏ SI ∏ NO - Listino prezzi per <strong>il</strong> servizio al tavolo (art. 78, comma 2 della L.R. 29/05) ∏ SI ∏ NO- Cartello dei prezzi dei prodotti esposti per la vendita al dett<strong>agli</strong>o ovunquecollocati (art. 32, comma 1 della L.R. 29/05) ∏ SI ∏ NO14/10/2011 wm 18
- Riproduzione a stampa dell’art. 101 del T.U.L.P.S. e degli artt. 176,181 e 186 del relativoReg. Esecuz. (norme di prevenzione sull’alcolismo) ∏ SI ∏ NO- Cartello dell’orario di apertura praticato e della giornata di chiusura all’interno eall’esterno dei locali (art. 74 della L.R. 29/05) dalle ore ………. alle ore ………. e dalle ore………. alle ore ………. chiuso <strong>il</strong> ………………. ∏ SI ∏ NO- Per i prodotti alimentari e le bevande venduti sfusi indicazione degli ingredienti elencati inordine decrescente di quantità riferita a peso o volume (art. 8, comma 2 e 3 della L.283/62) ∏ SI ∏ NO- Per i prodotti alimentari e le bevande confezionate indicazione a caratteri leggib<strong>il</strong>i edindeleb<strong>il</strong>i sulla confezione o su etichette appostevi della denominazione del prodotto, delnome o ragione sociale o marchio depositato, sede impresa produttrice o stab<strong>il</strong>imento,elencazione ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso ovolume e quantitativo netto in peso o volume (art. 8, comma 1 e 2 della L. 283/62) ∏ SI ∏ NO- Tabella dei giochi proibiti (giochi d’azzardo e quelli vietati) ai sensi dell’art. 110, comma1 del T.U.L.P.S. ∏ SI ∏ NO14/10/2011 wm 19
Al momento dell’ispezione si accertava inoltre che:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Al Sig. ………………………presente all’ispezione:□ non è stata r<strong>il</strong>evata alcuna violazione;□ è stato fatto presente che, al fine di consentire una approfondita valutazione dei fattir<strong>il</strong>evati, i verbalizzanti si riservano di contestare eventuali violazioni, dopo aver esaminatola documentazione relativa al sopralluogo ed ai documenti in possesso della pubblicaamministrazione;□ sono state verbalmente enunciate le seguenti violazioni:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………per le quali verranno successivamente notificati appositi verbali di accertata violazioneamministrativa.14/10/2011 wm 20
DICHIARAZIONI DELL’INTERVENUTO INMERITO ALLE OPERAZIONI SVOLTE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Di quanto sopra viene redatto <strong>il</strong> presente verbaleche previa lettura e conferma viene sottoscrittodall’intervenuto e dai verbalizzanti. L’intervenuto I verbalizzanti14/10/2011 wm 21
Verifiche dipendenti collaboratoriFino al 2008 era possib<strong>il</strong>e verificare direttamente presso l’attività <strong>il</strong>c.d. registro matricole per appurare l’eventuale impiego di personalenon regolarmente iscritto.Il Decreto 9 luglio 2008 con cui <strong>il</strong> Ministero del <strong>La</strong>voro ha datoattuazione alle disposizioni dell'articolo 39, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. manovrad'estate) in merito all'Istituzione del libro unico del lavoro edabolizione immediata di libro matricola e registro d'impresa.Il libro unico del lavoro dovrà essere conservato presso la sede legaledel datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulentidel lavoro o degli altri professionisti ab<strong>il</strong>itati (<strong>il</strong> datore di lavoro ètenuto a custodirlo - nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 - per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione).In caso di verifiche sarà inoltre possib<strong>il</strong>e esibire <strong>il</strong> libro unico anchetramite fax o ema<strong>il</strong>14/10/2011 wm 22
Verifiche dipendenti collaboratori<strong>La</strong> mancata istituzione del LUL o la messa in uso del LUL senzarispettare le modalità di tenuta previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 9luglio 2008 è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad €2.500.Nel caso in cui l'adempimento avvenga entro <strong>il</strong> termine assegnato, <strong>il</strong>datore di lavoro è ammesso al pagamento della sanzioneamministrativa in misura minima pari ad € 500;Nel caso in cui l'adempimento NON avvenga entro <strong>il</strong> termineassegnato, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 al datore di lavoro ènotificato un <strong>il</strong>lecito amministrativo dell'importo pari ad € 833,33.L'omessa esibizione, da parte del datore di lavoro, <strong>agli</strong> organi divig<strong>il</strong>anza del LUL è punita con la sanzione amministrativa da € 200ad € 2.000. sanzione in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/81 = € 400.14/10/2011 wm 23
Pubblici <strong>esercizi</strong>L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti ebevande è una attività di natura <strong>commerciale</strong> tutelatadall’art. 41 della Costituzione:“L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con la ut<strong>il</strong>itàsociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana.<strong>La</strong> legge determina i programmi e i controlliopportuni perché l'attività economica pubblica eprivata possa essere indirizzata e coordinata afini sociali”14/10/2011 wm 24
Pubblici <strong>esercizi</strong>Il legislatore ha sempre ritenuto che l’attività dei PEcomportasse delle peculiarità che andavano disciplinate: con la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 n. 2248,All. B l’apertura di alberghi, trattorie, osterie, caffè, salepubbliche per bigliardi è stata sottoposta a licenza di pubblicasicurezza.<strong>La</strong> disciplina fu conservata nei successivi testi unici di pubblicasicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 e 6 novembre 1926 n.1848.14/10/2011 wm 25
DefinizionePer <strong>esercizi</strong> di somministrazione di alimenti ebevande si intendono quegli <strong>esercizi</strong> dove i prodottivengono venduti per poter essere consumati sulposto nei locali dell’<strong>esercizi</strong>o o in una superficieaperta al pubblico e adeguatamente attrezzata.<strong>La</strong> disciplina di questi <strong>esercizi</strong> è contenuta: nell’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773;nella legge 25 agosto 1991 n. 287 che ha aggiornatola normativa sull’insediamento e sull’attività deiPubblici Esercizi di somministrazione; nella nostra Regione, dalla L.R. n. 29/2005.14/10/2011 wm 26
T.U.L.P.S. e Regolamento L’art.86 del R.D.18 Giugno 1931 n. 773: Non possono esercitarsi senza licenza delComune, alberghi, locande, pensioni,trattorie, osterie, caffè o altri <strong>esercizi</strong> in cui sivendono al minuto o si consumano vino,birra, liquori od altre bevande anche nonalcoliche. <strong>La</strong> licenza è necessaria anche perlo spaccio al minuto o <strong>il</strong> consumo divino…..presso enti collettivi o circoli privati diqualunque specie,anche se la vendita o <strong>il</strong>consumo siano limitati ai soli soci.14/10/2011 wm 27
T.U.L.P.S. e RegolamentoAl paragrafo 15, articoli 152 e seguenti, <strong>il</strong>Regolamento di esecuzione del TULPS tratta gli<strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong>:L’art. 152 prevede che la domanda per lalicenza di uno degli <strong>esercizi</strong> indicati nell’articolo86 della legge deve contenere le indicazionirelative alla natura e all’ubicazione dell’<strong>esercizi</strong>oe dell’insegna.L’art. 153 prevede che la licenza può essererifiutata o revocata per ragioni d’igiene o quandola località o la casa non si prestino ad essereconvenientemente sorvegliate.14/10/2011 wm 28
T.U.L.P.S. e RegolamentoL’art. 176: non si considera vendita al minuto dibevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusisecondo le consuetudini commerciali e da trasportarsifuori del locale di vendita, purché la quantità contenutanei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per lebevande alcoliche di cui all’art.89 della legge ed a litri0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche èconsiderata vendita al minuto esclusivamente quellacongiunta al consumo.L’art. 177: si considerano bevande alcoliche quelleaventi un contenuto in alcol superiore al 21% delvolume ma anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante d<strong>il</strong>uizione e miscela all’attodella vendita al minuto.14/10/2011 wm 29
T.U.L.P.S. e RegolamentoL’art. 180 dispone che i <strong>pubblici</strong> esercenti devonotenere esposte nel locale dell’<strong>esercizi</strong>o , in luogovisib<strong>il</strong>e al pubblico, la Licenza e l’Autorizzazione ela Tariffa dei prezzi (sui prezzi vi è disciplina erelativa sanzione anche nella L.R. 29/2005).L’art. 185: gli esercenti hanno l’obbligo di tenereaccesa una luce alla porta principaledell’<strong>esercizi</strong>o, dall’imbrunire alla chiusura.Sanzioni 221bis PMR 309,87€ autorità: Prefetto14/10/2011 wm 30
T.U.L.P.S. e RegolamentoL’art. 186: con la chiusura del <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>all’ora stab<strong>il</strong>ita deve cessare ogni servizio osomministrazione <strong>agli</strong> avventori ed effettuarsi losgombero del locale. Art. 75 LR 29/2005(Permanenza della clientela): 1. I clienti non possono accedere all'<strong>esercizi</strong>o disomministrazione fuori dell'orario di apertura. Iltitolare può tuttavia consentire loro di trattenersi ne<strong>il</strong>ocali fino a un massimo di un'ora dopo la chiusura.14/10/2011 wm 31
T.U.L.P.S. e RegolamentoL’art. 194 specifica che nei <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> nonsono permessi i giuochi a meno che non siastata r<strong>il</strong>asciata apposita autorizzazione;L’art. 195 che la tabella dei giochi proibiti,prescritta dall’art. 110 della legge, deve esseretenuta esposta in luogo visib<strong>il</strong>e nell’<strong>esercizi</strong>o.<strong>La</strong> vidimazione è effettuata dal Sindaco o suodelegato, in ottemperanza <strong>agli</strong> elenchi dei giochivietati , oltre a quelli d’azzardo, stab<strong>il</strong>iti dalQuestore o se si tratta di giochi in uso in tutto loStato, dal Ministero degli Interni.14/10/2011 wm 32
Legge 287/1991L’art. 5 della legge 25 Agosto 1991 n. 287, tuttora vigente incampo nazionale ma in via di progressiva sostituzione dalle varienormative regionali, individua nei seguenti quattro tipi, gli<strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong> della somministrazione di alimenti e bevande:TIPO A DELLA RISTORAZIONE: per la somministrazioneal pubblico di pasti e in concomitanza con questi bevandealcoliche aventi anche contenuto superiore al 21% delvolume. Rientrano in questa tipologia: RISTORANTI; OSTERIE; TRATTORIE; PIZZERIE;BIRRERIE; TAVOLE CALDE;In questi locali principalmente si somministrano alimenti ein via secondaria bevande.14/10/2011 wm 33
Legge 287/1991 TIPO B DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI: Bevande analcoliche ed alcoliche aventi qualsiasigradazione alcolica; <strong>La</strong>tte; Dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; Prodotti di gastronomia. Rientrano in questa tipologia: Bar; Caffè; Gelaterie; Cantine ( locale sotterraneo ove sicustodisce ,si mesce e si vende <strong>il</strong> vino ); Bettole (lataverna o la bassa osteria dove si somministra da bere eda mangiare ); Spacci di bevande analcoliche; Pasticcerie(oltre alla paste possono somministrare gelati, caffè ebevande alcoliche).14/10/2011 wm 34
Legge 287/1991 TIPO B I Caffè ed i Bar provvedono, in via principale,alla somministrazione di bevande alcoliche edanalcoliche, con esclusione dellasomministrazione di alimenti, ma compresidolciumi,generi di pasticceria e gelateria e diprodotti di gastronomia (prodotti precotti e soloscaldati senza manipolazione). Con la denominazione gelateria s’intendel’<strong>esercizi</strong>o pubblico in cui si vendono e siconsumano gelati ed altre bevande analcoliche.14/10/2011 wm 35
Legge 287/1991Vendita di gelati: negli <strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong> per la somministrazione al pubblico dialimenti ( ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie) lavendita di gelati confezionati o confezionati al momento per <strong>il</strong>consumo sul posto, è consentita in base alla sola licenza di 86T.U.L.P.S. Che negli <strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong> per la somministrazione al pubblicodi bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie) la vendita di gelati,confezionati o meno, è consentita tanto per <strong>il</strong> consumo sul posto,quanto per asporto, anche in questo caso in base alla solalicenza di P.S. Che negli <strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong> non autorizzati a quanto sopra igelati confezionati possono essere venduti per asporto solo se <strong>il</strong>titolare sia in possesso dell’autorizzazione per l’<strong>esercizi</strong>o delcommercio di prodotti alimentari oppure se trattasi di gelateriaartigiana.14/10/2011 wm 36
Legge 287/1991TIPO C DELLA SOMMINISTRAZIONE DIALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATACONGIUNTAMENTE ALL’ATTIVITA’ DIINTRATTENIMENTO E SVAGO:Rientrano in questa tipologia: Sale da ballo, Sale da gioco; Locali Notturni; Stab<strong>il</strong>imenti balneari; Esercizi sim<strong>il</strong>ari14/10/2011 wm 37
Legge 287/1991TIPO C DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI EBEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE ALL’ATTIVITA’DI INTRATTENIMENTO E SVAGO:<strong>La</strong> condizione per effettuare questo tipo di somministrazione èche sia prevalente l’attività di trattenimento e di svago.Queste autorizzazioni quando vengono r<strong>il</strong>asciate per impiantisportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggianteinstallati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fierepaesane ovvero in occasione di manifestazioni sportive omusicali all’aperto, devono escludere la somministrazione dibevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% delvolume.Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente edeccezionalmente estendere tale divieto alle bevande concontenuto alcolico inferiore al 21% del volume.14/10/2011 wm 38
