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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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8SAGGI E OPINIONIUn segnale del potenziale innovativo che la novella sottintende – e diquanto essa abbia sorpreso la dottrina penalistica, di colpo costretta a misurarsicon questioni interpretative e sistematiche prima sconosciute – èravvisabile nella tendenza ad inquadrare il problema entro lo schema delletradizionali categorie codicistiche: si pensi alla trasposizione – che nascondeun radicato habitus logico e concettuale ancor prima che linguistico– in questo ambito di temi come quello del concorso di persone nel reato,delle causalità e – ciò che solleva i più accesi dibattiti – della colpevolezza(3 ).La dottrina, insomma, pare attualmente impegnata nell’immane sforzodi colmare un improvviso vuoto nel proprio secolare bagaglio formativo,restringendo o dilatando, ai limiti della loro portata logica, categorie chela dogmatica classica ha pervicacemente costruito attorno alla figura dell’autore– persona fisica.§ 2. La rilevanza pratica del problema: la disciplina applicabileA rigore, tuttavia, ancor prima di utilizzare strumenti noti per indagareuna creatura normativa ignota, della quale rimane dubbia persino la riconducibilitàai generi sinora conosciuti di diritto punitivo – ovvero al ‘‘modello<strong>penale</strong>’’ ed al ‘‘modello amministrativo’’ –, occorre misurarsi conuna questione interpretativa che sta, per così dire, a monte del problema:qual’è la disciplina applicabile alla responsabilità degli enti?In linea di principio, ad un tale quesito potrebbero darsi tre differentirisposte. Premesso che il d.lgs. 231 del 2001 detta alcune norme generali didisciplina (basti pensare, fra le altre, a quelle dedicate all’individuazionedegli enti – soggetti responsabili, alla fissazione dei principi di legalità edirretroattività ed agli innovativi criteri di attribuzione della responsabilità),potrebbe, infatti, ipotizzarsi:a) che, oltre alle specifiche norme dettate dalla novella legislativa, trovinoapplicazione i principi e le regole previsti dal codice <strong>penale</strong> ed, inspecie, quelle contenute nella sua parte generale;b) che, al contrario, vista la natura dichiaratamente ‘‘amministrativa’’231 rappresenta, d’altro canto, una sorta d’inedito anche sul piano prettamente politico criminale.Cfr. G. De Francesco, Disciplina <strong>penale</strong> societaria e responsabilità degli enti: le occasioniperdute della politica criminale, inDir. pen e proc., 2003, p. 929.( 3 ) Con particolare riferimento ai problemi di raccordo fra la responsabilità degli entied il principio di personalità della responsabilità <strong>penale</strong> si vedano gli ancora attualissimi rilievidi F. Bricola, Il costo del principio Societas delinquere non potest, in Riv. it. dir. proc.pen., 1970, p. 951 e spec. 1006; più di recente, M. Romano, Societas delinquere non potest(nel ricordo di Franco Bricola), inRiv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1031 s. e 1036.

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