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Cassazione: illegittimo il licenziamento disciplinare se nella ... - Ospol

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La Suprema Corte, rigettando <strong>il</strong> ricorso della Società, afferma come <strong>il</strong> convincimento dei Giudici dimerito sia sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi di contraddittorietà o <strong>il</strong>logicità.In particolare nei confronti della lavoratrice vi fu un vero e proprio svuotamento di mansioni al fine"di rendere la vita impossib<strong>il</strong>e alla dipendente e di costringerla a dimettersi"; in tale contestooppositivo per la lavoratrice "i giudici, sia di primo grado che d'appello, hanno ritenuto, con tipicavalutazione di merito ad essi devoluta, che le as<strong>se</strong>nze per malattia della lavoratrice fos<strong>se</strong>ro dovuteall'<strong><strong>il</strong>legittimo</strong> e discriminatorio comportamento datoriale e che quindi non fos<strong>se</strong>ro da computare aifini del periodo di comporto".I Giudici di legittimità hanno poi ricordato <strong>il</strong> principio di diritto, al quale si è correttamente attenuta laCorte territoriale, <strong>se</strong>condo cui "per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore d<strong>il</strong>avoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti dellavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ost<strong>il</strong>i chefiniscono per assumere forme di prevaricazione o di per<strong>se</strong>cuzione psicologica, da cui puòcon<strong>se</strong>guire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suoequ<strong>il</strong>ibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurab<strong>il</strong>ità dellacondotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, r<strong>il</strong>evanti: a) la molteplicità di comportamenti dicarattere per<strong>se</strong>cutorio, <strong>il</strong>leciti o anche leciti <strong>se</strong> considerati singolarmente, che siano stati posti ines<strong>se</strong>re in modo miratamente sistematico e prolungato contro <strong>il</strong> dipendente con intento vessatorio;b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) <strong>il</strong> nesso eziologico tra lacondotta del datore o del superiore gerarchico e <strong>il</strong> pregiudizio all'integrità psico-fisica dellavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento per<strong>se</strong>cutorio."<strong>Cassazione</strong>: as<strong>se</strong>gno di divorzio a carico dell'eredità e vizio giudiziale diultrapetizionedi Licia Albertazzi - Corte di <strong>Cassazione</strong> Civ<strong>il</strong>e, <strong>se</strong>zione prima, <strong>se</strong>ntenza n. 14195 del 6 giugno2013. Nel caso di specie l'ex marito, a <strong>se</strong>guito di passaggio in giudicato della <strong>se</strong>ntenza nondefinitiva di divorzio, muore in pendenza di giudizio di primo grado vertente circa <strong>il</strong> dirittoall'as<strong>se</strong>gno di mantenimento. La causa viene riassunta dall'ex moglie nei confronti degli eredidell'ex coniuge, i figli e la <strong>se</strong>conda moglie. La domanda di as<strong>se</strong>gno di divorzio posto a caricodell'eredità è stata accolta in primo grado e confermata anche nel <strong>se</strong>condo.Avverso tale statuizione ha promosso ricorso per <strong>Cassazione</strong> la <strong>se</strong>conda moglie del defunto,affermando che la domanda di as<strong>se</strong>gno a carico dell'eredità non sarebbe mai stata formulata infa<strong>se</strong> di riassunzione, es<strong>se</strong>ndo incorso <strong>il</strong> giudice di merito in vizio di ultrapetizione; l'ex moglieavrebbe in effetti agito per l'ottenimento dell'as<strong>se</strong>gno nei soli confronti dell'ex marito, decedutoin corso di causa. In ogni caso, l'onere di versamento dell'as<strong>se</strong>gno di divorzio nonsarebbe trasmissib<strong>il</strong>e agli eredi. "Soltanto una pale<strong>se</strong> forzatura con<strong>se</strong>ntirebbe di attribuire alriferimento all'avvenuto decesso del sig. (...) e alla formulazione della domanda nei confronti delleeredi del medesimo (...) <strong>il</strong> significato di introduzione in giudizio di una pretesa di as<strong>se</strong>gno a caricodell'eredità".La Suprema Corte riscontra sufficienti elementi per procedere alla decisione nel merito. Accoglie <strong>il</strong>ricorso ed as<strong>se</strong>gna all'ex moglie un as<strong>se</strong>gno divorz<strong>il</strong>e <strong>il</strong> cui importo deve es<strong>se</strong>re calcolato "condecorrenza dalla data del passaggio in giudicato della <strong>se</strong>ntenza di cessazione degli effetti civ<strong>il</strong>i delmatrimonio concordatario alla data della morte dell'obbligato".Vai al testo della <strong>se</strong>ntenza 14195/2013<strong>Cassazione</strong>: infortuni sul lavoro, rischio elettivo e obbligo del committente diinformare i singoli lavoratori dell'impresa appaltatricedi Licia Albertazzi - Corte di <strong>Cassazione</strong> Civ<strong>il</strong>e, <strong>se</strong>zione lavoro, <strong>se</strong>ntenza n. 14207 del 5 giugno2013. In tema di infortuni sul lavoro importanti fonti normative di riferimento sono l'art. 2087 cod.civ. e l'art. 7 d. lgs. 19 <strong>se</strong>ttembre 1994 n. 626. Il primo è espressione del principio del neminemlaedere per l'imprenditore, mentre <strong>il</strong> <strong>se</strong>condo, che disciplina l'affidamento di lavori inappalto all'interno dell'azienda, prevede l'obbligo per <strong>il</strong> committente, <strong>nella</strong>cui disponib<strong>il</strong>ità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelarel'integrità e la salute dei lavoratori. Non r<strong>il</strong>eva dunque la circostanza che i lavoratori impiegatisiano dipendenti di un'impresa appaltatrice; resta comunque a carico del committente l'onere difornire un'informazione adeguata ai singoli lavoratori e non soltanto all'azienda appaltatrice nel

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