Legge 287/1991TIPO D DELLA SOMMINISTRAZIONE DIBEVANDE ESCLUSIVAMENTEANALCOLICHE.In questi <strong>esercizi</strong> si possono vendere esomministrare bevande analcoliche di tutti i tipi,<strong>il</strong> latte, i dolciumi, compreso i generi dipasticceria e gelateria e i prodotti digastronomia, quindi anche caffè in tazza, latte,gelati, bibite etc.).14/10/2011 wm 39
Legge 287/1991Il legislatore della Legge n. 287 del1991 non ha dichiarato espressamenteche <strong>agli</strong> <strong>esercizi</strong> di somministrazionenon si applicano l’art. 86 e le altredisposizioni del T.U.L.P.S., lasciandospazio a discordanti interpretazioni deiMinisteri competenti (Interni ed Attivitàproduttive).14/10/2011 wm 40
Polizia amministrativa e pubblica sicurezzaCon la legge 382/75 è stata attuata un’ampia delega di funzioniamministrative a regioni ed enti locali, riservando allo Statosoltanto le funzioni direttamente coinvolgenti interessi nazionali oaventi r<strong>il</strong>ievo internazionale.Con l'art. 19, 1° comma del decreto 616/77 sono state attribuiteai Comuni funzioni amministrative in 18 materie del TULPS.Tra queste la competenza al r<strong>il</strong>ascio della licenza prevista dall’art.86 del TULPS per l’apertura di una osteria, bar o comunquequalsiasi altro locale in cui si somministrano alcolici.Con <strong>il</strong> decreto 112/1998 ulteriore conferimento di funzioni ecompiti amministrativi, è stata disposta anche, all’art. 159, unafondamentale distinzione tra:le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla <strong>polizia</strong>amministrativa e le funzioni e i compiti amministrativi relativiall’ordine e sicurezza pubblica.14/10/2011 wm 41
Polizia amministrativa e pubblica sicurezza Art. 159 D.Lgs 112/98: "1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla <strong>polizia</strong>amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette adevitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggettigiuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative allematerie nelle quali vengono esercitate le competenze, anchedelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultinolesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzionedell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordinepubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3,lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernono le misurepreventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordinepubblico, inteso come <strong>il</strong> complesso dei beni giuridici fondamentalie degli interessi <strong>pubblici</strong> primari sui quali si regge l'ordinata eciv<strong>il</strong>e convivenza nella comunità nazionale, nonché allasicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni."14/10/2011 wm 42
Polizia amministrativa e pubblica sicurezzaIl Consiglio di Stato nel parere espresso sul regolamento diattuazione della legge 287/91 (mai emanato) ritiene chel’attività di somministrazione al pubblico di alimenti ebevande è soggetta a due specifiche discipline:la prima riconducib<strong>il</strong>e alla normativa di PS con la suaevoluzione a partire dal d.P.R. 616/1977 per giungere aldecreto legislativo 112/1997;la seconda ascrivib<strong>il</strong>e a normativa di diritto <strong>commerciale</strong>con riferimento alla prima legge di disciplina specifica delsettore, la L. 524/1971 e quella attualmente in vigore la L.287/1991.14/10/2011 wm 43
Polizia amministrativa e pubblica sicurezzaSoluzione definitiva: d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (regolamento perla semplificazione dei procedimenti per lo svolgimento di attivitàdisciplinate dal T.U.L.P.S.) che, modificando l’art. 152 del reg.esecuzione del T.U.L.P.S., prevede testualmente:"Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 della legge odall’art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altredisposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titoloautorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultimedisposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza dellecondizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai finidel predetto art. 86 con l’osservanza delle disposizioni del Titolo I,Capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110della legge, nonché di quelle del presente regolamento nonincompatib<strong>il</strong>i con altre disposizioni che disciplinano specificatamentela materia".14/10/2011 wm 44
<strong>La</strong> riforma costituzionale<strong>La</strong> Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (modifica titolo V),ha indicato nell’art. 117 che la potestà legislativa è esercitatadallo Stato in via esclusiva nelle materie indicate, tra le quali ècompresa la lettera H relativa alla materia ordine pubblico esicurezza ad esclusione della <strong>polizia</strong> amministrativa locale.Lo stesso articolo 117 prevede che spetta alle regione la potestàlegislativa in riferimento ad ogni materia non espressamenteriservata alla legislazione dello Stato.L’art. 118 prevede che le funzioni amministrative sono attribuite aiComuni salvo che, per assicurarne l’<strong>esercizi</strong>o unitario,sianoconferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato.Comuni, Province e Città Metropolitane sono titolari di funzioniamministrative proprie e di quelle conferite con legge statale oregionale.14/10/2011 wm 45
Normativa regionalePer la nostra Regione, a statuto speciale,l’ambito <strong>commerciale</strong> era già dicompetenza esclusiva regionale ai sensidello Statuto.Per quanto concerne i <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>, <strong>il</strong>legislatore regionale, di fatto, recepìunicamente la 287 nel territorio regionalefino all’entrata in vigore della L.R. 29/2005.14/10/2011 wm 46
L.R. 29/2005 <strong>La</strong> legge regionale n. 29 del 2005disciplina: <strong>il</strong> commercio in sede fissa; Il commercio su aree pubbliche; Il commercio della stampa; <strong>La</strong> somministrazione di alimenti ebevande.14/10/2011 wm 47
TITOLO VSOMMINISTRAZIONE DIALIMENTI E BEVANDECAPO IDisciplina dell’attività disomministrazione dialimenti e bevande14/10/2011 wm 48
L.R. 29/2005Abroga L.R. 13/92: questa legge disponevanorme per la prima applicazione della leggen.287/91, in conformità a quanto dispostol’art.1, comma 4 di detta legge che recita: “Ledisposizioni della presente legge si applicanonelle regioni a statuto speciale in quantocompatib<strong>il</strong>i con le norme dei rispettivi statuti”14/10/2011 wm 49
L.R. 29/2005Nelle more di una diversa interpretazioneregionale, si ritiene che la disposizionedell’art. 152 reg. es. TULPS trovi applicazioneanche per le attività di somministrazione dialimenti e bevande regolate nel territorio dellaregione FVG dalla L.R. 29/2005.14/10/2011 wm 50
§ 15 DEGLI ESERCIZI PUBBLICI Art. 152Fermo <strong>il</strong> disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, ladomanda per la licenza di uno degli <strong>esercizi</strong> indicati all'art. 86 dellaLegge deve contenere le indicazioni relative alla natura eall'ubicazione dell'<strong>esercizi</strong>o e all'insegna.Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della Leggeo dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altredisposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titoloautorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultimedisposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza dellecondizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai finidel predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I,capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110della Legge, nonche' di quelle del presente regolamento nonincompatib<strong>il</strong>i con altre disposizioni che disciplinano specificamentela materia".
Art. 65 (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per:a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la venditaper <strong>il</strong> consumo di tali prodotti nei locali dell’<strong>esercizi</strong>o o in superficiaperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’<strong>esercizi</strong>o,anche quando effettuata con distributori automatici;b) superficie aperta al pubblico: l’area a disposizionedell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al localee destinata all’<strong>esercizi</strong>o dell’attività di somministrazione dialimenti e bevande;c) somministrazione di alimenti e bevande in <strong>esercizi</strong> non apertial pubblico: l’attività svolta in luoghi dove l’accesso e’ riservato adeterminate persone;d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumentifinalizzati a consentire <strong>il</strong> consumo di alimenti e bevande;e) somministrazione nel domic<strong>il</strong>io del consumatore:l’organizzazione nel domic<strong>il</strong>io dello stesso di un servizio disomministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente alconsumatore, ai fam<strong>il</strong>iari e alle persone presenti;14/10/2011 wm 52
Art. 65 (Definizioni)f) sorvegliab<strong>il</strong>ità: <strong>il</strong> rispetto delle caratteristiche costruttivepreviste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564(Regolamento concernente i criteri di sorvegliab<strong>il</strong>ità de<strong>il</strong>ocali adibiti a <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> per la somministrazione dialimenti e bevande), e successive modifiche, differenziatea seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a unacerchia di persone;g) somministrazione stagionale: l’attività disomministrazione di alimenti e bevande svolta su areapubblica o privata per un periodo non inferiore a sessantagiorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;h) somministrazione temporanea: l’attività disomministrazione di alimenti e bevande svolta su areapubblica o privata per un periodo non superiore acinquantanove giorni.14/10/2011 wm 53
Art. 65 (Definizioni) <strong>La</strong> norma presuppone un necessariocollegamento funzionale fra “attrezzatura” e <strong>il</strong>“consumo sul posto” di alimenti e bevande, peraversi somministrazioneIn concreto – ut<strong>il</strong>izzo di tavolini, sedie, posaterie,tov<strong>agli</strong>oli, personale addetto ai clienti equant’altro occorra ai fini specifici del servizio adhoc al tavolo(nota Direz. Centr. Att. Produttive prot.n. 10612dd. 27.03.2006)14/10/2011 wm 54
Sorvegliab<strong>il</strong>ità L’art. 153 del TULPS, trattando dei <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>,prevede che la licenza può essere rifiutata o revocataper motivi d’igiene o quando la località o la casa non siprestino ad essere convenientemente sorvegliate. <strong>La</strong> legge 287/91 che disciplina le attività disomministrazione di alimenti e bevande ha demandatoper tali aspetti ai criteri espressi nel decreto 564/92. <strong>La</strong> 29/2005 del FVG, ha conservato tale impostazione. Pertanto la disciplina della sorvegliab<strong>il</strong>ità r<strong>il</strong>eva sotto dueaspetti: in riferimento all’art. 153 TULPS per i <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>in generale; in riferimento al DM 564/92 per gli <strong>esercizi</strong> dove sisvolge l’attività di somministrazione.14/10/2011 wm 55
Sorvegliab<strong>il</strong>itàA. Sorvegliab<strong>il</strong>ità esterna: Porte e accessi devono consentire l’accesso diretto dallapubblica via ( strada, piazza o altro luogo pubblico ) e nonpossono essere ut<strong>il</strong>izzati per accedere in abitazioni private; locali parzialmente interrati: gli accessi devono essereintegralmente visib<strong>il</strong>i dalla strada; locali ai piani superiori deve essere garantita la visib<strong>il</strong>itàesterna del locale, attraverso <strong>il</strong>luminazioni o segnali diindicazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie diaccesso o di uscita.E’ ammissib<strong>il</strong>e che per raggiungere l’ingresso del locale sidebba attraversare altri luoghi, anche privati (corridoi,giardini,), ma questi devono essere accessib<strong>il</strong>i a chiunquevoglia raggiungere <strong>il</strong> pubblico <strong>esercizi</strong>o in questione.14/10/2011 wm 56
Sorvegliab<strong>il</strong>itàA. Sorvegliab<strong>il</strong>ità esterna: vie di accesso: nessun impedimento deve essere frappostoall’ingresso o uscita del locale durante l’orario di aperturadell’<strong>esercizi</strong>o e la porta di accesso deve essere costruita in mododa consentirne sempre l’apertura dall’esterno.<strong>La</strong> norma non precisa che l’apertura deve essere dall’esternoverso l’interno, anzi per i locali di pubblico spettacolo le aperturedevono essere necessariamente in direzione opposta (dall’internoverso l’esterno ) per ragioni di sicurezza, mentre per gli altri localiciò è indifferente.Per i locali ai piani superiori è necessario <strong>il</strong> parere dell’Autoritàlocale di P.S.14/10/2011 wm 57
