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Cassazione: illegittimo il licenziamento disciplinare se nella ... - Ospol

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"Il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti checondizionano <strong>il</strong> riconoscimento dell'as<strong>se</strong>gno di divorzio, può procedere al rigetto dell'istanza <strong>se</strong>nzadisporre preventivamente accertamenti officiosi attraverso la polizia tributaria, atteso che l'e<strong>se</strong>rciziodi tale potere rientra <strong>nella</strong> discrezionalità del giudice, non trattandosi di un adempimento impostodall'istanza di parte". La Suprema Corte non ha riscontrato vizi di motivazione né <strong>il</strong>logicità nelragionamento del giudice di merito; di con<strong>se</strong>guenza ha rigettato <strong>il</strong> ricorso.Vai al testo della <strong>se</strong>ntenza 14336/2013<strong>Cassazione</strong>: contratto atipico di parcheggio ed eccezioni all'obbligo di custodia delmezzo da parte del gestoredi Licia Albertazzi - Corte di <strong>Cassazione</strong> Civ<strong>il</strong>e, <strong>se</strong>zione terza, <strong>se</strong>ntenza n. 14067 del 4 giugno2013. Nel caso in oggetto un privato subisce furto del veicolo posteggiato presso un parcheggioa pagamento, area di posteggio concessa in gestione dal Comune di M<strong>il</strong>ano ad un ente privato.Egli agisce avverso <strong>il</strong> gestore del parcheggio al fine di ottenere <strong>il</strong> risarcimento del danno subito. Ilgiudice di primo grado rigetta la domanda basandosi sulla circostanza che <strong>il</strong> contratto atipico diparcheggio concluso tra le parti contemplas<strong>se</strong> soltanto <strong>il</strong> godimento dello spazio messo adisposizione dal parcheggiatore e non anche un correlato vincolo di custodia. Il giudice d'appello,al contrario, accoglie la successiva impugnazione condannando l'ente gestore al risarcimento deldanno: <strong>il</strong> contratto di parcheggio godrebbe delle medesime caratteristiche del contratto dideposito, es<strong>se</strong>ndo irr<strong>il</strong>evanti eventuali clausole di esclusione della responsab<strong>il</strong>ità apposte dalgestore (ad e<strong>se</strong>mpio, cartelli attestanti la qualità di parcheggio non custodito) <strong>se</strong> non approvate periscritto dalle parti.In realtà alcune zone di parcheggio, come nel caso di specie, sarebbero state costruite inottemperanza alla legge 122/1989 e della successiva 285/1992, in corrispondenza di determinatisnodi stradali, al fine di decongestionare <strong>il</strong> traffico cittadino. Per tali tipologie non sarebbeapplicab<strong>il</strong>e la disciplina di cui agli artt. 1776 e <strong>se</strong>guenti cod. civ., con con<strong>se</strong>guente esonero dicustodia dei veicoli parcheggiati. La Suprema Corte afferma infatti che "l'istituzione da parte deiComuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento (...) non comportal'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di es<strong>se</strong> parcheggiati <strong>se</strong> l'avviso diparcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepib<strong>il</strong>e prima della conclusione delcontratto (...) e l'univoca qualificazione contrattuale del <strong>se</strong>rvizio, reso per finalità di pubblicointeres<strong>se</strong>, normativamente disciplinate, non con<strong>se</strong>nte, al fine di costituire l'obbligo di custodia, <strong>il</strong>ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamentoincolpevole sulle modalità di offerta del <strong>se</strong>rvizio stesso". "Ne con<strong>se</strong>gue che <strong>il</strong> gestoreconcessionario del Comune di un parcheggio <strong>se</strong>nza custodia non è responsab<strong>il</strong>e del furto delveicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta". Né le caratteristiche di "parcheggiomeccanizzato" valgono a qualificare come custodita la sosta dei mezzi in queste zone particolari.Il ricorso viene dunque respinto.Vai al testo della <strong>se</strong>ntenza 14067/2013<strong>Cassazione</strong>: discriminazione del personale femmin<strong>il</strong>e e strumenti processualiattivab<strong>il</strong>i dalla danneggiatadi Licia Albertazzi - Corte di <strong>Cassazione</strong> Civ<strong>il</strong>e, <strong>se</strong>zione lavoro, <strong>se</strong>ntenza n. 14206 del 5 giugno2013. Nel corso del tempo sono stati diversi gli interventi normativi succedutesi in temadi principio di uguaglianza e divieto di discriminazione sui luoghi di lavoro, in particolare inrelazione al genere <strong>se</strong>ssuale. Tra questi, la legge 20 maggio 1970, n. 300, <strong>il</strong> quale dedica l'interoart. 15 all'individuazione ed alla sanzione dei c.d. "atti discriminatori" in os<strong>se</strong>quio al principiodella parità dei rapporti di lavoro. Tale normativa mira a colpire con la nullità "qualsiasi patto oatto diretto a discriminare un lavoratore, tra l'altro, nell'as<strong>se</strong>gnazione di qualifiche o mansioni, neitrasferimenti e nei provvedimenti disciplinari". Importanti anche le fonti rappre<strong>se</strong>ntate dagli artt. 3,37 e 51 della Costituzione e da alcuni interventi in ambito CEE, nonché della legge n. 903 del 9dicembre 1977 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro). Sulla ba<strong>se</strong> diquest'ultima legge è possib<strong>il</strong>e ricorrere all'autorità giudiziaria per denunciare discriminazione delpersonale femmin<strong>il</strong>e soltanto in merito alle fattispecie di eccesso di carico di lavoro edi as<strong>se</strong>gnazione di orari notturni.

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