Sorvegliab<strong>il</strong>ità B. Sorvegliab<strong>il</strong>ità interna: <strong>La</strong> suddivisione interna dei locali / ad esclusione deiservizi igienici e dei vani non aperti al pubblico ) non puòessere chiusa da porte o grate munite di serrature o di altrisistemi di chiusura che non consentano un immediatoaccesso; Eventuali locali interni non aperti al pubblico devonoessere indicati al momento della richiestadell’autorizzazione per l’attività di somministrazione e nonpuò esserne impedito l’accesso <strong>agli</strong> agenti ed ufficiali diP.S.; L’ identificab<strong>il</strong>ità degli accessi ai vani internidell’<strong>esercizi</strong>o e le vie d’uscita deve essere assicuratamediante targhe o altre indicazioni, anche luminose;14/10/2011 wm 58
Sorvegliab<strong>il</strong>itàB. Sorvegliab<strong>il</strong>ità interna: Le comunicazioni interne tra i locali adibiti apubblico <strong>esercizi</strong>o ed i locali aventi diversadestinazione, esistenti alla data di entrata invigore del DM 564/92 devono essere chiuse achiave durante l’orario di apertura al pubblicodell’<strong>esercizi</strong>o e deve esserne impedito l’accesso achiunque (salvo i controlli di P.S.)14/10/2011 wm 59
Sorvegliab<strong>il</strong>itàMa … TAR Veneto Venezia Sez. III, Sent., 30-06-2009, n.2007 .. è vero che l'<strong>esercizi</strong>o di somministrazione di alimentie bevande della ricorrente dispone di un accessointerno all'attività alberghiera rispetto alla quale ècollegata, ma questo ulteriore accesso non puòessere assim<strong>il</strong>ato a quello di abitazione privata,trattandosi, come è pacifico, di accesso ad un pubblico<strong>esercizi</strong>o, soggetto anch'esso al rispetto dei requisiti disorvegliab<strong>il</strong>ità Ma quali sono i requisiti di sorvegliab<strong>il</strong>ità delle strutturericettive?14/10/2011 wm 60
Sorvegliab<strong>il</strong>ità<strong>La</strong> legge n. 135/2001 aveva disposto, all’art.11,che alle attività ricettive non si dovevanoapplicare le disposizioni previste dall’art.153del reg. del TULPS sulla sorvegliab<strong>il</strong>ità de<strong>il</strong>ocal<strong>il</strong>a legge 135/2001 è stata abrogata per effetto delD. Lgs. n. 79/2011 a far data dal 21 giugno scorsoe quindi ……torna vigente la sorvegliab<strong>il</strong>ità per leattività ricettive come prevista dal citato art.153reg. TULPS14/10/2011 wm 61
Esclusioni (art. 66)Negli <strong>esercizi</strong> annessi alle strutture ricettive,limitatamente alle persone alloggiate Negli agriturismo di cui alla L.R. 25/96 Agli enti <strong>pubblici</strong>, fondazioni, ONLUS,associazioni e soggetti promotori dimanifestazioni politiche, religiose, culturali esportive o nell’ambito delle funzioni o attivitàistituzionali esercitate nelle rispettive sedi14/10/2011 wm 62
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)1. Ai fini della determinazione del numero delle autorizzazionir<strong>il</strong>asciab<strong>il</strong>i in ciascun Comune, gli <strong>esercizi</strong> di somministrazionesono distinti in: a) <strong>esercizi</strong> per la somministrazione di alimenti e dibevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e diprodotti di gastronomia. Negli <strong>esercizi</strong> di tale tipologia noncostituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora ol’esecuzione di brani musicali, effettuata non in formaimprenditoriale e secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite dal regolamentocomunale; b) <strong>esercizi</strong> di intrattenimento e svago in cui tale attivitàviene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella disomministrazione di alimenti e bevande.2. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casiin cui la superficie ut<strong>il</strong>izzata per <strong>il</strong> suo svolgimento e’ almeno pari aitre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, idepositi, gli uffici e i servizi.3. Gli <strong>esercizi</strong> di cui al comma 1 possono somministrare alimenti ebevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, ne<strong>il</strong>imiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specificaautorizzazione sanitaria.14/10/2011 wm 63
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)due tipologie di <strong>esercizi</strong>:<strong>esercizi</strong> di somministrazione, ove la riproduzionesonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuatanon in forma imprenditoriale e secondo modalitàstab<strong>il</strong>ite dal regolamento comunale, non costituisceattività di intrattenimento<strong>esercizi</strong> di intrattenimento e svago in cui taleattività viene svolta in maniera prevalente,congiuntamente a quella di somministrazione dialimenti e bevande14/10/2011 wm 64
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>) Circolare del ministero delle finanze n. 165/E del 7settembre 2000, avente per oggetto la “riforma delladisciplina fiscale delle attività di intrattenimento e dispettacolo”che da una definizione degli spettacoli e deitrattenimenti <strong>pubblici</strong>: Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto dirappresentazione e comporta prevalentemente unapartecipazione passiva e lo spettatore assiste al fenomenoguardando l’evento così come gli viene rappresentato; Per intrattenimento invece, si deve intendere ciò che ècagione di divertimento e che implica la partecipazioneattiva all’evento.14/10/2011 wm 65
Intrattenimento<strong>La</strong> disciplina del Pubblici Spettacoli e dei Trattenimentiche si svolgono in luoghi <strong>pubblici</strong> (per luogo pubblicodeve intendersi un luogo dove chiunque può accederesenza alcuna limitazione, ne formalità da espletare ) oaperti ( per luogo aperto al pubblico deve intendersi unluogo ove si accede a determinate condizioni; esempiopagamento di un biglietto e a determinati orari ) o espostial pubblico è prevista dall’art. 68 del TULPS.<strong>La</strong> disciplina dei piccoli trattenimenti <strong>pubblici</strong> e deglispettacoli viaggianti è prevista dall’art. 69 del TULPS.Il trasferimento operato dall’art. 19 del DPR 616/77 hafatto venire meno l’importanza della distinzione tra questidue tipi di licenze (68 questore e 69 autorità locale P.S.).14/10/2011 wm 66
Intrattenimento L’<strong>esercizi</strong>o abusivo dell’attività di pubblico spettacolo è punitadall’art. 666 CP: sanzione amministrativa da € 258,00 a €1.549,00. <strong>La</strong> sanzione sale nel caso in cui la licenza ex art. 68 o69 sia stata negata, revocata o sospesa (da € 413,00 a €2478,00). SANZIONI ACCESSORIE: cessazione dell’attività svolta in difetto d<strong>il</strong>icenza. Se l’attività è svolta in locale per <strong>il</strong> quale è stata r<strong>il</strong>asciataautorizzazione o altro titolo ab<strong>il</strong>itativo all’<strong>esercizi</strong>o di diversa attività, nelcaso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dellocale per un periodo non superiore a sette giorni. ATTI DA REDIGERE: verbale di ispezione (art. 13, L. 689/81), verbaledi accertata violazione, comunicazione al Dirigente (o responsab<strong>il</strong>e)dell’ufficio comunale competente, ordinanza di cessazione dell’attività. Norma depenalizzata dall’art. 49 del D.L.vo nr. 507/99. PMR non ammesso14/10/2011 wm 67
IntrattenimentoSe la violazione riguarda invece le prescrizionidell’autorità a tutela della pubblica incolumità, lafattispecie assume r<strong>il</strong>evanza penale in baseall’art. 681 CP che punisce l’inottemperanza dellespecifiche prescrizioni impartite e indicate nellalicenza, ai sensi e con la procedura indicatadall’art. 80 del TULPS, a tutela della pubblicaincolumità.681 C.P. : “ chiunque apre o tiene aperti luoghi dipubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senzaavere osservato le prescrizioni dell’autorità atutela dell’incolumità pubblica, è punito conl’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda noninferiore ad euro 103,00.14/10/2011 wm 68
IntrattenimentoL’ut<strong>il</strong>izzo di un apparecchio televisivo, in linea di massima, è consentito,purché sia installato in un locale dove la clientela acceda perconsumare abitualmente e non sia previsto <strong>il</strong> pagamento di un bigliettodi ingresso ed una maggiorazione sulle consumazioni.Qualora, però, l’installazione di detto apparecchio comporti <strong>il</strong> r<strong>il</strong>asciodella licenza ex art. 69 – 68 del T.U.L.P.S.,nell’ultimo caso, comeprevisto dalla Circolare del Ministero dell’Interno nr. 3469 del17/11/1998 è richiesta anche l’agib<strong>il</strong>ità del locale ex art. 80 delT.U.L.P.S.;Art. 68 T.U.L.P.S. in relazione all’Art. 124 c.1 del Reg. d’es. T.U.L.P.S.e Art. 666/1,3,4 C.P: Sanz. Amm.va da € 258,00 a € 1549,00.PMR non ammessoverbale di ispezione (art. 13, L. 689/81), verbale di accertata violazione,comunicazione al Dirigente (o responsab<strong>il</strong>e) dell’ufficio comunalecompetente, ordinanza di cessazione dell’attività14/10/2011 wm 69
Intrattenimento<strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio delle licenze previste d<strong>agli</strong> artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. èsubordinato al nulla osta di agib<strong>il</strong>ità previsto dall’art. 80 delT.U.L.P.S. e d<strong>agli</strong> artt. 141, 141 bis e 142 del relativo regolamentodi esecuzione i quali prevedono, in tutti i casi, l’esame preventivodel progetto da parte della competente Commissione,appositamente costituita, seguito da un sopralluogo per la verificadella conformità dei locali a tutte le condizioni richieste, circasolidità, sicurezza, igiene, antinfortunistica, prevenzione incendi edinfortuni e per l’accertamento della conformità alle disposizionivigenti prescritte, per la sicurezza e l’incolumità pubblica, secondola capienza delle persone da ospitare nei locali.Devono essere, comunque rispettate le disposizioni del D.M.19/08/1996, relative all’esodo del pubblico, alla statica dellestrutture e all’esecuzione a regola d’arte degli eventuali impiantiinstallati, la cui idoneità, da esibire ad ogni <strong>controllo</strong>, dovrà essereaccertata e dichiarata da tecnici ab<strong>il</strong>itati. Altresì, deve essereposseduto <strong>il</strong> certificato (r<strong>il</strong>asciato dal Comando provinciale deiVV.FF.) di prevenzioni incendi.14/10/2011 wm 70
c.d. Buttafuori <strong>La</strong> normativa è disciplinata dal combinato dei decreti 6ottobre 2009 (c.d. decreto 'Buttafuori' Maroni, previstodall'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009) e dal DM n.269 del 1 dicembre 2010 (entrato in vigore <strong>il</strong> 16 marzo2011). Il primo decreto (06 ottobre 2009) stab<strong>il</strong>isce che: - in ogni Prefettura è istituito l'elenco del personale addettoai servizi di <strong>controllo</strong> delle attività di intrattenimento e dispettacolo in luoghi aperti al pubblico o in <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>; - i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di<strong>controllo</strong> direttamente con proprio personale o avvalendosidi personale dipendente da istituti autorizzati a normadell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza.
c.d. ButtafuoriL’art. 134 del T.U.L.P.S. individua, subordinandoli allalicenza del Prefetto, gli istituiti di vig<strong>il</strong>anza e diinvestigazioni private, ed è proprio <strong>il</strong> secondo DM (269 del01 dicembre 2010) che disciplina <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio della licenzaprefettizia, consentendo in via esclusiva al titolare diistituto di viglianza o all'investigatore privato,l'espletamento, o meglio, la stipula di contratti finalizzati asvolgere attività previste da leggi speciali o decretiministeriali, caratterizzate dalla stab<strong>il</strong>e presenza dipersonale dipendente presso i locali del committente (art.2 comma 2 punto a, e art. 5 comma 1 punto a VI)
c.d. ButtafuoriEccetto <strong>il</strong> caso in cui <strong>il</strong> gestore di un locale pubblico intenda impiegareproprio personale, <strong>il</strong> contratto per l'ut<strong>il</strong>izzo dei 'buttafuori' può esserestipulato esclusivamente con i titolari di un istituto di vig<strong>il</strong>anza o diinvestigazioni private (muniti di specifica licenza).Saranno poi questi soggetti che, nello svolgimento in concretodell'attività richiesta, dovranno avvalersi unicamente di personale iscrittonel relativo elenco predisposto in ciascuna Prefettura.<strong>La</strong> semplice iscrizione nell'apposito elenco non consentirà di svolgerealcun servizio in mancanza di un contratto tra <strong>il</strong> proprietario o gestoredel locale e l'investigatore privato autorizzato o l'istituto di vig<strong>il</strong>anza.Sarà considerata <strong>esercizi</strong>o abusivo della professione e penalmentesanzionata, l'attività svolta da agenzie di servizi, di portierato,organizzatori di eventi, o altre attività sim<strong>il</strong>ari, se non in possesso dispecifica licenza prefettizia (investigazioni/vig<strong>il</strong>anza), ancorché siavvalessero di soggetti iscritti nell'elenco dei 'buttafuori'.L'art. 1, al comma 3, del decreto 'buttafuori' stab<strong>il</strong>isce che la domanda diiscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto a cura del gestore delleattività ovvero del titolare dell'istituto di investigazioni o di vig<strong>il</strong>anza.
c.d. ButtafuoriRequisiti richiesti per la relativa iscrizione:- età non inferiore a 18 anni;- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza diuso di alcool e stupefacenti, ...;- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, perdelitti non colposi;- non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure diprevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 dellalegge 13 dicembre 1989, n. 401;- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 apr<strong>il</strong>e1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;- diploma di scuola media inferiore;- superamento del corso di formazione (disciplinato dall'art. 3 delmedesimo decreto).
c.d. ButtafuoriInfine, sempre nel medesimo decreto, oltre all'indicazionedell'esplicito divieto dell'uso di armi ed all'obbligo dellariconoscib<strong>il</strong>ità del personale addetto ai compiti di <strong>controllo</strong>,vengono elencate (art. 5), le singole attività, con caratteredi tassatività, consentite al buttafuori:- a) controlli preliminari;- b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidi,verifiche, controlli sommari visivi, ...).Il periodo di sei mesi previsto per l'adeguamento ai nuovistandard, e per l'operatività del Decreto, è stato prorogatodal Ministro dell'Interno di altri sei mesi. <strong>La</strong> data definitiva,quindi, fissata per dare esecuzione alla nuova disciplina è <strong>il</strong>31 dicembre 2011
c.d. Buttafuori Decreto 30 giugno 2011Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente laregolamentazione dell'impiego del personale addettoai servizi di <strong>controllo</strong> delle attività di intrattenimento edi spettacolo in luoghi aperti al pubblicoIl personale che, alla data di entrata in vigore deldecreto, già svolgeva servizi di <strong>controllo</strong> delle attività diintrattenimento o di spettacolo può continuare aespletare la propria attività, con le modalità ed i limiti dicui <strong>agli</strong> articoli 4, 5, 6 del decreto, prima dell'iscrizionenel citato elenco e comunque fino al 31 dicembre 2011(prima 30 giugno)14/10/2011 wm 76
c.d. Buttafuori <strong>La</strong> proroga è concessa solo se entro <strong>il</strong> 31ottobre 2011 si siano verificate entrambe leseguenti condizioni: a) sia stata presentata al prefetto competentela relativa domanda di iscrizione nell'elenco b) abbia iniziato <strong>il</strong> corso di formazione di cuiall'art.3, ovvero venga documentata l'iniziativavolta alla frequenza del medesimo corso Vengono richiesti oltre ai requisiti previstidall’art.1, comma 4, del decreto, anche irequisiti dell’art.11 del TULPS14/10/2011 wm 77
c.d. Buttafuori Art. 11 - (art. 10 T.U. 1926)Salve le condizioni particolari stab<strong>il</strong>ite dalla legge nei singoli casi, leautorizzazioni di <strong>polizia</strong> debbono essere negate:1°a chi ha riportato una condanna a pena restrittiv a della libertàpersonale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenutola riab<strong>il</strong>itazione;2°a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di s icurezza personale oè stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di <strong>polizia</strong> possono essere negate a chi ha riportatocondanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordinepubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, oper furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o diestorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non puòprovare la sua buona condotta .Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella personaautorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle qualisono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono ovengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito <strong>il</strong>diniego della autorizzazione.14/10/2011 wm 78
c.d. Buttafuori DM 30 giugno 2011L'iscrizione nell'elenco istituito presso unaprefettura autorizza a svolgere le attività dicui all'art. 5 del decreto in tutto <strong>il</strong> territorionazionale, previa comunicazione, da partedei gestori delle attività, alle prefetture equesture delle altre province in cu<strong>il</strong>'addetto deve operare.14/10/2011 wm 79
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)Interessante aggancioesplicativo sulla definizione di“prevalenza” data dal commasecondo dell’articolo 67: laprevalenza si calcola sullasuperficie ut<strong>il</strong>izzata per lospettacolo che per essere taledovrà essere pari almeno aitre quarti della superficiecomplessiva.14/10/2011 wm 80
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)due tipologie di <strong>esercizi</strong> differenziati in basealla consistenza e prevalenza dell’attività diintrattenimento, ma di fatto la Regioneopta per la tipologia unicasomministrazione indifferentemente dialimenti e/o bevande, nei limiti deglispecifici requisiti igienico-sanitari e dellaprescritta autorizzazione sanitaria14/10/2011 wm 81
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)Con <strong>il</strong> regolamento CE 852/04 <strong>il</strong> processo disemplificazione sperimentato a livello<strong>commerciale</strong> si sposta anche nel settoredell’igiene degli alimenti.<strong>La</strong> procedura di notifica al DIP, con successivaregistrazione, chiude <strong>il</strong> capitolo delleautorizzazioni sanitarie che venivano r<strong>il</strong>asciatedai Comuni e dalle A.S.S.14/10/2011 wm 82
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>) Regolamento 852/2004• Art. 6 comma 2 … ogni operatore del settore alimentarenotifica all’opportuna autorità competente, secondo lemodalità prescritte dalla stessa, ciascuno stab<strong>il</strong>imentoposto sotto <strong>il</strong> suo <strong>controllo</strong> che esegua una qualsiasi dellefasi di produzione, trasformazione e distribuzione deialimenti ai fini della registrazione di tale stab<strong>il</strong>imento.Gli Operatori Settore Alimentare fanno altresì in modo chel’autorità competente disponga costantemente diinformazioni aggiornate sugli stab<strong>il</strong>imenti, notificandole,tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attivitànonché ogni chiusura di stab<strong>il</strong>imenti esistenti.14/10/2011 wm 83
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>)<strong>La</strong> notifica e la registrazione, secondo <strong>il</strong> regolamento852/2004, non è necessaria, o meglio, viene effettuatad’ufficio entro <strong>il</strong> 2009:– Per chi è già in possesso di un’autorizzazionesanitaria o di un nulla-osta sanitario per attivitàconnesse alla manipolazione degli alimentiLe disposizioni della Regione FVG sono improntate allalogica della semplificazione burocratica: la D.G.R. n.3160 inquadra la “notifica al D.I.P.” come una D.I.A. chepuò essere preventiva o contestuale all’avvio dell’attivitàalimentare<strong>La</strong> notifica andrà inoltrata direttamente all’ASS per laregistrazione e verrà inoltrata al Comune solo perconoscenza.14/10/2011 wm 84
Art. 67(Tipologia degli <strong>esercizi</strong>) Nella nostra Regione nel modello della DIA/SCIA <strong>commerciale</strong> o disomministrazione deve essere stata dichiarata l’avvenutanotificazione al DIP. Se la notifica non va a buon fine (attività iniziata non conforme aicriteri igienici)? <strong>La</strong> notifica non viene registrata perché la situazione igienica è graveed insanab<strong>il</strong>e: <strong>il</strong> Comune non può ordinare la cessazione dell’attività,perché non ha competenza in materia di igiene degli alimenti. Sono fatte salve le disposizioni sanzionatorie previste dalla L.283/62, ove si ritengano applicab<strong>il</strong>i nel nuovo contesto normativo. Il regolamento comunitario non prevede sanzioni, rimettendo <strong>agli</strong>Stati membri l’onere di normarle: allo stato attuale <strong>il</strong> Ministerocompetente non ha dato indicazioni e vi sono seri dubbi sullapossib<strong>il</strong>ità di applicare le sanzioni previste dalla L. 283/62, che èstata “congelata” dal Regolamento stesso, al pari del D.P.R. 327/80,del D. Lgs. 155/97 e altre leggi di settore.14/10/2011 wm 85
Riconferme della L.R. 29/05(Iscrizione al R.E.C. per la somministrazione dialimenti e bevande - art. 2, L. 287/91) Soppressione R.E.C. a decorrere dal 01.01.2007a seguito decreto “Bersani Bis” L’essere stati iscritti al R.E.C. continua adessere requisito valido Il possesso dei requisiti professionali restacomunque obbligatorio – verifica di competenzadei Comuni14/10/2011 wm 86
Requisiti professionaliArticolo 7 L.R. 29/2005: 2. L'autorizzazione all'<strong>esercizi</strong>o dell'attivita'<strong>commerciale</strong> in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari,nonche' alla somministrazione di alimenti e bevande, sono subordinate alpossesso di uno dei seguenti requisiti:a) avere frequentato i corsi di cui all'articolo 8 e aver superatopositivamente l'esame di cui all'articolo 9;b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,l'attivita' di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dett<strong>agli</strong>o, ovverol'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, o aver prestato lapropria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, pressoimprese esercenti l'attivita' nel medesimo settore, in qualita' di dipendentequalificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi diconiuge o parente o affine, entro <strong>il</strong> terzo grado dell'imprenditore, in qualita'di coadiutore fam<strong>il</strong>iare comprovata dall'iscrizione all'INPS;c) essere in possesso di una laurea, ovvero di un diploma di scuola mediadi secondo grado, ovvero di un diploma di scuola alberghiera, ovvero didiplomi o titoli equivalenti.14/10/2011 wm 87
Requisiti moraliArt. 6: 1. Non possono esercitare l'attivita' <strong>commerciale</strong> in sede fissa osulle aree pubbliche, nonche' l'attivita' di somministrazione di alimenti ebevande:a) coloro che siano stati dichiarati falliti, (salvo che abbiano ottenuto lariab<strong>il</strong>itazione);b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata ingiudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice diprocedura penale, per delitto non colposo, per <strong>il</strong> quale sia prevista unapena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stataapplicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, consentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui ai Titoli II eVIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro dipersona a scopo di estorsione, rapina;14/10/2011 wm 88
Requisiti moralid) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o piu' condanne apena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato ancheemessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per unodei delitti previsti <strong>agli</strong> articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codicepenale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti,previsti da leggi speciali;e) coloro che siano sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle personepericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), o nei cui confronti siastata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575(Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza.2. Il divieto di <strong>esercizi</strong>o dell'attivita' <strong>commerciale</strong> in caso di condanna permaneper la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia statascontata o si sia in altro modo estinta. Il divieto non si applica, ai sensidell'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensionecondizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee aincidere sulla revoca della sospensione stessa.14/10/2011 wm 89
ProgrammazioneL. 14 ottobre 1974 n. 524 subordina <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio delle «licenze» adappositi piani comunali; <strong>La</strong> legge 524/1974 è stata abrogata dalla legge 25 agosto 1991 n.287, la quale ha confermato la necessità di iscrizione al recsubordinandola al possesso di ulteriori, più rigorosi, requisiti ed haaffidato alle regioni la competenza a stab<strong>il</strong>ire criteri e parametri attia determinare <strong>il</strong> numero delle autorizzazioni r<strong>il</strong>asciab<strong>il</strong>i dai sindacinelle singole aree, in luogo dei precedenti criteri contenuti nei pianidi commercio che limitatamente ai PE sono stati superati.<strong>La</strong> programmazione avviene mediante la determinazione di limitinumerici e non di metratura.D.L. 223/2006, Bersani bis, liberalizzazione totale?14/10/2011 wm 90
Programmazione L’art. 3:“1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamentocomunitario in materia di tutela della concorrenza.. Omissis …,le attività commerciali, individuate dal decreto legislativo n.114/98, e di somministrazione di alimenti e bevande, sonosvolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:a) l'iscrizione a registri ab<strong>il</strong>itanti ovvero possesso di requisitiprofessionali soggettivi per l'<strong>esercizi</strong>o di attività commerciali, fattisalvi quelli riguardanti <strong>il</strong> settore alimentare e dellasomministrazione degli alimenti e delle bevande; … omissis …b) <strong>il</strong> rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivitàcommerciali appartenenti alla medesima tipologia di <strong>esercizi</strong>o;d) <strong>il</strong> rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite ocalcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale;14/10/2011 wm 91
Programmazione <strong>La</strong> nostra Regione non si adegua entro <strong>il</strong> 1°gennaio 2007;Lo fa nel 2008, in ogni caso <strong>il</strong> TAR FVG, con sentenza n. 786 del 13 dicembre2007 stab<strong>il</strong>isce che la norma regionale viene superata dal diritto comunitario edal Bersani bis che, riguardando la concorrenza, è materia costituzionalmenteriservata allo StatoPertanto <strong>il</strong> contingente numerico non esiste più ed i Comuni non possono nonr<strong>il</strong>asciare le nuove autorizzazioni salvo limiti urbanistici di traffico e livelli diaccessib<strong>il</strong>ità:69, comma 3: 3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo leprescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, r<strong>il</strong>evano in particolare:a) la competitivita' dei <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazionealla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accessoai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;b) i livelli di accessib<strong>il</strong>ita' al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto dellecaratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponib<strong>il</strong>ita' dispazi <strong>pubblici</strong> o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi,culturali, uffici <strong>pubblici</strong> e privati, zone industriali e commerciali;c) i livelli di sostenib<strong>il</strong>ita' sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone,in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e dipropensione al consumo di alcol; d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e sim<strong>il</strong>i14/10/2011 wm 92
Novità normative L.R. 29/05Abolizione Commissione comunale e provinciale dei<strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> Scomparsa riclassificazione ai sensi del D.M.22.07.1977 (già prevista dalla L.R. 27/97)Tipologia unicaRiunione delle 3 tipologie di autorizzazione già previstedalla normativa stataletip. a), b) e d) della L. 287/91nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e dellaprescritta autorizzazione sanitaria (ora dia/scia sanitaria)14/10/2011 wm 93
Novità normative L.R. 29/05 Art. 67, c. 1, lett. a)<strong>La</strong> riproduzione sonora o l’esecuzione di branimusicali, effettuata non in forma imprenditorialee secondo le modalità stab<strong>il</strong>ite dal regolamentocomunale, non costituisce attività diintrattenimento Art. 67, c. 2Viene sancito <strong>il</strong> concetto di prevalenzanell’attività di intrattenimento e svago14/10/2011 wm 94
Novità normative L.R. 29/05regolamento comunale sul c.d.allietamento es.:divieto di effettuare <strong>il</strong> ballosvolgimento dell’attività musicale nelle medesime saledove la clientela accede per la consumazione, ecomunque in sale con capienza e afflusso nonsuperiore a cento personesenza l'apprestamento di elementi atti a trasformarel'<strong>esercizi</strong>o in locale di pubblico spettacolo otrattenimentosenza <strong>il</strong> pagamento di biglietto di ingresso o diaumento nei costi delle consumazioni14/10/2011 wm 95
Art. 68(Disciplina delle attività di somministrazionedi alimenti e bevande)1. L’apertura e <strong>il</strong> trasferimento di sede degli<strong>esercizi</strong> di somministrazione di alimenti ebevande sono soggetti ad autorizzazioner<strong>il</strong>asciata dal Comune nel cui territorio e’ubicato l’<strong>esercizi</strong>o.2. L’ampliamento degli <strong>esercizi</strong> disomministrazione di alimenti e bevande e’soggetto a comunicazione al Comunecompetente per territorio.14/10/2011 wm 96
Art. 68(Disciplina delle attività di somministrazione dialimenti e bevande)3. E’ soggetto alla denuncia di inizio attività l’<strong>esercizi</strong>o della somministrazionedi alimenti e bevande da effettuarsi:a) negli <strong>esercizi</strong> di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b)(PE svago);b) negli <strong>esercizi</strong> situati all’interno delle aree di servizio delle stradeextraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasportopubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni,enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione vieneeffettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e deglistudenti;d) nel domic<strong>il</strong>io del consumatore;e) nelle attività svolte in forma temporanea;f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, daamministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni,cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori,comunità religiose, as<strong>il</strong>i infant<strong>il</strong>i, case di riposo, caserme, stab<strong>il</strong>imenti delleforze dell’ordine;g) all’interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni econvegni; h) nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali confinalità assistenziali riconosciuti a norma di legge; qualora i circoli privati nonaderiscano ai predetti organismi, trova applicazione <strong>il</strong> regime di cui comma 1.14/10/2011 wm 97
Art. 68(Disciplina delle attività disomministrazione di alimenti e bevande)4. <strong>La</strong> somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per centodel volume non e’ consentita negli <strong>esercizi</strong> operanti nell’ambito di impianti sportivi,strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installaticon carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e sim<strong>il</strong>i luoghi di convegno, scuole,ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. IlSindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estenderetale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.5. Gli <strong>esercizi</strong> di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto, senzaulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni casol’attività di vendita e’ subordinata alle stesse norme osservate negli <strong>esercizi</strong> di vendita aldett<strong>agli</strong>o.6. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 69, commi 1 e 3, stab<strong>il</strong>iscono icriteri e le condizioni, revisionab<strong>il</strong>i ogni due anni, relativi al r<strong>il</strong>ascio delle nuoveautorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, nonché le condizioni perl’<strong>esercizi</strong>o dell’attività di somministrazione stagionale.7. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centricommerciali al dett<strong>agli</strong>o o di complessi commerciali o di outlet, ovvero ubicata in edifici diproprietà pubblica, cui <strong>il</strong> Comune riconosca particolare pregio storico, artistico oarchitettonico, e’ soggetta ad autorizzazione comunale, in deroga ai limiti numerici fissatinegli indirizzi, criteri e condizioni di cui al comma 6 e all’articolo 69, comma 1. Taleautorizzazione non e’ in alcun caso trasferib<strong>il</strong>e di sede e decade automaticamente qualoracessi <strong>il</strong> legame fisico e funzionale con <strong>il</strong> centro, <strong>il</strong> complesso o l’edificio.14/10/2011 wm 98
Art. 68(Disciplina delle attività disomministrazione di alimenti e bevande<strong>La</strong> comunicazione è indispensab<strong>il</strong>e perl’ampliamento poiché, a seguito aumento dellasuperficie di somministrazione, potrebberovenire a mancare la sorvegliab<strong>il</strong>ità laconformità del locale alle norme ed<strong>il</strong>izie,urbanistiche e igienico-sanitarie, diprevenzione incendi o in materia di pubblicasicurezza dei locali.14/10/2011 wm 99
Art. 68(Disciplina delle attività disomministrazione di alimenti e bevandeAttività soggette a DIA:Inizio immediato dell’attività senza obbligodi attendere 30 giorni L.R. 29/05 → Art.27 L.R. 7/00 → art. 19 L. 241/90,come sostituito da art.2 della L. .537/93nessun riferimento ad art.19 modificato dal D.L.n.35/05 (L.80/05) rinvio di tipo statico (circolare regionale del 1999)Verifica d’ufficio entro e non oltre 60 gg.14/10/2011 wm 100
Art. 68(Disciplina delle attività disomministrazione di alimenti e bevandeAttività soggette a DIA:a) <strong>esercizi</strong> di intrattenimento e svago in cui tale attivitàviene svolta in maniera prevalente (sup. ut<strong>il</strong>izzataalmeno pari a tre quarti della sup. complessiva)f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei lorocompiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche,associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni,cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura,parrocchie, oratori, comunità religiose, as<strong>il</strong>i infant<strong>il</strong>i, casedi riposo,…h) nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioninazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma d<strong>il</strong>egge14/10/2011 wm 101
Art. 68(Disciplina delle attività disomministrazione di alimenti e bevande Nota reg. Serv. del Commercio e del Terziario n.3885/COMM. PROD. dd. 02.02.2006Qualora una fattispecie di somministrazione elencatanell’art. 68, c. 3 (per <strong>il</strong> quale è richiesta iscrizione REC –soppresso) si identifica con una fattispecie di cui all’art.66, c. 1, lett. c), in relazione alla medesima è sempreprescritta la d.i.a. ai fini della sua attivazione, ma siprescinde invece dal requisito specifico dell’iscrizione alREC (soppresso).(Per i circoli privati di cui alla lett. h) - iscrizione RECsempre necessaria - soppresso)14/10/2011 wm 102
SCIABenché la L.R. 29/2005 non sia statamodificata, la normativa nazionale prevedeper l’apertura, l’ampliamento ed <strong>il</strong>trasferimento la segnalazione certificata diinizio attività.In realtà, al momento, nella nostra Regionela SCIA per l’apertura non ha ancora avutoattuazione.14/10/2011 wm 103
Definizione di bevande alcoliche Art. 1, c. 2, L. 30.03.2001, n. 125Legge quadro in materia di alcol e di problemialcol correlati:bevanda alcolica: ogni prodotto contenentealcol alimentare con gradazione superiore a1,2 gradi di alcolbevanda superalcolica: ogni prodotto congradazione superiore al 21 per cento di alcolin volume14/10/2011 wm 104
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche Con contenuto alcolico > 21 % del volume:- negli <strong>esercizi</strong> operanti nell'ambito di impiantisportivi, strutture culturali e fieristiche- complessi di attrazione dello spettacoloviaggiante installati con carattere temporaneo nelcorso di sagre o fiere, e sim<strong>il</strong>i luoghi di convegno- scuole, ospedali e case di cura- nel corso di manifestazioni sportive o musicaliall'aperto14/10/2011 wm 105
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche Con contenuto alcolico < 21 % del volume:- ordinanza del Sindaco- temporaneamente ed eccezionalmente Art. 73, c. 4: mediante distributori automatici (di qualsiasigradazione) art. 73/4 c è vietata la somministrazione mediantedistributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasigradazione questo divieto non è applicab<strong>il</strong>e se con un distributore sivendono, anziché somministrare, le medesime bevande la vendita con distributore è disciplinata da art. 22 L.R.n. 29/05 che non prevede alcuna limitazione per lavendita di queste bevande14/10/2011 wm 106
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche Per i superalcolici, negli <strong>esercizi</strong> operantinell’ambito di strutture culturali e fieristichePoiché le strutture fieristiche costituiscono unconcetto diverso dalle fiere di cui all’art. 50, lasomministrazione di superalcolici non èconsentita nemmeno nelle fiere campionarie chesi svolgono in strutture fisse (nota DirezioneCentrale Attività Produttive prot. n. 1692/COMM.PROD. del 19.01.06)14/10/2011 wm 107
Articolo 6, DL 117/2007:"2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasimodalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento,congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevandealcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcolichedopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale siapossib<strong>il</strong>e effettuare,in maniera volontaria da parte dei clienti, unar<strong>il</strong>evazione del tasso alcolemico e devono esporre all'entrata, all'interno eall'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:a) la descrizione deisintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'ariaalveolare espirata;b) le quantità, espresse in centimetri cubici, dellebevande alcoliche più comuni che determinano <strong>il</strong> superamento del tassoalcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, dadeterminare anche sulla base del peso corporeo.3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta lasanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo lavalutazione dell'autorità competente.4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, <strong>il</strong>Ministro della salute, con proprio decreto, stab<strong>il</strong>isce i contenuti delletabelle di cui al comma 214/10/2011 wm 108
Articolo 6, DL 117/2007:Tutti i titolari e i gestori di locali ove sisvolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasiorario, spettacoli o altre forme diintrattenimento, congiuntamente all’attività divendita e di somministrazione di bevandealcoliche, devono:interrompere la somministrazione dibevande alcoliche dopo le ore 2 della notte assicurarsi che all’uscita del locale siapossib<strong>il</strong>e effettuare, in maniera volontaria daparte dei clienti, una r<strong>il</strong>evazione del tassoalcolemico14/10/2011 wm 109
Articolo 6, DL 117/2007: devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita de<strong>il</strong>ocali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livellidi concentrazione alcolemica nell’aria alveolareespirata b) le quantità, espresse in centimetri cubici, dellebevande alcoliche più comuni che determinano <strong>il</strong>superamento del tasso alcolemico per la guida in statodi ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinareanche sulla base del peso corporeo<strong>il</strong> contenuto delle tabelle doveva essere individuatocon apposito decreto entro 3 mesi14/10/2011 wm 110
Articolo 6, DL 117/2007Con decreto 30 luglio 2008 sono stati approvati icontenuti delle tabelle che i titolari dei locali di pubblicospettacolo devono esporre per incrementare i livelli disicurezza nella circolazione.Il decreto in argomento contiene tre allegati:1 – tabella descrittiva dei principali sintomi correlati aidiversi livelli di concentrazione alcolemica2 – tabella per la stima delle quantità di bevandealcoliche che determinano <strong>il</strong> superamento del tassoalcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a0,5 grammi per litro3 – Indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l’usodelle tabelle di cui <strong>agli</strong> allegati n.1 e 2 ( tipologia deicaratteri di stampa, formato adeguato ecc..)14/10/2011 wm 111
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Articolo 6, DL 117/2007: L’inosservanza delle disposizioni di cuial comma 2 comporta la sanzione dichiusura del locale da sette fino a trentagiorni, secondo la valutazionedell’autorità competenteMa quale autorità?Ministero Interno risoluzione557/PAS.56B13500.B818) del 23/4/08rimanda ad una lettera del 12/2/08 oveviene individuato <strong>il</strong> Prefetto14/10/2011 wm 114
Articolo 6, DL 117/2007: nozione di somministrazione: attività di mescita enon anche di approvvigionamento entro le ore 2tipologia dei locali: frequentazione dei clienti nonlimitata al tempo necessario per la ristorazione maprolungata per assistere allo spettacolo (Ministerodell’Interno, con nota prot. N.557/PAS.14556.13500(18) dd 28.10.2008 haspecificato alla FIPE di Roma che la norma si applicaovunque lo stazionamento della clientela avvengaprolungando oltre <strong>il</strong> tempo dedicato alla ristorazioneper la volontà o intento di assistere a spettacoli o altreforme di intrattenimento, “ivi compresa quelladell’ascolto di musica registrata su qualsiasisupporto”.) pertanto sembra prescindere daautorizzazioni ex 68 o 69 TULPS ovvero locale disomministrazione tipo C L. 287/9114/10/2011 wm 115
Articolo 6, DL 117/2007:Art. 67 LR 29/2005: <strong>La</strong> riproduzione sonora ol’esecuzione di brani musicali, effettuata non informa imprenditoriale e secondo le modalitàstab<strong>il</strong>ite dal regolamento comunale, noncostituisce attività di intrattenimento;Art. 2082 CC: esercita un’attività imprenditorialechi esplica professionalmente una attivitàeconomica organizzata al fine della produzione odello scambio di beni e servizi14/10/2011 wm 116
Articolo 6, DL 117/2007:Va tenuta tuttavia presente la sentenza della CorteCostituzionale n. 56 del 1970 che ha stab<strong>il</strong>ito che non siconfigura un’attività di trattenimento di tipoimprenditoriale e quindi non c’è necessità della licenza dicui all’art. 68 o 69 del TULPS, né della certificazione diagib<strong>il</strong>ità di cui all’art. 80 del TULPS, qualora non sianoaumentati i prezzi della consumazione in occasione deltrattenimento , non sia previsto <strong>il</strong> coinvolgimento direttodel pubblico e non sia data forma di <strong>pubblici</strong>tà allospettacolo o all’intrattenimentoTutte le criticità e possib<strong>il</strong>i elusioni vengono sopperitecon le modifiche della legge 120/201014/10/2011 wm 117
Legge 120/2010<strong>La</strong> Legge 29 luglio 2010, nr. 120, recante “Disposizioni in materia disicurezza stradale”: L’articolo 54 modifica la disciplina sullasomministrazione di alcool nelle ore notturne e dispone <strong>il</strong> divieto disomministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (esteso anchealla vendita) dopo le tre di notte a:titolari e gestori degli <strong>esercizi</strong> muniti della licenza prevista dai commiprimo e secondo dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31), ivicompresi gli <strong>esercizi</strong> ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacolio altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi ditutti i <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> ove, indipendentemente dallo svolgimento diintrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche esuperalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed <strong>esercizi</strong> ricettivi ingenere, stab<strong>il</strong>imenti balneari);chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi oaree <strong>pubblici</strong>; circoli gestiti da persone fisiche, da enti o daassociazioni.14/10/2011 wm 118
Legge 120/2010I soggetti predetti devono interrompere la vendita e lasomministrazione di bevande alcoliche e superalcolichealle ore 3; detta attività, inoltre, non potrà essere ripresanelle tre ore successive, salvo che sia diversamentedisposto dal Questore in considerazione di particolariesigenze di sicurezza.Inoltre i titolari e i gestori degli <strong>esercizi</strong> di vicinato devonointerrompere la vendita per asporto di bevande alcolichee superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che siadiversamente disposto dal Questore in considerazione diparticolari esigenze di sicurezza.L’obbligo di mettere a disposizione dei clienti unet<strong>il</strong>ometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti delconsumo di alcol, viene esteso a tutti i titolari e gestori de<strong>il</strong>ocali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, aprescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.14/10/2011 wm 119
Legge 120/2010 I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano alla vendita e allasomministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuatenella notte tra <strong>il</strong> 31 dicembre e <strong>il</strong> 1°gennaio e nel la notte tra <strong>il</strong> 15 e <strong>il</strong>16 agosto. L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta unasanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.Qualora vengano contestate, nel corso del biennio, due distinteviolazioni verrà disposta la sospensione della licenza odell'autorizzazione all'<strong>esercizi</strong>o dell'attività ovvero dell'<strong>esercizi</strong>odell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni,secondo la valutazione dell'autorità competente PMR €6.666,67 DEVOLUZIONE PROVENTI: Stato (tramite conc.Serv. Risc. Tributi) AUTORITA’ COMPETENTE: Prefetto ATTI DA REDIGERE: verbale di ispezione (art. 13, L. n. 689/81),verbale di accertata violazione, comunicazione al Dirigente (oresponsab<strong>il</strong>e) dell’ufficio comunale competente.14/10/2011 wm 120
Legge 120/2010I titolari e i gestori degli <strong>esercizi</strong> di vicinato (articolo 6, comma2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di venditanon superiore a 150 mq. nei comuni con popolazioneresidente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comunicon popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devonointerrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche esuperalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che siadiversamente disposto dal questore in considerazione diparticolari esigenze di sicurezza.I predetti divieti(commi 2 e 2bis) non si applicano alla venditae alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcolicheeffettuate nella notte tra <strong>il</strong> 31 dicembre e <strong>il</strong> 1° gennaio e nellanotte tra <strong>il</strong> 15 e <strong>il</strong> 16 agosto.14/10/2011 wm 121
Legge 120/2010Qualora siano state contestate, nel corso delbiennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto aicommi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta lasospensione della licenza o dell'autorizzazioneall'<strong>esercizi</strong>o dell'attività ovvero dell'<strong>esercizi</strong>odell'attività medesima per un periodo da sette fino atrenta giorni, secondo la valutazione dell'autoritàcompetente.L’inosservanza delle disposizioni sulla disponib<strong>il</strong>itàdei precursori comporta la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 300 a euro1.200.
Legge 120/2010Si è inoltre prevista una rimodulazione del divieto divendita o di somministrazione di alcolici e superalcolici inautostrada. Si è previsto che:nelle aree dì servizio delle autostrade è sempre vietata lasomministrazione di superalcolici, mentre lasomministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalleore 2 alle ore 6;nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la venditaper asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.<strong>La</strong> violazione dei divieti di somministrazione o vendita inautostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressoricon l'obbligo del pagamento di una somma da euro 2.500a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da euro 3.500a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione.14/10/2011 wm 123
Alcool. Altre normeCodice penale: articolo 689: Somministrazione dibevande alcooliche a minori o a infermi di mente.L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio dicibi o di bevande, <strong>il</strong> quale somministra, in un luogopubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a unminore degli anni sedici, o a persona che appaiaaffetta da malattia di mente, o che si trovi in manifestecondizioni di deficienza psichica a causa di un'altrainfermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se dalfatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata<strong>La</strong> condanna importa la sospensione dall'<strong>esercizi</strong>o.14/10/2011 wm 124
Alcool. Altre normecontravvenzioni di competenza del Giudicedi Pace (art. 52 D.lgs. 274/00) ammenda da €. 516 a €. 2.582 o pena della permanenza domic<strong>il</strong>iare da15 a 45 gg o pena del lavoro di pubblica ut<strong>il</strong>ità da 20gg a 6 mesiQuindi relazione e non informativa di reato14/10/2011 wm 125
Alcool. Altre norme<strong>La</strong> quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza nr.27706/2011, in materia di individuazione del trasgressore, chiarisceche lo stesso dipendente può essere chiamato a risponderedell’<strong>il</strong>lecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agitodi sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell’esercente,acquistando la qualità di costui, pur non essendo egli stesso titolaredel locale.<strong>La</strong> Suprema Corte si è pronunciata affermando che “nella previsionenormativa del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minorio infermi di mente (art. 689 c.p.), non rientra solo <strong>il</strong> titolaredell’<strong>esercizi</strong>o, ma anche chi, in maniera legittima o abusiva, gestisceper lui l’<strong>esercizi</strong>o” (Cass., sez. V pen., 14 luglio 2011, nr. 27706).14/10/2011 wm 126
Alcool. Altre norme Ma la vendita ai minori, è vietata? Art.689 c.p. - punisce “L'esercente un'osteriao un altro pubblico spaccio di cibi o dibevande, <strong>il</strong> quale somministra … Ministero dell’Interno risoluzione del 24marzo 2009 n. 557/PAS.3854.12000A(1) non vi è alcuna differenza tra <strong>il</strong> mettere adisposizione del cliente minore di anni sedic<strong>il</strong>a bevanda alcolica in un bar o nel negozio e <strong>il</strong>divieto posto dall’art. 689 non è stato mairimosso dall’ordinamento14/10/2011 wm 127
Alcool. Altre normeIn mancanza di una modifica, già approvata in commissioneparlamentare ma mai approvata, che esplicitamente vietava la venditaoltre alla somministrazione, <strong>il</strong> Ministero dell’Interno, con risoluzionen. 557/PAS/010623712000.CA(1) del 1 maggio 2011 - ribadisce leconsiderazioni già espresse con <strong>il</strong> parere del 24 marzo 2009:L’art. 689 non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sulposto né riferimento alla vendita per asporto è necessario tenere conto che <strong>il</strong> corpus normativo avente adoggetto la somministrazione da parte di <strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong> ha subito inquesti anni ampie modifiche la lettura del TULPS non può prescindere dall’assunto che, neltempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni, hannoacquisito un nuovo significato comune e giuridico nel TULPS vendita, consumazione e somministrazione sonout<strong>il</strong>izzati come sinonimi e non indicano categorie distinte sul pianogiuridico e semantico14/10/2011 wm 128
Alcool. Altre normeArticolo 691. Somministrazione di bevandealcooliche a persona in stato di manifestaubriachezza.Chiunque somministra bevande alcooliche a unapersona in stato di manifesta ubriachezza èpunito con l'arresto da tre mesi a un anno.Qualora <strong>il</strong> colpevole sia esercente un'osteria oun altro pubblico spaccio di cibi o bevande, lacondanna importa la sospensionedall'<strong>esercizi</strong>o.14/10/2011 wm 129
Alcool. Altre normeArticolo 188 regolamento TULPSI minori degli anni diciotto non possono essereadibiti alla somministrazione al minuto dibevande alcoliche negli <strong>esercizi</strong> <strong>pubblici</strong>, anchese trattisi di <strong>esercizi</strong> nei quali la vendita al minutoo <strong>il</strong> consumo delle bevande alcoliche noncostituisca prestazione unica od essenzialedell'<strong>esercizi</strong>o14/10/2011 wm 130
Art. 69(Criteri di programmazione)i comuni, nel rispetto degli indirizzi di cuiall’art.69, devono stab<strong>il</strong>ire:criteri e condizioni, revisionab<strong>il</strong>i ogni 2 anni,relativi al r<strong>il</strong>ascio di nuove autorizzazioni perapertura e per trasferimento di sedecondizioni per l'<strong>esercizi</strong>o delle attività disomministrazione stagionale (da 60 a 240 gg)14/10/2011 wm 131
Art. 70 (R<strong>il</strong>ascio delle autorizzazioni)1. <strong>La</strong> domanda di autorizzazione all’apertura o altrasferimento di sede degli <strong>esercizi</strong> di somministrazionedeve essere presentata al Comune in cui va ubicata lasede dell’attività.2. Nella domanda di cui al comma 1 deve essere attestato<strong>il</strong> possesso dei requisiti di cui <strong>agli</strong> articoli 5 e 7 conriferimento al titolare, al delegato, nonché a qualsivogliapreposto.3. Nella comunicazione di cui all’articolo 68, comma 2, <strong>il</strong>titolare deve dichiarare di aver rispettato i regolament<strong>il</strong>ocali di <strong>polizia</strong> urbana, annonaria e igienico-sanitaria, iregolamenti ed<strong>il</strong>izi e le norme urbanistiche, nonché quellerelative alle destinazioni d’uso.14/10/2011 wm 132
Art. 70 (R<strong>il</strong>ascio delle autorizzazioni)4. L’esame della domanda e’ subordinato alla disponib<strong>il</strong>ità da partedel titolare dei locali nei quali intende esercitare l’attività; ladisponib<strong>il</strong>ità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto dicostruzione o ristrutturazione.5. L’autorizzazione e’ r<strong>il</strong>asciata previo accertamento della conformitàdei locali rispetto alle norme ed<strong>il</strong>izie, urbanistiche e igienico-sanitarie,nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle inmateria di pubblica sicurezza dei locali.6. L’autorizzazione e’ r<strong>il</strong>asciata a tempo indeterminato e ha validità inrelazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal r<strong>il</strong>asciodell’autorizzazione <strong>il</strong> Comune ne invia gli estremi, anche in viatelematica, alla Prefettura, alla Questura, all’Azienda per i servizisanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura.14/10/2011 wm 133
Art. 70 (R<strong>il</strong>ascio delle autorizzazioni) Art. 70, c. 5L’autorizzazione è r<strong>il</strong>asciata previo accertamento dellaconformità dei locali rispetto alle norme ed<strong>il</strong>izie,urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alledisposizioni relative alla prevenzioni incendi e aquelle in materia di pubblica sicurezza dei locali Art. 70, c. 6Validità delle autorizzazioni di p.e. da 5 anni (precedentenormativa) a tempo indeterminato<strong>La</strong> legge riconferma la necessità dei requisiti morali perl’attività di somministrazione, indicati nell’art. 2 della L.287/91 (articolo 5)14/10/2011 wm 134
Art. 70 (R<strong>il</strong>ascio delle autorizzazioni) Requisiti professionali (articolo 7 L.R. 29/2005):Per prodotti non alimentari (la L.R. 7/2007 ha modificato <strong>il</strong> primocomma dell’articolo 7 che ora recita: l’<strong>esercizi</strong>o dell’attività <strong>commerciale</strong>in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari èsubordinato al possesso dei soli requisiti morali)Soppressione R.E.C. a decorrere dal 01.01.2007 a seguitodecreto “Bersani Bis”. <strong>La</strong> L.R. 7/2007 ha soppresso, dalcomma 2, l’obbligo di iscrizione al REC per l’ottenimentodell’autorizzazione.Si acquisiscono con:- Corsi professionali regionali- Esercizio attività somministrazione- Titolo di studio14/10/2011 wm 135
RappresentanzaArt. 10 LR 29/2005 (Titolarita' dei requisiti)1. I requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti daltitolare, dal legale rappresentante e da ogni altra personaspecificatamente preposta all'attivita' <strong>commerciale</strong> e disomministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cuiall'articolo 7 devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in casodi societa', dal legale rappresentante o da altra personaspecificatamente preposta all'attivita' <strong>commerciale</strong> e disomministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisitie' parimenti richiesto per tutti i preposti all'attivita' <strong>commerciale</strong> edi somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori dellafattispecie di societa'. Qualora l'attivita' <strong>commerciale</strong> e disomministrazione di alimenti e bevande non sia esercitatadirettamente dal titolare o dal legale rappresentante, <strong>il</strong> prepostodeve essere in ogni caso nominato.14/10/2011 wm 136
RappresentanzaArt. 8 TULPS: le licenze di <strong>polizia</strong> sono personali, nonpossono essere trasmesse o dar luogo a rapportirappresentanza fuori dai casi previsti dalla legge;Art. 93 TULPS: ammette la rappresentanza per i PE;Il rappresentante sostituisce <strong>il</strong> titolare, è responsab<strong>il</strong>edell’osservanza norme, ex art. 8 TULPS deve possederegli stessi requisiti titolare sottoposti al v<strong>agli</strong>o autorità;Il preposto è la persona incaricata della gestione di un<strong>esercizi</strong>o <strong>commerciale</strong>, non ha responsab<strong>il</strong>ità osservanzanorme;Preposto e rappresentante possono non coincidere.14/10/2011 wm 137
Art. 71(Riunioni straordinarie)1. E’ soggetto a denuncia di inizio attività losvolgimento temporaneo dell’attività disomministrazione di alimenti e bevande inoccasione di riunioni straordinarie di persone.<strong>La</strong> denuncia va inoltrata al Comune nel cuiterritorio si svolge la manifestazione oricorrenza.2. Le riunioni straordinarie di cui al comma1 non possono avere durata superiore a ventunogiorni consecutivi.3. Non e’ richiesto <strong>il</strong> possesso dei requisitidi cui all’articolo 7 per la somministrazioneeffettuata da associazioni senza scopo di lucro,sia in sede fissa sia sulle aree pubbliche, inoccasione delle riunioni straordinarie di cui alcomma 1.14/10/2011 wm 138
Art. 71(Riunionistraordinarie)Somministrazione temporanea:svolta su area pubblica o privata per un periodo nonsuperiore a 59 gg.(coordinato con <strong>il</strong> limite dei 21 gg.consecutivi).Nota della Direzione Centrale Attività Produttive Prot.1692/COMM.PROD. Del 19.01.2006 L’apparente dicotomia tra art. 65, c. 1, lett. h) e l’art. 71, c.2, è risolvib<strong>il</strong>e nel senso che tale somministrazione:- se avviene al di fuori delle riunioni straordinarie dipersone, può durare 59 giorni.;- se invece avviene in occasione di tali riunioni, non puòdurare più di 21 giorni.14/10/2011 wm 139
Art. 72 Subingresso1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli<strong>esercizi</strong> di somministrazione al pubblico di alimentie bevande e’ soggetto alla denuncia di inizioattività e comporta di diritto <strong>il</strong> trasferimentodell’<strong>esercizi</strong>o a chi subentra, sempre che siaprovato l’effettivo trasferimento dell’azienda e <strong>il</strong>subentrante sia in possesso dei requisiti di cuiall’articolo 5.2. Il subentrante in possesso dei requisiti dicui all’articolo 5, alla data del trasferimentodell’azienda o, nel caso di subingresso per causa dimorte, alla data di acquisizione del titolo, devepresentare la denuncia di inizio attività entro <strong>il</strong>termine di centottanta giorni a decorrere dallepredette date, pena l’applicazione di quantodisposto all’articolo 83, comma 4, lettera a), salvaproroga in caso di comprovata necessita’ di cui allamedesima disposizione.14/10/2011 wm 140
Art. 72 Subingresso3.Qualora <strong>il</strong> subentrante non sia in possessodei requisiti di cui all’articolo 5, <strong>il</strong>termine per la presentazione della DIA e’stab<strong>il</strong>ito, ai fini delle prescritteregolarizzazioni, in un anno a decorreredalle date di cui al comma 2, pena ladecadenza e salva proroga di cui al medesimocomma 2.4.Il subentrante per causa di morte hacomunque la facoltà di continuareprovvisoriamente l’attività del dante causafino alla regolarizzazione prescritta aisensi dei commi 2 e 3.14/10/2011 wm 141
Art. 72 Subingresso5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dicui al presente articolo, e’ necessario che <strong>il</strong> dantecausa sia lo stesso titolare dell’attività o <strong>il</strong>soggetto cui l’azienda sia stata trasferita daltitolare per causa di morte o per donazione e che <strong>il</strong>trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini dicui ai commi 2 e 3. L’erede o <strong>il</strong> donatario, qualoraprivi dei requisiti richiesti per l’<strong>esercizi</strong>odell’attività, possono soltanto trasferire l’aziendain proprietà a un terzo soggetto.6. Nei casi in cui sia avvenuto <strong>il</strong> trasferimentodella gestione di un <strong>esercizi</strong>o, la DIA e’ valida finoalla data contrattuale in cui termina la gestione, ealla cessazione della medesima <strong>il</strong> titolare deveeffettuare, ai fini del ritorno in disponib<strong>il</strong>itàdell’azienda, la DIA entro <strong>il</strong> termine di cui al comma2, decorrente dalla data di cessazione dellagestione.14/10/2011 wm 142
Art. 72 SubingressoTrasferimento in gestione o in proprietà, per attotra vivi o a causa di morteè soggetto a d.i.a. da presentarsientro 180 gg. dal trasferimento,pena la revoca.14/10/2011 wm 143
Art. 73 (Disposizioni per idistributori automatici)1. L’installazione di distributoriautomatici per la somministrazione alpubblico di alimenti e bevande, nelrispetto delle disposizioni igienicosanitariee sempre che l’esercente sia inpossesso dei requisiti di cui <strong>agli</strong>articoli 5 e 7, e’ soggetta a DIA.2. <strong>La</strong> somministrazione al pubblico dialimenti e bevande, mediante distributoriautomatici collocati in apposito locale aessa adibito in modo esclusivo, e’soggetta ad autorizzazione ai sensidell’articolo 70.14/10/2011 wm 144
Art. 73 (Disposizioni per idistributori automatici)3. L’installazione di distributoriautomatici per la somministrazione dialimenti e bevande in un <strong>esercizi</strong>o giàautorizzato alla somministrazione o nellesue immediate vicinanze, nonché nei localinon aperti al pubblico di cui all’articolo21, comma 1, e di cui all’articolo 68,comma 3, lettere c), f) e h), e’ soggettaalla sola osservanza delle norme igienicosanitariee, in quanto applicab<strong>il</strong>i, allenorme di pubblica sicurezza.4.E’ vietata la somministrazione di bevandealcoliche di qualsiasi gradazione mediantedistributori automatici.14/10/2011 wm 145
Art. 74 Orari1. Gli orari di apertura e di chiusura degli<strong>esercizi</strong> di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande sono stab<strong>il</strong>iti dai titolarinell’ambito della fascia oraria compresa fra le orecinque e le ore tre del giorno successivo, con <strong>il</strong>solo limite minimo giornaliero di sette ore, daeffettuarsi anche non consecutivamente. 2. Per gli <strong>esercizi</strong> di cui all’articolo 67,comma 1, lettera b), la fascia oraria di aperturae’ fissata dalle ore otto alle ore quattro delgiorno successivo; nell’ambito di questa fasciaoraria ai titolari e’ consentito scegliere unorario di apertura non inferiore alle cinque ore enon superiore alle dodici ore giornaliere, anchenon consecutive.14/10/2011 wm 146
Art. 74 Orari3. Il titolare deve indicare l’orario diapertura praticato, mediante cartelli oaltri adeguati supporti informativi, benvisib<strong>il</strong>i al pubblico e collocatiall’interno e all’esterno dei propr<strong>il</strong>ocali.4. Per gli <strong>esercizi</strong> nei quali lasomministrazione di alimenti e bevandevenga effettuata congiuntamenteall’attività di svago e intrattenimento,l’orario consentito per la somministrazionenon può eccedere quello autorizzato perl’attività di intrattenimento e svago.14/10/2011 wm 147
Art. 74 Orari5. Il titolare può effettuare finoa due giornate di chiusura per riposonel corso della settimana.6. <strong>La</strong> chiusura temporaneadell’<strong>esercizi</strong>o per più di trentagiorni consecutivi deve esserecomunicata al Comune con almeno diecigiorni di anticipo, salvo quantoprevisto all’articolo 28, comma 4(cartello).14/10/2011 wm 148
Art. 74 OrariTipologia unica:dalle 5 alle 3 del giorno successivoLimite min. giornaliero = 7 ore (anche non consecutive)Esercizi di trattenimento e svago:dalle 8 alle 4 del giorno successivoLimite giornaliero non < a 5 ore e non > a 12 ore• Confermata facoltà chiusura fino a 2 giorni diriposo, anche interi, nella settimana14/10/2011 wm 149
Art. 74 Orari Non è obbligatoria la comunicazione alComune dell’orario praticato (salvo chiusura > 30 gg,con almeno 10 gg di anticipo) Obbligo di esposizione dell’orariopraticato:- mediante cartelli o altri adeguati supportiinformativi- ben visib<strong>il</strong>i al pubblico- collocati all’interno e all’esterno dei locali14/10/2011 wm 150
Art. 75(Permanenzadella clientela)1. I clienti non possonoaccedere all’<strong>esercizi</strong>o disomministrazione fuoridell’orario di apertura. Iltitolare può tuttaviaconsentire loro di trattenersinei locali fino a un massimodi un’ora dopo la chiusura.14/10/2011 wm 151
Art. 75(Permanenzadella clientela)Il titolare può consentire ai clienti ditrattenersi nei locali fino ad un maxdi 1 ora dopo la chiusura (perterminare la consumazione)Nota Direzione Centrale Attivitàproduttive prot. n. 1692/COMM.PROD. Del 19.01.200614/10/2011 wm 152
Art. 75(Permanenzadella clientela) Art. 186 Regolamento EsecuzioneTULPSCon la chiusura dei p.e. all’ora stab<strong>il</strong>itadeve cessare ogni servizio osomministrazione <strong>agli</strong> avventori edeffettuarsi lo sgombero del localeNota Ministero Interno prot. n. 559/C del20.01.2000 e nota del 22.12.2000(rapporto tra ex L.R. 8/99 e TULPS)14/10/2011 wm 153
Art. 76 deroghe orarie1. Per comprovate esigenze di pubblico interesseovvero qualora ne ricorra l’esigenza, i Comuni fissanoliberamente la fascia oraria di apertura degli <strong>esercizi</strong>di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alledisposizioni di cui all’articolo 74.2. I Comuni, in accordo con le rappresentanze localidegli operatori commerciali, artigiani, turistici e diservizi, delle associazioni di tutela dei consumatori edelle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendentimaggiormente rappresentative, promuovono le opportuneiniziative affinché la chiusura degli <strong>esercizi</strong> perchiusura settimanale o per ferie avvenga con criteri digradualità e di equ<strong>il</strong>ibrata distribuzione sulterritorio, in modo da assicurare un soddisfacentelivello di servizio ai consumatori.14/10/2011 wm 154
Art. 77 Esclusione1. Non sono soggette alle disposizioni inmateria di orari:a) le attività di somministrazione aldomic<strong>il</strong>io del consumatore;b) le attività di somministrazione negli<strong>esercizi</strong> annessi alle strutture ricettive,limitatamente alle prestazioni effettuate<strong>agli</strong> alloggiati;c) le attività di somministrazione negli<strong>esercizi</strong> situati nelle aree di serviziolungo le autostrade, nelle stazioniferroviarie, marittime e aeroportuali;14/10/2011 wm 155
Art. 77 Esclusioned) le attività di somministrazione effettuatenelle mense aziendali e negli spacci annessi aicircoli cooperativi, delle ONLUS e degli enti acarattere nazionale le cui finalità assistenzialisono riconosciute dal Ministero dell’interno;e) le attività di somministrazione esercitate invia diretta a favore dei propri dipendenti daamministrazioni, enti o imprese pubbliche;f) le attività di somministrazione effettuate inscuole, in ospedali, in comunità religiose, instab<strong>il</strong>imenti m<strong>il</strong>itari, delle forze di <strong>polizia</strong> e delCorpo nazionale dei vig<strong>il</strong>i del fuoco;g) le attività di somministrazione effettuate neimezzi di trasporto pubblico;h) le attività di somministrazione effettuatenelle aziende agricole.14/10/2011 wm 156
Art. 78 Pubblicità dei prezzi1. I prezzi dei prodotti destinati allasomministrazione debbono essere resi notial pubblico e alla clientela medianteappositi prospetti informativi espostiall’interno e all’esterno dei locali, conmodalità fac<strong>il</strong>mente comprensib<strong>il</strong>i, ancheper quanto concerne le voci aggiunte.2. Qualora, nell’ambito dell’<strong>esercizi</strong>o,sia effettuato <strong>il</strong> servizio al tavolo, <strong>il</strong>listino dei prezzi deve essere posto adisposizione dei clienti primadell’ordinazione e deve inoltre indicarel’eventuale componente del servizio e ognialtra eventuale somma aggiuntiva.14/10/2011 wm 157
Disciplina sanzionatoria (art. 83) senza titolo autorizzativo (revocato o sospeso) -sanzione amministrativa da €. 1.500 a €.15.000(PMR 3.000) e chiusura <strong>esercizi</strong>oinottemperanza orari e prezzi - sanzioneamministrativa da €. 600 a €. 3.500 (PMR1.166,67)restanti violazioni - sanzione amministra-tivada €. 300 a €. 3.000 (PMR 600)in caso di recidiva aumentate di un terzo14/10/2011 wm 158
Disciplina sanzionatoria (art. 83)RECIDIVA (istituto del diritto penale):stessa violazione per 2 volte in un anno solare,anche se si è proceduto al pagamento dellasanzione.- sanzioni pecuniarie aumentate di 1/3- sospensione attività max 30 gg.RECIDIVA REITERATA- sanzioni pecuniarie raddoppiate- sospensione attività max 3 mesi14/10/2011 wm 159
Revoca (art. 83, c. 4) A) mancata attivazione entro 180 gg ovverosospensione attività per oltre 12 mesiB) perdita requisiti prescrittiC) perdita conformità locali alle norme urbanistiche,sanitarie, di prevenzioni incendi e di sicurezzaD) perdita effettiva disponib<strong>il</strong>ità locali e non vengarichiesta autorizzazione al trasferimento in nuovasede entro 6 mesi E) mancata osservanza provvedimenti disospensione autorizzazione14/10/2011 wm 160
Disciplina sanzionatoria (art. 83)<strong>La</strong> sospensione dell’attività è a fini sanzionatori enon cautelari (art. 17-ter TULPS) Si applica con l’ordinanza-ingiunzione dipagamento e solo alla conclusione delprocedimento sanzionatorio14/10/2011 wm 161
Disciplina sanzionatoria Violazioni alla L.R. 29/05Violazioni al TULPS e reg. esecuzioneViolazioni alle norme igienico-sanitarieViolazioni alle norme urbanistico-ed<strong>il</strong>izieViolazioni al c.p.Violazioni al divieto di fumareViolazioni a regolamenti comunaliViolazioni al CdS14/10/2011 wm 162
Disciplina sanzionatoriaArt. 187 Regolamento Esecuzione TULPSIl pubblico esercente rifiutava, senza un legittimomotivo, di fornire le prestazioni del proprio<strong>esercizi</strong>o consistente in …Sanzionato dall’art. 221-bis, c.1°, del TULPSSanzione amm.va da € 516,00 a € 3.098,00P.M.R.: € 1.032 – entro 60 gg.Autorità competente: Prefetto14/10/2011 wm 163
Giurisprudenza Cass. Pen., sez. III, 16.11.2006, n. 37733Integra <strong>il</strong> delitto di compimento di atti di discriminazioneper motivi razziali ed etnici, previsto dall’art. 3, c. 1, dellaL. 205/93, la condotta del gestore di un p.e. che si rifiuti diservire, all’interno del locale, clienti stranieri in quantocittadini extracomunitari, anche se tale condotta siasporadica e non abituale. Nella condotta è configurab<strong>il</strong>e tale delitto e non laviolazione di cui all’art. 187 Reg. Es. TULPS, in quantoessa non si sostanzia nel mancato <strong>esercizi</strong>o dell’attività<strong>commerciale</strong> ad personam, ma è qualificata dall’aspettodiscriminatorio.14/10/2011 wm 164
Disciplina sanzionatoriaArt. 185 Regolamento Esecuzione TULPS:Quale esercente pubblico, ometteva di teneraccesa una luce alla porta principale dell’<strong>esercizi</strong>odall’imbrunire alla chiusura.Sanzionato dall’art. 221-bis, c.1°, del TULPSSanzione amm.va da € 516,00 a € 3.098,00P.M.R.: € 1.032 – entro 60 gg.Autorità competente: Prefetto14/10/2011 wm 165
Disciplina sanzionatoria L’ Autorizzazione amministrativa di pubblico<strong>esercizi</strong>o di somministrazione di cui alla legge287/91 o di cui alla specifica legge regionale29/2005, deve essere esposta ai sensidell’art. 180 del Regio Decreto 635/1940 nellocale dell’<strong>esercizi</strong>o in luogo visib<strong>il</strong>e alpubblico. ( la mancata esposizione prevede aisensi dell’art. 221bis, comma 2, del TULPS <strong>il</strong>pagamento di una sanzione amministrativa da€ 154,00 a € 1.032,00 )14/10/2011 wm 166
Disciplina sanzionatoria <strong>La</strong> licenza dei giochi leciti ( per <strong>il</strong> gioco dellecarte e b<strong>il</strong>iardo ) di cui all’art. 86 R.D.773/1931 deve essere esposta unitamentealla tabella dei giochi proibiti o vietati dalQuestore in luogo ben visib<strong>il</strong>e ( consentirenell’<strong>esercizi</strong>o lo svolgimento di giochi allecarte senza la licenza comporta, ai sensi,dell’art. 194 del R.D. 635/40 una sanzioneamministrativa pecuniaria da € 516,00 a €3.098,00, prevista dall’art. 17bis, 1° commadel TULPS ).14/10/2011 wm 167
Disciplina sanzionatoria <strong>La</strong> tabella dei giochi proibiti dal questore dicui all’articolo 110 del R.D. 773/31 e 195 delRegolamento deve essere esposta in tutti gli<strong>esercizi</strong> in cui si praticano giochi leciti o sonoinstallati apparecchi da gioco ( la sanzionepenale prevede l’arresto fino a tre mesi ol’ammenda fino a € 205,00 ).14/10/2011 wm 168
Disciplina sanzionatoria <strong>La</strong> riproduzione a stampa degli articoli delTULPS previsti dall’art. 180, comma 2, del R.D.635/40 deve essere esposta in luogo benvisib<strong>il</strong>e al pubblico ( la sanzione previstadall’art. 221bis, comma 2, del TULPS va da €154,00 a e 1.032,00 )14/10/2011 wm 169
Disciplina sanzionatoria Il listino prezzi delle consumazioni o Tariffa deiprezzi deve essere esposto in base all’art. 180 delR.D. 635/40 ( la sanzione prevista dall’art.221/Bis/2°comma TULPS comporta <strong>il</strong> pagamentodi una somma da e 154,00 a e 1.032,00 ).Nella nostra Regione si applica l’articolo 78 con lasanzione prevista dal secondo comma dell'art. 83,pagamento di una somma da euro 600 a euro3.500 (pagamento in misura ridotta euro1.166,67) anche per l’orario all’ingresso nonesposto.14/10/2011 wm 170
No smokingIn data 10 gennaio 2005 è entrato in vigore l’art.51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 che, al finedi tutelare la salute dei non fumatori, dispone <strong>il</strong>divieto di fumo in tutti i locali chiusi, adeccezione di:- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;quelli riservati ai fumatori e come talicontrassegnati.14/10/2011 wm 171
No smoking <strong>La</strong> circolare del Ministero della sanità del 17 dicembre 2004ha precisato che <strong>il</strong> divieto si applica in “tutti i locali chiusi<strong>pubblici</strong> e privati aperti ad utenti o al pubblico. Le nuoveprescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei nonfumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltreapplicab<strong>il</strong>i e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi»privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 delmedesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti,circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come lediscoteche, e quelli ad essi assim<strong>il</strong>ati, come le palestre, lesale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo,i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzarea norma aree riservate a fumatori.”14/10/2011 wm 172
No smokingFIPE: nella circolare n. 2/05 del 4 gennaio 2005 precisache “Il divieto riguarda i locali e pertanto è consentitofumare nei tavoli all’aperto, sia su suolo pubblico, chesu aree private. Il Ministero non ha ancora risposto adun quesito della Federazione circa l’applicab<strong>il</strong>ità dellelegge a dehor e gazebo che non sono “locali” in sensotecnico. Al riguardo, in attesa di una autorevolerisposta, si ritiene che una struttura con coperturasuperiore e chiusa sui quattro lati debba, ai fini dellalegge, essere considerata alla stregua di un “ locale”,con conseguente assoggettamento al divieto difumare.”14/10/2011 wm 173
No smoking<strong>La</strong> legge n.3/003 prevede la facoltà, e non l’obbligo, direalizzare nei <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> e nei luoghi di lavoro dellearee riservate per fumatori. Qualora si intendanoattrezzare queste aree riservati, i locali devono essereadeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23dicembre 2003.L’allegato 1 al citato DPCM stab<strong>il</strong>isce:• i requisiti tecnici dei locali per fumatori;• ι requisiti tecnici dei relativi impianti di vent<strong>il</strong>azione e diricambio d'aria;i modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.14/10/2011 wm 174
No smokingI locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati (e quindiad esempio non è possib<strong>il</strong>e creare questi locali con divisori parzialinon ancorati al soffitto);b. essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica,abitualmente in posizione di chiusura (le porte pertanto dovrannochiudersi automaticamente al passaggio di persone e non potrannoavere semplici chiusure manuali);c. essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quantoprevisto dai punti 9 e 10 dell’allegato al DPCM;d. non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i nonfumatori.e. la superficie destinata ai fumatori negli <strong>esercizi</strong> di ristorazionedeve, comunque, essere inferiore alla metà della superficiecomplessiva di somministrazione dell'<strong>esercizi</strong>o14/10/2011 wm 175
No smoking Nei locali chiusi, nei quali si applica <strong>il</strong> divieto di fumo,devono essere apposti cartelli che riportano la scritta“VIETATO FUMARE”, integrata dalle seguenti indicazioni: • la prescrizione di legge (art. 51 della Legge 3/2003); • le sanzioni applicab<strong>il</strong>i ai trasgressori; • i soggetti a cui spetta vig<strong>il</strong>are sull’osservanza del divieto equelli cui compete accertare le infrazioni (tale obbligo nonsussiste più per i cartelli esposti nei locali privati aperti alpubblico – quali bar, ristoranti, discoteche ecc.. – per effettodella sentenza TAR <strong>La</strong>zio 1 agosto 2005 n.6068) <strong>La</strong> normativa vigente non dispone per questi cartelliparticolari dimensioni, colori o loghi da ut<strong>il</strong>izzare, in quanto<strong>il</strong> comma 7 del DPCM 23 dicembre 2003 si limita aprecisare che i cartelli devono essere adeguatamente14/10/2011visib<strong>il</strong>i.wm 176
No smokingI locali per fumatori devono essere contrassegnatida appositi cartelli, con l'indicazione luminosacontenente la scritta «AREA PER FUMATORI» edevono comunque essere integrati da altri cartell<strong>il</strong>uminosi recanti, la dizione: «VIETATO FUMAREPER GUASTO ALL'IMPIANTO DIVENTILAZIONE», che si accendonoautomaticamente in caso di mancato o inadeguatofunzionamento degli impianti di vent<strong>il</strong>azionesupplementare, determinando la contestualeesclusione della scritta indicativa dell'area riservata14/10/2011 wm 177
No smoking I conduttori dei locali privati aperti al pubblico(baristi, ristoratori, gestori di discoteche e di salebingo, artigiani ecc..) devono limitarsi adesporre i cartelli a norma di legge sul divieto difumo. Il Tar del <strong>La</strong>zio, sez. III ter, con sentenza 1agosto 2005 n.6068, ha accolto <strong>il</strong> ricorsopresentato dalla FIPE per l’annullamento dellacircolare ministeriale del 17 dicembre 2004,nella parte in cui impone un preciso dovere divig<strong>il</strong>anza a fini <strong>pubblici</strong> a soggetti privati.14/10/2011 wm 178
No smoking• Art. 51, commi 1 e 5, legge n. 3/03 sanzionato dall’art.7, c. 1, legge 584/75 – inottemperanza al divieto difumare - sanzione amministrativa pecuniaria da euro27,50 ad euro 275,00 (pagamento in misura ridotta,entro 60 giorni, euro 55,00); Art. 51, commi 1 e 5, legge n. 3/03 sanzionato dall’art. 7,c. 1, legge 584/75 – inottemperanza al divieto di fumarein presenza di una donna in evidente stato digravidanza; di un lattante o di un bambino fino a 12 anni- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 55,00 adeuro 550,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60giorni, euro 110,00);14/10/2011 wm 179
No smokingArt. 51, commi 1 e 5, legge n. 3/03 sanzionatodall’art. 7, c. 2, legge 584/75 – non esporre, daparte del conduttore di locale nel quale è vietatofumare, i cartelli di cui al D.P.C.M. 23/12/03ovvero esporre cartelli in posizione non visib<strong>il</strong>eovvero esporre cartelli senza tutte le indicazionipreviste dalla legge - sanzione amministrativapecuniaria da euro 220,00 ad euro 2.200,00(pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni,euro 440,00).14/10/2011 wm 180
No smokingIl pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso diinfrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali,deve essere effettuato:• in banca o presso gli Uffici postali, ut<strong>il</strong>izzando <strong>il</strong> modelloF23, codice tributo 131 T, e indicando la causale delversamento (Infrazione al divieto di fumo ) ed <strong>il</strong> codiceufficio;direttamente presso la Tesoreria provinciale competenteper territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino dic/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competenteper territorio, indicando la causale del versamento(Infrazione al divieto di fumo).14/10/2011 wm 181
No smokingIl pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione aldivieto di fumare inflitte da organi non statali invece è effettuato conmodalità disciplinate da normative regionali.Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale – Servizio affarigiuridici e amministrativi FVG, ha emanato in data 27 gennaio 2005 lacircolare n. 1810/AMM: per quanto concerne l’Autorità competente aricevere <strong>il</strong> rapporto, la circolare fa riferimento alla legge regionale13.07.1981, n. 43, che in realtà affidava ai Comuni la competenzamancando all’epoca alle U.S.L. la personalità giuridica, precisandoche “<strong>La</strong> delega di funzioni prevista dall’articolo 20 della leggeregionale n. 43/1981 va riferita pertanto alle Aziende per i servizisanitari. Alle medesime, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale17.01.1984, n1, vengono devoluti integralmente i proventi dellesanzioni amministrative in materia di salute. In virtù della delega adesse conferite le aziende per i servizi sanitari provvedono a curarel’intero procedimento per la determinazione ed irrogazione dellesanzioni in parola.”14/10/2011 wm 182
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle personeArt. 659 C.P. “ chiunque, mediante schiamazzi o rumori,ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioniacustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti dianimali, disturba le occupazioni o <strong>il</strong> riposo delle persone,ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti <strong>pubblici</strong>, èpunito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda o conl’ammenda fino a € 309,00.Si applica l’ammenda da € 103,00 a € 516,00 a chiesercita una professione o un mestiere rumoroso, controle disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità “.14/10/2011 wm 183
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone <strong>La</strong> Corte di Cassazione (Sezione I, penale, sentenza n. 23130 del 22giugno 2006 ): la condotta antigiuridica di cui all’art. 659 C.P., chepuò concretizzarsi anche in un comportamento omissivo, si ravvisaqualora <strong>il</strong> disturbo causato sia effettivamente pregiudizievole per <strong>il</strong>riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone,anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. Per valutare la sussistenza del reato è necessario tener presente lecondizioni oggettive dell’azione o dell’omissione, circa la sussistenzadel pericolo concreto di disturbo riferib<strong>il</strong>i alla media sensib<strong>il</strong>ità dellepersone che vivono nell’ambiente circostante, dunque tenendopresente le condizioni di tempo ( es. rumore prodotto di notte ) el’ubicazione della fonte ( es. vicino alle abitazioni ). Non è necessario procedere attraverso la r<strong>il</strong>evazione fonometrica,cosa invece necessaria per contestare la violazione amministrativa dicui all’articolo 10/ 2° comma della Legge 447/95 e, anzi, <strong>il</strong> reato inquestione non viene escluso dal fatto che l’intensità dei rumori nonsuperi i limiti massimi di emissioni sonore consentite.14/10/2011 wm 184
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personeNella sentenza nr. 69/11 della prima sezione penale del25/05/2011 la Suprema Corte chiarisce che l’articolo 659 delcodice penale, che considera reato <strong>il</strong> disturbo alla quiete deicittadini, non riguarda tanto <strong>il</strong> superamento di determinatidecibel, ma si basa su “criteri di normale sensib<strong>il</strong>ità e tollerab<strong>il</strong>itàin un determinato contesto socio-ambientale”. <strong>La</strong> Cassazioneaggiunge, inoltre, nella citata sentenza, che, sotto questo prof<strong>il</strong>o,gli accertamenti acustici operati dai tecnici dell’A.r.p.a. “in quantoaccertamento di carattere amministrativo trasfuso in attopubblico, non ha valore peritale ed è come tale liberamentevalutab<strong>il</strong>e dal giudice che può basarsi su altri elementi probatoriacquisiti <strong>agli</strong> atti per ritenere i rumori non connaturati al normale<strong>esercizi</strong>o dell’attività lavorativa e al normale uso dei suoi mezzitipici e causa di disturbo della quiete, a prescidere dallaconoscenza dei decibel raggiunti”, qualora “le emissioni sonorerumorose siano potenzialmente idonee a disturbare <strong>il</strong> riposo o leoccupazioni di un numero indeterminato di persone”.14/10/2011 wm 185
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personeIl TAR Puglia, Bari, Sez. III - 22 luglio 2010, n. 3202, inriferimento ad un ordinanza di revoca dell’autorizzazionedell’attività di intrattenimento per l’inottemperanza alleprescrizioni dell’autorizzazione amministrativa posseduta - inquanto la musica del locale era udib<strong>il</strong>e all’esterno dell’<strong>esercizi</strong>o –evidenzia che, nonostante <strong>il</strong> provvedimento di revoca fossebasato esclusivamente sulla percezione soggettiva degli agentiaccertatori, “<strong>il</strong> verbale di accertamento redatto dal pubblicoufficiale fa comunque prova, fino a querela di falso, con riguardoai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in suapresenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento,oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazionidelle parti; in tale categoria rientra anche la percezione delrumore o della musica all’esterno del locale, trattandosi non diuna valutazione o di un giudizio, ma di una percezione di quantoavvenuto in presenza dell’agente”.14/10/2011 wm 186
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personeArt.10/2° comma Legge 447/95 ….” Chiunque,nell’<strong>esercizi</strong>o o nell’impiego di una sorgentefissa o mob<strong>il</strong>e di emissioni sonore, supera ivalori limite di emissione e di immissione di cuiall’articolo 2 comma 1° lettere E) ed F), fissati inconformità al disposto dell’art.3 comma 1°lettera A) è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da€ 516,00 a € 5.164,00.14/10/2011 wm 187
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personedPR 16 Apr<strong>il</strong>e 1999 n. 215: regolamento che prevede le norme perla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore ne<strong>il</strong>uoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei<strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong>.A decorrere dal 17 gennaio 2000 <strong>il</strong> livello di pressione sonora ne<strong>il</strong>ocali dei <strong>pubblici</strong> <strong>esercizi</strong> non può superare i 95 decibel comemedia ed i 105 come picco. Il picco dovrà scendere a 102 decibeldal 17 luglio 2001.Il gestore del pubblico <strong>esercizi</strong>o è tenuto a verificare se l’impiantoelettroacustico installato ha caratteristiche idonee a superare tal<strong>il</strong>imiti, avvalendosi di un tecnico competente in acustica che dovràredigere una specifica relazione all’esito della verifica, qualora risultiche l’impianto non è in grado di superare i 95 decibel, <strong>il</strong> gestoreredige apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 4 legge 15/1968, daconservare insieme alla relazione del tecnico a disposizione delleautorità di <strong>controllo</strong>.14/10/2011 wm 188
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personeI limiti dPR 215/99 sono posti a tutela deidipendenti e dei frequentatori dei locali dispettacolo e non per la tutela della quietepubblica.Il <strong>controllo</strong> può essere effettuato unicamente confonometro dall’ARPA e soltanto effettuandoloall’interno del locale.L’unico <strong>controllo</strong> possib<strong>il</strong>e da parte degli organi di<strong>polizia</strong> riguardi la dichiarazione e le certificazionidel tecnico incaricato dal gestore.14/10/2011 wm 189
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone Gli agenti accertatori dovranno procedere al r<strong>il</strong>evamento di quantoè possib<strong>il</strong>e constatare e r<strong>il</strong>evare con verbale ispezione ex art. 13 L689/81in particolare: Il tipo e le modalità di intrattenimento eventualmenteidentificando <strong>il</strong> dj od i musicisti; Se le strutture del locale siano state predisposte in modo tale daconsentire che gli avventori partecipare all’intrattenimento (Karaoke, spazi da destinare al ballo, pedana per la collocazione delcomplesso musicale, predisposizione di strutture ed allestimentianche per assistere allo spettacolo, modifica della struttura delpubblico <strong>esercizi</strong>o e quant’altro possa dimostrare la volontà dieffettuare un intrattenimento od uno spettacolo da parte delgestore); Verificare se dell’evento è stata in qualsiasi modo <strong>pubblici</strong>tà; Verificare se è previsto <strong>il</strong> pagamento di un biglietto d’ingresso; Verificare se sono state variate le tariffe della consumazione.14/10/2011 wm 190
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle personeIn mancanza di autorizzazioni non siamo in grado diconoscere se <strong>il</strong> gestore del locale ha ammesso all’internoun numero appropriato di persone riferite: All’ubicazione ( piano terra, interrato o rialzato ); Ai moduli delle porte; Alla superficie del locale.E’ opportuno pertanto r<strong>il</strong>evare <strong>il</strong> numero delle personepresenti nel locale, unitamente al gestore o suo delegato,accertare la superficie del locale che può essere meglioverificata anche successivamente e la larghezza delleporte per definire poi i moduli di deflusso.14/10/2011 wm 191
Disturbo delle occupazioni e delriposo delle personeSe <strong>il</strong> numero delle persone presenti, in base ai parametrisopra verificati, risulta chiaramente essere superiore aquello consentito, non è facoltativo, ma obbligatorio farcessare l’intrattenimento e procedere allo sgombero dellocale (Art. 650 Codice penale, per motivi di sicurezzapubblica).In questa fase che si può ulteriormente verificare <strong>il</strong>numero delle persone presenti nel locale con le modalitàsopra specificate.In questa fattispecie siamo in presenza del reato previstodall’art. 80 del TULPS (mancanza di agib<strong>il</strong>ità ) comesanzionato dall’art. 681 del Codice penale ( arresto fino a6 mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 ).14/10/2011 wm 192